
MINISTERO DELL'INTERNO
DECRETO 23 giugno 2022, n. 103
G.U.R.I. 28 luglio 2022, n. 175
Regolamento relativo ai requisiti e alle modalità di accesso, nonchè ai requisiti di idoneità psicofisica per gli atleti paralimpici, alla «Sezione paralimpica Fiamme Oro» della Polizia di Stato e al reimpiego del personale non più idoneo all'attività sportiva paralimpica.
IL MINISTRO DELL'INTERNO
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, recante «Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato»;
Vista la legge 1° aprile 1981, n. 121, recante «Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, recante «Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia» e, in particolare, l'articolo 6, comma 1, lettera c), che demanda a un regolamento ministeriale la determinazione dei requisiti di idoneità attitudinale al servizio di polizia;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, recante «Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica» e, in particolare, l'articolo 5, comma 2, che demanda a un regolamento ministeriale, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988, la determinazione dei requisiti di idoneità attitudinale al servizio necessaria per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo degli agenti e assistenti tecnici;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 339, recante «Passaggio del personale non idoneo all'espletamento dei servizi di polizia, ad altri ruoli dell'Amministrazione della pubblica sicurezza o di altre amministrazioni dello Stato»;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;
Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante «Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti»;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonchè alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE»;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice dell'amministrazione digitale»;
Visto l'articolo 28 della legge 4 novembre 2010, n. 183, recante «Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonchè misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro»;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;
Visto il decreto legislativo 27 febbraio 2017, n. 43, recante «Riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche, concernente il Comitato italiano paralimpico, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera f), della legge 7 agosto 2015, n. 124»;
Visto il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante «Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»;
Vista la legge 8 agosto 2019, n. 86, recante «Deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonchè di semplificazioni»;
Visto l'articolo 44 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, recante «Attuazione e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonchè di lavoro sportivo»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante «Norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato», approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1985, n. 782, recante il regolamento di servizio dell'amministrazione della pubblica sicurezza e, in particolare, l'articolo 77, che ha, tra l'altro, previsto la costituzione dei Gruppi sportivi «Polizia di Stato-Fiamme Oro»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, recante «Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi» e, in particolare, l'articolo 5;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 2003, n. 393, recante «Regolamento concernente modalità per l'assunzione di atleti nei Gruppi sportivi "Polizia di Stato-Fiamme Oro"»;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 9 marzo 1983, recante «Regolamento degli Istituti di istruzione»;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 28 maggio 1985, recante «Individuazione degli Istituti di istruzione della Polizia di Stato»;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 30 giugno 2003, n. 198, recante «Regolamento concernente i requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale di cui devono essere in possesso i candidati ai concorsi per l'accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato e gli appartenenti ai predetti ruoli»;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 6 febbraio 2020, recante «Nuova organizzazione di livello dirigenziale non generale del Dipartimento della pubblica sicurezza»;
Visti lo Statuto e il Regolamento dei Gruppi sportivi «Polizia di Stato-Fiamme Oro», adottati con decreto del Capo della Polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza del 12 gennaio 2017;
Visto il decreto del Capo della Polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza del 28 febbraio 2019, recante «Modalità per l'impiego nella sezione paralimpica dei Gruppi sportivi "Polizia di Stato-Fiamme Oro" del personale della Polizia di Stato inidoneo al servizio di polizia ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 339, e di quello che accede al Ruolo d'onore»;
Acquisito il parere delle Organizzazioni Sindacali del personale della Polizia di Stato maggiormente rappresentative sul piano nazionale;
Sentiti il Ministro per le disabilità, il Dipartimento per lo sport e il Comitato Italiano Paralimpico;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 10 maggio 2022;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, riscontrata dal Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri con nota n. 5711 P- del 16 giugno 2022;
Adotta
il seguente regolamento:
Ambito di applicazione
1. Il presente regolamento disciplina le modalità di svolgimento del pubblico concorso per titoli per il reclutamento nei Gruppi sportivi «Polizia di Stato-Fiamme Oro», di seguito «Sezione paralimpica Fiamme Oro», di atleti tesserati presso le Federazioni sportive nazionali riconosciute dal Comitato Italiano Paralimpico, di seguito C.I.P., i relativi requisiti di partecipazione, i requisiti di idoneità psicofisica differenti da quelli previsti per gli altri ruoli della Polizia di Stato, nonchè il reimpiego nei ruoli della Polizia di Stato del personale non più idoneo all'attività sportiva paralimpica.
Reclutamento degli atleti paralimpici
1. L'accesso alla «Sezione paralimpica Fiamme Oro» istituita nell'ambito dei ruoli del personale della Polizia di Stato che svolge attività tecnico-scientifica o tecnica, con la qualifica di agente tecnico, avviene mediante il pubblico concorso per titoli di cui all'articolo 44, comma 3, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, assicurando che l'aliquota complessiva degli atleti paralimpici non superi il limite massimo del cinque per cento rispetto alla dotazione organica di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 2003, n. 393, e rendendo indisponibile un corrispondente numero di posti nei ruoli del personale della Polizia di Stato che svolge attività tecnico-scientifica o tecnica.
Requisiti di partecipazione e cause di esclusione dal concorso
1. Fermi restando i requisiti per l'accesso alla qualifica di agente tecnico del ruolo del personale che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica della Polizia di Stato, previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, nonchè il possesso del titolo di studio di cui all'articolo 6, comma 1-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, la partecipazione ai concorsi di cui al presente regolamento è riservata agli atleti di interesse paralimpico con l'età di cui all'articolo 28 della legge 4 novembre 2010, n. 183, anche se obiettori di coscienza.
2. Gli atleti di cui al comma 1 devono essere riconosciuti dal C.I.P. atleti di interesse nazionale e paralimpico, secondo le disposizioni da questo impartite, tesserati presso le Federazioni sportive nazionali riconosciute dal C.I.P. e in possesso di almeno uno dei titoli sportivi paralimpici indicati nella tabella A, allegata al presente regolamento e che ne costituisce parte integrante.
3. L'Amministrazione della pubblica sicurezza provvede d'ufficio ad accertare i requisiti della condotta e ogni altro requisito previsto dalla normativa vigente.
4. L'esclusione dal concorso è disposta con decreto del Capo della Polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza.
Bando di concorso
1. Il concorso è indetto con decreto del Capo della Polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2. Nel bando di concorso sono indicati:
a) il numero dei posti messi a concorso per ciascuna delle discipline sportive paralimpiche interessate ovvero per ciascuna specialità nell'ambito delle stesse;
b) le categorie di disabilità richieste ai candidati, secondo le classificazioni funzionali e in base alla disciplina sportiva praticata, tenendo conto delle determinazioni adottate dall'I.P.C. (International Paralympic Committee) e dalle Federazioni sportive di riferimento;
c) i requisiti richiesti per la partecipazione al concorso;
d) i limiti minimo e massimo di età previsti per la partecipazione, in ragione della disciplina sportiva, ai sensi dell'articolo 28 della legge 4 novembre 2010, n. 183;
e) i termini e le modalità di presentazione delle domande di partecipazione;
f) i titoli valutabili e i relativi punteggi massimi attribuibili, nell'ambito delle categorie di titoli indicati nella tabella A, nonchè le modalità e i termini di presentazione della relativa documentazione;
g) i titoli di preferenza di cui all'articolo 5, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni, nonchè i termini e le modalità della loro presentazione;
h) gli accertamenti clinici o strumentali ritenuti utili ai fini della valutazione medico-legale, con riferimento alla categoria di atleti paralimpici per i quali è indetto il concorso;
i) ogni altra prescrizione o notizia utile.
Requisiti di idoneità
1. L'ammissione ai concorsi di cui al presente regolamento è subordinata all'accertamento del possesso dei requisiti di idoneità psicofisica e attitudinale.
2. I requisiti di idoneità si considerano in possesso dei candidati esclusivamente qualora sussistenti integralmente al momento dello svolgimento dei rispettivi accertamenti; l'eventuale acquisizione dei requisiti in un momento successivo non rileva ai fini dell'idoneità.
3. All'atto della presentazione all'accertamento dei requisiti psicofisici, i candidati debbono esibire certificato di idoneità all'attività sportiva agonistica riferito alla disciplina per la quale concorrono e recante data non anteriore a trenta giorni prima dell'accertamento.
4. I candidati ai concorsi pubblici per titoli per l'accesso alla «Sezione paralimpica Fiamme Oro» devono possedere i requisiti di idoneità fisica richiesti per l'attività sportiva paralimpica esercitata, secondo criteri fissati dal C.I.P.
5. Costituiscono cause di non idoneità:
a) i tatuaggi che per la loro sede e natura siano contrari al decoro o arrecanti discredito alle Istituzioni della Repubblica o che per il loro contenuto siano indice di disturbi della personalità;
b) l'uso, anche occasionale, di sostanze psicoattive, salvo documentate finalità terapeutiche, nonchè l'abuso di sostanze alcoliche;
c) i disturbi dello spettro della schizofrenia e altri disturbi psicotici; il disturbo bipolare e i disturbi correlati; il disturbo depressivo maggiore; i disturbi di personalità paranoide, schizoide, schizotipico, antisociale e borderline; le disabilità intellettive e i disturbi neurocognitivi maggiori.
6. L'accertamento dell'idoneità attitudinale, a cui accedono i soli candidati risultati in possesso dell'idoneità psicofisica, è diretto a verificare, secondo la tabella B, allegata al presente regolamento e di cui costituisce parte integrante, e ai soli fini del servizio di polizia svolto nella «Sezione paralimpica Fiamme Oro» nonchè delle attività in sede di reimpiego, la sussistenza dei requisiti attitudinali indicati dal decreto del Ministro dell'interno 30 giugno 2003, n. 198, nei limiti di compatibilità con i particolari requisiti psicofisici previsti.
7. Il giudizio di idoneità è definitivo e, qualora negativo, comporta l'esclusione dal concorso disposta con decreto del Capo della Polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza.
Commissioni
1. La commissione esaminatrice del concorso, da nominarsi con decreto del Capo della Polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza, è presieduta da un funzionario della Polizia di Stato con qualifica non inferiore a dirigente superiore, e qualifiche equiparate, ed è composta da:
a) un funzionario di qualifica dirigenziale della carriera dei funzionari di Polizia in servizio presso la Direzione centrale per gli affari generali e le politiche del personale della Polizia di Stato;
b) un funzionario della carriera dei funzionari di Polizia, con qualifica non superiore a vice questore, in servizio presso uffici, reparti e istituti periferici dell'Amministrazione della pubblica sicurezza aventi competenza sul territorio della Città metropolitana di Roma capitale;
c) un rappresentante del C.I.P.
2. Uno dei componenti, compreso il Presidente, di cui al comma precedente, deve prestare servizio presso l'Ufficio per i Gruppi sportivi della Polizia di Stato della Direzione centrale per gli affari generali e le politiche del personale della Polizia di Stato del Dipartimento della pubblica sicurezza.
3. Le funzioni di segretario sono svolte da un appartenente al ruolo degli ispettori della Polizia di Stato in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza.
4. Gli accertamenti psicofisici sono effettuati da un'apposita commissione, da nominarsi con decreto del Capo della Polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza, composta da un primo dirigente medico della Polizia di Stato, che la presiede, e da due funzionari della carriera dei medici di Polizia con qualifica inferiore a primo dirigente medico.
5. Gli accertamenti attitudinali sono effettuati da un'apposita commissione, da nominarsi con decreto del Capo della Polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza, nella medesima composizione prevista per gli accertamenti attitudinali per l'accesso alla qualifica di agente tecnico del ruolo del personale che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica della Polizia di Stato.
Titoli valutabili
1. Le categorie di titoli ed i punteggi massimi da attribuire a ciascuna di esse sono riportati nella tabella A.
2. La valutazione è limitata ai titoli indicati nella domanda di partecipazione da parte dei candidati risultati idonei ai sensi dell'articolo 5 del presente regolamento, purchè posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.
3. Ai fini della valutazione dei titoli sportivi, sono presi in considerazione solo quelli certificati dal C.I.P. ed acquisiti nei ventiquattro mesi precedenti alla data di pubblicazione del bando che indice il concorso.
4. La commissione esaminatrice predetermina i criteri necessari per la valutazione dei titoli e per l'attribuzione dei relativi punteggi e annota i titoli valutabili attribuendo i relativi punteggi, anche con l'ausilio di sistemi informatici, sulle schede individuali, allegate ai relativi verbali, di cui costituiscono parte integrante, con sottoscrizione anche digitale.
Dichiarazione dei vincitori e avvio al corso e all'attività sportiva presso la «Sezione paralimpica Fiamme Oro»
1. Al termine del concorso, con decreto del Capo della Polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza, pubblicato sul sito istituzionale della Polizia di Stato, con avviso della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, sono approvate le graduatorie di merito relative alle singole discipline sportive sulla base dei punteggi complessivi attribuiti ai candidati in sede di valutazione dei titoli e sono dichiarati i vincitori del concorso.
2. I vincitori del concorso sono nominati allievi agenti tecnici del ruolo del personale della Polizia di Stato che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica e sono ammessi alla frequenza di uno specifico corso di formazione, da svolgersi anche con modalità telematiche, a carattere teorico-pratico, della durata di sei mesi, suddivisi in un periodo di formazione teorica e un periodo di formazione ed applicazione pratica presso la rispettiva «Sezione paralimpica Fiamme Oro», istituito con decreto del Capo della Polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337.
3. Gli allievi agenti, al termine del corso di formazione, superato l'esame finale e ottenuto il giudizio di idoneità al servizio di polizia, prestano giuramento e sono nominati agenti tecnici in prova, secondo la graduatoria di fine corso. Superato il periodo di prova, da svolgersi presso la «Sezione paralimpica Fiamme Oro» del Centro nazionale Fiamme Oro a cui sono assegnati, gli agenti tecnici in prova sono nominati agenti tecnici e confermati nel ruolo secondo la graduatoria finale degli esami di fine corso.
4. Agli appartenenti ai ruoli tecnici della «Sezione paralimpica Fiamme Oro» è attribuita la qualifica di agente di pubblica sicurezza e di agente di polizia giudiziaria, limitatamente alle attività sportive paralimpiche svolte, nonchè alle specifiche funzioni esercitate in sede di reimpiego ai sensi dell'articolo 9.
5. Fermo restando il giudizio di idoneità espresso all'atto dell'ammissione sulla base di requisiti differenti da quelli previsti per gli altri ruoli della Polizia di Stato ai sensi dell'articolo 44 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, per il personale di cui al presente regolamento non è prevista l'idoneità al tiro e alle tecniche operative.
Impiego in altre attività istituzionali della Polizia di Stato
1. Gli atleti di cui all'articolo 1 perdono l'idoneità all'attività nella «Sezione paralimpica Fiamme Oro» in caso di:
a) perdita, accertata dagli organismi medico sanitari preposti, dei requisiti di idoneità sportiva necessari per l'espletamento della disciplina sportiva praticata nell'ambito della «Sezione paralimpica Fiamme Oro»;
b) perdita della qualità di atleta di interesse paralimpico per un periodo superiore a sei mesi;
c) sospensione definitiva disposta dal competente organo di giustizia sportiva per un periodo superiore agli undici mesi;
d) accoglimento della domanda di cessazione dall'attività sportiva paralimpica presentata dall'atleta.
2. Gli atleti paralimpici di cui al comma 1 sono destinati, con decreto del Direttore centrale per gli affari generali e le politiche del personale della Polizia di Stato, ad altri compiti di istituto ed impiegati, preferibilmente, in attività istituzionali di supporto tecnico-sportivo, addestrativo, formativo e amministrativo nella «Sezione paralimpica Fiamme Oro».
3. Gli atleti paralimpici, cessata l'attività sportiva, frequentano un corso di aggiornamento professionale, della durata non superiore a tre mesi, da svolgersi anche con modalità telematiche, istituito con decreto del Capo della Polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza.
Invarianza finanziaria
1. Dall'attuazione del presente regolamento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Il presente regolamento sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 23 giugno 2022
Il Ministro: LAMORGESE
Visto, il Guardasigilli: CARTABIA
Registrato alla Corte dei conti il 15 luglio 2022
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'interno e del Ministero della difesa,reg.ne n. 1945
TABELLA A
(articolo 3, comma 2)
TITOLI SPORTIVI PARALIMPICI CERTIFICATI DAL C.I.P.
1. Paralimpiadi: piazzamento dal 1° al 10° posto a scalare, piazzamento oltre il 10° posto, conseguimento record olimpico (fino a punti 40 per il primo posto);
2. Campionati Mondiali: piazzamento dal 1° al 10° posto a scalare, piazzamento oltre il 10° posto, conseguimento record mondiale (fino a punti 35 per il primo posto);
3. Classifica finale di Coppa del Mondo: piazzamento dal 1° al 10° posto a scalare, piazzamento oltre il 10° posto (fino a punti 30 per il primo posto);
4. Campionati Europei: piazzamento dal 1° al 10° posto a scalare, piazzamento oltre il 10° posto, conseguimento record europeo (fino a punti 25 per il primo posto);
5. Prove di Coppa del Mondo: piazzamento dal 1° al 10° posto a scalare, piazzamento oltre il 10° posto (fino a punti 15 per il primo posto);
6. Campionati Italiani: piazzamento dal 1° al 3° posto (fino a punti 10 per il primo posto).
TABELLA B
(articolo 5, comma 6)
REQUISITI ATTITUDINALI RICHIESTI PER IL RECLUTAMENTO DI ATLETI TESSERATI PRESSO LE FEDERAZIONI SPORTIVE NAZIONALI RICONOSCIUTE DAL COMITATO ITALIANO PARALIMPICO DA PARTE DEI GRUPPI SPORTIVI «POLIZIA DI STATO-FIAMME ORO»
a) livello evolutivo: una maturazione globale che esprima una sintonica integrazione della personalità, con riferimento alla sicurezza nelle proprie potenzialità ed al senso di responsabilità;
b) controllo emotivo: una stabilità emotiva che consenta di contenere le proprie reazioni emotivo-comportamentali e che attraverso l'autocontrollo e la volitività aumenti il senso di autoefficacia;
c) capacità intellettiva: delle facoltà intellettive che favoriscano un positivo reimpiego in compiti di supporto (prevalentemente tecnico) e che implichino capacità di attenzione, di memorizzazione e che consentano una comunicazione efficace;
d) socialità: un comportamento sociale che evidenzi una capacità di stabilire e gestire in modo soddisfacente rapporti con l'ambiente di lavoro, tenuto conto dell'adattabilità, della motivazione, dello spirito di collaborazione e del senso di appartenenza al gruppo.