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REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/631 DELLA COMMISSIONE, 13 aprile 2022

G.U.U.E. 19 aprile 2022, n. L 117

Regolamento che modifica le norme tecniche di attuazione stabilite dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/637 per quanto riguarda l'informativa sulle esposizioni al rischio di tasso di interesse su posizioni non detenute nel portafoglio di negoziazione. (Testo rilevante ai fini del SEE)

Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità

Entrata in vigore il: 9 maggio 2022

Applicabile dal: 9 maggio 2022

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (1), in particolare l'articolo 434 bis,

considerando quanto segue:

1) Nel dicembre 2019 il Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria (CBVB) ha riesaminato il suo quadro relativo al terzo pilastro, compresi gli obblighi di informativa sul rischio di tasso di interesse nel portafoglio bancario (interest rate risk in the banking book - IRRBB) (2). In linea con l'evolversi delle norme internazionali concordate dal Comitato di Basilea, gli obblighi di informativa sull'IRRBB, applicabili a decorrere da giugno 2021, sono stati inseriti nell'articolo 448 del regolamento (UE) n. 575/2013 dal regolamento (UE) 2019/876 del Parlamento europeo e del Consiglio (3).

2) Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/637 della Commissione (4) dovrebbe incorporare anche le nuove norme tecniche di attuazione sull'informativa al pubblico in merito all'IRRBB di cui all'articolo 448 del regolamento (UE) n. 575/2013.

3) Al fine di garantire che gli enti pubblichino informazioni esaurienti e comparabili sull'IRRBB, è opportuno stabilire una tabella contenente informazioni qualitative sui rischi di tasso di interesse delle attività esterne al portafoglio di negoziazione e un modello contenente informazioni quantitative sui rischi di tasso di interesse delle attività esterne al portafoglio di negoziazione.

4) Per dare agli enti il tempo sufficiente per prepararsi alla pubblicazione delle informazioni a norma del presente regolamento, questi dovrebbero essere tenuti a fornire nella prima informativa solo le informazioni per il periodo corrente.

5) E' pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2021/637.

6) Il presente regolamento si basa sul progetto di norme tecniche di attuazione che l'Autorità bancaria europea ha presentato alla Commissione.

7) L'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati ha condotto consultazioni pubbliche aperte sul progetto di norme tecniche di attuazione sul quale è basato il presente regolamento, ha analizzato i potenziali costi e benefici collegati e ha chiesto la consulenza del gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati istituito dall'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (5),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

(1)

GU L 176 del 27.6.2013.

(2)

«Disclosure requirements: DIS70: Interest rate risk in the banking book». Versione con effetto a decorrere dal 15 dicembre 2019. https://www.bis.org/basel_framework/chapter/DIS/70.htm.

(3)

Regolamento (UE) 2019/876 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto riguarda il coefficiente di leva finanziaria, il coefficiente netto di finanziamento stabile, i requisiti di fondi propri e passività ammissibili, il rischio di controparte, il rischio di mercato, le esposizioni verso controparti centrali, le esposizioni verso organismi di investimento collettivo, le grandi esposizioni, gli obblighi di segnalazione e informativa e il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 150 del 7.6.2019).

(4)

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/637 della Commissione, del 15 marzo 2021, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda la pubblicazione da parte degli enti delle informazioni di cui alla parte otto, titoli II e III, del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 1423/2013 della Commissione, il regolamento delegato (UE) 2015/1555 della Commissione, il regolamento di esecuzione (UE) 2016/200 della Commissione e il regolamento delegato (UE) 2017/2295 della Commissione (GU L 136 del 21.4.2021).

(5)

Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010).

Art. 1

Modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2021/637

Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/637 è così modificato:

1) è inserito il seguente articolo 16 bis:

«Articolo 16 bis

Informativa sulle esposizioni al rischio di tasso di interesse su posizioni non detenute nel portafoglio di negoziazione

1. Gli enti pubblicano le informazioni di cui all'articolo 448, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (UE) n. 575/2013 utilizzando il modello EU IRRBB1 di cui all'allegato XXXVII del presente regolamento e seguendo le istruzioni di cui all'allegato XXXVIII del presente regolamento.

2. Gli enti pubblicano le informazioni di cui all'articolo 448, paragrafo 1, lettere da c) a g), del regolamento (UE) n. 575/2013 utilizzando la tabella EU IRRBBA di cui all'allegato XXXVII del presente regolamento e seguendo le istruzioni di cui all'allegato XXXVIII del presente regolamento.

3. Quando gli enti pubblicano le informazioni a norma del paragrafo 1 o del paragrafo 2 per la prima volta, non è richiesta l'informativa relativa alla data di riferimento precedente.»;

2) è aggiunto l'allegato XXXVII, quale riportato nell'allegato I del presente regolamento;

3) è aggiunto l'allegato XXXVIII, quale riportato nell'allegato II del presente regolamento.

Art. 2

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 aprile 2022

Per la Commissione

La presidente

URSULA VON DER LEYEN