
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/249 DELLA COMMISSIONE, 18 febbraio 2022
G.U.U.E. 22 febbraio 2022, n. L 41
Regolamento che modifica gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per quanto riguarda le voci relative al Regno Unito negli elenchi di paesi terzi da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di partite di pollame, materiale germinale di pollame e carni fresche di pollame e selvaggina da penna. (Testo rilevante ai fini del SEE)
Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità
Entrata in vigore il: 23 febbraio 2022
Applicabile dal: 23 febbraio 2022
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») (1), in particolare l'articolo 230, paragrafo 1, e l'articolo 232, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
1) A norma del regolamento (UE) 2016/429, per entrare nell'Unione le partite di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale devono provenire da un paese terzo o territorio, oppure da una zona o un compartimento dello stesso, che figura negli elenchi di cui all'articolo 230, paragrafo 1, di tale regolamento.
2) Il regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione (2) stabilisce le prescrizioni in materia di sanità animale che le partite di determinate specie e categorie di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale da paesi terzi o territori o loro zone o, in caso di animali di acquacoltura, da loro compartimenti, devono soddisfare per l'ingresso nell'Unione.
3) Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione (3) stabilisce gli elenchi di paesi terzi, o territori o loro zone o compartimenti, da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione delle specie e categorie di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento delegato (UE) 2020/692.
4) Più in particolare, gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 stabiliscono gli elenchi di paesi terzi, o territori, o loro zone da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione, rispettivamente, di partite di pollame, materiale germinale di pollame e di carni fresche di pollame e selvaggina da penna.
5) Il Regno Unito ha notificato alla Commissione la comparsa di un focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità nel pollame. Il focolaio è localizzato in prossimità di Bishop's Waltham, Winchester, Hampshire (Inghilterra), ed è stato confermato il 4 febbraio 2022 mediante analisi di laboratorio (RT-PCR).
6) Le autorità veterinarie del Regno Unito hanno istituito una zona di controllo di 10 km attorno agli stabilimenti interessati e hanno attuato una politica di abbattimento totale allo scopo di controllare la presenza dell'influenza aviaria ad alta patogenicità e limitare la diffusione di tale malattia.
7) Il Regno Unito ha fornito alla Commissione informazioni in merito alla situazione epidemiologica sul suo territorio e alle misure adottate per impedire l'ulteriore diffusione dell'influenza aviaria ad alta patogenicità. Tali informazioni sono state valutate dalla Commissione. In base a questa valutazione, l'ingresso nell'Unione di partite di pollame, materiale germinale di pollame e carni fresche di pollame e selvaggina da penna dalle zone soggette a restrizioni istituite dalle autorità veterinarie del Regno Unito a causa dei recenti focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità non dovrebbe più essere autorizzato.
8) E' pertanto opportuno modificare di conseguenza gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.
9) Tenuto conto dell'attuale situazione epidemiologica nel Regno Unito per quanto riguarda l'influenza aviaria ad alta patogenicità e del grave rischio della sua introduzione nell'Unione, le modifiche da apportare al regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 mediante il presente regolamento dovrebbero prendere effetto con urgenza.
10) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
GU L 84 del 31.3.2016.
Regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione, del 30 gennaio 2020, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per l'ingresso nell'Unione, e per i movimenti e la manipolazione dopo l'ingresso, di partite di determinati animali, materiale germinale e prodotti di origine animale (GU L 174 del 3.6.2020).
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione, del 24 marzo 2021, che stabilisce gli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale conformemente al regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 114 del 31.3.2021).
Gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 18 febbraio 2022
Per la Commissione
La presidente
URSULA VON DER LEYEN
ALLEGATO
Gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 sono così modificati:
1) l'allegato V è così modificato:
a) nella parte 1, alla voce relativa al Regno Unito, dopo la riga relativa alla zona GB-2.95 è inserita la riga relativa alla zona GB-2.96:
«GB Regno Unito | GB-2.96 | Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti | BPP | N, P1 | 4.2.2022 | ||
Ratiti riproduttori e ratiti da reddito | BPR | N, P1 | 4.2.2022 | ||||
Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti | SP | N, P1 | 4.2.2022 | ||||
Ratiti destinati alla macellazione | SR | N, P1 | 4.2.2022 | ||||
Pulcini di un giorno diversi dai ratiti | DOC | N, P1 | 4.2.2022 | ||||
Pulcini di un giorno di ratiti | DOR | N, P1 | 4.2.2022 | ||||
Meno di 20 capi di pollame diverso dai ratiti | POU-LT20 | N, P1 | 4.2.2022 | ||||
Uova da cova di pollame diverso dai ratiti | HEP | N, P1 | 4.2.2022 | ||||
Uova da cova di ratiti | HER | N, P1 | 4.2.2022 | ||||
Meno di 20 capi di pollame diverso dai ratiti | HE-LT20 | N, P1 | 4.2.2022»; |
.
b) nella parte 2, alla voce relativa al Regno Unito, dopo la descrizione della zona GB-2.95 è inserita la descrizione della zona GB-2.96:
«GB Regno Unito | GB-2.96 | In prossimità di Bishop's Waltham, Winchester, Hampshire (Inghilterra) - l'area situata entro una circonferenza con un raggio di 10 km, il cui centro si trova sulle coordinate decimali WGS84 seguenti: N51.00 e W1.24»; |
.
2) nell'allegato XIV, parte 1, alla voce relativa al Regno Unito, dopo la riga relativa alla zona GB-2.95 è inserita la riga relativa alla zona GB-2.96:
«GB Regno Unito | GB-2.96 | Carni fresche di pollame diverso dai ratiti | POU | N, P1 | 4.2.2022 | ||
Carni fresche di ratiti | RAT | N, P1 | 4.2.2022 | ||||
Carni fresche di selvaggina da penna | GBM | N, P1 | 4.2.2022». |
.