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DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2022/460 DELLA COMMISSIONE, 4 marzo 2022

G.U.U.E. 22 marzo 2022, n. L 93

Decisione recante modifica della decisione di esecuzione (UE) 2021/788 che fissa le norme per la sorveglianza e la segnalazione di infezioni da SARS-CoV-2 in alcune specie animali. [notificata con il numero C(2022) 1270] (Testo rilevante ai fini del SEE)

Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità

Adottata il: 4 marzo 2022

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2003/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003, sulle misure di sorveglianza delle zoonosi e degli agenti zoonotici, recante modifica della decisione 90/424/CEE del Consiglio e che abroga la direttiva 92/117/CEE del Consiglio (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 5, l'articolo 9, paragrafo 1, e l'articolo 11, terzo comma,

considerando quanto segue:

1) Dal 2020 sono segnalate infezioni da virus SARS-CoV-2 nei visoni in alcuni Stati membri e paesi terzi ed è stato accertato che può verificarsi la trasmissione dall'uomo al visone e dal visone all'uomo. Per questo la decisione di esecuzione (UE) 2021/788 della Commissione (2), fissa le norme armonizzate per la sorveglianza e segnalazione, all'interno dell'Unione, delle infezioni da SARS-CoV-2 in alcune specie animali.

2) Il periodo di applicazione delle misure di cui alla decisione di esecuzione (UE) 2021/788 dovrebbe tenere conto dell'epidemiologia del virus SARS-CoV-2 in alcune specie animali. I focolai registrati nel 2021 e 2022 in stabilimenti che detengono visoni di diversi Stati membri indicano che la situazione epidemiologica è ancora in evoluzione ed è necessaria un'ulteriore valutazione dei rischi.

3) Data l'attuale situazione epidemiologica nell'Unione e in paesi terzi, il periodo di applicabilità della decisione di esecuzione (UE) 2021/788 dovrebbe quindi essere prorogato al fine di garantire la prosecuzione della raccolta di tutte le informazioni pertinenti tramite un sistema di sorveglianza e di segnalazione efficiente e armonizzato. La sorveglianza e la segnalazione armonizzate dovrebbero continuare fino a un'ulteriore valutazione dei rischi e delle misure di controllo disponibili.

4) E' pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione (UE) 2021/788.

5) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

(1)

GU L 325 del 12.12.2003.

(2)

Decisione di esecuzione (UE) 2021/788 della Commissione, del 12 maggio 2021, che fissa le norme per la sorveglianza e la segnalazione di infezioni da SARS-CoV-2 in alcune specie animali (GU L 173 del 17.5.2021).

Art. 1

All'articolo 6 della decisione di esecuzione (UE) 2021/788, la data «31 marzo 2022» è sostituita dalla data «31 marzo 2023».

Art. 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 4 marzo 2022

Per la Commissione

STELLA KYRIAKIDES

Membro della Commissione