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REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/250 DELLA COMMISSIONE, 21 febbraio 2022

G.U.U.E. 22 febbraio 2022, n. L 41

Regolamento che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2021/403 per quanto riguarda l'aggiunta di un nuovo modello di certificato sanitario/ufficiale per l'ingresso in Irlanda del Nord di ovini e caprini provenienti dalla Gran Bretagna e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per quanto riguarda l'elenco di paesi terzi da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di ovini e caprini. (Testo rilevante ai fini del SEE)

Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità

Entrata in vigore il: 14 marzo 2022

Applicabile dal: 14 marzo 2022

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») (1), in particolare l'articolo 230, paragrafo 1, l'articolo 238, paragrafo 3, e l'articolo 239, paragrafo 3,

visto il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE89/662/CEE90/425/CEE91/496/CEE96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) (2), in particolare l'articolo 90, primo comma, lettere a) e c), e l'articolo 126, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

1) Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/403 della Commissione (3) stabilisce norme relative ai certificati sanitari di cui al regolamento (UE) 2016/429 e ai certificati sanitari/ufficiali basati sui regolamenti (UE) 2016/429 e (UE) 2017/625, richiesti per l'ingresso nell'Unione di animali terrestri. Più in particolare, l'articolo 14 di tale regolamento di esecuzione dispone che i certificati sanitari e i certificati sanitari/ufficiali da utilizzare per l'ingresso nell'Unione di determinate categorie di ungulati debbano corrispondere a determinati modelli di cui all'allegato II del medesimo regolamento di esecuzione. Tale articolo fa riferimento, tra l'altro, al modello «OV/CAP-X» di cui al capitolo 4 del suddetto allegato, che deve essere utilizzato per l'ingresso nell'Unione di ovini e caprini.

2) Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione (4) stabilisce gli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di specie e categorie di animali che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione (5). In particolare, l'articolo 3 di tale regolamento di esecuzione fa riferimento all'allegato II, parte 1, del medesimo regolamento di esecuzione, in cui figura l'elenco di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di ungulati.

3) Il regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (6) stabilisce disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione delle encefalopatie spongiformi trasmissibili (TSE) negli animali. Più in particolare, l'allegato IX, capitolo E, di tale regolamento stabilisce i requisiti per l'importazione nell'Unione di ovini e caprini.

4) Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica («accordo di recesso»), in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, i regolamenti (CE) n. 999/2001, (UE) 2016/429 e (UE) 2017/625 e gli atti della Commissione che su di essi si fondano si applicano al Regno Unito e nel Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord dopo la fine del periodo di transizione previsto dall'accordo di recesso. Pertanto gli animali vivi spediti dalla Gran Bretagna in Irlanda del Nord sono ora soggetti al regime applicabile alle importazioni da paesi terzi.

5) Il regolamento (UE) 2022/175 (7) ha modificato i requisiti di cui all'allegato IX del regolamento (CE) n. 999/2001 per l'ingresso nell'Unione di ovini e caprini destinati alla riproduzione, consentendo, fino al 31 dicembre 2024, l'ingresso dalla Gran Bretagna in Irlanda del Nord di tali animali quando provengono da aziende della Gran Bretagna impegnate nel processo triennale per il conseguimento della qualifica di azienda con un rischio controllato di scrapie classica. Tale nuovo requisito per l'importazione dovrebbe riflettersi in un nuovo modello di certificato specifico per tali animali nel regolamento di esecuzione (UE) 2021/403. E' pertanto necessario modificare l'articolo 14 e l'allegato II di tale regolamento di esecuzione.

6) Inoltre, dal momento che il nuovo requisito per l'importazione di cui all'allegato IX del regolamento (CE) n. 999/2001 si applica solo agli ovini e ai caprini provenienti da aziende della Gran Bretagna, nell'allegato II, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 è necessario limitare alla Gran Bretagna l'uso del nuovo modello di certificato di cui all'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2021/403. E' quindi necessario modificare di conseguenza le voci relative al Regno Unito nell'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.

7) E' pertanto opportuno modificare di conseguenza i regolamenti di esecuzione (UE) 2021/403 e (UE) 2021/404.

8) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

(1)

GU L 84 del 31.3.2016.

(2)

GU L 95 del 7.4.2017.

(3)

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/403 della Commissione, del 24 marzo 2021, recante modalità di applicazione dei regolamenti (UE) 2016/429 e (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli di certificati sanitari e i modelli di certificati sanitari/ufficiali per l'ingresso nell'Unione e i movimenti tra Stati membri di partite di determinate categorie di animali terrestri e del relativo materiale germinale nonché la certificazione ufficiale relativa a tali certificati e che abroga la decisione 2010/470/UE (GU L 113 del 31.3.2021).

(4)

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione, del 24 marzo 2021, che stabilisce gli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale conformemente al regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 114 del 31.3.2021).

(5)

Regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione, del 30 gennaio 2020, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per l'ingresso nell'Unione, e per i movimenti e la manipolazione dopo l'ingresso, di partite di determinati animali, materiale germinale e prodotti di origine animale (GU L 174 del 3.6.2020).

(6)

Regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (GU L 147 del 31.5.2001).

(7)

Regolamento (UE) 2022/175 della Commissione, del 9 febbraio 2022, che modifica l'allegato IX del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le condizioni di importazione applicabili ai movimenti di ovini e caprini destinati alla riproduzione dalla Gran Bretagna verso l'Irlanda del Nord (GU L 29 del 10.2.2022).

Art. 1

Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/403 è così modificato:

1) all'articolo 14 è aggiunta la lettera m) seguente:

«m) OV/CAP-X-NI, redatto conformemente al modello di cui all'allegato II, capitolo 4 bis, per l'ingresso in Irlanda del Nord di ovini e caprini provenienti dalla Gran Bretagna fino al 31 dicembre 2024.»;

2) l'allegato II è modificato conformemente all'allegato I del presente regolamento.

Art. 2

L'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 è modificato conformemente all'allegato II del presente regolamento.

Art. 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 febbraio 2022

Per la Commissione

La presidente

URSULA VON DER LEYEN

(1)

Allegato sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 22 giugno 2023, n. L 159.