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MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 2 agosto 2022

G.U.R.I. 17 agosto 2022, n. 191

Aggiornamento degli allegati al decreto legislativo n. 118 del 2011.

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DI CONCERTO CON IL CAPO DEL DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI DEL MINISTERO DELL'INTERNO E CON IL CAPO DEL DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI REGIONALI E LE AUTONOMIE DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come integrato e modificato dal decreto legislativo n. 126 del 10 agosto 2014, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2, della legge 5 maggio 2009, n. 42;

Visto il comma 2, dell'art. 3-bis, del citato decreto legislativo n. 118 del 2011, il quale prevede che la Commissione per l'armonizzazione degli enti territoriali «ha il compito di promuovere l'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli enti territoriali e dei loro organismi e enti strumentali, esclusi gli enti coinvolti nella gestione della spesa sanitaria finanziata con le risorse destinate al Servizio sanitario nazionale, e di aggiornare gli allegati al titolo I del presente decreto in relazione al processo evolutivo delle fonti normative che concorrono a costituirne il presupposto e alle esigenze del monitoraggio e del consolidamento dei conti pubblici, nonchè del miglioramento della raccordabilità dei conti delle amministrazioni pubbliche con il sistema europeo dei conti nazionali»;

Visto il comma 6, dell'art. 3, del citato decreto legislativo n. 118 del 2011, il quale prevede che i principi contabili applicati «sono aggiornati con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, di concerto con il Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interi e territoriali e la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, su proposta della Commissione per l'armonizzazione contabile degli enti territoriali di cui all'art. 3-bis»;

Visto il comma 11, dell'art. 11, del citato decreto legislativo n. 118 del 2011, il quale prevede che gli schemi di bilancio «sono modificati e integrati con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, di concerto con il Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali e la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, su proposta della Commissione per l'armonizzazione contabile degli enti territoriali, di cui all'art. 3-bis»;

Ravvisata la necessità di aggiornare gli allegati n. 4/1, n. 4/2, n. 4/3 e n. 10 al citato decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 per le esigenze del monitoraggio dei conti pubblici, con particolare riguardo al monitoraggio dei debiti delle regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 giugno 2016 il quale, modificando l'art. 2, comma 2, lettera a) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, ha trasformato la denominazione del Dipartimento per gli affari regionali, le autonomie e lo sport in «Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie»;

Vista la proposta della Commissione per l'armonizzazione degli enti territoriali approvata nella riunione del 20 luglio 2022;

Decreta:

Art. 1

Allegato 4/1 - Principio contabile applicato concernente la programmazione

1. Al Principio contabile applicato concernente la programmazione di cui all'allegato 4/1 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al paragrafo 13.3, le parole «In caso di risultato negativo, le regioni e le province autonome indicano nella sezione delle entrate l'eventuale quota del disavanzo di competenza determinata dal debito autorizzato e non contratto formatosi nell'esercizio» sono sostituite dalle seguenti «In caso di risultato negativo, le regioni e le province autonome indicano nella sezione delle entrate l'eventuale quota del disavanzo di competenza determinata dagli impegni per spesa di investimento finanziati dal debito autorizzato e non contratto che, in quanto autorizzata dalla legge, non rileva ai fini dell'equilibrio di bilancio di cui all'art. 1, comma 821 della legge n. 145 del 2018»;

b) al paragrafo 13.3, dopo le parole «Il fondo crediti di dubbia esigibilità concorre all'equilibrio di bilancio secondo le modalità previste per la compilazione dell'allegato a/1 al rendiconto concernente elenco analitico delle risorse accantonate nel risultato di amministrazione.» sono inserite le seguenti «Anche con riferimento all'equilibrio di bilancio, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, in presenza di un saldo negativo, indicano l'eventuale quota determinata dal debito autorizzato e non contratto che, in quanto autorizzata dalla legge, non rileva ai fini dell'equilibrio di bilancio di cui all'art. 1, comma 821 della legge n. 145 del 2018»;

c) al paragrafo 13.3, dopo le parole «(già considerato nel risultato di competenza).» sono inserite le seguenti: «Con riferimento all'equilibrio complessivo, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, in presenza di un saldo negativo determinato dagli investimenti finanziati dal debito autorizzato e non contratto, che non rileva ai fini dell'equilibrio di bilancio di cui all'art. 1, comma 821, della legge n. 145 del 2018, indicano:

la quota dell'equilibrio complessivo negativo che non determina disavanzo di amministrazione in quanto compensata dal risultato positivo della gestione dei residui o dall'utilizzo di fatto del risultato di amministrazione libero non applicato al bilancio;

la quota dell'equilibrio complessivo negativo che determina la formazione o incrementa il disavanzo di amministrazione, che costituisce nuovo disavanzo di amministrazione da DANC.»;

d) al paragrafo 13.4, dopo le parole «Il prospetto degli equilibri delle regioni dedica un'apposita sezione alle partite finanziarie» sono inserite le seguenti «e, in caso di risultato di competenza negativo (D/3) determinato da impegni per spesa di investimento finanziati dal debito autorizzato e non contratto formatosi nell'esercizio che, in quanto autorizzato dalla legge, non rileva ai fini dell'equilibrio di bilancio di cui all'art. 1, comma 821 della legge n. 145 del 2018, prevede sia indicata la quota determinata dal debito autorizzato e non contratto, distinguendo:

la quota che non incrementa il disavanzo di amministrazione, in quanto compensata dal risultato positivo della gestione dei residui, o dall'utilizzo di fatto del risultato di amministrazione libero non applicato al bilancio;

la quota che determina la formazione o incrementa il disavanzo di amministrazione che costituisce nuovo disavanzo di amministrazione da DANC.»;

e) al paragrafo 13.5, la parola «quantitiva» è sostituita dalla seguente «quantitativa»;

f) al paragrafo 13.6, la parola «protarsi» è sostituita dalla seguente «protrarsi»;

g) al paragrafo 13.10.4, la tabella «2) Analisi degli investimenti di competenza dell'esercizio per fonte di copertura» è sostituita dalla seguente:

INVESTIMENTI DELL'ESERCIZIO PER FONTE DI COPERTURA Impegni imputati all'esercizio N cui si riferisce il rendiconto Impegni imputati all'esercizio N+1 Impegni imputati all'esercizio N+2 Impegni imputati agli esercizi successivi Totale impegni per fonte di copertura

Investimenti finanziati dal risultato di amministrazione

Investimenti finanziati dal Fondo pluriennale vincolato di entrata

Investimenti finanziati da entrate correnti (Titoli 1, 2 e 3)

Investimenti finanziati dalle entrate in c/capitale

Investimenti finanziati da entrate per partite finanziarie

Investimenti finanziati da debito accertato

Investimenti finanziati da debito autorizzato e non contratto che peggiorano il disavanzo di amministrazione

Investimenti finanziati da debito autorizzato e non contratto che non peggiorano il disavanzo di amministrazione (il disavanzo di competenza è compensato da....indicare se trattasi della gestione positiva dei residui, della riduzione del risultato di amministrazione non applicato al bilancio) 1

         
Totale investimenti dell'esercizio          

.

h) al paragrafo 13.10.4, la tabella «3) Elenco degli impegni per spese di investimento di competenza dell'esercizio finanziati col ricorso al debito autorizzato e non contratto (lettera d-bis del comma 6, dell'art. 11, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118)» è sostituita dalla seguente:

Capitolo bilancio gestionale Descrizione capitolo Numero impegno Impegni imputati all'esercizio N cui si riferisce il rendiconto finanziati da debito autorizzato e non contratto Importo pagato Residui passivi da rinviare all'esercizio successivo
 

A) impegni per spese di investimento di competenza dell'esercizio finanziati col ricorso al debito autorizzato e non contratto che peggiorano il risultato di amministrazione

B) impegni per spese di investimento di competenza dell'esercizio finanziati col ricorso al debito autorizzato e non contratto che non peggiorano il disavanzo di amministrazione (1)

       
Totale          

.

i) al paragrafo 13.10.5, le parole «determinato il disavanzo da debito autorizzato» ovunque ricorrano sono sostituite dalle seguenti «determinato il disavanzo di amministrazione da debito autorizzato»;

Art. 2

Allegato 4/2 - Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria

1. Il paragrafo 5.3.4-bis del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, è sostituito dal seguente:

5.3.4-bis La copertura degli investimenti costituita da debito autorizzato e non contratto (DANC) (solo per le regioni).

A decorrere dall'esercizio 2018, possono autorizzare spese di investimento la cui copertura è costituita da debito da contrarre solo le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano che nell'ultimo anno hanno registrato valori degli indicatori annuali di tempestività dei pagamenti calcolati e pubblicati secondo le modalità stabilite dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 settembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, n. 265 del 14 novembre 2014, rispettosi dei termini di pagamento di cui all'art. 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, e successive modificazioni.

La possibilità di effettuare investimenti con copertura costituita da debito non contratto è autorizzata con legge regionale, anche con riferimento agli esercizi successivi, ed è soggetta alla disciplina ed ai limiti previsti dall'ordinamento per il debito.

La copertura da debito autorizzato e non contratto si forma con riferimento a ciascuno degli esercizi di imputazione degli impegni per investimento, senza che sia necessaria la costituzione del fondo pluriennale vincolato.

Alla fine dell'esercizio, l'importo del debito autorizzato e non contratto (DANC) formatosi nel corso dell'esercizio è pari all'ammontare degli impegni per investimenti registrati con copertura costituita da debito non contratto, al netto degli eventuali maggiori accertamenti di entrate rispetto alle previsioni di bilancio destinati alla copertura degli investimenti già stanziati in bilancio finanziati da debito. Al riguardo, si richiama l'art. 51 del presente decreto, comma 2, lettera g-bis. In ogni caso, i maggiori accertamenti cui non è stata attribuita una specifica destinazione concorrono alla determinazione del risultato di competenza, del risultato di amministrazione e dell'importo del debito autorizzato e non contratto alla fine dell'esercizio.

In sede di rendiconto, il debito autorizzato e non contratto può determinare saldi di competenza negativi da debito autorizzato e non contratto in quanto, a fronte degli impegni per spese di investimento non sono state accertate le correlate entrate. La quota dei saldi di competenza determinata da «debito autorizzato e non contratto» è denominata «Disavanzo di competenza da DANC», «Equilibrio di competenza negativo da DANC» e «Equilibrio complessivo negativo da DANC».

I saldi di competenza negativi da DANC in genere comportano anche la formazione o il peggioramento del disavanzo di amministrazione. La quota del disavanzo di amministrazione determinata dal «Debito autorizzato e non contratto» è denominata «Disavanzo di amministrazione da DANC».

L'Equilibrio complessivo negativo da DANC può non determinare la formazione del disavanzo di amministrazione da DANC se è compensato dal risultato positivo della gestione dei residui o dall'utilizzo di fatto del risultato di amministrazione libero non applicato al bilancio.

Il disavanzo di amministrazione da DANC è ripianato attraverso la contrazione del debito negli esercizi successivi solo per far fronte a esigenze effettive di cassa, a meno della formazione di risultati di competenza finanziari positivi che ripianano, in tutto o in parte il disavanzo, consentendo di evitare definitivamente il ricorso al debito.

Per il recupero della quota del disavanzo di amministrazione derivante da debito autorizzato e non contratto è prevista in bilancio una voce distinta rispetto a quella riguardante il disavanzo derivante dalla gestione, denominata «Disavanzo derivante dal debito autorizzato e non contratto». A fronte di tale voce, in entrata è iscritto uno stanziamento di importo corrispondente riguardante le accensioni di prestiti, che sarà oggetto di accertamento in presenza di effettive esigenze di cassa.

Art. 3

Allegato 4/3 - Principio contabile applicato concernente la contabilità economico patrimoniale degli enti in contabilità finanziaria

1. Alla nota n. 27 del paragrafo 6.1.3 del principio contabile applicato concernente la contabilità economico patrimoniale degli enti in contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/3 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, le parole «2.1.2.02.01.01.001 Riserve da rivalutazione» sono sostituite dalle seguenti «2.1.2.04.99.99.999 Altre riserve indisponibili».

Art. 4

Allegato 10 - Schema di rendiconto

1. Allo schema di rendiconto di cui all'allegato 10 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 sono apportate le seguenti modifiche:

a. il prospetto concernente gli «Equilibri di bilancio (solo per le regioni)» è sostituito dal prospetto di cui all'allegato n. 1;

b. il prospetto concernente il «Quadro generale riassuntivo» è sostituito dal prospetto di cui all'allegato n. 2.

2. L'aggiornamento di cui al comma 1, si applica a decorrere dal rendiconto 2022.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, salvo quanto previsto dal comma 2, dell'art. 4.

Roma, 2 agosto 2022

Il Ragioniere generale dello Stato

MAZZOTTA

Il Capo del Dipartimento per gli affari interni e territoriali

SGARAGLIA

Il Capo del Dipartimento per gli affari regionale e le autonomie

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