
MINISTERO DELL'INTERNO
DECRETO 22 luglio 2022
- Allegato al Comunicato Ministero dell'Interno pubblicato nella G.U.R.I. 29 luglio 2022, n. 176
Criteri e modalità di riparto dell'incremento del fondo, istituito dall'art. 27, comma 2, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, con una dotazione di 250 milioni di euro per l'anno 2022, da destinare, per 200 milioni di euro in favore dei comuni e per 50 milioni di euro in favore delle città metropolitane e delle province, in relazione alla spesa per utenze di energia elettrica e gas.
IL MINISTRO DELL'INTERNO DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE E CON IL MINISTRO PER GLI AFFARI REGIONALI E LE AUTONOMIE
VISTO il decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, recante "Misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali";
VISTO, in particolare, l'articolo 27, comma 2, del decreto-legge n. 17 del 2022, che, per garantire la continuità dei servizi erogati, riconosce agli enti locali un contributo straordinario, istituendo a tal fine, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 250 milioni di euro per l'anno 2022, da destinare, per 200 milioni di euro in favore dei comuni e per 50 milioni di euro in favore delle città metropolitane e delle province, da ripartire con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in relazione alla spesa per utenze di energia elettrica e gas, rilevata tenendo anche conto dei dati risultanti dal SIOPE-Sistema informativo sulle operazioni degli enti pubblici;
VISTO il successivo comma 4-bis del citato articolo 27, il quale prevede che le risorse di cui al medesimo articolo spettanti ai comuni delle regioni Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano sono assegnate alle predette autonomie, che provvedono al successivo riparto in favore dei comuni compresi nel proprio territorio;
VISTO il decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per gli affari regionali del 1° giugno 2022, emanato ai sensi del richiamato articolo 27, comma 2, con il quale è stato disposto il riparto, tra gli enti interessati, della dotazione di 250 milioni di euro per l'anno 2022 del menzionato fondo;
VISTO il decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, recante "Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina";
CONSIDERATO che l'articolo 40, comma 3, del citato decreto-legge n. 50 del 2022 dispone che il contributo straordinario di cui all' articolo 27, comma 2, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, è incrementato per l'anno 2022 di 170 milioni di euro, da destinare per 150 milioni di euro in favore dei comuni e per 20 milioni di euro in favore delle città metropolitane e delle province e che al riparto del fondo tra gli enti interessati si provvede con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 30 giugno 2022, in relazione alla spesa per utenze di energia elettrica e gas;
VISTA la Nota metodologica nella quale sono definiti i criteri e le modalità di riparto dell'incremento del fondo per ciascun comparto degli enti locali;
ACQUISITA l'intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali nella seduta del 6 luglio 2022;
Decreta:
Criteri e modalità di riparto dell'incremento del fondo istituito dall'articolo 27, comma 2, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34
1. I criteri e le modalità di riparto dell'incremento del fondo di cui all'articolo 27, comma 2, del decreto-legge n. 17 del 2022 - disposto dall'articolo 40, comma 3 del decreto-legge n. 50 del 2022 - pari a complessivi 170 milioni di euro per l'anno 2022, da destinare, per 150 milioni di euro in favore dei comuni e per 20 milioni di euro a favore delle città metropolitane e delle province, sono individuati, per ciascuno dei due comparti, nell'allegato A "Nota metodologica".
Riparto del fondo
1. Per l'anno 2022, l'incremento del fondo, ripartito sulla base dei criteri e delle modalità di cui all'articolo 1 del presente decreto, è attribuito:
- per un importo complessivo pari a 150 milioni di euro ai comuni, nelle misure indicate pro quota nell'allegato B;
- per un importo complessivo pari a 20 milioni di euro alle città metropolitane e alle province, nelle misure indicate pro quota nell'allegato C.
2. Le risorse complessive spettanti ai comuni delle Regioni a statuto speciale Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle Province autonome di Trento e Bolzano, come specificate nell'allegato B, sono assegnate ed erogate alle predette autonomie, che provvedono al successivo riparto in favore dei comuni compresi nel proprio territorio.
3. Gli allegati A, B, e C costituiscono parte integrante del presente provvedimento.
Del presente decreto sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 22 luglio 2022
Il Ministro dell'Interno
LAMORGESE
Il Ministro dell'Economia e delle Finanze
FRANCO
Il Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie
GELMINI