
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/649 DELLA COMMISSIONE, 20 aprile 2022
G.U.U.E. 21 aprile 2022, n. L 119
Regolamento che modifica gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per quanto riguarda le voci relative al Canada, al Regno Unito e agli Stati Uniti negli elenchi di paesi terzi da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di partite di pollame, materiale germinale di pollame e carni fresche di pollame e selvaggina da penna. (Testo rilevante ai fini del SEE)
Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità
Entrata in vigore il: 22 aprile 2022
Applicabile dal: 22 aprile 2022
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») (1), in particolare l'articolo 230, paragrafo 1, e l'articolo 232, paragrafi 1 e 3,
considerando quanto segue:
1) A norma del regolamento (UE) 2016/429, per entrare nell'Unione le partite di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale devono provenire da un paese terzo o territorio, oppure da una zona o un compartimento dello stesso, che figura negli elenchi di cui all'articolo 230, paragrafo 1, di tale regolamento.
2) Il regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione (2) stabilisce le prescrizioni in materia di sanità animale che le partite di determinate specie e categorie di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale da paesi terzi o territori o loro zone o, in caso di animali di acquacoltura, da loro compartimenti, devono soddisfare per l'ingresso nell'Unione.
3) Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione (3) stabilisce gli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone o compartimenti da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione delle specie e categorie di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento delegato (UE) 2020/692.
4) Più in particolare, gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 stabiliscono gli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione, rispettivamente, di partite di pollame e materiale germinale di pollame e di carni fresche di pollame e selvaggina da penna.
5) Il Canada ha notificato alla Commissione la comparsa di due focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità nel pollame. I focolai sono localizzati in Ontario, nella città di Woolwich (Canada), e sono stati confermati il 26 e il 29 marzo 2022 mediante analisi di laboratorio (RT-PCR).
6) Il Canada ha notificato alla Commissione la comparsa di un altro focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità nel pollame. Il focolaio è localizzato in Ontario, nella città di Zorra (Canada), ed è stato confermato il 28 marzo 2022 mediante analisi di laboratorio (RT-PCR).
7) Il Regno Unito ha notificato alla Commissione la comparsa di un focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità nel pollame. Il focolaio è localizzato in prossimità di Woodbridge, East Suffolk, Suffolk, Inghilterra (Regno Unito) ed è stato confermato il 27 marzo 2022 mediante analisi di laboratorio (RT-PCR).
8) Il Regno Unito ha notificato alla Commissione la comparsa di un altro focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità nel pollame. Il focolaio è localizzato in prossimità di Stowmarket, Mid Suffolk, Suffolk, Inghilterra (Regno Unito) ed è stato confermato il 28 marzo 2022 mediante analisi di laboratorio (RT-PCR).
9) Il Regno Unito ha inoltre notificato alla Commissione la comparsa di un ulteriore focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità nel pollame. Il focolaio è localizzato in prossimità di Woodbridge, East Suffolk, Suffolk, Inghilterra (Regno Unito) ed è stato confermato il 30 marzo 2022 mediante analisi di laboratorio (RT-PCR).
10) Anche gli Stati Uniti hanno notificato alla Commissione la comparsa di focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità nel pollame. I focolai sono localizzati nelle contee di Cherokee e Osceola, nello stato dell'Iowa (Stati Uniti), nella contea di Morrison, nello stato del Minnesota (Stati Uniti), nella contea di Dickey, nello stato del North Dakota (Stati Uniti) e nella contea di McPherson, nello stato del South Dakota (Stati Uniti), e sono stati confermati il 31 marzo 2022 mediante analisi di laboratorio (RT-PCR).
11) Gli Stati Uniti hanno notificato alla Commissione la comparsa di altri focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità nel pollame. I focolai sono localizzati nella contea di Dickey, nello stato del North Dakota (Stati Uniti) e nelle contee di Charles mix e Edmunds, nello stato del South Dakota (Stati Uniti), e sono stati confermati il 1° aprile 2022 mediante analisi di laboratorio (RT-PCR).
12) Gli Stati Uniti hanno inoltre notificato alla Commissione la comparsa di ulteriori focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità nel pollame. I focolai sono localizzati nelle contee di Humboldt e Sac, nello stato dell'Iowa (Stati Uniti), nella contea di Stearns, nello stato del Minnesota (Stati Uniti), nelle contee di Johnston, Lamoure e Wayne, nello stato del North Carolina (Stati Uniti) e nelle contee di Lake e Spink, nello stato del South Dakota (Stati Uniti), e sono stati confermati il 2 aprile 2022 mediante analisi di laboratorio (RT-PCR).
13) Gli Stati Uniti hanno altresì notificato alla Commissione la comparsa di ulteriori focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità nel pollame. I focolai sono localizzati nelle contee di Becker, Dodge, Kandiyohi e Le Sueur, nello stato del Minnesota (Stati Uniti) e nella contea di Erath, nello stato del Texas (Stati Uniti), e sono stati confermati il 3 aprile 2022 mediante analisi di laboratorio (RT-PCR).
14) Gli Stati Uniti hanno inoltre notificato alla Commissione la comparsa di altri focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità nel pollame. I focolai sono localizzati nella contea di Hamilton, nello stato dell'Iowa (Stati Uniti), nelle contee di Kandiyohi e Morrison, nello stato del Minnesota (Stati Uniti), nella contea di LaMoure, nello stato del North Dakota (Stati Uniti) e nella contea di McPherson, nello stato del South Dakota (Stati Uniti), e sono stati confermati il 4 aprile 2022 mediante analisi di laboratorio (RT-PCR).
15) Gli Stati Uniti hanno notificato alla Commissione la comparsa di altri focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità nel pollame. I focolai sono localizzati nella contea di Hardin, nello stato dell'Iowa (Stati Uniti), nelle contee di Big Stone, Meeker, Morrison, Stearns e Waseca, nello stato del Minnesota (Stati Uniti), nella contea di Orleans, nello stato di New York (Stati Uniti), nella contea di Wayne, nello stato del North Carolina (Stati Uniti) e nelle contee di Beadle, Clark, Faulk e Spink, nello stato del South Dakota (Stati Uniti), e sono stati confermati il 5 aprile 2022 mediante analisi di laboratorio (RT-PCR).
16) Gli Stati Uniti hanno inoltre notificato alla Commissione la comparsa di ulteriori focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità nel pollame. I focolai sono localizzati nella contea di Wayne, nello stato del North Dakota (Stati Uniti), nella contea di McPherson, nello stato del South Dakota (Stati Uniti) e nella contea di Racine, nello stato del Wisconsin (Stati Uniti), e sono stati confermati il 6 aprile 2022 mediante analisi di laboratorio (RT-PCR).
17) Gli Stati Uniti hanno altresì notificato alla Commissione la comparsa di altri focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità nel pollame. I focolai sono localizzati nella contea di Waseca, nello stato del Minnesota (Stati Uniti), nella contea di Cascade, nello stato del Montana (Stati Uniti) e nella contea di Wayne, nello stato del North Carolina (Stati Uniti), e sono stati confermati il 7 aprile 2022 mediante analisi di laboratorio (RT-PCR).
18) Gli Stati Uniti hanno infine notificato alla Commissione la comparsa di altri focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità nel pollame. I focolai sono localizzati nella contea di Elkhart, nello stato dell'Indiana (Stati Uniti), nelle contee di Kandiyohi, Otter Tail e Renville, nello stato del Minnesota (Stati Uniti) e nella contea di Stutsman, nello stato del North Carolina (Stati Uniti), e sono stati confermati l'8 aprile 2022 mediante analisi di laboratorio (RT-PCR).
19) Le autorità veterinarie del Regno Unito e degli Stati Uniti hanno istituito una zona di controllo di 10 km attorno agli stabilimenti interessati e hanno attuato una politica di abbattimento totale allo scopo di controllare la presenza dell'influenza aviaria ad alta patogenicità e limitare la diffusione di tale malattia.
20) Il Canada, il Regno Unito e gli Stati Uniti hanno fornito alla Commissione informazioni in merito alla situazione epidemiologica nei rispettivi territori e alle misure adottate per impedire l'ulteriore diffusione dell'influenza aviaria ad alta patogenicità. Tali informazioni sono state valutate dalla Commissione. In base a tale valutazione e per proteggere lo stato sanitario dell'Unione, l'ingresso nell'Unione di partite di pollame, materiale germinale di pollame e carni fresche di pollame e selvaggina da penna dalle zone soggette a restrizioni istituite dalle autorità veterinarie del Canada, del Regno Unito e degli Stati Uniti a causa dei recenti focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità non dovrebbe più essere autorizzato.
21) Il Regno Unito ha inoltre presentato informazioni aggiornate in merito alla situazione epidemiologica sul suo territorio in relazione a un focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI) confermato in uno stabilimento avicolo il 3 dicembre 2021 in prossimità di Gretna, Dumfriesshire, Dumfries e Galloway, Scozia (Regno Unito). Il Regno Unito ha altresì presentato le misure adottate per impedire l'ulteriore diffusione della malattia. In particolare, a seguito della comparsa di tale focolaio di HPAI, il Regno Unito ha attuato una politica di abbattimento totale allo scopo di controllare e limitare la diffusione della malattia. Il Regno Unito ha anche completato le operazioni di pulizia e disinfezione necessarie a seguito dell'attuazione della politica di abbattimento totale nello stabilimento avicolo infetto situato sul suo territorio.
22) La Commissione ha valutato le informazioni presentate dal Regno Unito e ha concluso che i focolai di HPAI negli stabilimenti avicoli in prossimità di Gretna, Dumfriesshire, Dumfries e Galloway, Scozia (Regno Unito), in prossimità di Richmond, Richmondshire, North Yorkshire, Inghilterra (Regno Unito), in prossimità di Annan, Dumfriesshire, Dumfries e Galloway, Scozia (Regno Unito), in prossimità di Clifford, Hereford e South Herefordshire, Herefordshire, Inghilterra (Regno Unito) e in prossimità di Aspatria, Allerdale, Cumbria, Inghilterra (Regno Unito) risultano estinti e che non vi è più alcun rischio legato all'ingresso nell'Unione di prodotti a base di pollame provenienti dalle zone del Regno Unito dalle quali è stato sospeso l'ingresso nell'Unione di prodotti a base di pollame a causa di tali focolai.
23) E' pertanto opportuno modificare di conseguenza gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.
24) Tenuto conto dell'attuale situazione epidemiologica in Canada, nel Regno Unito e negli Stati Uniti per quanto riguarda l'influenza aviaria ad alta patogenicità e del grave rischio della sua introduzione nell'Unione, le modifiche da apportare al regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 mediante il presente regolamento dovrebbero prendere effetto con urgenza.
25) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
GU L 84 del 31.3.2016.
Regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione, del 30 gennaio 2020, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per l'ingresso nell'Unione, e per i movimenti e la manipolazione dopo l'ingresso, di partite di determinati animali, materiale germinale e prodotti di origine animale (GU L 174 del 3.6.2020).
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione, del 24 marzo 2021, che stabilisce gli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale conformemente al regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 114 del 31.3.2021).
Gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 20 aprile 2022
Per la Commissione
La presidente
URSULA VON DER LEYEN