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N.d.R.: La presente Deliberazione è tratta dal sito della Presidenza della Regione Siciliana. 

DELIBERAZIONE 12 febbraio 2022, n. 48

Intesa, ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, su obiettivi e finalità degli accordi di programma, in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 43 "Residenze" del decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo n. 322 del 27 luglio 2017 e ss.mm. - Repertorio atti n. 224/CSR del 3 novembre 2021. Attivazione del fondo di cofinanziamento di cui all'art. 88 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2.

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LA GIUNTA REGIONALE

VISTO lo Statuto della Regione;

VISTE le leggi regionali 29 dicembre 1962, n. 28 e 10 aprile 1978, n. 2;

VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il D.P.Reg. 18 gennaio 2013, n. 6;

VISTO il D.P.Reg. 27 giugno 2019, n. 12 concernente: "Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3. Modifica del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6, e successive modifiche e integrazioni";

VISTO il proprio Regolamento interno, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 82 del 10 marzo 2020;

VISTO l'art. 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131 e successive modifiche ed integrazioni, rubricato "Attuazione dell'articolo 120 della Costituzione sul potere esecutivo", il quale prevede la possibilità per il Governo di promuovere, in sede di Conferenza Stato-Regioni o di Conferenza Unificata, la stipula di intese dirette a favorire l'armonizzazione delle rispettive legislazioni o il raggiungimento di posizioni unitarie o il conseguimento di obiettivi comuni;

VISTO, in particolare, l'art. 43, del decreto 27 luglio 2017, n. 322 del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo e successive modificazioni, rubricato "Residenze" il quale prevede la stipula di specifici accordi di programma tra il predetto Ministero e una o più Regioni le cui finalità e i cui obiettivi sono stabiliti d'intesa, avente periodicità triennale, con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano;

VISTO il Repertorio atti n. 224/CSR del 3 novembre 2021 della suddetta Conferenza permanente;

VISTO l'art. 88 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2 e successive modifiche ed integrazioni, rubricato 'Fondi cofinanziamenti ed adesioni organismi ultraregionalì;

VISTO il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni, recante: 'Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42' ed, in particolare, l'art. 43 e il punto 8.13 dell'allegato 4/2;

VISTA la legge regionale 15 aprile 2021, n. 10 recante: "Bilancio di previsione della Regione Siciliana per il triennio 2021/2023";

VISTA la legge regionale 21 gennaio 2022, n. 1 recante: "Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'esercizio 2022";

VISTA la deliberazione n. 17 del 19 gennaio 2022 con la quale la Giunta regionale ha approvato il disegno di legge recante: 'Norme complementari alle misure finanziarie per il 2022' ed, in particolare, l'art. 7 "Disposizioni in favore delle residenze artistiche";

VISTA la nota prot. n. 3617 dell'1 febbraio 2022 con la quale l'Assessore regionale per il turismo, lo sport e lo spettacolo, facendo riferimento all'Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province autonome, di cui al citato Repertorio n. 224/CSR/2021 e nei termini indicati nello stesso, rappresenta che: il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo provvede, nell'ambito delle risorse disponibili del FUS (Fondo Unico dello Spettacolo), a cofinanziare interventi per progetti relativi all'insediamento, alla promozione e allo sviluppo del sistema delle residenze artistiche quali esperienze di rinnovamento dei processi creativi, della mobilità, del confronto artistico nazionale e internazionale, di incremento dell'accesso e di qualificazione della domanda; tali interventi hanno carattere concorsuale rispetto a quelli, prioritari, delle Regioni; le residenze per artisti nei territori sono luoghi ove, soggetti professionali, operanti da almeno tre anni con continuità nello spettacolo dal vivo, sviluppano attività di residenza o integrano la propria attività, svolta in una determinata comunità territoriale, coinvolgendo artisti diversi da quelli appartenenti all'attività produttiva propria del soggetto che è responsabile del progetto di residenza; non possono assumere la titolarità di Residenze per artisti nei territori i Teatri Nazionali, i Teatri a Rilevante Interesse Culturale e i Teatri di Tradizione, che potranno contribuire con proprie risorse alla valorizzazione produttiva e promozionale delle esperienze artistiche nate nelle Residenze, nel contesto di una maggiore integrazione tra i diversi soggetti del sistema dello spettacolo dal vivo;

CONSIDERATO che nella richiamata nota prot. n. 3617/2022 lo stesso Assessore rappresenta che: l'attività riferita a Residenze per Artisti nei territori non è necessariamente l'attività prevalente del soggetto proponente, ma esso deve dimostrare di possedere attitudine ed esperienza nella pratica dell'attività in residenza e relazioni e capacità che consentano l'adesione ad una rete di scouting e promozione; i progetti e le attività connesse devono essere fondati su una progettualità condivisa tra l'artista ospite e la struttura ospitante; le attività di accompagnamento dovranno costituire il fulcro del progetto e potranno essere affiancate, in modo comunque non prevalente, da restituzioni del lavoro svolto o da spettacoli ospitanti strettamente coerenti con il progetto stesso e nettamente distinti dalle eventuali attività di programmazione della struttura ospitante e dei soggetti titolari del progetto di residenza; per il triennio 2022/2024 ogni Regione sottoscriverà singolarmente con il MiC/DGS un accordo di programma interregionale, recante i principi e le finalità comuni, le linee guida per l'individuazione dei beneficiari, i requisiti e le condizioni per l'attuazione dell'Intesa, attraverso bandi regionali; per gli anni 2023 e 2024 la Regione e il MiC/DGS adottano i provvedimenti amministrativi relativi ai rispettivi impegni di spesa dell'esercizio di riferimento; la Regione dovrà comunicare la conferma della manifestazione di interesse, con impegno a firmare l'Accordo, nonché lo stanziamento da destinare all'attuazione dello stesso per la prima annualità del triennio e per gli stanziamenti previsionali per le due successive annualità e, pertanto, a tal fine, è necessario poter disporre delle risorse occorrenti per la sottoscrizione del suddetto Accordo con il Ministero; è possibile, nel corso del triennio, rinunciare, a condizione che il recesso venga comunicato al Ministero della Cultura e alle Regioni che hanno sottoscritto l'Accordo, entro il 1° dicembre di ogni anno, per l'anno successivo;

CONSIDERATO che l'Assessore regionale per il turismo, lo sport e lo spettacolo, nella nota prot. n. 3617/2022, rappresenta che il soggetto titolare del progetto di "Residenza" deve garantire una quota non inferiore al 20% dei costi complessivi dello stesso, mentre la restante quota, pari al massimo all'80% dei costi complessivi del progetto e, comunque, non superiore alla copertura del disavanzo, è costituita dalla somma del cofinanziamento ministeriale e regionale e, precisamente, il 40% a carico del MiC/DGS ed il 60% a carico delle Regioni proponenti, specificando che quest'ultima, come sopra definita, sarà garantita, ai sensi dell'art. 88, "Fondi cofinanziamenti ed adesioni organismi ultraregionali", della richiamata legge regionale n. 2/2022 e successive modifiche ed integrazioni, a valere sulla Missione 20, Programma 3, Capitolo 613924 e, per tale finalità, precisa l'intenzione di cofinanziare 9 progetti, tre per le città metropolitane e sei per i liberi consorzi, con una media di € 20.000,00 per progetto e, ove condiviso, chiede che la Giunta regionale autorizzi l'utilizzo di una quota dello stanziamento per il citato cofinanziamento pari a € 180.000,00 annui per gli esercizi finanziari 2022 e 2023 a valere sul capitolo 613924 "Fondo da utilizzarsi per il cofinanziamento regionale degli interventi comunitari e degli interventi finanziati dallo Stato", nonché, la Ragioneria generale della Regione, ad apportare le relative variazioni di bilancio anche con riferimento al capitolo di entrata per le somme del cofinanziamento ministeriale; ed, infine, il suddetto Assessore, per quanto riguarda l'utilizzo di un'ulteriore quota di pari importo per l'annualità 2024, fa presente che si seguirà analoga procedura dopo l'approvazione del bilancio della Regione Siciliana per il triennio 2022/2024;

CONSIDERATO che, il Ragioniere generale della Regione, con nota prot. n. 11090 del 9 febbraio 2022, in riscontro alla richiesta di parere, nell'evidenziare che con l'art. 1 della citata legge regionale n. 1/2022 è stato autorizzato l'esercizio provvisorio del bilancio fino al 30 aprile p.v., che opera con riferimento all'esercizio 2022 del bilancio della Regione già approvato per il triennio 2021/2023, segnala che, nel bilancio di previsione in atto in gestione, il capitolo 613924 "Fondo da utilizzarsi per il cofinanziamento regionale degli interventi comunitari e degli interventi finanziati dallo Stato", indicato ai fini della copertura finanziaria del cofinanziamento regionale di cui sopra, presenta una disponibilità di € 2.162.303,82 per l'esercizio 2022 e di € 5.083.093,75 per l'esercizio finanziario 2023, sufficienti rispetto alle esigenze finanziarie rappresentate, tuttavia, fa presente che, ai sensi dell'art. 43 e del punto 8.13 dell'allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni, nell'attuale regime di esercizio provvisorio non è consentito effettuare, con atto amministrativo del medesimo Ragioniere generale, le necessarie variazioni di bilancio di prelevamento dal Fondo di cui trattasi e che, tali variazioni, che iscrivono gli stanziamenti di spesa sui pertinenti capitoli, potranno essere effettuate non appena il bilancio, definitivamente approvato, potrà confermare l'effettiva copertura finanziaria mediante adeguata dotazione del capitolo 613924;

RITENUTO di condividere la superiore proposta; 

Delibera:

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Art. 0

Articolo Unico

per quanto esposto in preambolo, di condividere la proposta dell'Assessore regionale per il turismo, lo sport e lo spettacolo, di cui alla nota prot. n. 3617 dell'1 febbraio 2022, relativamente alla manifestazione di interesse della Regione Siciliana all'impegno a firmare l'accordo in premessa specificato, fermo restando quanto rappresentato dal Ragioniere generale della Regione con nota prot. n. 11090 del 9 febbraio 2022, in ordine al cofinanziamento richiesto, costituenti allegato alla presente deliberazione 

Il Presidente

MUSUMECI

Il Segretario

BUONISI

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