
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 11 marzo 2022, n. 55
G.U.R.I. 25 maggio 2022, n. 121
Regolamento recante disposizioni in materia di comunicazione, accesso e consultazione dei dati e delle informazioni relativi alla titolarità effettiva di imprese dotate di personalità giuridica, di persone giuridiche private, di trust produttivi di effetti giuridici rilevanti ai fini fiscali e di istituti giuridici affini al trust.
Testo con annotazioni alla data 29 settembre 2023
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Vista la direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 luglio 2012 e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2005 e la direttiva 2006/70/CE della Commissione del 1° agosto 2006;
Vista la direttiva (UE) 2018/843 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2015 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo e che modifica le direttive 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009 e 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013;
Visto il decreto legislativo 4 ottobre 2019, n. 125, recante: «Modifiche ed integrazioni ai decreti legislativi 25 maggio 2017, n. 90 e n. 92, recanti attuazione della direttiva (UE) 2015/849, nonchè attuazione della direttiva (UE) 2018/843 che modifica la direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario ai fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo e che modifica le direttive 2009/138/CE e 2013/36/UE»;
Visto il decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90, recante: «Attuazione della direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo e recante modifica delle direttive 2005/60/CE e 2006/70/CE e l'attuazione del regolamento (UE) n. 2015/847 riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) n. 1781/2006»;
Visto il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, recante: «Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonchè della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione» e, in particolare, l'articolo 21, comma 5, nonchè il comma 2, lettera d) e f) e il comma 4, lettera c) e d-bis);
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante: «Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonchè alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE»;
Visto il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di adozione dei decreti ministeriali aventi natura regolamentare nelle materie di competenza del Ministro;
Visto il concerto del Ministro dello sviluppo economico, espresso con nota n. 19253 del 12 ottobre 2021;
Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, espresso nella seduta del 14 gennaio 2021;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nelle adunanze del 23 febbraio 2021 e del 9 marzo 2021;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 23 novembre 2021;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri inviata con nota prot. n. 749 del 24 gennaio 2022;
Adotta
il seguente regolamento:
Definizioni
1. Nel presente decreto:
a) decreto antiriciclaggio: indica il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231;
b) CAD: Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
c) TUDA: Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
2. Ai fini del presente decreto, si intende per:
a) comunicazione unica d'impresa: la comunicazione telematica di cui all'articolo 9 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, che, per le finalità del presente decreto, è diretta unicamente al registro delle imprese;
b) controinteressati all'accesso: coloro che, ai sensi dell'articolo 21, comma 2, lettera f), secondo periodo, e comma 4, lettera d-bis), terzo periodo, del decreto antiriciclaggio indicano nella comunicazione relativa alle informazioni attinenti alla titolarità effettiva, le circostanze eccezionali ai fini dell'esclusione dell'accesso;
c) dati identificativi dei soggetti cui è riferita la titolarità effettiva: il nome e il cognome, il luogo e la data di nascita, la residenza anagrafica e il domicilio, ove diverso dalla residenza anagrafica, e, ove assegnato, il codice fiscale;
d) fiduciario di trust o di istituti giuridici affini: il fiduciario o i fiduciari di trust espressi e le persone che esercitano diritti, poteri, e facoltà equivalenti in istituti giuridici affini, stabiliti o residenti sul territorio della Repubblica italiana secondo l'articolo 22, comma 5 del decreto antiriciclaggio;
e) gestore: InfoCamere S.C.p.A, che gestisce per conto delle Camere di commercio il sistema informativo nazionale ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 29 dicembre 1993, n. 580;
f) imprese dotate di personalità giuridica: le società a responsabilità limitata, le società per azioni, le società in accomandita per azioni e le società cooperative;
g) istituti giuridici affini al trust, tenuti all'iscrizione nella sezione speciale: gli enti e gli istituti che, per assetto e funzioni, determinano effetti giuridici equivalenti a quelli dei trust espressi, anche avuto riguardo alla destinazione dei beni ad uno scopo ed al controllo da parte di un soggetto diverso dal proprietario, nell'interesse di uno o più beneficiari o per il perseguimento di uno specifico fine, secondo l'articolo 22, comma 5-bis, del decreto antiriciclaggio;
h) persone giuridiche private: le associazioni, le fondazioni e le altre istituzioni di carattere privato che acquistano la personalità giuridica con l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361;
i) registro delle imprese: il registro delle imprese previsto dall'articolo 2188 del codice civile;
l) sezione autonoma: l'apposita sezione autonoma del registro delle imprese, contenente i dati e le informazioni sulla titolarità effettiva di imprese dotate di personalità giuridica e di persone giuridiche private;
m) sezione speciale: l'apposita sezione speciale del registro delle imprese, recante le informazioni sulla titolarità effettiva dei trust produttivi di effetti giuridici rilevanti a fini fiscali, nonchè degli istituti giuridici affini, stabiliti o residenti sul territorio della Repubblica italiana;
n) soggetti obbligati: le categorie di soggetti individuati nell'articolo 3 del decreto antiriciclaggio;
o) titolare effettivo delle imprese dotate di personalità giuridica: la persona fisica o le persone fisiche cui è riconducibile la proprietà diretta o indiretta ai sensi dell'articolo 20, commi 2, 3 e 5, del decreto antiriciclaggio;
p) titolare effettivo delle persone giuridiche private: i soggetti individuati dall'articolo 20, comma 4, del decreto antiriciclaggio;
q) titolare effettivo di trust e istituti giuridici affini: i soggetti individuati dall'articolo 22, comma 5, primo periodo, del decreto antiriciclaggio;
r) trust tenuti all'iscrizione nella sezione speciale: i trust produttivi di effetti giuridici rilevanti a fini fiscali, individuati dall'articolo 21, comma 3, primo periodo, del decreto antiriciclaggio;
s) ufficio del registro imprese: l'ufficio del registro delle imprese istituito presso la Camera di commercio dall'articolo 8, comma 1, della legge 29 dicembre 1993 n. 580;
t) Unioncamere: l'ente che cura e rappresenta gli interessi generali delle Camere di commercio e degli altri organismi del sistema camerale italiano ai sensi dell'articolo 7 della legge 29 dicembre 1993, n. 580.
Oggetto e finalità
1. Il presente decreto, al fine di prevenire e contrastare l'uso del sistema economico e finanziario a scopo di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, detta disposizioni, da attuarsi con modalità esclusivamente telematiche:
a) in materia di comunicazione all'ufficio del registro delle imprese dei dati e delle informazioni relativi alla titolarità effettiva di imprese dotate di personalità giuridica, di persone giuridiche private, di trust produttivi di effetti giuridici rilevanti a fini fiscali e istituti giuridici affini al trust per la loro iscrizione e conservazione nella sezione autonoma e nella sezione speciale del registro delle imprese;
b) in materia di accesso ai dati e alle informazioni da parte delle Autorità, dei soggetti obbligati, del pubblico e di qualunque persona fisica o giuridica, ivi compresa quella portatrice di interessi diffusi;
c) per individuare e quantificare i diritti di segreteria rispetto ai soggetti diversi dalle Autorità;
d) per garantire la sicurezza del trattamento dei dati e delle informazioni.
Modalità e termini della comunicazione, variazione e conferma dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva
1. Gli amministratori delle imprese dotate di personalità giuridica e il fondatore, ove in vita, oppure i soggetti cui è attribuita la rappresentanza e l'amministrazione delle persone giuridiche private comunicano all'ufficio del registro delle imprese della Camera di commercio territorialmente competente i dati e le informazioni relativi alla titolarità effettiva, acquisiti ai sensi dell'articolo 22, commi 3 e 4, del decreto antiriciclaggio, per la loro iscrizione e conservazione nella sezione autonoma del registro delle imprese.
2. Il fiduciario di trust o di istituti giuridici affini comunica all'ufficio del registro delle imprese della Camera di commercio territorialmente competente i dati e le informazioni relativi alla titolarità effettiva, acquisiti ai sensi dell'articolo 22, comma 5, del decreto antiriciclaggio per la loro iscrizione e conservazione nella sezione speciale del registro delle imprese.
3. I soggetti di cui ai commi 1 e 2 comunicano eventuali variazioni dei dati e delle informazioni relativi alla titolarità effettiva entro trenta giorni dal compimento dell'atto che dà luogo a variazione. Gli stessi soggetti comunicano annualmente la conferma dei dati e delle informazioni, entro dodici mesi dalla data della prima comunicazione o dall'ultima comunicazione della loro variazione o dall'ultima conferma. Le imprese dotate di personalità giuridica possono effettuare la conferma contestualmente al deposito del bilancio. Delle avvenute comunicazioni è rilasciata contestuale ricevuta.
4. I dati e le informazioni sulla titolarità effettiva sono resi mediante autodichiarazione, ai sensi degli articoli 46 e 47 del TUDA.
5. Per tutte le comunicazioni previste dal presente articolo, è utilizzato il modello di comunicazione unica di impresa adottato con decreto dirigenziale del Ministero dello sviluppo economico del 19 novembre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 282 del 3 dicembre 2009. Le specifiche tecniche del formato elettronico della comunicazione unica d'impresa saranno adottate con decreto dirigenziale del Ministero dello sviluppo economico ai sensi degli articoli 11, comma 1, 14, comma 1, e 18, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581. Il decreto dirigenziale del Ministero dello sviluppo economico è adottato ed entra in vigore entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
6. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e in ogni caso successivamente alla predisposizione del disciplinare tecnico di cui all'articolo 11, comma 3, all'entrata in vigore del decreto ministeriale di cui all'articolo 8, comma 1, e all'entrata in vigore del decreto dirigenziale di cui al comma 5, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana il provvedimento del Ministero dello sviluppo economico che attesta l'operatività del sistema di comunicazione dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva. Le comunicazioni dei dati e delle informazioni di cui ai commi 1 e 2 sono effettuate entro i sessanta giorni successivi alla pubblicazione del provvedimento di cui al presente comma. (1)
7. Le imprese dotate di personalità giuridica e le persone giuridiche private, la cui costituzione sia successiva alla data del provvedimento del Ministero dello sviluppo economico di cui al comma 6, provvedono alla comunicazione di cui al comma 1 entro trenta giorni dalla iscrizione nei rispettivi registri. I trust e istituti giuridici affini la cui costituzione sia successiva alla stessa data, provvedono alla comunicazione di cui al comma 2 entro trenta giorni dalla loro costituzione.
8. I termini previsti dai commi 3, 6 e 7 per le comunicazioni ivi disciplinate sono perentori.
9. Tutti gli adempimenti previsti dal presente articolo sono effettuati con l'ausilio di idoneo sistema informatico predisposto dal gestore.
In attuazione del comma annotato si rimanda al D.M. Imprese e Made in Italy 29 settembre 2023.
Dati e informazioni oggetto di comunicazione
1. La comunicazione di cui all'articolo 3, avente ad oggetto dati e informazioni sulla titolarità effettiva contiene:
a) i dati identificativi e la cittadinanza delle persone fisiche indicate come titolare effettivo ai sensi dell'articolo 20, commi 2, 3 e 5, del decreto antiriciclaggio per le imprese dotate di personalità giuridica, dell'articolo 20, comma 4, del decreto antiriciclaggio per le persone giuridiche private, dell'articolo 22, comma 5, decreto antiriciclaggio per i trust o istituti affini;
b) in aggiunta a quanto previsto dalla lettera a), per le imprese dotate di personalità giuridica:
1) l'entità della partecipazione al capitale dell'ente da parte della persona fisica indicata come titolare effettivo, ai sensi dell'articolo 20, comma 2, del decreto antiriciclaggio;
2) ove il titolare effettivo non sia individuato in forza dell'entità della partecipazione di cui al punto 1), le modalità di esercizio del controllo ovvero, in ultima istanza, i poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione dell'ente, esercitati dalla persona fisica indicata come titolare effettivo, ai sensi dell'articolo 20, commi 3 e 5, del decreto antiriciclaggio;
c) in aggiunta a quanto previsto dalla lettera a), per le persone giuridiche private, il codice fiscale e, anche nel caso di eventuali successive variazioni:
1) la denominazione dell'ente;
2) la sede legale e, ove diversa da quella legale, la sede amministrativa dell'ente;
3) l'indirizzo di posta elettronica certificata;
d) in aggiunta a quanto previsto dalla lettera a), relativamente ai trust e agli istituti giuridici affini, il codice fiscale e, anche nel caso di eventuali successive variazioni:
1) la denominazione del trust o dell'istituto giuridico affine;
2) la data, il luogo e gli estremi dell'atto di costituzione del trust o dell'istituto giuridico;
e) l'eventuale indicazione delle circostanze eccezionali, ai fini dell'esclusione dell'accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva, ai sensi dell'articolo 21, comma 2, lettera f), secondo periodo, e comma 4, lettera d-bis), terzo periodo, del decreto antiriciclaggio, nonchè l'indicazione di un indirizzo di posta elettronica per ricevere le comunicazioni di cui all'articolo 7, comma 3, nella qualità di controinteressato;
f) la dichiarazione, ai sensi dell'articolo 48 del TUDA, di responsabilità e consapevolezza in ordine alle sanzioni previste dalla legislazione penale e dalle leggi speciali in materia di falsità degli atti e delle dichiarazioni rese.
2. La Camera di commercio territorialmente competente provvede all'accertamento e alla contestazione della violazione dell'obbligo di comunicazione dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva e all'irrogazione della relativa sanzione amministrativa, ai sensi dell'articolo 2630 del codice civile, secondo le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689. La Camera di commercio territorialmente competente, anche avvalendosi del sistema informatico del gestore, provvede ai controlli delle comunicazioni di cui all'articolo 3 rispetto alle regole tecniche e a quelle specifiche del formato elettronico, risultanti dal decreto dirigenziale di cui all'articolo 3, comma 5, nonchè ai controlli sulle autodichiarazioni, ai sensi del TUDA.
Accesso da parte delle autorità
1. Le autorità di cui all'articolo 21, comma 2, lettere a), b), c) e d), e comma 4, lettere a), b) e c), del decreto antiriciclaggio accedono ai dati e alle informazioni sulla titolarità effettiva presenti nella sezione autonoma e nella sezione speciale del registro delle imprese.
2. Le modalità tecniche e operative dell'accesso di cui al comma 1 sono disciplinate con apposita convenzione sottoscritta da ciascuna autorità di cui al comma 1 con Unioncamere e il gestore. Tali convenzioni regolano le modalità uniformi di attivazione del collegamento via web o tramite cooperazione applicativa al sistema informatico del gestore nonchè le modalità di identificazione, modifica e revoca da parte dell'autorità dei propri operatori abilitati all'accesso. Il sistema informatico del gestore consente, attraverso gli strumenti definiti dal decreto legislativo del 7 marzo 2005, n. 82, la verifica dell'identità digitale dei soggetti abilitati all'accesso.
3. Ai fini dell'accesso da parte dell'autorità giudiziaria, conformemente alle proprie attribuzioni istituzionali, la convenzione di cui al comma 2 è stipulata con il Ministero della giustizia.
4. Ai fini dell'accesso da parte delle autorità di cui all'articolo 21, comma 2, lettera d), e comma 4, lettera c), del decreto antiriciclaggio, le medesime autorità trasmettono alla Camera di commercio territorialmente competente, attraverso il sistema informatico del gestore e secondo le modalità tecniche e informatiche definite nella convenzione di cui al comma 2, un'autodichiarazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del TUDA, con cui attestano che l'accesso alla sezione autonoma e alla sezione speciale del registro è effettuato per il perseguimento delle sole finalità di contrasto dell'evasione fiscale.
Accesso da parte dei soggetti obbligati
1. I soggetti obbligati di cui all'articolo 3 del decreto antiriciclaggio, previo accreditamento, accedono alla sezione autonoma e alla sezione speciale del registro delle imprese, per la consultazione dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva a supporto degli adempimenti concernenti l'adeguata verifica della clientela, ai sensi degli articoli 18 e 19 del decreto antiriciclaggio.
2. La richiesta di accreditamento è presentata dal soggetto obbligato alla Camera di commercio territorialmente competente e contiene:
a) l'appartenenza del richiedente ad una o più delle categorie tra quelle previste dall'articolo 3 del decreto antiriciclaggio;
b) i propri dati identificativi, compreso l'indirizzo di posta elettronica certificata, e quelli del rappresentante legale nel caso di persona giuridica;
c) l'indicazione dell'autorità di vigilanza competente di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c) del decreto antiriciclaggio o dell'organismo di autoregolamentazione di cui all'articolo 1, comma 2, lettera aa) del medesimo decreto e, se del caso, delle amministrazioni e degli organismi interessati di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), del decreto antiriciclaggio;
d) la finalità dell'utilizzo dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva a supporto degli adempimenti di adeguata verifica della clientela.
3. L'accreditamento è comunicato al soggetto obbligato a mezzo posta elettronica certificata e consente l'accesso per due anni, decorrenti dalla data del primo accreditamento o da quella del rinnovo espresso dello stesso. Le eventuali modifiche dello status di soggetto obbligato o la sua cessazione sono comunicati dal soggetto obbligato entro dieci giorni.
4. I soggetti obbligati accreditati, ferma restando la responsabilità per il rispetto della finalità della consultazione di cui al comma 1, possono indicare delegati all'accesso incardinati nella propria organizzazione.
5. I soggetti obbligati accreditati segnalano tempestivamente alla Camera di commercio territorialmente competente le eventuali difformità tra le informazioni sulla titolarità effettiva ottenute per effetto della consultazione della sezione autonoma e della sezione speciale del registro delle imprese e quelle acquisite in sede di adeguata verifica della clientela, ai sensi degli articoli 18 e 19 del decreto antiriciclaggio. Le segnalazioni acquisite sono consultabili da parte delle autorità abilitate all'accesso di cui all'articolo 5, secondo le modalità indicate nelle convenzioni di cui al comma 2 del medesimo articolo 5, garantendo, in ogni caso, l'anonimato dei soggetti obbligati segnalanti.
6. La richiesta di accreditamento di cui al comma 2, le comunicazioni di conferma, modifica o cessazione di status di cui al comma 3, l'indicazione di delegati di cui al comma 4, le segnalazioni di cui al comma 5, sono rese mediante apposita autodichiarazione ai sensi degli articoli 46 e 47 del TUDA.
7. Il gestore rende disponibile un adeguato sistema informatico per:
a) la richiesta di accreditamento di cui al comma 2;
b) la comunicazione con posta elettronica certificata dell'avvenuto accreditamento e le comunicazioni di conferma, modifica e cessazione dello status di cui al comma 3;
c) l'indicazione dei soggetti delegati di cui al comma 4;
d) le segnalazioni di difformità di cui al comma 5.
8. Il gestore rende disponibili specifiche funzionalità che consentono ai soggetti obbligati accreditati l'accesso tramite strutture tecniche informatiche indicate da loro stessi per il collegamento con il sistema informatico del gestore, ferma restando la responsabilità del soggetto obbligato circa il rispetto della finalità della consultazione di cui al comma 1. A tal fine il gestore individua apposite misure tecniche e di sicurezza nell'ambito del disciplinare previsto dall'articolo 11, comma 3.
9. La Camera di commercio territorialmente competente provvede ai controlli delle autodichiarazioni di cui al comma 6, ai sensi degli articoli 46 e 47 del TUDA. A tal fine, le autorità di vigilanza di settore, gli organismi di autoregolamentazione nonchè le amministrazioni e organismi interessati forniscono, a richiesta, alla Camera di commercio competente, le informazioni utili all'espletamento dei controlli, anche sulla base di apposite convenzioni che possono stipulare con Unioncamere e il gestore.
Accesso da parte di altri soggetti
1. I dati e le informazioni sulla titolarità effettiva delle imprese dotate di personalità giuridica e delle persone giuridiche private, presenti nella sezione autonoma del registro delle imprese, sono accessibili al pubblico a richiesta e senza limitazioni, salvo che nella comunicazione di cui all'articolo 4 risulti l'indicazione di cui al comma 1, lettera e), dello stesso articolo. L'accesso del pubblico ha ad oggetto il nome, il cognome, il mese e l'anno di nascita, il paese di residenza e la cittadinanza del titolare effettivo e le condizioni da cui deriva lo status di titolare effettivo, ai sensi dell'articolo 20 del decreto antiriciclaggio.
2. I dati e le informazioni sulla titolarità effettiva dei trust e degli istituti giuridici affini al trust tenuti all'iscrizione nella sezione speciale, comunicati ai sensi dell'articolo 3 e presenti nella sezione speciale del registro delle imprese, sono resi disponibili a qualunque persona fisica o giuridica, ivi compresa quella portatrice di interessi diffusi, che sia legittimata all'accesso ai sensi dell'articolo 21, comma 4, lettera d-bis), primo e secondo periodo, del decreto antiriciclaggio, sulla base della presentazione alla Camera di commercio territorialmente competente di una richiesta motivata di accesso, che attesti la sussistenza dei presupposti di cui alla medesima lettera d-bis), primo e secondo periodo. Entro il termine di venti giorni dalla richiesta, la Camera di commercio territorialmente competente consente l'accesso o comunica il diniego motivato al richiedente, a mezzo posta elettronica certificata. In mancanza di comunicazione entro il predetto termine l'accesso si intende respinto.
3. Qualora nella comunicazione di cui all'articolo 3 è presente l'indicazione di cui al comma 1, lettera e), dell'articolo 4, la Camera di commercio territorialmente competente trasmette la richiesta di accesso di cui ai commi 1 e 2 al controinteressato, mediante comunicazione all'indirizzo di posta elettronica certificata comunicato ai sensi del medesimo articolo 4, comma 1, lettera e). Entro dieci giorni dalla ricezione della predetta comunicazione, il controinteressato all'accesso può trasmettere, a mezzo posta elettronica certificata, una motivata opposizione. La Camera di commercio valuta caso per caso le circostanze eccezionali di cui all'articolo 21, comma 2, lettera f), e comma 4, lettera d-bis), del decreto antiriciclaggio, rappresentate dal controinteressato, che giustificano in tutto o in parte il diniego dell'accesso, anche alla luce del principio di proporzionalità tra il rischio paventato e l'interesse all'accesso. L'accesso ai dati di cui ai commi 1 e 2 può essere escluso in tutto o in parte all'esito della valutazione, da parte della Camera di commercio territorialmente competente, delle circostanze eccezionali rappresentate dal controinteressato. Il diniego motivato dell'accesso è comunicato al richiedente, a mezzo posta elettronica certificata, entro venti giorni dalla richiesta di accesso. In mancanza di comunicazione entro il predetto termine l'accesso si intende respinto.
4. Il gestore rende disponibile un adeguato sistema informatico:
a) per la presentazione delle richieste di accesso di cui al comma 1 e al comma 2;
b) per la consultazione dei dati e delle informazioni;
c) per le comunicazioni al controinteressato e per l'eventuale opposizione dello stesso;
d) per la comunicazione del diniego.
5. Avverso il diniego dell'accesso il richiedente può avvalersi dei mezzi di tutela di cui all'articolo 25 della legge del 7 agosto 1990, n. 241.
6. Il gestore, entro il 31 gennaio di ogni anno, comunica al Ministero dell'economia e delle finanze, che provvede alla pubblicazione e alla comunicazione alla Commissione europea, ai sensi dell'articolo 21, comma 2, lettera f), e comma 4, lettera d-bis), del decreto antiriciclaggio, i dati statistici relativi al numero dei dinieghi di accesso di cui ai commi 2 e 3 e le relative motivazioni, riferibili all'anno solare precedente.
Diritti di segreteria e rilascio di copie e certificati
1. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e dell'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, sono individuati e successivamente modificati e aggiornati le voci e gli importi dei diritti di segreteria della Camera di commercio per gli adempimenti previsti dal presente decreto inerenti l'istituzione della sezione autonoma e della sezione speciale del registro delle imprese e l'accesso alle stesse. Il decreto è adottato ed entra in vigore entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. (1)
2. Sono assoggettati al pagamento dei diritti di segreteria, come individuati e quantificati ai sensi del comma 1:
a) la comunicazione, la variazione e la conferma dei dati e delle informazioni di cui all'articolo 3;
b) l'accesso da parte dei soggetti obbligati di cui all'articolo 6;
c) l'accesso da parte del pubblico di cui all'articolo 7, comma 1;
d) l'accesso di qualunque persona fisica e giuridica, compresa quella portatrice di interessi diffusi, di cui all'articolo 7, comma 2.
3. I modelli per il rilascio di certificati e copie anche digitali relativi alle informazioni sulla titolarità effettiva in caso di accesso ai sensi degli articoli 6 e 7, commi 1 e 2, sono adottati con decreto del Ministro dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, che è adottato ed entra in vigore entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.
In attuazione del comma annotato si rimanda al D.M. Imprese e Made in Italy 20 aprile 2023.
Rapporti con l'Agenzia dell'entrate e con gli Uffici territoriali del Governo
1. L'Agenzia delle entrate e gli Uffici territoriali del Governo forniscono a Unioncamere e al gestore le anagrafiche, comprensive di codici fiscali, delle persone giuridiche di diritto privato, dei trust e degli istituti giuridici affini, di cui siano in possesso in forza degli adempimenti prescritti dall'ordinamento vigente.
2. Le modalità attuative della fornitura dei dati sono disciplinate con apposite convenzioni, stipulate tra Unioncamere, gli Uffici territoriali del Governo e l'Agenzia delle entrate, in ragione delle rispettive competenze.
Modalità di dialogo con il sistema di interconnessione dei registri
1. Alle modalità di dialogo con il sistema di interconnessione dei registri di cui all'articolo 22 della Direttiva 2017/1132/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, si applicano le specifiche tecniche previste dal regolamento di esecuzione (UE) n. 369/2021 della Commissione del 1° marzo 2021.
Trattamento dei dati e sicurezza
1. La Camera di commercio territorialmente competente a ricevere le comunicazioni dei dati e delle informazioni ai sensi dell'articolo 3 e dell'articolo 4, è titolare del trattamento degli stessi ai sensi e per gli effetti della normativa vigente.
2. I dati e le informazioni di cui al comma 1, sono resi disponibili nella sezione autonoma e nella sezione speciale del registro delle imprese in conformità con quanto disposto dal presente decreto e per un periodo di dieci anni decorrente o dall'ultima comunicazione della loro variazione o dall'ultima conferma annuale.
3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e, in ogni caso, prima del trattamento dei dati, il gestore, per conto del titolare del trattamento, predispone un disciplinare tecnico, sottoposto alla verifica preventiva del Garante per la protezione dei dati personali, volto a definire misure tecniche e organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, ai sensi dell'articolo 32 del regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, e della vigente normativa nazionale in materia di protezione dei dati personali.
4. Il gestore conserva separatamente nel sistema informativo le informazioni comunicate ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera e), adottando specifiche misure tecniche e organizzative volte ad assicurare accessi selettivi ai dati personali ivi contenuti da parte dei soli soggetti autorizzati dalla Camera di commercio a effettuare le valutazioni di cui all'articolo 7, comma 3, e rende i dati personali incomprensibili a chiunque non sia autorizzato ad accedervi attraverso l'adozione di tecniche crittografiche.
Clausola di invarianza
1. Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Le amministrazioni pubbliche provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 11 marzo 2022
Il Ministro dell'economia e delle finanze
FRANCO
Il Ministro dello sviluppo economico
GIORGETTI
Visto, il Guardasigilli: CARTABIA
Registrato alla Corte dei conti il 13 maggio 2022
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, reg.ne n. 895