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MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

CIRCOLARE 16 giugno 2022, n. 237343

- Allegato al Comunicato Ministero dello Sviluppo Economico pubblicato nella G.U.R.I. 27 giugno 2022, n. 148

Criteri e modalità di concessione delle agevolazioni di cui alla legge n. 181/1989 in favore di programmi di investimento finalizzati alla riqualificazione delle aree di crisi industriali.

TESTO COORDINATO (alla C.M. Imprese e Made in Italy 21 dicembre 2023, n. 4242 e con annotazioni alla data 23 gennaio 2024)

Ai soggetti interessati

All'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. - Invitalia

1. Premessa

Il decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 marzo 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale in data 5 maggio 2022, stabilisce i termini, le modalità e le procedure per la presentazione delle domande di accesso, nonché i criteri di selezione e valutazione per la concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore di programmi di investimento finalizzati alla riqualificazione delle aree di crisi industriali ai sensi dell'articolo 27, commi 8 e 8-bis, del decreto-legge n. 83 del 2012, demandando ad un'apposita circolare esplicativa la definizione di ulteriori aspetti rilevanti per l'accesso alle agevolazioni e il funzionamento del regime di aiuto.

2. Finalità

La presente circolare, emessa in base a quanto disposto dall'articolo 5, comma 14, del predetto decreto 24 marzo 2022, è finalizzata a fornire ulteriori specificazioni relative ai requisiti dei programmi e delle spese ammissibili ai fini dell'accesso alle agevolazioni. Sono, inoltre, definite modalità, forme e termini di presentazione delle domande e fornite specificazioni relative ai criteri e all'iter di valutazione, alle condizioni e ai limiti di ammissibilità delle spese e dei costi, alle soglie e ai punteggi minimi ai fini dell'accesso alle agevolazioni. Sono, altresì, indicate le caratteristiche del contratto di finanziamento, le modalità, i tempi e le condizioni per l'erogazione delle agevolazioni, nonché l'elenco degli oneri informativi per le imprese.

3. Definizioni

(modificato e integrato dal punto 2, 2.1, lett. a), della C.M. Imprese e Made in Italy 21 dicembre 2023, n. 4242)

a) "aiuti alla formazione": azioni finalizzate a promuovere la formazione e l'aggiornamento professionale dei lavoratori;

b) "Aree di crisi": i territori dei Comuni ricadenti nelle aree di crisi industriale complessa (individuate ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 gennaio 2013 in attuazione dell'articolo 27, comma 8, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134) o nelle aree di crisi industriale non complessa con impatto significativo sullo sviluppo dei territori interessati e sull'occupazione;

c) "Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale": la Carta degli aiuti a finalità regionale in vigore, contenente l'elenco delle zone del territorio nazionale che soddisfano i requisiti di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettere a) e c), del TFUE, approvata dalla Commissione ed applicabile al momento della concessione degli aiuti;

d) "collaborazione effettiva": la collaborazione tra almeno due parti indipendenti finalizzata allo scambio di conoscenze o di tecnologie, o al conseguimento di un obiettivo comune basato sulla divisione del lavoro, nella quale le parti definiscono di comune accordo la portata del progetto di collaborazione, contribuiscono alla sua attuazione e ne condividono i rischi e i risultati. Una o più parti possono sostenere per intero i costi del progetto e quindi sollevare le altre parti dai relativi rischi finanziari. La ricerca contrattuale e la prestazione di servizi di ricerca non sono considerate forme di collaborazione;

e) "Decreto": il decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 marzo 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale in data 5 maggio 2022, e successive modificazioni e intergrazioni;

f) "delocalizzazione": il trasferimento della stessa attività o attività analoga o di una loro parte da uno stabilimento situato in una parte contraente dell'accordo SEE (stabilimento iniziale) verso lo stabilimento situato in un'altra parte contraente dell'accordo SEE in cui viene effettuato l'investimento sovvenzionato (stabilimento sovvenzionato). Vi è trasferimento se il prodotto o servizio nello stabilimento iniziale e in quello sovvenzionato serve almeno parzialmente per le stesse finalità e soddisfa le richieste o le esigenze dello stesso tipo di clienti e vi è una perdita di posti di lavoro nella stessa attività o attività analoga in uno degli stabilimenti iniziali del beneficiario nel SEE;

g) "DNSH": il principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali ("Do no significant harm") definito all'articolo 17 del Regolamento (UE) n. 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio;

h) "importo di aiuto corretto": importo massimo di aiuto consentito per un grande progetto di investimento, calcolato secondo la seguente formula: importo massimo di aiuto = R × (A + 0,50 × B + 0 × C) dove: R è l'intensità massima di aiuto applicabile nella zona interessata stabilita nella Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale, esclusa la maggiorazione per le PMI; A sono i primi 55 milioni di euro di costi ammissibili, B è la parte di costi ammissibili compresa tra 55 milioni di euro e 110 milioni di euro e C è la parte di costi ammissibili superiore a 110 milioni di euro;

i) "Impresa aderente": impresa che partecipa, in forma congiunta con l'impresa proponente, alla realizzazione di un progetto di innovazione dell'organizzazione e/o di innovazione di processo, e/o di un progetto di ricerca industriale e/o di sviluppo sperimentale.

j) "Impresa proponente": impresa che presenta un programma di investimento produttivo e/o di tutela ambientale, eventualmente completati da progetti per l'innovazione dell'organizzazione e/o di processo, da progetti per la formazione del personale e/o da progetti di ricerca industriale e/o sviluppo sperimentale;

k) "imprese di grandi dimensioni": le imprese diverse dalle PMI;

l) "innovazione dell'organizzazione": la realizzazione di un nuovo metodo organizzativo a livello dell'impresa (a livello di gruppo in un determinato settore industriale nel SEE), nell'organizzazione del luogo di lavoro o nelle relazioni esterne dell'impresa, ad esempio attraverso l'uso di tecnologie digitali nuove o innovative. Sono esclusi da questa definizione i cambiamenti che si basano su metodi organizzativi già utilizzati nell'impresa, cambiamenti nella strategia di gestione, fusioni e acquisizioni, la cessazione dell'utilizzazione di un processo, la mera sostituzione o estensione di beni strumentali, cambiamenti derivanti unicamente da variazioni del prezzo dei fattori, la produzione personalizzata, l'adattamento ai mercati locali, modifiche periodiche o stagionali e altri cambiamenti ciclici nonché il commercio di prodotti nuovi o sensibilmente migliorati;

m) "innovazione di processo": l'applicazione di un metodo di produzione o di distribuzione nuovo o sensibilmente migliorato (inclusi cambiamenti significativi nelle tecniche, nelle attrezzature o nel software), a livello di impresa (a livello di gruppo in un determinato settore industriale nel SEE), ad esempio attraverso l'uso di tecnologie o soluzioni digitali nuove o innovative. Sono esclusi da questa definizione i cambiamenti o i miglioramenti minori, l'aumento delle capacità di produzione o di servizio ottenuto con l'aggiunta di sistemi di fabbricazione o di sistemi logistici che sono molto simili a quelli già in uso, la cessazione dell'utilizzazione di un processo, la mera sostituzione o estensione di beni strumentali, i cambiamenti derivanti unicamente da variazioni del prezzo dei fattori, la produzione personalizzata, l'adattamento ai mercati locali, le modifiche periodiche o stagionali e altri cambiamenti ciclici nonché il commercio di prodotti nuovi o sensibilmente migliorati;

n) "Legge 181": il decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181 e successive modificazioni ed integrazioni, recante misure di sostegno e di reindustrializzazione per le aree di crisi siderurgica, in attuazione del piano nazionale di risanamento della siderurgia;

o) "Ministero": il Ministero delle imprese e del made in Italy;

p) "PMI": le micro, piccole e medie imprese, come definite nell'allegato n. 1 del "Regolamento GBER" e nel decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 238 del 12 ottobre 2005;

q) "Quadro temporaneo": la Comunicazione della Commissione europea C(2020)1863 del 19 marzo 2020, con la quale è stato adottato il "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" e successive modificazioni e integrazioni;

r) "Regolamento de minimis": il regolamento della Commissione in vigore relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", e successive modificazioni e integrazioni;

s) "Regolamento GBER": il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 187 del 26 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, e successive modificazioni e integrazioni;

t) "ricerca industriale": ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze e capacità, da utilizzare per sviluppare nuovi prodotti, processi o servizi o apportare un notevole miglioramento ai prodotti, processi o servizi esistenti, compresi prodotti, processi o servizi digitali, in qualsiasi ambito, tecnologia, industria o settore (applicabile anche a industrie e tecnologie digitali, quali il supercalcolo, le tecnologie quantistiche, le tecnologie a catena di blocchi (blockchain), l'intelligenza artificiale, la cibersicurezza, i big data e le tecnologie cloud). La ricerca industriale comprende la creazione di componenti di sistemi complessi e può includere la costruzione di prototipi in un ambiente di laboratorio o in un ambiente dotato di interfacce di simulazione verso sistemi esistenti e la realizzazione di linee pilota, se ciò è necessario ai fini della ricerca industriale, in particolare ai fini della convalida di tecnologie generiche;

u) "Soggetto Gestore": l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. - Invitalia;

v) "sviluppo sperimentale": l'acquisizione, la combinazione, la strutturazione e l'utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale e di altro tipo allo scopo di sviluppare prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati, compresi prodotti, processi o servizi digitali, in qualsiasi ambito, tecnologia, industria o settore (applicabile anche a industrie e tecnologie digitali, quali il supercalcolo, le tecnologie quantistiche, le tecnologie a catena di blocchi [blockchain], l'intelligenza artificiale, la cibersicurezza, i big data e le tecnologie cloud o hedge). Rientrano in questa definizione anche altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione di nuovi prodotti, processi o servizi;

w) "TFUE": Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, già Trattato che istituisce la Comunità europea;

x) "tutela ambientale": qualsiasi azione o attività volta a ridurre o a prevenire l'inquinamento, gli impatti ambientali negativi o altri danni all'ambiente fisico (inclusi aria, acqua e suolo), agli ecosistemi o alle risorse naturali causati da attività umane, comprese le azioni dirette ad attenuare i cambiamenti climatici, a ridurre il rischio di tali danni, a proteggere e ripristinare la biodiversità o a promuovere un uso più efficiente delle risorse naturali, tra cui le misure di risparmio energetico e l'impiego di fonti di energia rinnovabili e di altre tecniche di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e di altri inquinanti, nonché a effettuare una transizione verso modelli di economia circolare per ridurre l'uso di materiali primari e aumentare l'efficienza. Sono incluse anche azioni che potenziano la capacità di adattamento e riducono al minimo la vulnerabilità agli impatti climatici;

y) "unità produttiva": una struttura produttiva, dotata di autonomia tecnica, organizzativa, gestionale e funzionale, eventualmente articolata su più immobili e/o impianti, anche fisicamente separati ma collegati funzionalmente.

4. Soggetti beneficiari

4.1. Sono ammissibili alle agevolazioni di cui al Decreto le imprese costituite in forma di società di capitali, ivi incluse le società cooperative di cui agli articoli 2511 e seguenti del codice civile, e le società consortili di cui all'articolo 2615-ter del codice civile, che, alla data di presentazione della domanda di agevolazioni, siano in possesso dei seguenti requisiti:

a) essere regolarmente costituite in forma societaria e iscritte nel Registro delle imprese; le imprese non residenti nel territorio italiano devono avere una personalità giuridica riconosciuta nello Stato di residenza come risultante dall'omologo registro delle imprese; per tali soggetti, inoltre, fermo restando il possesso, alla data di presentazione della domanda di agevolazione, degli ulteriori requisiti previsti, deve essere dimostrata, pena la decadenza dal beneficio, alla data di richiesta della prima erogazione dell'agevolazione la disponibilità di almeno una sede sul territorio italiano;

b) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti civili, non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposte a procedure concorsuali;

c) trovarsi in regime di contabilità ordinaria;

d) non rientrare tra le società che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;

e) trovarsi in regola con le disposizioni vigenti in materia di normativa edilizia e urbanistica, del lavoro, della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell'ambiente ed essere in regola con gli obblighi contributivi;

f) aver restituito agevolazioni godute per le quali è stato disposto dal Ministero un ordine di recupero;

g) non trovarsi in condizioni tali da risultare impresa in difficoltà così come individuata nel Regolamento GBER;

h) nel solo caso in cui gli aiuti siano concessi ai sensi dell'articolo 14 del Regolamento GBER, non aver effettuato nei due anni precedenti la presentazione della domanda una delocalizzazione verso l'unità produttiva oggetto dell'investimento e impegnarsi a non procedere alla delocalizzazione nei due anni successivi al completamento dell'investimento stesso.

4.2. Sono altresì ammesse le reti di imprese mediante il ricorso allo strumento del contratto di rete di cui all'articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e successive modifiche e integrazioni. Il contratto di rete deve configurare una collaborazione effettiva, stabile e coerente rispetto all'articolazione delle attività, espressamente finalizzata alla realizzazione del progetto proposto. Sono ammessi anche i contratti di rete stipulati da imprese che concorrono alla creazione, trasformazione, distribuzione e commercializzazione di un unico prodotto o servizio, ciascuna per un determinato ambito di attività (c.d. aggregazioni di filiera). In particolare, il contratto deve:

a) essere stipulato con atto pubblico o scrittura privata autenticata tra imprese aventi le medesime caratteristiche di quelle elencate nel precedente punto 4.1;

b) prevedere la suddivisione delle competenze, dei costi e delle spese a carico di ciascun partecipante e la responsabilità solidale di tutti i partecipanti per l'esecuzione del progetto;

c) nel caso di "rete-contratto", prevedere la nomina obbligatoria dell'organo comune, che agisce in veste di mandatario dei partecipanti, attraverso il conferimento da parte dei medesimi, con atto pubblico o scrittura privata autenticata, di un mandato collettivo con rappresentanza per tutti i rapporti con il Ministero e con il Soggetto gestore; è in capo allo stesso organo comune che si intendono attribuiti tutti gli adempimenti procedurali di cui alla presente circolare;

d) essere composto da un numero minimo di tre imprese e un massimo di sei imprese.

4.3. Ciascuna impresa può partecipare solo a un contratto di rete richiedente l'agevolazione, pena l'inammissibilità delle domande nelle quali è presente la medesima impresa. La presentazione della domanda di ammissione all'agevolazione da parte di una rete di imprese preclude alle imprese aderenti al contratto di rete di presentare domanda autonoma.

4.4. Sono, in ogni caso, escluse dalle agevolazioni di cui al presente decreto le imprese:

a) i cui legali rappresentanti o amministratori siano stati condannati, con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati che costituiscono motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura di appalto o concessione ai sensi della normativa in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture vigente alla data di presentazione della domanda;

b) nei cui confronti sia stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modifiche e integrazioni o altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;

c) che si trovino in altre condizioni previste dalla legge come causa di incapacità a beneficiare di agevolazioni pubbliche o comunque a ciò ostative.

5. Programmi ammissibili

(integrato e modificato dal punto 2, 2.1, lett. b), c) e d), della C.M. Imprese e Made in Italy 21 dicembre 2023, n. 4242)

5.1. Sono ammissibili alle agevolazioni previste dal Decreto i programmi di investimento produttivo di cui al punto 5.2 e i programmi di investimento per la tutela ambientale di cui al punto 5.4. A completamento dei programmi di investimento sono, altresì, agevolabili, per un ammontare non superiore al 40% del totale degli investimenti ammissibili dei predetti programmi, i progetti per l'innovazione di processo e l'innovazione dell'organizzazione di cui al punto 5.5, lettera a), per un ammontare non superiore al 20% degli investimenti ammissibili, i progetti per la formazione del personale di cui al punto 5.5, lettera b), e, limitatamente ai programmi di investimento produttivi di cui al punto 5.2 e ai programmi di investimento per la tutela ambientale di cui al punto 5.4 con spese di investimento di importo superiore a 5 milioni di euro, progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale, di cui al punto 5.5, lettera c).

5.2. I programmi di investimento produttivo sono ammissibili alle agevolazioni in conformità ai divieti e alle limitazioni di cui agli articoli 13, 14 e 17 del Regolamento GBER, e devono essere diretti, fermo restando quanto previsto al punto 5.3 per le imprese di grandi dimensioni:

a) alla realizzazione di nuove unità produttive tramite l'adozione di soluzioni tecniche, organizzative e/o produttive innovative rispetto al mercato di riferimento;

b) all'ampliamento e/o alla riqualificazione di unità produttive esistenti tramite diversificazione della produzione in nuovi prodotti aggiuntivi o cambiamento fondamentale del processo produttivo complessivo;

c) alla realizzazione di nuove unità produttive o all'ampliamento di unità produttive esistenti;

d) all'acquisizione di attivi di uno stabilimento, ai sensi e nei limiti dell'articolo 2, punto 49, del Regolamento GBER.

5.3. Per le imprese di grandi dimensioni, i programmi di investimento produttivo di cui al punto 5.2 sono ammissibili solo nel caso in cui siano realizzati in Aree di crisi ricadenti nelle aree del territorio nazionale ammesse alla deroga di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del TFUE, mentre nelle aree del territorio nazionale ammesse alla deroga di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE, sono ammissibili esclusivamente i programmi di cui al punto 5.2, lettera a), e quelli di cui alle lettere b) e d) qualora prevedano una diversificazione della produzione e a condizione che le nuove attività non siano uguali o simili a quelle svolte precedentemente nell'unità produttiva. A tal fine per attività uguali o simili si intendono attività che rientrano nella stessa classe (codice numerico a quattro cifre) della classificazione delle attività economiche ATECO 2007. Sono, invece, esclusi i programmi di investimento produttivo proposti da imprese di grandi dimensioni in territori non ricompresi nelle predette aree del territorio nazionale. Per quanto riguarda gli aiuti concessi alle imprese di grandi dimensioni per un cambiamento fondamentale del processo di produzione, i costi ammissibili devono superare l'ammortamento degli attivi relativi all'attività da modernizzare durante i tre esercizi finanziari precedenti. Per gli aiuti concessi a favore della diversificazione di uno stabilimento esistente alle imprese di grandi dimensioni e alle PMI, i costi ammissibili devono superare almeno del 200% il valore contabile degli attivi che vengono riutilizzati, registrato nell'esercizio finanziario precedente l'avvio dei lavori. E', comunque, fatta salva la possibilità anche da parte delle imprese di grandi dimensioni di richiedere le agevolazioni a titolo di "de minimis", come previsto dal successivo punto 7.12, ovvero ai sensi del regime di aiuto previsto dalla Sezione 3.13 del Quadro temporaneo, come indicato dal successivo punto 7.13.

5.4. I programmi di investimento per la tutela ambientale sono ammissibili alle agevolazioni, in conformità ai divieti e alle limitazioni stabiliti dal Regolamento GBER per gli aiuti per la tutela ambientale, e devono essere volti:

a) alla tutela dell'ambiente, compresi gli aiuti per la riduzione e l'eliminazione delle emissioni di gas a effetto serra, conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 36 del Regolamento GBER;

b) all'introduzione di misure di efficienza energetica, conformemente alle disposizioni di cui agli articoli 38 e 38-bis del Regolamento GBER;

c) alla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, dell'idrogeno rinnovabile e della cogenerazione ad alto rendimento, conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 41 del Regolamento GBER;

d) alla riparazione dei danni ambientali, al ripristino degli habitat naturali e degli ecosistemi, alla protezione o al ripristino della biodiversità e all'attuazione di soluzioni basate sulla natura per l'adattamento e la mitigazione dei cambiamenti climatici, conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 45 del Regolamento GBER;

e) all'efficienza nell'utilizzo delle risorse e al sostegno alla transizione verso un'economia circolare, conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 47 del Regolamento GBER.

5.5. Gli eventuali progetti complementari relativi:

a) all'innovazione di processo e all'innovazione dell'organizzazione, sono ammissibili alle agevolazioni in conformità ai divieti e alle limitazioni di cui all'articolo 29 del Regolamento GBER. Per le imprese di grandi dimensioni tali progetti sono ammissibili solo se realizzati attraverso una collaborazione effettiva con PMI e se le PMI coinvolte sostengono almeno il 30% del totale dei costi ammissibili del progetto. In caso di progetti presentati in forma congiunta, oltre all'Impresa proponente, potranno richiedere le agevolazioni fino ad un massimo di due Imprese aderenti che rispettino i requisiti di cui al punto 4;

b) alla formazione del personale, sono ammissibili alle agevolazioni in conformità ai divieti e alle limitazioni di cui all'articolo 31 del Regolamento GBER. In particolare, tali progetti devono essere strettamente coerenti alle finalità del programma d'investimento e/o di tutela ambientale e al programma occupazionale;

c) alla ricerca industriale e allo sviluppo sperimentale, sono ammissibili alle agevolazioni, in conformità ai divieti e alle limitazioni di cui all'articolo 25 del Regolamento GBER. I predetti progetti, che possono essere presentati anche in forma congiunta, devono essere finalizzati alla realizzazione di nuovi prodotti, processi o servizi o al notevole miglioramento di prodotti, processi o servizi esistenti e devono risultare strettamente connessi e funzionali con il programma d'investimento produttivo e/o di tutela ambientale. In caso di progetti presentati in forma congiunta, oltre all'Impresa proponente, potranno richiedere le agevolazioni fino ad un massimo di due Imprese aderenti che rispettino i requisiti di cui al punto 4.

5.6. I programmi e i progetti di cui al punto 5.1 devono essere ultimati entro 36 mesi dalla data di stipula dei contratti di finanziamento di cui al punto 12.5 pena la revoca delle agevolazioni concesse, fermo restando la possibilità del Soggetto gestore di concedere una proroga non superiore a 12 mesi, sulla base di una motivata richiesta, inoltrata dall'impresa beneficiaria al Soggetto gestore entro la data di ultimazione indicata nel contratto di contributo in conto impianti di cui al punto 12.5, lettera a), e nel contratto di finanziamento agevolato di cui al punto 12.5, lettera b). Il Soggetto gestore, valutata la richiesta, comunica l'accoglimento o il diniego della stessa. Le richieste di proroga pervenute oltre i termini sopra indicati saranno rigettate da parte del Soggetto gestore. La data di ultimazione del programma coincide con quella relativa all'ultimo titolo di spesa ammissibile ovvero con il completamento delle attività previste per i progetti di cui al punto 5.5 e deve essere comunicata dall'impresa beneficiaria al Soggetto gestore entro 30 giorni dalla data stessa.

5.7. I programmi di investimento di cui al punto 5.1 devono riguardare le seguenti attività economiche i cui dettagli sono presenti nell'allegato n. 1 alla presente circolare:

a) estrazione di minerali da cave e miniere, con esclusione delle miniere di carbone non competitive di cui alla decisione 2010/787/UE del Consiglio;

b) attività manifatturiere;

c) produzione di energia, limitatamente ai programmi di investimento produttivo di cui al punto 5.2 qualora le agevolazioni siano concesse ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento GBER ovvero ai programmi di investimento per la tutela ambientale di cui al punto 5.4, lettera c);

d) attività dei servizi alle imprese;

e) attività turistiche, intese come attività finalizzate allo sviluppo dell'offerta turistica attraverso il potenziamento e il miglioramento della qualità dell'offerta ricettiva.

5.8. Ciascuna domanda di agevolazione deve essere correlata a un solo programma di investimento di cui al punto 5.1. Uno stesso programma non può essere suddiviso in più domande di agevolazione.

5.9. Nel caso in cui l'intervento è disciplinato da un apposito Accordo di programma, quest'ultimo, nei limiti dei vincoli comunitari vigenti in materia di aiuti di Stato e tenuto conto dei fabbisogni di sviluppo dei territori interessati, può individuare ulteriori attività economiche per l'applicazione dell'intervento, nonché prevedere la limitazione a specifici settori di attività economica.

5.10. Ai fini dell'ammissibilità alle agevolazioni, i programmi e i progetti di cui al punto 5.1 devono:

a) riguardare unità produttive ubicate nei territori dei Comuni ricadenti nelle Aree di crisi. In particolare, ciascun programma di investimento deve essere da solo sufficiente a conseguire gli obiettivi previsti e riguardare un'unica unità produttiva, ad eccezione di quelli presentati nella forma del contratto di rete di cui al precedente punto 4.2, dei progetti per l'innovazione dell'organizzazione e l'innovazione di processo e dei progetti di ricerca industriale e/o sviluppo sperimentale che, qualora presentati in forma congiunta, possono riguardare più unità produttive;

b) prevedere spese ammissibili complessive non inferiori a 1.000.000,00 (un milione) di euro. Nel caso di programma d'investimento presentato nella forma del contratto di rete di cui al precedente punto 4.2, i singoli programmi d'investimento delle imprese partecipanti alla rete devono prevedere spese ammissibili complessive non inferiori a 400.000,00 (quattrocentomila) euro;

c) essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di agevolazioni di cui al punto 9. A tal fine per data di avvio si intende la data di inizio dei lavori di costruzione relativi all'investimento oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima. L'acquisto del terreno e i lavori preparatori quali la richiesta di permessi non sono considerati come avvio. Le spese per l'acquisto del terreno e per i lavori preparatori, se sostenute prima della presentazione della domanda, non sono ritenute ammissibili alle agevolazioni. La realizzazione di studi di fattibilità non è altresì considerata avvio dei lavori. Nel caso di acquisizioni si intende, invece, il momento di acquisizione degli attivi direttamente collegati allo stabilimento acquisito. Non sono ammissibili alle agevolazioni i programmi costituiti da investimenti di mera sostituzione di impianti, macchinari e attrezzature;

d) prevedere un programma occupazionale da realizzarsi entro 12 mesi dalla data di ultimazione del programma degli investimenti, come determinato ai sensi del precedente punto 5.6, caratterizzato da un incremento degli addetti. Nei casi in cui l'intervento è disciplinato da un apposito Accordo di programma, i programmi occupazionali possono essere diretti, qualora previsto dall'accordo stesso, anche al mantenimento del numero degli addetti dell'unità produttiva interessata dal programma di investimenti, purché la stessa sia operativa da almeno un biennio. L'Accordo di programma può, inoltre, stabilire criteri e procedure di premialità per il conseguimento di specifiche finalità occupazionali.

5.11. L'incremento degli addetti è dato dall'incremento espresso in unità lavorative annue (ULA) del numero degli addetti della unità produttiva oggetto delle agevolazioni rispetto alla media degli addetti, espressi sempre in ULA, dei dodici mesi antecedenti la data di presentazione della domanda. Nei casi in cui l'intervento è disciplinato da apposito Accordo di programma, quest'ultimo può diversamente definire, in relazione alle specifiche esigenze territoriali e in conformità ai criteri generali disciplinati dalla presente circolare, la modalità di determinazione dell'incremento occupazionale.

5.12. Ai fini della realizzazione del programma occupazionale di cui al punto 5.10, lettera d), i soggetti beneficiari si impegnano, nell'ambito del rispettivo fabbisogno di addetti, a procedere, previa verifica della sussistenza dei requisiti professionali, prioritariamente all'assunzione dei lavoratori residenti nell'area di crisi che risultino percettori di CIG, ovvero risultino iscritti alle liste di mobilità, ovvero risultino disoccupati a seguito di procedure di licenziamento collettivo e, successivamente, dei lavoratori delle aziende del territorio di rifermento coinvolte dai tavoli di crisi attivi presso il Ministero e presso le Regioni. Nei casi in cui l'intervento è disciplinato da apposito Accordo di programma, quest'ultimo può diversamente definire il bacino di riferimento del personale da rioccupare.

6. Spese ammissibili

(modificato e integrato dal punto 2, 2.1, lett. e) e f), della C.M. Imprese e Made in Italy 21 dicembre 2023, n. 4242)

6.1. In riferimento ai programmi di investimento produttivo indicati al punto 5.2 sono ammissibili le spese relative all'acquisto e alla realizzazione di immobilizzazioni materiali e immateriali, come definite dagli articoli 2423 e seguenti del codice civile, nonché l'acquisizione di attivi di uno stabilimento nel rispetto dei limiti indicati al punto 5.2, lettera d), nella misura necessaria alle finalità del programma, sostenute dall'impresa a decorrere dalla data di presentazione della domanda, ai sensi e nei limiti di quanto previsto dagli articoli 14 e 17 del Regolamento GBER. Dette spese riguardano:

a) suolo aziendale e sue sistemazioni;

b) opere murarie e assimilate e infrastrutture specifiche aziendali;

c) macchinari, impianti ed attrezzature varie;

d) programmi informatici e servizi per le Tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) dedicati esclusivamente all'utilizzo dei beni di cui alla lettera c), commisurati alle esigenze produttive e gestionali dell'impresa;

e) immobilizzazioni immateriali, così come individuate all'articolo 2, punto 30, del Regolamento GBER;

f) beni strumentali, materiali e immateriali, funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale dell'impresa secondo il modello "Transizione 4.0", ivi compresi i beni che utilizzano le tecnologie di Intelligenza Artificiale, Blockchain e Internet of Things.

6.2. Con riferimento alle spese di cui al punto 6.1 si applicano i seguenti limiti, divieti e condizioni:

a) le spese relative all'acquisto del suolo aziendale, di cui al punto 6.1, lettera a), sono ammesse nel limite del 10% dell'investimento complessivo agevolabile;

b) le spese relative alle opere murarie e assimilate, di cui al punto 6.1, lettera b), sono ammesse nei seguenti limiti:

i. per i programmi di investimento aventi ad oggetto lo svolgimento delle attività turistiche di cui al punto 5.7, lettera e), sono agevolabili le spese di costruzione ed acquisto dell'immobile, ivi incluse le eventuali spese di ristrutturazione, nel limite massimo del 70% dell'investimento complessivo agevolabile;

ii. per i programmi di investimento aventi ad oggetto le altre attività economiche individuate al punto 5.7, sono agevolabili le spese di costruzione ed acquisto dell'immobile, ivi incluse le eventuali spese di ristrutturazione, nel limite massimo del 40% dell'investimento complessivo agevolabile. Tale limite è elevato al 70% nel caso di attività inerenti alla gestione di porti turistici;

c) l'ammontare relativo all'insieme delle spese di cui al punto 6.1, lettera e) non può da solo costituire un programma organico e funzionale. Ai fini della ammissibilità la spesa deve essere supportata da apposita perizia giurata, rilasciata da un tecnico abilitato avente competenze specifiche ed altamente professionali, opportunamente documentate, nel settore di riferimento della spesa; la perizia deve contenere tutte le informazioni necessarie per poter valutare la congruità del prezzo. Per le sole imprese di grandi dimensioni l'ammontare relativo all'insieme delle spese di cui al punto 6.1, lettera e), è agevolabile nel limite del 50% dell'investimento complessivo ammissibile.

6.3. Per le sole PMI sono ammissibili anche le spese relative a consulenze connesse al programma di investimento produttivo, ai sensi e nei limiti dell'articolo 18 del Regolamento GBER. Tali spese sono ammissibili nella misura massima del 5% dell'importo complessivo ammissibile del programma di investimento, fermo restando che la relativa intensità massima dell'aiuto è pari al 50% in equivalente sovvenzione lordo (ESL).

6.4. Non sono ammesse le spese relative ai beni acquisiti con il sistema della locazione finanziaria, del leasing e del lease-back.

6.5. In relazione ai programmi di investimento per la tutela ambientale di cui al punto 5.4, sono considerati agevolabili i costi di investimento così come determinati dagli articoli 36, 38, 38-bis, 41, 45 e 47 del Regolamento GBER.

6.6. In relazione ai progetti complementari per l'innovazione di processo e/o l'innovazione dell'organizzazione di cui al punto 5.5, lettera a), sono ammissibili alle agevolazioni le spese e i costi sostenuti dall'Impresa proponente e dalle eventuali Imprese aderenti relativi a:

a) personale dipendente limitatamente a tecnici, ricercatori e altro personale ausiliario, nella misura in cui sono impiegati nelle attività del progetto;

b) strumenti e attrezzature di nuova fabbricazione, nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto;

c) ricerca contrattuale, quali conoscenze e brevetti, nonché servizi di consulenza e altri servizi utilizzati esclusivamente per l'attività del progetto;

d) spese generali derivanti direttamente dal progetto;

e) materiali utilizzati per lo svolgimento del progetto.

6.7. In relazione ai progetti complementari per la formazione del personale di cui al punto 5.5, lettera b) sono ammissibili le spese e i costi relativi a:

a) spese di personale interno relative ai formatori per le ore di partecipazione alla formazione;

b) i costi di esercizio relativi a formatori e partecipanti alla formazione direttamente connessi al progetto di formazione, quali le spese di viaggio, le spese di alloggio, i materiali e le forniture con attinenza diretta al progetto, l'ammortamento degli strumenti e delle attrezzature nella misura in cui sono utilizzati esclusivamente per il progetto di formazione;

c) i costi dei servizi di consulenza connessi alla formazione.

6.8. In relazione ai progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale di cui al punto 5.5, lettera c), sono ammissibili alle agevolazioni le spese e i costi sostenuti dall'Impresa proponente e dalle eventuali Imprese aderenti relativi a:

a) spese del personale dipendente relativamente a ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario nella misura in cui sono impiegati nel progetto;

b) costi relativi a strumentazione e attrezzature nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto;

c) costi per la ricerca contrattuale, le conoscenze e i brevetti acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne alle normali condizioni di mercato, nonché costi per i servizi di consulenza e servizi equivalenti utilizzati esclusivamente ai fini del progetto;

d) spese generali supplementari e altri costi di esercizio, compresi i costi dei materiali, delle forniture e di prodotti analoghi, direttamente imputabili al progetto. Tali costi possono essere in alternativa calcolati sulla base di un approccio semplificato in materia di costi, sotto forma di una percentuale forfettaria pari al 20 %, applicata al totale dei costi ammissibili del progetto di ricerca e sviluppo di cui alle lettere da a) a c). In tal caso, i costi del progetto di ricerca e sviluppo utilizzati per il calcolo dei costi indiretti sono stabiliti sulla base delle normali prassi contabili e comprendono unicamente i costi ammissibili dei progetti di ricerca e sviluppo di cui alle lettere da a) a c).

6.9. L'impresa beneficiaria è tenuta all'obbligo del mantenimento dei beni agevolati nell'Area di crisi nella quale è ubicata l'unità produttiva in cui è realizzato il programma agevolato per almeno 5 anni, ovvero 3 anni nel caso di PMI, dalla data di ultimazione del programma di cui al punto 5.6.

6.10. Ai fini dell'ammissibilità, i beni relativi agli investimenti produttivi e/o di tutela ambientale devono essere ammortizzabili.

6.11. I beni oggetto dei programmi di investimento di cui al punto 5.1 devono essere pagati esclusivamente tramite un conto corrente bancario dedicato, anche non in via esclusiva, alla realizzazione del programma degli investimenti, con le modalità indicate al punto 13.8, lettera b), romanino ii.

6.12. Le spese relative alle sole attrezzature, di cui al punto 6.1, lettera c), la cui installazione non sia prevista presso l'unità produttiva interessata dal programma bensì presso altre unità, della stessa società o di altre dello stesso gruppo o di terzi, possono essere ammesse alle agevolazioni purché:

a) siano relative ad attrezzature utilizzate per lavorazioni effettivamente connesse al completamento del ciclo produttivo da agevolare; b) dette attrezzature siano accessorie all'iniziativa da agevolare, nel senso che la relativa spesa ammissibile deve essere contenuta nel limite del 20% di quella relativa al capitolo "macchinari, impianti e attrezzature varie";

c) siano singolarmente identificabili mediante immatricolazione e iscrizione nel libro dei beni prestati a terzi o, nel caso di utilizzo presso altre unità produttive della stessa società, nel libro dei beni ammortizzabili ovvero nel libro degli inventari ovvero nel libro giornale; in ogni caso la loro ubicazione deve risultare dai documenti di trasporto tenuti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627, e del decreto ministeriale 29 novembre 1978 e successive modifiche e integrazioni;

d) vengano forniti, per ciascun bene, gli elementi utili di conoscenza in riferimento ai relativi contratti posti in essere (modalità, durata, ecc.);

e) la cessione in uso avvenga a titolo gratuito;

f) i beni non vengano destinati a finalità produttive estranee a quelle della società cedente; a tal fine quest'ultima deve acquisire e trasmettere al Soggetto gestore una dichiarazione di impegno in tal senso del legale rappresentante delle imprese cessionarie rilasciata ai sensi e per gli effetti degli articoli 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;

g) il legale rappresentante della società cedente sottoscriva ed alleghi alla domanda di agevolazione una dichiarazione di impegno al rispetto dei predetti vincoli e condizioni, resa ai sensi e per gli effetti degli articoli 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

6.13. Le spese relative all'acquisto del suolo, di immobili, o di programmi informatici o di immobilizzazioni immateriali, di proprietà di uno o più soci dell'impresa richiedente le agevolazioni o, nel caso di soci persone fisiche, dei relativi coniugi ovvero di parenti o affini dei soci stessi entro il terzo grado, sono ammissibili in proporzione alle quote di partecipazione nell'impresa medesima degli altri soci; la rilevazione della sussistenza delle predette condizioni, con riferimento sia a quella di socio che a quella di proprietario, che determinano la parzializzazione della spesa, va effettuata a partire dai ventiquattro mesi precedenti la data di presentazione della domanda di agevolazioni. Le predette spese relative alla compravendita tra due imprese non sono ammissibili qualora, a partire dai ventiquattro mesi precedenti la data di presentazione della domanda di agevolazioni, le imprese medesime si siano trovate nelle condizioni di cui all'articolo 2359 c.c. o siano state entrambe partecipate, anche cumulativamente, per almeno il 25 per cento, da medesimi altri soggetti; tale ultima partecipazione rileva, ovviamente, anche se determinata in via indiretta. A tal fine va acquisita una specifica dichiarazione del legale rappresentante del soggetto beneficiario o di un suo procuratore speciale resa ai sensi e per gli effetti degli articoli 47 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

6.14. In relazione alle spese di cui al punto 6.1, non sono ammissibili alle agevolazioni le spese riferite a investimenti di mera sostituzione di impianti, macchinari e attrezzature, le spese effettuate, in tutto o in parte, mediante il cosiddetto "contratto chiavi in mano", le spese relative a commesse interne, le spese relative a macchinari, impianti e attrezzature usati, salvo quanto indicato in ordine all'acquisizione di uno stabilimento, le spese di funzionamento, le spese notarili e quelle relative a scorte, imposte, tasse, salvo quanto specificato al punto 6.16.

6.15. Ai fini della valutazione di ammissibilità, le spese di cui al punto 6.1 debbono essere in sede di domanda analiticamente descritte e quantificate nel loro ammontare. Non sono ammesse le spese relative all'acquisto di automezzi, ad eccezione di quelli specificamente attrezzati per lo svolgimento delle attività di cui al piano di impresa.

6.16. Sono ammesse le sole spese, al netto dell'IVA e di eventuali oneri previdenziali ed assistenziali, sostenute a partire dalla data di invio telematico della domanda di cui al punto 9.8, di importo non inferiore ad euro 500,00 (cinquecento). L'IVA realmente e definitivamente sostenuta dal soggetto beneficiario è una spesa ammissibile solo se non sia dallo stesso recuperabile.

7. Forma e intensità dell'aiuto

(modificato dal punto 2, 2.1, lett. g), h) e i), della C.M. Imprese e Made in Italy 21 dicembre 2023, n. 4242)

7.1. Le agevolazioni sono concesse nella forma del contributo in conto impianti, dell'eventuale contributo diretto alla spesa, e del finanziamento agevolato alle condizioni ed entro i limiti previsti dalla normativa nazionale e delle intensità massime di aiuto previste dal Regolamento GBER e, laddove ne ricorrano le condizioni, del Quadro temporaneo. In particolare:

a) dalla Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale applicabile, per i programmi di investimento produttivo di cui al punto 5.2, realizzati nelle aree del territorio nazionale ammesse alla deroga di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettere a) e c), del TFUE, fatto salvo quanto previsto al precedente punto 5.7, lettera c);

b) dall'articolo 17 del Regolamento GBER, per i programmi di investimento produttivo di cui all'articolo 5.2, da realizzare in aree del territorio nazionale diverse da quelle ammesse alla deroga di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettere a) e c) del TFUE, fatto salvo quanto previsto al precedente punto 5.7, lettera c);

c) dall'articolo 18 del Regolamento GBER, per le spese per servizi di consulenza di cui al precedente punto 6.3;

d) dagli articoli 36, 38, 38-bis, 41, 45 e 47 del Regolamento GBER per i programmi di investimento per la tutela ambientale di cui al precedente punto 5.4;

e) dall'articolo 29 del Regolamento GBER per i progetti per l'innovazione di processo e l'innovazione dell'organizzazione di cui al precedente punto 5.5, lettera a);

f) dall'articolo 31 Regolamento GBER per i progetti di formazione del personale di cui al precedente punto 5.5, lettera b).

g) dall'articolo 25 del Regolamento GBER, per i progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale di cui al precedente punto 5.5 lettera c).

h) da quanto previsto dal punto 89, lettera d), del Quadro temporaneo (Sezione 3.13 Sostegno agli investimenti per una ripresa sostenibile) e comunque dell'importo, in termini nominali e indipendentemente dalla forma di aiuto individuata, previsto dal citato punto 89, lettere a) ed e).

7.2. Le intensità massime di aiuto di cui al punto 7.1, laddove applicabili, sono espresse in equivalente sovvenzione lordo (ESL), che rappresenta il valore attualizzato dell'aiuto espresso come percentuale del valore attualizzato delle spese ammissibili.

7.3. Il finanziamento agevolato concedibile non può essere inferiore al 20% degli investimenti ammissibili, fermi restando eventuali specifici vincoli in proposito previsti e connessi all'utilizzo delle fonti di finanziamento di volta in volta messe a disposizione. Il finanziamento agevolato concedibile ha una durata massima di 10 anni oltre un periodo di preammortamento, della durata massima di 3 anni, commisurato alla durata del programma. In caso di concessione delle agevolazioni ai sensi della sezione 3.13 del Quadro temporaneo, come specificato al successivo punto 7.13, la durata del finanziamento agevolato non potrà essere superiore a 8 anni. Il tasso agevolato di finanziamento è pari al 20% del tasso di riferimento vigente alla data di concessione delle agevolazioni. In particolare, ai fini dell'identificazione del tasso agevolato, deve essere considerato il tasso di riferimento utilizzato come tasso di attualizzazione e rivalutazione, calcolato applicando al tasso base, pubblicato dalla Commissione europea nel sito internet http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/reference_rates.html, una maggiorazione pari a 100 punti base.

7.4. L'agevolazione corrispondente al finanziamento agevolato, espressa in termini di equivalente sovvenzione lordo (ESL), è pari alla differenza tra i valori, attualizzati alla data di concessione delle agevolazioni, delle rate calcolate al tasso di riferimento vigente alla medesima data e delle rate calcolate al predetto tasso agevolato. In particolare, il tasso di riferimento deve essere definito, a partire dal tasso base pubblicato dalla Commissione europea nel sito internet già indicato al punto 7.3, secondo quanto previsto dalla comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (2008/C 14/02). In relazione alla predetta comunicazione, sono dettagliati, in allegato n. 2 alla presente circolare, criteri e modalità per il calcolo del rating delle imprese beneficiarie.

7.5. Il contributo in conto impianti e gli eventuali contributi diretti alla spesa sono determinati in relazione all'ammontare del finanziamento agevolato di cui al punto 7.3, nei limiti delle intensità massime di aiuto di cui al punto 7.1, fermo restando quanto previsto al punto 7.7.

7.6. Gli accordi di programma qualora prevedano il cofinanziamento degli interventi da parte delle Regioni sottoscrittrici degli accordi stessi, possono determinare, nel rispetto dei predetti limiti una diversa misura del finanziamento agevolato e del contributo in conto impianti concedibili.

7.7. La somma del finanziamento agevolato, del contributo in conto impianti e del contributo alla spesa non può essere superiore al 75 per cento degli investimenti e delle spese ammissibili relative alle spese di consulenza, a quelle degli eventuali progetti di innovazione di processo e di innovazione dell'organizzazione e per la formazione del personale e a quelli di ricerca e sviluppo sperimentale.

7.8. Il rimborso del finanziamento agevolato avviene secondo un piano di ammortamento a rate semestrali costanti posticipate scadenti il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno. Gli interessi di preammortamento sono corrisposti alle medesime scadenze.

7.9. I finanziamenti agevolati, di cui al punto 7.3, relativamente a iniziative comportanti spese complessive ammissibili di importo inferiore a 10 milioni di euro non sono assistiti da forme di garanzia, fermo restando che i crediti nascenti dalla ripetizione delle agevolazioni erogate sono, comunque, assistiti da privilegio ai sensi dell'articolo 24, comma 33, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. I finanziamenti agevolati relativi a iniziative comportanti spese complessive ammissibili di importo pari o superiore a 10 milioni di euro devono essere assistiti da garanzie reali, tramite ipoteca di primo grado sull'immobile, anche se di proprietà di terzi, o in alternativa da idonea fideiussione bancaria o polizza fideiussoria a favore del Soggetto gestore e da privilegio speciale su impianti, macchinari e attrezzature, da acquisire esclusivamente su beni agevolati facenti parte del programma di investimento. Il valore di iscrizione delle garanzie è pari alla quota capitale del finanziamento. L'eventuale fideiussione bancaria o la polizza fideiussoria deve:

a) essere irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta;

b) avere scadenza in data non antecedente a quella della rata di ammortamento corrispondente all'avvenuto rimborso di pari importo;

c) essere redatta utilizzando lo schema che sarà reso disponibile dal Soggetto gestore nel sito di cui al punto 9.8 e rilasciata da istituti di credito o da compagnie assicurative nel rispetto della circolare del Ministero dello sviluppo economico 5 febbraio 2014, n. 4075.

7.10. Per i programmi di investimento produttivo di cui al punto 5.2, agevolati ai sensi dell'articolo 14 del Regolamento GBER l'impresa beneficiaria deve garantire la copertura finanziaria del programma di investimento apportando un contributo finanziario, attraverso idonee risorse proprie ovvero mediante finanziamento esterno, in una forma priva di qualsiasi tipo di sostegno pubblico, pari ad almeno il 25% delle spese ammissibili complessive.

7.11. La concessione delle agevolazioni è subordinata alla notifica individuale e alla successiva autorizzazione da parte della Commissione europea qualora l'importo dell'aiuto sia superiore:

a) all'importo di aiuto corretto per un investimento con costi ammissibili pari a 110 milioni di euro, per i programmi di investimento produttivo di cui al punto 5.2, da realizzare in Aree di crisi ricadenti nelle aree del territorio nazionale ammesse alla deroga di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettere a) e c), del TFUE e agevolati nell'ambito dell'articolo 14 del Regolamento GBER;

b) a 8,25 milioni di euro, per i programmi di investimento produttivo di cui al punto 5.2, da realizzare in Aree di crisi ricadenti in aree del territorio nazionale diverse da quelle ammesse alla deroga di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettere a) e c), del TFUE;

c) a 2,2 milioni di euro per le spese per servizi di consulenza di cui al punto 6.3;

d) a 30 milioni di euro per i programmi di investimento per la tutela ambientale di cui al punto 5.4, ovvero 25 milioni di euro per i progetti rientranti nella fattispecie prevista dall'articolo 4, paragrafo 1, lettera s-bis, del Regolamento GBER;

e) a 12,5 milioni di euro per i progetti per l'innovazione di processo e l'innovazione dell'organizzazione di cui al punto 5.5, lettera a);

f) a 3 milioni di euro per i progetti di formazione del personale di cui al punto 5.5, lettera b);

g) a 35 milioni di euro per i progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale di cui al punto 5.5, lettera c), ove risulti prevalente la componente di ricerca industriale;

h) a 25 milioni di euro per i progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale di cui al punto 5.5, lettera c), ove risulti prevalente la componente di sviluppo sperimentale.

7.12. Resta ferma la possibilità per l'impresa proponente di richiedere le agevolazioni relative al programma di investimenti produttivo a titolo di "de minimis", nel rispetto delle disposizioni previste dal Regolamento de minimis.

7.13. Al fine di sostenere più tangibilmente lo sviluppo delle attività economiche superando gli effetti negativi derivanti dalla crisi connessa al diffondersi della pandemia da covid-19, colmando il divario di investimenti accumulato dalle imprese a causa della predetta crisi, le agevolazioni previste dalla presente circolare possono essere riconosciute nel rispetto di quanto previsto dalla sezione 3.13 del Quadro temporaneo e nei limiti delle intensità previste dal punto 89, lettera d), del medesimo Quadro temporaneo e, comunque, dell'importo, in termini nominali e indipendentemente dalla forma di aiuto individuata, previsto dal citato punto 89, lettere a) ed e). In caso di concessione delle agevolazioni ai sensi del presente punto, la durata del finanziamento agevolato non potrà essere superiore a 8 anni.

7.14. Fermo restando il rispetto degli ulteriori limiti e condizioni previsti dalla presente circolare, le agevolazioni ai sensi del precedente punto 7.13 possono essere riconosciute limitatamente ai programmi di cui al punto 5.1, realizzati nelle aree del territorio nazionale diverse da quelle designate come "zone a" dalla Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale valevole per il periodo 2021-2027 e che rivestono carattere di ecostenibilità.

7.15. L'applicabilità delle disposizioni di cui ai punti 7.13 e 7.14 è subordinata alla notifica di un regime di aiuti alla Commissione europea e alla sua approvazione da parte della Commissione medesima e al fatto che la concessione degli aiuti in questione intervenga entro i termini previsti dalla medesima sezione 3.13 del Quadro temporaneo.

7.16. Con i provvedimenti di cui al punto 9.3 della presente circolare il Ministero fornisce le ulteriori precisazioni in ordine alla possibile applicazione delle disposizioni della sezione 3.13 del Quadro temporaneo.

8. Partecipazione al capitale di rischio

(soppresso dal punto 2, 2.1, lett. j), della C.M. Imprese e Made in Italy 21 dicembre 2023, n. 4242)

[8.1. E' facoltà del soggetto proponente l'iniziativa agevolabile ai sensi del Decreto richiedere una partecipazione di minoranza del Soggetto gestore al capitale dell'impresa. Tale partecipazione è richiedibile in sede di presentazione della domanda di agevolazioni di cui al punto 9, ed è definita:

a) per le PMI aventi le caratteristiche previste nell'articolo 21 del Regolamento GBER, secondo le modalità indicate nei punti seguenti, fermo restando il rispetto delle condizioni e dei limiti indicati nello stesso articolo 21 del Regolamento GBER;

b) per le imprese di grandi dimensioni e per le PMI che non hanno le caratteristiche previste nell'articolo 21 del Regolamento GBER, secondo le modalità indicate nei punti seguenti, e comunque, previa notifica individuale dell'intervento alla Commissione europea.

8.2. La partecipazione di cui al punto 8.1 ha natura transitoria, non deve, di regola, essere superiore al 30% del capitale delle imprese e non deve comportare per il Soggetto gestore responsabilità di gestione, né rilascio di garanzie.

8.3. L'assunzione di partecipazioni da parte del Soggetto gestore al capitale delle imprese beneficiarie delle agevolazioni avviene in sede di aumento di capitale sociale, di norma al valore di mercato, salvo diversa e preventiva autorizzazione da parte del Ministero. Le azioni e le quote devono essere intestate al Soggetto gestore.

8.4. Le condizioni di alienazione della partecipazione sono dettagliate nel preliminare di compravendita di quote ovvero azioni che il Soggetto gestore stipula con i soci che detengono, cumulativamente, la maggioranza del capitale al momento della sottoscrizione della partecipazione.

8.5. Il Soggetto gestore mantiene le partecipazioni al capitale di rischio delle imprese almeno fino alla data di ultimazione del programma di cui al punto 5.6, e non oltre i 24 mesi successivi alla medesima data e comunque non oltre i 42 mesi dalla data di stipula dei contratti di cui al successivo punto 12.5.

8.6. L'alienazione delle partecipazioni al capitale di rischio delle imprese deve avvenire preferibilmente a favore degli altri soci sottoscrittori del preliminare di compravendita ovvero di soggetti terzi da quest'ultimi indicati. Il prezzo di vendita è pari al valore sottoscritto incrementato/decrementato della quota parte degli utili/perdite maturati pro tempore, al netto di eventuali dividendi già percepiti. Il prezzo così determinato non potrà essere:

a) inferiore al 95% del valore sottoscritto;

b) maggiore del valore sottoscritto capitalizzato al tasso base stabilito dalla Commissione europea e pubblicato nel sito indicato al punto 7.3, vigente al momento della compravendita, aumentato di 400 punti base.

8.7. La partecipazione al capitale di rischio determina:

a) per le imprese partecipate, l'obbligo, sino alla alienazione della partecipazione, di certificazione dei bilanci da parte di imprese autorizzate ai sensi di legge;

b) la nomina da parte del Soggetto gestore di un sindaco effettivo del collegio sindacale, se esistente ai sensi della normativa vigente.

8.8. Con successiva circolare, il Ministero provvede a fornire ulteriori indicazioni in ordine alla corretta attuazione dell'intervento regolato dal presente articolo; nelle more dell'emanazione della predetta circolare, il Soggetto gestore potrà istruire le sole domande che non prevedono la richiesta della partecipazione al capitale sociale.]

9. Modalità di presentazione delle domande e dei piani di impresa

9.1. Le domande di agevolazione presentate dalle società che intendono realizzare i programmi di investimento di cui al punto 5.1 nei comuni ricadenti nelle Aree di crisi sono esaminate sulla base di procedura valutativa con procedimento a sportello, secondo quanto stabilito dall'articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e successive modificazioni e integrazioni.

9.2. Ciascuna domanda di agevolazione deve riferirsi a un programma di investimento produttivo e/o di tutela ambientale, eventualmente completati da progetti per l'innovazione di processo e l'innovazione dell'organizzazione e/o da progetti per la formazione del personale e/o progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale nel rispetto delle condizioni indicate al punto 5.1; è possibile presentare domanda congiunta nei seguenti casi:

a) programmi presentati da reti di impresa di cui al punto 4.2;

b) programmi in cui sia previsto un progetto per l'innovazione di processo e/o l'innovazione dell'organizzazione che preveda il coinvolgimento fino a due società di capitali oltre a quella che realizza il programma di investimento produttivo e/o di tutela ambientale; quest'ultima deve sostenere non meno del 50% delle spese relative al progetto per l'innovazione di processo e/o l'innovazione dell'organizzazione;

c) programmi in cui sia previsto un progetto per la ricerca industriale e/o lo sviluppo sperimentale che preveda il coinvolgimento fino a due società di capitali oltre a quella che realizza il programma di investimento produttivo e/o di tutela ambientale; quest'ultima deve sostenere non meno del 50% delle spese relative al progetto per la ricerca industriale e/o lo sviluppo sperimentale.

9.3. Il Ministero definisce con specifico avviso i termini per la presentazione delle domande di agevolazione a valere sui territori delle aree di crisi industriale non complessa; nei casi in cui l'intervento è disciplinato da apposito Accordo di programma, i termini e le modalità di presentazione delle domande di agevolazione sono indicati dal Ministero tramite emanazione, per ciascun Accordo di programma, di uno specifico avviso.

9.4. Le domande presentate prima dei termini di cui al punto 9.3 non sono prese in considerazione.

9.5. Ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del citato decreto legislativo n. 123 del 1998, i soggetti interessati hanno diritto alle agevolazioni esclusivamente nei limiti delle disponibilità finanziarie. L'eventuale esaurimento delle risorse disponibili comporta la chiusura dello sportello. Il Ministero comunica tempestivamente, con avviso da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, l'avvenuto esaurimento delle risorse finanziarie disponibili. (1)

9.6. Qualora le risorse residue non consentano l'integrale accoglimento delle spese ammissibili previste dalla domanda, le agevolazioni sono concesse in misura parziale rispetto all'ammontare delle predette spese e sino a concorrenza delle risorse disponibili, condizionatamente alla verifica, da parte del Soggetto gestore, della capacità del proponente di assicurare comunque la sostenibilità economica e finanziaria del progetto imprenditoriale.

9.7. Le domande di agevolazione sono presentate al Soggetto gestore che procede, nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione, all'istruttoria delle stesse, fatto salvo quanto previsto dal punto 11.

9.8. Le domande di agevolazione, redatte in lingua italiana, devono essere compilate esclusivamente per via elettronica, utilizzando la procedura informatica messa a disposizione nel sito internet www.invitalia.it, secondo le modalità e gli schemi ivi indicati in relazione all'Area di crisi di ubicazione del programma di investimento; tali schemi saranno resi disponibili dal Soggetto gestore in un'apposita sezione del sito sopra indicato con congruo anticipo rispetto alla prevista apertura dello sportello. Le domande devono essere firmate digitalmente (nel rispetto di quanto disposto dal Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82/2005) dal legale rappresentante e devono essere corredate della documentazione indicata nella domanda medesima. In sede di presentazione della domanda di agevolazione, le imprese che richiedono le agevolazioni ai sensi del precedente punto 7.13 si impegnano a garantire il rispetto dell'ecosostenibilità dell'iniziativa, in ossequio al principio DNSH.

9.9. Il piano di impresa, da compilare utilizzando la procedura informatica di cui al punto 9.8 secondo le modalità e gli schemi ivi indicati, deve contenere:

a) dati anagrafici e profilo dell'Impresa proponente e delle eventuali Imprese aderenti;

b) descrizione dell'attività proposta;

c) analisi del mercato e relative strategie;

d) aspetti tecnico-produttivi ed organizzativi;

e) aspetti economico-finanziari.

9.10. Al termine della procedura di compilazione del piano di impresa e dell'invio telematico della domanda e dei relativi allegati ivi indicati, alla stessa verrà assegnato un protocollo elettronico.

9.11. Congiuntamente alla domanda, anche ai fini della acquisizione della certificazione antimafia e della documentazione relativa alla regolarità contributiva delle Imprese proponenti e delle eventuali Imprese aderenti, devono essere trasmessi elettronicamente, tramite la medesima procedura informatica di cui al punto 9.8, atto costitutivo e statuto, nonché la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, indicata nel modello di domanda, resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche e integrazioni e redatta secondo lo schema reso disponibile dal Soggetto gestore in un'apposita sezione del sito di cui al punto 9.8, attestante il possesso dei requisiti di cui al punto 4.1 e la dimensione d'impresa. Qualora tale dichiarazione sia resa da un procuratore speciale, ai sensi degli articoli 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, deve, altresì, essere allegata la procura speciale.

9.12. Le domande presentate secondo modalità non conformi a quelle indicate al punto 9.8 non saranno prese in esame.

9.13. Nei casi in cui l'intervento è disciplinato da apposito Accordo di programma, quest'ultimo può indicare, in relazione alle specifiche esigenze territoriali e in conformità ai criteri generali disciplinati dalla presente circolare, l'adozione di un procedimento a graduatoria finalizzato alla definizione, sulla base di idonei parametri oggettivi predeterminati, di un ordine di avvio alla valutazione istruttoria delle istanze pervenute in risposta al bando di gara, che specifica i contenuti, le risorse disponibili, i termini iniziali e finali di presentazione delle domande.

10. Istruttoria delle domande e criteri di valutazione

10.1. Le domande di agevolazione, corredate del piano d'impresa, sono valutate secondo l'ordine cronologico di presentazione; la delibera di ammissione alle agevolazioni di cui al punto 12.1 è adottata dal Soggetto gestore entro 90 giorni dalla data di presentazione della domanda o di completamento della stessa, fatti salvo quanto previsto al punto 10.6 e i termini previsti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni, nei casi di richieste di cui all'articolo 6 della suddetta legge e nei casi di comunicazioni dei motivi ostativi di cui all'articolo 10-bis della stessa legge.

10.2. L'iter di valutazione, svolto nel rispetto della citata legge 7 agosto 1990, n. 241, comprende la verifica della sussistenza dei requisiti per l'accesso alle agevolazioni, regolata dal punto 10.3, e l'esame di merito, regolato dal punto 10.4.

10.3. La verifica dei requisiti per l'accesso alle agevolazioni riguarda la sussistenza di quanto disposto al punto 4 e al punto 5 relativamente alle caratteristiche dell'Impresa proponente e delle eventuali Imprese aderenti e dei piani d'impresa. Nel caso di domande presentate da reti di impresa ai sensi del precedente punto 4.2, la verifica dei requisiti di accesso verrà effettuata per ciascuno dei soggetti partecipanti alla rete.

10.4. L'esame di merito - effettuato, con riferimento ai progetti di innovazione di processo, ricerca industriale e sviluppo sperimentale, anche attraverso i soggetti di cui all'articolo 10, comma 4, del Decreto - comprendente un colloquio obbligatorio con l'Impresa proponente e le eventuali Imprese aderenti finalizzato ad approfondire tutti gli aspetti del piano d'impresa [e a definire il valore della partecipazione di cui al punto 8, qualora richiesta] (parole eliminate) (2), è basato sui seguenti criteri di valutazione:

a) credibilità dell'Impresa proponente e delle Imprese aderenti, in termini di adeguatezza e coerenza del profilo dei soci con personalità giuridica e dei soci persona fisica e/o del management aziendale, in relazione alla pregressa esperienza lavorativa e/o professionale, rispetto al progetto imprenditoriale;

b) fattibilità tecnica del programma degli investimenti e degli eventuali altri progetti complementari e valutazione della pertinenza e congruità generale, anche ricorrendo ad elementi di tipo parametrico, delle spese previste; l'esame di congruità generale deve essere finalizzato esclusivamente alla valutazione del costo complessivo del programma, in relazione alle caratteristiche tecniche e alla validità economica dello stesso, riservando alla fase di erogazione delle agevolazioni di cui al punto 13 l'accertamento sul costo dei singoli beni, a meno che non emergano elementi chiaramente incongrui. In caso di agevolazioni richieste ai sensi del precedente punto 7.13 la fattibilità tecnica del programma e la valutazione della pertinenza e congruità generale delle spese potrà essere accertata sulla base di una relazione tecnica asseverata e giurata redatta da un tecnico abilitato ed iscritto ad albo professionale, non incluso nella compagine sociale, né riconducibile al suo organigramma, che dovrà essere allegata alla domanda, riservando alla fase di erogazione delle agevolazioni di cui al punto 13 l'esistenza di tutte le condizioni tecnico amministrative per la realizzazione delle attività previste;

c) programma occupazionale previsto dal progetto imprenditoriale;

d) attendibilità dell'analisi competitiva e delle strategie di penetrazione del mercato di riferimento;

e) fattibilità e sostenibilità economica e finanziaria del progetto imprenditoriale;

f) limitatamente alle domande che richiedono l'applicazione delle disposizioni del Quadro temporaneo, rispetto del principio DNSH, tenuto conto degli orientamenti tecnici della Commissione europea di cui alla comunicazione 2021/C 58/01 sull'applicazione del medesimo principio e di quanto previsto dalla Circolare RGS-MEF n. 32 del 30 dicembre 2021 - Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (DNSH).

10.5. In allegato n. 3 è riportata l'articolazione dei suddetti criteri di valutazione in parametri, con indicazione dei punteggi assegnabili ai piani d'impresa, nonché le soglie minime per l'accesso alle agevolazioni. Nel caso di progetti congiunti il raggiungimento delle soglie minime per l'accesso alle agevolazioni dovrà essere assicurato per ciascuna impresa partecipante, fatto salvo l'accertamento, da parte del Soggetto gestore, del permanere dei requisiti di ammissibilità e dell'organicità e funzionalità del programma in capo ai programmi e ai progetti per i quali l'attività di verifica si è conclusa con esito positivo.

10.6. Qualora, nel corso di svolgimento dell'attività istruttoria, risulti necessario acquisire ulteriori informazioni, dati o documenti rispetto a quelli presentati dalle imprese ovvero precisazioni e chiarimenti in merito alla documentazione già prodotta, il Soggetto gestore può, una sola volta durante lo svolgimento dell'attività istruttoria, richiederli alle imprese mediante una comunicazione scritta, assegnando un termine non prorogabile per la loro presentazione non superiore a 30 (trenta) giorni. Nel caso in cui la documentazione richiesta non sia presentata entro il predetto termine la domanda di agevolazione decade.

10.7. Nella definizione delle soglie e dei punteggi per l'accesso alle agevolazioni, di cui al punto 10.4, è previsto un punteggio aggiuntivo in favore delle iniziative in possesso del rating di legalità di cui all'articolo 5-ter del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, pari a una maggiorazione del 3% del punteggio ottenuto ai fini dell'accesso alle agevolazioni ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del Decreto.

10.8. Nel caso in cui i piani d'impresa non soddisfino i requisiti di accesso e/o uno o più criteri di valutazione, il Soggetto gestore invia, all'indirizzo indicato nella domanda di ammissione alle agevolazioni, una comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241.

10.9. Le eventuali controdeduzioni alle comunicazioni dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza devono essere inviate entro il termine di 10 giorni dal ricevimento delle suddette comunicazioni. Il Soggetto gestore comunica l'esito finale entro il termine indicato al precedente punto 10.1.

10.10. Gli Accordi di programma possono aggiungere ai criteri di valutazione di cui al punto 10.4, ulteriori criteri, definendo i relativi punteggi.

11. Accordi di sviluppo per programmi d'investimento strategici

(modificato dal punto 2, 2.1, lett. l), della C.M. Imprese e Made in Italy 21 dicembre 2023, n. 4242)

11.1. Ai fini dell'avvio dell'attività istruttoria di cui al punto 10, le domande di agevolazioni, presentate ai sensi del punto 9, relative a programmi d'investimento che prevedono un importo complessivo pari o superiore a euro 10.000.000,00 (diecimilioni) e un significativo impatto occupazionale possono formare, se proposta dal soggetto richiedente tramite istanza di parte, oggetto di Accordi di sviluppo tra il Ministero, il Soggetto gestore, l'Impresa proponente e le eventuali Imprese aderenti nonché, qualora intervengano nel cofinanziamento del programma, con le Regioni e le eventuali altre amministrazioni interessate.

11.2. All'istanza dell'impresa proponente, che dovrà indicare anche le amministrazioni, ivi inclusa la Regione o le Regioni, potenzialmente interessate al programma d'investimenti è allegata una breve sintesi del programma medesimo contenente l'individuazione degli elementi utili alla verifica della sussistenza di almeno uno dei requisiti previsti per l'attivazione degli Accordi di sviluppo di cui al precedente punto 11.1. Lo schema d'istanza e la struttura essenziale dei predetti documenti sono definiti dal Soggetto gestore sul proprio sito www.invitalia.it.

11.3. La rilevanza strategica del programma d'investimento di cui al precedente punto 11.1, ai fini dell'eventuale sottoscrizione dell'Accordo di cui al successivo punto 11.4, è verificata dal Soggetto gestore. A tal fine il Soggetto gestore valuta, oltre al rilevante incremento occupazionale, la sussistenza di almeno uno dei seguenti requisiti:

a) capacità di attrazione degli investimenti esteri. A tal fine i programmi di sviluppo devono essere proposti da imprese estere ovvero da imprese italiane controllate da soci esteri (persone fisiche o giuridiche che detengano oltre il 50% del capitale sociale dell'impresa controllata); in casi particolari, quali quelli di società quotate, potrà essere considerata anche una quota di possesso inferiore purché tale quota assicuri il controllo della società;

b) coerenza degli investimenti con la Strategia nazionale di specializzazione intelligente;

c) perseguimento di particolari obiettivi ambientali.

11.4. Il Soggetto gestore, nell'ambito della valutazione della rilevanza strategica del programma potrà richiedere all'Impresa proponente eventuali chiarimenti ed integrazioni, cui l'impresa dovrà fornire riscontro entro 15 giorni dalla richiesta. In caso di esito positivo delle suddette verifiche, il Soggetto gestore, entro 15 giorni dal ricevimento dell'istanza, o delle integrazioni eventualmente richieste, trasmette al Ministero e alle amministrazioni interessate una propria relazione descrittiva delle valutazioni effettuate sulla base degli elementi progettuali della proposta, allo scopo di acquisire, entro il termine massimo di 30 giorni, una manifestazione d'interesse rispetto al programma d'investimento da parte delle amministrazioni interessate e alla volontà di cofinanziare l'intervento da parte della Regione o Regioni interessate. In caso di omessa risposta nei termini sopra indicati il programma verrà considerato di non interesse per la Regione, le Regioni e per le altre amministrazioni coinvolte. Qualora dalla valutazione effettuata del Soggetto gestore risulti che il programma proposto non presenti le caratteristiche di particolare rilevanza strategica di cui al precedente punto 11.3, il Soggetto gestore ne dà comunicazione al soggetto proponente, alle Amministrazioni e al Ministero. In tale caso il Soggetto gestore provvederà ad esaminare il programma medesimo nel rispetto del criterio cronologico di cui al punto 10.1. Analogamente, qualora, pur sussistendo i requisiti di cui al precedente punto 11.3, non si pervenga alla sottoscrizione dell'Accordo di sviluppo, il Soggetto gestore comunica al soggetto proponente che l'istanza proposta sarà istruita nel rispetto dell'ordine cronologico di cui al citato punto 10.1.

11.5. L'accordo è sottoscritto tra l'Impresa proponente e le eventuali Imprese aderenti, il Ministero, il Soggetto gestore e l'eventuale Regione o Regioni che hanno manifestato la volontà di cofinanziare l'investimento, nonché le altre amministrazioni interessate. Nell'Accordo, alla cui predisposizione provvederà il Ministero, tramite la Direzione Generale per gli Incentivi alle Imprese con il supporto del Soggetto gestore, dovranno essere definiti gli interventi programmati, individuando, in particolare, gli impegni delle parti sottoscrittrici, i tempi di attuazione ed il quadro finanziario con indicazione delle risorse necessarie per l'agevolazione del programma e della puntuale ripartizione delle medesime tra le amministrazioni coinvolte nell'Accordo. Per effetto della sottoscrizione dell'Accordo le risorse in esso individuate sono destinate a favore dell'Accordo medesimo. Nell'Accordo di sviluppo saranno, altresì, indicate le eventuali condizioni da rispettare ai fini del mantenimento delle agevolazioni, che dovranno essere riportate anche nella successiva delibera di concessione delle agevolazioni di cui al successivo punto 12.

11.6. Resta fermo che le imprese sottoscrittrici non maturano alcun diritto alle agevolazioni, che sono, comunque, subordinate al positivo esito dell'istruttoria di cui al punto 10. L'Accordo potrà prevedere, altresì, l'istituzione di un Comitato tecnico per l'attuazione e il monitoraggio dell'iniziativa.

11.7. Successivamente alla sottoscrizione dell'Accordo di sviluppo, il Soggetto gestore provvederà ad eseguire l'istruttoria di cui al punto 10. Qualora a seguito della predetta attività istruttoria le spese ed i costi ammissibili effettivamente determinati dovessero risultare di importo inferiore alle soglie individuate al punto 11.1, il Soggetto gestore provvederà a darne immediata comunicazione al Ministero e all'eventuale Regione o Regioni interessate, che valuteranno il permanere dell'interesse sotteso alla sottoscrizione dell'Accordo di sviluppo e si pronunceranno in merito al prosieguo dell'iter amministrativo.

11.8. In deroga a quanto previsto dal punto 10.1, il Soggetto gestore esamina prioritariamente i programmi d'investimento oggetto di Accordi di sviluppo di cui al punto 11.1. In caso di Accordo di programma lo stesso può riservare una quota di risorse agli Accordi di sviluppo, disciplinandone le modalità operative.

11.9. Ai sensi dell'articolo 11, comma 7, del Decreto, il Ministro delle imprese e del made in Italy può riservare una quota delle risorse disponibili per gli interventi ai sensi della Legge 181 alla sottoscrizione degli Accordi di sviluppo.

12. Concessione delle agevolazioni

12.1. All'esito positivo del procedimento istruttorio di cui al punto 10, il Soggetto gestore delibera la concessione delle agevolazioni [, che può essere subordinata, in caso di esercizio della facoltà di cui al punto 8.1, alla preventiva acquisizione della partecipazione al capitale da parte dello stesso Soggetto gestore con le modalità previste dal punto 8.] (parole eliminate) (3)

12.2. La delibera di concessione delle agevolazioni individua i soggetti beneficiari e le caratteristiche del programma finanziato, indica, per ciascuna impresa beneficiaria, le spese ammissibili, le spese ritenute non ammissibili, la forma e l'ammontare delle agevolazioni concedibili, [nonché della partecipazione se prevista,] (parole eliminate) (4) regola i tempi e le modalità per l'attuazione dell'iniziativa, stabilisce gli obblighi dei soggetti beneficiari, anche in riferimento al rispetto del principio del DNSH se previsto, e le condizioni il cui mancato rispetto determina la revoca, totale o parziale, delle agevolazioni ai sensi del punto 17.1, lettera o).

12.3. Il Soggetto gestore trasmette ai soggetti beneficiari, entro 15 (quindici) giorni dalla sua adozione, la delibera di concessione delle agevolazioni di cui al punto 12.2, unitamente all'elenco della documentazione necessaria per la sottoscrizione dei contratti di contributo in conto impianti e dell'eventuale contributo diretto alla spesa, di finanziamento agevolato e, se prevista, la stipula del preliminare di compravendita di quote ovvero azioni; tale documentazione deve essere trasmessa al Soggetto gestore entro 30 giorni dalla data di ricezione della delibera di concessione delle agevolazioni, pena la decadenza della stessa.

12.4. Sulla base di motivata richiesta, il Soggetto gestore può autorizzare una proroga del termine, di cui al punto 12.3, non superiore a 60 (sessanta) giorni. La richiesta di proroga deve essere comprovata da elementi atti a dimostrare che il mancato rispetto del termine non è in alcun modo riconducibile alla volontà del soggetto beneficiario. In caso mancata trasmissione della documentazione richiesta, ovvero di trasmissione di documentazione incompleta, entro il predetto termine di 30 (trenta) giorni, come eventualmente prorogato, il soggetto beneficiario decade dalle agevolazioni.

12.5. Il Soggetto gestore, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della documentazione, di cui al punto 12.3 completa in ogni sua parte, con i soggetti beneficiari provvede, anche con un unico atto a:

a) sottoscrivere i contratti di contributo in conto impianti e dell'eventuale contributo diretto alla spesa;

b) stipulare il contratto di finanziamento agevolato, che disciplina le modalità e le condizioni per l'erogazione e il rimborso del finanziamento agevolato, nonché i conseguenti impegni e obblighi per il soggetto beneficiario;

[c) stipulare, in caso di acquisizione della partecipazione al capitale, il contratto preliminare di compravendita di quote ovvero azioni ed eventuali patti parasociali.] (lettera eliminata) (5)

13. Erogazione delle agevolazioni

13.1. L'erogazione del contributo in conto impianti, dell'eventuale contributo diretto alla spesa e del finanziamento agevolato di cui al punto 7.1 avviene mediante presentazione di stati avanzamento lavori a fronte di titoli di spesa anche non quietanzati, ad eccezione dell'ultimo. L'impresa beneficiaria può presentare al massimo 5 richieste di erogazione, contenenti gli stati di avanzamento lavori (di seguito SAL). Ciascuna richiesta di erogazione, ad eccezione dell'ultima, non può essere inferiore al 15% della spesa ammissibile. I titoli di spesa rendicontati possono anche riferirsi ad acconti su forniture qualora espressamente previste nell'ambito dei contratti di fornitura.

13.2. Nell'ambito di ciascun SAL, le spese non quietanzate non possono essere superiori al 50% della spesa ammissibile complessiva. Ciascuna erogazione, ad eccezione della prima, è, comunque, subordinata alla dimostrazione dell'effettivo pagamento, mediante esibizione delle relative quietanze, dei titoli di spesa non quietanzati presentati ai fini dell'erogazione precedente.

13.3. La richiesta di erogazione deve essere trasmessa per via elettronica al Soggetto gestore secondo le modalità e gli schemi dallo stesso resi disponibili in un'apposita sezione del sito di cui al punto 9.8. La predetta richiesta deve essere predisposta ai sensi degli articoli 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e deve essere firmata digitalmente dal legale rappresentante o da un procuratore speciale dell'Impresa proponente. Nel caso dei progetti presentati in forma congiunta di cui al punto 9.2, la richiesta di erogazione, che deve essere unica e deve contenere i SAL delle diverse imprese partecipanti alla realizzazione del programma, deve essere presentata:

a) dal legale rappresentante o da un procuratore speciale della rete, ovvero dall'organo comune, nella fattispecie congiunti di cui all'articolo 9.2 lettera a);

b) dal legale rappresentante o da un procuratore speciale dell'Impresa proponente anche per conto delle Imprese aderenti, nelle fattispecie di cui al punto 9.2, lettere b) e c).

13.4. Ciascuna erogazione è costituita da una quota di contributo in conto impianti, dall'eventuale quota di contributo diretto alla spesa e da una quota di finanziamento agevolato, determinate in proporzione alla percentuale di realizzazione del programma di investimento, dell'eventuale progetto per l'innovazione di processo e innovazione dell'organizzazione e/o dell'eventuale progetto per la formazione del personale e/o dell'eventuale progetto per la ricerca industriale e lo sviluppo sperimentale a cui si riferisce la richiesta di erogazione. Nel caso dei progetti presentati in forma congiunta di cui al punto 9.2:

a) nel caso delle reti di impresa di cui alla lettera a) del predetto punto 9.2, la richiesta di erogazione farà riferimento alle quote di contributo in conto impianti, all'eventuale quota di contributo diretto alla spesa e alla quota di finanziamento agevolato di ciascuna impresa appartenente alla rete, determinate in proporzione alla percentuale di realizzazione del programma di investimento, o dei progetti complementari di cui al punto 5.5, da parte di ciascuna impresa. Il Soggetto gestore procede all'erogazione delle agevolazioni spettanti, determinate sulla base della predetta proporzione, in favore di ciascuna impresa appartenente alla rete;

b) nel caso di progetti congiunti di cui alle lettere b) e c) del predetto punto 9.2, la richiesta di erogazione farà riferimento alle quote di contributo in conto impianti, all'eventuale quota di contributo diretto alla spesa e alla quota di finanziamento agevolato dell'Impresa proponente e di ciascuna Impresa aderente, determinate in proporzione alla percentuale di realizzazione del programma di investimento e dei progetti complementari di cui al punto 5.5 di competenza dell'Impresa proponente e delle Imprese aderenti. Il Soggetto gestore procede all'erogazione delle agevolazioni spettanti, determinate sulla base della predetta proporzione, in favore dell'Impresa proponente e di ciascuna Impresa aderente.

13.5. Sulle singole erogazioni del contributo in conto impianti e dell'eventuale contributo diretto alla spesa, il Soggetto gestore opera, per ciascuna impresa beneficiaria, una ritenuta a garanzia del 10%, che sarà erogata alla impresa beneficiaria con le modalità indicate al punto 13.11.

13.6. L'ultimo SAL deve essere presentato entro 3 mesi dalla ultimazione del programma di investimento, così come definita al punto 5.10, lettera d).

13.7. E' fatta salva la possibilità di richiedere, entro 4 mesi dalla data di sottoscrizione del primo contratto stipulato tra quelli indicati al punto 12.5, lettere a) e b), l'erogazione di una prima quota di agevolazione a titolo di anticipazione, svincolata dall'avanzamento del programma degli investimenti e dagli eventuali progetti complementari di cui al punto 5.5, di importo non superiore al 25% delle agevolazioni complessivamente concesse, previa presentazione di idonea fideiussione bancaria o polizza assicurativa a favore del Soggetto gestore, di pari importo, irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta, redatta utilizzando lo schema che sarà reso disponibile dal Soggetto gestore in un'apposita sezione del sito www.invitalia.it e rilasciata da istituti di credito o da compagnie assicurative nel rispetto della circolare del Ministero dello sviluppo economico 5 febbraio 2014, n. 4075. La richiesta di erogazione a titolo di anticipazione dovrà inoltre essere corredata della documentazione attestante l'effettiva vigenza e regolarità contributiva dell'impresa beneficiaria, nonché, mediante autocertificazione, l'inesistenza di procedure esecutive, procedimenti cautelari o concorsuali a carico della medesima. Il Soggetto gestore, accertata la completezza e la regolarità della documentazione presentata, nonché la sussistenza di tutte le condizioni previste dalla normativa vigente in materia di erogazione di contributi pubblici, procede all'erogazione delle agevolazioni entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta, fatto salvo quanto previsto ai punti 13.9 e 13.12.

13.8. Costituisce parte integrante della richiesta di erogazione di cui al punto 13.3 la documentazione attestante:

a) per il primo SAL:

i. la disponibilità dei locali idonei all'attività, ivi comprese quelle relative ai progetti complementari di cui al punto 5.5, ovvero del terreno su cui sarà realizzato il programma di investimento;

ii. il regolare possesso dei permessi e delle autorizzazioni necessarie ai fini della realizzazione del programma di investimento agevolato. Nei casi in cui agli atti e procedimenti riguardanti il rilascio dei predetti permessi o autorizzazioni sia applicabile il silenzio-assenso di cui all'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il beneficiario, in assenza di idonea documentazione, può attestare il possesso dei medesimi permessi o autorizzazioni mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà rilasciata, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dal legale rappresentante dell'impresa o da un procuratore speciale, allegando in quest'ultimo caso copia autentica della procura, nella quale deve essere data evidenza della richiesta inoltrata e dell'intervenuta scadenza dei termini per il rilascio da parte delle competenti amministrazioni. Analoga dichiarazione sostitutiva di atto notorio deve essere presentata nel caso in cui la realizzazione del programma di investimento non sia soggetta al rilascio preventivo di alcuna autorizzazione e/o nullaosta;

b) per tutti i SAL, incluso il primo:

i. l'avanzamento contabile del programma di spesa, suddiviso tra investimenti di cui al punto 5.1 e spese dei progetti complementari di cui al punto 5.5, a carico di ciascuna impresa beneficiaria;

ii. l'evidenza dei pagamenti delle spese relative agli investimenti oggetto della richiesta di erogazione ovvero relative a precedenti erogazioni avvenute mediante la presentazione di fatture non quietanzate e le relative dichiarazioni liberatorie di quietanza rilasciate dai fornitori; i pagamenti delle spese devono essere effettuati esclusivamente mediante assegni nominativi non trasferibili, bonifici bancari o postali, ricevute bancarie, carte di debito e di credito, del conto corrente dedicato intestato al soggetto beneficiario, di cui al punto 6.11;

iii. la documentazione, tramite autocertificazione, attestante l'inesistenza di procedure esecutive o concorsuali a carico dell'impresa.

13.9. Nel modulo di richiesta di ciascuna erogazione ciascun beneficiario è tenuto a dichiarare se, con riferimento alle informazioni già fornite ai fini dell'acquisizione della documentazione antimafia, sono intervenute variazioni. In caso di modifiche negli assetti societari o in relazione alle altre informazioni precedentemente prodotte dall'impresa beneficiaria, la stessa dovrà allegare alla richiesta di erogazione i prospetti di autocertificazione avvalendosi della modulistica pubblicata nell'apposita sezione del sito di cui al punto 9.8. I tempi previsti per l'erogazione delle agevolazioni possono subire variazioni in seguito alla mancata acquisizione della predetta documentazione, ferma restando, ai sensi dell'articolo 92, comma 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e ss.mm.ii., la facoltà del Soggetto gestore, decorso il termine di 30 giorni, dal ricevimento della richiesta da parte della Prefettura competente, di procedere all'erogazione delle agevolazioni, corrisposte in tal caso sotto condizione risolutiva.

13.10. Il Soggetto gestore, entro 30 giorni dalla ricezione di ciascuna richiesta di erogazione, fatto salvo quanto previsto ai punti 13.9 e 13.12 nonché quanto disposto al punto 3.11, accertata la vigenza e la regolarità contributiva dell'impresa beneficiaria nonché la completezza e la regolarità della documentazione presentata, verificata la pertinenza e la congruità dei singoli beni costituenti lo stato di avanzamento lavori, nonché tutte le condizioni previste dalla normativa vigente in materia di erogazione di contributi pubblici, procede all'erogazione delle agevolazioni all'impresa beneficiaria. L'eventuale anticipazione erogata è recuperata dal Soggetto gestore sulle agevolazioni maturate a fronte delle spese rendicontate, con adozione di modalità indicate nei contratti di cui al punto 12.5, lettere a) e b); la fideiussione di cui al punto 13.7 è svincolata a seguito del completo recupero della anticipazione erogata.

13.11. Entro il termine di 6 mesi dalla erogazione del SAL conclusivo, di cui al punto 13.6, l'impresa beneficiaria trasmette al Soggetto gestore la documentazione attestante il possesso di licenze, permessi, autorizzazioni, abilitazioni e l'espletamento degli adempimenti previsti per il regolare svolgimento dell'attività ovvero dichiarazione sostitutiva di atto notorio nel caso in cui la realizzazione del programma di investimento e lo svolgimento dell'attività non siano soggette al rilascio preventivo di alcuna autorizzazione e/o nullaosta. Il Soggetto gestore, verificata la completezza e la pertinenza al programma agevolato della documentazione e delle dichiarazioni trasmesse e previa verifica in loco, redige e trasmette alla Impresa proponente o alla rete, entro 45 giorni dal ricevimento della documentazione trasmessa dalla medesima, fatti salvi i maggiori termini previsti al punto 13.12, la relazione finale sull'avvenuta realizzazione del programma di investimento. La relazione finale deve contenere un giudizio di pertinenza e congruità delle singole voci di spesa, individuare gli investimenti finali ammissibili suddivisi per capitolo di spesa e per anno solare, riportando sia gli importi nominali che attualizzati alla data di concessione delle agevolazioni ed elencare i beni nei confronti dei quali sussiste l'obbligo di non distrazione. La relazione finale deve, inoltre, evidenziare le eventuali variazioni sostanziali intervenute in sede esecutiva rispetto al progetto presentato, il regolare funzionamento degli investimenti realizzati, l'avvenuto avvio dell'attività prevista, l'insussistenza di procedure concorsuali e/o di cause ostative ai sensi della vigente normativa antimafia. Qualora tale relazione si concluda con esito negativo, il Soggetto gestore procede alla revoca delle agevolazioni. Nel caso, invece, in cui la relazione si concluda con esito positivo, procede, entro 15 giorni dal ricevimento della relazione finale controfirmata per accettazione, alla erogazione della ritenuta a garanzia complessivamente trattenuta sulle rate di contributo in conto impianti e dell'eventuale contributo diretto alla spesa, via via maturate.

13.12. Qualora nel corso di svolgimento delle attività di cui ai punti 13.7, 13.10 e 13.11 risulti necessario acquisire ulteriori informazioni, dati o documenti rispetto a quelli già presentati, ovvero precisazioni e chiarimenti in merito alla documentazione già prodotta, il Soggetto gestore può, una sola volta per ciascuna erogazione, richiederli all'Impresa proponente o alla rete di impresa, mediante una comunicazione scritta, assegnando un termine, non prorogabile, per la loro presentazione non superiore a 30 giorni. In tal caso i termini di erogazione indicati ai punti 13.7, 13.10 e 13.11 decorrono dalla data di ricevimento della documentazione e/o delle precisazioni e chiarimenti richiesti.

13.13. Nei casi in cui l'intervento è disciplinato da apposito Accordo di programma, quest'ultimo può aggiungere, in relazione alle specifiche esigenze territoriali e in conformità ai criteri generali disciplinati dalla presente circolare, ulteriori regole per la erogazione delle agevolazioni.

13.14. L'erogazione delle agevolazioni è inoltre disciplinata dalle ulteriori regole previste dal contratto di contributo in conto impianti e dall'eventuale contributo diretto alla spesa e dal contratto di finanziamento agevolato.

14. Variazioni

14.1. Eventuali variazioni riguardanti i soggetti beneficiari, relative a operazioni societarie, nonché quelle afferenti al programma di investimento devono essere preventivamente comunicate dal beneficiario al Soggetto gestore con adeguata motivazione. Ai fini dell'autorizzazione delle variazioni proposte, il Soggetto gestore, verifica la permanenza dei requisiti e delle condizioni di ammissibilità del programma di investimento. Nel caso in cui tale verifica si concluda con esito negativo, il Soggetto gestore dispone, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, l'avvio del procedimento di revoca delle agevolazioni.

14.2. Nel caso di contratti di rete, eventuali variazioni riguardanti la composizione dei partecipanti alla rete devono essere preventivamente comunicate dal beneficiario al Soggetto gestore con adeguata motivazione. Ai fini dell'autorizzazione delle variazioni proposte, il Soggetto gestore, provvederà alla valutazione della permanenza dei requisiti e delle condizioni di ammissibilità in capo alla rete, nel rispetto di quanto previsto dal punto 4.2. Nel caso in cui tale verifica si concluda con esito negativo, il Soggetto gestore dispone, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, l'avvio del procedimento di revoca delle agevolazioni.

15. Monitoraggio, ispezioni, controlli e obblighi in materia di trasparenza

(integrato dal punto 2, 2.1, lett. p), della C.M. Imprese e Made in Italy 21 dicembre 2023, n. 4242)

15.1. In ogni fase del procedimento il Soggetto gestore e il Ministero possono effettuare controlli e ispezioni, anche a campione, sui programmi agevolati, al fine di verificare le condizioni per la fruizione e il mantenimento delle agevolazioni, nonché l'attuazione degli interventi finanziati.

15.2. Le imprese beneficiarie devono:

a) consentire e favorire in ogni fase del procedimento, lo svolgimento di tutte le fasi di controllo, ispezione e monitoraggio disposti dal Ministero, nonché da competenti organismi statali, eventualmente dalla Commissione europea e da altri organi dell'Unione europea competenti in materia, anche mediante ispezioni e sopralluoghi, al fine di verificare lo stato di avanzamento dei programmi e le condizioni di mantenimento delle agevolazioni;

b) inviare, a partire dalla data di stipula del contratto di contributo in conto impianti, dell'eventuale contributo diretto alla spesa e del contratto di finanziamento agevolato, al Soggetto gestore, con cadenza semestrale (luglio e gennaio di ciascun esercizio) e fino al quinto, ovvero al terzo nel caso di PMI, esercizio successivo a quello di ultimazione del programma agevolato, una dichiarazione, resa dal proprio legale rappresentante o suo procuratore speciale ai sensi e per gli effetti degli articoli 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante la presenza in azienda dei beni strumentali agevolati e il perdurare del rispetto del vincolo di non distogliere dall'uso le immobilizzazioni materiali o immateriali agevolate. La mancata trasmissione di tale dichiarazione potrà comportare l'avvio del provvedimento di revoca totale delle agevolazioni;

c) garantire che sia mantenuto un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative all'operazione, ferme restando le norme contabili nazionali;

d) nel caso in cui il programma sia cofinanziato con risorse dell'Unione europea a valere sui programmi operativi finanziati dal Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) o dagli altri Fondi SIE, adempiere a tutti gli obblighi e consentire lo svolgimento di tutte le attività previsti in materia di monitoraggio, controllo e pubblicità dalla normativa europea relativa all'utilizzo delle risorse del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) di cui al regolamento (UE) n. 1303/2013 e al regolamento (UE) n. 1060/2021 e successive disposizioni attuative e delegate, secondo le indicazioni che saranno fornite dal Ministero;

e) adempiere agli obblighi di trasparenza delle agevolazioni ricevute a valere sul Decreto, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1, commi 125 e seguenti, della legge 4 agosto 2017 n. 124 e successive modifiche e integrazioni.

15.3. Allo scopo di vigilare sul corretto utilizzo delle agevolazioni di cui al Decreto, il Ministero può avvalersi del "Nucleo speciale spesa pubblica e repressioni frodi comunitarie" della Guardia di Finanza, secondo quanto previsto all'articolo 25 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.

16. Cumulo delle agevolazioni

16.1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 8 del Regolamento GBER, le agevolazioni di cui alla presente circolare fatto salvo quanto specificatamente previsto in merito all'applicazione delle disposizioni del Quadro Temporaneo di cui all'articolo 7, comma 10 del Decreto, non sono cumulabili con altre agevolazioni pubbliche concesse per le medesime spese, incluse le agevolazioni concesse sulla base del Regolamento de minimis, ad eccezione di quelle ottenute esclusivamente nella forma di benefici fiscali e di garanzia e comunque entro i limiti delle intensità massime previste dal Regolamento GBER.

17. Revoca delle agevolazioni

17.1. E' disposta la revoca delle agevolazioni nei casi in cui l'impresa beneficiaria:

a) per i beni del medesimo programma oggetto della concessione, abbia chiesto e ottenuto, agevolazioni, di qualsiasi importo o natura, ivi comprese quelle a titolo di «de minimis», previste da altre norme statali, regionali o comunitarie o comunque concesse da enti o istituzioni pubbliche, per effetto delle quali vengano superati i limiti delle intensità massime previste dal Regolamento GBER;

b) violi specifiche norme settoriali anche appartenenti all'ordinamento comunitario;

c) in qualunque fase del procedimento, abbia reso dichiarazioni mendaci o esibisca atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità;

d) non rimborsi le rate del finanziamento agevolato per oltre due scadenze previste dal piano di rimborso ovvero non corrisponda gli interessi di preammortamento alla scadenza stabilita;

e) non porti a conclusione, entro il termine stabilito, il programma di investimento di cui al punto 5.1 e gli eventuali progetti di innovazione dell'organizzazione e/o innovazione di processo, di formazione del personale, di ricerca industriale e/o di sviluppo sperimentale ammessi alle agevolazioni, salvo i casi di forza maggiore e/o le proroghe autorizzate dal Soggetto gestore, ovvero, a seguito delle verifiche di cui al punto 13.11, il programma di investimento non risulti, a giudizio del Soggetto gestore, organico e funzionale;

f) sia posta in liquidazione, sia ammessa o sottoposta a procedure concorsuali con finalità liquidatorie o cessi l'attività prima che siano trascorsi tre anni dalla data di ultimazione del programma di investimento ovvero cinque anni per le grandi imprese;

g) trasferisca altrove, alieni o destini ad usi diversi da quelli previsti nel programma di investimento ammesso alle agevolazioni, senza l'autorizzazione del Soggetto gestore, i beni agevolati, ovvero cessi l'attività, prima che siano trascorsi 5 anni, o 3 anni per le PMI, dal completamento degli investimenti;

h) effettui operazioni societarie di cui al punto 14 in assenza della comunicazione al Soggetto gestore e della conseguente autorizzazione al mantenimento dell'agevolazione da parte dello stesso;

i) non consenta i controlli del Ministero o del Soggetto gestore sulla realizzazione del programma degli investimenti e sul rispetto degli obblighi previsti dal Decreto;

l) modifichi il proprio indirizzo produttivo, con la conseguenza che i prodotti o i servizi finali siano diversi da quelli presi in esame per la valutazione dell'iniziativa, fatta salva l'eventuale autorizzazione del Soggetto gestore;

m) non realizzi il programma occupazionale, nel rispetto dei termini indicati al punto 5.10, lettera d), e consegua un decremento dell'obiettivo occupazionale superiore al 10% di quello previsto nel programma stesso;

n) non rispetti, nei confronti dei lavoratori dipendenti, i contratti collettivi di lavoro e le norme sul lavoro;

o) ometta di rispettare ogni altra condizione prevista dalla delibera di concessione delle agevolazioni e dai contratti di contributo in conto impianti, dell'eventuale contributo diretto alla spesa e di finanziamento agevolato, ovvero derivante da specifiche norme settoriali, anche appartenenti all'ordinamento europeo;

p) sia destinatario, da parte della Prefettura di competenza, di informazione antimafia con esito interdittivo, come stabilito dall'articolo 92, comma 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

q) delocalizzi l'attività produttiva oggetto del programma in Stati non appartenenti all'unione europea, ad eccezioni degli Stati aderenti allo Spazio economico europeo, entro 5 anni dalla data di ultimazione dell'iniziativa agevolata 17.2. Con riferimento alle fattispecie di cui al punto 17.1, lettere b), e), h), i), l), n), o), p), e q) la revoca delle agevolazioni concesse è totale.

17.3. Con riferimento alle restanti fattispecie di cui al punto 17.1:

a) in quella di cui alla lettera a), la revoca è parziale, in relazione alle spese afferenti ai beni oggetto di altre agevolazioni e a condizione che sia l'impresa stessa a segnalare l'eventuale cumulo di agevolazioni; la revoca è totale nel caso in cui l'eventuale cumulo di agevolazioni venga rilevato a seguito di accertamenti e/o ispezioni senza che l'impresa ne abbia dato precedente comunicazione e nei casi in cui lo stralcio dei beni oggetto di altre agevolazioni determini il venir meno dell'organicità e funzionalità dell'originario programma agevolato;

b) nella fattispecie di cui alla lettera c), la revoca è totale nel caso in cui la dichiarazione mendace o gli atti falsi siano stati resi ai fini della concessione delle agevolazioni; la revoca è parziale, ed è commisurata agli indebiti vantaggi goduti, qualora le dichiarazioni siano rese nelle fasi di fruizione ed erogazione delle agevolazioni concesse;

c) nella fattispecie di cui alla lettera d), la revoca è totale nel caso di mancato pagamento degli interessi di preammortamento alla scadenza prevista; la revoca è limitata al solo contratto di finanziamento nel caso di mancato pagamento di due rate del piano di rimborso;

d) nella fattispecie di cui alla lettera f), la revoca è totale se le condizioni previste si verificano prima della ultimazione del programma di investimento; la revoca è parziale ed è commisurata al periodo di mancato utilizzo rispetto all'obbligo stabilito, qualora le predette condizioni si verifichino successivamente all'ultimazione del programma di investimento;

e) nelle fattispecie di cui alla lettera g), la revoca è totale nel caso in cui non sia stata preventivamente richiesta ed ottenuta l'autorizzazione del Soggetto gestore; la revoca è parziale ed è commisurata al periodo di mancato utilizzo nei casi autorizzati dal Soggetto gestore;

f) nelle fattispecie di cui alla lettera m), la revoca è parziale per decrementi dell'obiettivo occupazionale nei limiti del 50% di quanto previsto e commisurata al decremento dell'obiettivo occupazionale qualora questo risulti superiore al 10%. Per decrementi superiori al 50% la revoca è totale e comporta la restituzione integrale delle agevolazioni accordate.

17.4. In caso di revoca delle agevolazioni disposta ai sensi del presente punto 17, il soggetto beneficiario non ha diritto alle quote residue ancora da erogare e deve restituire in tutto o in parte il beneficio già erogato, maggiorato degli interessi e, ove ne ricorrano i presupposti, delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123.

17.5. Per i programmi congiunti di cui al punto 9.2, qualora il Soggetto gestore accerti la sussistenza di una causa di revoca totale delle agevolazioni nei confronti di una impresa appartenente alla rete ovvero nei confronti di una Impresa aderente e la predetta revoca determini, a giudizio del Soggetto gestore medesimo, il mancato raggiungimento degli obiettivi del complessivo programma proposto, la revoca è estesa alle agevolazioni concesse a tutti i partecipanti al programma congiunto.

17.6. L'accertamento, da parte del Soggetto gestore, di cause di revoca totale delle agevolazioni con riferimento al programma di investimento produttivo ovvero al programma di investimento per la tutela ambientale di cui al punto 5.1 determina la revoca totale delle agevolazioni connesse agli eventuali progetti complementari di cui al punto 5.5.

17.7. L'accertamento, da parte del Soggetto gestore, di cause di revoca totale delle agevolazioni con riferimento ad eventuali progetti complementari di cui al punto 5.5 determina la revoca delle agevolazioni concesse per la realizzazione del programma di investimento produttivo ovvero al programma di investimento per la tutela ambientale di cui al punto 5.1 solo qualora il Soggetto gestore accerti il mancato raggiungimento degli obiettivi del complessivo programma proposto.

17.8. Resta ferma la decadenza delle agevolazioni ai sensi e nei limiti degli articoli 5 (Limiti alla delocalizzazione delle imprese beneficiarie di aiuti) e 6 (Tutela dell'occupazione nelle imprese beneficiarie di aiuti) del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, come convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2018, n. 96 in G.U. 11/08/2018, n. 186.

18. Modalità di comunicazione

18.1. Le comunicazioni tra Soggetto gestore e soggetto beneficiario debbono avvenire esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata (PEC).

19. Oneri informativi per le imprese

19.1. Ai sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, nell'allegato n. 4 è riportato l'elenco degli oneri informativi per le imprese previsti dal Decreto e dalla presente circolare.

20. Informazioni e punti di contatto

(modificato dal punto 2, 2.1, lett. q), della C.M. Imprese e Made in Italy 21 dicembre 2023, n. 4242)

20.1. Tutte le informazioni saranno rese disponibili on line attraverso:

- la piattaforma telematica www.incentivi.gov.it

- il portale del Ministero delle imprese e del Made in Italy: www.mimit.gov.it

- il portale di Invitalia: www.invitalia.it

21. Elenco degli allegati

21.1. Allegato n. 1: elenco delle attività ammissibili.

21.2. Allegato n. 2: criteri e modalità per il calcolo del rating delle imprese beneficiarie indicati dalla comunicazione 2008/C14/02 della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione.

21.3. Allegato n. 3: criteri di valutazione e punteggi assegnabili ai programmi di investimento di cui al punto 5.

21.4. Allegato n. 4: elenco degli oneri informativi per le imprese.

Il Direttore Generale

GIUSEPPE BRONZINO

ALLEGATO 1

(sostituito dal punto 2, 2.2, della C.M. Imprese e Made in Italy 21 dicembre 2023, n. 4242)

Elenco delle attività ammissibili

1. Estrazione di minerali da cave e miniere, con esclusione delle miniere di carbone non competitive di cui alla decisione 2010/787/UE del Consiglio.

2. Attività manifatturiere

Sono ricomprese tutte le attività economiche appartenenti alla sezione C dell'Ateco 2007, ad eccezione delle seguenti attività, le quali sono da considerare non ammissibili solo in presenza di divieti e limitazioni derivanti dalle vigenti disposizioni comunitarie e nello specifico in caso di applicazione dell'articolo 14 del Regolamento GBER:

Siderurgia: tutte le attività connesse alla produzione di almeno uno dei seguenti prodotti:

a) ghisa grezza e ferro-leghe: ghisa per la produzione dell'acciaio, ghisa per fonderia e altre ghise grezze, ghisa manganesifera e ferro-manganese carburato, escluse altre ferro-leghe;

b) prodotti grezzi e prodotti semilavorati di ferro, d'acciaio comune o d'acciaio speciale: acciaio liquido colato o no in lingotti, compresi i lingotti destinati alla fucinatura di prodotti semilavorati: blumi, billette e bramme; bidoni, coils, larghi laminati a caldo; prodotti finiti a caldo di ferro, ad eccezione della produzione di acciaio liquido per colatura per fonderie di piccole e medie dimensioni;

c) prodotti finiti a caldo di ferro, d'acciaio comune o d'acciaio speciale: rotaie, traverse, piastre e stecche, travi, profilati pesanti e barre da 80 mm. e più, palancole, barre e profilati inferiori a 80 mm. e piatti inferiori a 150 mm., vergella, tondi e quadri per tubi, nastri e bande laminate a caldo (comprese le bande per tubi), lamiere laminate a caldo (rivestite o meno), piastre e lamiere di spessore di 3 mm. e più, larghi piatti di 150 mm. e più, ad eccezione di fili e prodotti fabbricati con fili metallici, barre lucide e ghisa;

d) prodotti finiti a freddo: banda stagnata, lamiere piombate, banda nera, lamiere zincate, altre lamiere rivestite, lamiere laminate a freddo, lamiere magnetiche, nastro destinato alla produzione di banda stagnata, in rotoli e in fogli;

e) tubi: tutti i tubi senza saldatura e i tubi saldati in acciaio di un diametro superiore a 406,4 mm.

Settore della lignite: tutte le attività connesse alla lignite di basso rango C o orto-lignite e la lignite di basso rango B o meta-lignite, come definite dal sistema di codificazione internazionale del carbone istituito dalla Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite.

Settore della banda larga.

Precisazioni sulle attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli

Nell'ambito delle attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento GBER, ai fini della presente circolare:

a) per "prodotti agricoli" si intendono i prodotti elencati nell'allegato I del trattato, ad eccezione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura elencati nell'allegato I del regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013;

b) per "trasformazione di prodotti agricoli" si intende qualsiasi trattamento di un prodotto agricolo in cui il prodotto ottenuto resta pur sempre un prodotto agricolo, eccezion fatta per le attività svolte nell'azienda agricola necessarie per preparare un prodotto animale o vegetale alla prima vendita;

c) per "commercializzazione di un prodotti agricoli" si intende la detenzione o l'esposizione di un prodotto agricolo allo scopo di vendere, mettere in vendita, consegnare o immettere sul mercato in qualsiasi altro modo detto prodotto, esclusa la prima vendita da parte di un produttore primario a rivenditori o imprese di trasformazione e qualsiasi attività che prepara il prodotto per tale prima vendita; la vendita da parte di un produttore primario a consumatori finali è considerata commercializzazione se avviene in locali separati riservati a tale scopo;

d) per "produzione primaria di prodotti agricoli" si intende la produzione di prodotti del suolo e dell'allevamento, di cui all'allegato I del trattato, senza ulteriori interventi volti a modificare la natura di tali prodotti.

3. Produzione di energia

Nell'ambito della sezione D della Classificazione Ateco 2007 sono ammissibili le attività economiche limitatamente ai codici 35.11 (produzione di energia elettrica), 35.21 (Produzione di gas) e 35.30 (fornitura di vapore e aria condizionata) in caso di applicazione dell'articolo 17 del Regolamento GBER.

In caso di applicazione dell'articolo 41 del Regolamento GBER, si precisa che sono ammissibili le attività economiche relative alla produzione di energia esclusivamente da fonti rinnovabili.

4. Fornitura di servizi alle imprese

N.B.: le singole attività ammissibili fanno riferimento, al fine di una loro corretta e puntuale individuazione, ai codici della Classificazione delle attività economiche Ateco 2007, alla quale, pertanto, si rimanda per ogni ulteriore approfondimento.

Elencazione delle attività ammissibili

Codice Ateco 2007 Descrizione Classe Note
37.00.0 Raccolta e depurazione delle acque di scarico Limitatamente al trattamento delle acque reflue di origine industriale, tramite processi fisici, chimici e biologici come diluizione, screening, filtraggio, sedimentazione, ecc.
38.1 Raccolta dei rifiuti Limitatamente a quelli di origine industriale e commerciale
38.2 Trattamento e smaltimento dei rifiuti Limitatamente a quelli di origine industriale e commerciale
38.3 Recupero dei materiali Limitatamente a quelli di origine industriale e commerciale
39 Attività di risanamento e altri servizi di gestione dei rifiuti Intera divisione Ateco
52 Magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti, con esclusione dei mezzi di trasporto Intera divisione Ateco
53 Servizi postali e attività di corriere Intera divisione Ateco
56.29 Mense e catering continuativo su base contrattuale  
58.12 Pubblicazione di elenchi e mailing list  
58.2 Edizioni di software  
61 Telecomunicazioni Intera divisione Ateco - Con esclusione delle attività connesse al settore della banda larga in presenza di divieti e limitazioni derivanti dalle vigenti disposizioni comunitarie
62 Produzione di software, consulenza informatica e attività connesse Intera divisione Ateco
63.1 Elaborazione dei dati, hosting e attività connesse; portali web  
69 Attività legali e contabilità Intera divisione Ateco
70 Attività di direzione aziendale e di consulenza gestionale Intera divisione Ateco
71 Attività degli studi di architettura e d'ingegneria; collaudi ed analisi tecniche Intera divisione Ateco
72 Ricerca scientifica e sviluppo Intera divisione Ateco
73 Pubblicità e ricerche di mercato Intera divisione Ateco
74 Altre attività professionali, scientifiche e tecniche Intera divisione Ateco
82.20 Attività dei call center  
82.92 Attività di imballaggio e confezionamento per conto terzi  
95.1 Riparazione e manutenzione di computer e periferiche. Intera divisione Ateco
96.01.01 Attività delle lavanderie industriali  

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Si specifica che tutte le attività economiche connesse al settore della banda larga sono da considerare non ammissibili in presenza di divieti e limitazioni derivanti dalle vigenti disposizioni comunitarie.

5. Attività turistico - ricettive

N.B.: le singole attività ammissibili fanno riferimento, al fine di una loro corretta e puntuale individuazione, ai codici della Classificazione delle attività economiche Ateco 2007, alla quale, pertanto, si rimanda per ogni ulteriore approfondimento.

Codice Ateco 2007 Descrizione Classe Note
55 Alloggio. Intera divisione ad eccezione del codice 55.90.1 (gestione di vagoni letto)  
96.04 Servizi dei centri per il benessere fisico Limitatamente ai casi di esercizio nell'ambito di una attività turistica

.

ALLEGATO 2

ALLEGATO 3A

ALLEGATO 3B

ALLEGATO 3C

ALLEGATO 4 (6)

(1)

Per la chiusura dello sportello per la selezione di iniziative imprenditoriali, di cui al comma annotato, nei territori dei comuni della Regione Friuli-Venezia Giulia, a seguito dell'esaurimento delle risorse disponibili, a partire dalle ore 12,00 del 18 gennaio 2024, si rimanda all'Avviso 17 gennaio 2024, n. 88 di cui al Comunicato Imprese e Made in Italy pubblicato nella G.U.R.I. 23 gennaio 2024, n. 18.

(2)

Parole eliminate dal punto 2, 2.1, lett. k), della C.M. Imprese e Made in Italy 21 dicembre 2023, n. 4242.

(3)

Parole eliminate dal punto 2, 2.1, lett. m), della C.M. Imprese e Made in Italy 21 dicembre 2023, n. 4242.

(4)

Parole eliminate dal punto 2, 2.1, lett. n), della C.M. Imprese e Made in Italy 21 dicembre 2023, n. 4242

(5)

Lettera eliminata dal punto 2, 2.1, lett. o), della C.M. Imprese e Made in Italy 21 dicembre 2023, n. 4242.

(6)

Le parole "www.mise.gov.it" sono sostituite dalle seguenti: "www.mimit.gov.it" dal punto 2, 2.3, della C.M. Imprese e Made in Italy 21 dicembre 2023, n. 4242.