
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 30 maggio 2022
- Allegato al Comunicato Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali pubblicato nella G.U.R.I. 13 agosto 2022, n. 189
Criteri e procedure tecniche per lo svolgimento degli esami ufficiali, nonché per l'esame delle varietà con limitato interesse commerciale, di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 16.
IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modifiche;
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, in particolare l'articolo 4, commi 1 e 2 e l'articolo 16, comma 1;
VISTO il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, recante "Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni";
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2019, n. 179, inerente "Regolamento recante organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132" e successive modifiche;
VISTO il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 16, recante "Norme per la produzione e la commercializzazione dei materiali di moltiplicazione della vite, in attuazione dell'art. 11 della Legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625".
VISTO in particolare l'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 16, che dispone che con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo, sono stabiliti i criteri e le procedure tecniche per gli esami ufficiali;
VISTO l'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 16, che identifica le competenze del Servizio fitosanitario centrale, tra cui il coordinamento tecnico-amministrativo e tecnico-scientifico relativo all'attuazione delle direttive dell'Unione europea in materia di materiali di moltiplicazione;
VISTO l'articolo 7 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 16, che dispone che il Servizio fitosanitario centrale, quale autorità unica di coordinamento, si avvale del Gruppo di lavoro permanente per la protezione delle piante - Sezione materiali di moltiplicazione della vite, di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali ministeriale 30 giugno 2016, n. 17713, che ha compiti tecnici, consultivi e propositi e che esprime parere in merito alle problematiche nazionali e dell'Unione europea di carattere tecnico e normativo relative alle iscrizioni nel Registro nazionale, alla produzione, commercializzazione e certificazione dei materiali di moltiplicazione della vite;
VISTO il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19, recante "Norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi in attuazione dell'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625" ed in particolare l'articolo 3, che identifica tra le attività di protezione delle piante lo sviluppo di sistemi di certificazione dei materiali di moltiplicazione e l'articolo 5, che identifica le competenze del Servizio fitosanitario centrale;
VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 30 giugno 2016, n. 17713, relativo all'istituzione di un organo collegiale denominato Gruppo di lavoro permanente per la protezione delle piante;
VISTO in particolare l'articolo 1, comma 1, del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 30 giugno 2016, n. 17713, che attribuisce al Gruppo di lavoro permanente per la protezione delle piante compiti tecnico consultivi e propositivi per i settori inerenti alle sementi, ai materiali di moltiplicazione della vite, ai materiali di moltiplicazione dei fruttiferi, delle ortive e delle ornamentali, ai fertilizzanti, ai prodotti fitosanitari e alle barriere fitosanitarie;
VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 30 settembre 2021, n. 489243 recante "Modalità di presentazione e contenuti della domanda di iscrizione di varietà e cloni di vite al Registro nazionale, di cui agli articoli 13 e 17 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 16."
CONSIDERATO necessario definire i criteri e le procedure tecniche per l'esecuzione degli esami ufficiali ai fini dell'iscrizione delle varietà di vite nel Registro nazionale;
SENTITO il parere del Gruppo di lavoro permanente per la protezione delle piante - Sezione materiali di moltiplicazione della vite, espresso nella seduta del 24 maggio 2022;
ACQUISITO il parere del Comitato fitosanitario nazionale, di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19, nel corso della riunione del 25 maggio 2022;
Decreta:
Campo di applicazione
1. Il presente decreto, in applicazione dell'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 16, definisce i criteri e le procedure tecniche per gli esami ufficiali di campo, necessari ai fini dell'iscrizione di una varietà di vite nel Registro nazionale delle varietà e dei cloni di vite, di seguito Registro, nonché i criteri e le procedure per l'esame delle varietà con limitato interesse commerciale.
Criteri e procedure tecniche per gli esami ufficiali di campo di varietà di vite e di varietà di vite con limitato interesse commerciale
1. L'esecuzione degli esami ufficiali di campo necessari ai fini dell'iscrizione di una varietà di vite (Vitis L.) nel Registro di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 16, e finalizzati all'accertamento dei requisiti di distinguibilità, uniformità e stabilità (DUS), è condotta secondo le modalità e i criteri riportati nell'allegato I al presente decreto.
Termine per la consegna dei materiali necessari all'esecuzione degli esami ufficiali di campo
1. Il richiedente l'iscrizione, ai fini dell'esecuzione degli esami ufficiali di campo, di cui all'articolo 2, successivamente al deposito della domanda di iscrizione, fa pervenire entro il 31 marzo, al Ministero o all'Ente da questo incaricato per l'esecuzione di tali esami ufficiali, il materiale di moltiplicazione della varietà candidata necessario all'esecuzione di tali prove.
2. Il Ministero o l'Ente da questo incaricato, successivamente al deposito della domanda di iscrizione, può effettuare gli esami ufficiali DUS, di cui all'articolo 2, presso un campo di prova istituito dal costitutore interessato e predisposto conformemente alle linee guida emanate dal Ministero, sentito il parere del Gruppo di lavoro permanente-Sezione materiali di moltiplicazione della vite. Il costitutore per la realizzazione del campo di prova si coordina con il Ministero o con l'Ente da questo incaricato.
Termine per il pagamento delle tariffe dovute per l'esecuzione degli esami ufficiali di campo
1. Il richiedente provvede al pagamento delle tariffe annuali dovute per l'effettuazione degli esami ufficiali di campo, di cui all'articolo 34, comma 3, del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 16, entro il termine del 31 marzo.
2. Il mancato pagamento della tariffa dovuta nei termini previsti dal comma 1 per l'esecuzione delle prove di campo per il primo anno determina il rigetto della domanda di iscrizione.
3. Il mancato pagamento della tariffa dovuta per l'esecuzione delle prove di campo per le annualità successive alla prima entro i termini di cui al comma 1, a seguito di opportuno sollecito ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, determina il rigetto della domanda di iscrizione e la conseguente distruzione del materiale presente nei campi di prova.
4. Il Ministero, sulla base delle domande di iscrizione pervenute e dei pagamenti effettuati predispone, annualmente, il documento tecnico "Piano di campo" contenente l'elenco delle varietà per le quali si procede all'esame ufficiale per l'accertamento dei requisiti e i relativi costi, approvato con provvedimento del Ministero delle politiche agricole alimentari forestali.
Deroghe all'accertamento dei requisiti previsti per l'iscrizione delle varietà al Registro nazionale delle varietà e dei cloni di vite
1. Per le varietà già iscritte al Registro nazionale di uno Stato Membro o per le varietà oggetto di privativa vegetale comunitaria o nazionale, ai fini dell'iscrizione al Registro, la descrizione ufficiale rilasciata dall'autorità competente per l'iscrizione o per il rilascio del titolo di protezione sostituisce l'accertamento dei requisiti previsti per l'iscrizione al Registro nazionale delle varietà e dei cloni di vite. Tale descrizione è trasmessa dal richiedente, contestualmente alla domanda di iscrizione di cui al decreto ministeriale 30 settembre 2021, n. 489243.
2. Il Ministero, qualora ritenga le informazioni contenute nella descrizione ufficiale di cui al comma 1 non sufficienti rispetto a quelle previste dal presente decreto, dispone l'esecuzione di esami ufficiali integrativi i cui oneri sono a carico dell'interessato.
3. Per le varietà per le quali è stata richiesta l'iscrizione nel Registro di un altro Stato membro o il rilascio di una privativa nazionale o comunitaria e per le quali sono in corso esami ufficiali di campo per l'accertamento dei requisiti DUS, la descrizione ufficiale rilasciata dall'autorità competente per l'iscrizione o per il rilascio del titolo di protezione sostituisce l'accertamento dei requisiti previsti per l'iscrizione al Registro nazionale delle varietà e dei cloni di vite. L'iscrizione avviene sulla base dei risultati delle prove ufficiali DUS suddette.
4. Per le varietà conosciute, di cui all'articolo 2, lettera c), del decreto ministeriale 30 settembre 2021, n. 489243, gli esami ufficiali di campo non sono richiesti ai fini dell'iscrizione di tali varietà al Registro, purché il richiedente trasmetta, contestualmente alla domanda di iscrizione di cui al decreto ministeriale medesimo, la scheda descrittiva attestante le caratteristiche della varietà, di cui all'articolo 4, comma 2, lettera h) del succitato decreto, redatta in conformità al modello di cui all'allegato II al presente decreto e garantisca l'invio di un campione rappresentativo della varietà al Ministero o all'Ente da questo incaricato.
5. Il Ministero, qualora le informazioni contenute nella scheda descrittiva di cui al comma 4 vengano ritenute non sufficienti ai fini dell'iscrizione della varietà candidata o diano adito a dubbi, dispone l'esecuzione di esami ufficiali integrativi i cui oneri sono a carico dell'interessato.
Il presente decreto, trasmesso agli Organi di controllo per la registrazione, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, tramite comunicato, ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.
Il Ministro
PATUANELLI STEFANO