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MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 30 giugno 2022, n. 292633

- Allegato al Comunicato Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali pubblicato nella G.U.R.I. 11 agosto 2022, n. 187

Modalità di autorizzazione alla commercializzazione e alla movimentazione, in deroga alle previste norme di commercializzazione, di appropriati quantitativi di materiali di moltiplicazione e di piante da frutto destinati a prove o a scopi scientifici, lavori di selezione o a contribuire alla conservazione della diversità genetica, in applicazione dell'articolo 56 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 18.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 30 giugno 2016, n. 17713, relativo all'istituzione di un organo collegiale denominato Gruppo di lavoro permanente per la protezione delle piante;

VISTO in particolare l'articolo 1, comma 1, del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 30 giugno 2016, n. 17713, che attribuisce al Gruppo di lavoro permanente per la protezione delle piante compiti tecnico consultivi e propositivi per i settori inerenti alle sementi, ai materiali di moltiplicazione della vite, ai materiali di moltiplicazione dei fruttiferi, delle ortive e delle ornamentali, ai fertilizzanti, ai prodotti fitosanitari e alle barriere fitosanitarie;

VISTO il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, recante "Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, n. 179, concernente: "Regolamento recante organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132" e successive modificazioni;

VISTO il decreto ministeriale 4 dicembre 2020, n. 9361300, con il quale sono stati individuati gli uffici di livello dirigenziale non generale nell'ambito delle direzioni generali del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

VISTO il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 18, recante "Norme per la produzione e la commercializzazione dei materiali di moltiplicazione e delle piante da frutto e delle ortive in attuazione dell'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625" ed in particolare l'articolo 4, comma 1 che identifica le competenze del Servizio fitosanitario centrale, tra cui il coordinamento tecnico-amministrativo e tecnico-scientifico relativo all'attuazione delle direttive dell'Unione in materia di materiali di moltiplicazione;

VISTO l'articolo 56, comma 5, del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 18, che dispone che con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottarsi entro 180 giorni dall'entrata in vigore del medesimo decreto legislativo, sono stabilite le modalità di autorizzazione alla commercializzazione, in deroga alle previste norme di commercializzazione, di appropriati quantitativi di materiali di moltiplicazione e di piante da frutto destinati a prove o a scopi scientifici, lavori di selezione o a contribuire alla conservazione della diversità genetica;

VISTO il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19, recante "Norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi in attuazione dell'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625" ed in particolare l'articolo 3 che identifica tra le attività di protezione delle piante lo sviluppo di sistemi di certificazione dei materiali di moltiplicazione e l'articolo 4 che definisce le competenze del Servizio fitosanitario centrale;

VISTA la direttiva del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 24 febbraio 2022, n. 90017, registrata alla Corte dei conti in data 1° aprile 2022 al n. 237, sull'azione amministrativa e sulla gestione per l'anno 2022;

CONSIDERATA la necessità di stabilire le modalità di autorizzazione alla commercializzazione, in deroga alle previste norme di commercializzazione, di appropriati quantitativi di materiali di moltiplicazione e di piante da frutto destinati a prove o a scopi scientifici, lavori di selezione o a contribuire alla conservazione della diversità genetica;

SENTITO il parere del Gruppo di lavoro permanente per la protezione delle piante, Sezione materiali di moltiplicazione dei fruttiferi, delle ortive e delle ornamentali, espresso nella seduta del 22 giugno 2022;

ACQUISITO il parere del Comitato fitosanitario nazionale, di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19, espresso nella seduta del 28 giugno 2022;

Decreta:

Art. 1

Campo di applicazione

1. Il presente decreto stabilisce le modalità di autorizzazione alla commercializzazione e alla movimentazione, in deroga alle previste norme di commercializzazione, di appropriati quantitativi di materiali di moltiplicazione e di piante da frutto destinati a prove o a scopi scientifici, lavori di selezione o a contribuire alla conservazione della diversità genetica, in applicazione dell'articolo 56, comma 5, del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 18.

Art. 2

Finalità

1. La commercializzazione e la movimentazione di materiali di moltiplicazione di piante da frutto e di piante da frutto, in deroga al disposto di cui all'articolo 56, comma 1, del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 18, è consentita solo se tali materiali sono destinati a:

a) prove o scopi scientifici;

b) lavori di selezione;

c) contribuire alla conservazione della diversità genetica.

2. E' consentita la commercializzazione e la movimentazione dei materiali e delle piante da frutto di cui al comma 1, lettere a) e b) di un quantitativo massimo complessivo annuale per ciascun genotipo di:

a) 100000 unità del genere Fragaria L., Ribes L., Rubus L. e Vaccinium L;

b) 5000 unità degli altri generi e specie comprese nell'allegato I, sezione A del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 18.

3. E' consentita la commercializzazione e la movimentazione dei materiali e delle piante da frutto di cui al comma 1, lettera c) di un quantitativo massimo complessivo annuale per ciascun genotipo di:

a) 4500 unità del genere Fragaria L., Ribes L., Rubus L. e Vaccinium L;

b) 2000 unità degli altri generi e specie comprese nell'allegato I, sezione A del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 18.

Art. 3

Domanda di autorizzazione alla commercializzazione e alla movimentazione di materiali di moltiplicazione di piante da frutto e di piante da frutto destinati a prove o a scopi scientifici, lavori di selezione o a contribuire alla conservazione della diversità genetica

1. Il richiedente, avente sede in Italia, che intende essere autorizzato alla commercializzazione e alla movimentazione di materiali di moltiplicazione di piante da frutto e di piante da frutto, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 56, comma 1, del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 18 e destinati a prove o a scopi scientifici, lavori di selezione o a contribuire alla conservazione della diversità genetica, presenta istanza al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo Rurale - Direzione generale dello sviluppo rurale - Ufficio DISR V, a mezzo PEC, utilizzando l'indirizzo aoo.cosvir@pec.politicheagricole.gov.it, conformemente al modello di cui all'allegato I al presente decreto.

2. La domanda di cui al comma 1 deve contenere almeno le informazioni di seguito elencate:

a) soggetto richiedente l'autorizzazione;

b) indicazione della specie o delle specie a cui appartengono i materiali di moltiplicazione di piante da frutto e piante da frutto per i quali è presentata domanda di autorizzazione; c) paese di provenienza del materiale, se di origine estera;

d) quantitativo complessivo dei materiali di moltiplicazione di piante da frutto e piante da frutto per il quale l'autorizzazione è richiesta;

e) identificativi (denominazione e/o codice) e quantità dei singoli materiali di moltiplicazione di piante da frutto e piante da frutto per i quali si chiede l'autorizzazione;

f) descrizione delle attività sperimentali svolte sul materiale per il quale si chiede l'autorizzazione;

g) azienda o sito dove sarà effettuata la sperimentazione o la conservazione e relativa ubicazione;

h) superficie investita (ha) per le attività di sperimentazione o conservazione;

i) dichiarazione che il materiale per il quale si chiede l'autorizzazione alla commercializzazione o alla movimentazione rispetta i requisiti di cui al regolamento (UE) 2016/2031;

l) dichiarazione che il materiale per il quale si chiede l'autorizzazione alla commercializzazione o alla movimentazione non è geneticamente modificato, non deriva o proviene da organismi geneticamente modificati non contiene prodotti geneticamente modificati.

3. La quantità dei singoli di materiali di moltiplicazione di piante da frutto e piante da frutto non deve superare quella indicata all'articolo 1 del presente decreto.

4. Il modello di cui al comma 1 è disponibile anche sul portale https://www.protezionedellepiante.it/category/modulistica/.

Art. 4

Rilascio dell'autorizzazione alla commercializzazione o alla movimentazione di materiali di moltiplicazione e di piante da frutto destinati a prove o a scopi scientifici, lavori di selezione o a contribuire alla conservazione della diversità genetica

1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, completata la verifica delle istanze pervenute, rilascia le autorizzazioni alla commercializzazione o alla movimentazione di materiali di moltiplicazione e di piante da frutto destinati a prove o a scopi scientifici, lavori di selezione o a contribuire alla conservazione della diversità genetica e invia copia dell'autorizzazione ai Servizi fitosanitari competenti per territorio di origine e di destinazione di tali materiali o piante.

Art. 5

Commercializzazione e movimentazione di materiali di moltiplicazione e di piante da frutto destinati a prove o a scopi scientifici, lavori di selezione o a contribuire alla conservazione della diversità genetica

1. I materiali di moltiplicazione e le piante da frutto per i quali è concessa l'autorizzazione di cui all'articolo 4, fermo restando il rispetto dei requisiti fitosanitari di cui al regolamento (UE) 2016/2031 e al decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19, devono essere posti in circolazione recando, sulle confezioni, sui mazzi o sulle singole piante, l'etichetta di cui all'articolo 6, e devono essere accompagnati da una copia della medesima autorizzazione.

Art. 6

Modalità di utilizzo e caratteristiche delle etichette

1. I materiali di cui all'articolo 1 sono commercializzati o movimentati come materiali di moltiplicazione o piante da frutto destinati a prove o a scopi scientifici, lavori di selezione o a contribuire alla conservazione della diversità genetica, solo se provvisti di un'etichetta conforme alle disposizioni di cui ai commi da 3 a 5 e al modello di cui all'Allegato II. Il Servizio fitosanitario regionale competente per territorio controlla che il fornitore redige e appone tale etichetta.

2. La forma grafica dell'etichetta, di cui all'allegato II, è stabilita dal Servizio fitosanitario nazionale conformemente ai commi 3, 4 e 5.

3. L'etichetta riporta le seguenti informazioni:

a) la dicitura "solo per scopi sperimentali, scientifici o conservazione"

b) la dicitura "norme e regole UE";

c) lo Stato membro di etichettatura o il relativo codice;

d) il Servizio fitosanitario regionale competente per territorio o il relativo codice;

e) il nome del fornitore o il suo numero o codice di registrazione rilasciato dal Servizio fitosanitario regionale competente per territorio;

f) il numero di serie progressivo individuale con riferimento al quantitativo massimo consentito di cui all'articolo 2, commi 2 e 3, separato da una barra, e il riferimento all'autorizzazione di cui all'articolo 4;

g) la denominazione botanica;

h) la denominazione o la sigla del genotipo e, se del caso, del clone. Riguardo alle piante da frutto innestate, tali informazioni sono fornite per il portinnesto e per il nesto;

l) la quantità;

m) il paese di produzione e il relativo codice, se diverso dallo Stato membro di etichettatura;

n) l'anno di emissione;

o) nel caso in cui l'etichetta originale sia sostituita da un'altra etichetta, l'anno di emissione dell'etichetta originale.

4. L'etichetta, facilmente visibile e leggibile, è stampata con inchiostro indelebile in lingua italiana e unificata con il passaporto delle piante conformemente al regolamento di esecuzione (UE) 2019/2313 della Commissione, del 13 dicembre 2017.

5. Il colore dell'etichetta è verde.

6. I materiali di moltiplicazione o le piante da frutto che fanno parte dello stesso lotto possono essere commercializzati o movimentati con un'etichetta unica laddove tali materiali o tali piante siano parte dello stesso imballaggio, mazzo o contenitore. Le piante da frutto di un anno o più sono etichettate individualmente. In tal caso l'etichettatura può essere effettuata nel campo prima, durante o successivamente all'estirpazione. Se l'etichettatura è effettuata successivamente, le piante dello stesso lotto sono estirpate insieme e tenute separate dagli altri lotti, in contenitori etichettati, fino a quando tali piante non sono etichettate.

Il presente decreto, trasmesso agli Organi di controllo per la registrazione, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, tramite comunicato, ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Il Ministro

PATUANELLI STEFANO