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DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2022/729 DELLA COMMISSIONE, 11 maggio 2022

G.U.U.E. 12 maggio 2022, n. L 135

Decisione che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2021/1195 per quanto riguarda le norme armonizzate per i sistemi di gestione per la qualità e per l'applicazione della gestione dei rischi ai dispositivi medici.

Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità

Adottata il: 11 maggio 2022

Entrata in vigore il: 12 maggio 2022

Applicabile dal: (vedi nota)

Nota:

Per l'applicabilità si veda l'articolo 2

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonché le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 87/95/CEE del Consiglio e la decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (1), in particolare l'articolo 10, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

1) Conformemente all'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/746 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), i dispositivi conformi alle norme armonizzate pertinenti, o a parti pertinenti di tali norme, i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, sono considerati conformi alle prescrizioni di detto regolamento contemplate da tali norme o parti di esse.

2) Il regolamento (UE) 2017/746 sostituirà la direttiva 98/79/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3) a decorrere dal 26 maggio 2022.

3) Con decisione di esecuzione C(2021) 2406 (4), la Commissione ha chiesto al Comitato europeo di normazione (CEN) e al Comitato europeo di normazione elettrotecnica (Cenelec) di rivedere le norme armonizzate esistenti sui dispositivi medico-diagnostici in vitro elaborate a sostegno della direttiva 98/79/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e di redigere nuove norme armonizzate a sostegno del regolamento (UE) 2017/746.

4) Sulla base della richiesta di cui alla decisione di esecuzione C(2021) 2406, il CEN e il Cenelec hanno rivisto la norma armonizzata EN ISO 14971:2019, il cui riferimento non è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, per tenere conto dei più recenti progressi tecnici e scientifici e adeguarla alle prescrizioni del regolamento (UE) 2017/746. Ciò ha portato all'adozione della modifica EN ISO 14971:2019/A11:2021 della norma armonizzata EN ISO 14971:2019 sull'applicazione della gestione dei rischi ai dispositivi medici.

5) Insieme al CEN e al Cenelec, la Commissione ha valutato se la norma armonizzata EN ISO 14971:2019, quale modificata dalla norma EN ISO 14971:2019/A11:2021, sia conforme alla richiesta di cui alla decisione di esecuzione C(2021) 2406.

6) La norma armonizzata EN ISO 14971:2019, quale modificata dalla norma EN ISO 14971:2019/A11:2021, soddisfa le prescrizioni cui intende riferirsi, stabilite nel regolamento (UE) 2017/746. E' pertanto opportuno pubblicare il riferimento della norma armonizzata EN ISO 14971:2019 e della modifica di quest'ultima nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

7) Nell'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2021/1195 della Commissione (5) figurano i riferimenti delle norme armonizzate redatte a sostegno del regolamento (UE) 2017/746.

8) Per garantire che i riferimenti delle norme armonizzate redatte a sostegno del regolamento (UE) 2017/746 siano elencati in un unico atto, il riferimento della norma armonizzata EN ISO 14971:2019 e della relativa modifica dovrebbero essere inclusi nella decisione di esecuzione (UE) 2021/1195.

9) I riferimenti della norma armonizzata EN ISO 13485:2016 sui sistemi di gestione per la qualità e della relativa modifica EN ISO 13485:2016/A11:2021 sono pubblicati con decisione di esecuzione (UE) 2021/1195. Tale pubblicazione non include tuttavia il riferimento della rettifica di tale norma, EN ISO 13485:2016/AC:2018. La rettifica corregge solo gli aspetti formali della premessa europea e degli allegati informativi, senza modificare la sostanza della norma armonizzata. La norma armonizzata EN ISO 13485:2016, quale modificata dalla norma EN ISO 13485:2016/A11:2021 e rettificata dalla norma EN ISO 13485:2016/AC:2018, soddisfa le prescrizioni cui intende riferirsi, stabilite nel regolamento (UE) 2017/746. Per garantire che le correzioni apportate dalla norma EN ISO 13485:2016/AC:2018 si applichino ai fini della presunzione di conformità alle pertinenti prescrizioni del regolamento (UE) 2017/746, è necessario includere il riferimento di tale rettifica nella decisione di esecuzione (UE) 2021/1195. Per motivi di certezza del diritto, il riferimento della rettifica EN ISO 13485:2016/AC:2018 dovrebbe essere pubblicato con effetto retroattivo nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

10) E' pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione (UE) 2021/1195.

11) La conformità a una norma armonizzata conferisce una presunzione di conformità ai requisiti essenziali corrispondenti di cui alla normativa di armonizzazione dell'Unione a decorrere dalla data di pubblicazione del riferimento di tale norma nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. E' pertanto opportuno che la presente decisione entri in vigore il giorno della pubblicazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

(1)

GU L 316 del 14.11.2012.

(2)

Regolamento (UE) 2017/746 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2017, relativo ai dispositivi medico-diagnostici in vitro e che abroga la direttiva 98/79/CE e la decisione 2010/227/UE della Commissione (GU L 117 del 5.5.2017).

(3)

Direttiva 98/79/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 1998, relativa ai dispositivi medico-diagnostici in vitro (GU L 331 del 7.12.1998).

(4)

Decisione di esecuzione C 2406 della Commissione, del 14 aprile 2021, relativa a una richiesta di normazione al Comitato europeo di normazione e al Comitato europeo di normazione elettrotecnica per quanto riguarda i dispositivi medici a sostegno del regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio e i dispositivi medico-diagnostici in vitro a sostegno del regolamento (UE) 2017/746 del Parlamento europeo e del Consiglio.

(5)

Decisione di esecuzione (UE) 2021/1195 della Commissione, del 19 luglio 2021, relativa alle norme armonizzate per i dispositivi medico-diagnostici in vitro elaborate a sostegno del regolamento (UE) 2017/746 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 258 del 20.7.2021).

Art. 1

L'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2021/1195 è modificato conformemente all'allegato della presente decisione.

Art. 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il punto 1 dell'allegato si applica a decorrere dal 7 gennaio 2022.

Fatto a Bruxelles, l'11 maggio 2022

Per la Commissione

La presidente

URSULA VON DER LEYEN

ALLEGATO

L'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2021/1195 è così modificato:

1) la voce 7 è sostituita dalla seguente:

N. Riferimento della norma
«7.

EN ISO 13485:2016

Dispositivi medici - Sistemi di gestione per la qualità - Requisiti per scopi regolamentari (ISO 13485:2016)

EN ISO 13485:2016/AC:2018

EN ISO 13485:2016/A11:2021»;

.

2) è aggiunta la voce seguente:

N. Riferimento della norma
«10.

EN ISO 14971:2019

Dispositivi medici - Applicazione della gestione dei rischi ai dispositivi medici (ISO 14971:2019)

EN ISO 14971:2019/A11:2021».

.