Norma - quotidiano d'informazione giuridica - DBI s.r.l.

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DECRETO 4 agosto 2023

- Allegato al Comunicato Presidenza del Consiglio dei Ministri pubblicato nella G.U.R.I. 25 settembre 2023, n. 224

Decreto di ripartizione del Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane per gli interventi di competenza delle regioni e degli enti locali - 2023.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI REGIONALI E LE AUTONOMIE

VISTO l'articolo 119, comma quinto, della Costituzione;

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante "Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri", e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante "Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 11, della legge 15 marzo 1997, n. 59" e successive modificazioni e, in particolare, l'articolo 4, secondo cui il Presidente del Consiglio dei ministri si avvale del Dipartimento per gli affari regionali ai fini dell'esercizio dei compiti in materia di rapporti con il sistema delle autonomie;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 novembre 2010, concernente la "Disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei Ministri", e successive modificazioni;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° ottobre 2012, recante "Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri", e successive modificazioni e, in particolare, l'articolo 12, come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 giugno 2016 e dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 marzo 2023;

VISTO il decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie del 1° settembre 2016, di organizzazione e funzionamento del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri, come integrato dal decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie del 28 marzo 2023;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 21 ottobre 2022, con il quale il Sen. Roberto Calderoli è stato nominato Ministro senza portafoglio;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 ottobre 2022, con il quale al Ministro senza portafoglio, Sen. Roberto Calderoli, è stato conferito l'incarico per gli affari regionali e le autonomie;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 novembre 2022, recante delega di funzioni al Ministro senza portafoglio, Sen. Roberto Calderoli, in materia di affari regionali e le autonomie e, in particolare, l'articolo 1, comma 1, lettera t), concernente la delega di funzioni in materia di azioni governative, anche normative, dirette alla salvaguardia e alla valorizzazione delle zone montane di cui all'articolo 44, secondo comma, della Costituzione, qualificabili anche come interventi speciali per la montagna, di natura territoriale, economica, sociale e culturale, ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 gennaio 1994, n. 97;

VISTA la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024" e, in particolare, l'articolo 1, comma 593, che, al fine di promuovere e realizzare interventi per la salvaguardia e la valorizzazione della montagna, nonché misure di sostegno in favore dei comuni totalmente e parzialmente montani delle regioni e delle province autonome, reca l'istituzione nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di un Fondo, da trasferire al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, denominato «Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane», con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2022 e 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023;

CONSIDERATO che, ai sensi del richiamato articolo 1, comma 593, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, il Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane è utilizzato per finanziare: a) interventi per la tutela e la promozione delle risorse ambientali dei territori montani; b) interventi che diffondano e valorizzino, anche attraverso opportune sinergie, le migliori iniziative in materia di tutela e valorizzazione delle qualità ambientali e delle potenzialità endogene proprie dell'habitat montano; c) attività di informazione e di comunicazione sui temi della montagna; d) interventi di carattere socio-economico a favore delle popolazioni residenti nelle aree montane; e) progetti finalizzati alla salvaguardia dell'ambiente e allo sviluppo delle attività agro-silvo-pastorali; f) iniziative volte a ridurre i fenomeni di spopolamento;

VISTO l'articolo 1, comma 595, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, secondo il quale "Gli stanziamenti del Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane sono ripartiti, quanto alla quota destinata agli interventi di competenza statale e al finanziamento delle campagne istituzionali sui temi della montagna, con decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie; per gli interventi di competenza delle regioni e degli enti locali, con decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281";

VISTO l'articolo 1, comma 596, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, con il quale il "Fondo nazionale per la montagna di cui all'articolo 2 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, e il Fondo nazionale integrativo peri comuni montani di cui all'articolo 1, commi 319, 320 e 321, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, confluiscono nel Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane di cui al comma 593";

VISTO il decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie del 30 maggio 2022 (d'ora in avanti "DM 30 maggio 2022"), registrato presso la Corte dei conti il 27 giugno 2022 al n. 1690, con il quale, per l'anno 2022, una quota delle risorse del Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane, per un importo pari a euro 109.506.475,00, è stata destinata ad attività di competenza delle regioni e degli enti locali;

CONSIDERATO che le risorse finanziarie di cui al DM del 30 maggio 2022, pari a euro 109.506.475,00, sono state ripartite tra le regioni, nelle more di un aggiornamento dei criteri di riparto, applicando i coefficienti utilizzati per la ripartizione del Fondo nazionale per la montagna stabiliti con delibera CIPESS n. 53/2021 del 27 luglio 2021 e tenendo conto dell'esclusione delle province autonome di Trento e di Bolzano a seguito di quanto disposto dall'articolo 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009 n. 191, che, a decorrere dal 1° gennaio 2010, abroga l'articolo 5 della legge 30 novembre 1989, n. 386, recante "Norme per il coordinamento della finanza della regione Trentino Alto Adige e delle province autonome di Trento e Bolzano con la riforma tributaria";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 21 dicembre 2022, recante approvazione del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno 2023 e per il triennio 2023-2025, dal quale risulta che per l'anno finanziario 2023, la dotazione del Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane è pari a euro 209.506.475,00;

VISTA la nota UBRRAC n. 13762 del 17 maggio 2023, avente ad oggetto gli accantonamenti per riduzione del Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera b), e comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e dell'articolo 1, comma 291, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nella misura di euro 6.659.423,00 per l'anno 2023, di euro 8.381.122,00 per l'anno 2024, di euro 8.850.499,00 per l'anno 2025, di euro 8.966.774,00 per l'anno 2026 e di euro 9.365.684,00 dall'anno 2027 al 2030 e di euro 9.622.533,00 dall'anno 2031 al 2033;

VISTO l'articolo 2, comma 8, del DM 30 maggio 2022 il quale prevede che le risorse destinate alle regioni che non inviano la richiesta e la documentazione di cui ai commi 5 e 6, dell'articolo 2 del DM 30 maggio 2022 entro il termine di cui al medesimo comma 6, sono riportate all'esercizio finanziario successivo ad incremento dello stanziamento previsto;

CONSIDERATO che la Regione Basilicata e la Regione Siciliana non hanno trasmesso alcuna richiesta di assegnazione delle risorse del Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane per l'annualità 2022 di cui al DM 30 maggio 2022 e che, in virtù del citato decreto le risorse delle due regioni risultano rispettivamente pari a euro 5.454.517,00 ed euro 7.223.047,00, comprensive della quota fissa e della premialità, per un totale di euro 12.677.564,00;

VISTA la nota prot. n. 8439 del 25 gennaio 2023, acquisita al prot. DAR n. 2632 in pari data, con la quale la Regione Siciliana ha chiesto l'assegnazione delle risorse di cui sopra, motivando il mancato invio della richiesta con le modalità ed entro i termini previsti all'articolo 2, commi 5 e 6, del DM 30 maggio 2022, ai tempi occorsi per la costituzione del governo regionale a seguito delle elezioni del Presidente della Regione Siciliana e dell'Assemblea Siciliana. La Regione ha evidenziato che alla data di scadenza per richiedere il finanziamento, l'attuale governo regionale risultava non costituito e nessun Assessore regionale era preposto alla materia in questione;

VISTA la nota del 3 febbraio 2023, acquisita in pari data al prot. DAR n. 3544, con la quale la Regione Basilicata ha chiesto la riassegnazione delle risorse di cui sopra riconducendo la motivazione della mancata presentazione della richiesta a difficoltà amministrative interne e a significativi cambiamenti intervenuti negli ultimi anni nel settore forestale lucano che hanno interessato le modalità organizzative dell'azione pubblica regionale creando un "vulnus" nella filiera delle competenze interne;

VISTA la nota prot. n. 1601/C1PM dell'8 marzo 2023 con la quale il Presidente della Conferenza delle regioni e province Autonome ha comunicato che, la Conferenza delle regioni e province Autonome, nella seduta dell'8 marzo 2023, ha condiviso il nulla osta alla riassegnazione alle regioni Basilicata e Siciliana delle risorse del Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane previste per le due regioni citate nell'annualità 2022;

VISTO il decreto di variazione di bilancio n. 48/Bil del 23 febbraio 2023 con il quale, tra l'altro, sul "Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane", è stata riportata, per l'esercizio finanziario 2023, la somma di euro 27.706.536,50, di cui euro 12.677.564,00 relativi alle risorse dell'annualità 2022 non erogate alle regioni Basilicata e Siciliana a valere sul DM 30 maggio 2022;

CONSIDERATO che occorre procedere al riparto degli stanziamenti del Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane relativi all'annualità 2023 per la quota relativa agli interventi di competenza delle regioni e degli enti locali;

RITENUTO di determinare l'importo complessivo della quota relativa agli interventi di competenza delle regioni e degli enti locali in euro 202.506.475,00;

RITENUTO di ripartire tra le regioni un importo, pari a euro 109.506.475,00, del citato importo complessivo di euro 202.506.475,00, per finanziare gli interventi di cui all'articolo 1, comma 593, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, utilizzando i criteri per la ripartizione del Fondo nazionale per la montagna stabiliti, da ultimo, con delibera CIPESS n. 53/2021 del 27 luglio 2021;

RITENUTO di ripartire un importo pari a euro 93.000.000,00, del citato importo complessivo di euro 202.506.475,00, per finanziare gli interventi di cui all'articolo 1, comma 593, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, al fine di valorizzare specificatamente le regioni con più spiccate caratteristiche di montanità;

VISTA la nota prot. MIN_CALDEROLI 645 del 16 febbraio 2023 con la quale il Ministro per gli affari regionali e le autonomie ha richiesto la collaborazione della Direzione centrale per le statistiche ambientali e territoriali del Dipartimento per la produzione statistica dell'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) per approfondimenti di carattere tecnico in materia di zone montane;

VISTA la nota prot. ISTAT 637825/23 del 17 febbraio 2023 con la quale l'ISTAT ha comunicato la propria disponibilità alla collaborazione richiesta per gli aspetti di carattere tecnico in materia di zone montane;

RITENUTO di utilizzare, ai fini della suddetta ripartizione, coefficienti denominati coefficienti di ripartizione montani600, considerando la metodologia di cui alla delibera CIPESS n. 53/2021 del 27 luglio 2021 - così come indicata nel documento ISTAT "Riparto del Fondo Nazionale per la Montagna (dicembre 2012)", paragrafo 2.4 - con l'introduzione di un indicatore geomorfologico e di un indicatore socio-economico "di accessibilità" (per brevità, indicatore "logistico"), in luogo dell'indicatore del livello dei servizi pubblici di cui alla citata delibera CIPESS;

RITENUTO di determinare, pertanto, i suddetti coefficienti di ripartizione montani600 sulla base di una formula che valorizzi, in uguale misura, l'indicatore di tipo geomorfologico introdotto e l'insieme degli altri indicatori di tipo dimensionale e socioeconomico;

RITENUTO di assegnare alle Regioni Basilicata e Siciliana l'importo pari a euro 12.677.564,00 relativo alle risorse del Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane, non erogate alle due regioni a valere sull'annualità 2022, così come determinate dal DM 30 maggio 2022, sulla base dei criteri di ripartizione del Fondo nazionale per la montagna stabiliti con delibera CIPESS n. 53/2021 del 27 luglio 2021;

VISTA l'intesa, di cui all'atto rep. 96/CU, sancita dalla Conferenza Unificata nel corso della seduta del 26 luglio 2023;

VISTA la nota prot. n. 5237/CU del 2 agosto 2023, acquisita in pari data al prot. DAR n. 18501, con la quale il Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, il Presidente dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI) e il Presidente dell'Unione Province d'Italia (UPI), nel confermare l'Intesa sancita il 26 luglio 2023, hanno chiesto al Ministro per gli affari regionali e le autonomie di voler prevedere un'integrazione dello schema di decreto sul quale è stata sancita la medesima intesa, con particolare riferimento all'articolo 3, comma 8, volta all'ampliamento degli ambiti di intervento ivi previsti, mediante l'aggiunta delle seguenti lettere: "f) interventi volti alla creazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabile, ivi compresi quelli idroelettrici; g) misure di incentivazione per la crescita sostenibile e lo sviluppo economico e sociale dei territori montani, ivi compresi interventi di mobilità sostenibile; h) iniziative volte a contrastare lo spopolamento dei territori, nonché in relazione al sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali.";

VISTA l'intesa, di cui all'atto rep. 112/CU, sancita dalla Conferenza Unificata nel corso della seduta straordinaria del 2 agosto 2023, sull'integrazione richiesta con la citata nota prot. n. 5237/CU del 2 agosto 2023,

Decreta:

Art. 1

1. Le risorse del Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane (di seguito denominato Fondo) di cui all'articolo 1, comma 593, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, destinate a interventi di competenza delle regioni e degli enti locali, ammontano per l'anno 2023 a euro 202.506.475,00. Le risorse di cui al presente comma sono ripartite, ai sensi dell'articolo 1, comma 595, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sulla base dei criteri, delle modalità e dei termini previsti dagli articoli 2 e 3 del presente decreto.

2. Le risorse del Fondo a valere sull'annualità 2022, di cui al DM 30 maggio 2022, non erogate alla Regione Basilicata e alla Regione Siciliana e di importo pari complessivamente a euro 12.677.564,00, sono assegnate alle due regioni citate sulla base dei criteri, delle modalità e dei termini previsti all'articolo 4 del presente decreto.

Art. 2

1. Le risorse di cui all'articolo 1, comma 1, sono ripartite tra le regioni, per un importo pari a euro 109.506.475,00, applicando i coefficienti utilizzati per la ripartizione del Fondo nazionale per la montagna stabiliti dalla delibera CIPESS n. 53/2021 del 27 luglio 2021, nella misura indicata nella colonna c) della seguente tabella A:

Tabella A: ripartizione importo di cui al comma 1

a) b) c)
Regioni Coefficienti (già utilizzati per il riparto tra le regioni del Fondo nazionale per la montagna 2020-2021, arrotondati al 3° decimale) (%) Ripartizione importo (€)
Piemonte 8,464 9.268.628,04
Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste 1,532 1.677.639,20
Lombardia 8,225 9.006.907,57
P.A. di Bolzano/Bozen - 0,00
P.A. di Trento - 0,00
Veneto 3,516 3.850.247,66
Friuli-Venezia Giulia 2,185 2.392.716,48
Liguria 2,545 2.786.939,79
Emilia-Romagna 5,578 6.108.271,18
Toscana 6,127 6.709.461,72
Umbria 3,456 3.784.543,78
Marche 3,129 3.426.457,60
Lazio 5,887 6.446.646,18
Abruzzo 5,538 6.064.468,59
Molise 2,470 2.704.809,93
Campania 7,733 8.468.135,71
Puglia 3,618 3.961.944,27
Basilicata 4,981 5.454.517,52
Calabria 8,183 8.960.914,85
Sicilia 6,596 7.223.047,09
Sardegna 10,237 11.210.177,84
ITALIA 100,000 109.506.475,00

.

2. I coefficienti di ripartizione, indicati nella tabella A, di cui al comma 1, tengono conto dell'esclusione delle province autonome di Trento e di Bolzano a seguito di quanto disposto dall'articolo 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, che abroga, a decorrere dal 1° gennaio 2010, l'articolo 5 della legge 30 novembre 1989, n. 386, recante "Norme per il coordinamento della finanza della regione Trentino Alto Adige e delle province autonome di Trento e Bolzano con la riforma tributaria".

3. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate a sostenere, a realizzare e a promuovere interventi per la salvaguardia e la valorizzazione della montagna, nonché misure di sostegno in favore dei comuni totalmente e parzialmente montani delle regioni per le finalità di cui all'articolo 1, comma 593, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, anche con carattere di continuità dei progetti già attivi sui territori interessati, con riferimento a:

a) misure di prevenzione del rischio del dissesto idrogeologico nei territori montani;

b) azioni di tutela, promozione e valorizzazione delle risorse ambientali dei territori montani, anche attraverso la realizzazione delle Green Community;

c) interventi volti alla creazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabile, ivi compresi quelli idroelettrici;

d) progetti finalizzati alla salvaguardia dell'ambiente e della biodiversità e allo sviluppo delle attività agro-silvo-pastorali, anche con riferimento alla filiera del legno;

e) misure di incentivazione per la crescita sostenibile e lo sviluppo economico e sociale dei territori montani, ivi compresi interventi di mobilità sostenibile;

f) interventi per l'accessibilità alle infrastrutture digitali e per il rafforzamento dei servizi essenziali, con particolare riguardo prioritario a quelli socio-sanitari e dell'istruzione;

g) iniziative volte a contrastare lo spopolamento dei territori.

4. Le Regioni possono finanziare interventi per la salvaguardia e la valorizzazione della montagna, di cui ai commi 3 e 5, presentati dalle Province nonché dalle Città Metropolitane.

5. Ciascuna Regione destina con priorità le risorse indicate nella colonna c) della tabella A di cui al comma 1, alle misure di prevenzione del rischio del dissesto idrogeologico nei territori montani, di cui al comma 3, lettera a).

6. Il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, a seguito di specifica richiesta di erogazione da parte delle regioni, contenente le azioni da finanziare di cui ai commi 3 e 5, come previste dalle programmazioni regionali, sentite le autonomie locali, anche per il tramite delle associazioni di rappresentanza, in particolare le ANCI e le UPI regionali, trasferisce alle regioni medesime le risorse indicate nella colonna c) della tabella A di cui al comma 1, secondo le modalità ed entro i termini previsti al comma 8.

7. Le regioni inviano la richiesta di cui al comma 6, tramite PEC all'indirizzo affariregionali@pec.governo.it, entro il termine di 90 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto sul sito istituzionale del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, corredata della scheda allegata (scheda n. 1) - che costituisce parte integrante del presente decreto - contenente l'anagrafica generale, il referente della governance delle azioni, le azioni da finanziare, le modalità di impiego delle risorse spettanti, il piano finanziario e il cronoprogramma.

8. Il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie provvede, entro 60 giorni dalla data di scadenza del termine di cui al comma 7, all'erogazione delle risorse di cui al comma 1 a ciascuna delle regioni, previa verifica del rispetto di quanto previsto dai commi 6 e 7, anche con riguardo alla coerenza delle azioni da finanziarie con quelle previste al comma 3.

9. Le risorse destinate alle regioni che non inviano la richiesta e la scheda di cui rispettivamente ai commi 6 e 7 entro il termine di cui al medesimo comma 7, sono riportate all'esercizio finanziario successivo, ad incremento dello stanziamento previsto.

10. Gli interventi previsti al comma 3 sono realizzati entro e non oltre il 31 agosto 2026. 

Art. 3

1. Le risorse di cui all'articolo 1, comma 1, sono ripartite, per un importo pari a euro 93.000.000,00, tra le regioni con più spiccate caratteristiche di montanità, in ragione dei cosiddetti coefficienti di riparto montani600 di cui alla colonna b), della seguente tabella B:

Tabella B: ripartizione importo di cui al comma 1

a) b) c)
Regioni Coefficienti riparto montani600 (arrotondati al 3° decimale) (%) Ripartizione dell'importo (€)
Piemonte 15,707 14.607.338,13
Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste 4,010 3.729.295,52
Lombardia 19,057 17.723.249,68
P.A. di Bolzano/Bozen - 0,00
P.A. di Trento - 0,00
Veneto 6,553 6.094.123,17
Friuli-Venezia Giulia 3,340 3.106.044,28
Liguria 3,269 3.039.893,43
Emilia-Romagna 3,069 2.854.385,27
Toscana 3,323 3.089.999,35
Umbria 1,001 930.916,03
Marche 1,796 1.670.397,30
Lazio 5,206 4.842.042,64
Abruzzo 7,884 7.331.765,66
Molise 2,609 2.426.192,52
Campania 5,293 4.922.075,55
Puglia 0,466 433.070,46
Basilicata 4,205 3.910.678,14
Calabria 6,469 6.015.862,27
Sicilia 4,740 4.408.125,25
Sardegna 2,005 1.864.545,35
ITALIA 100,000 93.000.000,00

.

2. I coefficienti di riparto montani600 di cui alla colonna b), della tabella B, comma 1,sono determinati secondo gli indicatori di cui all'allegato A (tabella di sintesi degli indicatori) che costituisce parte integrante del presente decreto.

3. Il calcolo dei coefficienti di cui al comma 1 è effettuato sulla base della formula di cui all'allegato B, che costituisce parte integrante del presente decreto. La formula di cui all'allegato B si basa sull'applicazione congiunta dell'indicatore geomorfologico di cui al comma 5 e degli indicatori dimensionali e socio-economici di cui al comma 6, entrambi pesati nella misura percentuale del 50% del totale.

4. Ai fini dell'individuazione dell'indicatore geomorfologico di cui al comma 3 sono individuati, per ogni Regione, il numero dei comuni che presentano almeno una delle seguenti caratteristiche (di seguito, comuni montani600):

a) almeno il 35% della superficie al di sopra dei 600 metri di altitudine s.l.m. e almeno il 30% del territorio con una pendenza superiore al 20%, al netto delle superfici di laghi, lagune, valli da pesca, stagni, saline ("aree lacustri" di cui all'allegato A) [criterio relativo alla pendenza];

b) almeno il 70% della superficie al di sopra dei 600 metri di altitudine s.l.m., al netto delle superfici di laghi, lagune, valli da pesca, stagni, saline ("aree lacustri" di cui all'allegato A) [criterio relativo all'altimetria].

5. L'indicatore geomorfologico di cui al comma 3, così come riportato nella colonna 13 della tabella di cui all'allegato A, consiste nel rapporto tra il numero dei comuni montani600 su base regionale, individuati ai sensi del comma 4, e il numero complessivo dei comuni montani600 a livello nazionale.

6. Gli indicatori dimensionali e socio-economici di cui al comma 3, riportati rispettivamente nelle colonne da 2 a 3 e nelle colonne da 5 a 9 della tabella di cui all'allegato A, sono pesati gli uni nella misura percentuale dell'80% e gli altri in quella del 20% attraverso i loro corrispettivi indicatori di sintesi, riportati nelle colonne 4 e 10 della tabella di cui al medesimo allegato A.

7. I coefficienti di ripartizione, indicati nella colonna b), della tabella B, comma 1, sono determinati tenendo conto dell'esclusione delle province autonome di Trento e di Bolzano a seguito di quanto disposto dall'articolo 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, che, a decorrere dal 1° gennaio 2010, ha abrogato l'articolo 5 della legge 30 novembre 1989, n. 386, recante "Norme per il coordinamento della finanza della regione Trentino Alto Adige e delle province autonome di Trento e Bolzano con la riforma tributaria".

8. Le risorse di cui al comma 1, sono destinate a sostenere, a realizzare e a promuovere interventi per la salvaguardia e la valorizzazione della montagna nonché misure di sostegno in favore dei comuni totalmente e parzialmente montani delle regioni per le finalità di cui all'articolo 1, comma 593, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, con riferimento a:

a) interventi di rigenerazione urbana;

b) interventi di efficientamento energetico di edifici adibiti ad uffici pubblici;

c) interventi di manutenzione della viabilità;

d) interventi volti a conseguire risparmi energetici relativi all'illuminazione pubblica;

e) azioni di tutela, promozione e valorizzazione delle risorse ambientali dei territori montani, attraverso la realizzazione delle Green Community;

f) interventi volti alla creazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabile, ivi compresi quelli idroelettrici;

g) misure di incentivazione per la crescita sostenibile e lo sviluppo economico e sociale dei territori montani, ivi compresi interventi di mobilità sostenibile;

h) iniziative volte a contrastare lo spopolamento dei territori, nonché in relazione al sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali.

9. Le Regioni possono finanziare interventi per la salvaguardia e la valorizzazione della montagna, di cui al comma 8, presentati dalle Province nonché dalle Città Metropolitane.

10. Il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, a seguito di specifica richiesta di erogazione da parte delle regioni, contenente le azioni da finanziare di cui al comma 8, come previste dalle programmazioni regionali, sentite le autonomie locali, anche per il tramite delle associazioni di rappresentanza, in particolare le ANCI e le UPI regionali, trasferisce alle regioni medesime le risorse indicate nella colonna c), della tabella B, comma 1, secondo le modalità ed entro i termini previsti al comma 12.

11. Le regioni inviano la richiesta di cui al comma 10, in formato elettronico all'indirizzo PEC affariregionali@pec.governo.it, entro 90 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto sul sito istituzionale del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, corredata della scheda allegata (scheda n. 2), che costituisce parte integrante del presente decreto, contenente l'anagrafica generale, il referente della governance delle azioni, le azioni da finanziare, le modalità di impiego delle risorse spettanti, il piano finanziario e il cronoprogramma.

12. Il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie provvede, entro 60 giorni dalla data di scadenza del termine di cui al comma 11, all'erogazione delle risorse di cui al comma 1 a ciascuna Regione, previa verifica del rispetto di quanto previsto dai commi 10 e 11, anche con riguardo alla coerenza delle azioni da finanziare con quelle previste al comma 8.

13. Le risorse destinate alle regioni che non inviano la richiesta e la scheda di cui ai commi 10 e 11, entro il termine di cui al medesimo comma 11, sono riportate all'esercizio finanziario successivo ad incremento dello stanziamento previsto.

14. Gli interventi previsti al comma 8 sono realizzati entro e non oltre il 31 agosto 2026.

Art. 4

1. Le risorse di cui all'articolo 1, comma 2, del presente decreto, non erogate per mancata presentazione della specifica richiesta e della documentazione, di cui ai commi 5 e 6, dell'articolo 2 del DM 30 maggio 2022, pari complessivamente a euro 12.677.564,00, sono assegnate esclusivamente alla Regione Basilicata e alla Regione Siciliana, secondo la ripartizione prevista all'articolo 2 del citato decreto, riportata nella seguente tabella C:

Tabella C: ripartizione importo art. 4, comma 1

a) b) c) d)
Regioni Coefficienti (uguali a quelli del riparto del Fondo nazionale per la montagna 2020-2021, arrotondati al 3° decimale) (%) Quota fissa (riparto dell'80% del Fondo) Premialità (riparto del 20% del Fondo)
Basilicata 4,981 4.363.613,60 1.090.903,40
Sicilia 6,596 5.778.437,60 1.444.609,40
TOTALE   10.142.051,20 2.535.512,80

.

2. Il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, a seguito di specifica richiesta, da parte della Regione Basilicata e della Regione Siciliana contenente le azioni da finanziare, tra quelle previste all'articolo 1, comma 2, del DM 30 maggio 2022, nonché l'eventuale compartecipazione finanziaria, provvede ad erogare le risorse di cui alle colonne c) e d), della tabella C di cui al comma 1, nel rispetto della previsione di cui al comma 3, e secondo le modalità e entro i termini previsti al comma 5.

3. La premialità di cui alla colonna d), tabella C, comma 1, è erogata, nella misura ivi rispettivamente indicata, solo a seguito di cofinanziamento di azioni di cui all'articolo 1, comma 2, del DM 30 maggio 2022, da realizzare con risorse finanziarie di diversa fonte, di importo almeno pari alla premialità stessa.

4. Le regioni di cui al comma 1 inviano la richiesta di cui al comma 2, in formato elettronico, all'indirizzo PEC affariregionali@pec.governo.it, entro il termine di 90 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto sul sito istituzionale del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, allegando:

a. copia della delibera adottata dalla giunta regionale;

b. scheda allegata (scheda n. 3), che costituisce parte integrante del presento decreto, contenente l'anagrafica generale, il referente della governance delle azioni, le azioni da finanziare, le modalità di impiego delle risorse spettanti, il cofinanziamento delle azioni ai fini del riconoscimento della premialità, il piano finanziario e il cronoprogramma.

5. Il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie provvede, entro 45 giorni dalla data di scadenza del termine di cui al comma 4, all'erogazione delle risorse di cui al comma 1 destinate a ciascuna delle regioni, previa verifica del rispetto di quanto previsto dai commi 2, 3 e 4, anche con riguardo alla coerenza delle azioni da finanziare con quelle previste dall'articolo 1, comma 2, del DM 30 maggio 2022.

6. Il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, ai sensi dell'articolo 2, comma 9, del DM 30 maggio 2022, monitora la realizzazione delle azioni e il conseguimento dei risultati. A tal fine, le regioni si impegnano a fornire nei tempi e con le modalità indicate dal Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie le informazioni e i dati necessari all'espletamento delle attività di monitoraggio.

7. In caso di mancata presentazione della richiesta, della copia di delibera e della scheda di cui ai commi 2 e 4 entro il termine di cui al medesimo comma 4, le risorse di cui al comma 1 sono ripartite tra le regioni che hanno trasmesso la richiesta di cui all'articolo 2, comma 5, applicando i coefficienti previsti ai sensi del medesimo articolo, comma 1, tabella A, colonna b), debitamente riparametrati.

Art. 5

1. Il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie monitora la realizzazione degli interventi previsti agli articoli 2 e 3 del presente decreto nonché il conseguimento degli obiettivi previsti. A tal fine, le regioni provvedono alla rendicontazione fornendo, entro il 30 giugno 2025, con le modalità indicate dal citato Dipartimento, le informazioni e i dati necessari all'espletamento delle attività di monitoraggio. Le regioni che non effettuano la trasmissione di cui al presente comma entro il termine previsto, sono escluse dalle successive ripartizioni del Fondo, fino a regolarizzazione di quanto previsto dal presente comma 1.

2. Entro il 31 dicembre 2026 le regioni provvedono a rendicontare al Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, con le modalità indicate dal medesimo Dipartimento, trasmettendo le informazioni e i dati necessari alla conclusione delle attività di monitoraggio.

3. Scaduto inutilmente il termine di cui al comma 2, il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie chiede alle regioni interessate di far pervenire le informazioni e i dati di cui al medesimo comma entro il termine perentorio di sei mesi dalla data di richiesta, trascorsi i quali, in caso di mancata rendicontazione da parte delle regioni, inerente alla realizzazione degli interventi, il citato Dipartimento attiva le procedure per la revoca dell'atto di erogazione delle risorse e il conseguente recupero delle stesse.

Il presente decreto sarà trasmesso, per il tramite dell'Ufficio del bilancio e per il riscontro di regolarità amministrativa-contabile, alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie; della pubblicazione sarà data comunicazione attraverso la Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 4 agosto 2023

Il Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie

ROBERTO CALDEROLI