
N.d.R.: Per la cessazione dell'applicabilità del presente regolamento, si rimanda all'art. 27 del Reg. (UE) 2024/3172.
Il presente è ABROGATO dall'art. 27 del Reg. (UE) 2024/3172, a decorrere dal 31 dicembre 2025.
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/637 DELLA COMMISSIONE, 15 marzo 2021
G.U.U.E. 21 aprile 2021, n. L 136
Regolamento che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda la pubblicazione da parte degli enti delle informazioni di cui alla parte otto, titoli II e III, del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 1423/2013 della Commissione, il regolamento delegato (UE) 2015/1555 della Commissione, il regolamento di esecuzione (UE) 2016/200 della Commissione e il regolamento delegato (UE) 2017/2295 della Commissione. (Testo rilevante ai fini del SEE)
TESTO COORDINATO (al Reg. (UE) 2022/2453)
N.d.R.: Per la cessazione dell'applicabilità del presente regolamento, si rimanda all'art. 27 del Reg. (UE) 2024/3172.
Il presente è ABROGATO dall'art. 27 del Reg. (UE) 2024/3172, a decorrere dal 31 dicembre 2025.
Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità
Entrata in vigore il: 11 maggio 2021
Applicabile dal: 28 giugno 2021
N.d.R.: Per la cessazione dell'applicabilità del presente regolamento, si rimanda all'art. 27 del Reg. (UE) 2024/3172.
Il presente è ABROGATO dall'art. 27 del Reg. (UE) 2024/3172, a decorrere dal 31 dicembre 2025.
Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità
Entrata in vigore il: 11 maggio 2021
Applicabile dal: 28 giugno 2021
N.d.R.: Per la cessazione dell'applicabilità del presente regolamento, si rimanda all'art. 27 del Reg. (UE) 2024/3172.
Il presente è ABROGATO dall'art. 27 del Reg. (UE) 2024/3172, a decorrere dal 31 dicembre 2025.
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (1), in particolare l'articolo 434 bis,
considerando quanto segue:
1) Nel dicembre 2019 il Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria (CBVB) ha pubblicato il quadro di Basilea consolidato, in particolare gli obblighi di informativa nell'ambito del terzo pilastro aggiornati (2), che per la maggior parte sono stati introdotti nel regolamento (UE) n. 575/2013 dal regolamento (UE) 2019/876 del Parlamento europeo e del Consiglio (3). Al fine di attuare tali modifiche, è opportuno stabilire un quadro coerente e completo in materia di informativa nell'ambito del terzo pilastro.
2) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 1423/2013 della Commissione (4), il regolamento delegato (UE) 2015/1555 della Commissione (5), il regolamento di esecuzione (UE) 2016/200 della Commissione (6) e il regolamento delegato (UE) 2017/2295 della Commissione (7) stabiliscono formati, modelli e tabelle uniformi rispettivamente per i fondi propri, le riserve di capitale anticicliche, il coefficiente di leva finanziaria e le attività vincolate. Formati, modelli e tabelle uniformi dovrebbero pertanto essere estesi all'informativa su altri aspetti prudenziali che il regolamento (UE) 2019/876 impone di rendere pubblici. Più specificamente, è opportuno introdurre un modello d'informativa sulle metriche principali che faciliti l'accesso dei partecipanti al mercato alle principali informazioni degli enti relative ai fondi propri e alla liquidità.
3) I modelli e le tabelle utilizzati per l'informativa dovrebbero trasmettere informazioni sufficientemente esaurienti e comparabili, consentendo così agli utilizzatori di tali informazioni di valutare il profilo di rischio degli enti e il loro grado di conformità al regolamento (UE) n. 575/2013. Tuttavia, al fine di tenere conto del principio di proporzionalità, i formati, i modelli e le tabelle per l'informativa dovrebbero tenere conto delle differenze tra gli enti, in termini di dimensioni e complessità, che danno luogo a livelli e tipi diversi di rischi, mediante l'inclusione di soglie aggiuntive per l'informativa estesa.
4) Il regolamento (UE) 2019/876 ha introdotto nel regolamento (UE) n. 575/2013 un nuovo coefficiente di leva finanziaria calibrato e una riserva del coefficiente di leva finanziaria per i G-SII. Al fine di attuare tale modifica e i necessari adeguamenti nel calcolo dell'esposizione, è necessario stabilire modelli e tabelle.
5) Il regolamento (UE) 2019/876 ha introdotto nel regolamento (UE) n. 575/2013 nuovi obblighi di informativa per il coefficiente netto di finanziamento stabile. Al fine di attuare tale modifica, è necessario stabilire un modello per tali nuovi obblighi di informativa.
6) Il regolamento (UE) 2019/876 ha sostituito nel regolamento (UE) n. 575/2013 i metodi standardizzati per il rischio di controparte con un metodo standardizzato per il rischio di controparte (SA-CCR) più sensibile al rischio e con un SA-CCR semplificato per gli enti che soddisfano criteri di ammissibilità predefiniti. Oltre a ciò il regolamento (UE) 2019/876 ha rielaborato il metodo dell'esposizione originaria. Al fine di attuare tali modifiche, è necessario introdurre un insieme completo di tabelle e modelli per l'informativa.
7) Il regolamento (UE) 2019/876 ha introdotto nel regolamento (UE) n. 575/2013 un nuovo obbligo di informativa per le esposizioni in bonis, deteriorate e oggetto di misure di concessione, compresa la pubblicazione di informazioni sulle garanzie reali e le garanzie finanziarie ricevute. Al fine di attuare tale modifica e tali nuovi obblighi di informativa, è necessario introdurre un insieme completo di modelli e tabelle. Per motivi di semplicità e coerenza, tali modelli e tabelle dovrebbero basarsi sui modelli e sulle tabelle per l'informativa che sono già stati elaborati dall'ABE nei suoi orientamenti relativi all'informativa sulle esposizioni deteriorate e oggetto di misure di concessione (8).
8) Il regolamento (UE) 2017/2401 del Parlamento europeo e del Consiglio (9) ha modificato il regolamento (UE) n. 575/2013 per riflettere nei requisiti patrimoniali stabiliti in quest'ultimo regolamento le caratteristiche specifiche delle cartolarizzazioni STS di cui al regolamento (UE) 2017/2402 del Parlamento europeo e del Consiglio (10). Per tenere conto di tale modifica è necessario introdurre nuovi modelli e tabelle per l'informativa, con informazioni quantitative e qualitative sulla cartolarizzazione.
9) Il regolamento (UE) 2019/876 ha modificato determinati obblighi di informativa in materia di remunerazione stabiliti nel regolamento (UE) n. 575/2013 per garantire che le politiche e le pratiche di remunerazione per le categorie di personale le cui attività professionali hanno un impatto rilevante sul profilo di rischio dell'ente siano coerenti con un'efficace gestione del rischio. E' opportuno stabilire un insieme di modelli e tabelle per l'informativa che attuino tali obblighi di informativa.
10) Al fine di fornire agli enti un insieme integrato completo di formati, modelli e tabelle per l'informativa uniformi e di assicurare un'informativa di elevata qualità, è necessario introdurre un unico insieme di norme tecniche in materia di informativa. E' pertanto necessario abrogare il regolamento di esecuzione (UE) n. 1423/2013, il regolamento delegato (UE) 2015/1555, il regolamento di esecuzione (UE) 2016/200 e il regolamento delegato (UE) 2017/2295.
11) Al fine di garantire un'informativa tempestiva e di qualità da parte degli enti, è opportuno concedere loro tempo sufficiente per adeguare i loro sistemi interni di informativa.
12) Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di attuazione che l'Autorità bancaria europea (ABE) ha presentato alla Commissione.
13) L'ABE ha condotto consultazioni pubbliche aperte sui progetti di norme tecniche di attuazione sui quali è basato il presente regolamento, ha analizzato i relativi costi e benefici potenziali e ha chiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore bancario istituito ai sensi dell'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (11),
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
GU L 176 del 27.6.2013.
Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria della Banca dei regolamenti internazionali, «DIS Disclosure requirements», dicembre 2019.
Regolamento (UE) 2019/876 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto riguarda il coefficiente di leva finanziaria, il coefficiente netto di finanziamento stabile, i requisiti di fondi propri e passività ammissibili, il rischio di controparte, il rischio di mercato, le esposizioni verso controparti centrali, le esposizioni verso organismi di investimento collettivo, le grandi esposizioni, gli obblighi di segnalazione e informativa e il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 150 del 7.6.2019)
Regolamento di esecuzione (UE) n. 1423/2013 della Commissione, del 20 dicembre 2013, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda l'informativa sui requisiti di fondi propri degli enti ai sensi del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 355 del 31.12.2013).
Regolamento delegato (UE) 2015/1555 della Commissione, del 28 maggio 2015, che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione attinenti alla pubblicazione di informazioni in relazione alla conformità degli enti all'obbligo di detenere una riserva di capitale anticiclica a norma dell" articolo 440 (GU L 244 del 19.9.2015).
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/200 della Commissione, del 15 febbraio 2016, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda l'informativa sul coefficiente di leva finanziaria degli enti ai sensi del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 39 del 16.2.2016).
Regolamento delegato (UE) 2017/2295 della Commissione, del 4 settembre 2017, che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sull'informativa relativa alle attività vincolate e non vincolate (GU L 329 del 13.12.2017).
Orientamenti ABE/GL/2018/10 dell'Autorità bancaria europea, del 17 dicembre 2018, relativi all'informativa sulle esposizioni deteriorate e oggetto di misure di concessione.
Regolamento (UE) 2017/2401 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento (GU L 347 del 28.12.2017).
Regolamento (UE) 2017/2402 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, che stabilisce un quadro generale per la cartolarizzazione, instaura un quadro specifico per cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate e modifica le direttive 2009/65/CE, 2009/138/CE e 2011/61/UE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 648/2012 (GU L 347 del 28.12.2017).
Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010).
N.d.R.: Per la cessazione dell'applicabilità del presente regolamento, si rimanda all'art. 27 del Reg. (UE) 2024/3172.
Il presente è ABROGATO dall'art. 27 del Reg. (UE) 2024/3172, a decorrere dal 31 dicembre 2025.
Informativa sulle metriche principali e sul quadro d'insieme degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio
1. Gli enti pubblicano le informazioni di cui all'articolo 447, lettere da a) a g), e all'articolo 438, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013 utilizzando il modello EU KM1 di cui all'allegato I del presente regolamento e seguendo le istruzioni di cui all'allegato II del presente regolamento.
2. Gli enti pubblicano le informazioni di cui all'articolo 438, lettera d), del regolamento (UE) n. 575/2013 utilizzando il modello EU OV1 di cui all'allegato I del presente regolamento e seguendo le istruzioni di cui all'allegato II del presente regolamento.
3. Gli enti pubblicano le informazioni di cui all'articolo 438, lettere a) e c), del regolamento (UE) n. 575/2013 utilizzando la tabella EU OVC di cui all'allegato I del presente regolamento e seguendo le istruzioni di cui all'allegato II del presente regolamento.
4. Gli enti pubblicano le informazioni di cui all'articolo 438, lettere f) e g), del regolamento (UE) n. 575/2013 utilizzando i modelli EU INS1 ed EU INS2 di cui all'allegato I del presente regolamento e seguendo le istruzioni di cui all'allegato II del presente regolamento.
N.d.R.: Per la cessazione dell'applicabilità del presente regolamento, si rimanda all'art. 27 del Reg. (UE) 2024/3172.
Il presente è ABROGATO dall'art. 27 del Reg. (UE) 2024/3172, a decorrere dal 31 dicembre 2025.
Informativa su obiettivi e politiche di gestione del rischio
Gli enti pubblicano le informazioni di cui all'articolo 435 del regolamento (UE) n. 575/2013 utilizzando le tabelle EU OVA ed EU OVB di cui all'allegato III del presente regolamento e seguendo le istruzioni di cui all'allegato IV del presente regolamento.
N.d.R.: Per la cessazione dell'applicabilità del presente regolamento, si rimanda all'art. 27 del Reg. (UE) 2024/3172.
Il presente è ABROGATO dall'art. 27 del Reg. (UE) 2024/3172, a decorrere dal 31 dicembre 2025.
Informativa sull'ambito di applicazione
1. Gli enti pubblicano le informazioni di cui all'articolo 436, lettere b) e c), del regolamento (UE) n. 575/2013 utilizzando i modelli EU LI1 ed EU LI3 di cui all'allegato V del presente regolamento e seguendo le istruzioni di cui all'allegato VI del presente regolamento.
2. Gli enti pubblicano le informazioni di cui all'articolo 436, lettere b) e d), del regolamento (UE) n. 575/2013 utilizzando il modello EU LI2 e la tabella EU LIA di cui all'allegato V del presente regolamento e seguendo le istruzioni di cui all'allegato VI del presente regolamento.
3. Gli enti pubblicano le informazioni di cui all'articolo 436, lettera e), del regolamento (UE) n. 575/2013 utilizzando il modello EU PV1 di cui all'allegato V del presente regolamento e seguendo le istruzioni di cui all'allegato VI del presente regolamento.
4. Gli enti pubblicano le informazioni di cui all'articolo 436, lettere f), g) e h), del regolamento (UE) n. 575/2013 utilizzando la tabella EU LIB di cui all'allegato V del presente regolamento e seguendo le istruzioni di cui all'allegato VI del presente regolamento.
N.d.R.: Per la cessazione dell'applicabilità del presente regolamento, si rimanda all'art. 27 del Reg. (UE) 2024/3172.
Il presente è ABROGATO dall'art. 27 del Reg. (UE) 2024/3172, a decorrere dal 31 dicembre 2025.
Informativa sui fondi propri
Gli enti pubblicano le informazioni di cui all'articolo 437 del regolamento (UE) n. 575/2013 come segue:
a) le informazioni di cui all'articolo 437, lettere a), d), e) ed f), del regolamento (UE) n. 575/2013 utilizzando i modelli EU CC1 ed EU CC2 di cui all'allegato VII del presente regolamento e seguendo le istruzioni di cui all'allegato VIII del presente regolamento;
b) le informazioni di cui all'articolo 437, lettere b) e c), del regolamento (UE) n. 575/2013 utilizzando la tabella EU CCA di cui all'allegato VII del presente regolamento e seguendo le istruzioni di cui all'allegato VIII del presente regolamento.
N.d.R.: Per la cessazione dell'applicabilità del presente regolamento, si rimanda all'art. 27 del Reg. (UE) 2024/3172.
Il presente è ABROGATO dall'art. 27 del Reg. (UE) 2024/3172, a decorrere dal 31 dicembre 2025.
Informativa sulle riserve di capitale anticicliche
Gli enti pubblicano le informazioni di cui all'articolo 440 del regolamento (UE) n. 575/2013 come segue:
a) le informazioni di cui all'articolo 440, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013 utilizzando il modello EU CCYB1 di cui all'allegato IX del presente regolamento e seguendo le istruzioni di cui all'allegato X del presente regolamento;
b) le informazioni di cui all'articolo 440, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013 utilizzando il modello EU CCYB2 di cui all'allegato IX del presente regolamento e seguendo le istruzioni di cui all'allegato X del presente regolamento.
N.d.R.: Per la cessazione dell'applicabilità del presente regolamento, si rimanda all'art. 27 del Reg. (UE) 2024/3172.
Il presente è ABROGATO dall'art. 27 del Reg. (UE) 2024/3172, a decorrere dal 31 dicembre 2025.
Informativa sul coefficiente di leva finanziaria
Gli enti pubblicano le informazioni di cui all'articolo 451 del regolamento (UE) n. 575/2013 come segue:
a) le informazioni di cui all'articolo 451, paragrafo 1, lettere a), b) e c), e all'articolo 451, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) n. 575/2013 utilizzando i modelli EU LR1, EU LR2 ed EU LR3 di cui all'allegato XI del presente regolamento e seguendo le istruzioni di cui all'allegato XII del presente regolamento;
b) le informazioni di cui all'articolo 451, paragrafo 1, lettere d) ed e), del regolamento (UE) n. 575/2013 utilizzando la tabella EU LRA di cui all'allegato XI del presente regolamento e seguendo le istruzioni di cui all'allegato XII del presente regolamento.
N.d.R.: Per la cessazione dell'applicabilità del presente regolamento, si rimanda all'art. 27 del Reg. (UE) 2024/3172.
Il presente è ABROGATO dall'art. 27 del Reg. (UE) 2024/3172, a decorrere dal 31 dicembre 2025.
Informativa sugli indicatori dell'importanza sistemica a livello mondiale
(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) 2021/1018)
1. I G-SII pubblicano le informazioni sui valori degli indicatori utilizzati per la determinazione del loro punteggio di cui all'articolo 441 del regolamento (UE) n. 575/2013 utilizzando il modello uniforme di informativa di cui all'articolo 434 bis del predetto regolamento che è impiegato per la raccolta dei valori degli indicatori da parte delle autorità interessate, come stabilito all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) n. 1222/2014 della Commissione, ad eccezione dei dati accessori e delle voci per memoria raccolti conformemente a tale articolo.
2. I G-SII pubblicano le informazioni di cui al paragrafo 1 nella relazione nell'ambito del terzo pilastro di fine esercizio. Essi ripubblicano le informazioni di cui al paragrafo 1 nella loro prima relazione nell'ambito del terzo pilastro successiva alla presentazione definitiva dei valori degli indicatori alle autorità interessate, qualora i dati presentati siano diversi da quelli indicati nella relazione nell'ambito del terzo pilastro di fine esercizio.
N.d.R.: Per la cessazione dell'applicabilità del presente regolamento, si rimanda all'art. 27 del Reg. (UE) 2024/3172.
Il presente è ABROGATO dall'art. 27 del Reg. (UE) 2024/3172, a decorrere dal 31 dicembre 2025.
Informativa sui requisiti in materia di liquidità
Gli enti pubblicano le informazioni di cui all'articolo 435, paragrafo 1, e all'articolo 451 bis del regolamento (UE) n. 575/2013 come segue:
a) le informazioni di cui all'articolo 435, paragrafo 1, e all'articolo 451 bis, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013 utilizzando la tabella EU LIQA di cui all'allegato XIII del presente regolamento e seguendo le istruzioni di cui all'allegato XIV del presente regolamento;
b) le informazioni di cui all'articolo 451 bis, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013 utilizzando il modello EU LIQ1 e la tabella EU LIQB di cui all'allegato XIII del presente regolamento e seguendo le istruzioni di cui all'allegato XIV del presente regolamento;
c) le informazioni di cui all'articolo 451 bis, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013 utilizzando il modello EU LIQ2 di cui all'allegato XIII del presente regolamento e seguendo le istruzioni di cui all'allegato XIV del presente regolamento.
N.d.R.: Per la cessazione dell'applicabilità del presente regolamento, si rimanda all'art. 27 del Reg. (UE) 2024/3172.
Il presente è ABROGATO dall'art. 27 del Reg. (UE) 2024/3172, a decorrere dal 31 dicembre 2025.
Informativa sulle esposizioni al rischio di credito e al rischio di diluizione e sulla qualità creditizia
1. Gli enti pubblicano le informazioni di cui agli articoli 435 e 442 del regolamento (UE) n. 575/2013 come segue:
a) le informazioni di cui all'articolo 435, paragrafo 1, lettere a), b), d) ed f), del regolamento (UE) n. 575/2013 utilizzando la tabella EU CRA di cui all'allegato XV del presente regolamento e seguendo le istruzioni di cui all'allegato XVI del presente regolamento;
b) le informazioni di cui all'articolo 442, lettere a) e b), del regolamento (UE) n. 575/2013 utilizzando la tabella EU CRB di cui all'allegato XV del presente regolamento e seguendo le istruzioni di cui all'allegato XVI del presente regolamento;
c) le informazioni di cui all'articolo 442, lettera d), del regolamento (UE) n. 575/2013 utilizzando il modello EU CQ3 di cui all'allegato XV del presente regolamento e seguendo le istruzioni di cui all'allegato XVI del presente regolamento;
d) le informazioni di cui all'articolo 442, lettera g), del regolamento (UE) n. 575/2013 utilizzando il modello EU CR1-A di cui all'allegato XV del presente regolamento e seguendo le istruzioni di cui all'allegato XVI del presente regolamento;
e) le informazioni di cui all'articolo 442, lettera f), del regolamento (UE) n. 575/2013 utilizzando il modello EU CR2 di cui all'allegato XV del presente regolamento e seguendo le istruzioni di cui all'allegato XVI del presente regolamento.
2. Gli enti pubblicano le informazioni di cui all'articolo 442, lettere c), e) ed f), del regolamento (UE) n. 575/2013 utilizzando i modelli EU CR1, EU CQ1 ed EU CQ7, il modello EU CQ4, colonne a, c, e, f e g, e il modello EU CQ5, colonne a, c, e ed f, di cui all'allegato XV del presente regolamento e seguendo le istruzioni di cui all'allegato XVI del presente regolamento.
3. I grandi enti che presentano un rapporto tra il valore contabile lordo dei prestiti e delle anticipazioni che rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 47 bis, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013 e il valore contabile lordo totale dei prestiti e delle anticipazioni che rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 47 bis, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013 pari o superiore al 5 % pubblicano, oltre alle informazioni contenute nei modelli e nelle colonne di cui al paragrafo 2, le informazioni di cui all'articolo 442, lettere c) ed f), del regolamento (UE) n. 575/2013 utilizzando i modelli EU CR2a, EU CQ2, EU CQ6 ed EU CQ8, il modello EU CQ4, colonne b e d, e il modello EU CQ5, colonne b e d, di cui all'allegato XV del presente regolamento, seguendo le istruzioni di cui all'allegato XVI. Essi pubblicano tali informazioni con frequenza annuale.
4. Ai fini del paragrafo 3, i prestiti e le anticipazioni classificati come posseduti per la vendita, le disponibilità presso banche centrali e gli altri depositi a vista sono esclusi sia dal denominatore che dal numeratore del rapporto.
5. Gli enti iniziano a pubblicare l'informativa conformemente al paragrafo 3 se hanno raggiunto o superato la soglia del 5 % di cui a tale paragrafo in due trimestri consecutivi durante i quattro trimestri precedenti la data di riferimento dell'informativa. Per la data di riferimento della prima informativa, gli enti pubblicano le informazioni in questione utilizzando i modelli di cui a tale paragrafo se superano la soglia del 5 % alla data di riferimento dell'informativa.
6. Gli enti non sono più tenuti a pubblicare informazioni conformemente al paragrafo 3 se sono scesi al di sotto della soglia del 5 % in tre trimestri consecutivi durante i quattro trimestri precedenti la data di riferimento dell'informativa.
N.d.R.: Per la cessazione dell'applicabilità del presente regolamento, si rimanda all'art. 27 del Reg. (UE) 2024/3172.
Il presente è ABROGATO dall'art. 27 del Reg. (UE) 2024/3172, a decorrere dal 31 dicembre 2025.
Informativa sull'uso di tecniche di attenuazione del rischio di credito
Gli enti pubblicano le informazioni di cui all'articolo 453, lettere da a) a f), del regolamento (UE) n. 575/2013 come segue:
a) le informazioni di cui all'articolo 453, lettere da a) a e), del regolamento (UE) n. 575/2013 utilizzando la tabella EU CRC di cui all'allegato XVII del presente regolamento e seguendo le istruzioni di cui all'allegato XVIII del presente regolamento;
b) le informazioni di cui all'articolo 453, lettera f), del regolamento (UE) n. 575/2013 utilizzando il modello EU CR3 di cui all'allegato XVII del presente regolamento e seguendo le istruzioni di cui all'allegato XVIII del presente regolamento.
N.d.R.: Per la cessazione dell'applicabilità del presente regolamento, si rimanda all'art. 27 del Reg. (UE) 2024/3172.
Il presente è ABROGATO dall'art. 27 del Reg. (UE) 2024/3172, a decorrere dal 31 dicembre 2025.
Informativa sull'uso del metodo standardizza to
Gli enti che calcolano gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio secondo il metodo standardizzato pubblicano le informazioni di cui all'articolo 444 e all'articolo 453, lettere g), h) e i), del regolamento (UE) n. 575/2013 come segue:
a) le informazioni di cui all'articolo 444, lettere da a) a d), del regolamento (UE) n. 575/2013 utilizzando la tabella EU CRD di cui all'allegato XIX del presente regolamento e seguendo le istruzioni di cui all'allegato XX del presente regolamento;
b) le informazioni di cui all'articolo 453, lettere g), h) e i), e all'articolo 444, lettera e), del regolamento (UE) n. 575/2013 utilizzando il modello EU CR4 di cui all'allegato XIX del presente regolamento e seguendo le istruzioni di cui all'allegato XX del presente regolamento;
c) le informazioni di cui all'articolo 444, lettera e), del regolamento (UE) n. 575/2013 utilizzando il modello EU CR5 di cui all'allegato XIX del presente regolamento e seguendo le istruzioni di cui all'allegato XX del presente regolamento e, per le informazioni sui valori delle esposizioni dedotti dai fondi propri di cui al medesimo articolo, utilizzando il modello EU CC1 di cui all'allegato VII del presente regolamento e seguendo le istruzioni di cui all'allegato VIII del presente regolamento.
N.d.R.: Per la cessazione dell'applicabilità del presente regolamento, si rimanda all'art. 27 del Reg. (UE) 2024/3172.
Il presente è ABROGATO dall'art. 27 del Reg. (UE) 2024/3172, a decorrere dal 31 dicembre 2025.
Informativa sull'uso del metodo IRB per il rischio di credito
Gli enti che calcolano gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio secondo il metodo IRB pubblicano le informazioni di cui agli articoli 438 e 452 e all'articolo 453, lettere g) e j), del regolamento (UE) n. 575/2013 come segue:
a) le informazioni di cui all'articolo 452, lettere da a) a f), del regolamento (UE) n. 575/2013 utilizzando la tabella EU CRE e il modello EU CR6-A di cui all'allegato XXI del presente regolamento e seguendo le istruzioni di cui all'allegato XXII del presente regolamento;
b) le informazioni di cui all'articolo 452, lettera g), del regolamento (UE) n. 575/2013 utilizzando il modello EU CR6 di cui all'allegato XXI del presente regolamento e seguendo le istruzioni di cui all'allegato XXII del presente regolamento;
c) le informazioni di cui all'articolo 453, lettere g) e j), del regolamento (UE) n. 575/2013 utilizzando i modelli EU CR7-A ed EU CR7 di cui all'allegato XXI del presente regolamento e seguendo le istruzioni di cui all'allegato XXII del presente regolamento;
d) le informazioni di cui all'articolo 438, lettera h), del regolamento (UE) n. 575/2013 utilizzando il modello EU CR8 di cui all'allegato XXI del presente regolamento e seguendo le istruzioni di cui all'allegato XXII del presente regolamento;
e) le informazioni di cui all'articolo 452, lettera h), del regolamento (UE) n. 575/2013 utilizzando i modelli EU CR9 ed EU CR9.1 di cui all'allegato XXI del presente regolamento e seguendo le istruzioni di cui all'allegato XXII del presente regolamento.
N.d.R.: Per la cessazione dell'applicabilità del presente regolamento, si rimanda all'art. 27 del Reg. (UE) 2024/3172.
Il presente è ABROGATO dall'art. 27 del Reg. (UE) 2024/3172, a decorrere dal 31 dicembre 2025.
Informativa sui finanziamenti specializzati e sulle esposizioni in strumenti di capitale secondo il metodo della ponderazione semplice
Gli enti pubblicano le informazioni di cui all'articolo 438, lettera e), del regolamento (UE) n. 575/2013 utilizzando il modello EU CR10 di cui all'allegato XXIII del presente regolamento e seguendo le istruzioni di cui all'allegato XXIV del presente regolamento.
N.d.R.: Per la cessazione dell'applicabilità del presente regolamento, si rimanda all'art. 27 del Reg. (UE) 2024/3172.
Il presente è ABROGATO dall'art. 27 del Reg. (UE) 2024/3172, a decorrere dal 31 dicembre 2025.
Informativa sulle esposizioni al rischio di controparte
Gli enti pubblicano le informazioni di cui all'articolo 438, lettera h), e all'articolo 439 del regolamento (UE) n. 575/2013 come segue:
a) le informazioni di cui all'articolo 439, lettere a), b), c) e d), del regolamento (UE) n. 575/2013 utilizzando la tabella EU CCRA di cui all'allegato XXV del presente regolamento e seguendo le istruzioni di cui all'allegato XXVI del presente regolamento;
b) le informazioni di cui all'articolo 439, lettere f), g), k) ed m), del regolamento (UE) n. 575/2013 utilizzando il modello EU CCR1 di cui all'allegato XXV del presente regolamento e seguendo le istruzioni di cui all'allegato XXVI del presente regolamento;
c) le informazioni di cui all'articolo 439, lettera h), del regolamento (UE) n. 575/2013 utilizzando il modello EU CCR2 di cui all'allegato XXV del presente regolamento e seguendo le istruzioni di cui all'allegato XXVI del presente regolamento;
d) le informazioni di cui all'articolo 439, lettera l), del regolamento (UE) n. 575/2013 utilizzando i modelli EU CCR3 ed EU CCR4 di cui all'allegato XXV del presente regolamento e seguendo le istruzioni di cui all'allegato XXVI del presente regolamento;
e) le informazioni di cui all'articolo 439, lettera e), del regolamento (UE) n. 575/2013 utilizzando il modello EU CCR5 di cui all'allegato XXV del presente regolamento e seguendo le istruzioni di cui all'allegato XXVI del presente regolamento;
f) le informazioni di cui all'articolo 439, lettera j), del regolamento (UE) n. 575/2013 utilizzando il modello EU CCR6 di cui all'allegato XXV del presente regolamento e seguendo le istruzioni di cui all'allegato XXVI del presente regolamento;
g) le informazioni di cui all'articolo 438, lettera h), del regolamento (UE) n. 575/2013 utilizzando il modello EU CCR7 di cui all'allegato XXV del presente regolamento e seguendo le istruzioni di cui all'allegato XXVI del presente regolamento;
h) le informazioni di cui all'articolo 439, lettera i), del regolamento (UE) n. 575/2013 utilizzando il modello EU CCR8 di cui all'allegato XXV del presente regolamento e seguendo le istruzioni di cui all'allegato XXVI del presente regolamento.
N.d.R.: Per la cessazione dell'applicabilità del presente regolamento, si rimanda all'art. 27 del Reg. (UE) 2024/3172.
Il presente è ABROGATO dall'art. 27 del Reg. (UE) 2024/3172, a decorrere dal 31 dicembre 2025.
Informativa sulle esposizioni in posizioni verso la cartolarizzazione
Gli enti pubblicano le informazioni di cui all'articolo 449 del regolamento (UE) n. 575/2013 come segue:
a) le informazioni di cui all'articolo 449, lettere da a) a i), del regolamento (UE) n. 575/2013 utilizzando la tabella EU SECA di cui all'allegato XXVII del presente regolamento e seguendo le istruzioni di cui all'allegato XXVIII del presente regolamento;
b) le informazioni di cui all'articolo 449, lettera j), del regolamento (UE) n. 575/2013 utilizzando i modelli EU SEC1 ed EU SEC2 di cui all'allegato XXVII del presente regolamento e seguendo le istruzioni di cui all'allegato XXVIII del presente regolamento;
c) le informazioni di cui all'articolo 449, lettera k), del regolamento (UE) n. 575/2013 utilizzando i modelli EU SEC3 ed EU SEC4 di cui all'allegato XXVII del presente regolamento e seguendo le istruzioni di cui all'allegato XXVIII del presente regolamento;
d) le informazioni di cui all'articolo 449, lettera l), del regolamento (UE) n. 575/2013 utilizzando il modello EU SEC5 di cui all'allegato XXVII del presente regolamento e seguendo le istruzioni di cui all'allegato XXVIII del presente regolamento.
N.d.R.: Per la cessazione dell'applicabilità del presente regolamento, si rimanda all'art. 27 del Reg. (UE) 2024/3172.
Il presente è ABROGATO dall'art. 27 del Reg. (UE) 2024/3172, a decorrere dal 31 dicembre 2025.
Informativa sull'uso del metodo standardizzato e dei modelli interni per il rischio di mercato
1. Gli enti pubblicano le informazioni di cui all'articolo 445 del regolamento (UE) n. 575/2013 utilizzando il modello EU MR1 di cui all'allegato XXIX del presente regolamento e seguendo le istruzioni di cui all'allegato XXX del presente regolamento.
2. Gli enti pubblicano le informazioni di cui agli articoli 435, 438 e 455 del regolamento (UE) n. 575/2013 come segue:
a) le informazioni riguardanti il rischio di mercato di cui all'articolo 435, paragrafo 1, lettere da a) a d), del regolamento (UE) n. 575/2013 utilizzando la tabella EU MRA di cui all'allegato XXIX del presente regolamento e seguendo le istruzioni di cui all'allegato XXX del presente regolamento;
b) le informazioni di cui all'articolo 455, lettere a), b), c) ed f), del regolamento (UE) n. 575/2013 utilizzando la tabella EU MRB di cui all'allegato XXIX del presente regolamento e seguendo le istruzioni di cui all'allegato XXX del presente regolamento;
c) le informazioni di cui all'articolo 455, lettera e), del regolamento (UE) n. 575/2013 utilizzando il modello EU MR2-A di cui all'allegato XXIX del presente regolamento e seguendo le istruzioni di cui all'allegato XXX del presente regolamento;
d) le informazioni riguardanti i modelli interni per il rischio di mercato di cui all'articolo 438, lettera h), del regolamento (UE) n. 575/2013 utilizzando il modello EU MR2-B di cui all'allegato XXIX del presente regolamento e seguendo le istruzioni di cui all'allegato XXX del presente regolamento;
e) le informazioni di cui all'articolo 455, lettera d), del regolamento (UE) n. 575/2013 utilizzando il modello EU MR3 di cui all'allegato XXIX del presente regolamento e seguendo le istruzioni di cui all'allegato XXX del presente regolamento;
f) le informazioni di cui all'articolo 455, lettera g), del regolamento (UE) n. 575/2013 utilizzando il modello EU MR4 di cui all'allegato XXIX del presente regolamento e seguendo le istruzioni di cui all'allegato XXX del presente regolamento.
N.d.R.: Per la cessazione dell'applicabilità del presente regolamento, si rimanda all'art. 27 del Reg. (UE) 2024/3172.
Il presente è ABROGATO dall'art. 27 del Reg. (UE) 2024/3172, a decorrere dal 31 dicembre 2025.
Informativa sul rischio operativo
Gli enti pubblicano le informazioni di cui all'articolo 435, all'articolo 438, lettera d), e agli articoli 446 e 454 del regolamento (UE) n. 575/2013 utilizzando la tabella EU ORA e il modello EU OR1 di cui all'allegato XXXI del presente regolamento e seguendo le istruzioni di cui all'allegato XXXII del presente regolamento.
N.d.R.: Per la cessazione dell'applicabilità del presente regolamento, si rimanda all'art. 27 del Reg. (UE) 2024/3172.
Il presente è ABROGATO dall'art. 27 del Reg. (UE) 2024/3172, a decorrere dal 31 dicembre 2025.
Informativa sulle esposizioni al rischio di tasso di interesse su posizioni non detenute nel portafoglio di negoziazione
(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) 2022/631)
1. Gli enti pubblicano le informazioni di cui all'articolo 448, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (UE) n. 575/2013 utilizzando il modello EU IRRBB1 di cui all'allegato XXXVII del presente regolamento e seguendo le istruzioni di cui all'allegato XXXVIII del presente regolamento.
2. Gli enti pubblicano le informazioni di cui all'articolo 448, paragrafo 1, lettere da c) a g), del regolamento (UE) n. 575/2013 utilizzando la tabella EU IRRBBA di cui all'allegato XXXVII del presente regolamento e seguendo le istruzioni di cui all'allegato XXXVIII del presente regolamento.
3. Quando gli enti pubblicano le informazioni a norma del paragrafo 1 o del paragrafo 2 per la prima volta, non è richiesta l'informativa relativa alla data di riferimento precedente.
N.d.R.: Per la cessazione dell'applicabilità del presente regolamento, si rimanda all'art. 27 del Reg. (UE) 2024/3172.
Il presente è ABROGATO dall'art. 27 del Reg. (UE) 2024/3172, a decorrere dal 31 dicembre 2025.
Informativa sulla politica di remunerazione
Gli enti pubblicano le informazioni di cui all'articolo 450 del regolamento (UE) n. 575/2013 come segue:
a) le informazioni di cui all'articolo 450, paragrafo 1, lettere da a) a f) e lettere j) e k), e le informazioni di cui all'articolo 450, paragrafo 2, del medesimo regolamento utilizzando la tabella EU REMA di cui all'allegato XXXIII del presente regolamento e seguendo le istruzioni di cui all'allegato XXXIV del presente regolamento;
b) le informazioni di cui all'articolo 450, paragrafo 1, lettera h), punti i) e ii), del regolamento (UE) n. 575/2013 utilizzando il modello EU REM1 di cui all'allegato XXXIII del presente regolamento e seguendo le istruzioni di cui all'allegato XXXIV del presente regolamento;
c) le informazioni di cui all'articolo 450, paragrafo 1, lettera h), punti v), vi) e vii), del regolamento (UE) n. 575/2013 utilizzando il modello EU REM2 di cui all'allegato XXXIII del presente regolamento e seguendo le istruzioni di cui all'allegato XXXIV del presente regolamento;
d) le informazioni di cui all'articolo 450, paragrafo 1, lettera h), punti iii) e iv), del regolamento (UE) n. 575/2013 utilizzando il modello EU REM3 di cui all'allegato XXXIII del presente regolamento e seguendo le istruzioni di cui all'allegato XXXIV del presente regolamento;
e) le informazioni di cui all'articolo 450, paragrafo 1, lettere g) e i), del regolamento (UE) n. 575/2013 utilizzando i modelli EU REM4 ed EU REM5 di cui all'allegato XXXIII del presente regolamento e seguendo le istruzioni di cui all'allegato XXXIV del presente regolamento.
N.d.R.: Per la cessazione dell'applicabilità del presente regolamento, si rimanda all'art. 27 del Reg. (UE) 2024/3172.
Il presente è ABROGATO dall'art. 27 del Reg. (UE) 2024/3172, a decorrere dal 31 dicembre 2025.
Informativa sulle attività vincolate e non vincolate
Gli enti pubblicano le informazioni di cui all'articolo 443 del regolamento (UE) n. 575/2013 utilizzando i modelli EU AE1, EU AE2 ed EU AE3 e la tabella EU AE4 di cui all'allegato XXXV del presente regolamento e seguendo le istruzioni di cui all'allegato XXXVI del presente regolamento.
N.d.R.: Per la cessazione dell'applicabilità del presente regolamento, si rimanda all'art. 27 del Reg. (UE) 2024/3172.
Il presente è ABROGATO dall'art. 27 del Reg. (UE) 2024/3172, a decorrere dal 31 dicembre 2025.
Informativa sui rischi ambientali, sociali e di governance
(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) 2022/2453)
1. Gli enti pubblicano le informazioni di cui all'articolo 449 bis del regolamento (UE) n. 575/2013 come segue:
a) le informazioni qualitative sui rischi ambientali, sociali e di governance utilizzando le tabelle 1, 2 e 3 di cui all'allegato XXXIX del presente regolamento e seguendo le istruzioni di cui all'allegato XL del presente regolamento;
b) le informazioni quantitative sul rischio di transizione connesso ai cambiamenti climatici utilizzando i modelli da 1 a 4 di cui all'allegato XXXIX del presente regolamento e seguendo le istruzioni di cui all'allegato XL del presente regolamento;
c) le informazioni quantitative sui rischi fisici connessi ai cambiamenti climatici utilizzando il modello 5 di cui all'allegato XXXIX del presente regolamento e seguendo le istruzioni di cui all'allegato XL del presente regolamento;
d) le informazioni quantitative sulle azioni di attenuazione associate ad attività economiche considerate ecosostenibili ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio (1) nei confronti delle controparti soggette all'articolo 19 bis o 29 bis della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (2), delle famiglie e delle amministrazioni locali di cui all'allegato V, parte 1, punto 42, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) 2021/451 della Commissione (3), utilizzando i modelli 6, 7 e 8 di cui all'allegato XXXIX del presente regolamento e seguendo le istruzioni di cui all'allegato XL del presente regolamento;
e) le informazioni quantitative su altre azioni di attenuazione e su esposizioni ai rischi connessi ai cambiamenti climatici che non sono considerate attività economiche ecosostenibili ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (UE) 2020/852 ma che sostengono le controparti nel processo di transizione o di adattamento ai fini degli obiettivi di mitigazione dei cambiamenti climatici e di adattamento ai medesimi, utilizzando il modello 10 di cui all'allegato XXXIX del presente regolamento e seguendo le istruzioni di cui all'allegato XL del presente regolamento.
2. Gli enti possono scegliere di pubblicare informazioni quantitative sulle azioni di attenuazione e sulle esposizioni relative ai rischi connessi ai cambiamenti climatici associati alle attività economiche considerate ecosostenibili ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (UE) 2020/852, nei confronti delle controparti che sono società non finanziarie di cui all'allegato V, parte 1, punto 42, lettera e), del regolamento di esecuzione (UE) 2021/451, che non sono soggette agli obblighi di informativa di cui all'articolo 19 bis o 29 bis della direttiva 2013/34/UE e che non sono soggette agli obblighi di informativa di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2021/2178 della Commissione (4), utilizzando il modello 9 di cui all'allegato XXXIX del presente regolamento e seguendo le istruzioni di cui all'allegato XL del presente regolamento.
Per il calcolo della percentuale delle esposizioni verso attività che soddisfano le prescrizioni di cui all'articolo 3 del regolamento (UE) 2020/852 (esposizioni allineate alla tassonomia) nei confronti di tali controparti, gli enti:
a) possono utilizzare, se disponibili, le informazioni ricevute dalle controparti su base volontaria e bilaterale attraverso il processo di concessione di prestiti e il regolare processo di revisione e monitoraggio del credito;
b) se la controparte non può o non intende fornire i dati in questione su base bilaterale, possono usare stime interne e variabili proxy e spiegare nella descrizione che accompagna il modello in che misura è stato fatto ricorso a tali stime interne e variabili proxy e quali stime interne e variabili proxy sono state applicate;
c) se non sono in grado di raccogliere su base bilaterale le informazioni in questione, non possono ricorrere a stime interne e variabili proxy o non possono raccogliere tali informazioni o ricorrere a tali stime e variabili proxy in un modo che non sia eccessivamente oneroso per loro o per le controparti, possono spiegare tale incapacità nella descrizione che accompagna il modello.
Ai fini della lettera a), gli enti informano le controparti che tali informazioni sono fornite su base volontaria.
3. Salvo diversa indicazione nelle istruzioni di cui all'allegato XL del presente regolamento, a decorrere dal 31 dicembre 2022 gli enti pubblicano le informazioni di cui all'articolo 449 bis del regolamento (UE) n. 575/2013 alle date indicate di seguito:
a) per l'informativa annuale: 31 dicembre;
b) per l'informativa semestrale: 30 giugno e 31 dicembre di ogni anno.
Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020, relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088 (GU L 198 del 22.6.2020).
Direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio (GU L 182 del 29.6.2013).
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/451 della Commissione, del 17 dicembre 2020, che stabilisce norme tecniche di attuazione per l'applicazione del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le segnalazioni degli enti a fini di vigilanza e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 (GU L 97 del 19.3.2021).
Regolamento delegato (UE) 2021/2178 della Commissione, del 6 luglio 2021, che integra il regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio precisando il contenuto e la presentazione delle informazioni che le imprese soggette all'articolo 19 bis o 29 bis della direttiva 2013/34/UE devono comunicare in merito alle attività economiche ecosostenibili e specificando la metodologia per conformarsi a tale obbligo di informativa (GU L 443 del 10.12.2021).
N.d.R.: Per la cessazione dell'applicabilità del presente regolamento, si rimanda all'art. 27 del Reg. (UE) 2024/3172.
Il presente è ABROGATO dall'art. 27 del Reg. (UE) 2024/3172, a decorrere dal 31 dicembre 2025.
Disposizioni generali
1. La numerazione delle righe o delle colonne non è modificata se l'ente omette di pubblicare una o più informazioni a norma dell'articolo 432 del regolamento (UE) n. 575/2013.
2. Gli enti inseriscono una nota esplicita nella descrizione che accompagna il modello o la tabella in questione, indicando quali righe o colonne non sono compilate e il motivo dell'omissione.
3. Le informazioni previste dall'articolo 431 del regolamento (UE) n. 575/2013 sono chiare e complete, in modo da permettere agli utilizzatori delle stesse di comprendere le informazioni quantitative, e sono poste accanto ai modelli cui si riferiscono le informazioni.
4. I valori numerici sono presentati come segue:
a) i dati monetari quantitativi sono pubblicati utilizzando una precisione minima equivalente a milioni di unità;
b) i dati quantitativi pubblicati come «percentuale» sono espressi in unità con una precisione minima equivalente a quattro decimali.
5. Oltre alle informazioni pubblicate conformemente al presente regolamento, gli enti forniscono anche le seguenti informazioni:
a) data e periodo di riferimento dell'informativa;
b) valuta utilizzata per le segnalazioni;
c) nome e, se del caso, identificativo della persona giuridica (LEI) dell'ente che pubblica le informazioni;
d) se del caso, il principio contabile utilizzato;
e) se del caso, l'ambito del consolidamento.
N.d.R.: Per la cessazione dell'applicabilità del presente regolamento, si rimanda all'art. 27 del Reg. (UE) 2024/3172.
Il presente è ABROGATO dall'art. 27 del Reg. (UE) 2024/3172, a decorrere dal 31 dicembre 2025.
Abrogazione
Sono abrogati il regolamento di esecuzione (UE) n. 1423/2013, il regolamento delegato (UE) 2015/1555, il regolamento di esecuzione (UE) 2016/200 e il regolamento delegato (UE) 2017/2295.
N.d.R.: Per la cessazione dell'applicabilità del presente regolamento, si rimanda all'art. 27 del Reg. (UE) 2024/3172.
Il presente è ABROGATO dall'art. 27 del Reg. (UE) 2024/3172, a decorrere dal 31 dicembre 2025.
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 28 giugno 2021.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 15 marzo 2021
Per la Commissione
La presidente
URSULA VON DER LEYEN
N.d.R.: Per la cessazione dell'applicabilità del presente regolamento, si rimanda all'art. 27 del Reg. (UE) 2024/3172.
Il presente è ABROGATO dall'art. 27 del Reg. (UE) 2024/3172, a decorrere dal 31 dicembre 2025.
N.d.R.: Per la cessazione dell'applicabilità del presente regolamento, si rimanda all'art. 27 del Reg. (UE) 2024/3172.
Il presente è ABROGATO dall'art. 27 del Reg. (UE) 2024/3172, a decorrere dal 31 dicembre 2025.
N.d.R.: Per la cessazione dell'applicabilità del presente regolamento, si rimanda all'art. 27 del Reg. (UE) 2024/3172.
Il presente è ABROGATO dall'art. 27 del Reg. (UE) 2024/3172, a decorrere dal 31 dicembre 2025.
N.d.R.: Per la cessazione dell'applicabilità del presente regolamento, si rimanda all'art. 27 del Reg. (UE) 2024/3172.
Il presente è ABROGATO dall'art. 27 del Reg. (UE) 2024/3172, a decorrere dal 31 dicembre 2025.
N.d.R.: Per la cessazione dell'applicabilità del presente regolamento, si rimanda all'art. 27 del Reg. (UE) 2024/3172.
Il presente è ABROGATO dall'art. 27 del Reg. (UE) 2024/3172, a decorrere dal 31 dicembre 2025.
N.d.R.: Per la cessazione dell'applicabilità del presente regolamento, si rimanda all'art. 27 del Reg. (UE) 2024/3172.
Il presente è ABROGATO dall'art. 27 del Reg. (UE) 2024/3172, a decorrere dal 31 dicembre 2025.
N.d.R.: Per la cessazione dell'applicabilità del presente regolamento, si rimanda all'art. 27 del Reg. (UE) 2024/3172.
Il presente è ABROGATO dall'art. 27 del Reg. (UE) 2024/3172, a decorrere dal 31 dicembre 2025.
N.d.R.: Per la cessazione dell'applicabilità del presente regolamento, si rimanda all'art. 27 del Reg. (UE) 2024/3172.
Il presente è ABROGATO dall'art. 27 del Reg. (UE) 2024/3172, a decorrere dal 31 dicembre 2025.
N.d.R.: Per la cessazione dell'applicabilità del presente regolamento, si rimanda all'art. 27 del Reg. (UE) 2024/3172.
Il presente è ABROGATO dall'art. 27 del Reg. (UE) 2024/3172, a decorrere dal 31 dicembre 2025.
N.d.R.: Per la cessazione dell'applicabilità del presente regolamento, si rimanda all'art. 27 del Reg. (UE) 2024/3172.
Il presente è ABROGATO dall'art. 27 del Reg. (UE) 2024/3172, a decorrere dal 31 dicembre 2025.
N.d.R.: Per la cessazione dell'applicabilità del presente regolamento, si rimanda all'art. 27 del Reg. (UE) 2024/3172.
Il presente è ABROGATO dall'art. 27 del Reg. (UE) 2024/3172, a decorrere dal 31 dicembre 2025.
N.d.R.: Per la cessazione dell'applicabilità del presente regolamento, si rimanda all'art. 27 del Reg. (UE) 2024/3172.
Il presente è ABROGATO dall'art. 27 del Reg. (UE) 2024/3172, a decorrere dal 31 dicembre 2025.
N.d.R.: Per la cessazione dell'applicabilità del presente regolamento, si rimanda all'art. 27 del Reg. (UE) 2024/3172.
Il presente è ABROGATO dall'art. 27 del Reg. (UE) 2024/3172, a decorrere dal 31 dicembre 2025.
N.d.R.: Per la cessazione dell'applicabilità del presente regolamento, si rimanda all'art. 27 del Reg. (UE) 2024/3172.
Il presente è ABROGATO dall'art. 27 del Reg. (UE) 2024/3172, a decorrere dal 31 dicembre 2025.
N.d.R.: Per la cessazione dell'applicabilità del presente regolamento, si rimanda all'art. 27 del Reg. (UE) 2024/3172.
Il presente è ABROGATO dall'art. 27 del Reg. (UE) 2024/3172, a decorrere dal 31 dicembre 2025.
N.d.R.: Per la cessazione dell'applicabilità del presente regolamento, si rimanda all'art. 27 del Reg. (UE) 2024/3172.
Il presente è ABROGATO dall'art. 27 del Reg. (UE) 2024/3172, a decorrere dal 31 dicembre 2025.
N.d.R.: Per la cessazione dell'applicabilità del presente regolamento, si rimanda all'art. 27 del Reg. (UE) 2024/3172.
Il presente è ABROGATO dall'art. 27 del Reg. (UE) 2024/3172, a decorrere dal 31 dicembre 2025.
N.d.R.: Per la cessazione dell'applicabilità del presente regolamento, si rimanda all'art. 27 del Reg. (UE) 2024/3172.
Il presente è ABROGATO dall'art. 27 del Reg. (UE) 2024/3172, a decorrere dal 31 dicembre 2025.
N.d.R.: Per la cessazione dell'applicabilità del presente regolamento, si rimanda all'art. 27 del Reg. (UE) 2024/3172.
Il presente è ABROGATO dall'art. 27 del Reg. (UE) 2024/3172, a decorrere dal 31 dicembre 2025.
N.d.R.: Per la cessazione dell'applicabilità del presente regolamento, si rimanda all'art. 27 del Reg. (UE) 2024/3172.
Il presente è ABROGATO dall'art. 27 del Reg. (UE) 2024/3172, a decorrere dal 31 dicembre 2025.
N.d.R.: Per la cessazione dell'applicabilità del presente regolamento, si rimanda all'art. 27 del Reg. (UE) 2024/3172.
Il presente è ABROGATO dall'art. 27 del Reg. (UE) 2024/3172, a decorrere dal 31 dicembre 2025.
N.d.R.: Per la cessazione dell'applicabilità del presente regolamento, si rimanda all'art. 27 del Reg. (UE) 2024/3172.
Il presente è ABROGATO dall'art. 27 del Reg. (UE) 2024/3172, a decorrere dal 31 dicembre 2025.
N.d.R.: Per la cessazione dell'applicabilità del presente regolamento, si rimanda all'art. 27 del Reg. (UE) 2024/3172.
Il presente è ABROGATO dall'art. 27 del Reg. (UE) 2024/3172, a decorrere dal 31 dicembre 2025.
N.d.R.: Per la cessazione dell'applicabilità del presente regolamento, si rimanda all'art. 27 del Reg. (UE) 2024/3172.
Il presente è ABROGATO dall'art. 27 del Reg. (UE) 2024/3172, a decorrere dal 31 dicembre 2025.
N.d.R.: Per la cessazione dell'applicabilità del presente regolamento, si rimanda all'art. 27 del Reg. (UE) 2024/3172.
Il presente è ABROGATO dall'art. 27 del Reg. (UE) 2024/3172, a decorrere dal 31 dicembre 2025.
N.d.R.: Per la cessazione dell'applicabilità del presente regolamento, si rimanda all'art. 27 del Reg. (UE) 2024/3172.
Il presente è ABROGATO dall'art. 27 del Reg. (UE) 2024/3172, a decorrere dal 31 dicembre 2025.
N.d.R.: Per la cessazione dell'applicabilità del presente regolamento, si rimanda all'art. 27 del Reg. (UE) 2024/3172.
Il presente è ABROGATO dall'art. 27 del Reg. (UE) 2024/3172, a decorrere dal 31 dicembre 2025.
N.d.R.: Per la cessazione dell'applicabilità del presente regolamento, si rimanda all'art. 27 del Reg. (UE) 2024/3172.
Il presente è ABROGATO dall'art. 27 del Reg. (UE) 2024/3172, a decorrere dal 31 dicembre 2025.
N.d.R.: Per la cessazione dell'applicabilità del presente regolamento, si rimanda all'art. 27 del Reg. (UE) 2024/3172.
Il presente è ABROGATO dall'art. 27 del Reg. (UE) 2024/3172, a decorrere dal 31 dicembre 2025.
N.d.R.: Per la cessazione dell'applicabilità del presente regolamento, si rimanda all'art. 27 del Reg. (UE) 2024/3172.
Il presente è ABROGATO dall'art. 27 del Reg. (UE) 2024/3172, a decorrere dal 31 dicembre 2025.
N.d.R.: Per la cessazione dell'applicabilità del presente regolamento, si rimanda all'art. 27 del Reg. (UE) 2024/3172.
Il presente è ABROGATO dall'art. 27 del Reg. (UE) 2024/3172, a decorrere dal 31 dicembre 2025.
N.d.R.: Per la cessazione dell'applicabilità del presente regolamento, si rimanda all'art. 27 del Reg. (UE) 2024/3172.
Il presente è ABROGATO dall'art. 27 del Reg. (UE) 2024/3172, a decorrere dal 31 dicembre 2025.
N.d.R.: Per la cessazione dell'applicabilità del presente regolamento, si rimanda all'art. 27 del Reg. (UE) 2024/3172.
Il presente è ABROGATO dall'art. 27 del Reg. (UE) 2024/3172, a decorrere dal 31 dicembre 2025.
N.d.R.: Per la cessazione dell'applicabilità del presente regolamento, si rimanda all'art. 27 del Reg. (UE) 2024/3172.
Il presente è ABROGATO dall'art. 27 del Reg. (UE) 2024/3172, a decorrere dal 31 dicembre 2025.
N.d.R.: Per la cessazione dell'applicabilità del presente regolamento, si rimanda all'art. 27 del Reg. (UE) 2024/3172.
Il presente è ABROGATO dall'art. 27 del Reg. (UE) 2024/3172, a decorrere dal 31 dicembre 2025.
N.d.R.: Per la cessazione dell'applicabilità del presente regolamento, si rimanda all'art. 27 del Reg. (UE) 2024/3172.
Il presente è ABROGATO dall'art. 27 del Reg. (UE) 2024/3172, a decorrere dal 31 dicembre 2025.
N.d.R.: Per la cessazione dell'applicabilità del presente regolamento, si rimanda all'art. 27 del Reg. (UE) 2024/3172.
Il presente è ABROGATO dall'art. 27 del Reg. (UE) 2024/3172, a decorrere dal 31 dicembre 2025.
Allegato introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) 2022/631.
N.d.R.: Per la cessazione dell'applicabilità del presente regolamento, si rimanda all'art. 27 del Reg. (UE) 2024/3172.
Il presente è ABROGATO dall'art. 27 del Reg. (UE) 2024/3172, a decorrere dal 31 dicembre 2025.
Allegato introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) 2022/631.
N.d.R.: Per la cessazione dell'applicabilità del presente regolamento, si rimanda all'art. 27 del Reg. (UE) 2024/3172.
Il presente è ABROGATO dall'art. 27 del Reg. (UE) 2024/3172, a decorrere dal 31 dicembre 2025.
Allegato introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) 2022/2453.
N.d.R.: Per la cessazione dell'applicabilità del presente regolamento, si rimanda all'art. 27 del Reg. (UE) 2024/3172.
Il presente è ABROGATO dall'art. 27 del Reg. (UE) 2024/3172, a decorrere dal 31 dicembre 2025.
Allegato introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) 2022/2453.