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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI

DECRETO 1 agosto 2022

G.U.R.I. 23 agosto 2022, n. 196

Approvazione delle linee guida per la classificazione e gestione del rischio, la valutazione della sicurezza ed il monitoraggio delle gallerie esistenti lungo le strade statali o autostrade gestite da Anas S.p.a. o da concessionari autostradali.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI

Visto l'art. 51 del regio decreto 33 ottobre 1925, n. 2537 [N.d.R. recte: regio decreto 23 ottobre 1925, n. 2537], recante «Regolamento per le professioni d'ingegnere e di architetto» e l'art. 67 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia»;

Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Nuovo codice della strada»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 2006, n. 204, recante «Regolamento di riordino del Consiglio superiore dei lavori pubblici»;

Visto il decreto legislativo 5 ottobre 2006, n. 264, recante «Attuazione della direttiva n. 2004/54/CE in materia di sicurezza per le gallerie della rete stradale transeuropea» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 235 del 9 ottobre 2006 - Supplemento ordinario n. 195;

Visto il decreto legislativo 15 marzo 2011, n. 35, di recepimento della direttiva n. 2008/96/C sulla gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 1° dicembre 2017, n. 560, che definisce le modalità e i tempi di progressiva introduzione, da parte delle stazioni appaltanti, delle amministrazioni concedenti e degli operatori economici, dell'obbligatorietà dei metodi e strumenti elettronici specifici, quali quelli di modellazione per l'edilizia e le infrastrutture, nelle fasi di progettazione, costruzione e gestione delle opere e relative verifiche valutata in relazione alla tipologia delle opere da affidare e della strategia di digitalizzazione delle amministrazioni pubbliche e del settore delle costruzioni;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 17 gennaio 2018, con il quale è stato approvato l'aggiornamento delle «Norme tecniche per le costruzioni», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 42 del 20 febbraio 2018 - Supplemento ordinario n. 8;

Visto l'art. 12, comma 1, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, con cui è istituita l'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali (Ansfisa), al fine di promuovere e assicurare la vigilanza sulle condizioni di sicurezza del sistema ferroviario nazionale e delle infrastrutture stradali e autostradali;

Visto in particolare l'art. 12, comma 4, del predetto decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, secondo cui l'Ansfisa in particolare:

«a) esercita l'attività ispettiva finalizzata alla verifica dell'attività di manutenzione svolta dai gestori, dei relativi risultati e della corretta organizzazione dei processi di manutenzione, nonchè l'attività ispettiva e di verifica a campione sulle infrastrutture, obbligando i gestori, in quanto responsabili dell'utilizzo sicuro delle stesse, a mettere in atto le necessarie misure di controllo del rischio, nonchè all'esecuzione dei necessari interventi di messa in sicurezza, dandone comunicazione al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili»;

«b) promuove l'adozione da parte dei gestori delle reti stradali ed autostradali di Sistemi di gestione della sicurezza per le attività di verifica e manutenzione delle infrastrutture certificati da organismi di parte terza riconosciuti dall'Agenzia»;

«m) svolge attività di studio, ricerca e sperimentazione in materia di sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali»;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 28 febbraio 2018, n. 70, recante «Modalità attuative e strumenti operativi della sperimentazione su strada delle soluzioni di Smart Road e di guida connessa e automatica», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 90 del 18 aprile 2018, che avvia il processo di adeguamento tecnologico delle infrastrutture stradali includendo, secondo il dettato dell'art. 2, comma 3, anche i sistemi di monitoraggio orientati alla sicurezza strutturale degli elementi critici componenti le infrastrutture stradali;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 8 ottobre 2019, n. 430, che attua l'archivio informatico nazionale delle opere pubbliche (Ainop), istituito ai sensi dell'art. 13, comma 1, del decreto-legge n. 109 del 2018, convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2018, n. 130;

Considerato che l'Ainop è istituito con la finalità di garantire un costante monitoraggio dello stato e del grado di efficienza delle opere pubbliche e che gli elementi costituenti l'Ainop devono essere congruenti con gli stessi elementi che costituiscono l'ossatura informativa utilizzata dalle Linee guida;

Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale»;

Visto in particolare il comma 1 dell'art. 49 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, che prevede quanto segue: «Al fine di assicurare l'omogeneità della classificazione e gestione del rischio, della valutazione della sicurezza e del monitoraggio delle gallerie esistenti lungo la rete stradale e autostradale, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono approvate apposite linee guida in materia di programmazione ed esecuzione delle attività di indagine sullo stato di conservazione delle gallerie esistenti lungo le strade statali o autostrade gestite da Anas S.p.a. o da concessionari autostradali, di esecuzione delle ispezioni e di programmazione degli interventi di manutenzione e di messa in sicurezza delle stesse»;

Visto il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, con legge 22 aprile 2021, n. 55, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», ed in particolare l'art. 5, secondo il quale il «Ministero delle infrastrutture e dei trasporti» è ridenominato «Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili» e le denominazioni «Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili» e «Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili» sostituiscono, a ogni effetto e ovunque presenti, rispettivamente, le denominazioni «Ministro delle infrastrutture e dei trasporti» e «Ministero delle infrastrutture e dei trasporti»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 marzo 2021 di nomina del prof. Enrico Giovannini a Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, ai sensi dell'art. 5 del citato decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22;

Vista la nota prot. n. 1670 del 14 febbraio 2022, con la quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha trasmesso il parere n. 72/2021 dell'Assemblea generale reso nell'adunanza del 3 febbraio 2022;

Viste le «Linee guida sulle attività di indagini, ispezioni, manutenzione e messa in sicurezza delle gallerie stradali esistenti», sulle quali il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha espresso parere favorevole n. 72/2021 nell'adunanza dell'Assemblea generale svoltasi in data 3 febbraio 2022;

Vista la sentenza 3132/2022 del 18 marzo 2022 con la quale il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (Sezione prima) ha annullato paragrafo 1.8 delle «Linee guida per la classificazione e gestione del rischio, la valutazione della sicurezza ed il monitoraggio dei ponti esistenti» adottate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 17 dicembre 2020, n. 578;

Ritenuto necessario, a seguito della succitata sentenza del TAR, procedere all'acquisizione di un nuovo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Vista la successiva nota prot. n. 4115 del 20 aprile 2022, con la quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha trasmesso il parere n. 29/2022 dell'Assemblea generale reso nell'adunanza dell'8 aprile 2022;

Viste le «Linee guida sulle attività di indagini, ispezioni, manutenzione e messa in sicurezza delle gallerie stradali esistenti» (di seguito Linee guida), sulle quali il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha espresso parere favorevole n. 29/2022 nell'adunanza dell'Assemblea generale svoltasi in data 8 aprile 2022;

Vista la nota prot. n. 5580 del 9 giugno 2022, con la quale la Direzione generale per le strade e le autostrade, l'alta sorveglianza sulle infrastrutture stradali e la vigilanza sui contratti concessori autostradali ha ritenuto il processo di programmazione delineato dalle Linee guida idoneo ad ottemperare adeguatamente all'esigenza di assicurare l'omogeneità di indirizzo metodologico richiesta dal succitato decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, e non ha ravvisato elementi ostativi all'adozione delle Linee guida, «fermo restando l'esigenza di una periodica revisione sulla base delle esperienze che deriveranno dalla elaborazione dei dati progressivamente acquisiti»;

Vista la nota prot. n. 7672 del 29 luglio 2022, con la quale la Direzione generale per le strade e le autostrade, l'alta sorveglianza sulle infrastrutture stradali e la vigilanza sui contratti concessori autostradali, ad integrazione e chiarimento della nota prot. n. 5580 del 9 giugno 2022, ha comunicato di ritenere «superate le osservazioni inerenti all'adozione di criteri di progressività per l'implementazione dei processi» ed ha confermato «l'assenza di elementi ostativi all'adozione del documento»;

Considerato che le suddette Linee guida costituiscono uno strumento per giungere ad una classificazione delle gallerie esistenti secondo classi di attenzione, sulla base della quale programmare indagini, verifiche di dettaglio, e programmi di attività di monitoraggio e interventi;

Considerato che, ai fini del presente decreto, le Linee guida sono esaustive sotto il profilo della metodologia e degli obiettivi fissati dal legislatore, e che, pertanto, possono riferirsi generalmente a tutte le gallerie esistenti lungo le infrastrutture stradali gestite da Anas S.p.a., da concessionari autostradali, con le specifiche contenute nel presente decreto;

Decreta:

Art. 1

Approvazione delle Linee Guida per la classificazione e gestione del rischio, la valutazione della sicurezza ed il monitoraggio delle gallerie esistenti

1. Sono approvate le Linee guida per la classificazione e gestione del rischio, la valutazione della sicurezza ed il monitoraggio delle gallerie esistenti lungo le strade statali o autostrade gestite da Anas S.p.a. o da concessionari autostradali, di cui all'Allegato 1 al presente decreto, in attuazione di quanto previsto dall'art. 49, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120.

Art. 2

Modalità di applicazione delle Linee guida

1. Ferme restando le responsabilità relative alla sicurezza in capo ai gestori delle gallerie esistenti, le Linee Guida di cui all'art. 1 dovranno essere applicate entro i termini riportati nella tabella 8.1 - Termini temporali di attuazione - dell'Allegato 1 al presente decreto.

2. Le tempistiche, indicate nella citata tabella, come espressamente precisato al capitolo 8 - Termini di attuazione - delle Linee guida, «...non sono applicabili alle opere per le quali, durante le ispezioni obbligatorie o a seguito di segnalazione, sia già stata accertata la presenza di una riduzione evidente della capacità resistente e/o deformativa della struttura o di alcune sue parti e per cui deve essere dato avvio immediato alla valutazione della necessità di interventi, dell'immediato avvio della loro programmazione anche con il ricorso ad ulteriori ispezioni approfondite e alle conseguenti operazioni di attribuzione della classe di attenzione e messa in sicurezza. Il gestore designa, entro il termine di novanta giorni dall'entrata in vigore del decreto di adozione, il responsabile di galleria di cui al capitolo 7.1».

Art. 3

Osservatorio per la classificazione e gestione del rischio, la valutazione della sicurezza ed il monitoraggio delle gallerie esistenti.

1. Il Presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici con proprio decreto istituisce l'Osservatorio per la classificazione e gestione del rischio, la valutazione della sicurezza ed il monitoraggio delle gallerie esistenti, previsto al paragrafo 7.6 delle Linee guida di cui all'art. 1. Con medesimo provvedimento sono definiti la composizione, la durata delle nomine e le modalità di funzionamento.

2. L'istituzione dell'Osservatorio di cui al comma 1 non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e per la partecipazione alle attività dell'Osservatorio, senza distinzione per provenienza dei partecipanti, non sono dovuti compensi, gettoni, emolumenti, indennità.

Art. 4

Entrata in vigore

1. Il presente decreto è inviato agli organi di controllo per la registrazione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 1° agosto 2022

Il Ministro: GIOVANNINI

Registrato alla Corte dei conti il 10 agosto 2022

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e del Ministero della transizione ecologica, reg. n. 2314

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Avvertenza:

Il testo integrale dell'allegato facente parte integrante del presente decreto è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile, alla pagina dedicata, accessibile al link https://www.mit.gov.it/normativa_