
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2022/461 DELLA COMMISSIONE, 15 marzo 2022
G.U.U.E. 22 marzo 2022, n. L 93
Decisione che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2019/570 per quanto riguarda i mezzi di trasporto e logistici nell'ambito di rescEU. [notificata con il numero C(2022) 1685] (Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la decisione n. 1313/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, su un meccanismo unionale di protezione civile (1), in particolare l'articolo 32, paragrafo 1, lettera g),
considerando quanto segue:
1) La decisione n. 1313/2013/UE stabilisce il quadro giuridico di rescEU. Il meccanismo rescEU è una riserva di risorse a livello dell'Unione il cui scopo è fornire assistenza in situazioni particolarmente pressanti in cui l'insieme delle risorse esistenti a livello nazionale nonché le risorse impegnate dagli Stati membri nel pool europeo di protezione civile non sono in grado di garantire una risposta efficace alle catastrofi naturali e provocate dall'uomo.
2) Il meccanismo unionale di protezione civile («meccanismo unionale») è stato recentemente rafforzato dal regolamento (UE) 2021/836 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) che modifica la decisione n. 1313/2013/UE. La modifica intende ovviare ai limiti del meccanismo unionale emersi durante la pandemia di COVID-19 e sostenere più efficacemente gli Stati membri quando vengono colpiti contemporaneamente dalla stessa emergenza o catastrofe oppure da emergenze o catastrofi diverse.
3) Negli scorsi anni le operazioni di trasporto e logistiche sono state individuate come sfida in numerose operazioni di risposta del meccanismo unionale. Più di recente, la necessità di maggiore efficacia strategica in questo settore è emersa chiaramente allo scoppio e nelle fasi iniziali della pandemia di COVID-19, in particolare per quanto riguarda il trasporto di materiale medico, personale sanitario e pazienti. La mancanza di risorse di trasporto e logistiche sufficienti è stata individuata come ostacolo fondamentale alla capacità degli Stati membri di fornire o ricevere assistenza.
4) Di conseguenza, a norma dell'articolo 12, paragrafo 2, della decisione n. 1313/2013/UE, i trasporti e la logistica sono stati definiti settore prioritario dello sviluppo delle capacità di rescEU che va ad aggiungersi alla lotta aerea agli incendi boschivi, alla risposta sanitaria d'emergenza e agli incidenti di tipo chimico, biologico, radiologico e nucleare.
5) I compiti principali dei mezzi di trasporto e logistici di rescEU dovrebbero consistere nel fornire servizi di trasporto di persone (compresi i pazienti o le squadre che partecipano alle operazioni di risposta), materiale o attrezzature, o loro combinazione, e servizi logistici correlati.
6) Dalle consultazioni con gli Stati membri è emerso che i mezzi di trasporto e logistici potrebbero essere polivalenti e andare ad aggiungersi ai già definiti mezzi aerei di rescEU.
7) A norma dell'articolo 12, paragrafo 4, della decisione n. 1313/2013/UE, i requisiti di qualità delle risorse di risposta che fanno parte di rescEU devono essere definiti di concerto con gli Stati membri.
8) E' opportuno istituire mezzi di trasporto e logistici per rispondere a rischi poco probabili dall'impatto molto elevato, conformemente alle categorie di cui all'articolo 3 quinquies della decisione di esecuzione (UE) 2019/570 della Commissione (3) e previa consultazione degli Stati membri.
9) E' pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione (UE) 2019/570.
10) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato di cui all'articolo 33, paragrafo 1, della decisione n. 1313/2013/UE,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
GU L 347 del 20.12.2013.
Regolamento (UE) 2021/836 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2021, che modifica la decisione n. 1313/2013/UE su un meccanismo unionale di protezione civile (GU L 185 del 26.5.2021).
Decisione di esecuzione (UE) 2019/570 della Commissione, dell'8 aprile 2019, recante modalità d'esecuzione della decisione n. 1313/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i mezzi di rescEU e che modifica la decisione di esecuzione 2014/762/UE della Commissione (GU L 99 del 10.4.2019).
La decisione di esecuzione (UE) 2019/570 è così modificata:
1) l'articolo 2 è così modificato:
a) il paragrafo 1 è così modificato:
i) il sesto trattino è sostituito dal seguente:
«- capacità di accoglienza,»;
ii) è aggiunto il seguente settimo trattino:
«- mezzi di trasporto e logistici.»;
b) il paragrafo 2 è così modificato:
i) la lettera i) è sostituita dalla seguente:
«i) capacità di accoglienza temporanea;»
ii) è aggiunta la seguente lettera j):
«j) mezzi di trasporto e logistici.»;
2) l'articolo 3 bis è sostituito dal seguente:
«Articolo 3 bis
Costi ammissibili nell'ambito di rescEU per i mezzi aerei per l'evacuazione medica, le risorse per squadre mediche di emergenza di tipo 2 e di tipo 3, la costituzione di scorte di materiale medico, i mezzi di decontaminazione CBRN, la costituzione di scorte di mezzi CBRN, le capacità di accoglienza temporanea e i mezzi di trasporto e logistici
Nel calcolo dei costi totali ammissibili per le risorse di rescEU si tiene conto di tutte le categorie di costi di cui all'allegato I bis della decisione n. 1313/2013/UE.»;
3) all'articolo 3 sexies, i paragrafi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:
«3. Sono istituiti i mezzi e le risorse di rescEU di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettere da c) a j), allo scopo di gestire i rischi poco probabili dall'impatto molto elevato.
4. In caso di mobilitazione di mezzi e risorse di rescEU di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettere da c) a j), nell'ambito del meccanismo unionale, l'assistenza finanziaria dell'Unione copre il 100 % dei costi operativi, conformemente all'articolo 23, paragrafo 4 ter, della decisione n. 1313/2013/UE.»;
4) l'allegato è modificato conformemente all'allegato della presente decisione.
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 15 marzo 2022
Per la Commissione
JANEZ LENARČIČ
Membro della Commissione
ALLEGATO
Nell'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2019/570 è aggiunta la seguente sezione 10:
«10. Mezzi di trasporto e logistici
Compiti | - Fornire servizi di trasporto di persone (compresi i pazienti e le squadre che partecipano alle operazioni di risposta), materiale o attrezzature, o loro combinazione, e servizi logistici correlati. - Possono essere inclusi i compiti descritti alle sezioni 1, 2, 3 e 4. |
Mezzi | - Per gli aeromobili, capacità di trasportare almeno 35 persone o almeno 7 tonnellate di materiale, o loro combinazione. - Capacità operativa diurna e notturna. - Capacità di garantire le pertinenti funzioni di supporto logistico (per esempio carico e scarico di materiale). - Capacità di intervenire, se necessario, in situazioni operativamente impegnative [1]. - Capacità di effettuare, se necessario, il trasporto e la gestione logistica di merci speciali [2] in conformità delle pertinenti norme internazionali. |
Componenti principali | - Equipaggio adeguato ai compiti eseguiti e alla durata delle operazioni. - Personale tecnico adeguatamente attrezzato e formato per eseguire i diversi compiti sopra definiti. - Apparecchiature di comunicazione adeguate (per esempio apparecchiature di comunicazione aria-aria e aria-terra per i mezzi aerei). - Modulo integrato per le operazioni logistiche, per esempio le operazioni di carico e scarico. |
Autosufficienza | - Stoccaggio e manutenzione delle apparecchiature del mezzo. - Apparecchiature per comunicare con altri partner coinvolti, in particolare i responsabili del coordinamento sul posto. |
Mobilitazione | - Disponibilità alla partenza entro massimo 12 ore dall'accettazione dell'offerta. - Per gli aeromobili, autonomia di volo di almeno 2 000 miglia nautiche (3 700 km) con carico utile di 5 tonnellate. |
[1] Per i mezzi aerei, tali situazioni potrebbero comprendere situazioni in cui mancano le piste di decollo e atterraggio, oppure sono corte o danneggiate. [2] Per esempio merci pericolose, forniture mediche, logistica della catena del freddo per il trasporto dei vaccini ecc. |
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