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DECRETO PRESIDENZIALE 24 marzo 2022, n. 10

SUPPLEMENTO ORDINARIO G.U.R.S. 20 maggio 2022, n. 22

Regolamento di attuazione dell'articolo 3, comma 1, della legge regionale 11 agosto 2020, n. 17. Disciplina delle modalità gestionali, organizzative e di funzionamento dell'Istituto zooprofilattico sperimentale della Sicilia, dell'esercizio delle funzioni di sorveglianza amministrativa, di indirizzo e di verifica sull'Istituto nonché dei criteri di valutazione dei costi, dei rendimenti e di verifica dell'utilizzazione delle risorse.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;

Viste le leggi regionali 29 dicembre 1962, n. 28 e 10 aprile 1978, n. 2;

Visto il D.Lgs. P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70 che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione regionale;

Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modificazioni, recante;

Vista la legge regionale 14 aprile 2009, n. 5, recante le norme per il riordino del Servizio sanitario regionale e, in particolare, l'articolo 16, comma 8;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, recante il riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270, e successive modificazioni, recante il riordino degli istituti zooprofilattici sperimentali, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera h), della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il decreto del Ministro della sanità 16 febbraio 1994, n. 190, di adozione del regolamento di attuazione dell'articolo 1, comma 5, del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270;

Visto il decreto del Ministro della sanità 6 novembre 1996, recante "Individuazione delle prestazioni erogate dagli istituti zooprofilattici sperimentali e dei criteri per la determinazione delle relative tariffe, di cui all'articolo 5, comma 1, del D.Lgs. 30 giugno 1993, n. 270";

Visto il decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106, recante la riorganizzazione degli enti vigilati dal Ministero della salute, a norma dell'articolo 2 della legge 4 novembre 2010, n. 183 ed, in particolare, l'articolo 10 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, recante l'attuazione della delega di cui all'articolo 11, comma 1, lettera p), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di dirigenza sanitaria;

Vista la legge regionale 11 agosto 2020, n. 17, recante il riordino dell'Istituto zooprofilattico sperimentale della Sicilia, ed in particolare l'articolo 3, comma 1, che dispone che con decreto del Presidente della Regione, previa delibera di Giunta e previo parere della Commissione "Salute, Servizi Sociali e Sanitari" dell'Assemblea regionale siciliana, è emanato apposito regolamento che disciplina, secondo i principi fondamentali stabiliti dal decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106, le modalità gestionali organizzative e di funzionamento dell'Istituto nonché l'esercizio delle funzioni di sorveglianza amministrativa, di indirizzo e di verifica sull'Istituto, fatta in ogni caso salva la competenza esclusiva dello Stato, e i criteri di valutazione dei costi, dei rendimenti e di verifica dell'utilizzazione delle risorse, nel rispetto dei principi di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la circolare presidenziale n. 4520/1964, recante disposizioni per l'emanazione dei regolamenti regionali;

Vista la deliberazione 21 gennaio 2021, n. 25, con la quale la Giunta regionale ha apprezzato lo schema di regolamento organizzativo di cui all'articolo 3, comma 1, della legge regionale 11 agosto 2020, n. 17 e disposto di trasmetterlo all'Assemblea regionale siciliana al fine dell'acquisizione del prescritto parere della Commissione Salute, Servizi Sociali e Sanitari;

Visto il parere favorevole reso dalla VI Commissione legislativa permanente dell'Assemblea regionale siciliana nella seduta n. 239 del 10 febbraio 2021, trasmesso all'Assessorato regionale della salute con nota dell'Ufficio della Segreteria di Giunta prot. n. 674 del 26 febbraio 2021;

Visto il parere dell'Ufficio legislativo e legale della Presidenza della Regione siciliana prot. n. 4005 del 16 febbraio 2021;

Vista la nota prot. n. 13077 del 4 marzo 2021, con la quale l'Assessore regionale per la salute trasmette all'esame dell'Ufficio legislativo e legale il preambolo anteposto allo schema di regolamento organizzativo;

Visto il parere prot. n. 6059/356.4 del 9 marzo 2021, con il quale l'Ufficio legislativo e legale della Presidenza della Regione siciliana riscontra la succitata nota assessoriale prot. n. 13077/2021;

Vista la nota dell'Assessore regionale per la salute prot. n. 33304 del 19 luglio 2021, di trasmissione dello schema di regolamento al Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana;

Visto il parere interlocutorio del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, Sezione consultiva, n. 276/2021 del 3 settembre 2021, reso nell'adunanza del 31 agosto 2021, numero affare 270/2021;

Vista la nota prot. n. 46637 del 22 ottobre 2021, con la quale l'Assessore regionale per la salute - in riscontro alla richiesta di chiarimenti e di documentazione di cui al citato parere interlocutorio del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana - trasmette la nota del Dipartimento per la pianificazione strategica, prot. n. A.I.3/46205 del 20 ottobre 2021, unitamente allo schema di regolamento, e rinnova la richiesta di parere;

Visto il parere del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, Sezione consultiva, n. 413/2021 dell'1 dicembre 2021, reso nell'adunanza del 9 novembre 2021, numero affare 270/2021, riscontrato con nota del dirigente generale del Dipartimento per la pianificazione strategica prot. n. A.I.3/56059 del 23 dicembre 2021;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 73 del 16 febbraio 2022;

Su proposta dell'Assessore regionale per la salute;

Emana

il seguente regolamento:

CAPO I

Art. 1

Compiti

1. L'Istituto zooprofilattico sperimentale della Sicilia A. Mirri, di cui all'articolo 1 della legge regionale 11 agosto 2020, n. 17, di seguito denominato Istituto, è tenuto in via ordinaria ad assicurare l'espletamento dei seguenti compiti, secondo le modalità organizzative e di funzionamento disciplinate dal presente regolamento:

a) la ricerca sperimentale sull'eziologia, sulla patogenesi e la profilassi delle malattie infettive diffusive degli animali;

b) la ricerca in materia di igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche;

c) il supporto scientifico e operativo per le azioni di difesa sanitaria e di miglioramento delle produzioni animali;

d) la ricerca di base e finalizzata, di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto del Ministro della sanità 16 febbraio 1994, n. 190, per lo sviluppo delle conoscenze in materia di sicurezza alimentare e sanità veterinaria, secondo programmi ed anche mediante convenzioni con l'Università ed Istituti di ricerca italiani e stranieri, nonché su richiesta dello Stato, delle Regioni ed altri enti pubblici;

e) lo studio e la sperimentazione di tecnologie e metodiche necessarie al controllo sulla salubrità degli alimenti e dell'alimentazione animale;

f) la formazione di personale specializzato nel campo della profilassi e la salubrità degli alimenti anche presso istituti e laboratori di paesi esteri;

g) l'elaborazione e l'applicazione di metodi alternativi all'impiego di modelli animali nella sperimentazione scientifica;

h) la consulenza e l'assistenza agli allevatori per la bonifica zoosanitaria, per lo sviluppo ed il miglioramento igienico delle produzioni animali;

i) il servizio diagnostico delle malattie degli animali e delle zoonosi;

j) il supporto tecnico, scientifico ed operativo all'azione di farmacovigilanza veterinaria;

k) la sorveglianza epidemiologica nell'ambito della sanità animale, dell'igiene delle produzioni zootecniche, dell'igiene degli alimenti di origine animale, anche mediante un centro epidemiologico;

l) la cooperazione tecnico-scientifica con istituti del settore veterinario anche esteri, previe intese con il Ministero della salute;

m) l'attuazione di iniziative statali o regionali, anche in collaborazione con le Università per la formazione, l'aggiornamento e la specializzazione di veterinari e altri operatori;

n) l'esecuzione degli accertamenti analitici necessari alle azioni di polizia veterinaria ed all'attuazione dei piani di profilassi, risanamento ed eradicazione;

o) l'esecuzione degli esami necessari all'attività di controllo sugli alimenti di origine animale, nonché degli esami necessari all'attività di controllo sull'alimentazione animale;

p) la produzione, la commercializzazione e la distribuzione di medicinali e prodotti necessari per la lotta alle malattie degli animali, nell'espletamento delle funzioni di sanità pubblica veterinaria, previa autorizzazione del Ministero della salute;

q) l'esecuzione degli accertamenti analitici nell'ambito dell'igiene della sanità veterinaria riferiti alle emergenze sanitarie, supporto alla sanità pubblica, giusta autorizzazione del Ministero della salute.

2. L'Istituto, mediante convenzioni, può svolgere attività di supporto tecnico-scientifico e tirocini nei corsi di laurea di Medicina Veterinaria, nelle scuole di specializzazione e nei dottorati di ricerca.

3. L'Istituto può convenzionarsi con Università nazionali ed estere che ne fanno richiesta per le materie di interesse.

4. L'Istituto svolge le attività ed esercita le attribuzioni di cui all'articolo 39 della legge regionale 3 novembre 1993, n. 30.

5. L'Istituto può istituire centri e/o strutture finalizzati ad attività di ricerca anche connesse alle attività emergenziali sanitarie nonché a quelle finalizzate alla raccolta, elaborazione, conservazione e distribuzione di campioni biologici umani e di dati ad essi collegati, per ricerca e diagnostica (c.d. "Biobanche").

Art. 2

Organizzazione

1. L'Istituto è organizzato su base dipartimentale.

2. Il Dipartimento è il centro di coordinamento funzionale delle diverse Aree organizzative e razionalizza l'uso delle risorse disponibili presso le Aree.

3. Le Aree sono strutture complesse e rappresentano le specifiche articolazioni dei Dipartimenti.

4. I laboratori, gli uffici ed i servizi sono strutture semplici e costituiscono l'articolazione funzionale attraverso cui viene svolta l'attività.

Art. 3

Accreditamento sistema di qualità

1. L'Istituto opera in regime di accreditamento del sistema di qualità nelle esecuzioni delle prove di laboratorio.

CAPO II

Art. 4

Convenzioni e contratti di consulenza per la fornitura di servizi

1. La proposta di stipula delle convenzioni o dei contratti di consulenza, di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106, deliberata dal Consiglio di amministrazione dell'Istituto, su proposta del Direttore generale, è trasmessa, entro quindici giorni dall'adozione, all'Assessorato regionale della salute che si esprime entro il termine di quaranta giorni dal ricevimento della richiesta.

2. Il termine per l'esercizio del controllo di cui al precedente comma può essere interrotto una sola volta, per non più di 15 giorni, per richiedere chiarimenti o integrazioni.

3. L'attività di supporto tecnico-scientifico e di stage che l'Istituto può svolgere nei corsi di laurea di medicina veterinaria, nelle scuole di specializzazione e nei dottorati di ricerca, ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106, è regolata da apposite convenzioni stipulate con i Rettori delle Università e sottoposte all'approvazione dell'Assessorato regionale della salute che si esprime entro il medesimo termine per l'esercizio del controllo di cui al precedente comma 2.

4. Per la stipula delle convenzioni e dei contratti di cui ai commi precedenti è assicurata una gestione contabile separata da quella ordinaria dell'Istituto e si applica il tariffario adottato per le prestazioni erogate rese dietro corrispettivo.

Art. 5

Erogazione di prestazioni dietro corrispettivo

1. Nelle more dell'adozione del decreto del Ministro della salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, di cui all'articolo 9, comma 4, del decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106, il Consiglio di amministrazione dell'Istituto, su proposta del Direttore generale, adotta il nuovo tariffario delle prestazioni da erogare dietro corresponsione di un corrispettivo, che sostituisce quello approvato in via provvisoria con decreto dell'Assessore regionale per la sanità del 31 dicembre 1999.

2. Il nuovo tariffario è sottoposto all'approvazione dell'Assessore regionale per la salute secondo la procedura di cui all'articolo 16, commi 3, 4 e 5, della legge regionale 14 aprile 2009, n. 5.

3. I criteri per la determinazione delle tariffe tengono conto delle indicazioni contenute all'articolo 5 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270 e di quelle riportate nel decreto del Ministro della sanità 6 novembre 1996.

4. Il tariffario, con la medesima procedura di approvazione di cui al precedente comma 2, è aggiornato ogni triennio.

5. Le prestazioni fornite alle aziende sanitarie provinciali sono gratuite, come disposto dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106, fatte salve differenti previsioni normative.

6. L'Istituto assicura in ogni caso, ed in via prioritaria, i compiti istituzionali e le prestazioni nei confronti del Servizio sanitario nazionale.

7. L'Istituto adotta una gestione contabile separata per le prestazioni erogate dietro pagamento di un corrispettivo.

CAPO III

Art. 6

Competenze del Consiglio di amministrazione

1. Il Consiglio di amministrazione svolge compiti di indirizzo, di coordinamento e di verifica delle attività dell'Istituto.

2. Nell'ambito delle proprie competenze, su proposta del Direttore generale, adotta le deliberazioni sui seguenti atti:

a) lo statuto e le relative modifiche;

b) il regolamento per l'ordinamento interno dei servizi dell'Istituto;

c) la dotazione organica, il regolamento di organizzazione e le variazioni dei medesimi atti;

d) il piano del fabbisogno e la programmazione triennale del personale;

e) il piano pluriennale delle attività e degli investimenti e le relative modalità di finanziamento;

f) il bilancio preventivo economico annuale;

g) il bilancio d'esercizio e il bilancio consuntivo;

h) la destinazione dell'utile di esercizio, la copertura della perdita di esercizio ed il riequilibrio della situazione economica;

i) la relazione programmatica annuale e la relazione gestionale annuale sull'attività svolta dall'Istituto;

j) gli acquisti e le vendite di immobili, la costituzione di diritti reali;

k) la partecipazione ad associazioni, consorzi e società;

l) il tariffario delle prestazioni erogate dietro corrispettivo;

m) la stipula di convenzioni e contratti di consulenza;

n) ogni e qualsiasi altro atto di natura regolamentare e/o programmatoria.

3. I componenti designati su proposta dell'Assessore regionale per la salute ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lett. c), della legge regionale 11 agosto 2020, n. 17, sono individuati nel rispetto delle disposizioni del D.P.R. 30 novembre 2012, n. 251, inteso ad assicurare l'equilibrio di genere.

Art. 7

Scioglimento del Consiglio di amministrazione

1. Il Consiglio di amministrazione può essere sciolto quando:

a) risultano gravi irregolarità nell'amministrazione o gravi e reiterate violazioni delle disposizioni di legge o statutarie;

b) il conto economico chiude con una perdita superiore al 20 per cento del patrimonio per due esercizi successivi;

c) vi è un'impossibilità di funzionamento degli organi di amministrazione e gestione.

2. Il Consiglio di amministrazione deve essere ricostituito entro il termine di sei mesi dalla data del provvedimento di scioglimento.

Art. 8

Competenze del Direttore generale

1. Il Direttore generale ha la rappresentanza legale dell'Istituto, lo gestisce e ne dirige l'attività scientifica, predispone gli atti da sottoporre al Consiglio di amministrazione, come elencati al precedente articolo 6, comma 2, dà esecuzione agli atti adottati dal Consiglio, alle direttive e alla programmazione regionali e nazionali.

2. Il contratto di lavoro del Direttore generale è redatto secondo lo schema tipo del contratto dei direttori generali delle Aziende del Servizio sanitario regionale di fascia B, come approvato dalla Giunta regionale.

3. In caso di vacanza dell'ufficio o nei casi di assenza o di impedimento del Direttore generale, le relative funzioni sono svolte ai sensi dell'art. 3, comma 6, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.

4. Le funzioni del Direttore generale sono esercitate nel rispetto degli obiettivi di mandato assegnati nell'atto di nomina.

Art. 9

Competenze del Collegio dei revisori dei conti

1. Il Collegio dei revisori dei conti, composto da tre membri, di cui uno designato dal Ministro dell'economia e delle finanze, uno dall'Assessore regionale per l'economia e uno dall'Assessore regionale per la salute, è nominato dal Direttore generale dell'Istituto entro dieci giorni dall'acquisizione delle designazioni ed è convocato dallo stesso in prima seduta. Il Collegio dei revisori elegge nel suo seno il Presidente.

2. Il Collegio dei revisori dei conti esercita le funzioni di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123 e vigila sulla gestione amministrativa contabile e sull'osservanza delle leggi, dello statuto e dei regolamenti ed in particolare:

a) esamina il bilancio preventivo economico annuale ed il bilancio di esercizio; verifica la corrispondenza dei medesimi alle risultanze delle scritture contabili ed informa il controllo sugli atti ai principi contenuti nell'articolo 2403 del codice civile;

b) accerta almeno ogni trimestre la consistenza di cassa;

c) può chiedere al Direttore generale informazioni ed atti concernenti l'andamento dell'Istituto;

3. Sui risultati e l'attività di vigilanza svolta, il Collegio dei revisori riferisce, oltre che al Consiglio di amministrazione e al Direttore generale, all'Assessorato regionale della salute redigendo a tale scopo, a cadenza semestrale, apposita relazione.

4. I revisori possono, in qualsiasi momento, procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo.

5. Al Presidente ed ai componenti del Collegio dei revisori spetta il compenso previsto dall'articolo 3, comma 13, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche.

Art. 10

Direttore amministrativo e Direttore sanitario

1. Il Direttore generale nomina un Direttore amministrativo ed un Direttore sanitario medico veterinario, che lo coadiuvano nell'espletamento delle sue funzioni.

2. Il Direttore amministrativo e il Direttore sanitario sono nominati dal Direttore generale e sono scelti dagli appositi elenchi redatti dalla Regione ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171.

3. Il Direttore amministrativo dirige i servizi amministrativi dell'Istituto e risponde al Direttore generale, cui fornisce parere su tutti gli atti relativi alle materie di competenza.

4. Il Direttore sanitario dirige i servizi sanitario- veterinari dell'Istituto e risponde al Direttore generale, cui fornisce parere su tutti gli atti relativi alle materie di competenza.

5. Il Direttore generale è tenuto a motivare i provvedimenti adottati in difformità dai pareri resi dai Direttori amministrativo o sanitario.

6. Il rapporto di lavoro dei due Direttori è esclusivo ed a tempo pieno ed è regolato da contratto di diritto privato, in modo analogo al rapporto di lavoro del Direttore amministrativo e del Direttore sanitario delle Aziende del Servizio sanitario regionale.

7. Per quanto non previsto dal presente decreto trovano applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche e al decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171 e successive modifiche.

8. Il trattamento economico annuo dei Direttori amministrativo e sanitario è fissato in misura pari a quello attribuito ai Direttori amministrativo e sanitario delle Aziende del Servizio sanitario regionale e cioè in misura pari all'80 per cento del compenso attribuito al Direttore generale.

9. Il predetto trattamento può essere integrato da un'ulteriore quota, nella misura massima del 20 per cento dello stesso, sulla base dei risultati di gestione ottenuti e della realizzazione degli obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi prefissati annualmente dal Direttore generale.

CAPO IV

Art. 11

Funzioni di controllo

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 14 del decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106, al controllo sugli atti dell'Istituto si applica la disciplina di cui all'articolo 16 della legge regionale 14 aprile 2009, n. 5.

2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, il Consiglio di amministrazione dell'Istituto, nel rispetto dei principi indicati all'articolo 10 del decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106, adotta lo statuto, il regolamento per l'ordinamento interno dei servizi e le relative dotazioni organiche, su proposta del Direttore generale da trasmettere al Consiglio di amministrazione entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. La delibera di adozione del regolamento per l'ordinamento interno dei servizi deve essere accompagnata da una specifica tabella di raffronto con la precedente organizzazione e struttura amministrativa dell'Istituto che, al fine di consentire all'Amministrazione regionale la valutazione dei costi, dei rendimenti e la verifica dell'utilizzazione delle risorse, permetta di verificare il rispetto dei principi previsti dall'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106 e, in particolare, dei seguenti:

a) semplificazione e snellimento dell'organizzazione e della struttura amministrativa, adeguandole ai principi di efficacia, efficienza ed economicità dell'attività amministrativa;

b) razionalizzazione ed ottimizzazione delle spese e dei costi di funzionamento, previa riorganizzazione dei relativi centri di spesa e mediante adeguamento dell'organizzazione e della struttura amministrativa dell'Istituto attraverso:

1) la riorganizzazione delle strutture dirigenziali, procedendo alla loro riduzione in misura pari al 15 per cento nonché alla eliminazione delle duplicazioni organizzative esistenti;

2) l'accorpamento della gestione dei servizi del personale e dei servizi comuni anche mediante strumenti di innovazione amministrativa e tecnologica;

3) la riorganizzazione ed accorpamento degli uffici con funzioni ispettive e di controllo;

4) la riduzione, nella misura del 20 per cento rispetto all'anno precedente, del ricorso ad organismi di analisi, consulenza e studio di elevata specializzazione;

5) la razionalizzazione delle dotazioni organiche in modo da assicurare che il personale utilizzato per funzioni relative alla gestione delle risorse umane, ai sistemi informativi, ai servizi manutentivi e logistici, agli affari generali, provveditorati e contabilità non ecceda comunque il 15 per cento delle risorse umane complessivamente utilizzate.

4. Lo statuto dell'Istituto, il regolamento per l'ordinamento interno dei servizi e la relativa dotazione organica sono approvati, entro quaranta giorni dal ricevimento dell'atto, dall'Assessorato regionale della salute previo parere della Giunta regionale; il predetto termine di quaranta giorni può essere sospeso una sola volta se l'Assessorato richiede chiarimenti o elementi integrativi di valutazione e giudizio.

5. Gli atti di programmazione definiscono gli obiettivi e l'indirizzo per l'attività dell'Istituto e stabiliscono quali sono le modalità di coordinamento tra le attività dell'Istituto e quelle dei dipartimenti di prevenzione delle Aziende sanitarie provinciali.

6. Il bilancio dell'Istituto, relativo all'esercizio in cui trovano applicazione i principi di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 28 giugno 2012, n, 106, deve essere accompagnato da una separata relazione che dettagli costi, rendimenti e utilizzazione delle risorse al fine della valutazione, da parte dell'Assessorato regionale della salute, del rispetto dei principi di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e di quelli fondamentali di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106.

7. Qualora gli organi dell'Istituto omettano di compiere un atto obbligatorio per legge, l'Assessore regionale per la salute, previa diffida con assegnazione di un termine per provvedere, nomina un commissario ad acta che provvede entro quarantacinque giorni dalla nomina.

Art. 12

Ordinamento contabile

1. All'Istituto si applica il Titolo II del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

Art. 13

Clausola di neutralità finanziaria

1. Dalle disposizioni del presente regolamento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dell'Istituto.

Art. 14

Verifica di impatto della regolamentazione

1. Entro due anni dall'adozione del presente regolamento, si procederà alla verifica dell'impatto della regolamentazione (VIR), al fine di valutare il raggiungimento delle finalità perseguite dallo stesso regolamento, la sua efficacia e l'incidenza sui costi dell'organizzazione, gli eventuali scostamenti tra gli obiettivi e i risultati conseguiti e gli effetti sui cittadini, sulle imprese e sulle altre pubbliche amministrazioni, tenendo conto, altresì, degli elementi non emersi al momento della sua adozione e delle eventuali criticità sopravvenute. In esito alla verifica saranno assunte le necessarie misure correttive ed integrative della presente regolamentazione.

Art. 15

Disposizioni finali

1. Il presente decreto, oltre ad essere pubblicato nel sito istituzionale della Regione, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Palermo, 24 marzo 2022.

MUSUMECI

Assessore regionale per la salute RAZZA

Ammesso alla registrazione della Corte dei conti l'11 maggio 2022, n. 4.