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DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2022/498 DELLA COMMISSIONE, 22 marzo 2022

G.U.U.E. 29 marzo 2022, n. L 101

Decisione che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2020/167 per quanto riguarda le norme armonizzate per apparecchi di ricerca dei travolti in valanga, stazioni e sistemi satellitari di terra, stazioni di terra per satellite mobile a terra, stazioni di terra per satellite mobile marittimo, apparecchiature di reti cellulari IMT, sistemi radio fissi, trasmettitori per la televisione digitale terrestre, sistemi di comunicazione mobile a bordo di aeromobili, apparecchiature radio multi Gbit/s, ricevitori di radiodiffusione sonora, driver per sistemi di amplificazione a induzione magnetica, radar primari di sorveglianza e apparecchiature radio TETRA. (Testo rilevante ai fini del SEE)

Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità

Adottata il: 22 marzo 2022

Entrata in vigore il: 29 marzo 2022

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonché le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 87/95/CEE del Consiglio e la decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (1), in particolare l'articolo 10, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

1) Conformemente all'articolo 16 della direttiva 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (2), le apparecchiature radio che sono conformi alle norme armonizzate o a parti di esse, i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, sono considerate conformi ai requisiti essenziali di cui all'articolo 3 di tale direttiva, contemplati in tali norme o parti di esse.

2) Con decisione di esecuzione C(2015) 5376 (3), la Commissione ha presentato una richiesta al Comitato europeo di normazione elettrotecnica (Cenelec) e all'Istituto europeo per le norme di telecomunicazione (ETSI) di redigere e rivedere norme armonizzate per le apparecchiature radio a sostegno della direttiva 2014/53/UE (la «richiesta»).

3) In base alla richiesta, l'ETSI ha formulato le seguenti nuove norme armonizzate: EN 300 718-1 V2.2.1 per gli apparecchi di ricerca dei travolti in valanga; EN 303 345-3 V1.1.1 e EN 303 345-4 V1.1.1 per i ricevitori di radiodiffusione sonora; EN 303 348 V1.2.1 per i driver per sistemi di amplificazione a induzione magnetica; EN 303 364-2 V1.1.1 per i radar primari di sorveglianza; EN 303 372-1 V1.2.1, EN 303 372-2 V1.2.1, EN 303 413 V1.2.1, EN 303 980 V1.2.1 ed EN 303 981 V1.2.1 per stazioni e sistemi satellitari terrestri; ed EN 303 758 V1.1.1 per le apparecchiature radio TETRA.

4) In base alla richiesta, l'ETSI ha rivisto le seguenti norme armonizzate: EN 301 444 V2.1.2, EN 301 908-15 V11.1.2, EN 302 296-2 V1.2.1, EN 302 480 V2.1.2 ed EN 302 567 V1.2.1, i cui riferimenti sono stati pubblicati nella serie C della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea con la comunicazione 2018/C 326/04 della Commissione (4). Ciò ha portato all'adozione delle norme armonizzate riviste seguenti: EN 301 444 V2.2.1 per le stazioni e i sistemi satellitari, EN 301 908-15 V15.1.1 per le reti cellulari IMT, EN 302 296 V2.2.1 per i trasmettitori per la televisione digitale terrestre, EN 302 480 V2.2.1 per i sistemi di comunicazione mobile a bordo di aeromobili ed EN 302 567 V2.2.1 per le apparecchiature radio multi Gbit/s.

5) In base alla richiesta, l'ETSI ha inoltre rivisto le seguenti norme armonizzate per le reti cellulari IMT: EN 301 908-1 V13.1.1, EN 301 908-14 V13.1.1 ed EN 301 908-18 V13.1.1, i cui riferimenti sono stati aggiunti all'allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2020/167 della Commissione (5). Ciò ha portato all'adozione delle norme armonizzate riviste seguenti: EN 301 908-1 V15.1.1, EN 301 908-14 V15.1.1 ed EN 301 908-18 V15.1.1. L'ETSI ha inoltre rivisto la norma armonizzata EN 302 217-2 V3.2.2 per i sistemi radio fissi, il cui riferimento è stato aggiunto all'allegato II della decisione di esecuzione (UE) 2020/167. Ciò ha portato all'adozione della norma armonizzata rivista EN 302 217-2 V3.3.1.

6) Insieme all'ETSI la Commissione ha valutato se tali norme armonizzate, nuove e rivedute, siano conformi alla richiesta.

7) Le norme armonizzate EN 301 908-14 V15.1.1, EN 301 908-15 V15.1.1, EN 301 908-18 V15.1.1, EN 302 217-2 V3.3.1, EN 302 480 V2.2.1, EN 302 567 V2.2.1, EN 303 345-3 V1.1.1, EN 303 345-4 V1.1.1, EN 303 348 V1.2.1, EN 303 372-2 V1.2.1, EN 303 413 V1.2.1 ed EN 303 758 V1.1.1 soddisfano i requisiti essenziali cui intendono riferirsi e che sono stabiliti dall'articolo 3 della direttiva 2014/53/UE. E' pertanto opportuno pubblicare i riferimenti di tali norme nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

8) Nell'ultima frase del punto 5.1.3.1, la norma armonizzata EN 300 718-1 V2.2.1 non specifica tutte le condizioni per i meccanismi di verifica, consentendo un'interpretazione soggettiva delle specifiche ivi contenute. Non stabilisce inoltre alcuna prescrizione relativa al rifiuto della risposta spuria, un parametro proprio dei ricevitori che può essere legato alla produzione di interferenze dannose. E' pertanto opportuno pubblicare il riferimento di tale norma armonizzata con limitazioni nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

9) Al secondo comma del punto 5.2.1, la norma armonizzata EN 301 444 V2.2.1 non prevede alcun criterio di verifica per il rispetto delle specifiche in essa contenute, dando adito a incertezza in termini di risultati. Al punto 5.2.2.3.1 fornisce inoltre specifiche per l'installazione dell'apparecchiatura che non costituiscono l'obiettivo di una norma armonizzata. Al primo comma dei punti 5.2.3, 5.2.4 e 5.2.5 consente infine al fabbricante di modificare l'apparecchiatura a scopo di prova, il che potrebbe comportare risultati imprecisi e creare un elevato grado di incertezza. E' pertanto opportuno pubblicare il riferimento di tale norma armonizzata con limitazioni nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

10) Nella sua nota 3 del punto 5.3.2.1, la norma armonizzata EN 301 908-1 V15.1.1 consente al fabbricante di scegliere un metodo di prova alternativo a quello stabilito nella stessa norma. Questo potrebbe comportare risultati della prova diversi e creare incertezza giuridica. E' pertanto opportuno pubblicare il riferimento di tale norma armonizzata con limitazioni nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

11) Al punto 5.4.2.5, la norma armonizzata EN 302 296 V2.2.1 descrive una configurazione di prova con un dispositivo di accoppiamento che è imprecisa e crea un elevato grado di incertezza nell'interpretazione dei risultati. E' pertanto opportuno pubblicare il riferimento di tale norma armonizzata con limitazioni nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

12) Ai punti 4.2.1.4 e 5.3.1.5, la norma armonizzata EN 303 364-2 V1.1.1 descrive uno specifico scenario di trasferimento di potenza tra il trasmettitore e l'antenna mediante guide d'onda WR284/WG10/R32, il che significa che comprende solo una parte dell'ambito di applicazione dei requisiti essenziali che è intesa a contemplare. E' pertanto opportuno pubblicare il riferimento di tale norma armonizzata con limitazioni nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

13) Al punto 4.3.5 la norma armonizzata EN 303 372-1 V1.2.1 stabilisce che essa non è applicabile a determinate condizioni tecniche per le quali non sono previste misure di attenuazione intese a evitare interferenze dannose. Ciò può comportare interferenze dannose con le reti satellitari e altri servizi. E' pertanto opportuno pubblicare il riferimento di tale norma armonizzata con limitazioni nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

14) Nella seconda frase del punto 6.1.1, la norma armonizzata EN 303 980 V1.2.1 consente al fabbricante di scegliere un metodo di prova alternativo a quello stabilito nella stessa norma. Questo potrebbe comportare risultati della prova diversi e creare incertezza giuridica. E' pertanto opportuno pubblicare il riferimento di tale norma armonizzata con limitazioni nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

15) Nella seconda frase del punto 6.1.1, la norma armonizzata EN 303 981 V1.2.1 consente al fabbricante di scegliere un metodo di prova alternativo a quello stabilito nella stessa norma. Questo potrebbe comportare risultati della prova diversi e creare incertezza giuridica. E' pertanto opportuno pubblicare il riferimento di tale norma armonizzata con limitazioni nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

16) L'allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2020/167 elenca i riferimenti delle norme armonizzate per le apparecchiature radio redatte a sostegno della direttiva 2014/53/UE pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, mentre l'allegato II di tale decisione di esecuzione elenca i riferimenti di tali norme armonizzate pubblicati con limitazioni nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

17) Al fine di garantire che i riferimenti delle norme armonizzate redatte a sostegno della direttiva 2014/53/UE siano elencati in un unico atto, è opportuno includere i riferimenti delle norme armonizzate EN 301 908-14 V15.1.1, EN 301 908-15 V15.1.1, EN 301 908-18 V15.1.1, EN 302 217-2 V3.3.1, EN 302 480 V2.2.1, EN 302 567 V2.2.1, EN 303 345-3 V1.1.1, EN 303 345-4 V1.1.1, EN 303 348 V1.2.1, EN 303 372-2 V1.2.1, EN 303 413 V1.2.1 ed EN 303 758 V1.1.1 nell'allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2020/167 e i riferimenti delle norme armonizzate EN 300 718-1 V2.2.1, EN 301 444 V2.2.1, EN 301 908-1 V15.1.1, EN 302 296 V2.2.1, EN 303 364-2 V1.1.1, EN 303 372-1 V1.2.1, EN 303 980 V1.2.1 ed EN 303 981 V1.2.1 nell'allegato II di tale decisione.

18) Le norme armonizzate EN 301 444 V2.2.1, EN 301 908-1 V15.1.1, EN 301 908-14 V15.1.1, EN 301 908-15 V15.1.1, EN 301 908-18 V15.1.1, EN 302 217-2 V3.3.1, EN 302 296 V2.2.1, EN 302 480 V2.2.1 e EN 302 567 V2.2.1 sostituiscono rispettivamente le norme armonizzate EN 301 444 V2.1.2, EN 301 908-1 V13.1.1, EN 301 908-14 V13.1.1, EN 301 908-15 V11.1.2, EN 301 908-18 V13.1.1, EN 302 217-2 V3.2.2, EN 302 296-2 V1.2.1, EN 302 480 V2.1.2 ed EN 302 567 V1.2.

19) E' pertanto necessario ritirare i riferimenti delle norme armonizzate EN 301 444 V2.1.2, EN 301 908-15 V11.1.2, EN 302 296-2 V1.2.1, EN 302 480 V2.1.2 ed EN 302 567 V1.2.1 dalla serie C della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (6). Nell'allegato III della decisione di esecuzione (UE) 2020/167 figurano i riferimenti delle norme armonizzate per le apparecchiature radio redatte a sostegno della direttiva 2014/53/UE che sono ritirati dalla serie C della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. E' quindi opportuno includere tali riferimenti in detto allegato.

20) E' inoltre necessario ritirare i riferimenti delle norme armonizzate EN 301 908-1 V13.1.1, EN 301 908-14 V13.1.1, EN 301 908-18 V13.1.1 ed EN 302 217-2 V3.2.2 dalla serie C della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. E' pertanto opportuno sopprimere tali riferimenti dagli allegati I e II della decisione di esecuzione (UE) 2020/167.

21) Al fine di concedere ai fabbricanti il tempo sufficiente per prepararsi all'applicazione delle norme armonizzate EN 301 444 V2.2.1, EN 301 908-1 V15.1.1, EN 301 908-14 V15.1.1, EN 301 908-15 V15.1.1, EN 301 908-18 V15.1.1, EN 302 217-2 V3.3.1, EN 302 296 V2.2.1, EN 302 480 V2.2.1 ed EN 302 567 V2.2.1, è necessario rinviare il ritiro dei riferimenti delle norme armonizzate EN 301 444 V2.1.2, EN 301 908-1 V13.1.1, EN 301 908-14 V13.1.1, EN 301 908-15 V11.1.2, EN 301 908-18 V13.1.1, EN 302 217-2 V3.2.2, EN 302 296-2 V1.2.1, EN 302 480 V2.1.2 ed EN 302 567 V1.2.1.

22) E' pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione (UE) 2020/167.

23) La conformità a una norma armonizzata conferisce una presunzione di conformità ai corrispondenti requisiti essenziali di cui alla normativa di armonizzazione dell'Unione a decorrere dalla data di pubblicazione del riferimento di tale norma nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. E' pertanto opportuno che la presente decisione entri in vigore con urgenza,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

(1)

GU L 316 del 14.11.2012.

(2)

Direttiva 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio e che abroga la direttiva 1999/5/CE (GU L 153 del 22.5.2014).

(3)

Decisione di esecuzione C 5376 final della Commissione, del 4 agosto 2015, relativa a una richiesta di normazione rivolta al Comitato europeo di normazione elettrotecnica e all'Istituto europeo delle norme di telecomunicazione per quanto riguarda le apparecchiature radio a sostegno della direttiva 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio.

(4)

Comunicazione della Commissione nell'ambito dell'attuazione della direttiva 1999/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante le apparecchiature radio e le apparecchiature terminali di telecomunicazione e il reciproco riconoscimento della loro conformità e della direttiva 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio e che abroga la direttiva 1999/5/CE (Pubblicazione di titoli e riferimenti di norme armonizzate ai sensi della normativa dell'Unione sull'armonizzazione) (GU C 326 del 14.9.2018).

(5)

Decisione di esecuzione (UE) 2020/167 della Commissione, del 5 febbraio 2020, relativa alle norme armonizzate per le apparecchiature radio redatte a sostegno della direttiva 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 34 del 6.2.2020).

(6)

GU C 326 del 14.9.2018.

Art. 1

La decisione di esecuzione (UE) 2020/167 è così modificata:

1) l'allegato I è modificato conformemente all'allegato I della presente decisione;

2) l'allegato II è modificato conformemente all'allegato II della presente decisione;

3) l'allegato III è modificato conformemente all'allegato III della presente decisione.

Art. 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 22 marzo 2022

Per la Commissione

La presidente

URSULA VON DER LEYEN

ALLEGATO I

L'allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2020/167 è così modificato:

1) la voce 4 è soppressa;

2) è inserita la seguente voce 4 bis:

«4 bis

EN 301 908-15 V15.1.1

Reti cellulari IMT. Norma armonizzata per l'accesso allo spettro radio. Parte 15: ripetitori E-UTRA FDD (accesso radio terrestre universale evoluto)»;

.

3) la voce 6 è soppressa;

4) è inserita la seguente voce 6 bis:

«6 bis

EN 301 908-14 V15.1.1

Reti cellulari IMT. Norma armonizzata per l'accesso allo spettro radio. Parte 14: stazioni di base (BS) E-UTRA (accesso radio terrestre universale evoluto)»;

.

5) la voce 7 è soppressa;

6) è inserita la seguente voce 7 bis:

«7 bis

EN 301 908-18 V15.1.1

Reti cellulari IMT. Norma armonizzata per l'accesso allo spettro radio. Parte 18: stazioni di base (BS) Multi-Standard Radio (MSR) E-UTRA, UTRA e GSM/EDGE; edizione 15»;

.

7) sono aggiunte le seguenti voci:

N. Riferimento della norma

«12.

EN 302 217-2 V3.3.1

Sistemi radio fissi. Caratteristiche e requisiti per apparecchiature e antenne punto-punto. Parte 2: sistemi digitali operanti in bande di frequenza da 1 GHz a 86 GHz. Norma armonizzata per l'accesso allo spettro radio

13.

EN 302 480 V2.2.1

Sistemi di comunicazione mobile a bordo di aeromobili (MCOBA). Norma armonizzata per l'accesso allo spettro radio

14.

EN 302 567 V2.2.1

Apparecchiature radio multi gigabit/s operanti nella banda di frequenza di 60 GHz

15.

EN 303 345-3 V1.1.1

Ricevitori di radiodiffusione sonora. Parte 3: servizio di radiodiffusione sonora FM

16.

EN 303 345-4 V1.1.1

Ricevitori di radiodiffusione sonora. Parte 4: servizio di radiodiffusione sonora DAB

17.

EN 303 348 V1.2.1

Driver per sistemi di amplificazione a induzione magnetica fino a 45 ampère nella banda di frequenza da 10 Hz a 9 kHz

18.

EN 303 372-2 V1.2.1

Stazioni e sistemi satellitari di terra (SES) Apparecchi radiotrasmettitori di ricezione da satellite. Parte 2: unità interna

19.

EN 303 413 V1.2.1

Stazioni e sistemi satellitari di terra (SES). Ricevitori per il sistema globale di navigazione (GNSS). Apparecchiature radio che operano nelle bande di frequenza da 1 164 MHz a 1 300 MHz e da 1 559 MHz a 1 610 MHz

20.

EN 303 758 V1.1.1

Apparecchiature radio TETRA che utilizzano la modulazione di inviluppo non costante e operano su canale a lunghezza di banda di 25 kHz, 50 kHz, 100 kHz o 150 kHz».

.

ALLEGATO II

L'allegato II della decisione di esecuzione (UE) 2020/167 è così modificato:

1) la voce 5 è soppressa;

2) sono aggiunte le seguenti voci:

N. Riferimento della norma
«14.

EN 300 718-1 V2.2.1

Apparecchi di ricerca dei travolti in valanga operanti a 457 kHz. Sistemi ricetrasmittenti. Parte 1: norma armonizzata per l'accesso allo spettro radio

Avvertenza 1: la conformità a questa norma armonizzata non conferisce una presunzione di conformità ai requisiti essenziali di cui all'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2014/53/UE se viene applicato il punto 5.1.3.1, ultima frase, di questa stessa norma.

Avvertenza 2: questa norma armonizzata non conferisce la presunzione di conformità per quanto riguarda il rifiuto della risposta spuria.

15.

EN 301 444 V2.2.1

Stazioni e sistemi satellitari di terra (SES). Stazioni di terra per satellite mobile a terra (LMES) e stazioni di terra per satellite mobile marittimo (MMES) che forniscono fonia e/o comunicazione dati operanti nelle bande di frequenza 1,5 GHz e 1,6 GHz.

Avvertenza: la conformità a questa norma armonizzata non conferisce una presunzione di conformità ai requisiti essenziali di cui all'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2014/53/UE se si applica una delle seguenti condizioni:

a) il punto 5.2.1, secondo paragrafo, di questa norma;

b) il punto 5.2.2.3.1 di questa norma;

c) il punto 5.2.3, primo paragrafo, di questa norma;

d) il punto 5.2.4, primo paragrafo, di questa norma;

e) il punto 5.2.5, primo paragrafo, di questa norma.

16.

EN 301 908-1 V15.1.1

Reti cellulari IMT; Norma armonizzata per l'accesso allo spettro radio. Parte 1: introduzione e prescrizioni comuni

Avvertenza: la conformità a questa norma armonizzata non conferisce una presunzione di conformità ai requisiti essenziali di cui all'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2014/53/UE se viene applicato il punto 5.3.2.1, nota 3, di questa stessa norma.

17.

EN 302 296 V2.2.1

Trasmettitori per la televisione digitale terrestre

Avvertenza: la conformità a questa norma armonizzata non conferisce una presunzione di conformità ai requisiti essenziali di cui all'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2014/53/UE se viene utilizzato un dispositivo di accoppiamento nella configurazione di prova di cui al punto 5.4.2.5 di questa stessa norma.

18.

EN 303 364-2 V1.1.1

Radar primari di sorveglianza (PSR). Norma armonizzata per l'accesso allo spettro radio. Parte 2: sensori PSR di controllo del traffico aereo (ATC) operanti nella banda di frequenza da 2 700 MHz a 3 100 MHz (banda S)

Avvertenza: per quanto riguarda i punti 4.2.1.4 e 5.3.1.5 di questa norma armonizzata, la conformità alla norma armonizzata non conferisce una presunzione di conformità ai requisiti essenziali di cui all'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2014/53/UE per le apparecchiature che non utilizzano guide d'onda WR284/WG10/R32 per il trasferimento di potenza tra il trasmettitore e l'antenna.

19.

EN 303 372-1 V1.2.1

Stazioni e sistemi satellitari di terra (SES). Apparecchi radiotrasmettitori di ricezione da satellite. Parte 1: unità ricevente esterna nella banda di frequenza da 10,7 GHz a 12,75 GHz

Avvertenza: la conformità a questa norma armonizzata non conferisce una presunzione di conformità ai requisiti essenziali di cui all'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2014/53/UE se viene applicata la seguente frase del punto 4.3.5 di questa stessa norma: "Il presente requisito non si applica se l'unità ricevente esterna è progettata per una specifica rete satellitare che utilizza entrambe le polarizzazioni".

20.

EN 303 980 V1.2.1

Stazioni e sistemi satellitari di terra (SES). Stazioni di terra fisse e in movimento che comunicano con sistemi satellitari non geostazionari (NEST) nelle bande di frequenza da 11 GHz a 14 GHz

Avvertenza: la conformità a questa norma armonizzata non conferisce una presunzione di conformità ai requisiti essenziali di cui all'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2014/53/UE se viene applicato il punto 6.1.1, seconda frase, di questa stessa norma.

21.

EN 303 981 V1.2.1

Stazioni e sistemi satellitari di terra (SES). Stazioni di terra a banda larga fisse e in movimento che comunicano con sistemi satellitari non geostazionari (WBES) nelle bande di frequenza da 11 GHz a 14 GHz

Avvertenza: la conformità a questa norma armonizzata non conferisce una presunzione di conformità ai requisiti essenziali di cui all'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2014/53/UE se viene applicato il punto 6.1.1, seconda frase, di questa stessa norma.».

.

ALLEGATO III

Nell'allegato III della decisione di esecuzione (UE) 2020/167 sono aggiunte le voci seguenti:

N.  Riferimento della norma Data di ritiro
«22.

EN 301 444 V2.1.2

Stazioni e Sistemi Satellite Terra (SES). Norma armonizzata che soddisfa i requisiti essenziali dell'articolo 3.2 della direttiva 2014/53/UE per: Stazioni di Terra mobili a terra (LMES) che forniscono fonia e/o comunicazione dati che operano nelle bande di frequenza 1,5 GHz e 1,6 GHz

29 settembre 2023
23.

EN 301 908-1 V13.1.1

Reti cellulari IMT. Norma armonizzata per l'accesso allo spettro radio. Parte 1: introduzione e prescrizioni comuni

29 settembre 2023
24.

EN 301 908-14 V13.1.1

Reti cellulari IMT. Norma armonizzata per l'accesso allo spettro radio. Parte 14: stazioni di base (BS) E-UTRA (accesso radio terrestre universale evoluto)

29 settembre 2023
25.

EN 301 908-15 V11.1.2

Reti per cellulare IMT. Norma armonizzata che soddisfa i requisiti essenziali dell'articolo 3.2 della direttiva 2014/53/UE. Parte 15: ripetitori (E-UTRA FDD)per Accessi Radio Terrestri sviluppati universali

29 settembre 2023
26.

EN 301 908-18 V13.1.1

Reti cellulari IMT. Norma armonizzata per l'accesso allo spettro radio. Parte 18: stazioni di base (BS) Multi-Standard Radio (MSR) E-UTRA, UTRA e GSM/EDGE

29 settembre 2023
27.

EN 302 217-2 V3.2.2

Sistemi radio fissi. Caratteristiche e requisiti per apparecchiature e antenne punto-punto. Parte 2: sistemi digitali operanti in bande di frequenza da 1 GHz a 86 GHz. Norma armonizzata per l'accesso allo spettro radio

29 settembre 2023
28.

EN 302 296-2 V1.2.1

Compatibilità elettromagnetica e aspetti relativi allo spettro delle radiofrequenze (ERM). Apparecchiature di trasmissione per il servizio di radiodiffusione della televisione digitale terrestre (DVB-T). Parte 2: norma armonizzata EN che soddisfa i requisiti essenziali dell'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva R&TTE

29 settembre 2023
29.

EN 302 480 V2.1.2

Sistemi di comunicazione mobile a bordo di aeromobili (MCOBA). Norma armonizzata che soddisfa i requisiti essenziali dell'articolo 3 paragrafo 2 della direttiva 2014/53/UE

29 settembre 2023
30.

EN 302 567 V1.2.1

Reti di accesso radio a larga banda (BRAN). Sistemi Multi Gigabit WAS/RLAN a 60 GHz. Norme armonizzate EN soddisfacenti i requisiti dell'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva R&TTE

29 settembre 2023».

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