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PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DECRETO 30 maggio 2022

- Allegato al Comunicato Presidenza del Consiglio dei Ministri pubblicato nella G.U.R.I. 8 agosto 2022, n. 184

Ripartizione del «Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane» - Interventi di competenza regionale e degli enti locali.

Testo con annotazioni alla data 4 agosto 2023

IL MINISTRO PER GLI AFFARI REGIONALI E LE AUTONOMIE

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante "Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri" e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante "Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 11, della legge 15 marzo 1997, n. 59" e successive modificazioni e in particolare l'articolo 4, secondo cui il Presidente del Consiglio dei Ministri si avvale del Dipartimento per gli affari regionali ai fini dell'esercizio dei compiti in materia di rapporti con il sistema delle autonomie;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 novembre 2010, concernente la "Disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei Ministri", e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° ottobre 2012, recante "Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri" e successive modificazioni ed integrazioni e, in particolare, l'articolo 12, come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 giugno 2016;

VISTO il decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie del 1° settembre 2016, di organizzazione e funzionamento del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

VISTE le specificità delle Province con territorio interamente montano di cui all'art. 1, comma 3, legge 56/2014;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 12 febbraio 2021, con il quale l'On. Mariastella Gelmini è stata nominata Ministro senza portafoglio;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 febbraio 2021, con il quale al Ministro senza portafoglio, On. Mariastella Gelmini, è stato conferito l'incarico per gli affari regionali e le autonomie;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 marzo 2021, recante delega di funzioni al Ministro senza portafoglio, On. Mariastella Gelmini, in materia di affari regionali e le autonomie e, in particolare, l'articolo 1, comma 1, lettera t) concernente la delega delle azioni governative, anche normative, dirette alla salvaguardia e alla valorizzazione delle zone montane di cui all'art. 44, secondo comma, della Costituzione, qualificabili anche come interventi speciali per la montagna, di natura territoriale, economica, sociale e culturale;

VISTA la legge 30 dicembre 2021, n. 234 recante bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024 e, in particolare, l'articolo 1, comma 593, che, al fine di promuovere e realizzare interventi per la salvaguardia e la valorizzazione della montagna, nonché misure di sostegno in favore dei comuni totalmente e parzialmente montani delle regioni e delle province autonome, reca l'istituzione nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di un Fondo, da trasferire al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, denominato «Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane» (di seguito denominato Fondo), con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2022 e 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023;

CONSIDERATO che, ai sensi del richiamato articolo 1, comma 593, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, il Fondo è utilizzato per finanziare: a) interventi per la tutela e la promozione delle risorse ambientali dei territori montani; b) interventi che diffondano e valorizzino, anche attraverso opportune sinergie, le migliori iniziative in materia di tutela e valorizzazione delle qualità ambientali e delle potenzialità endogene proprie dell'habitat montano; c) attività di informazione e di comunicazione sui temi della montagna; d) interventi di carattere socio-economico a favore delle popolazioni residenti nelle aree montane; e) progetti finalizzati alla salvaguardia dell'ambiente e allo sviluppo delle attività agro-silvo-pastorali; f) iniziative volte a ridurre i fenomeni di spopolamento;

VISTO l'articolo 1, comma 594, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 secondo il quale "Il Ministro per gli affari regionali e le autonomie si avvale del Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane per finanziare ulteriori iniziative volte a sostenere, a realizzare e a promuovere politiche a favore della montagna";

VISTO l'articolo 1, comma 595, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 secondo il quale "gli stanziamenti del Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane sono ripartiti, quanto alla quota destinata agli interventi di competenza statale e al finanziamento delle campagne istituzionali sui temi della montagna, con decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie; per gli interventi di competenza delle regioni e degli enti locali, con decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281";

VISTO l'articolo 1, comma 596, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 con il quale il Fondo nazionale per la montagna di cui all'articolo 2 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, e il Fondo nazionale integrativo per i comuni montani di cui all'articolo 1, commi 319, 320 e 321, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, confluiscono nel Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane di cui al comma 593;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 dicembre 2021, recante approvazione del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno 2022 e per il triennio 2022-2024, dal quale risulta che per l'anno finanziario 2022, la dotazione del Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane è pari a 129.506.475,00 euro;

TENUTO CONTO che con decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie del 29 marzo 2022, registrato presso la Corte dei conti il 6 maggio 2022 n. 1184, la quota parte delle risorse del Fondo sopra citato, per un importo pari a 20.000.000,00 euro, è stato destinato ad interventi di competenza statale e al finanziamento delle campagne istituzionali sui temi della montagna;

CONSIDERATO che occorre procedere al riparto degli stanziamenti del Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane per gli interventi di competenza delle regioni e degli enti locali;

RAVVISATA la necessità di stabilire i criteri di ripartizione della quota relativa agli interventi di competenza delle regioni e degli enti locali;

RITENUTO, nelle more della definizione di nuovi coefficienti di ripartizione, di poter utilizzare, a tal fine, i criteri per la ripartizione del Fondo nazionale per la montagna stabiliti, da ultimo, con delibera CIPESS n. 53/2021 del 27 luglio 2021;

VISTA l'intesa espressa dalla Conferenza Unificata nel corso della seduta del 25 maggio 2022;

Decreta:

Art. 1

1. Le risorse del Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane destinate ad attività di competenza delle regioni e degli enti locali per l'anno 2022 ammontano complessivamente a 109.506.475,00 euro.

2. Le risorse finanziarie di cui al comma 1, sono destinate a sostenere, a realizzare e a promuovere interventi per la salvaguardia e la valorizzazione della montagna, nonché misure di sostegno in favore dei comuni totalmente e parzialmente montani delle regioni per le finalità di cui all'articolo 1, comma 593, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, anche con carattere di innovatività rispetto alle misure previste a livello nazionale, o di continuità dei progetti già attivi sui territori interessati, con particolare riferimento a:

a. azioni di tutela, promozione e valorizzazione delle risorse ambientali dei territori montani, anche attraverso la realizzazione delle Green Community;

b. interventi volti alla creazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, ivi compresi quelli idroelettrici;

c. misure di prevenzione del rischio del dissesto idrogeologico nei territori montani;

d. progetti finalizzati alla salvaguardia dell'ambiente e della biodiversità e allo sviluppo delle attività agro-silvo-pastorali, anche con riferimento alla filiera del legno;

e. misure di incentivazione per la crescita sostenibile e lo sviluppo economico e sociale dei territori montani, ivi compresi interventi di mobilità sostenibile;

f. interventi per l'accessibilità alle infrastrutture digitali e per il rafforzamento dei servizi essenziali, con particolare riguardo prioritario a quelli socio-sanitari e dell'istruzione;

g. iniziative volte a contrastare lo spopolamento dei territori.

Art. 2

1. Le risorse finanziarie di cui all'articolo 1 sono ripartite tra le Regioni, nelle more di un aggiornamento dei criteri di riparto, applicando i coefficienti utilizzati per la ripartizione del Fondo nazionale per la montagna di cui alle premesse del presente decreto, nelle misure indicate nelle colonne c) e d) della seguente tabella: (1)

2. I coefficienti di ripartizione, indicati nella su citata tabella, sono stati formulati tenendo conto dell'esclusione delle province Autonome di Trento e Bolzano a seguito di quanto disposto dall'articolo 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009 n. 191, che, a decorrere dal 1 gennaio 2010, abroga l'articolo 5 della legge 30 novembre 1989 n. 386, recante "Norme per il coordinamento della finanza della regione Trentino Alto Adige e delle province autonome di Trento e Bolzano con la riforma tributaria".

3. La premialità di cui alla colonna d) è erogata, nella misura rispettivamente indicata, alle sole Regioni che cofinanziano le azioni di cui all'articolo 1 comma 2 del presente decreto da realizzare con risorse finanziarie di diversa fonte, di importo almeno pari alla premialità stessa.

4. Le risorse non assegnate per mancanza di cofinanziamento sono automaticamente ripartite nel corso del medesimo esercizio finanziario tra le Regioni che hanno garantito, entro il termine di cui al successivo comma 6, la quota di premialità di cui all'art. 2, comma 1, colonna d), applicando i coefficienti di cui al medesimo comma, colonna b), debitamente riparametrati.

5. Il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie traferisce alle Regioni le risorse indicate nelle colonne c) e d) della tabella di cui al comma 1, nel rispetto della previsione di cui al comma 3, a seguito di specifica richiesta nella quale sono indicate le azioni da finanziare, come previste dalle programmazioni regionali, sentite le autonomie locali, anche per il tramite delle associazioni di rappresentanza, in particolare le ANCI e le UPI regionali, nonché l'eventuale compartecipazione finanziaria.

6. Alla richiesta di cui al comma 5, da inviare in formato elettronico al seguente indirizzo pec: affariregionali@pec.governo.it entro il termine di 90 giorni dalla pubblicazione del presente decreto devono essere allegati:

a) copia della delibera adottata dalla Giunta regionale;

b) scheda, compilata sulla base di un format comunicato dal Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, preventivamente condiviso con le Regioni e le autonomie locali, concernente l'individuazione delle modalità con cui la Regione intende impiegare le risorse, nonché i relativi piano finanziario e cronoprogramma.

7. Il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie provvede, entro 45 giorni dalla scadenza indicata al comma 6, all'erogazione delle risorse destinate a ciascuna Regione, previa verifica della coerenza degli interventi con quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, del presente decreto, e nel rispetto della previsione di cui al precedente comma 3.

8. Le risorse destinate alle Regioni che non inviano la richiesta e la documentazione di cui ai commi 5 e 6, entro il termine di cui al medesimo comma 6, sono riportate all'esercizio finanziario successivo ad incremento dello stanziamento previsto.

9. Il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie provvede a monitorare la realizzazione delle azioni e il conseguimento dei risultati. A tal fine, le Regioni si impegnano a fornire tempestivamente al Dipartimento i dati e le informazioni necessarie all'espletamento delle attività di monitoraggio.

Il presente decreto sarà trasmesso, per il tramite dell'Ufficio per il bilancio e riscontro regolarità amministrativa-contabile, alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato sul sito web del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie; della pubblicazione sarà data comunicazione attraverso la Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 30 maggio 2022

Il Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie

MARIASTELLA GELMINI

(1)

Per la ripartizione delle risorse del Fondo di cui al comma annotato, a valere sull'annualità 2022, non erogate alla Regione Basilicata e alla Regione Siciliana si rimanda all'art. 4 del Decr. P.C.M. 4 agosto 2023.