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ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

CIRCOLARE 26 luglio 2022, n. 7

G.U.R.S. 5 agosto 2022, n. 35

Art. 12, legge regionale 3 febbraio 2021, n. 2 "Intervento correttivo alla legge regionale 13 agosto 2020, n. 19 recante norme sul governo del territorio" - Sentenza Corte costituzionale n. 135/2022 - Ulteriori chiarimenti a seguito di parere dell'Ufficio legislativo e legale della Presidenza della Regione siciliana.

AI COMUNI DELLA REGIONE SICILIANA

e p.c. ALLA PRESIDENZA DELLA REGIONE

ALL'ASSESSORE REGIONALE PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE

AI DIPARTIMENTI REGIONALI

ALL'UFFICIO LEGISLATIVO E LEGALE DELLA PRESIDENZA DELLA REGIONE

AL CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA

AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DI SICILIA - SEDE DI PALERMO

AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DI SICILIA - SEDE DI CATANIA

ALL'AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI PALERMO

ALL'AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI CATANIA

Premesso che con circolare n. 3/2022 questo Dipartimento ha fornito chiarimenti inerenti alla Sentenza della Corte Costituzionale n. 135/2022, relativa all'art. 12 della legge regionale 3 febbraio 2021, n. 2 "Intervento correttivo alla legge regionale 13 agosto 2020, n. 19 recante norme sul governo del territorio".

Con la sentenza sopra indicata la Corte ha dichiarato:

- l'illegittimità costituzionale del comma 5 dell'art. 37 della legge della Regione Siciliana 13 agosto 2020, n. 19 (Norme per il governo del territorio), come sostituito dall'art. 12 della legge della Regione Siciliana 3 febbraio 2021, n. 2 (Intervento correttivo alla legge regionale 13 agosto 2020, n. 19 recante norme sul governo del territorio) nella parte in cui abroga i commi da 1 a 10 e 12 dell'art. 10 della legge della Regione Siciliana 6 aprile 1996, n. 16 (Riordino della legislazione in materia forestale e di tutela della vegetazione), con riferimento ai boschi e alle fasce forestali;

- l'illegittimità costituzionale del comma 6 dell'art. 37 della legge della Regione Siciliana 13 agosto 2020, n. 19, come sostituito dall'art. 12 della legge della Regione Siciliana 3 febbraio 2021, n. 2;

- inammissibili le questioni di legittimità costituzionale del comma 4 dell'art. 37 della legge della Regione Siciliana n. 19 del 2020, come sostituito dall'art. 12 della legge della Regione Siciliana n. 2 del 2021;

- non fondate le questioni di legittimità costituzionale del comma 5 dell'art. 37 della legge della Regione Siciliana n. 19 del 2020, come sostituito dall'art. 12 della legge della Regione Siciliana n. 2 del 2021, nella parte in cui abroga il comma 11 dell'art. 10 della legge della Regione Siciliana 6 aprile 1996, n. 16.

Nella stessa circolare questo Dipartimento ha specificato che "(...) La decisione del Giudice Costituzionale, nelle sue premesse (punto 5 - punto 5.2.1), in parte sopra riportate, fa ritenere che lo stesso, al fine di evitare un vuoto legislativo, abbia voluto assentire la reviviscenza delle norme regionali abrogate con i commi 5 e 6 dell'art. 12 della più volte citata legge regionale 3 febbraio 2021, n. 2."

In merito alla medesima sopra citata sentenza, il parere dell'Ufficio Legislativo e Legale della Presidenza della Regione Siciliana prot. n. 14749/68/11/2022 del 12/07/2022 ha ulteriormente chiarito che: (...) pur in presenza della reviviscenza del vincolo generale imposto dall'art. 15, comma 1, lett.e) della legge regionale n. 78/76, in forza del quale: "le costruzioni debbono arretrarsi di metri 200 dal limite dei boschi, delle fasce forestali e dai confini dei parchi archeologici", nonché dei vincoli di cui ai commi da 1 a 10 e 12 dell'art. 10 della legge regionale n. 16/96, gli stessi non investirebbero e quindi non potrebbero ritenersi applicabili, secondo una lettura sistemica della pronuncia costituzionale, alle c.d. "zone di rispetto", alla luce della decadenza del vincolo paesaggistico ex lege sulle predette zone."

La pubblicazione della presente circolare sul sito istituzionale dell'Assessorato Regionale del Territorio e Ambiente - Dipartimento dell'Urbanistica e sulla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ha effetto di notifica ai soggetti in indirizzo.

Il dirigente generale del Dipartimento regionale dell'urbanistica: BERINGHELI