
ASSESSORATO DELLA SALUTE
DECRETO 4 agosto 2022, n. 707
G.U.R.S. 12 agosto 2022, n. 37
Recepimento e determinazione tariffa di remunerazione assistenziale pazienti affetti da Covid-19.
L'ASSESSORE PER LA SALUTE
VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTA la legge n. 833/78 e s.m.i. di istituzione del Servizio Sanitario Nazionale;
VISTO il D.P. Regionale 28/02/1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana;
VISTO il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, nel testo modificato con il Decreto Legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, sul riordino della disciplina in materia sanitaria, e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la Legge Regionale 3 novembre 1993, n. 30 recante norme in tema di programmazione sanitaria e di riorganizzazione territoriale delle unità sanitarie locali;
VISTA la legge regionale 15 Maggio 2000 n. 10 e s.m.i.;
VISTO il D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. "Codice dell'Amministrazione Digitale" nonchè la Circolare della Ragioneria Generale prot. n. 22882 del 12/05/2020;
VISTA la legge regionale 14 aprile 2009, n. 5 e s.m.i. di riordino del sistema sanitario in Sicilia pubblicata nella GURS del 17 aprile 2009, n. 17;
VISTO il Titolo II "Principi contabili generali e applicati per il settore sanitario" del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni recante "Disposizioni in materia di armonizzazione degli schemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";
VISTO l'articolo 20 "Trasparenza dei conti sanitari e finalizzazione delle risorse al finanziamento dei singoli servizi sanitari regionali" del Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i.;
VISTO l'art. 47, comma 12, della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 che prevede: "A decorrere dall'1 gennaio 2014, sono recepite nell'ordinamento contabile della Regione siciliana le disposizioni contenute nel Titolo II del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni";
VISTA la Delibera di Giunta n. 204 del 28/05/2020 recante "Articolo 20 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni. Perimetrazione entrate e uscite relative al finanziamento del servizio sanitario regionale";
VISTO il D.P. Reg. 5 aprile 2022, n. 9 - Regolamento di attuazione del Titolo II della Legge Regionale 16 dicembre 2008, n. 19 "Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della l.r. 17 marzo 2016, n. 3";
VISTA la legge regionale 25 maggio 2022, n. 14 "Bilancio di previsione della Regione siciliana per il triennio 2022-2024", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 24 del 28 maggio 2022 - Supplemento Ordinario;
VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 265 del 30 maggio 2022 "Bilancio di previsione della Regione Siciliana 2022-2024, Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, Allegato 4/1- 9.2. Approvazione del Documento tecnico di accompagnamento, Bilancio finanziario gestionale e Piano degli indicatori";
VISTO il Decreto Ministeriale 12 agosto 2021 con il quale è stata fissata la remunerazione di una funzione assistenziale e di un incremento tariffario per le attività rese a pazienti affetti da COVID-19;
VISTO in particolare l'articolo 2 Decreto Ministeriale 12 agosto 2021 "Determinazione dell'incremento tariffario massimo di riferimento per le prestazioni di assistenza ospedaliera per acuti a pazienti affetti da COVID-19" che stabilisce per le prestazioni di ricovero per acuti a pazienti affetti da COVID-19, indipendentemente dal codice DRG della dimissione finale, il riconoscimento dell'incremento tariffario massimo, per ciascun episodio di ricovero con durata di degenza maggiore di un giorno, di euro 3.713 se il ricovero è avvenuto esclusivamente in area medica e di euro 9.697 se il ricovero è transitato in terapia intensiva.
CONSIDERATO che il Decreto Ministeriale 12 agosto 2021 ha avuto i suoi effetti a seguito della registrazione della Corte dei Conti l'8 novembre 2021 a cui è seguita la pubblicazione il 19/11/2021 sulla GURI Serie generale n. 276, si ritiene opportuno nella Regione Siciliana recepire l'incremento tariffario massimo di cui all'articolo 2 del DM 12/08/2021, a far data dal 1° gennaio 2021;
VISTO, altresì, il comma 1 dell'articolo 4 del medesimo Decreto Ministeriale 12 agosto 2021 che prevede la facoltà delle Regioni di determinare l'importo del finanziamento di una tariffa per remunerare la funzione relativa ai posti letto COVID-19;
PRESO ATTO, ai sensi del superiore comma 1 dell'articolo 4 del Decreto Ministeriale 12 agosto 2021, che ogni regione dovrà determinare la tariffa di funzione dei posti letto COVID-19 tenendo conto dei costi fissi effettivamente sostenuti dagli erogatori e rendicontati dalle strutture per i posti letto non occupati e degli importi già corrisposti a ciascun erogatore;
PRESO ATTO di quanto riportato nella relazione tecnica allegata allo schema di decreto ministeriale, visionato dalle Regioni nel mese di giugno 2021, dal quale si evince che sulla base delle analisi condotte dal Ministero della Salute era stata individuata una funzione di attesa per giornata da attribuire ai posti letto di terapia intensiva non occupati pari ad un valore massimo di euro 1.467,00;
ATTESO che dall'analisi dei costi di attesa effettivamente sostenuti dagli erogatori della Regione Siciliana in relazione ai posti letto realmente non occupati e non compensati da altra attività comunque erogata dalla struttura a valere sui medesimi posti letto si determina una tariffa di funzione pari ad euro 1.162,98 ad eccezione di quelle strutture che hanno messo a disposizione i posti letto che permettevano di garantire l'assistenza di elevata complessità ai ricoverati più gravi che richiedevano l'ECMO come terapia salvavita per i quali, atteso i maggiori costi, la tariffa di funzione è pari ad euro 1.467,00 quale valore massimo individuato dalla relazione tecnica ministeriale;
RITENUTO, pertanto, per le finalità previste dall'articolo 3 del Decreto Ministeriale 12 agosto 2021, a far data dal 1° gennaio 2021, fissare la tariffa per funzioni assistenziali in euro 1.162,98 ad eccezione di quelle strutture che hanno messo a disposizione i posti letto che permettevano di garantire l'assistenza di elevata complessità ai ricoverati più gravi attraverso la terapia salvavita ECMO per i quali, atteso i maggiori costi, la tariffa di funzione è pari ad euro 1.467,00;
VISTO l'art. 68 della legge regionale 12/08/2014, n. 21 e s.m.i.;
Decreta:
Per tutto quanto descritto in premessa, che qui s'intende integralmente riportato:
A far data dal 1° gennaio 2021 alle strutture del SSR si riconoscerà per la remunerazione delle prestazioni di ricovero per acuti a pazienti affetti da COVID19, indipendentemente dal codice DRG della dimissione finale, il riconoscimento dell'incremento tariffario massimo, per ciascun episodio di ricovero con durata di degenza maggiore di un giorno, di euro 3.713,00 se il ricovero è avvenuto esclusivamente in area medica e di euro 9.697,00 se il ricovero è transitato in terapia intensiva.
A far data dal 1° gennaio 2021 alle strutture del SSR per le finalità previste dall'articolo 3 del Decreto Ministeriale 12 agosto 2021, si riconoscerà la tariffa per funzioni assistenziali in euro 1.162,98 ad eccezione di quelle strutture che hanno messo a disposizione i posti letto che permettevano di garantire l'assistenza di elevata complessità ai ricoverati più gravi attraverso la terapia salvavita ECMO per i quali, atteso i maggiori costi, la tariffa di funzione è pari ad euro 1.467,00; Il presente provvedimento è trasmesso alla G.U.R.S. per la relativa pubblicazione e, successivamente, al Responsabile del procedimento di pubblicazione dei contenuti sul sito istituzionale, a fini dell'assolvimento dell'obbligo di pubblicazione on line, ai sensi della vigente normativa regionale.
Palermo, 4 agosto 2022.
RAZZA