
DECISIONE (PESC) 2022/636 DEL CONSIGLIO, 13 aprile 2022
G.U.U.E. 19 aprile 2022, n. L 117
Decisione che modifica la decisione (PESC) 2022/338, relativa a una misura di assistenza nell'ambito dello strumento europeo per la pace per la fornitura alle forze armate ucraine di materiale e piattaforme militari concepiti per l'uso letale della forza.
Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità
Adottata il: 13 aprile 2022
Entrata in vigore il: 13 aprile 2022
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 28, paragrafo 1, e l'articolo 41, paragrafo 2,
vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
considerando quanto segue:
1) Il 28 febbraio 2022 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2022/338 (1), che ha istituito una misura di assistenza con un importo di riferimento finanziario pari a 450 000 000 EUR destinato a coprire la fornitura alle forze armate ucraine di materiale e piattaforme militari concepiti per l'uso letale della forza.
2) Il 23 marzo 2022 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2022/471 (2), che ha modificato la decisione (PESC) 2022/338 aumentando l'importo di riferimento finanziario portandolo a 900 000 000 EUR.
3) Alla luce dell'aggressione armata da parte della Federazione russa contro l'Ucraina, l'importo di riferimento finanziario dovrebbe essere incrementato di ulteriori 450 000 000 EUR e la durata della misura di assistenza dovrebbe essere prorogata di 24 mesi.
4) E' opportuno modificare di conseguenza la decisione (PESC) 2022/338,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Decisione (PESC) 2022/338 del Consiglio, del 28 febbraio 2022, relativa a una misura di assistenza nell'ambito dello strumento europeo per la pace per la fornitura alle forze armate ucraine di materiale e piattaforme militari concepiti per l'uso letale della forza (GU L 60 del 28.2.2022).
Decisione (PESC) 2022/471 del Consiglio, del 23 marzo 2022, che modifica la decisione (PESC) 2022/338 del Consiglio relativa a una misura di assistenza nell'ambito dello strumento europeo per la pace per la fornitura alle forze armate ucraine di materiale e piattaforme militari concepiti per l'uso letale della forza (GU L 96 del 24.3.2022).
La decisione (PESC) 2022/338 è così modificata:
1) all'articolo 1, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:
«4. La durata della misura di assistenza è di 60 mesi dall'adozione della presente decisione.»;
2) all'articolo 2, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse alla misura di assistenza è pari a 1 350 000 000 EUR.»;
3) all'articolo 2, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
«3. Conformemente all'articolo 29, paragrafo 5, della decisione (PESC) 2021/509, l'amministratore delle misure di assistenza può chiedere contributi a seguito dell'adozione della presente decisione fino a 1 350 000 000 EUR. I fondi richiesti dall'amministratore delle misure di assistenza possono essere utilizzati unicamente per pagare le spese nei limiti approvati dal comitato istituito dalla decisione (PESC) 2021/509 nel bilancio rettificativo 2022 e nei bilanci per gli anni successivi corrispondenti alla misura di assistenza.»;
4) all'articolo 2, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:
«4. Le spese relative all'attuazione della misura di assistenza sono ammissibili a decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino a una data che sarà stabilita dal Consiglio. Almeno il 66 % dell'importo di riferimento finanziario copre le spese sostenute a decorrere dall'11 marzo 2022.».