Norma - quotidiano d'informazione giuridica - DBI s.r.l.

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

CIRCOLARE 21 dicembre 2023, n. 4242

- Allegato al Comunicato Ministero delle Imprese e del Made in Italy pubblicato nella G.U.R.I. 8 gennaio 2024, n. 5

Modifiche alla circolare 16 giugno 2022 n. 237343, recante "Criteri e modalità di concessione delle agevolazioni di cui alla legge n. 181/1989 in favore di programmi di investimento finalizzati alla riqualificazione delle aree di crisi industriali.".

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE PER LE IMPRESE

DIREZIONE GENERALE PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE

Ai soggetti interessati

All'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. - Invitalia

1 Premessa

1.1. Il decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 marzo 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana in data 5 maggio 2022, stabilisce i termini, le modalità e le procedure per la presentazione delle domande di accesso, nonché i criteri di selezione e valutazione per la concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore di programmi di investimento finalizzati alla riqualificazione delle aree di crisi industriali ai sensi dell'articolo 27, commi 8 e 8-bis, del decreto legge n. 83 del 2012, demandando ad un'apposita circolare esplicativa la definizione di ulteriori aspetti rilevanti per l'accesso alle agevolazioni e il funzionamento del regime di aiuto.

1.2. La circolare 16 giugno 2022 n. 237343, emessa in base a quanto disposto dall'articolo 5, comma 14, del predetto decreto 24 marzo 2022, è finalizzata a fornire ulteriori specificazioni relative ai requisiti dei programmi e delle spese ammissibili ai fini dell'accesso alle agevolazioni. Sono, inoltre, definite modalità, forme e termini di presentazione delle domande e fornite specificazioni relative ai criteri e all'iter di valutazione, alle condizioni e ai limiti di ammissibilità delle spese e dei costi, alle soglie e ai punteggi minimi ai fini dell'accesso alle agevolazioni. Sono, altresì, indicate le caratteristiche del contratto di finanziamento, le modalità, i tempi e le condizioni per l'erogazione delle agevolazioni, nonché l'elenco degli oneri informativi per le imprese.

1.3. La normativa di attuazione dello strumento prevede una prevalente operatività nell'ambito della disciplina dettata dal regolamento (UE) n. 651/2014 (c.d. regolamento generale di esenzione per categoria - GBER) che consente, nel rispetto delle condizioni ivi previste in funzione della tipologia di aiuti di volta in volta applicabile, di sostenere la realizzazione di programmi di investimenti produttivi, nonché programmi volti alla tutela dell'ambiente e progetti di formazione del personale, ricerca, sviluppo e innovazione. 

1.4. Il regolamento (UE) n. 1315/2023 della Commissione, del 23 giugno 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 167 del 30 giugno 2023, ha apportato delle modifiche al regolamento (UE) n. 651/2014.

1.5. Il decreto del Ministro delle Imprese e del Made in Italy 10 novembre 2023, pubblicato sul sito istituzionale di questo Ministero, ha provveduto ad adeguare - attraverso le modifiche apportate con la tecnica delle novelle - il testo normativo vigente del decreto ministeriale 24 marzo 2022 alle nuove disposizioni di interesse previste dal richiamato regolamento (UE) n. 1315/2023.

2 Modifiche alla circolare 16 giugno 2022 n. 237343

2.1. La presente Circolare, al fine di adeguare la disciplina attuativa dello strumento agevolativo alle modifiche introdotte al Regolamento (UE) n. 651/2014 dal richiamato Regolamento (UE) n. 1315/2023, e ferma restando la validità di tutto quanto non espressamente modificato, apporta le successive modifiche alla Circolare 16 giugno 2022 n. 237343:

a) al punto 3:

1) alla lettera h) l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "A sono i primi 55 milioni di euro di costi ammissibili, B è la parte di costi ammissibili compresa tra 55 milioni di euro e 110 milioni di euro e C è la parte di costi ammissibili superiore a 110 milioni di euro";

2) la lettera l) è sostituita dalla seguente: "l) "innovazione dell'organizzazione": la realizzazione di un nuovo metodo organizzativo a livello dell'impresa (a livello di gruppo in un determinato settore industriale nel SEE), nell'organizzazione del luogo di lavoro o nelle relazioni esterne dell'impresa, ad esempio attraverso l'uso di tecnologie digitali nuove o innovative. Sono esclusi da questa definizione i cambiamenti che si basano su metodi organizzativi già utilizzati nell'impresa, cambiamenti nella strategia di gestione, fusioni e acquisizioni, la cessazione dell'utilizzazione di un processo, la mera sostituzione o estensione di beni strumentali, cambiamenti derivanti unicamente da variazioni del prezzo dei fattori, la produzione personalizzata, l'adattamento ai mercati locali, modifiche periodiche o stagionali e altri cambiamenti ciclici nonché il commercio di prodotti nuovi o sensibilmente migliorati;";

3) la lettera m) è sostituita dalla seguente: "m) "innovazione di processo": l'applicazione di un metodo di produzione o di distribuzione nuovo o sensibilmente migliorato (inclusi cambiamenti significativi nelle tecniche, nelle attrezzature o nel software), a livello di impresa (a livello di gruppo in un determinato settore industriale nel SEE), ad esempio attraverso l'uso di tecnologie o soluzioni digitali nuove o innovative. Sono esclusi da questa definizione i cambiamenti o i miglioramenti minori, l'aumento delle capacità di produzione o di servizio ottenuto con l'aggiunta di sistemi di fabbricazione o di sistemi logistici che sono molto simili a quelli già in uso, la cessazione dell'utilizzazione di un processo, la mera sostituzione o estensione di beni strumentali, i cambiamenti derivanti unicamente da variazioni del prezzo dei fattori, la produzione personalizzata, l'adattamento ai mercati locali, le modifiche periodiche o stagionali e altri cambiamenti ciclici nonché il commercio di prodotti nuovi o sensibilmente migliorati"; 

4) la lettera o) è sostituta dalla seguente: "o) "Ministero": il Ministero delle imprese e del made in Italy";

5) la lettera r) è sostituita dalla seguente: "r) "Regolamento de minimis": il regolamento della Commissione in vigore relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", e successive modificazioni e integrazioni";

6) la lettera t) è sostituita dalla seguente: "t) "ricerca industriale": ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze e capacità, da utilizzare per sviluppare nuovi prodotti, processi o servizi o apportare un notevole miglioramento ai prodotti, processi o servizi esistenti, compresi prodotti, processi o servizi digitali, in qualsiasi ambito, tecnologia, industria o settore (applicabile anche a industrie e tecnologie digitali, quali il supercalcolo, le tecnologie quantistiche, le tecnologie a catena di blocchi (blockchain), l'intelligenza artificiale, la cibersicurezza, i big data e le tecnologie cloud). La ricerca industriale comprende la creazione di componenti di sistemi complessi e può includere la costruzione di prototipi in un ambiente di laboratorio o in un ambiente dotato di interfacce di simulazione verso sistemi esistenti e la realizzazione di linee pilota, se ciò è necessario ai fini della ricerca industriale, in particolare ai fini della convalida di tecnologie generiche";

7) alla lettera v), dopo le parole "allo scopo di sviluppare prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati" sono aggiunte le seguenti: ", compresi prodotti, processi o servizi digitali, in qualsiasi ambito, tecnologia, industria o settore (applicabile anche a industrie e tecnologie digitali, quali il supercalcolo, le tecnologie quantistiche, le tecnologie a catena di blocchi [blockchain], l'intelligenza artificiale, la cibersicurezza, i big data e le tecnologie cloud o hedge)";

8) la lettera x) è sostituita dalla seguente: "x) "tutela ambientale": qualsiasi azione o attività volta a ridurre o a prevenire l'inquinamento, gli impatti ambientali negativi o altri danni all'ambiente fisico (inclusi aria, acqua e suolo), agli ecosistemi o alle risorse naturali causati da attività umane, comprese le azioni dirette ad attenuare i cambiamenti climatici, a ridurre il rischio di tali danni, a proteggere e ripristinare la biodiversità o a promuovere un uso più efficiente delle risorse naturali, tra cui le misure di risparmio energetico e l'impiego di fonti di energia rinnovabili e di altre tecniche di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e di altri inquinanti, nonché a effettuare una transizione verso modelli di economia circolare per ridurre l'uso di materiali primari e aumentare l'efficienza. Sono incluse anche azioni che potenziano la capacità di adattamento e riducono al minimo la vulnerabilità agli impatti climatici;"

b) al punto 5.3, quarto periodo, dopo le parole "Per gli aiuti concessi a favore della diversificazione di uno stabilimento esistente" sono aggiunte le seguenti: "alle imprese di grandi dimensioni e alle PMI";

c) il punto 5.4 è sostituito dal seguente: "I programmi di investimento per la tutela ambientale sono ammissibili alle agevolazioni, in conformità ai divieti e alle limitazioni stabiliti dal Regolamento GBER per gli aiuti per la tutela ambientale, e devono essere volti:

a) alla tutela dell'ambiente, compresi gli aiuti per la riduzione e l'eliminazione delle emissioni di gas a effetto serra, conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 36 del Regolamento GBER;

b) all'introduzione di misure di efficienza energetica, conformemente alle disposizioni di cui agli articoli 38 e 38-bis del Regolamento GBER;

c) alla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, dell'idrogeno rinnovabile e della cogenerazione ad alto rendimento, conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 41 del Regolamento GBER;

d) alla riparazione dei danni ambientali, al ripristino degli habitat naturali e degli ecosistemi, alla protezione o al ripristino della biodiversità e all'attuazione di soluzioni basate sulla natura per l'adattamento e la mitigazione dei cambiamenti climatici, conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 45 del Regolamento GBER;

e) all'efficienza nell'utilizzo delle risorse e al sostegno alla transizione verso un'economia circolare, conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 47 del Regolamento GBER."

d) al punto 5.7, lettera c), le parole "di cui al punto 5.4, lettere d) ed e)" sono sostituite dalle seguenti: "di cui al punto 5.4, lettera c)";

e) al punto 6.5, le parole "così come determinati dagli articoli 36, 37, 38, 40, 41, 45 e 47 del Regolamento GBER" sono sostituite dalle seguenti: "così come determinati dagli articoli 36, 38, 38-bis, 41, 45 e 47 del Regolamento GBER";

f) al punto 6.8, lettera d), dopo le parole "direttamente imputabili al progetto" sono aggiunti i seguenti periodi: "Tali costi possono essere in alternativa calcolati sulla base di un approccio semplificato in materia di costi, sotto forma di una percentuale forfettaria pari al 20 %, applicata al totale dei costi ammissibili del progetto di ricerca e sviluppo di cui alle lettere da a) a c). In tal caso, i costi del progetto di ricerca e sviluppo utilizzati per il calcolo dei costi indiretti sono stabiliti sulla base delle normali prassi contabili e comprendono unicamente i costi ammissibili dei progetti di ricerca e sviluppo di cui alle lettere da a) a c)."

g) al punto 7.1, la lettera d) è sostituita dalla seguente: "d) dagli articoli 36, 38, 38-bis, 41, 45 e 47 del Regolamento GBER per i programmi di investimento per la tutela ambientale di cui al precedente punto 5.4";

h) il punto 7.7 è sostituito dal seguente: "6. La somma del finanziamento agevolato, del contributo in conto impianti e del contributo alla spesa non può essere superiore al 75 per cento degli investimenti e delle spese ammissibili relative alle spese di consulenza, a quelle degli eventuali progetti di innovazione di processo e di innovazione dell'organizzazione e per la formazione del personale e a quelli di ricerca e sviluppo sperimentale."

i) al punto 7.11:

1) alla lettera a), le parole "100 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti: "110 milioni di euro";

2) alla lettera b), le parole "7,5 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti: "8,25 milioni di euro";

3) alla lettera c), le parole "2 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti: "2,2 milioni di euro"; 

4) la lettera d), è sostituita dalla seguente: "d) a 30 milioni di euro per i programmi di investimento per la tutela ambientale di cui al punto 5.4, ovvero 25 milioni di euro per i progetti rientranti nella fattispecie prevista dall'articolo 4, paragrafo 1, lettera s-bis, del Regolamento GBER;"

5) alla lettera e), le parole "7,5 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti: "12,5 milioni di euro";

6) alla lettera f), le parole "2 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti: "3 milioni di euro";

7) alla lettera g), le parole "20 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti: "35 milioni di euro";

8) alla lettera h), le parole "15 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti: "25 milioni di euro";

j) il punto 8 è soppresso;

k) al punto 10.4, sono eliminate le parole: "e a definire il valore della partecipazione di cui al punto 8, qualora richiesta";

l) al punto 11.9, le parole "Ministro dello sviluppo economico" sono sostituite dalle seguenti: "Ministro delle imprese e del made in Italy";

m) al punto 12.1, sono eliminate le parole: ", che può essere subordinata, in caso di esercizio della facoltà di cui al punto 8.1, alla preventiva acquisizione della partecipazione al capitale da parte dello stesso Soggetto gestore con le modalità previste dal punto 8.";

n) al punto 12.2, sono eliminate le parole: "nonché della partecipazione se prevista,";

o) al punto 12.5, è eliminata la lettera c);

p) al punto 15.2, lettera d), dopo le parole "di cui al regolamento (UE) n. 1303/2013" sono aggiunte le seguenti: "e al regolamento (UE) n. 1060/2021";

q) al punto 20.1 le parole "il portale del Ministero dello sviluppo economico: www.mise.gov.it" sono sostituite dalle seguenti: "il portale del Ministero delle imprese e del Made in Italy: www.mimit.gov.it";

2.2. L'Allegato n. 1 "Elenco delle attività ammissibili" è sostituito dal seguente:

Allegato n. 1

Elenco delle attività ammissibili

1. Estrazione di minerali da cave e miniere, con esclusione delle miniere di carbone non competitive di cui alla decisione 2010/787/UE del Consiglio.

2. Attività manifatturiere

Sono ricomprese tutte le attività economiche appartenenti alla sezione C dell'Ateco 2007, ad eccezione delle seguenti attività, le quali sono da considerare non ammissibili solo in presenza di divieti e limitazioni derivanti dalle vigenti disposizioni comunitarie e nello specifico in caso di applicazione dell'articolo 14 del Regolamento GBER:

Siderurgia: tutte le attività connesse alla produzione di almeno uno dei seguenti prodotti:

a) ghisa grezza e ferro-leghe: ghisa per la produzione dell'acciaio, ghisa per fonderia e altre ghise grezze, ghisa manganesifera e ferro-manganese carburato, escluse altre ferro-leghe;

b) prodotti grezzi e prodotti semilavorati di ferro, d'acciaio comune o d'acciaio speciale: acciaio liquido colato o no in lingotti, compresi i lingotti destinati alla fucinatura di prodotti semilavorati: blumi, billette e bramme; bidoni, coils, larghi laminati a caldo; prodotti finiti a caldo di ferro, ad eccezione della produzione di acciaio liquido per colatura per fonderie di piccole e medie dimensioni;

c) prodotti finiti a caldo di ferro, d'acciaio comune o d'acciaio speciale: rotaie, traverse, piastre e stecche, travi, profilati pesanti e barre da 80 mm. e più, palancole, barre e profilati inferiori a 80 mm. e piatti inferiori a 150 mm., vergella, tondi e quadri per tubi, nastri e bande laminate a caldo (comprese le bande per tubi), lamiere laminate a caldo (rivestite o meno), piastre e lamiere di spessore di 3 mm. e più, larghi piatti di 150 mm. e più, ad eccezione di fili e prodotti fabbricati con fili metallici, barre lucide e ghisa;

d) prodotti finiti a freddo: banda stagnata, lamiere piombate, banda nera, lamiere zincate, altre lamiere rivestite, lamiere laminate a freddo, lamiere magnetiche, nastro destinato alla produzione di banda stagnata, in rotoli e in fogli;

e) tubi: tutti i tubi senza saldatura e i tubi saldati in acciaio di un diametro superiore a 406,4 mm.

Settore della lignite: tutte le attività connesse alla lignite di basso rango C o orto-lignite e la lignite di basso rango B o meta-lignite, come definite dal sistema di codificazione internazionale del carbone istituito dalla Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite.

Settore della banda larga.

Precisazioni sulle attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli

Nell'ambito delle attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento GBER, ai fini della presente circolare:

a) per "prodotti agricoli" si intendono i prodotti elencati nell'allegato I del trattato, ad eccezione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura elencati nell'allegato I del regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013;

b) per "trasformazione di prodotti agricoli" si intende qualsiasi trattamento di un prodotto agricolo in cui il prodotto ottenuto resta pur sempre un prodotto agricolo, eccezion fatta per le attività svolte nell'azienda agricola necessarie per preparare un prodotto animale o vegetale alla prima vendita;

c) per "commercializzazione di un prodotti agricoli" si intende la detenzione o l'esposizione di un prodotto agricolo allo scopo di vendere, mettere in vendita, consegnare o immettere sul mercato in qualsiasi altro modo detto prodotto, esclusa la prima vendita da parte di un produttore primario a rivenditori o imprese di trasformazione e qualsiasi attività che prepara il prodotto per tale prima vendita; la vendita da parte di un produttore primario a consumatori finali è considerata commercializzazione se avviene in locali separati riservati a tale scopo;

d) per "produzione primaria di prodotti agricoli" si intende la produzione di prodotti del suolo e dell'allevamento, di cui all'allegato I del trattato, senza ulteriori interventi volti a modificare la natura di tali prodotti.

3. Produzione di energia

Nell'ambito della sezione D della Classificazione Ateco 2007 sono ammissibili le attività economiche limitatamente ai codici 35.11 (produzione di energia elettrica), 35.21 (Produzione di gas) e 35.30 (fornitura di vapore e aria condizionata) in caso di applicazione dell'articolo 17 del Regolamento GBER.

In caso di applicazione dell'articolo 41 del Regolamento GBER, si precisa che sono ammissibili le attività economiche relative alla produzione di energia esclusivamente da fonti rinnovabili.

4. Fornitura di servizi alle imprese

N.B.: le singole attività ammissibili fanno riferimento, al fine di una loro corretta e puntuale individuazione, ai codici della Classificazione delle attività economiche Ateco 2007, alla quale, pertanto, si rimanda per ogni ulteriore approfondimento.

Elencazione delle attività ammissibili

Codice Ateco 2007 Descrizione Classe Note
37.00.0 Raccolta e depurazione delle acque di scarico Limitatamente al trattamento delle acque reflue di origine industriale, tramite processi fisici, chimici e biologici come diluizione, screening, filtraggio, sedimentazione, ecc.
38.1 Raccolta dei rifiuti Limitatamente a quelli di origine industriale e commerciale
38.2 Trattamento e smaltimento dei rifiuti Limitatamente a quelli di origine industriale e commerciale
38.3 Recupero dei materiali Limitatamente a quelli di origine industriale e commerciale
39 Attività di risanamento e altri servizi di gestione dei rifiuti Intera divisione Ateco
52 Magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti, con esclusione dei mezzi di trasporto Intera divisione Ateco
53 Servizi postali e attività di corriere Intera divisione Ateco
56.29 Mense e catering continuativo su base contrattuale  
58.12 Pubblicazione di elenchi e mailing list  
58.2 Edizioni di software  
61 Telecomunicazioni Intera divisione Ateco - Con esclusione delle attività connesse al settore della banda larga in presenza di divieti e limitazioni derivanti dalle vigenti disposizioni comunitarie
62 Produzione di software, consulenza informatica e attività connesse Intera divisione Ateco
63.1 Elaborazione dei dati, hosting e attività connesse; portali web  
69 Attività legali e contabilità Intera divisione Ateco
70 Attività di direzione aziendale e di consulenza gestionale Intera divisione Ateco
71 Attività degli studi di architettura e d'ingegneria; collaudi ed analisi tecniche Intera divisione Ateco
72 Ricerca scientifica e sviluppo Intera divisione Ateco
73 Pubblicità e ricerche di mercato Intera divisione Ateco
74 Altre attività professionali, scientifiche e tecniche Intera divisione Ateco
82.20 Attività dei call center  
82.92 Attività di imballaggio e confezionamento per conto terzi  
95.1 Riparazione e manutenzione di computer e periferiche. Intera divisione Ateco
96.01.01 Attività delle lavanderie industriali  

.

Si specifica che tutte le attività economiche connesse al settore della banda larga sono da considerare non ammissibili in presenza di divieti e limitazioni derivanti dalle vigenti disposizioni comunitarie.

5. Attività turistico - ricettive

N.B.: le singole attività ammissibili fanno riferimento, al fine di una loro corretta e puntuale individuazione, ai codici della Classificazione delle attività economiche Ateco 2007, alla quale, pertanto, si rimanda per ogni ulteriore approfondimento.

Codice Ateco 2007 Descrizione Classe Note
55 Alloggio. Intera divisione ad eccezione del codice 55.90.1 (gestione di vagoni letto)  
96.04 Servizi dei centri per il benessere fisico Limitatamente ai casi di esercizio nell'ambito di una attività turistica

.

2.3. Nell'Allegato n. 4 "Elenco degli oneri informativi previsti dal Decreto ministeriale 24 marzo 2022 e dalla presente circolare", le parole "www.mise.gov.it" sono sostituite dalle seguenti: "www.mimit.gov.it".

2.4. Resta confermato tutto quanto disposto dalla Circolare 16 giugno 2022 n. 237343 non espressamente modificato.

3 Disposizioni finali

3.1. La presente circolare si applica ai bandi adottati e alle istanze di agevolazione presentate successivamente alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro delle Imprese e del Made in Italy 10 novembre 2023. In coerenza con quanto previsto dall'articolo 2 del già menzionato decreto ministeriale 10 novembre 2023, le medesime disposizioni si applicano, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 58, punto 5, del Regolamento (UE) 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014 e successive modificazioni e integrazioni, alle istanze di agevolazione già presentate e per le quali la concessione non intervenga entro il termine del 31 dicembre 2023, fermo restando l'importo delle agevolazioni richiesto in domanda.

Il Direttore Generale

GIUSEPPE BRONZINO