
DECISIONE (PESC) 2022/338 DEL CONSIGLIO, 28 febbraio 2022
G.U.U.E. 28 febbraio 2022, n. L 60
Decisione relativa a una misura di assistenza nell'ambito dello strumento europeo per la pace per la fornitura alle forze armate ucraine di materiale e piattaforme militari concepiti per l'uso letale della forza.
TESTO COORDINATO (alla Dec. (PESC) 2023/810)
Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità
Adottata il: 28 febbraio 2022
Entrata in vigore il: 28 febbraio 2022
Applicabile dal: 1° gennaio 2022
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 28, paragrafo 1, e l'articolo 41, paragrafo 2,
vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
considerando quanto segue:
1) Conformemente alla decisione (PESC) 2021/509 (1), è stato istituito lo strumento europeo per la pace (EPF) per il finanziamento, da parte degli Stati membri, delle azioni dell'Unione nell'ambito della politica estera e di sicurezza comune (PESC) al fine di preservare la pace, prevenire i conflitti e rafforzare la sicurezza internazionale, a norma dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera c), del trattato. In particolare, a norma dell'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), punto i), della decisione (PESC) 2021/509, l'EPF può finanziare le azioni volte a rafforzare le capacità degli Stati terzi e delle organizzazioni regionali e internazionali nel settore militare e della difesa.
2) L'approfondimento del dialogo e della cooperazione nel settore della sicurezza e della difesa è uno dei principali obiettivi dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra (2). La cooperazione rafforzata nel settore della politica di sicurezza e di difesa comune (PSDC) e l'allineamento con la PESC tra l'Unione e l'Ucraina sono stati uno dei risultati del vertice UE-Ucraina del 2020, che è stato ulteriormente rafforzato in occasione del vertice UE-Ucraina del 2021.
3) Le forze armate ucraine sono impegnate in un conflitto settennale con continue vittime e continui decessi militari e civili. Il conflitto si è drammaticamente intensificato nel febbraio 2022 a causa di un'invasione non provocata dell'Ucraina da parte delle forze armate della Federazione russa.
4) Considerato il deterioramento della situazione dall'inizio del 2022, gli Stati membri forniscono assistenza alle forze armate ucraine. Tale assistenza dovrebbe essere ammissibile al finanziamento nell'ambito dell'EPF.
5) Il 25 febbraio 2022 il governo ucraino ha rivolto all'Unione una richiesta urgente di assistenza per la fornitura di materiale militare.
6) Le misure di assistenza devono essere attuate tenendo conto dei principi e dei requisiti di cui alla decisione (PESC) 2021/509, in particolare il rispetto della posizione comune 2008/944/PESC del Consiglio (3), e in conformità delle norme per l'esecuzione delle entrate e delle spese finanziate a titolo dell'EPF.
7) Il Consiglio ribadisce la sua determinazione a proteggere, promuovere e rispettare i diritti umani, le libertà fondamentali e i principi democratici, come anche a rafforzare lo Stato di diritto e il buon governo in conformità della Carta delle Nazioni Unite, della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e del diritto internazionale, in particolare il diritto internazionale dei diritti umani e il diritto internazionale umanitario,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Decisione (PESC) 2021/509 del Consiglio, del 22 marzo 2021, che istituisce uno strumento europeo per la pace, e abroga la decisione (PESC) 2015/528 (GU L 102 del 24.3.2021).
GU L 161 del 29.5.2014.
Posizione comune 2008/944/PESC del Consiglio, dell'8 dicembre 2008, che definisce norme comuni per il controllo delle esportazioni di tecnologia e attrezzature militari (GU L 335 del 13.12.2008).
Istituzione, obiettivi, ambito di applicazione e durata
(modificato dall'art. 1 della Dec. (PESC) 2022/471, dall'art. 1 della Dec. (PESC) 2022/636, dall'art. 1 della Dec. (PESC) 2022/1285, dall'art. 1 della Dec. (PESC) 2022/1971 e dall'art. 1 della Dec. (PESC) 2023/230)
1. E' istituita una misura di assistenza a favore dell'Ucraina («beneficiario»), da finanziare a titolo dello strumento europeo per la pace (EPF) («misura di assistenza»).
2. L'obiettivo della misura di assistenza è contribuire a rafforzare le capacità e la resilienza delle forze armate ucraine per difendere l'integrità territoriale e la sovranità dell'Ucraina e proteggere la popolazione civile dall'aggressione militare in corso.
3. Per conseguire l'obiettivo di cui al paragrafo 2, la misura di assistenza finanzia la fornitura alle forze armate ucraine di materiale e piattaforme militari concepiti per l'uso letale della forza nonché la manutenzione, la riparazione e l'adattamento di materiale e piattaforme militari finanziati dall'EPF, concepiti per l'uso letale della forza, e di materiale identico, da parte di personale militare nei siti militari o in forme miste di cooperazione civile-militare o nelle fabbriche, come richiesto dall'Ucraina.
4. La durata della misura di assistenza è di 70 mesi dall'adozione della presente decisione.
Disposizioni finanziarie
(modificato dall'art. 1 della Dec. (PESC) 2022/471, dall'art. 1 della Dec. (PESC) 2022/636, dall'art. 1 della Dec. (PESC) 2022/809, dall'art. 1 della Dec. (PESC) 2022/1285, dall'art. 1 della Dec. (PESC) 2022/1971, dall'art. 1 della Dec. (PESC) 2023/230 e dall'art. 1 della Dec. (PESC) 2023/810)
1. L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse alla misura di assistenza è pari a 4 120 000 000 EUR.
2. Tutte le spese sono gestite in conformità delle norme per l'esecuzione delle entrate e delle spese finanziate a titolo dell'EPF.
3. Conformemente all'articolo 29, paragrafo 5, della decisione (PESC) 2021/509, l'amministratore delle misure di assistenza può chiedere contributi a seguito dell'adozione della presente decisione fino a 4 120 000 000 EUR. I fondi richiesti dall'amministratore delle misure di assistenza sono utilizzati unicamente per pagare le spese nei limiti approvati dal comitato istituito dalla decisione (PESC) 2021/509 nei relativi bilanci rettificativi e annuali corrispondenti alla misura di assistenza.
4. Le spese relative all'attuazione della misura di assistenza sono ammissibili a decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino a una data che sarà stabilita dal Consiglio:
a) L'importo massimo delle spese ammissibili sostenute prima dell'11 marzo 2022 è fissato a 450 000 000 EUR.
b) L'importo massimo ammissibile per il periodo compreso tra l'11 marzo 2022 e il 20 luglio 2022 è fissato a 1 390 000 000 EUR.
c) L'importo massimo ammissibile per il periodo compreso tra il 21 luglio 2022 e il 30 novembre 2022 è fissato a 677 420 154,06 EUR.
d) A decorrere dal 1° dicembre 2022 è ammissibile l'importo di 1 602 579 845,94 EUR, e 1 000 000 000 EUR di tale importo sono ammissibili dal 9 febbraio 2023 al 31 maggio 2023 per finanziare il rimborso del materiale donato proveniente dalle scorte esistenti o dalla ridefinizione delle priorità degli ordini esistenti, consegnati durante tale periodo, per quanto riguarda munizioni terra-terra e munizioni di artiglieria e, se richiesti, missili. Gli eventuali fondi non utilizzati di tale importo sono utilizzati per il rimborso di tutte le attrezzature letali, ammissibili a titolo della misura di assistenza a decorrere dal 1° dicembre 2022, conformemente alle priorità stabilite nell'elenco di requisiti dell'Ucraina.
e) Le spese relative alla manutenzione e alla riparazione sono ammissibili a decorrere dal 17 ottobre 2022, mentre quelle relative all'adattamento sono ammissibili a decorrere dal 2 febbraio 2023.
Accordi con il beneficiario
1. L'alto rappresentante conclude con il beneficiario gli accordi necessari per garantire il rispetto del diritto internazionale, in particolare il diritto internazionale dei diritti umani e il diritto internazionale umanitario, nonché dell'articolo 62, paragrafo 2, della decisione (PESC) 2021/509, quale condizione per la concessione del sostegno nell'ambito della misura di assistenza.
2. Gli accordi di cui al paragrafo 1 comprendono disposizioni relative alla sospensione e alla cessazione del sostegno nell'ambito della misura di assistenza qualora risulti che il beneficiario abbia violato gli obblighi di cui al paragrafo 1.
Attuazione
(modificato dall'art. 1 della Dec. (PESC) 2022/809, dall'art. 1 della Dec. (PESC) 2023/230 e dall'art. 1 della Dec. (PESC) 2023/810)
1. L'alto rappresentante è responsabile di assicurare l'attuazione della presente decisione conformemente alla decisione (PESC) 2021/509 e alle norme per l'esecuzione delle entrate e delle spese finanziate a titolo dell'EPF, coerentemente con il quadro metodologico integrato per la valutazione e l'individuazione delle misure e dei controlli necessari per le misure di assistenza nell'ambito dell'EPF.
2. Il comitato istituito dalla decisione (PESC) 2021/509 definisce ulteriormente il tipo e la quantità del sostegno da finanziare nell'ambito della misura di assistenza, tenendo in considerazione le priorità raccomandate dallo Stato maggiore dell'Unione europea per rispondere alle esigenze delle forze armate ucraine.
3. L'amministratore delle misure di assistenza, sulla base delle informazioni ricevute dal soggetto o dai soggetti responsabili dell'attuazione, riferisce al comitato istituito dalla decisione (PESC) 2021/509 in merito alla fornitura dei materiali, compresi le quantità, i tipi e qualsiasi altra informazione pertinente per ulteriore seguito e sorveglianza.
4. L'attuazione dell'attività di cui all'articolo 1, paragrafo 3, può essere effettuata:
a) dal ministero della Difesa del Belgio;
b) dal ministero della Difesa della Bulgaria;
c) dal ministero della Difesa della Croazia;
d) dal ministero della Difesa di Cipro;
e) dal ministero della Difesa della Repubblica ceca;
f) dal ministero della Difesa della Danimarca;
g) dal centro estone per gli investimenti nella difesa (ECDI) a nome del ministero della Difesa dell'Estonia;
h) dal ministero della Difesa della Finlandia;
i) dal ministero della Difesa della Francia;
j) dal ministero della Difesa, dal ministero federale degli Affari esteri e dal ministero federale dell'Interno e della comunità nazionale della Germania;
k) dal ministero della Difesa della Grecia;
l) dal ministero della Difesa dell'Ungheria;
m) dal ministero della Difesa dell'Italia;
n) dal ministero della Difesa della Lettonia e dal centro statale per la logistica e gli appalti nel settore della difesa della Lettonia;
o) dal ministero della Difesa nazionale della Lituania;
p) dalla direzione della difesa del ministero degli Affari esteri ed europei del Lussemburgo;
q) dal ministero della Difesa dei Paesi Bassi;
r) dal ministero della Difesa della Polonia;
s) dal ministero della Difesa del Portogallo;
t) dal ministero della Difesa nazionale della Romania;
u) dal ministero della Difesa della Repubblica slovacca;
v) dal ministero della Difesa della Slovenia;
w) dal ministero della Difesa della Spagna;
x) dal ministero della Difesa della Svezia/forze armate svedesi. (1)
Paragrafo sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 8 aprile 2022, n. L 109.
Sostegno da parte degli Stati membri
(sostituito dall'art. 1 della Dec. (PESC) 2022/471)
Gli Stati membri consentono nel loro territorio, incluso lo spazio aereo, il transito di materiale militare, compreso il relativo personale, in linea con l'articolo 56, paragrafo 3 della decisione (PESC) 2021/509.
Sorveglianza, controllo e valutazione
1. L'alto rappresentante garantisce la sorveglianza del rispetto, da parte del beneficiario, degli obblighi stabiliti in conformità dell'articolo 3. Tale sorveglianza consente di conoscere il contesto e i rischi di violazione degli obblighi stabiliti in conformità dell'articolo 3, comprese le violazioni del diritto internazionale dei diritti umani e del diritto internazionale umanitario da parte di unità delle forze armate ucraine sostenute nell'ambito della misura di assistenza.
2. Il controllo post-spedizione del materiale è organizzato in modo conforme al quadro metodologico integrato per la valutazione e l'individuazione delle misure e dei controlli necessari per le misure di assistenza nell'ambito dell'EPF.
Relazioni
(integrato dall'art. 1 della Dec. (PESC) 2023/810)
Durante il periodo di attuazione, l'alto rappresentante presenta al CPS relazioni semestrali sull'attuazione della misura di assistenza conformemente all'articolo 63 della decisione (PESC) 2021/509.
L'alto rappresentante riferisce periodicamente al Consiglio, ogni mese, circa l'attuazione dell'articolo 2, paragrafo 4, lettera d), per quanto riguarda il numero di consegne di munizioni di artiglieria e, se richiesti, missili, sulla base delle informazioni fornite dagli Stati membri.
Sospensione e cessazione
Il CPS può decidere di sospendere, in tutto o in parte, l'attuazione della misura di assistenza conformemente all'articolo 64 della decisione (PESC) 2021/509.
Il CPS può anche raccomandare al Consiglio la cessazione della misura di assistenza.