
DECRETO PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 1 ottobre 2012
G.U.R.I. 11 dicembre 2012, n. 288
Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
TESTO COORDINATO (al D.P.C.M. 5 marzo 2025 e con annotazioni alla data 3 maggio 2024)
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Visto l'art. 8 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 543, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 639;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante ordinamento della Presidenza del Consiglio, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;
Visto, in particolare, l'art. 7, commi 1, 2 e 3, del predetto decreto n. 303 del 1999, secondo cui il Presidente del Consiglio dei Ministri individua, con propri decreti, le aree funzionali omogenee da affidare alle strutture in cui si articola il Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed indica, per tali strutture e per quelle di cui si avvalgono Ministri o Sottosegretari di Stato da lui delegati, il numero massimo degli Uffici e dei servizi, restando l'organizzazione interna delle strutture medesime affidata alle determinazioni del Segretario generale o dei Ministri e Sottosegretari delegati, secondo le rispettive competenze;
Visto, altresì, l'art. 7, comma 7, del decreto legislativo n. 303 del 1999, secondo cui alla individuazione degli Uffici di diretta collaborazione dei Ministri senza portafoglio e dei Sottosegretari di Stato presso la Presidenza ed alla determinazione della loro composizione si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta delle rispettive Autorità politiche;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 novembre 2010, recante la disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 2011, recante ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2003, recante "Individuazione dei datori di lavoro ai sensi del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri";
Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 maggio 2012, concernente l'attività di revisione della spesa pubblica (spending review);
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 giugno 2012, che dispone la riduzione del 20% delle dotazioni organiche dirigenziali della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del 10% delle dotazioni organiche non dirigenziali;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 gennaio 2007 di determinazione della dotazione organica del personale dirigenziale di prima e seconda fascia dei ruoli speciali del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Visto il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante misure urgenti per la crescita del Paese, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e, in particolare, l'art. 12-bis, gli articoli da 19 a 22 e l'art. 67-ter, comma 4;
Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;
Ritenuto necessario procedere alla ridefinizione dell'ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in modo da adeguare l'organizzazione della Presidenza alle riduzioni disposte con il citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 giugno 2012;
Informate le organizzazioni sindacali;
Decreta:
Denominazioni
1. Nel presente decreto sono denominati:
a) decreto legislativo: il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;
b) legge: la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, e successive modificazioni;
c) Presidente, Vice Presidente e Presidenza: rispettivamente, il Presidente, il Vice Presidente e la Presidenza del Consiglio dei Ministri;
d) Sottosegretario alla Presidenza: il Sottosegretario di Stato con funzioni di segretario del Consiglio dei Ministri;
e) Segretariato generale, Segretario generale, Vice Segretario generale: rispettivamente, il Segretariato generale, il Segretario generale ed il Vice Segretario generale;
f) strutture generali (o di livello dirigenziale generale): i Dipartimenti della Presidenza e gli Uffici autonomi ad essi equiparati, ai fini della rilevanza esterna e dell'autonomia funzionale ad essi attribuita, in quanto non facenti parte di altra struttura, comprese le strutture generali affidate a Ministri o Sottosegretari, in ogni caso denominate Dipartimenti se affidate a Ministri senza portafoglio. Dalla denominazione di Dipartimento di una struttura generale non discendono in modo automatico conseguenze in materia di trattamento economico del dirigente preposto;
g) Uffici: strutture, anch'esse di livello dirigenziale generale, in cui si articolano i Dipartimenti;
h) servizi: strutture di livello dirigenziale non generale.
Strutture della Presidenza
(modificato dall'art. 1, comma 1, lett. a), del D.P.C.M. 21 ottobre 2013, integrato dall'art. 1, comma 1, del D.P.C.M. 15 dicembre 2014, modificato dall'art. 1, comma 1, del D.P.C.M. 7 giugno 2016, modificato e integrato dall'art. 1, comma 1 e dall'art. 5, comma 1, del D.P.C.M. 8 giugno 2016, integrato dall'art. 1, comma 1, del D.P.C.M. 3 luglio 2017, modificato dall'art. 1, comma 1, del D.P.C.M. 22 febbraio 2019, integrato dall'art. 1, comma 1, lett. a), del D.P.C.M. 19 giugno 2019, dall'art. 1 del D.P.C.M. 21 ottobre 2019, a decorrere dal 1° gennaio 2020, modificato dall'art. 1, comma 1, lett. a), del D.P.C.M. 28 maggio 2020, integrato dall'art. 1, comma 2, lett. a), del D.P.C.M. 12 luglio 2022, modificato dall'art. 1, comma 1, del D.P.C.M. 3 marzo 2023, dall'art. 1, comma 1, del D.P.C.M. 27 luglio 2023, integrato dall'art. 10, comma 1, lett. a), del D.P.C.M. 10 novembre 2023, a decorrere dal 1° dicembre 2023, dall'art. 1, comma 1, lett. a), del D.P.C.M. 24 luglio 2024 e modificato dall'art. 1, comma 1, lett. a), del D.P.C.M. 5 marzo 2025)
1. Fermo restando quanto disposto dall'art. 7, comma 7, del decreto legislativo, sono Uffici di diretta collaborazione del Presidente:
a) l'Ufficio del Presidente, comprensivo della Segreteria particolare;
b) l'Ufficio stampa e del Portavoce del Presidente;
c) l'Ufficio del consigliere diplomatico;
d) l'Ufficio del consigliere militare.
2. Costituiscono strutture generali della Presidenza i seguenti Dipartimenti e Uffici di cui il Presidente si avvale per le funzioni di indirizzo e coordinamento relative a specifiche aree politico-istituzionali:
a) Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie;
a-bis) Dipartimento "Casa Italia";
b) Dipartimento per la digitalizzazione della pubblica amministrazione e l'innovazione tecnologica; (1)
c) Dipartimento della funzione pubblica;
d) Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio civile universale;
e) Dipartimento per le pari opportunità;
f) Dipartimento delle politiche contro la droga e le altre dipendenze;
g) Dipartimento per gli affari europei;
h) Dipartimento per le politiche della famiglia;
i) Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica;
j) Dipartimento della protezione civile;
j-bis) Dipartimento per le politiche del mare;
k) Dipartimento per i rapporti con il Parlamento;
l) Dipartimento per le riforme istituzionali;
[m) Dipartimento per lo sviluppo delle economie territoriali e delle aree urbane;] (lettera soppressa) (2)
m-bis) Dipartimento per le politiche di coesione e per il sud;
m-ter) Dipartimento per la trasformazione digitale;
m-quater) Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità;
m-quinquies) Ufficio per le politiche spaziali e aerospaziali;
n) Dipartimento per il programma di Governo;
o) Dipartimento per lo sport;
p) Ufficio di segreteria della Conferenza Stato-città ed autonomie locali.
3. Costituiscono strutture generali della Presidenza i seguenti Dipartimenti e Uffici di supporto al Presidente per l'esercizio delle funzioni di coordinamento e indirizzo politico generale, nonché per il supporto tecnico-gestionale:
a) Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi;
b) Dipartimento per il coordinamento amministrativo;
c) Dipartimento per l'informazione e l'editoria;
d) Ufficio controllo interno, trasparenza e integrità;
e) Ufficio del Segretario generale;
f) Ufficio di segreteria del Consiglio dei Ministri;
g) Dipartimento per il personale;
g-bis) Dipartimento per i servizi strumentali;
h) Ufficio del bilancio e per il riscontro di regolarità amministrativo-contabile;
i) Ufficio del cerimoniale di Stato e per le onorificenze.
4. Per il supporto organizzativo ai Ministri senza portafoglio alla cui responsabilità non siano affidate strutture generali, possono essere istituite, ai sensi dell'art. 7, comma 4, del decreto legislativo, apposite strutture di missione. La stessa disposizione si applica anche per il supporto organizzativo ai Sottosegretari alle cui dirette dipendenze non sia stata posta alcuna struttura.
5. Ove non sia diversamente ed espressamente disposto, gli organi collegiali istituiti stabilmente o temporaneamente presso la Presidenza si avvalgono del supporto di strutture che non costituiscono Uffici dirigenziali e che fanno capo al Dipartimento per i servizi strumentali.
6. Ove non diversamente disposto dagli appositi decreti istitutivi, costituiscono strutture dirigenziali non generali della Presidenza le strutture di supporto dei commissari straordinari nominati ai sensi dell'art. 11 della legge.
7. Le strutture di cui ai commi 4 e 6 devono avvalersi, preferibilmente, di personale dirigenziale e non dirigenziale dei ruoli della Presidenza.
8. I soggetti preposti a strutture generali o equiparate sono responsabili, secondo le disposizioni del presente decreto, della funzionalità dell'Ufficio e della utilizzazione ottimale del personale a questo assegnato.
9. Nell'ambito e sotto la vigilanza della Presidenza opera la Scuola superiore della pubblica amministrazione, istituzione di alta formazione e ricerca, disciplinata dal decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 178.
Per la soppressione della lettera annotata, si rimanda all'art. 37, comma 3, del presente decreto.
Lettera soppressa dall'art. 1, comma 1, del D.P.C.M. 21 ottobre 2015.
Disposizioni di carattere generale
1. Fanno parte del Segretariato generale tutte le strutture non affidate alla responsabilità di Ministri o poste alle dirette dipendenze di Sottosegretari. Il Segretario generale sovrintende all'organizzazione ed alla gestione amministrativa del Segretariato generale ed è altresì responsabile dell'approvvigionamento delle risorse umane della Presidenza, nonché dei profili gestori per i quali sia prevista, in sede di bilancio della Presidenza, una gestione accentrata. Il Segretario generale risponde al Presidente dell'esercizio coordinato delle funzioni di cui all'art. 19 della legge non attribuite ad un Ministro o Sottosegretario, adottando, anche mediante delega dei relativi poteri, tutti i provvedimenti occorrenti, ivi compresi quelli di assegnazione e conferimento di incarichi e funzioni al personale dirigenziale diverso da quello di cui all'art. 18 della legge.
2. Il Segretario generale predispone il progetto di bilancio annuale e pluriennale di previsione e il conto consuntivo della Presidenza e li sottopone all'approvazione del Presidente, con le modalità stabilite dall'apposito decreto che disciplina l'autonomia finanziaria della Presidenza e gli adempimenti in materia contabile. Sul progetto di bilancio, il Presidente acquisisce l'avviso dei Ministri e dei Sottosegretari delegati.
3. Il rapporto tra organo di indirizzo politico e poteri gestionali della dirigenza si uniforma alla disciplina dettata dagli articoli 4 e 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Per le strutture del Segretariato, il Segretario generale impartisce le direttive generali per l'azione amministrativa di cui al suddetto art. 14 e determina gli obiettivi gestionali tenendo conto delle caratteristiche peculiari dell'attività da svolgere.
4. I capi ed i reggenti delle strutture generali, investiti, anche per delega, di responsabilità gestionali, possono delegare a dirigenti parte dei propri poteri.
5. Nei casi di cui all'art. 18, comma 3, della legge, i capi delle strutture generali o i loro reggenti conservano, secondo la prescrizione di cui all'art. 3, comma 1, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444, le attribuzioni connesse alla sicurezza sul lavoro, nonché le attribuzioni esercitate in via di ordinaria amministrazione e, in particolare, quelle di carattere istruttorio e quelle attinenti ad atti vincolati, salva diversa disposizione del Segretario generale e comunque per non più di quarantacinque giorni dalla data del giuramento del nuovo Governo.
Organizzazione delle strutture generali
1. Nei limiti determinati dal presente decreto, l'organizzazione interna delle strutture che compongono il Segretariato generale, ivi comprese quelle che abbiano cessato di essere affidate a Ministri o Sottosegretari, può essere modificata con provvedimento del Segretario generale. Entro i limiti stessi, alle modifiche dell'organizzazione interna delle strutture affidate alla responsabilità di Ministri o Sottosegretari provvedono, parimenti, i Ministri o Sottosegretari interessati.
2. L'organizzazione delle Unità di coordinamento interdipartimentale, istituite ai sensi dell'art. 7, comma 4-bis, del decreto legislativo, è disciplinata con decreto del Segretario generale. Con la stessa modalità sono individuate le risorse di cui si avvalgono le Unità stesse e sono adottati i provvedimenti di carattere amministrativo-contabile necessari al loro funzionamento.
Poteri gestionali
(modificato dall'art. 4, comma 1, del D.P.C.M. 21 ottobre 2015, dall'art. 2, comma 1, del D.P.C.M. 1 febbraio 2016, dall'art. 5, comma 1, del D.P.C.M. 7 giugno 2016, dall'art. 4, comma 1 e dall'art. 5, comma 2, del D.P.C.M. 8 giugno 2016, dall'art. 2, comma 1, del D.P.C.M. 15 dicembre 2017, dall'art. 1, comma 1, lett. b), del D.P.C.M. 19 giugno 2019, dall'art. 1 del D.P.C.M. 21 ottobre 2019, a decorrere dal 1° gennaio 2020, dall'art. 2, comma 1, del D.P.C.M. 11 agosto 2020, dall'art. 1, comma 1, lett. a), del D.P.C.M. 22 febbraio 2022, dall'art. 1, comma 1, lett. a), del D.P.C.M. 19 aprile 2022 e dall'art. 2, comma 1, del D.P.C.M. 3 marzo 2023)
1. Il Segretario generale è responsabile del funzionamento del Segretariato generale e della gestione delle risorse umane e strumentali della Presidenza. Il Segretario generale può essere coadiuvato da uno o più Vice Segretari generali. Qualora siano nominati più Vice Segretari generali, almeno uno di essi è scelto tra i consiglieri della Presidenza. Nel caso di più Vice Segretari generali, uno di essi può essere delegato dal Segretario generale a svolgerne le funzioni in caso di assenza o impedimento. In assenza di Vice Segretari generali, il Segretario generale può attribuire funzioni vicarie ad uno dei responsabili delle strutture generali.
2. Ai capi dei Dipartimenti e degli Uffici autonomi ad essi equiparati della Presidenza l'incarico è conferito ai sensi dell'art. 18 della legge. Alla preposizione di dirigenti agli Uffici interni ai Dipartimenti o ai servizi si provvede, sulla base dei criteri generali eventualmente fissati dal Presidente, per le strutture affidate alla responsabilità di Ministri o Sottosegretari ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e, per le strutture generali che compongono il Segretariato generale, fermo restando quanto previsto dal medesimo art. 19, con provvedimenti del Segretario generale. Il Segretario generale può delegare ai capi delle strutture generali l'assegnazione di funzioni dirigenziali di livello non generale e l'attribuzione agli stessi di poteri gestionali. Con le modalità suindicate, i Ministri e Sottosegretari delegati, nonché, per quanto di competenza, il Segretario generale provvedono al conferimento degli incarichi dirigenziali per attività di studio e consulenza, o comunque diverse dalla direzione di Uffici. Alla assegnazione alle strutture della Presidenza del personale non dirigenziale provvede il Segretario generale.
3. Nelle strutture generali della Presidenza, le funzioni vicarie, per i casi di assenza o impedimento del responsabile, sono attribuite con provvedimento del Ministro o Sottosegretario competente, ovvero del Segretario generale, su proposta del capo delle strutture stesse. In mancanza di tale provvedimento, le funzioni sono svolte dal dirigente con maggiore anzianità nella qualifica tra quelli in servizio presso la struttura interessata.
4. Per l'esame di particolari questioni, i capi delle strutture generali possono affidare incarichi specifici a singoli dirigenti o funzionari ovvero istituire gruppi di lavoro, nominandone il responsabile.
5. Nell'ambito dell'organizzazione amministrativa della Presidenza, le funzioni dirigenziali sono quelle di direzione, ivi comprese quelle vicarie di cui all'art. 12, comma 9, del decreto legislativo, di coordinamento, di indirizzo, di studio, ricerca, verifica e controllo. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 37, comma 4, è stabilito in cinque ulteriori unità il numero massimo dei dirigenti di prima fascia e in tre ulteriori unità il numero massimo dei dirigenti di seconda fascia utilizzabili dalla Presidenza, presso le strutture di volta in volta individuate dal Presidente, per funzioni di consulenza, studio e ricerca, o altri incarichi previsti dall'ordinamento, a norma dell'art. 19, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Ove, per far fronte a specifiche esigenze, si renda necessario assegnare incarichi di consulenza, studio e ricerca a dirigenti di prima e seconda fascia, oltre il limite rispettivamente indicato al periodo precedente, sarà reso indisponibile, al fine di garantire l'invarianza della spesa, un numero di posti di funzione dirigenziale equivalente sul piano finanziario. Ove non diversamente disposto, la gestione del personale titolare di incarichi di cui al presente comma fa carico al Dipartimento per il personale.
6. Qualora sia necessario conferire incarichi dirigenziali ai sensi del comma 5, terzo periodo, l'individuazione degli incarichi da rendere indisponibili è effettuata, di norma, dal Ministro o dal Sottosegretario nell'ambito delle strutture a questi affidate se il conferimento riguarda queste ultime; negli altri casi è effettuata dal Segretario generale.
Uffici di diretta collaborazione dei Ministri e Sottosegretari
1. I Ministri senza portafoglio, il Sottosegretario alla Presidenza, segretario del Consiglio dei Ministri, e i Sottosegretari presso la Presidenza si avvalgono di Uffici di diretta collaborazione che decadono con la cessazione dell'incarico di Governo. La composizione dei predetti Uffici è disciplinata dal presente articolo.
2. Gli Uffici di diretta collaborazione dei Ministri senza portafoglio sono così costituiti:
a) Ufficio di Gabinetto;
b) settore legislativo;
c) segreteria particolare;
d) Ufficio stampa.
3. All'Ufficio di Gabinetto è preposto il Capo di Gabinetto che coordina il complesso degli Uffici di diretta collaborazione ed è nominato con decreto del Ministro tra i magistrati, gli avvocati dello Stato, i consiglieri parlamentari, i dirigenti di prima fascia dello Stato ed equiparati, i professori universitari di ruolo o fuori ruolo in servizio, ovvero tra esperti, appartenenti ad altre categorie o anche estranei alla pubblica amministrazione, dotati di elevata professionalità.
4. Al settore legislativo è preposto un consigliere giuridico, nominato con decreto del Ministro tra persone di elevata professionalità. Il settore legislativo opera in collegamento funzionale con il Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza.
5. Alla segreteria particolare è preposto il segretario particolare nominato con decreto del Ministro.
6. All'Ufficio stampa può essere preposto un estraneo iscritto all'albo dei giornalisti, nominato con decreto del Ministro. Gli Uffici stampa dei Ministri operano in collegamento funzionale con l'Ufficio stampa e del Portavoce del Presidente.
7. In aggiunta alle figure di cui ai commi 3, 4, 5 e 6, agli Uffici di cui al comma 2 è assegnato un contingente complessivo composto di non più di una unità di personale dirigenziale, scelto preferibilmente tra dirigenti dei ruoli della Presidenza, cui il Ministro può attribuire, con proprio decreto, le funzioni di Vice Capo di Gabinetto, e di quindici unità di personale non dirigenziale, tratto dalle categorie indicate dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Un terzo di tale personale può essere scelto tra estranei alle amministrazioni del comparto Ministeri o estranei alla pubblica amministrazione.
8. L'Ufficio di diretta collaborazione del Sottosegretario alla Presidenza, segretario del Consiglio dei Ministri, è costituito con specifico decreto del Presidente, su proposta del Sottosegretario.
9. Gli Uffici di diretta collaborazione dei Sottosegretari presso la Presidenza, con delega di funzioni da parte del Presidente, sono costituiti: dalla segreteria tecnica cui è preposto il capo della segreteria tecnica scelto tra persone di elevata professionalità e dalla segreteria particolare cui è preposto il segretario particolare. Può essere altresì assegnato un contingente complessivo di non più di sei unità di personale non dirigenziale, tratto dalle categorie indicate dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Un terzo di tale personale può essere scelto tra estranei alle amministrazioni del comparto Ministeri o estranei alla pubblica amministrazione. Il Sottosegretario può attribuire al capo della segreteria tecnica o al segretario particolare il compito di coordinare il complesso degli Uffici di diretta collaborazione.
10. I Sottosegretari presso la Presidenza con delega di funzioni da parte di Ministri senza portafoglio si avvalgono di una segreteria particolare cui è preposto un segretario particolare. Alla segreteria particolare può altresì essere assegnato un contingente di non più di quattro unità di personale non dirigenziale, tratto dalle categorie indicate dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Una unità di tale personale può essere scelta tra estranei alle amministrazioni del comparto Ministeri o estranei alla pubblica amministrazione.
11. Nei limiti delle risorse assegnate in relazione a quanto previsto al comma 13, con decreti del Presidente, su proposta del Ministro o del Sottosegretario interessato, ai sensi dell'art. 7, comma 7, del decreto legislativo, può essere individuata una composizione degli Uffici di diretta collaborazione diversa da quella prevista dal presente articolo. Detti decreti cessano di avere efficacia con la cessazione dell'incarico di Governo.
12. Il Ministro o il Sottosegretario cui siano delegate funzioni afferenti a più strutture generali si avvale comunque di un solo Ufficio di diretta collaborazione.
13. Con decreto del Presidente sono stabiliti i parametri di riferimento per i trattamenti economici del personale assegnato agli Uffici di diretta collaborazione. Anche sulla base dei predetti parametri, con decreto del Segretario generale sono definiti i limiti di spesa per gli Uffici di diretta collaborazione.
Conferenza dei Capi delle strutture generali e Conferenza dei Capi di Gabinetto
1. Il Segretario generale convoca e presiede la Conferenza dei Capi delle strutture generali, ai fini del parere sul progetto di bilancio della Presidenza, secondo le indicazioni del decreto che ne disciplina l'autonomia finanziaria, nonché per l'esame di problematiche di carattere generale, a fini di coordinamento.
2. Per l'esame preparatorio di profili istituzionali di ordine generale, il Segretario generale convoca e presiede la Conferenza dei Capi di Gabinetto dei Ministri senza portafoglio.
3. La Conferenza dei Capi di Gabinetto di tutti i Ministri può essere convocata, per l'esame di questioni di competenza, dal Ministro per l'attuazione del programma di Governo, ove nominato, che la presiede anche tramite un suo delegato.
Ufficio del Presidente
1. L'Ufficio del Presidente fornisce assistenza diretta e personale al Presidente ai fini dell'espletamento delle sue funzioni ed assicura, ove richiesto, il raccordo con gli organi istituzionali e politici.
Ufficio stampa e del Portavoce del Presidente
1. L'Ufficio stampa e del Portavoce del Presidente cura l'informazione inerente all'attività del Presidente e del Consiglio dei Ministri ed i rapporti con gli organi di informazione. Operano, in raccordo funzionale con l'Ufficio, gli Uffici stampa dei Ministri senza portafoglio e le analoghe strutture eventualmente operanti presso i Sottosegretari della Presidenza. Resta fermo quanto previsto dall'art. 8 del regolamento interno del Consiglio dei Ministri, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 novembre 1993.
Ufficio del consigliere diplomatico
1. L'Ufficio del consigliere diplomatico assiste il Presidente nella sua attività in materia di relazioni internazionali in Italia e all'estero e, in generale, negli atti che attengono alla politica estera.
Ufficio del consigliere militare
1. L'Ufficio del consigliere militare assiste il Presidente nella sua attività per il coordinamento interministeriale e per le relazioni con gli organismi che trattano materie di politica spaziale, infrastrutture critiche, difesa e sicurezza nazionale; inoltre, cura gli affari di interesse della Presidenza relativi agli aspetti militari, compresi quelli industriali, connessi all'appartenenza dell'Italia alle organizzazioni internazionali ed effettua il coordinamento nazionale della produzione di materiali di armamento di cui alla legge 9 luglio 1990, n. 185.
2. Nell'ambito dell'Ufficio operano la Segreteria unica del CoPS e del NISP di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 maggio 2010, la segreteria infrastrutture critiche e la segreteria prodotti per la difesa.
CAPO III
Strutture generali di cui il Presidente si avvale per le funzioni di indirizzo e coordinamento relative a specifiche aree politico-istituzionali
Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie
(sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. b), del D.P.C.M. 21 ottobre 2013, dall'art. 2, comma 1, del D.P.C.M. 7 giugno 2016 e integrato dall'art. 3, comma 1, del D.P.C.M. 3 marzo 2023)
1. Il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie è la struttura di supporto al Presidente che opera nell'area funzionale dei rapporti del Governo con il sistema delle autonomie e della quale il Presidente si avvale, ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo, per le azioni di coordinamento nella materia, per lo sviluppo della collaborazione tra Stato, regioni e autonomie locali, per la promozione delle iniziative necessarie per l'ordinato svolgimento degli inerenti rapporti e per l'esercizio coerente e coordinato dei poteri e rimedi previsti per i casi di inerzia o inadempienza.
2. Il Dipartimento provvede, in particolare, agli adempimenti riguardanti: la coordinata partecipazione dei rappresentanti dello Stato negli organi e nelle sedi a composizione mista; il rapporto di dipendenza funzionale tra Presidente e commissari del Governo nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome; il controllo successivo della legislazione regionale e il contenzioso Stato-Regioni; i rapporti inerenti all'attività delle Regioni all'estero; l'attuazione degli statuti delle Regioni e Province ad autonomia speciale; gli aspetti legati alla finanza locale; le minoranze linguistiche e i problemi delle zone di confine; la promozione e il coordinamento delle azioni governative per la salvaguardia delle zone montane, delle aree svantaggiate confinanti con le Regioni a statuto speciale nonchè delle isole minori; le questioni relative ai servizi pubblici locali, in raccordo con i Ministeri interessati; le politiche urbane, con particolare riferimento alle città metropolitane, in raccordo con il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica. Il Dipartimento cura altresì la realizzazione delle attività connesse all'attuazione del conferimento delle funzioni amministrative dell'art. 118 della Costituzione, nonchè il completamento delle procedure di trasferimento di cui al capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59.
3. Il Dipartimento assicura, altresì, le funzioni di segreteria della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e, nell'esercizio di tali funzioni, opera alle dipendenze funzionali e secondo gli indirizzi del Presidente della Conferenza, ai sensi dell'art. 10, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, provvedendo, in particolare:
a) agli adempimenti preliminari e conseguenti alle riunioni della Conferenza, ivi compresa l'informazione relativa alle determinazioni assunte;
b) all'attività istruttoria connessa all'esercizio delle funzioni e dei compiti attribuiti alla Conferenza o da questa svolti, assicurando il necessario raccordo e coordinamento dei competenti Uffici dello Stato, delle Regioni e delle Province autonome; c) alle attività strumentali al raccordo, alla reciproca informazione e alla collaborazione tra le Amministrazioni dello Stato, le Regioni e le Province autonome;
d) agli adempimenti strumentali all'attività dei gruppi di lavoro o comitati, sia politici che tecnici, istituiti nell'ambito della Conferenza, a norma dell'art. 7, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
e) all'attività istruttoria e di supporto per il funzionamento della Conferenza unificata di cui all'art. 8, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
f) allo svolgimento di funzioni di segreteria della Commissione permanente per l'innovazione tecnologica nelle regioni e negli enti locali, istituita presso la Conferenza unificata dall'art. 14, comma 3-bis, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
g) all'attività di coordinamento del Tavolo di consultazione permanente sulla sanità penitenziaria e del Comitato paritetico interistituzionale per l'attuazione delle linee guida per gli interventi negli ospedali psichiatrici giudiziari e nelle case di cura e custodia, istituiti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° aprile 2008;
h) all'attività istruttoria e di supporto degli organismi costituiti, ai sensi della legge 5 maggio 2009, n. 42, per l'attuazione del federalismo fiscale operanti nell'ambito della Conferenza Stato-Regioni e della Conferenza unificata;
i) all'attività istruttoria delle questioni di competenza della Struttura tecnica di supporto in materia sanitaria, costituita ai sensi dell'art. 2, comma 66, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.
4. Il Capo del dipartimento svolge, altresì, le funzioni di segretario della Conferenza unificata e coordina l'attività istruttoria e di supporto posta in essere ai sensi dell'art. 10, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
5. Il Dipartimento si articola in non più di quattro uffici e in non più di sedici servizi. Il dipartimento si avvale altresì di un ulteriore dirigente di seconda fascia con compiti di consulenza, studio e ricerca.
5-bis. Nell'ambito del Dipartimento opera, altresì, la segreteria tecnica di cui all'art. 1, commi 799 e 800, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, per le esigenze della Cabina di regia per la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP) di cui al comma 792 e, se nominato, del Commissario di cui al comma 797 della medesima legge n. 197 del 2022, con una dotazione di un posto di funzione dirigenziale di livello generale e di un posto di funzione dirigenziale non generale.
Dipartimento "Casa Italia"
(introdotto dall'art. 2, comma 1, del D.P.C.M. 3 luglio 2017, modificato e integrato dall'art. 1, comma 1 del D.P.C.M. 4 marzo 2020 e sostituito dall'art. 2, comma 1, del D.P.C.M. 27 luglio 2023)
1. Il Dipartimento "Casa Italia" è la struttura di supporto al Presidente del Consiglio dei ministri che opera nell'area funzionale relativa all'esercizio delle funzioni di indirizzo, impulso e coordinamento dell'azione strategica del Governo connesse agli interventi di ricostruzione nei territori colpiti da eventi calamitosi, alle attività di prevenzione e di contrasto al dissesto idrogeologico e di riduzione del rischio sismico, nonchè alle attività connesse a singoli progetti di valorizzazione e sviluppo del territorio. Il Dipartimento elabora proposte normative nelle materie di competenza ed opera con il fine di sviluppare, ottimizzare, monitorare e integrare strumenti, anche di carattere finanziario, finalizzati alla cura e alla valorizzazione del territorio e delle aree urbane nonchè del patrimonio edilizio nazionale.
2. Il Dipartimento esercita, ai sensi dell'art. 18-bis del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, le funzioni di indirizzo e coordinamento dell'azione strategica del Governo per le attività di ripristino e di ricostruzione di territori colpiti da eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo, successive agli interventi di protezione civile di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1. In tale ambito il Dipartimento favorisce l'attuazione coordinata e unitaria degli interventi per la ricostruzione e il rilancio dei territori interessati dagli eventi calamitosi.
3. Il Dipartimento assicura altresì il supporto necessario per lo svolgimento, da parte del Presidente del Consiglio dei ministri, delle attività di impulso, coordinamento e monitoraggio in ordine alla realizzazione degli interventi di prevenzione o di messa in sicurezza relativi al contrasto al dissesto idrogeologico e per la difesa e la messa in sicurezza del suolo in coordinamento con le amministrazioni competenti in materia, di cui all'art. 29-bis del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41. Per lo svolgimento di tali attività opera presso il Dipartimento la segreteria tecnico-amministrativa di cui al comma 6 dell'art. 22 del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 giugno 2023, n. 74.
4. Il Dipartimento, in particolare, ferme restando le attribuzioni disciplinate dal decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, in capo al Dipartimento della protezione civile e quelle delle altre amministrazioni competenti, cura il coordinamento degli attori istituzionali operanti nell'ambito di singoli progetti di valorizzazione del territorio. Il Dipartimento elabora linee guida, anche in coordinamento con le altre amministrazioni competenti, per la promozione della sicurezza e per la valorizzazione del territorio, delle aree urbane, delle aree interne con riguardo al patrimonio pubblico e abitativo; individua il fabbisogno di dati e informazioni rilevanti per la citate finalità; promuove il coordinamento delle fonti informative esistenti e la loro accessibilità; monitora l'andamento degli investimenti pubblici nel settore di riferimento; individua le forme di finanziamento più adeguate per ridurre la pericolosità, la vulnerabilità e l'esposizione, a fronte di rischi naturali, del territorio, delle aree urbane e del patrimonio pubblico e abitativo e propone misure di coordinamento e semplificazione dei diversi strumenti di finanziamento esistenti; elabora proposte e gestisce progetti per il perseguimento delle predette finalità; promuove attività di formazione e informazione nelle materie di competenza; provvede alle attività di cui all'art. 41, comma 3, lettera b) del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.
5. Il Dipartimento si articola in non più di tre Uffici e non più di cinque Servizi.
Dipartimento per la digitalizzazione della pubblica amministrazione e l'innovazione tecnologica
1. Il Dipartimento per la digitalizzazione della pubblica amministrazione e l'innovazione tecnologica è soppresso a decorrere dall'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'art. 22, comma 6, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, citato in premessa. Fino a tale data resta disciplinato dall'art. 14 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 2011, e successive modificazioni.
Dipartimento della funzione pubblica (1)
(modificato dall'art. 1, comma 1, lett. a), del D.P.C.M. 26 maggio 2020 e dall'art. 1, comma 1, lett. a), del D.P.C.M. 6 febbraio 2024)
1. Il Dipartimento della funzione pubblica è la struttura di supporto al Presidente che opera nell'area funzionale relativa al coordinamento e alla verifica delle attività in materia di organizzazione e funzionamento delle pubbliche amministrazioni, anche con riferimento alle innovazioni dei modelli organizzativi e procedurali finalizzate all'efficienza, efficacia ed economicità, nonché relativa al coordinamento in materia di lavoro nelle pubbliche amministrazioni.
2. Il Dipartimento, in particolare, svolge compiti in materia di: analisi dei fabbisogni di personale e programmazione dei reclutamenti nelle pubbliche amministrazioni; stato giuridico, trattamento economico e previdenziale del personale, anche dirigenziale, delle pubbliche amministrazioni; monitoraggio delle assenze per malattia dei dipendenti pubblici e dei contratti di lavoro flessibile nelle pubbliche amministrazioni; tenuta dell'anagrafe delle prestazioni dei pubblici dipendenti; formazione concernente le pubbliche amministrazioni; cura dei rapporti con l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni per quanto attiene al personale contrattualizzato e cura delle relazioni sindacali per quanto attiene al personale delle pubbliche amministrazioni in regime di diritto pubblico; cura dei rapporti con l'Organismo centrale di valutazione di cui all'art. 4, comma 2, lettera f), della legge 4 marzo 2009, n. 15; promozione e monitoraggio dei sistemi di valutazione delle amministrazioni pubbliche diretti a rilevare la corrispondenza dei servizi e dei prodotti resi ad oggettivi standard di qualità; garanzia del principio di trasparenza dell'attività amministrativa, da rendere pubblica anche attraverso i siti web istituzionali. Il Dipartimento contribuisce all'elaborazione e alla pianificazione integrata delle politiche di modernizzazione delle pubbliche amministrazioni; coordina e cura l'attività normativa e amministrativa di semplificazione delle procedure, nonché la misurazione e la riduzione degli oneri gravanti sui cittadini e sulle imprese; effettua il monitoraggio e la verifica relativamente all'attuazione delle riforme concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni; definisce le strategie di azione e comunicazione volte a migliorare i rapporti tra amministrazioni e cittadini, anche attraverso la valorizzazione degli Uffici di relazione con il pubblico; svolge attività di ricerca e di monitoraggio sulla qualità dei servizi delle pubbliche amministrazioni. Il Dipartimento esercita altresì compiti: di prevenzione e contrasto della corruzione; ispettivi sulla razionale organizzazione delle pubbliche amministrazioni e l'ottimale utilizzazione del personale pubblico; di vigilanza sull'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni, sulla Scuola superiore della pubblica amministrazione, sull'Organismo centrale di valutazione e il Formez; di gestione dell'Ufficio relazioni con il pubblico del Dipartimento.
3. Nell'ambito del Dipartimento è istituito l'Ispettorato per la funzione pubblica. Il Dipartimento continua ad avvalersi degli esperti e del personale di cui agli articoli 2, commi primo, secondo e terzo, 3, 16, 17 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 20 giugno 1984, n. 536, ed al quadro A allegato allo stesso decreto. Il Dipartimento si avvale del contingente di personale di cui alla tabella B, allegata al decreto del Segretario generale del 19 novembre 2008, eccetto che per la posizione dirigenziale di I fascia che viene soppressa dalla data del presente decreto, assegnato al Dipartimento medesimo in relazione al trasferimento delle funzioni e dei compiti già attribuiti all'Alto commissario per la prevenzione ed il contrasto della corruzione e delle altre forme di illecito, disposto con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 ottobre 2008. Il Dipartimento, altresì, si avvale di non più di dieci unità nell'ambito del contingente di esperti di cui all'art. 11, comma 3, della legge 6 luglio 2002, n. 137.
4. Il Dipartimento si articola in non più di nove Uffici e in non più di diciannove servizi, ivi compreso l'Ispettorato per la funzione pubblica.
Per l'organizzazione interna del dipartimento di cui all'articolo annotato si rimanda al Decr. Dip. Funzione Pubblica 24 luglio 2020.
Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale (1)
(sostituito dall'art. 2, comma 1, del D.P.C.M. 22 febbraio 2019 e modificato dall'art. 1, comma 1, lett. b), del D.P.C.M. 28 maggio 2020)
1. Il Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale è la struttura di supporto al Presidente per la promozione e il raccordo delle azioni di Governo volte ad assicurare l'attuazione delle politiche in favore dei giovani, nonchè in materia di servizio civile universale e di obiezione di coscienza.
2. Il Dipartimento, in particolare, provvede agli adempimenti giuridici e amministrativi, allo studio e all'istruttoria degli atti concernenti l'esercizio delle funzioni in materia di politiche giovanili, con particolare riguardo all'affermazione dei diritti dei giovani all'espressione, anche in forma associativa, delle loro istanze e dei loro interessi e del diritto di partecipare alla vita pubblica; all'inclusione sociale giovanile; alla prevenzione e al contrasto del disagio giovanile nelle diverse forme; alla promozione del diritto dei giovani alla casa, ai saperi e all'innovazione tecnologica, nonchè alla promozione e al sostegno del lavoro e dell'imprenditoria giovanile; alla promozione e sostegno delle attività creative e delle iniziative culturali e di spettacolo dei giovani e delle iniziative riguardanti il tempo libero, i viaggi culturali e di studio; alla promozione e al sostegno dell'accesso dei giovani a progetti, programmi e finanziamenti internazionali e comunitari, alla gestione del Fondo per le politiche giovanili, del Fondo previsto dall'art. 1, commi 72, 73 della legge 24 dicembre 2007, n. 247 e del Fondo di cui all'art. 15, comma 6, del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127. Inoltre svolge attività di supporto all'Autorità politica nella vigilanza sull'agenzia nazionale per i giovani di cui all'art. 5 del decreto-legge 27 dicembre 2006, n. 297, convertito con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2007, n. 15, e attività di supporto all'Autorità nazionale dei programmi comunitari gestiti dall'agenzia nazionale per i giovani; cura i rapporti con il Consiglio nazionale dei giovani nonchè assicura le attività connesse alla rappresentanza del Governo negli organismi comunitari e internazionali e nei rapporti con gli organismi stessi in materia di politiche giovanili; provvede alla gestione delle risorse europee per la realizzazione dei progetti assegnati al Dipartimento nel quadro della normativa vigente e negli ambiti di competenza di cui al presente articolo; verifica il corretto utilizzo delle risorse assegnate per gli interventi di rilevanza nazionale in materia di politiche giovanili.
3. Il Dipartimento svolge le funzioni relative al servizio civile universale quale strumento finalizzato alla difesa non armata e non violenta della Patria, all'educazione, alla pace tra i popoli, nonchè ai valori fondativi della Repubblica, valorizzando il ruolo di politica attiva giovanile del Paese, così come disciplinato dal decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, e successive modificazioni. In particolare cura l'organizzazione e lo svolgimento del servizio civile universale, nonchè la programmazione, l'indirizzo, il coordinamento e il controllo, anche con riferimento alla valutazione dell'impatto, nonchè le attività connesse all'iscrizione degli enti all'albo di servizio civile universale, alla formazione, alla valutazione dei programmi di intervento ai fini dell'approvazione degli stessi, all'assegnazione e gestione degli operatori volontari, alla gestione degli obiettori di coscienza; coordina l'attività di supporto alla Consulta nazionale del servizio civile universale, svolge controlli e verifiche ispettive di cui, rispettivamente, agli articoli 20 e 22 del citato decreto legislativo n. 40 del 2017, e ne cura la relativa attuazione e svolgimento; cura la programmazione finanziaria e la gestione amministrativa e contabile del Fondo nazionale per il servizio civile e tratta il contenzioso nelle materie di propria competenza; svolge i compiti inerenti all'obiezione di coscienza nonchè le eventuali attività di cui all'art. 8 della legge 8 luglio 1998, n. 230, e agli articoli 2097 e seguenti del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, in materia di obiezione di coscienza; cura le relazioni con le amministrazioni pubbliche, le regioni e le province autonome e tutti gli enti di servizio civile.
4. Il Dipartimento si articola in non più di tre uffici e in non più di sei servizi.
Per l'organizzazione interna del Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale si rimanda al D.P.C.M. 8 aprile 2019.
Dipartimento per le pari opportunità (1)
(sostituito dall'art. 2, comma 2, del D.P.C.M. 22 febbraio 2019)
1. Il Dipartimento per le pari opportunità è la struttura di supporto al Presidente che opera nell'area funzionale inerente alla promozione ed al coordinamento delle politiche dei diritti della persona, delle pari opportunità, della parità di trattamento e di rimozione di ogni forma e causa di discriminazione, di prevenzione e contrasto della violenza sessuale e di genere e degli atti persecutori, della tratta e dello sfruttamento degli esseri umani, nonchè delle mutilazioni genitali femminili e delle altre pratiche dannose.
2. Il Dipartimento, in particolare, nelle materie di cui al comma 1, provvede all'indirizzo, al coordinamento ed al monitoraggio della utilizzazione dei fondi nazionali ed europei; agli adempimenti riguardanti l'acquisizione e l'organizzazione delle informazioni e la promozione e il coordinamento delle attività conoscitive, di verifica, controllo, formazione e informazione; alla cura dei rapporti con le amministrazioni e gli organismi operanti in Italia e all'estero; all'adozione delle iniziative necessarie ad assicurare la rappresentanza del Governo negli organismi nazionali, comunitari, e internazionali.
3. Il Dipartimento si articola in non più di due uffici e in non più di tre servizi.
4. Nell'ambito del Dipartimento opera, altresì, l'Ufficio per la promozione delle parità di trattamento e la rimozione delle discriminazioni fondate sulla razza e sull'origine etnica di cui all'art. 29 della legge 1° marzo 2002, n. 39, e al decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215, articolato in due ulteriori servizi.
Per l'organizzazione interna del Dipartimento per le pari opportunità si rimanda al D.P.C.M. 8 aprile 2019.
Dipartimento delle politiche contro la droga e le altre dipendenze (1)
(modificato e integrato dall'art. 1, comma 1, lett. b), c), e d), del D.P.C.M. 5 marzo 2025)
1. Il Dipartimento delle politiche contro la droga e le altre dipendenze è la struttura di supporto per la promozione e il coordinamento dell'azione di Governo in materia di politiche antidroga.
2. Il Dipartimento in particolare provvede a promuovere, indirizzare e coordinare le azioni di Governo atte a contrastare il diffondersi dell'uso di sostanze stupefacenti, delle tossicodipendenze e delle alcoldipendenze correlate, di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, nonché a promuovere e realizzare attività in collaborazione con le pubbliche amministrazioni competenti nello specifico settore, le associazioni, le comunità terapeutiche, i centri di accoglienza operanti nel campo della prevenzione, della cura, della riabilitazione e del reinserimento, provvedendo alla raccolta della documentazione sulle tossicodipendenze, alla definizione e all'aggiornamento delle metodologie per la rilevazione, all'archiviazione ed elaborazione, alla valutazione e al trasferimento all'esterno dei dati e delle informazioni sulle tossicodipendenze. Il Dipartimento cura la definizione ed il monitoraggio del piano di azione nazionale antidroga, coerentemente con gli indirizzi europei in materia, definendo e concertando al contempo le forme di coordinamento e le strategie di intervento con le regioni, le province autonome e le organizzazioni del privato sociale accreditato, anche promuovendo intese in sede di Conferenza unificata. Cura, inoltre, l'attività di informazione e comunicazione istituzionale del Governo in materia di politiche antidroga. Provvede, mediante sistemi di allerta precoce, come previsto dagli indirizzi europei in materia, all'evidenziazione dei rischi e alla attivazione delle attività di prevenzione delle possibili conseguenze rilevanti per la salute e della mortalità della popolazione derivanti dalla circolazione delle sostanze stupefacenti, provvedendo alla sorveglianza e al controllo dell'andamento del fenomeno e assicurando il regolare flusso dei dati richiesto dalle strutture e dalle amministrazioni europee competenti nel settore e dalle regioni e dalle Amministrazioni centrali nonché dagli altri organismi internazionali. Provvede alla preparazione e alla stesura della relazione al Parlamento in materia di dipendenze. Promuove, finanzia e coordina attività di studio, ricerca e prevenzione nel campo dell'incidentalità correlata all'uso di droga e alcol. Assicura il supporto per garantire la presenza del Governo nelle istituzioni internazionali competenti in materia di politiche antidroga, promuovendo a tal fine il coordinamento interministeriale, le attività internazionali in materia di politiche antidroga e gli accordi di collaborazione con stati esteri, anche mediante la promozione di progettualità europee ed internazionali comuni, d'intesa con il Ministero degli Affari Esteri.
3. Nell'ambito del Dipartimento opera l'Osservatorio nazionale permanente sulle droghe, sulle tossicodipendenze e sulle altre dipendenze patologiche, di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990 e successive modifiche, che cura e coordina la raccolta centralizzata dei dati, i flussi dei dati provenienti dalle amministrazioni centrali competenti, provvede all'archiviazione, all'elaborazione e all'interpretazione di dati statistico-epidemiologici, farmacologico-clinici, psico-sociali e di documentazione sul consumo, lo spaccio ed il traffico di sostanze stupefacenti e psicotrope e le azioni di prevenzione e contrasto; provvede alle esigenze informative e di documentazione. Le attività di cui al presente comma sono svolte anche con riferimento alle altre dipendenze patologiche.
4. Il Dipartimento si articola in non più di un Ufficio e in non più di due servizi.
Per la pubblicazione dell'Avviso pubblico per la selezione di progetti per la promozione di interventi volti a favorire la cura e il recupero di minori che fanno uso di sostanze stupefacenti, si rimanda al Comunicato P.C.M. pubblicato nella G.U.R.I. 3 maggio 2024, n. 102.
Per la pubblicazione dell'Avviso pubblico per la selezione di progetti per l'intercettazione precoce di giovani esposti al rischio di uso di sostanze stupefacenti in contesti/ambienti disagiati, si rimanda al Comunicato P.C.M. pubblicato nella G.U.R.I. 3 maggio 2024, n. 102.
Dipartimento per gli affari europei (1)
(modificato dall'art. 1, comma 1, del D.P.C.M. 1 febbraio 2016, dall'art. 1, comma 1, lett. c), del D.P.C.M. 19 giugno 2019 e sostituito dall'art. 3, comma 1, del D.P.C.M. 27 luglio 2023)
1. Il Dipartimento per gli affari europei è la struttura di supporto al Presidente che opera nell'area funzionale dei rapporti del Governo con le istituzioni dell'Unione europea e della quale il Presidente si avvale, ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo, per il coordinamento nella fase di predisposizione della normativa europea e per le attività inerenti all'attuazione degli obblighi assunti nell'ambito dell'Unione.
2. Il Dipartimento, in particolare, svolge le attività di coordinamento ai fini della definizione della posizione italiana da sostenere, d'intesa con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, in sede di Unione europea; assicura il supporto al Comitato interministeriale per gli affari europei (CIAE); svolge le funzioni a supporto della partecipazione dell'Autorità politica al Consiglio dell'Unione europea per le materie di competenza; monitora il processo decisionale europeo, nonchè le questioni pregiudiziali di cui all'art. 267 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE); assicura al Parlamento, alle regioni ed agli enti locali l'informazione sulle attività dell'Unione; assicura, d'intesa con i Ministeri competenti, il coordinamento dell'attuazione in Italia della strategia UE per la competitività di lungo periodo; cura, d'intesa con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, i rapporti con le istituzioni, gli organi e gli organismi dell'Unione; segue le politiche del mercato interno e della concorrenza; attiva tutte le possibili azioni dirette a prevenire l'insorgere del contenzioso europeo e a rafforzare il coordinamento delle attività volte alla risoluzione delle procedure di infrazione, nonchè a dare esecuzione alle sentenze della Corte di giustizia pronunciate ai sensi degli articoli 258 o 260 del TFUE; svolge le funzioni di punto di contatto tra la Rappresentanza permanente d'Italia presso l'Unione europea e le amministrazioni centrali o territoriali, coinvolte nei singoli casi di pre-contenzioso o contenzioso europeo; cura e segue la predisposizione, l'approvazione e l'attuazione delle leggi e degli altri provvedimenti di adeguamento dell'ordinamento italiano alle norme europee; assicura, d'intesa con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e l'Avvocatura generale dello Stato, la supervisione del contenzioso d'interesse dell'Italia dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea; promuove l'informazione sulle attività dell'Unione e coordina e promuove, in materia, le iniziative di formazione e di assistenza tecnica.
3. Il Dipartimento si articola in non più di quattro Uffici e in non più di dieci servizi. Dipende funzionalmente dal Dipartimento il nucleo speciale della Guardia di finanza per la repressione delle frodi nei confronti dell'Unione europea.
In ordine all'organizzazione e al funzionamento del Dipartimento per gli affari europei nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri, Decr. Pres. Consiglio dei Ministri 23 novembre 2023.
Dipartimento per le politiche della famiglia (1)
(sostituito dall'art. 4, comma 1, del D.P.C.M. 27 luglio 2023)
1. Il Dipartimento per le politiche della famiglia è la struttura di supporto al Presidente del Consiglio dei ministri o all'Autorità politica delegata che opera nell'area funzionale inerente alla promozione e al coordinamento delle politiche della famiglia, della natalità, dell'infanzia e dell'adolescenza.
2. Il Dipartimento, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera a), del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, fornisce supporto al Presidente per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e coordinamento in materia di politiche per la famiglia nelle sue componenti e problematiche generazionali e relazionali, nonchè delle funzioni di competenza statale già attribuite al Ministero del lavoro e delle politiche sociali dall'art. 46, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in materia di coordinamento delle politiche volte alla tutela dei diritti e alla promozione del benessere della famiglia, di interventi per il sostegno della maternità e della paternità, di conciliazione dei tempi di lavoro e dei tempi di cura della famiglia, di misure di sostegno alla famiglia, alla genitorialità e alla natalità, anche al fine del contrasto della crisi demografica, nonchè delle funzioni concernenti l'Osservatorio nazionale sulla famiglia di cui all'art. 1, comma 1250, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Il Dipartimento, altresì, provvede: alla gestione delle risorse finanziarie relative alle politiche per la famiglia e per il sostegno alla natalità, e, in particolare, alla gestione del fondo di cui all'art. 19, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, secondo le finalità previste dall'art. 1, comma 1250, della legge n. 296 del 2006, ivi incluse quelle relative all'informazione e comunicazione a sostegno della componente anziana dei nuclei familiari di cui alla legge 23 marzo 2023, n. 33; alla promozione e al coordinamento delle azioni del Governo in materia di relazioni giuridiche familiari. Nell'ambito del Dipartimento opera l'Osservatorio nazionale per l'assegno unico e universale per i figli a carico, di cui all'art. 9, decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, con funzioni di supporto tecnico-scientifico per l'analisi, il monitoraggio e la valutazione d'impatto dell'assegno unico e universale per i figli a carico.
3. Il Dipartimento, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera b), del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, fornisce supporto al Presidente per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e coordinamento in materia di politiche per le adozioni, anche internazionali, di minori italiani e stranieri, restando fermo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2007, n. 108, in ordine alla Presidenza della Commissione per le adozioni internazionali da parte del Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro delegato per la famiglia. Il Dipartimento, in particolare, provvede alla realizzazione degli interventi in materia di adozione e di affidamento di cui all'art. 1, comma 1250, della legge n. 296 del 2006 e degli interventi volti a sostenere le politiche in materia di adozioni internazionali di cui all'art. 1, comma 411, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
4. Il Dipartimento, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera c), del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, fornisce supporto al Presidente per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e coordinamento in materia di politiche per l'infanzia e l'adolescenza, anche con riferimento allo sviluppo dei servizi socio-educativi per la prima infanzia, fatte salve, con riferimento a tali servizi, le competenze del Ministero dell'istruzione, nonchè delle funzioni di competenza statale già attribuite al Ministero del lavoro e delle politiche sociali dall'art. 46, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in materia di coordinamento delle politiche per il sostegno dell'infanzia e dell'adolescenza e per la tutela dei minori anche con riferimento al diritto degli stessi a una famiglia e al diritto di ascolto, fatte salve le competenze del medesimo Ministero in materia di politiche per l'integrazione e l'inclusione sociale. A tal fine, il Dipartimento assicura le funzioni di competenza del Governo nell'ambito dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza ed esercita le competenze già proprie del Centro nazionale di documentazione e di analisi per l'infanzia e l'adolescenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 103, nonchè quelle relative all'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile, di cui all'art. 17, comma 1-bis, della legge 3 agosto 1998, n. 269; organizza periodicamente e, comunque, almeno ogni tre anni, la Conferenza nazionale sull'infanzia e sull'adolescenza, con il supporto della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le Commissioni parlamentari competenti, di cui all'art. 11, comma 1, legge 28 agosto 1997, n. 285; realizza gli interventi in materia di politiche per l'infanzia e l'adolescenza di cui all'art. 1, comma 1250, della legge 27 dicembre 2006, n. 296; gestisce ai sensi dell'art. 9, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 22 [N.d.R. recte: decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52], convertito con modificazioni dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, il Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza di cui all'art. 1, della legge 28 agosto 1997, n. 285; realizza, in collaborazione con il Ministero dell'istruzione e con l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, periodiche campagne informative di prevenzione e di sensibilizzazione sul fenomeno del cyberbullismo, di cui all'art. 3, comma 5, della legge 29 maggio 2017, n. 71; cura gli adempimenti relativi all'attuazione dell'art. 1, commi dal 59 al 61, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, concernenti il Fondo "Asili nido e scuole dell'infanzia".
5. Il Dipartimento assicura la presenza del Governo negli organismi nazionali, europei e internazionali competenti in materia di politiche della famiglia, di natalità, dell'infanzia e dell'adolescenza.
6. Il Dipartimento si articola in non più di tre Uffici, inclusa la Segreteria tecnica di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2007, n. 108, e in non più di sette servizi, inclusi i due servizi in cui è articolata la medesima Segreteria tecnica.
In materia vedi il D. Dip. Politiche della Famiglia 20 settembre 2023.
Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica
(sostituito dall'art. 2, comma 1, del D.P.C.M. 21 ottobre 2015, dall'art. 1, comma 1, lett. d), del D.P.C.M. 19 giugno 2019 e modificato dall'art. 1, comma 1, lett. b), del D.P.C.M. 22 febbraio 2022)
1. Il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica è la struttura di supporto al Presidente in materia di coordinamento della politica economica e di programmazione degli investimenti pubblici di interesse nazionale nonchè di coordinamento delle politiche finalizzate allo sviluppo economico dei territori e delle aree urbane, finanziate con risorse ordinarie.
2. Il Dipartimento svolge le funzioni di segretariato del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) e di istruttoria per l'esame da parte del Comitato delle proposte di deliberazione presentate dalle Amministrazioni componenti, secondo quanto previsto dal regolamento interno del Comitato. Il Dipartimento assicura, altresì, le funzioni di Segreteria tecnica del Comitato interministeriale per le politiche urbane, di cui all'art. 12-bis, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito in legge, con modificazione, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.
3. Il Dipartimento supporta inoltre la programmazione ed attuazione di specifiche iniziative ad esso delegate per fronteggiare situazioni straordinarie di crisi in ambiti territoriali locali e, anche in collaborazione con le istituzioni locali, può promuovere, in raccordo con il Dipartimento per le politiche di coesione, programmi di interventi infrastrutturali e produttivi, volti a favorire lo sviluppo dei territori. Effettua analisi economico-finanziarie a supporto delle funzioni di indirizzo e programmazione della spesa per investimenti.
4. Allo scopo di assicurare la funzionalità del CIPE, presso il Dipartimento operano il Nucleo tecnico per il coordinamento della politica economica, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 maggio 2013, e successive modificazioni; l'Unità tecnica finanza di progetto (UTFP), di cui all'art. 7 della legge 17 maggio 1999, n. 144, e al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 luglio 2008; il Nucleo di consulenza per l'attuazione delle linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilità (NARS), di cui alla deliberazione CIPE 8 maggio 1996 e al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 novembre 2008, e successive modificazioni; il Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici (NUVV), di cui all'art. 1, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144, e al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 novembre 2008, e successive modificazioni. Tali organismi, in relazione alle rispettive competenze, garantiscono il supporto tecnico all'attività del Comitato. Il Dipartimento assicura il raccordo tecnico-operativo di tali organismi con il CIPE. All'organizzazione delle suddette strutture si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
5. Il Dipartimento si articola in non più di sei Uffici e non più di nove servizi.
Dipartimento della protezione civile
(modificato dall'art. 1, comma 1, lett. e), del D.P.C.M. 19 giugno 2019, dall'art. 1, comma 1, del D.P.C.M. 23 ottobre 2020 e integrato dall'art. 1, comma 1, del D.P.C.M. 24 ottobre 2024)
1. Il Dipartimento della protezione civile della Presidenza, nell'ambito degli indirizzi dettati dal Presidente, esercita le funzioni allo stesso Dipartimento attribuite dalla legge 24 febbraio 1992, n. 225; dal decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; dal decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 152; dal decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, dal codice della protezione civile di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 e dalla normativa in materia di protezione civile.
2. Il Dipartimento provvede inoltre a:
a) organizzare e coordinare al proprio interno tutte le attività già di competenza del Servizio sismico nazionale;
b) garantire il supporto alle attività della Commissione nazionale per la previsione e prevenzione dei grandi rischi, del comitato operativo della protezione civile, nonché del Comitato paritetico Stato-regioni-enti locali di cui all'art. 5, comma 1, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
c) curare le attività concernenti il volontariato di protezione civile;
d) sviluppare e mantenere relazioni con tutti gli organismi istituzionali e scientifici internazionali operanti nel campo della protezione civile, partecipando attivamente a progetti di collaborazione internazionale.
d-bis) curare le attività inerenti al potenziamento della resilienza cibernetica nell'ambito del sistema nazionale di allarme pubblico e della componente tecnologica dei sistemi di early warning alla popolazione o alle Autorità di protezione civile.
3. Il Dipartimento si articola in non più di otto uffici ed in non più di trentaquattro servizi e si avvale altresì di un Vice Capo Dipartimento scelto tra i dirigenti di prima fascia e di un ulteriore dirigente di prima fascia con compiti di consulenza, studio e ricerca. Il Capo del Dipartimento si avvale, ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo, di un consigliere giuridico e di un coordinatore dell'Ufficio stampa.
Dipartimento per le politiche del mare
(introdotto dall'art. 1, comma 1, lett. b), del D.P.C.M. 24 luglio 2024)
1. Il Dipartimento per le politiche del mare è la struttura di supporto al Presidente per l'esercizio delle funzioni di indirizzo, coordinamento e di promozione dell'azione strategica del Governo con riferimento alle politiche del mare, previste dall'art. 4-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 e per quelle di supporto ad ogni altra ulteriore funzione attribuita dalle vigenti disposizioni al Presidente nell'area funzionale delle politiche del mare.
2. Il Dipartimento assicura il supporto tecnico e organizzativo alle attività del Comitato interministeriale per le politiche del mare, ai sensi dell'art. 12, comma 11, del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, con riferimento all'organizzazione dei lavori del Comitato e di eventuali commissioni e gruppi di lavoro creati al suo interno. Il Dipartimento supporta, altresì, l'Autorità politica delegata con riferimento alla predisposizione del Piano del mare di cui al comma 3 dell'art. 12 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, ed ogni altra attività inerente alla delega in materia di coordinamento delle politiche del mare. Il Dipartimento svolge, inoltre, i compiti previsti dall'art. 3 del decreto ministeriale 8 marzo 2023, nonchè dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 26 febbraio 2024.
3. Il Dipartimento elabora proposte e gestisce progetti per il perseguimento delle proprie finalità, promuove e cura attività di formazione e informazione nelle materie di competenza, nonchè assicura la presenza del Governo negli organismi nazionali, europei e internazionali competenti in materia di politiche del mare.
4. Il Dipartimento si articola in non più di due uffici e non più di quattro servizi e si avvale di un contingente di esperti, nominati ai sensi degli articoli 9, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e 12, comma 11, decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, già attribuito alla struttura di missione per le politiche del mare.
Dipartimento per i rapporti con il Parlamento
(modificato dall'art. 1, comma 1, lett. f), del D.P.C.M. 19 giugno 2019)
1. Il Dipartimento per i rapporti con il Parlamento è la struttura di supporto al Presidente che opera nell'area funzionale dei rapporti del Governo con le Camere.
2. Il Dipartimento cura gli adempimenti riguardanti: l'informazione sull'andamento dei lavori parlamentari; l'azione di coordinamento circa la presenza in Parlamento dei rappresentanti del Governo; la partecipazione del Governo alla programmazione dei lavori parlamentari; la presentazione alle Camere dei disegni di legge; la presentazione di emendamenti governativi; l'espressione unitaria del parere del Governo sugli emendamenti parlamentari, nonché sui progetti di legge e sulla relativa assegnazione o trasferimento alla sede legislativa o redigente; le relazioni del Presidente o del Ministro per i rapporti con il Parlamento, ove nominato, con i suoi omologhi degli Stati membri dell'Unione europea, i rapporti con i gruppi parlamentari e gli altri organi delle Camere; gli atti di sindacato ispettivo parlamentare; l'istruttoria circa gli atti di sindacato ispettivo rivolti al Presidente o al Governo nel suo complesso; l'espressione unitaria della posizione del Governo, ove occorra, nella discussione di mozioni e risoluzioni; la verifica degli impegni assunti dal Governo in Parlamento; la trasmissione alle Camere di relazioni, dati, schemi di atti normativi e proposte di nomine governative ai fini del parere parlamentare.
3. Il Dipartimento si articola in non più di due uffici e non più di cinque servizi.
Dipartimento per le riforme istituzionali (1)
(modificato dall'art. 4, comma 1, del D.P.C.M. 3 marzo 2023)
1. Il Dipartimento per le riforme istituzionali è la struttura che assicura al Presidente il supporto alle funzioni di coordinamento, di indirizzo, di promozione di iniziative, anche normative, nonché ad ogni altra funzione attribuita dalle vigenti disposizioni al Presidente nell'area funzionale delle riforme istituzionali e [federali] (parola soppressa) (2).
2. Il Dipartimento cura le proposte ed effettua studi e ricerche in materia di riforme costituzionali, istituzionali e legislative. In particolare si occupa di riforma degli organi costituzionali e di rilevanza costituzionale, nonchè di riforme in materia di forma di Stato, di forma di Governo, di bicameralismo, di procedimento legislativo, di istituti di democrazia diretta, di riforme elettorali, di rappresentanza italiana al Parlamento europeo, di ordinamento delle autonomie territoriali, di riordino e di riassetto della disciplina vigente. Cura in tali ambiti i rapporti e il confronto con le sedi istituzionali e politiche nazionali e degli enti territoriali, nonchè con gli organismi europei e internazionali competenti. Cura inoltre la verifica della coerenza delle diverse iniziative normative concernenti le riforme istituzionali.
3. Il Dipartimento si articola in non più di due Uffici e non più di due Servizi.
Per l'organizzazione del Dipartimento per le riforme istituzionali della Presidenza del Consiglio dei ministri si rimanda al Decreto 21 settembre 2015.
Parola soppressa dall'art. 4, comma 1, lett. a), del D.P.C.M. 3 marzo 2023.
Dipartimento per lo sviluppo delle economie territoriali e delle aree urbane
(soppresso dall'art. 2, comma 2, del D.P.C.M. 21 ottobre 2015)
[1. Il Dipartimento per lo sviluppo delle economie territoriali e delle aree urbane è la struttura di supporto al Presidente che opera nell'area funzionale relativa alla promozione e al coordinamento delle politiche e delle attività finalizzate allo sviluppo economico dei territori e delle aree urbane.
2. Il Dipartimento in particolare opera in materia di conoscenza delle situazioni economiche ed occupazionali territoriali, proponendo, anche in collaborazione con le istituzioni locali, programmi di interventi infrastrutturali e produttivi, volti a favorire lo sviluppo dei territori ovvero a superare le crisi d'area ed aziendali. Nell'ambito di tale attività, il Dipartimento provvede all'organizzazione delle informazioni economiche territoriali anche mediante banche dati e siti web. Promuove riunioni con le amministrazioni pubbliche interessate e con le parti sociali e cura i rapporti con le istituzioni e le associazioni datoriali e sindacali che operano nel territorio. Valuta l'impatto economico e occupazionale, derivante da interventi significativi in termini di investimenti in infrastrutture. Il Dipartimento svolge attività di analisi e monitoraggio dell'evoluzione dell'andamento economico, a livello locale, delle piccole e medie imprese.
3. Il Dipartimento assicura, altresì, le funzioni di Segreteria tecnica del Comitato interministeriale per le politiche urbane, di cui all'art. 12-bis del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134. [, e quella di coordinamento delle amministrazioni centrali interessate nei processi di ricostruzione e di sviluppo dell'area del cratere aquilano, ai sensi dell'art. 67-ter, comma 4, del medesimo decreto-legge.] (parole soppresse) (1)
4. Il Dipartimento si articola in non più di tre Uffici e non più di cinque servizi.]
Parole soppresse dall'art. 1, comma 1, del D.P.C.M. 1 giugno 2014.
Dipartimento per le politiche di coesione e per il sud (1)
(introdotto dall'art. 1, comma 2, del D.P.C.M. 15 dicembre 2014, modificato dall'art. 3, comma 1, del D.P.C.M. 21 ottobre 2015 e sostituito dall'art. 10, comma 1, lett. b), del D.P.C.M. 10 novembre 2023, a decorrere dal 1° dicembre 2023)
1. Il Dipartimento per le politiche di coesione e per il sud è la struttura di supporto al Presidente del Consiglio dei ministri che opera nell'area funzionale relativa alla promozione e al coordinamento delle politiche di coesione e delle politiche per il sud.
2. Il Dipartimento cura il coordinamento della programmazione e dell'attuazione delle politiche di coesione, con riferimento alle pertinenti risorse nazionali ed europee, nonchè l'integrazione tra le politiche di coesione e i fondi tematici europei e gli interventi finalizzati allo sviluppo del Mezzogiorno e al riequilibrio territoriale.
3. Il Dipartimento cura, altresì, il raccordo con le amministrazioni statali e regionali per la predisposizione della programmazione strategica e finanziaria delle risorse della politica di coesione europea e nazionale, anche ai fini dell'adozione degli atti di indirizzo, di programmazione ed individuazione degli interventi relativi all'impiego dei fondi della politica di coesione europea, delle risorse complementari e del Fondo per lo sviluppo e la coesione, da realizzare in forma integrata con i fondi tematici europei.
4. Il Dipartimento, inoltre, cura la sorveglianza, il monitoraggio rafforzato e la valutazione dei programmi e degli interventi finanziati dalla politica di coesione europea, dalle risorse complementari e dal Fondo per lo sviluppo della coesione; raccoglie ed elabora, in raccordo con le amministrazioni competenti, informazioni e dati sull'attuazione dei programmi della politica di coesione europea e nazionale, anche ai fini dell'adozione delle misure di accelerazione degli interventi necessari ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.
5. Il Dipartimento realizza azioni di sostegno e di assistenza tecnica alle amministrazioni che gestiscono programmi finanziati dai fondi europei o nazionali della politica di coesione attraverso apposite iniziative per l'accelerazione e la realizzazione degli interventi e attraverso il rafforzamento della capacità amministrativa. Promuove il miglioramento della qualità, della tempestività, dell'efficacia e della trasparenza delle attività di programmazione e attuazione degli interventi.
6. Il Dipartimento può assumere le funzioni dirette di Autorità di gestione di programmi o di specifici progetti anche a carattere sperimentale, nonchè di coordinamento e attuazione delle misure di competenza finanziate dai fondi tematici europei e dalle corrispondenti misure nazionali complementari.
7. Il Dipartimento, inoltre, supporta il Presidente del Consiglio dei ministri o l'autorità politica delegata in materia di politiche di coesione e per il sud nei rapporti con le istituzioni dell'Unione europea relativi alla fase di definizione delle politiche di coesione e di verifica della loro realizzazione, predisponendo, ove necessario, proposte di riprogrammazione; cura l'istruttoria relativa all'esercizio dei poteri sostitutivi di cui all'articolo 6, comma 6, del citato decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88 e all'articolo 12 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, al fine di assicurare l'efficace utilizzo delle risorse per la politica di coesione; può avvalersi, per rafforzare l'attuazione della politica di coesione ed assicurare il perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 3, comma 3, del citato decreto legislativo n. 88 del 2011, nonchè per dare esecuzione alle determinazioni assunte ai sensi dell'articolo 6, comma 6, del citato decreto legislativo n. 88 del 2011, dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa, anche attraverso il ricorso alle misure di accelerazione degli interventi strategici di cui all'articolo 55-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27; promuove il ricorso alle modalità di attuazione di cui all'articolo 6 del citato decreto legislativo n. 88 del 2011 e di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.
8. Il Dipartimento si articola in non più di cinque uffici dirigenziali generali e non più di diciotto servizi. Presso il Dipartimento opera il Nucleo per le politiche di coesione («NUPC»), di cui all'articolo 50, comma 10, dell'articolo del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41.
Per l'organizzazione interna del Dipartimento per le politiche di coesione e per il sud, si rimanda al Decr. Dip. Politiche di Coesione 22 novembre 2023.
Dipartimento per la trasformazione digitale (1)
(introdotto dall'art. 1, comma 1, lett. g), del D.P.C.M. 19 giugno 2019 e modificato dall'art. 1, comma 1, lett. b), del D.P.C.M. 26 maggio 2020)
1. Il Dipartimento per la trasformazione digitale è la struttura di supporto al Presidente per la promozione ed il coordinamento delle azioni del Governo finalizzate alla definizione di una strategia unitaria in materia di trasformazione digitale e di modernizzazione del Paese attraverso le tecnologie digitali. Esso dà attuazione alle direttive del Presidente in materia e assicura il coordinamento e l'esecuzione dei programmi di trasformazione digitale.
2. Per le finalità di cui al comma 1, il Dipartimento fornisce supporto al Presidente per l'esercizio delle funzioni di cui all'art. 8, commi 1-ter e 3, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, per l'esercizio della vigilanza sulla società di cui art. 8, comma 2, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, e nella partecipazione alle sedi istituzionali internazionali nelle quali si discute di innovazione tecnologica ed agenda digitale europea.
3. Il Dipartimento si articola in non più di due uffici e in non più di tre servizi. Il Dipartimento si avvale del contingente di esperti di cui all'art. 8, comma 1-quater, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135.
Per l'organizzazione interna del Dipartimento per la trasformazione digitale si rimanda al Decr. Dip. Trasformazione Digitale 24 luglio 2019.
Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità
(introdotto dall'art. 1 del D.P.C.M. 21 ottobre 2019, a decorrere dal 1° gennaio 2020, sostituito dall'art. 1, comma 2, lett. b), del D.P.C.M. 12 luglio 2022 e modificato dall'art. 5, comma 1, del D.P.C.M. 3 marzo 2023)
1. Il Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità è la struttura di supporto al Presidente del Consiglio dei ministri che opera nell'area funzionale relativa alla promozione e al coordinamento delle politiche in favore delle persone con disabilità.
2. Il Dipartimento, in particolare, cura gli adempimenti necessari, compresi quelli relativi alla gestione dei fondi assegnati alle politiche, per la realizzazione degli interventi connessi all'attuazione delle politiche volte a garantire la tutela e la promozione dei diritti delle persone con disabilità e a favorire la loro piena ed effettiva partecipazione ed inclusione sociale, nonchè la loro autonomia, in coerenza con la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità e la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea; cura la gestione e il supporto amministrativo per il funzionamento e l''esercizio dei compiti dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità di cui al comma 5 dell'art. 3 della legge 3 marzo 2009, n. 18; svolge le attività istruttorie connesse all'adozione degli atti, anche normativi, di competenza in materia di disabilità; svolge l'attività istruttoria ai fini della promozione di intese in sede di Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, dirette a sviluppare il coordinamento tra i diversi livelli di Governo delle prestazioni e dei servizi sociosanitari ed educativi in favore delle persone con disabilità; cura l'attività di informazione e di comunicazione istituzionale nelle materie di propria competenza, ivi compresa la divulgazione delle azioni positive e delle migliori pratiche; assicura la rappresentanza del Governo negli organismi nazionali, europei e internazionali competenti negli ambiti sopra indicati; promuove, in collaborazione con l'ISTAT e con l'INPS, l'attività di raccolta dei dati concernenti le persone con disabilità.
3. Il Dipartimento si articola in non più di un Ufficio e non più di tre Servizi.
Ufficio per le politiche spaziali e aerospaziali
(introdotto dall'art. 1, comma 2, lett. c), del D.P.C.M. 12 luglio 2022)
1. L'Ufficio per le politiche spaziali e aerospaziali è la struttura di supporto al Presidente per l'esercizio delle funzioni di alta direzione, responsabilità politica generale e coordinamento delle politiche dei Ministeri relative ai programmi spaziali e aerospaziali, e per quelle di supporto ad ogni altra ulteriore funzione attribuita dalle vigenti disposizioni al Presidente nell'area funzionale delle politiche spaziali e aerospaziali, ivi comprese quelle previste dal decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 128, fermo restando quanto previsto dall'art. 21, comma 2, del decreto legislativo n. 128 del 2003, e fatte salve le competenze del Ministero della difesa in materia di difesa nazionale nonchè di realizzazione, mantenimento e ristabilimento della pace e della sicurezza internazionali di cui agli articoli 88 e 89 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
2. L'Ufficio si articola in non più di due Servizi e si avvale del contingente di esperti di cui all'art. 31, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36.
Dipartimento per il programma di Governo
(sostituito dall'art. 1, comma 1, del D.P.C.M. 2 agosto 2021 e dall'art. 6, comma 1, del D.P.C.M. 3 marzo 2023)
1. Il Dipartimento per il programma di Governo è la struttura di supporto al Presidente che opera nell'area funzionale della programmazione strategica, del monitoraggio e dell'attuazione delle politiche governative compresa l'attuazione dei provvedimenti legislativi contenuti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza.
2. Il Dipartimento, in particolare, cura: a) l'analisi del programma di Governo e la ricognizione degli impegni assunti in sede parlamentare, nell'ambito dell'Unione europea o derivanti da accordi internazionali; b) la gestione e lo sviluppo di iniziative, finanziate anche con fondi europei, in materia di monitoraggio del programma di Governo; c) l'analisi delle direttive ministeriali attuazione degli indirizzi politico-amministrativi delineati dal programma di Governo; d) l'impulso e il coordinamento delle attività necessarie per l'attuazione e l'aggiornamento del programma e il conseguimento degli obiettivi stabiliti; e) la predisposizione di strumenti di monitoraggio connessi alle politiche settoriali e agli stanziamenti previsti dai provvedimenti attuativi delle leggi di iniziativa governativa.
3. Il Dipartimento monitora in particolare la tempistica degli iter istruttori, anche di competenza delle amministrazioni di settore, prodromici alle iniziative legislative del Governo attuative del Programma presentato alle Camere e sul quale le stesse hanno espresso la fiducia. Monitora altresì la tempestiva implementazione delle leggi, o dei provvedimenti aventi valore di legge, che prevedano l'adozione di atti di formazione secondaria o comunque attuativi, segnalando all'Autorità politica i ritardi, le difficoltà o gli scostamenti eventualmente rilevati rispetto ai target assegnati; cura l'informazione, la comunicazione e la promozione delle attività e delle iniziative del Governo relative all'attuazione del programma mediante periodici rapporti, pubblicazioni e strumenti di comunicazione di massa. In particolare, il Dipartimento pubblica on-line relazioni trimestrali sullo stato di attuazione ed aggiorna con cadenza almeno settimanale il motore di ricerca per i provvedimenti attuativi, pubblicato sul sito dell'Ufficio medesimo.
4. In relazione alle competenze di cui al comma 3, il Dipartimento può inoltre elaborare appositi indicatori temporali, qualitativi, quantitativi e finanziari che evidenzino lo stato di avanzamento dell'attuazione del Programma di governo, a supporto sia dell'azione delle amministrazioni interessate, sia delle pubblicazioni di propria competenza.
5. Il Dipartimento provvede, altresì, alle funzioni di supporto all'Autorità politica delegata, connesse allo svolgimento della conferenza dei Capi di Gabinetto di cui all'art. 7, comma 3, del presente decreto. Cura altresì la tenuta della banca-dati di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 2006, n. 315.
6. Salvo quanto previsto dal comma 3, il Dipartimento provvede infine al supporto tecnico, operativo e funzionale al Presidente, o all'Autorità politica delegata, in ordine a ogni altra attività di comunicazione istituzionale connessa allo stato di attuazione del Programma di governo ed alle competenze funzionali di cui al presente articolo.
7. Il Dipartimento si articola in non più di due Uffici e di tre Servizi.
Dipartimento per lo sport
(sostituito dall'art. 3, comma 1, del D.P.C.M. 7 giugno 2016, dall'art. 1, comma 1, lett. c), del D.P.C.M. 28 maggio 2020 e dall'art. 5, comma 1, del D.P.C.M. 27 luglio 2023)
1. Il Dipartimento per lo sport è la struttura di supporto al Presidente ovvero all'Autorità politica delegata in materia di sport per l'esercizio delle funzioni in materia di sport; provvede agli adempimenti giuridici e amministrativi, allo studio, all'istruttoria degli atti concernenti l'assolvimento delle predette funzioni; propone, coordina e attua iniziative normative, amministrative e culturali relative allo sport; esercita poteri di indirizzo, di direttiva e di controllo nei confronti di "Sport e salute S.p.a.", cura i rapporti internazionali con enti e istituzioni che hanno competenza in materia di sport, con particolare riguardo all'Unione europea, al Consiglio d'Europa e, in particolare, all'Enlarged partial agreement on sport (EPAS), all'UNESCO, all'Agenzia mondiale antidoping (WADA), e agli organismi sportivi e ai soggetti operanti nel settore dello sport; esercita le funzioni in tema di prevenzione del doping e della violenza nello sport; esercita i compiti di vigilanza sul Comitato olimpico nazionale Italiano (CONI), sul Comitato italiano paralimpico (CIP), sull'Automobile club d'Italia (ACI), sul Collegio nazionale dei maestri di sci, nonchè sull'Aero club d'Italia, unitamente al Ministero per le infrastrutture e i trasporti, al Ministero della difesa, al Ministero dell'interno e al Ministero dell'economia e delle finanze, in relazione alle rispettive competenze di vigilanza e di indirizzo; esercita compiti di verifica delle finalità pubblicistiche e di indirizzo sull'Istituto per il credito sportivo, unitamente al Ministero della cultura, per le attività di rispettiva competenza; cura le istanze di riconoscimento delle qualifiche professionali straniere per l'esercizio in Italia delle professioni sportive; cura le procedure inerenti i contributi in materia di sport rivolti alle famiglie, agli organismi sportivi e per l'impiantistica sportiva e la realizzazione di eventi sportivi nazionali e internazionali, anche attraverso la gestione del Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano; cura gli adempimenti connessi alla realizzazione degli interventi di investimento per la realizzazione di impianti sportivi nell'ambito dei piani operativi dedicati alla riqualificazione urbana e territoriale; cura l'organizzazione di eventi sportivi nazionali e internazionali, assicurando, in particolare, supporto per le attività in materia di tutela e sostenibilità dei giochi olimpici e paralimpici; gestisce il fondo per le opere connesse agli impianti sportivi per le Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026; cura l'erogazione di contributi in favore di Associazioni e società sportive dilettantistiche; cura gli adempimenti connessi alla concessione del 5 × 1000 in favore delle associazioni sportive dilettantistiche, dello sport bonus e del credito di imposta per sponsorizzazioni sportive; cura l'istruttoria e l'erogazione dell'assegno straordinario vitalizio, intitolato a Giulio Onesti, in favore degli sportivi italiani che versano in condizione di grave disagio economico; gestisce il Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche; cura l'attuazione del piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) - Missione 5 - Inclusione e coesione, componente 2 - infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore (M5C2), Misura 3, Investimento 3.1 «Sport e inclusione»; cura l'istruttoria per la concessione dei patrocini a manifestazioni sportive; cura attività di studio, ricerche e analisi nel settore dello sport, anche in coordinamento con le amministrazioni centrali e territoriali e la società "Sport e salute S.p.a."; promuove iniziative di comunicazione anche tramite la gestione del proprio sito internet.
2. Il Dipartimento per lo sport si articola in non più di due uffici e in non più di quattro servizi.
Ufficio di segreteria della Conferenza Stato-città ed autonomie locali
1. L'Ufficio di segreteria della Conferenza Stato-città e autonomie locali espleta l'attività funzionalmente necessaria allo svolgimento delle attribuzioni della Conferenza stessa, in particolare relative: agli adempimenti preliminari e conseguenti alle riunioni della Conferenza, ivi compresa l'informazione relativa alle determinazioni assunte; all'attività istruttoria connessa all'esercizio delle funzioni e dei compiti attribuiti alla Conferenza o da questa svolti, assicurando il necessario raccordo e coordinamento dei competenti Uffici dello Stato e delle autonomie locali; alle attività strumentali al raccordo, alla reciproca informazione ed alla collaborazione tra le Amministrazioni dello Stato e le autonomie locali.
2. L'Ufficio cura, d'intesa con la segreteria della Conferenza Stato-regioni, [a norma dell'art. 26, comma 3,] (parole soppresse) (1) l'attività istruttoria e di supporto per il funzionamento della Conferenza unificata.
3. L'Ufficio si articola in non più di due servizi.
Parole soppresse dall'art. 4, comma 1, del D.P.C.M. 7 giugno 2016.
CAPO IV
Strutture generali di supporto al Presidente per l'esercizio delle funzioni di coordinamento e indirizzo politico generale, nonché per il supporto tecnico-gestionale
Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi
(modificato dall'art. 1, comma 1, del D.P.C.M. 15 dicembre 2017)
1. Il Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi è la struttura di supporto al Presidente nella funzione di coordinamento dell'attività normativa. Assicura altresì alla Presidenza la consulenza giuridica di carattere generale, assiste il Sottosegretario alla Presidenza e il Segretario generale in materia di attività normativa. Il Dipartimento:
a) sovrintende all'iniziativa legislativa e all'attività normativa del Governo. In particolare:
1) coordina e promuove l'istruttoria dell'iniziativa legislativa e dell'attività normativa del Governo;
2) verifica la conformità alle disposizioni costituzionali, europee e al programma di Governo;
3) verifica il corretto uso delle fonti ed in particolare la sussistenza dei presupposti per il ricorso alla decretazione d'urgenza;
4) cura la qualità dei testi normativi sotto un profilo formale e sostanziale, anche con riguardo ai processi di semplificazione, riassetto e riordino della normativa vigente;
5) verifica, con l'ausilio delle amministrazioni dotate delle necessarie competenze tecniche, le relazioni e le analisi appositamente previste e predisposte a corredo degli atti normativi del Governo;
6) provvede all'istruttoria degli emendamenti, governativi e parlamentari, relativi ai provvedimenti legislativi;
7) attua la revisione tecnico-formale dei testi normativi;
8) verifica le relazioni predisposte dalle amministrazioni su richiesta degli organi parlamentari;
9) cura, in collegamento con gli organi istituzionali competenti, gli adempimenti preliminari necessari per l'espressione dei pareri sugli atti normativi del Governo, da parte degli organi costituzionali, delle Autorità indipendenti e delle Conferenze di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
b) cura l'elaborazione delle metodologie in tema di Analisi di Impatto della Regolamentazione (AIR), di Analisi tecnico-normativa (ATN) e di Verifica d'Impatto della Regolamentazione (VIR), coordina e sovrintende all'applicazione della disciplina in materia di AIR, ATN e VIR, anche con riferimento all'attuazione delle relative procedure nelle pubbliche amministrazioni ed alla formazione del relativo personale;
c) elabora regole tecniche di redazione dei testi normativi, compie le analisi e formula le proposte di revisione e semplificazione dell'ordinamento normativo esistente;
d) collabora con il Dipartimento delle politiche europee nella fase ascendente del processo di adozione dei regolamenti e delle direttive europee, nonché nelle procedure d'infrazione avviate dall'Unione europea;
e) assicura, quanto al processo di formazione e di attuazione in sede nazionale della normativa europea, l'esame preliminare della situazione normativa ed economica interna e la valutazione delle conseguenze dell'introduzione delle norme europee sull'assetto interno;
f) svolge attività di studio, ricerca e documentazione giuridica e parlamentare ed ogni altra attività che ad esso venga affidata, nell'ambito delle proprie competenze, dal Presidente, dal Sottosegretario alla Presidenza o dal Segretario generale;
g) cura, in collaborazione con gli organi costituzionali, la classificazione e l'informatizzazione della normativa vigente;
h) provvede alla pubblicazione sul sito telematico delle notizie relative ad iniziative normative del Governo;
i) sovrintende e coordina, mantenendo i rapporti con l'Avvocatura dello Stato e con le amministrazioni interessate, le attività concernenti il contenzioso dinanzi alle Corti internazionali e dinanzi alle giurisdizioni nazionali che abbia quale legittimato attivo o passivo la Presidenza, con esclusione degli affari in materia di lavoro e di protezione civile; assicura l'attuazione della legge 9 gennaio 2006, n. 12, e coopera con le altre amministrazioni competenti nell'individuazione delle iniziative concernenti la prevenzione e la repressione delle violazioni dei diritti tutelati dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, fatte salve le competenze del Ministero degli affari esteri; cura l'istruttoria delle questioni di costituzionalità e i rapporti con gli uffici della Corte Costituzionale; provvede al recupero delle somme e al pagamento delle spese concernenti il contenzioso di competenza; assicura, se richiesto, la consulenza giuridico-legale di carattere generale per quanto concerne la fase pre-contenziosa ai Dipartimenti ed Uffici della Presidenza.
2. Operano in raccordo funzionale con il Dipartimento, relativamente alle materie di rispettiva competenza, i settori legislativi dei Dipartimenti affidati a Ministri senza portafoglio, che integrano il Dipartimento stesso ove l'affidamento venga a cessare.
3. Il Dipartimento si articola in non più di tre Uffici e non più di dieci servizi.
4. Il Dipartimento altresì si avvale:
a) ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo, in aggiunta al Capo e ai Vice Capo del Dipartimento stesso, in posizione di fuori ruolo, di magistrati ordinari, amministrativi e contabili, ovvero avvocati dello Stato, in numero non superiore a sette;
b) di non più di otto unità nell'ambito del contingente di esperti di cui all'art. 11, comma 3, della legge 6 luglio 2002, n. 137.
Dipartimento per il coordinamento amministrativo
(modificato dall'art. 1, comma 1, lett. h), del D.P.C.M. 19 giugno 2019 e dall'art. 1, comma 1, lett. b), del D.P.C.M. 19 aprile 2022)
1. Il Dipartimento per il coordinamento amministrativo è la struttura di supporto al Presidente che opera nel settore dell'attuazione, in via amministrativa, delle politiche del Governo. A tale fine, il Dipartimento effettua i necessari interventi di coordinamento, di indirizzo e di concertazione, nonché di monitoraggio, in vista anche della verifica di fattibilità delle iniziative legislative, ed esercita ogni altra attività attinente al coordinamento amministrativo demandata alla Presidenza, anche relativa a iniziative di carattere o interesse nazionale. Cura gli adempimenti riferiti alle competenze di carattere politico-amministrativo direttamente esercitate dal Presidente.
2. Il Dipartimento fornisce supporto all'attività della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e garantisce il necessario raccordo con le strutture di missione di cui all'art. 7, comma 4, del decreto legislativo e con i commissari straordinari nominati, ai sensi dell'art. 11 della legge, per fare fronte a particolari e temporanee esigenze di coordinamento operativo tra amministrazioni statali.
3. Il Dipartimento si articola in non più di tre Uffici e non più di sei servizi.
Dipartimento per l'informazione e l'editoria
(modificato dall'art. 1, comma 1, lett. i), del D.P.C.M. 19 giugno 2019 e dall'art. 6, comma 1, del D.P.C.M. 27 luglio 2023)
1. Il Dipartimento per l'informazione e l'editoria è la struttura di supporto al Presidente che opera nell'area funzionale relativa al coordinamento delle attività di comunicazione istituzionale, alla promozione delle politiche di sostegno all'editoria ed ai prodotti editoriali, ed al coordinamento delle attività volte alla tutela del diritto d'autore.
2. Il Dipartimento, in particolare, svolge compiti in materia di attività di comunicazione istituzionale; pubblicità e documentazione istituzionale, informazione, anche attraverso la stipula di convenzioni con le agenzie di stampa ed informazione e con il concessionario del servizio pubblico radiotelevisivo; provvede alla comunicazione diretta al pubblico sulle attività della Presidenza e del Governo; cura l'istruttoria per la concessione dei premi alla cultura e per il rilascio dei lasciapassare stampa; promuove le politiche di sostegno all'editoria; cura le attività istruttorie relative alla concessione alle imprese editoriali dei contributi diretti e di quelli indiretti; esercita le funzioni ed i compiti attribuiti alla Presidenza in materia di diritto d'autore e di contrasto alla pirateria digitale e multimediale; svolge, d'intesa con le altre Amministrazioni competenti, compiti di vigilanza sulla Società italiana autori ed editori (SIAE) e sul nuovo Istituto mutualistico artisti interpreti esecutori (nuovo IMAIE).
3. Presso il Dipartimento è istituito l'Osservatorio per il monitoraggio del mercato editoriale di cui all'art. 8 del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170, ed opera la segreteria del Comitato per la tutela della proprietà intellettuale di cui all'art. 19 della legge 18 agosto 2000, n. 248.
4. Il Dipartimento si articola in non più di tre Uffici e in non più di sei Servizi.
Ufficio controllo interno, trasparenza e integrità
1. L'Ufficio controllo interno, trasparenza e integrità è la struttura di supporto agli organi di indirizzo politico-amministrativo nelle attività di pianificazione strategica, di misurazione e valutazione delle performance, di controllo di gestione e di quanto previsto dall'art. 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 maggio 2011, n. 131, recante "Regolamento di attuazione della previsione dell'art. 74, comma 3, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, in relazione ai Titoli II e III del medesimo decreto legislativo". L'Ufficio svolge, altresì, i compiti previsti dall'art. 5 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 maggio 2011, n. 131.
2. L'Ufficio esercita attività di coordinamento, di supporto tecnico e metodologico e di monitoraggio nei confronti delle strutture generali della Presidenza, per il perseguimento degli obiettivi indicati dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, per l'attuazione delle diverse fasi del ciclo di gestione della perfomance, per lo svolgimento del controllo di gestione e per i processi di valutazione delle prestazioni individuali e organizzative, garantisce la trasparenza dei risultati e la correttezza dei processi di misurazione e di valutazione, promuove sistemi e metodologie finalizzate al miglioramento della performance. L'Ufficio cura, altresì, il coordinamento degli adempimenti relativi alla trasparenza dell'attività amministrativa ed all'integrità. L'Ufficio concorre alle attività di referto alla Corte dei conti sull'azione svolta dall'Amministrazione e coordina le attività conseguenti al controllo sulla gestione esercitato dalla Corte stessa.
3. Alla direzione dell'Ufficio è preposto un collegio che opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio, composto da tre membri, scelti dal Presidente con proprio decreto tra i consiglieri della Presidenza, su proposta del Segretario generale. Con il medesimo decreto è nominato il presidente del collegio, che è il capo dell'Ufficio. L'Ufficio opera in posizione di autonomia funzionale e riferisce al Segretario generale per quanto attiene al funzionamento delle strutture che compongono il Segretariato generale e ai Ministri e Sottosegretari per le strutture affidate alla responsabilità dei medesimi.
4. L'Ufficio si articola in non più di tre servizi.
Ufficio del Segretario generale
(modificato dall'art. 1, comma 1, lett. l), del D.P.C.M. 19 giugno 2019)
1. L'Ufficio del Segretario generale opera nell'area funzionale della progettazione delle politiche generali e delle decisioni di indirizzo politico-amministrativo; coadiuva il Segretario generale nell'elaborazione degli atti di indirizzo generale e di direttiva, anche in relazione al raccordo tra i diversi livelli di governo, e nel coordinamento tra le diverse strutture della Presidenza. L'Ufficio assicura i servizi generali nella sede del Governo.
2. In particolare l'Ufficio: assiste il Segretario generale nella definizione della normativa e degli atti organizzativi inerenti alla Presidenza e nell'esercizio delle funzioni istituzionali di coordinamento e di supporto al Presidente nei rapporti con le Autorità amministrative indipendenti, ivi comprese quelle di cui all'art. 4 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, con il sistema delle autonomie e con le altre amministrazioni ed enti; cura le attività redazionali del sito intranet e promuove iniziative per il miglioramento della comunicazione interna; cura la gestione della Biblioteca Chigiana; provvede, in collaborazione con gli Uffici interessati, alla gestione del sistema di protocollo informatico integrato della Presidenza e alla riorganizzazione dei sistemi archivistici del Segretariato generale; cura le attività di accettazione e di smistamento della corrispondenza e del centro di fotoriproduzione; assicura i servizi di anticamera nella sede di palazzo Chigi.
3. L'Ufficio assicura altresì il supporto organizzativo ed il servizio di segreteria alla conferenza dei Capi delle strutture generali per l'esame delle problematiche di carattere generale e alla conferenza dei Capi di Gabinetto dei Ministri senza portafoglio di cui all'art. 7, commi 1 e 2.
4. Costituisce servizio dell'Ufficio la Segreteria speciale principale per le attività di supporto al Segretario generale negli adempimenti connessi alla sicurezza interna e al segreto di Stato, in attuazione della legge 3 agosto 2007, n. 124 e successive modificazioni, nel cui ambito opera il Centro comunicazioni classificate, deputato alla trattazione di informazioni classificate per mezzo di apparati elettronici.
5. Nell'ambito dell'Ufficio opera, a livello dirigenziale generale e in raccordo funzionale con il capo dell'Ufficio, l'Ufficio studi e rapporti istituzionali articolato in non più di due servizi. Tale Ufficio assiste il Segretario generale nello svolgimento delle funzioni istituzionali di supporto al Presidente in materia di rapporti tra Governo e confessioni religiose, nonché in materie di particolare impatto strategico sotto il profilo etico e umanitario. Cura gli adempimenti relativi ai rapporti con le magistrature amministrativa e contabile e con l'Avvocatura dello Stato.
6. Presso l'Ufficio opera altresì, con autonomia funzionale e gestionale, il servizio per i voli di Stato, di Governo e umanitari che riferisce direttamente al Segretario generale. Il servizio è la struttura di supporto al Presidente per la disciplina, il coordinamento, l'autorizzazione, l'effettuazione e il controllo del trasporto aereo di Stato o comunque di interesse dello Stato, ivi compresi il trasporto aereo per ragioni sanitarie d'urgenza ed umanitarie e per finalità di sicurezza.
7. Oltre a quanto previsto dai commi 5 e 6, l'Ufficio si articola in non più di quattro servizi e si avvale di un dirigente con compiti di consulenza, studio e ricerca, con incarico di livello dirigenziale generale, nell'ambito del contingente di cui all'art. 5, comma 5, nonché di esperti ai sensi dell'art. 9, comma 2, del decreto legislativo.
Ufficio di segreteria del Consiglio dei Ministri
1. L'Ufficio di segreteria del Consiglio dei Ministri costituisce la struttura di supporto che opera nell'area funzionale relativa alla direzione ed ai rapporti con l'organo collegiale di Governo ed è posto alle dirette dipendenze del Sottosegretario di Stato alla Presidenza-Segretario del Consiglio dei Ministri. L'Ufficio cura la predisposizione dei decreti relativi alla formazione del Governo, nonché gli adempimenti preordinati alla convocazione e all'ordine del giorno del Consiglio dei Ministri e alla relativa documentazione; cura altresì gli adempimenti conseguenziali alle deliberazioni collegiali adottate ed alla predisposizione dei verbali, nonché quelli relativi alla promulgazione delle leggi ed alla emanazione degli atti normativi deliberati dal Consiglio dei Ministri, assicurandone anche la tempestiva pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
2. L'Ufficio si articola in non più di due servizi.
Dipartimento per il personale
(sostituito dall'art. 2, comma 1, del D.P.C.M. 8 giugno 2016, modificato dall'art. 1, comma 1, del D.P.C.M. 11 agosto 2020 e dall'art. 7, comma 1, del D.P.C.M. 3 marzo 2023)
1. Il Dipartimento per il personale provvede direttamente alla gestione giuridica ed economica del personale, alla promozione e sviluppo professionale dello stesso; alla programmazione dei fabbisogni di personale, anche dirigenziale; alla formazione del personale della Presidenza nonchè ai rapporti con la Scuola nazionale dell'amministrazione; all'istruttoria per il conferimento degli incarichi dirigenziali; alla fornitura di servizi e alla stipula di convenzioni e accordi di interesse per il personale; alla gestione del contenzioso del lavoro, assumendo direttamente la difesa dell'Amministrazione in sede di conciliazione e nei giudizi del lavoro di primo grado. Cura le relazioni sindacali e i rapporti con l'ARAN; cura l'istruttoria dei procedimenti disciplinari e in materia di mobbing; cura l'organizzazione e la gestione di eventi e convegni di interesse per il personale della Presidenza. Il Dipartimento assicura i servizi di anticamera nelle sedi di Governo eccetto che nella sede di Palazzo Chigi e in quelle in uso al Dipartimento della funzione pubblica. Il Dipartimento coordina, altresì, le attività di rilevamento ed elaborazione dei dati statistici presso gli Uffici e i Dipartimenti della Presidenza, nonchè l'interconnessione al sistema statistico nazionale, con particolare riferimento a quelli concernenti il personale. Il Dipartimento provvede all'individuazione e incentivazione di modalità innovative di lavoro, anche tramite l'utilizzo di strumenti tecnologici e il ricorso a modalità flessibili di lavoro, al fine di incrementare la produttività e agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro; provvede, inoltre, alla elaborazione di progetti per la valorizzazione e lo sviluppo delle competenze e del potenziale del personale.
2. Presso il Dipartimento opera l'Ufficio del medico competente, coordinato da un dirigente di prima fascia, che assicura la sorveglianza sanitaria e il primo soccorso, in attuazione degli articoli 25, 41 e 45 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e che si avvale di due dirigenti di seconda fascia delle professionalità sanitarie come previsto nell'apposita sezione distinta del ruolo dei dirigenti delle professionalità sanitarie della Presidenza del Consiglio dei ministri.
3. Il Dipartimento si articola in non più di quattro uffici e non più di nove servizi.
Dipartimento per i servizi strumentali
(introdotto dall'art. 3, comma 1, del D.P.C.M. 8 giugno 2016 e modificato dall'art. 1, comma 1, del D.P.C.M. 6 ottobre 2023)
1. Il Dipartimento provvede, in un quadro unitario di programmazione generale annuale e pluriennale, coerente con le esigenze di funzionamento della Presidenza e compatibile con le risorse finanziarie, all'approvvigionamento, alla fornitura ed alla gestione di tutti i beni mobili, immobili e dei servizi attraverso il sistema messo a disposizione da Consip S.p.a. e in particolare: provvede all'ottimale gestione degli immobili in uso alla Presidenza; alla programmazione e alla realizzazione delle opere e degli interventi manutentivi dei locali e degli impianti; predispone e gestisce i programmi di informatizzazione della Presidenza, curando l'analisi funzionale, la progettazione e la gestione dei sistemi informativi automatizzati e di telecomunicazione, anche sotto il profilo della sicurezza e della riservatezza, con esclusione dei sistemi di comunicazione di competenza del centro comunicazioni classificate presso l'Ufficio del Segretario generale e fatte salve le attività di competenza dell'Ufficio stampa e relazioni con i media del Presidente del Consiglio dei ministri. Il Dipartimento gestisce le emergenze all'interno delle sedi della Presidenza. Il Dipartimento, inoltre, provvede all'analisi, alla programmazione, alla gestione ed alla valutazione delle scelte relative alle esigenze locative, di acquisizione di beni e servizi, anche nel settore informatico e di telecomunicazione, nonchè all'avvio e alla gestione delle connesse procedure amministrative, ivi comprese quelle di adesione alle convenzioni stipulate ai sensi dell'art. 26, commi 1 e 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e dell'art. 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, assicurandone anche il monitoraggio e la gestione operativa quale referente unico della Presidenza. Il Dipartimento provvede, altresì, al collaudo e alla regolare esecuzione delle opere e degli interventi o delle prestazioni. Al Dipartimento fanno capo le attività di prevenzione e protezione ai sensi della normativa sulla tutela della salute e la sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro e il coordinamento e la gestione dei necessari interventi strutturali, in raccordo con il Dipartimento per il personale - Ufficio del medico competente. Al Dipartimento fanno capo i compiti di cui all'art. 17 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante "Codice dell'amministrazione digitale" e successive modificazioni e integrazioni, compatibilmente con le funzioni istituzionali assegnate e le esigenze organizzative delle singole strutture della Presidenza e secondo quanto previsto dai decreti di cui all'art. 2, comma 6, del decreto legislativo n. 82 del 2005.
2. Il Dipartimento provvede alla gestione degli "uffici passi" e dell'autoparco, nonchè alla sicurezza del servizio di trasporto.
3. Il Dipartimento elabora proposte di innovazione volte a migliorare la qualità dei servizi strumentali e la riduzione dei costi; adotta la carta dei servizi forniti dal Dipartimento e provvede al monitoraggio della sua attuazione.
4. Il Dipartimento si articola in non più di due uffici e non più di sette servizi.
Ufficio del bilancio e per il riscontro di regolarità amministrativo-contabile
1. L'Ufficio del bilancio e per il riscontro di regolarità amministrativo-contabile predispone il bilancio preventivo, le relative variazioni ed il conto finanziario della gestione.
2. L'Ufficio svolge inoltre, ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, l'attività connessa al controllo della regolarità amministrativa e contabile sui provvedimenti e sui titoli di spesa emessi dai centri di responsabilità della Presidenza.
3. Sulla base del disposto di cui all'art. 15, comma 4, del decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 178, l'Ufficio espleta, altresì, il controllo di regolarità amministrativa e contabile sui provvedimenti emessi dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione (S.S.P.A.).
4. L'Ufficio provvede alla registrazione dei relativi impegni, nonché alla validazione dei titoli di spesa dei vari centri ed esercita la vigilanza sui cassieri.
5. L'Ufficio svolge, altresì, le funzioni di controllo di cui all'art. 29, comma 3, lett. d), della legge 3 agosto 2007, n. 124, con le modalità ivi indicate.
6. All'Ufficio sono trasmessi per l'annotazione tutti gli atti di organizzazione e gestione. Esso riferisce al Segretario generale eventuali osservazioni. Cura i rapporti con il Ministero dell'economia e delle finanze relativamente alle variazioni di bilancio ed agli accrediti a favore della Presidenza, nonché i rapporti con la Corte dei conti, relativamente ai provvedimenti di competenza soggetti al controllo.
7. L'Ufficio si articola in non più di cinque servizi.
Ufficio del cerimoniale di Stato e per le onorificenze
1. L'Ufficio del cerimoniale di Stato e per le onorificenze cura il cerimoniale di Stato nazionale e assiste il Presidente nell'attività di rappresentanza ufficiale, provvedendo anche all'organizzazione delle sue visite in Italia ed all'estero. Comunica le opportune disposizioni alle prefetture ai fini del coordinamento delle attività di cerimoniale. Coordina l'attività protocollare degli Organi costituzionali per gli affari di comune interesse. Indirizza istruzioni protocollari agli organi del Governo e aggiorna norme e prassi protocollari anche ai fini di consulenza ad altri soggetti pubblici. Cura le rappresentanze e le adesioni governative. Coordina il cerimoniale nazionale delle visite pastorali del Pontefice ed assiste i Presidenti emeriti della Repubblica nell'attività di rappresentanza ufficiale. L'Ufficio altresì ha il compito di assistere il Segretario generale nello svolgimento delle funzioni istituzionali di supporto al Presidente in attuazione della legge 3 marzo 1951, n. 178, istitutiva dell'Ordine "Al merito della Repubblica Italiana"; inoltre, a norma del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 gennaio 2011, cura gli adempimenti connessi all'autorizzazione a fregiarsi in Italia delle onorificenze cavalleresche pontificie, nonché alla concessione di emblemi araldici. L'Ufficio provvede, altresì, alla conduzione dell'alloggio del Presidente e gestisce le visite guidate nelle sedi della Presidenza.
2. L'Ufficio si articola in non più di quattro servizi e si avvale di un dirigente, con incarico di livello dirigenziale generale, per lo svolgimento delle funzioni vicarie del responsabile dell'Ufficio.
Disposizioni transitorie e finali
1. Entro trenta giorni dall'emanazione del presente decreto sono adottati, ove necessario, i decreti di organizzazione interna di cui all'art. 4, comma 1.
2. L'attuale organizzazione delle strutture generali di cui al presente decreto resta comunque ferma sino alla emanazione dei decreti di organizzazione interna di cui al comma 1.
3. Dalla data di emanazione del presente decreto è abrogato il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 2011 e successive modificazioni ed integrazioni, fatta eccezione per gli articoli 2, comma 2, lett. b) e 14, che restano in vigore fino all'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'art. 22, comma 6, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, citato in premessa. Dalla data di emanazione di quest'ultimo decreto è soppressa la lett. b) del comma 2 dell'art. 2 del presente decreto.
4. Sino al 31 marzo 2013, è stabilito in nove unità il numero massimo dei dirigenti di prima fascia utilizzabili ai sensi dell'art. 5, comma 5, secondo periodo, del presente decreto.
5. A decorrere dalla data di emanazione del presente decreto è abrogato il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 aprile 2009, recante disciplina dell'Osservatorio per la piccola e media impresa, e le funzioni dell'Osservatorio medesimo vengono trasferite al Dipartimento per lo sviluppo delle economie territoriali e delle aree urbane.
6. Con successivo decreto del Presidente, ai sensi dell'art. 9-bis, comma 2, del decreto legislativo, le dotazioni organiche del personale dirigenziale della Presidenza sono rideterminate in relazione a quanto disposto dal presente decreto.
7. Nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 novembre 2010, recante la disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, citato in premessa, le denominazioni "Dipartimento per le politiche di gestione e di sviluppo delle risorse umane" e "Dipartimento per le risorse strumentali" sono sostituite dalla seguente: "Dipartimento per le politiche di gestione, promozione e sviluppo delle risorse umane e strumentali".
8. Nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2003, recante individuazione del datore di lavoro ai sensi del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, le denominazioni "Dipartimento per le politiche di gestione e di sviluppo delle risorse umane" e "Dipartimento per le risorse strumentali" sono sostituite dalla seguente: "Dipartimento per le politiche di gestione, promozione e sviluppo delle risorse umane e strumentali".
Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 1 ottobre 2012
p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri
CATRICALA'
Registrato alla Corte dei conti il 12 novembre 2012
Presidenza del Consiglio dei Ministri registro n. 9, foglio n. 313