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DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2022/461 DELLA COMMISSIONE, 15 marzo 2022

G.U.U.E. 22 marzo 2022, n. L 93

Decisione che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2019/570 per quanto riguarda i mezzi di trasporto e logistici nell'ambito di rescEU. [notificata con il numero C(2022) 1685] (Testo rilevante ai fini del SEE)

Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità

Adottata il: 15 marzo 2022

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la decisione n. 1313/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, su un meccanismo unionale di protezione civile (1), in particolare l'articolo 32, paragrafo 1, lettera g),

considerando quanto segue:

1) La decisione n. 1313/2013/UE stabilisce il quadro giuridico di rescEU. Il meccanismo rescEU è una riserva di risorse a livello dell'Unione il cui scopo è fornire assistenza in situazioni particolarmente pressanti in cui l'insieme delle risorse esistenti a livello nazionale nonché le risorse impegnate dagli Stati membri nel pool europeo di protezione civile non sono in grado di garantire una risposta efficace alle catastrofi naturali e provocate dall'uomo.

2) Il meccanismo unionale di protezione civile («meccanismo unionale») è stato recentemente rafforzato dal regolamento (UE) 2021/836 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) che modifica la decisione n. 1313/2013/UE. La modifica intende ovviare ai limiti del meccanismo unionale emersi durante la pandemia di COVID-19 e sostenere più efficacemente gli Stati membri quando vengono colpiti contemporaneamente dalla stessa emergenza o catastrofe oppure da emergenze o catastrofi diverse.

3) Negli scorsi anni le operazioni di trasporto e logistiche sono state individuate come sfida in numerose operazioni di risposta del meccanismo unionale. Più di recente, la necessità di maggiore efficacia strategica in questo settore è emersa chiaramente allo scoppio e nelle fasi iniziali della pandemia di COVID-19, in particolare per quanto riguarda il trasporto di materiale medico, personale sanitario e pazienti. La mancanza di risorse di trasporto e logistiche sufficienti è stata individuata come ostacolo fondamentale alla capacità degli Stati membri di fornire o ricevere assistenza.

4) Di conseguenza, a norma dell'articolo 12, paragrafo 2, della decisione n. 1313/2013/UE, i trasporti e la logistica sono stati definiti settore prioritario dello sviluppo delle capacità di rescEU che va ad aggiungersi alla lotta aerea agli incendi boschivi, alla risposta sanitaria d'emergenza e agli incidenti di tipo chimico, biologico, radiologico e nucleare.

5) I compiti principali dei mezzi di trasporto e logistici di rescEU dovrebbero consistere nel fornire servizi di trasporto di persone (compresi i pazienti o le squadre che partecipano alle operazioni di risposta), materiale o attrezzature, o loro combinazione, e servizi logistici correlati.

6) Dalle consultazioni con gli Stati membri è emerso che i mezzi di trasporto e logistici potrebbero essere polivalenti e andare ad aggiungersi ai già definiti mezzi aerei di rescEU.

7) A norma dell'articolo 12, paragrafo 4, della decisione n. 1313/2013/UE, i requisiti di qualità delle risorse di risposta che fanno parte di rescEU devono essere definiti di concerto con gli Stati membri.

8) E' opportuno istituire mezzi di trasporto e logistici per rispondere a rischi poco probabili dall'impatto molto elevato, conformemente alle categorie di cui all'articolo 3 quinquies della decisione di esecuzione (UE) 2019/570 della Commissione (3) e previa consultazione degli Stati membri.

9) E' pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione (UE) 2019/570.

10) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato di cui all'articolo 33, paragrafo 1, della decisione n. 1313/2013/UE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

(1)

GU L 347 del 20.12.2013.

(2)

Regolamento (UE) 2021/836 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2021, che modifica la decisione n. 1313/2013/UE su un meccanismo unionale di protezione civile (GU L 185 del 26.5.2021).

(3)

Decisione di esecuzione (UE) 2019/570 della Commissione, dell'8 aprile 2019, recante modalità d'esecuzione della decisione n. 1313/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i mezzi di rescEU e che modifica la decisione di esecuzione 2014/762/UE della Commissione (GU L 99 del 10.4.2019).

Art. 1

La decisione di esecuzione (UE) 2019/570 è così modificata:

1) l'articolo 2 è così modificato:

a) il paragrafo 1 è così modificato:

i) il sesto trattino è sostituito dal seguente:

«- capacità di accoglienza,»;

ii) è aggiunto il seguente settimo trattino:

«- mezzi di trasporto e logistici.»;

b) il paragrafo 2 è così modificato:

i) la lettera i) è sostituita dalla seguente:

«i) capacità di accoglienza temporanea;»

ii) è aggiunta la seguente lettera j):

«j) mezzi di trasporto e logistici.»;

2) l'articolo 3 bis è sostituito dal seguente:

«Articolo 3 bis

Costi ammissibili nell'ambito di rescEU per i mezzi aerei per l'evacuazione medica, le risorse per squadre mediche di emergenza di tipo 2 e di tipo 3, la costituzione di scorte di materiale medico, i mezzi di decontaminazione CBRN, la costituzione di scorte di mezzi CBRN, le capacità di accoglienza temporanea e i mezzi di trasporto e logistici

Nel calcolo dei costi totali ammissibili per le risorse di rescEU si tiene conto di tutte le categorie di costi di cui all'allegato I bis della decisione n. 1313/2013/UE.»;

3) all'articolo 3 sexies, i paragrafi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

«3. Sono istituiti i mezzi e le risorse di rescEU di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettere da c) a j), allo scopo di gestire i rischi poco probabili dall'impatto molto elevato.

4. In caso di mobilitazione di mezzi e risorse di rescEU di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettere da c) a j), nell'ambito del meccanismo unionale, l'assistenza finanziaria dell'Unione copre il 100 % dei costi operativi, conformemente all'articolo 23, paragrafo 4 ter, della decisione n. 1313/2013/UE.»;

4) l'allegato è modificato conformemente all'allegato della presente decisione.

Art. 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 15 marzo 2022

Per la Commissione

JANEZ LENARČIČ

Membro della Commissione

ALLEGATO

Nell'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2019/570 è aggiunta la seguente sezione 10:

«10. Mezzi di trasporto e logistici 

Compiti

- Fornire servizi di trasporto di persone (compresi i pazienti e le squadre che partecipano alle operazioni di risposta), materiale o attrezzature, o loro combinazione, e servizi logistici correlati.

- Possono essere inclusi i compiti descritti alle sezioni 1, 2, 3 e 4. 

Mezzi

- Per gli aeromobili, capacità di trasportare almeno 35 persone o almeno 7 tonnellate di materiale, o loro combinazione.

- Capacità operativa diurna e notturna.

- Capacità di garantire le pertinenti funzioni di supporto logistico (per esempio carico e scarico di materiale).

- Capacità di intervenire, se necessario, in situazioni operativamente impegnative [1].

- Capacità di effettuare, se necessario, il trasporto e la gestione logistica di merci speciali [2] in conformità delle pertinenti norme internazionali. 

Componenti principali

- Equipaggio adeguato ai compiti eseguiti e alla durata delle operazioni.

- Personale tecnico adeguatamente attrezzato e formato per eseguire i diversi compiti sopra definiti.

- Apparecchiature di comunicazione adeguate (per esempio apparecchiature di comunicazione aria-aria e aria-terra per i mezzi aerei).

- Modulo integrato per le operazioni logistiche, per esempio le operazioni di carico e scarico.

Autosufficienza

- Stoccaggio e manutenzione delle apparecchiature del mezzo.

- Apparecchiature per comunicare con altri partner coinvolti, in particolare i responsabili del coordinamento sul posto. 

Mobilitazione

- Disponibilità alla partenza entro massimo 12 ore dall'accettazione dell'offerta.

- Per gli aeromobili, autonomia di volo di almeno 2 000 miglia nautiche (3 700 km) con carico utile di 5 tonnellate.

[1] Per i mezzi aerei, tali situazioni potrebbero comprendere situazioni in cui mancano le piste di decollo e atterraggio, oppure sono corte o danneggiate.

[2] Per esempio merci pericolose, forniture mediche, logistica della catena del freddo per il trasporto dei vaccini ecc.

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