
DECISIONE (PESC) 2023/810 DEL CONSIGLIO, 13 aprile 2023
G.U.U.E. 14 aprile 2023, n. L 101
Decisione che modifica la decisione (PESC) 2022/338 relativa a una misura di assistenza nell'ambito dello strumento europeo per la pace per la fornitura alle forze armate ucraine di materiale e piattaforme militari concepiti per l'uso letale della forza.
Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità
Adottata il: 13 aprile 2023
Entrata in vigore il: 13 aprile 2023
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 28, paragrafo 1, e l'articolo 41, paragrafo 2,
vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
considerando quanto segue:
1) Il 28 febbraio 2022 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2022/338 (1), che ha istituito una misura di assistenza con un importo di riferimento finanziario pari a 450 000 000 EUR destinato a coprire la fornitura alle forze armate ucraine di materiale e piattaforme militari concepiti per l'uso letale della forza («importo di riferimento finanziario»).
2) Il 23 marzo 2022 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2022/471 (2), incrementando l'importo di riferimento finanziario a 900 000 000 EUR.
3) Il 13 aprile 2022 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2022/636 (3), incrementando l'importo di riferimento finanziario a 1 350 000 000 EUR.
4) Il 23 maggio 2022 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2022/809 (4), incrementando l'importo di riferimento finanziario a 1 840 000 000 EUR.
5) Il 21 luglio 2022 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2022/1285 (5), incrementando l'importo di riferimento finanziario a 2 330 000 000 EUR.
6) Il 17 ottobre 2022 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2022/1971 (6), incrementando l'importo di riferimento finanziario a 2 820 000 000 EUR.
7) Il 2 febbraio 2023 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2023/230 (7), incrementando l'importo di riferimento finanziario a 3 120 000 000 EUR.
8) In linea con le necessità urgenti dell'Ucraina, quali discusse in particolare in occasione della riunione straordinaria del Consiglio europeo del 9 febbraio 2023, e sulla base della decisione adottata dal Consiglio il 20 marzo 2023, l'importo di riferimento finanziario dovrebbe essere incrementato di ulteriori 1 000 000 000 EUR.
9) Il 20 marzo 2023 il Consiglio ha concordato un approccio tripartito, in particolare per accelerare la consegna e l'acquisizione congiunta di un milione di munizioni di artiglieria per l'Ucraina, nell'ambito di uno sforzo congiunto, entro i prossimi dodici mesi, e ha invitato ad attuare rapidamente tali tre linee di azione, che sono interconnesse e devono essere perseguite in parallelo e in modo coordinato. Il Consiglio ha chiesto agli Stati membri di consegnare con urgenza munizioni terra-terra e munizioni di artiglieria all'Ucraina e, se richiesti, missili. Il Consiglio riceverà mensilmente aggiornamenti periodici sull'attuazione della misura di assistenza al fine di monitorare i progressi compiuti nel conseguire un milione di munizioni di artiglieria per l'Ucraina. Relativamente alla terza linea di azione, il Consiglio ha inoltre invitato la Commissione a presentare proposte concrete per sostenere urgentemente l'incremento delle capacità di produzione dell'industria europea della difesa, garantire catene di approvvigionamento sicure, agevolare procedure di acquisizione efficienti, colmare le carenze nelle capacità di produzione e promuovere gli investimenti, anche, se del caso, mobilitando il bilancio dell'Unione.
10) Saranno inoltre organizzate riunioni periodiche a livello di direttori nazionali degli armamenti con la task force per le acquisizioni congiunte nel settore della difesa (Commissione, Servizio europeo per l'azione esterna, Agenzia europea per la difesa) al fine di valutare le esigenze e le capacità industriali nonché di garantire la stretta cooperazione necessaria, in particolare riguardo alle forniture dalle scorte, alla ridefinizione delle priorità degli ordini esistenti e ai vari progetti di acquisizione congiunta, allo scopo di garantire l'adeguata attuazione delle tre diverse linee di azione.
11) Il Comitato dei rappresentanti permanenti monitorerà l'attuazione parallela e coordinata dell'approccio tripartito.
12) E' opportuno modificare di conseguenza la decisione (PESC) 2022/338,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Decisione (PESC) 2022/338 del Consiglio, del 28 febbraio 2022, relativa a una misura di assistenza nell'ambito dello strumento europeo per la pace per la fornitura alle forze armate ucraine di materiale e piattaforme militari concepiti per l'uso letale della forza (GU L 60 del 28.2.2022).
Decisione (PESC) 2022/471 del Consiglio, del 23 marzo 2022, che modifica la decisione (PESC) 2022/338 del Consiglio relativa a una misura di assistenza nell'ambito dello strumento europeo per la pace per la fornitura alle forze armate ucraine di materiale e piattaforme militari concepiti per l'uso letale della forza (GU L 96 del 24.3.2022).
Decisione (PESC) 2022/636 del Consiglio, del 13 aprile 2022, che modifica la decisione (PESC) 2022/338, relativa a una misura di assistenza nell'ambito dello strumento europeo per la pace per la fornitura alle forze armate ucraine di materiale e piattaforme militari concepiti per l'uso letale della forza (GU L 117 del 19.4.2022).
Decisione (PESC) 2022/809 del Consiglio, del 23 maggio 2022, che modifica la decisione (PESC) 2022/338 del Consiglio relativa a una misura di assistenza nell'ambito dello strumento europeo per la pace per la fornitura alle forze armate ucraine di materiale e piattaforme militari concepiti per l'uso letale della forza (GU L 145 del 24.5.2022).
Decisione (PESC) 2022/1285 del Consiglio, del 21 luglio 2022, che modifica la decisione (PESC) 2022/338, relativa a una misura di assistenza nell'ambito dello strumento europeo per la pace per la fornitura alle forze armate ucraine di materiale e piattaforme militari concepiti per l'uso letale della forza (GU L 195 del 22.7.2022).
Decisione (PESC) 2022/1971 del Consiglio, del 17 ottobre 2022, che modifica la decisione (PESC) 2022/338 relativa a una misura di assistenza nell'ambito dello strumento europeo per la pace per la fornitura alle forze armate ucraine di materiale e piattaforme militari concepiti per l'uso letale della forza (GU L 270 del 18.10.2022).
Decisione (PESC) 2023/230 del Consiglio, del 2 febbraio 2023, che modifica la decisione (PESC) 2022/338 relativa a una misura di assistenza nell'ambito dello strumento europeo per la pace per la fornitura alle forze armate ucraine di materiale e piattaforme militari concepiti per l'uso letale della forza (GU L 32 del 3.2.2023).
La decisione (PESC) 2022/338 è così modificata:
1) l'articolo 2 è così modificato:
a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse alla misura di assistenza è pari a 4 120 000 000 EUR.»
;
b) i paragrafi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:
«3. Conformemente all'articolo 29, paragrafo 5, della decisione (PESC) 2021/509, l'amministratore delle misure di assistenza può chiedere contributi a seguito dell'adozione della presente decisione fino a 4 120 000 000 EUR. I fondi richiesti dall'amministratore delle misure di assistenza sono utilizzati unicamente per pagare le spese nei limiti approvati dal comitato istituito dalla decisione (PESC) 2021/509 nei relativi bilanci rettificativi e annuali corrispondenti alla misura di assistenza.
4. Le spese relative all'attuazione della misura di assistenza sono ammissibili a decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino a una data che sarà stabilita dal Consiglio:
a) L'importo massimo delle spese ammissibili sostenute prima dell'11 marzo 2022 è fissato a 450 000 000 EUR.
b) L'importo massimo ammissibile per il periodo compreso tra l'11 marzo 2022 e il 20 luglio 2022 è fissato a 1 390 000 000 EUR.
c) L'importo massimo ammissibile per il periodo compreso tra il 21 luglio 2022 e il 30 novembre 2022 è fissato a 677 420 154,06 EUR.
d) A decorrere dal 1° dicembre 2022 è ammissibile l'importo di 1 602 579 845,94 EUR, e 1 000 000 000 EUR di tale importo sono ammissibili dal 9 febbraio 2023 al 31 maggio 2023 per finanziare il rimborso del materiale donato proveniente dalle scorte esistenti o dalla ridefinizione delle priorità degli ordini esistenti, consegnati durante tale periodo, per quanto riguarda munizioni terra-terra e munizioni di artiglieria e, se richiesti, missili. Gli eventuali fondi non utilizzati di tale importo sono utilizzati per il rimborso di tutte le attrezzature letali, ammissibili a titolo della misura di assistenza a decorrere dal 1° dicembre 2022, conformemente alle priorità stabilite nell'elenco di requisiti dell'Ucraina.
e) Le spese relative alla manutenzione e alla riparazione sono ammissibili a decorrere dal 17 ottobre 2022, mentre quelle relative all'adattamento sono ammissibili a decorrere dal 2 febbraio 2023.»;
2) all'articolo 4, paragrafo 4, la lettera e) è sostituita dalla seguente:
«e) dal ministero della Difesa della Repubblica ceca;»
3) all'articolo 4, paragrafo 4, la lettera o) è sostituita dalla seguente:
«o) dal ministero della Difesa nazionale della Lituania;»;
4) all'articolo 7 è aggiunto il paragrafo seguente:
«L'alto rappresentante riferisce periodicamente al Consiglio, ogni mese, circa l'attuazione dell'articolo 2, paragrafo 4, lettera d), per quanto riguarda il numero di consegne di munizioni di artiglieria e, se richiesti, missili, sulla base delle informazioni fornite dagli Stati membri.».