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REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/678 DELLA COMMISSIONE, 26 aprile 2022

G.U.U.E. 27 aprile 2022, n. L 124

Regolamento che modifica gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per quanto riguarda le voci relative al Canada, al Regno Unito e agli Stati Uniti negli elenchi di paesi terzi da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di partite di pollame, materiale germinale di pollame e carni fresche di pollame e selvaggina da penna. (Testo rilevante ai fini del SEE)

Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità

Entrata in vigore il: 28 aprile 2022

Applicabile dal: 28 aprile 2022

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») (1), in particolare l'articolo 230, paragrafo 1, e l'articolo 232, paragrafi 1 e 3,

considerando quanto segue:

1) A norma del regolamento (UE) 2016/429, per entrare nell'Unione le partite di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale devono provenire da un paese terzo o territorio, oppure da una zona o un compartimento dello stesso, che figura negli elenchi di cui all'articolo 230, paragrafo 1, di tale regolamento.

2) Il regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione (2) stabilisce le prescrizioni in materia di sanità animale che le partite di determinate specie e categorie di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale da paesi terzi o territori o loro zone o, in caso di animali di acquacoltura, da loro compartimenti, devono soddisfare per l'ingresso nell'Unione.

3) Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione (3) stabilisce gli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone o compartimenti da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione delle specie e categorie di animali, del materiale germinale e dei prodotti di origine animale che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento delegato (UE) 2020/692.

4) Più in particolare, gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 stabiliscono gli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione, rispettivamente, di partite di pollame e materiale germinale di pollame e di carni fresche di pollame e selvaggina da penna.

5) Il Canada ha notificato alla Commissione la comparsa di focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità nel pollame. I focolai sono localizzati nella provincia dell'Ontario (Canada) e sono stati confermati il 2, 4, 5, 7, 8 e 10 aprile 2022 mediante analisi di laboratorio (RT-PCR).

6) Il Canada ha notificato alla Commissione la comparsa di altri focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità nel pollame. I focolai sono localizzati nella provincia di Alberta (Canada) e sono stati confermati il 7 e l'11 aprile 2022 mediante analisi di laboratorio (RT-PCR).

7) Il Regno Unito ha notificato alla Commissione la comparsa di focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità nel pollame. I focolai sono localizzati in prossimità di Newton St Cyres, Mid Devon, Devon, Inghilterra (Regno Unito) e in prossimità di Ely, East Cambridgeshire, Cambridgeshire, Inghilterra (Regno Unito) e sono stati confermati il 6 aprile 2022 mediante analisi di laboratorio (RT-PCR).

8) Il Regno Unito ha notificato alla Commissione la comparsa di un altro focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità nel pollame. Il focolaio è localizzato in prossimità di Tedburn St Mary, Teinbridge, Devon, Inghilterra (Regno Unito) ed è stato confermato il 7 aprile 2022 mediante analisi di laboratorio (RT-PCR).

9) Il Regno Unito ha notificato alla Commissione la comparsa di ulteriori focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità nel pollame. I focolai sono localizzati in prossimità di Ilminster, South Somerset, Somerset, Inghilterra (Regno Unito) e in prossimità di Eye, Mid Suffolk, Suffolk, Inghilterra (Regno Unito) e sono stati confermati l'8 aprile 2022 mediante analisi di laboratorio (RT-PCR).

10) Anche gli Stati Uniti hanno notificato alla Commissione la comparsa di un focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità nel pollame. Il focolaio è localizzato nella contea di Jasper, nello stato del Missouri (Stati Uniti) ed è stato confermato il 1° aprile 2022 mediante analisi di laboratorio (RT-PCR).

11) Gli Stati Uniti hanno notificato alla Commissione la comparsa di un altro focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità nel pollame. Il focolaio è localizzato nella contea di Lawrence, nello stato del Missouri (Stati Uniti) ed è stato confermato il 5 aprile 2022 mediante analisi di laboratorio (RT-PCR).

12) Gli Stati Uniti hanno notificato alla Commissione la comparsa di un altro focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità nel pollame. Il focolaio è localizzato nella contea di Dade, nello stato del Missouri (Stati Uniti) ed è stato confermato il 6 aprile 2022 mediante analisi di laboratorio (RT-PCR).

13) Gli Stati Uniti hanno notificato alla Commissione la comparsa di ulteriori focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità nel pollame. I focolai sono localizzati nella contea di Pitkin, nello stato del Colorado (Stati Uniti) e nelle contee di Clark e Edmunds, nello stato del South Dakota (Stati Uniti) e sono stati confermati l'8 aprile 2022 mediante analisi di laboratorio (RT-PCR).

14) Gli Stati Uniti hanno notificato alla Commissione la comparsa di focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità nel pollame. I focolai sono localizzati nelle contee di LeSueur, Stearns e Swift, nello stato del Minnesota (Stati Uniti), e nella contea di Yankton, nello stato del South Dakota (Stati Uniti) e sono stati confermati il 9 aprile 2022 mediante analisi di laboratorio (RT-PCR).

15) Gli Stati Uniti hanno notificato alla Commissione la comparsa di focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità nel pollame. I focolai sono localizzati nelle contee di Kandiyohi, Morrison e Yellow Medicine, nello stato del Minnesota (Stati Uniti), nella contea di Dixon, nello stato del Nebraska (Stati Uniti), nella contea di Wayne, nello stato del North Carolina (Stati Uniti) e nella contea di Barron, nello stato del Wisconsin (Stati Uniti) e sono stati confermati il 12 aprile 2022 mediante analisi di laboratorio (RT-PCR).

16) Gli Stati Uniti hanno notificato alla Commissione la comparsa di altri focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità nel pollame. I focolai sono localizzati nella contea di Menominee, nello stato del Michigan (Stati Uniti), nelle contee di Blue Earth, Otter Tail e Waseca, nello stato del Minnesota (Stati Uniti), nella contea di Barnes, nello stato del North Dakota (Stati Uniti) e nella contea di Deuel, nello stato del South Dakota (Stati Uniti) e sono stati confermati il 13 aprile 2022 mediante analisi di laboratorio (RT-PCR).

17) Gli Stati Uniti hanno notificato alla Commissione la comparsa di ulteriori focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità nel pollame. I focolai sono localizzati nelle contee di Blue Earth e Meeker, nello stato del Minnesota (Stati Uniti) e sono stati confermati il 14 aprile 2022 mediante analisi di laboratorio (RT-PCR).

18) Le autorità veterinarie del Canada, del Regno Unito e degli Stati Uniti hanno istituito una zona di controllo di 10 km attorno agli stabilimenti interessati e hanno attuato una politica di abbattimento totale allo scopo di controllare la presenza dell'influenza aviaria ad alta patogenicità e limitare la diffusione di tale malattia.

19) Il Canada, il Regno Unito e gli Stati Uniti hanno fornito alla Commissione informazioni in merito alla situazione epidemiologica nei rispettivi territori e alle misure adottate per impedire l'ulteriore diffusione dell'influenza aviaria ad alta patogenicità. Tali informazioni sono state valutate dalla Commissione. In base a tale valutazione e per proteggere lo stato sanitario dell'Unione, non dovrebbe più essere autorizzato l'ingresso nell'Unione di partite di pollame, materiale germinale di pollame e carni fresche di pollame e selvaggina da penna dalle zone soggette a restrizioni istituite dalle autorità veterinarie del Canada, del Regno Unito e degli Stati Uniti a causa dei recenti focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità.

20) Il Regno Unito ha inoltre presentato informazioni aggiornate in merito alla situazione epidemiologica sul suo territorio in relazione a focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI) confermati in stabilimenti avicoli il 25 novembre 2021 in prossimità di Barrow upon Soar, Charnwood, Leicestershire, Inghilterra (Regno Unito), il 30 novembre 2021 in prossimità di Barrow upon Soar, Charnwood, Leicestershire, Inghilterra (Regno Unito), il 2 dicembre 2021 in prossimità di Leominster, North Herefordshire, Herefordshire, Inghilterra (Regno Unito), il 5 dicembre 2021 in prossimità di Newent, Forest of Dean, Gloucestershire, Inghilterra (Regno Unito), il 6 e il 7 dicembre 2021 in prossimità di Barrow upon Soar, Charnwood, Leicestershire, Inghilterra (Regno Unito), il 10 dicembre 2021 in prossimità di Moffat, Dumfriesshire, Dumfries e Galloway, Inghilterra (Regno Unito) e il 14 dicembre 2021 in prossimità di Middleton in Teesdale, County Durham, Durham, Inghilterra (Regno Unito). Il Regno Unito ha altresì presentato le misure adottate per impedire l'ulteriore diffusione della malattia. In particolare, a seguito della comparsa di tale focolaio di HPAI, il Regno Unito ha attuato una politica di abbattimento totale allo scopo di controllare e limitare la diffusione della malattia. Il Regno Unito ha anche completato le operazioni di pulizia e disinfezione necessarie a seguito dell'attuazione della politica di abbattimento totale negli stabilimenti avicoli infetti situati sul suo territorio.

21) La Commissione ha valutato le informazioni presentate dal Regno Unito e ha concluso che i focolai di HPAI negli stabilimenti avicoli in prossimità di Barrow upon Soar, Charnwood, Leicestershire, Inghilterra (Regno Unito), in prossimità di Leominster, North Herefordshire, Herefordshire, Inghilterra (Regno Unito), in prossimità di Newent, Forest of Dean, Gloucestershire, Inghilterra (Regno Unito), in prossimità di Moffat, Dumfriesshire, Dumfries e Galloway, Inghilterra (Regno Unito) e in prossimità di Middleton in Teesdale, contea di Durham, Durham, Inghilterra (Regno Unito) risultano estinti e che non vi è più alcun rischio legato all'ingresso nell'Unione di prodotti a base di pollame provenienti dalle zone del Regno Unito dalle quali è stato sospeso l'ingresso nell'Unione di prodotti a base di pollame a causa di tali focolai.

22) E' pertanto opportuno modificare di conseguenza gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.

23) Tenuto conto dell'attuale situazione epidemiologica in Canada, nel Regno Unito e negli Stati Uniti per quanto riguarda l'influenza aviaria ad alta patogenicità e del grave rischio della sua introduzione nell'Unione, le modifiche da apportare al regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 mediante il presente regolamento dovrebbero prendere effetto con urgenza.

24) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

(1)

GU L 84 del 31.3.2016.

(2)

Regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione, del 30 gennaio 2020, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per l'ingresso nell'Unione, e per i movimenti e la manipolazione dopo l'ingresso, di partite di determinati animali, materiale germinale e prodotti di origine animale (GU L 174 del 3.6.2020).

(3)

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione, del 24 marzo 2021, che stabilisce gli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale conformemente al regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 114 del 31.3.2021).

Art. 1

Gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.

Art. 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 aprile 2022

Per la Commissione

La presidente

URSULA VON DER LEYEN