Norma - quotidiano d'informazione giuridica - DBI s.r.l.

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI

REGOLAMENTO 30 agosto 2022, n. 52

G.U.R.I. 7 settembre 2022, n. 209

Attuazione delle disposizioni sulla sospensione temporanea delle minusvalenze per i titoli non durevoli introdotta dal decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, recante misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali e di rilascio del nulla osta al lavoro, tesoreria dello stato e ulteriori disposizioni finanziarie e sociali convertito con modificazioni con legge 4 agosto 2022, n. 122. (Regolamento n. 52).

TESTO COORDINATO (al Provv. IVASS 12 marzo 2024, n. 143)

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto l'art. 13 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con legge 7 agosto 2012, n. 135, concernente disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini e recante l'istituzione dell'IVASS;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 303 del 31 dicembre 2012, che ha approvato lo statuto dell'IVASS, entrato in vigore il 1° gennaio 2013;

Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 recante il codice delle assicurazioni private;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, recante l'attuazione della direttiva 91/674/CEE in materia di conti annuali e consolidati delle imprese di assicurazione;

Visto il regolamento ISVAP n. 22 del 4 aprile 2008, concernente le disposizioni e gli schemi per la redazione del bilancio di esercizio e della relazione semestrale delle imprese di assicurazione e di riassicurazione;

Visto il decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, recante misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali e di rilascio del nulla osta al lavoro, Tesoreria dello Stato e ulteriori disposizioni finanziarie e sociali convertito con modificazioni con legge 4 agosto 2022, n. 122, e, in particolare, l'art. 45, comma 3-octies che, considerata l'eccezionale situazione di turbolenza nei mercati finanziari, introduce la facoltà per i soggetti che non adottano i principi contabili internazionali, nell'esercizio in corso alla data di entrata in vigore del decreto, di valutare i titoli non destinati a permanere durevolmente nel loro patrimonio in base al loro valore di iscrizione come risultante dall'ultimo bilancio annuale regolarmente approvato anzichè al valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato, fatta eccezione per le perdite di carattere durevole, nonchè comma 3-novies, che attribuisce all'IVASS il compito di disciplinare con regolamento le modalità attuative e applicative di tale facoltà, per le imprese del settore assicurativo di cui all'art. 91, comma 2, del codice delle assicurazioni private;

Visto il regolamento IVASS n. 3 del 5 novembre 2013 sull'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 23 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, in materia di procedimenti per l'adozione di atti regolamentari e generali dell'Istituto;

Adotta

il seguente regolamento:

Titolo I

Disposizioni di carattere generale

Art. 1

Fonti normative

(modificato dall'art. 1, comma 1, del Provv. IVASS 12 marzo 2024, n. 143)

1. Il regolamento è adottato ai sensi dell'art. 45, commi da 3-octies a 3-duodecies del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73 recante misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali e di rilascio del nulla osta al lavoro, Tesoreria dello Stato e ulteriori disposizioni finanziarie e sociali, convertito con modificazioni con legge 4 agosto 2022, n. 122.

Art. 2

Definizioni

(modificato dall'art. 1, comma 1, del Provv. IVASS 14 febbraio 2023)

Ai fini del presente regolamento si intende per:

a) "bilancio intermedio": situazione patrimoniale richiesta da disposizioni normative o volontariamente predisposta dall'impresa a una data diversa da quella di chiusura del bilancio di esercizio;

b) "Codice": il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle assicurazioni private;

c) "commento alla relazione semestrale": il commento di cui all'allegato 6 al regolamento ISVAP n. 22 del 4 aprile 2008;

d) "data di riferimento": il 31 dicembre per il bilancio, il 30 giugno per la relazione semestrale e la data di chiusura per gli altri bilanci intermedi;

e) "impresa di assicurazione italiana": l'impresa di assicurazione e l'impresa di riassicurazione avente sede legale nel territorio della Repubblica italiana e la sede secondaria in Italia di impresa di assicurazione o di impresa di riassicurazione avente sede legale in uno Stato terzo, autorizzata all'esercizio delle assicurazioni o delle operazioni di cui all'art. 2 del codice o della riassicurazione;

f) "nota integrativa": nota integrativa al bilancio d'esercizio di cui all'allegato 2 al regolamento ISVAP n. 22 del 4 aprile 2008;

g) "organo amministrativo": il consiglio di amministrazione o, ove non diversamente specificato, nelle imprese che hanno adottato il sistema di cui all'art. 2409-octies del codice civile, il consiglio di gestione ovvero, per le sedi secondarie, il rappresentante generale;

h) "organo di controllo": il collegio sindacale o, nelle imprese che hanno adottato un sistema diverso da quello di cui all'art. 2380, comma 1, del codice civile, il consiglio di sorveglianza o il comitato per il controllo sulla gestione;

i) "relazione sulla gestione": la relazione di cui all'art. 94 del codice;

l) "titoli non durevoli": investimenti in titoli compresi nelle voci C.III.1 (Azioni e quote), C.III.2 (Quote di fondi comuni di investimento) e C.III.3 (Obbligazioni e altri titoli a reddito fisso) dello Stato patrimoniale attivo di cui all'allegato 1 al regolamento ISVAP n. 22 del 4 aprile 2008, non destinati a permanere durevolmente nel patrimonio dell'impresa e, come tali, presenti nel portafoglio ad utilizzo non durevole;

m) "ultimo valore approvato": il valore risultante dall'ultimo - rispetto alla data di riferimento - bilancio di esercizio approvato.

Art. 3

Ambito di applicazione

1. Il regolamento si applica alle imprese di assicurazione italiane che, ai sensi dell'art. 91, comma 2, del codice, redigono il bilancio di esercizio in conformità al decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173.

Titolo II

Disposizioni relative all'esercizio della facoltà

Art. 4

Modalità di esercizio della facoltà

(integrato dall'art. 1, comma 2, del Provv. IVASS 14 febbraio 2023)

1. [Ai fini della redazione del bilancio o della relazione semestrale,] (parole soppresse) (1) l'impresa che si avvale della facoltà di cui all'art. 45, comma 3-octies del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito con modificazioni con legge 4 agosto 2022, n. 122, che, in relazione all'evoluzione della situazione di turbolenza dei mercati finanziari, potrà essere prorogata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, valuta i titoli non durevoli in base al loro valore di iscrizione, come risultante dall'ultimo bilancio annuale regolarmente approvato o, per i titoli non presenti nel portafoglio a tale data, al costo d'acquisizione, fatta eccezione per le perdite di carattere durevole.

2. La facoltà di cui al comma 1 può essere esercitata in relazione a singoli titoli il cui valore di mercato alla data di riferimento sia inferiore all'ultimo valore approvato o, per i titoli non presenti nel portafoglio al costo d'acquisizione.

3. L'organo amministrativo dell'impresa delibera l'esercizio della facoltà di cui al comma 1 in sede di approvazione del progetto di bilancio o della relazione semestrale anche sulla base di una relazione sottoscritta dai responsabili della funzione di gestione dei rischi e della funzione attuariale. Per le imprese di cui all'art. 154-bis, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, la relazione è preventivamente trasmessa al dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari.

4. Nella relazione dei responsabili della funzione di gestione dei rischi e della funzione attuariale si attesta la coerenza delle valutazioni dei titoli non durevoli con la struttura degli impegni finanziari in essere e le scadenze dei relativi esborsi, con particolare riguardo al portafoglio assicurativo. A tal fine l'impresa elabora una situazione dei flussi di cassa attesi, utilizzando ipotesi prudenti e stimando anche l'impatto di scenari stressati sulla posizione di liquidità.

5. La relazione di cui al comma 4 è trasmessa all'organo di controllo entro il termine di cui all'art. 2429, comma 1, del codice civile o, per la relazione semestrale, nel termine di cui all'art. 11 del regolamento ISVAP n. 22 del 4 aprile 2008.

6. Ai fini della determinazione dell'eventuale componente variabile della remunerazione a favore dell'organo amministrativo, dell'alta direzione, delle funzioni fondamentali e del personale rilevante dell'impresa, così come definiti dalle disposizioni di attuazione dell'art. 30 del codice, si considerano i risultati reddituali prima dell'esercizio della facoltà di cui al comma 1.

7. L'impresa, con riferimento ai titoli per i quali esercita la facoltà di cui al comma 1, riporta nella nota integrativa o nel commento alla relazione semestrale:

a) i criteri seguiti per l'individuazione e la valutazione degli stessi (parte A, punto i) della nota integrativa e punto h) delle «Informazioni sulla gestione» del commento alla relazione semestrale);

b) il raffronto del valore iscritto alla data di riferimento con il relativo valore desumibile dall'andamento dei mercati distintamente per le gestioni vita e danni (parte B, sezione 2, punto 2.3.1 della nota integrativa e punto q) delle «Informazioni sulla gestione» del commento alla relazione semestrale);

c) gli effetti dell'esercizio della facoltà sull'utile (parte B, sezione 22, punto 22.4 della nota integrativa e punto q) delle «Informazioni sulla gestione» del commento alla relazione semestrale).

8. L'impresa che ha esercitato la facoltà di cui al comma 1 [a una determinata data di riferimento] (parole soppresse) (2) ai fini della redazione del bilancio o della relazione semestrale, riporta nella nota integrativa (parte B, sezione 22, punto 22.4 della nota integrativa) o nel commento alla relazione semestrale (punto q) delle «Informazioni sulla gestione» del commento alla relazione semestrale) relativi alla prima data di riferimento successiva gli effetti derivanti:

a) dall'eventuale cessione dei titoli nel corso del semestre successivo alla data di riferimento;

b) dalla valutazione dei titoli alla data di riferimento successiva.

Art. 5

Riserva indisponibile

(integrato dall'art. 1, comma 3, del Provv. IVASS 14 febbraio 2023 e dall'art. 1, comma 2, del Provv. IVASS 12 marzo 2024, n. 143)

1. L'impresa che esercita la facoltà di cui all'art. 4, comma 1, destina a riserva indisponibile utili di ammontare corrispondente alla differenza tra i valori iscritti in bilancio o, per i titoli non presenti nel portafoglio al 31 dicembre, tra il costo d'acquisizione e i valori di mercato rilevati alla data di riferimento, al netto del relativo onere fiscale [e dell'effetto sugli impegni esistenti verso gli assicurati riferiti all'esercizio di bilancio e fino a cinque esercizi successivi] (parole soppresse) (1)L'impresa può tener conto anche dell'effetto sugli impegni esistenti verso gli assicurati riferiti all'esercizio di bilancio e fino a cinque esercizi successivi se previsto dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui all'art. 45, comma 3-duodecies, del decreto-legge di cui all'art. 1.

2. Se gli utili dell'esercizio o le riserve di utili o le altre riserve patrimoniali disponibili non sono sufficienti a costituire la riserva indisponibile per l'ammontare determinato secondo il comma 1, l'impresa destina a tal fine gli utili degli esercizi successivi.

3. L'impresa indica in nota integrativa (parte C, punto 1) l'ammontare della riserva indisponibile [di utili, al netto del relativo onere fiscale] (parole soppresse) (2) di cui al comma 1, distintamente per la gestione danni e la gestione vita, evidenziandone la parte che impegna gli utili degli esercizi precedenti, l'utile dell'esercizio e gli utili di esercizi successivi. L'impresa indica altresì in nota integrativa (parte A, punto i) le informazioni di cui all'allegato A secondo le istruzioni di cui all'allegato B.

4. L'impresa indica nella relazione sulla gestione l'effetto della mancata svalutazione sui dati e le informazioni fornite, ai fini della valutazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico dell'esercizio.

5. L'organo amministrativo valuta la compatibilità dell'esercizio della facoltà di cui all'art. 4, comma 1, con la posizione patrimoniale ed economica dell'impresa, con particolare riferimento al caso in cui utili degli esercizi successivi sono destinati alla riserva indisponibile.

6. L'impresa indica nel commento alla relazione semestrale l'ammontare della differenza tra i valori iscritti in relazione semestrale dei titoli per i quali la facoltà è esercitata ed i valori di mercato rilevati alla data di riferimento, al netto del relativo onere fiscale [e dell'effetto sugli impegni esistenti verso gli assicurati riferiti all'esercizio in corso e fino a cinque esercizi successivi] (parole soppresse) (3)L'impresa può tener conto anche dell'effetto sugli impegni esistenti verso gli assicurati riferiti all'esercizio in corso e fino a cinque esercizi successivi se previsto dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui all'art. 45, comma 3-duodecies, del decreto-legge di cui all'art. 1.

6-bis. L'organo amministrativo formula l'eventuale proposta di distribuzione di utili e di altri elementi patrimoniali, anche sulla base della relazione di cui all'art. 4, comma 3, e ne attesta la compatibilità con il rispetto dei requisiti di copertura delle riserve tecniche e dei requisiti patrimoniali, nonchè con gli impegni finanziari prospettici e con l'obiettivo di solvibilità individuato ai sensi dell'art. 18 del regolamento IVASS n. 38 del 3 luglio 2018.

6-ter. La disposizione di cui al comma 6-bis si applica anche nel caso in cui l'impresa predisponga bilanci intermedi.

Art. 6

Comunicazioni all'IVASS

(integrato dall'art. 1, comma 4, del Provv. IVASS 14 febbraio 2023)

1. L'impresa comunica all'IVASS l'esercizio della facoltà di cui all'art. 4, comma 1, e l'eventuale proposta di distribuzione di dividendi e di altri elementi patrimoniali di cui all'art. 5, commi 6-bis e 6-ter, entro quindici giorni dall'adozione della delibera dell'organo amministrativo di cui all'art. 4, comma 3, specificando le informazioni indicate all' art. 4, comma 7, e all'art. 5, commi 3 e 6.

2. L'impresa comunica tempestivamente all'IVASS la cessazione dell'esercizio della facoltà di cui all'art. 4.

Titolo III

Disposizioni finali

Art. 7

Abrogazioni

1. E' abrogato il regolamento IVASS n. 43 del 12 febbraio 2019.

Art. 8

Pubblicazione

1. Il regolamento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nel Bollettino dell'IVASS e sul sito istituzionale.

Art. 9

Entrata in vigore

1. Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 30 agosto 2022

p. il direttorio integrato

Il Presidente

SIGNORINI

ALLEGATO A

(introdotto implicitamente dall'art. 1, comma 2, del Provv. IVASS 12 marzo 2024, n. 143)

1. Patrimonio netto - minusvalenze sospese - riserva disponibile - riserva indisponibile e distribuzione di dividendi (decreto-legge n. 73/2022, art. 45, comma 3-octies e comma 3-decies, primo, secondo e terzo periodo)

1.1. Illustrazione dei criteri di calcolo dell'effetto impegni verso gli assicurati

1.2 Tabella A

Esercizio 2022 - Patrimonio netto - minusvalenze sospese - riserva disponibile Valori
1. Patrimonio netto - minusvalenze sospese (a)  
2. Patrimonio netto - minusvalenze sospese - effetto impegni verso gli assicurati - riserva disponibile (b)  
3. Effetto impegni verso gli assicurati % (c)=(b)/(a)  
4. Patrimonio netto - minusvalenze sospese - riserva indisponibile (d)= (a)-(b)  
5. Dividendi distribuiti a valere riserva disponibile per effetto impegni verso gli assicurati (e)  
6. Dividendi distribuiti a valere riserva disponibile per effetto impegni verso gli assicurati % (f)=(e)/(b)  

.

1.3 Tabella B

(Da compilare solo se nel 2023 le minusvalenze sospese sono aumentate)

Esercizio 2023 - Patrimonio netto - minusvalenze sospese - riserva disponibile Valori
1. Patrimonio netto - minusvalenze sospese (g)  
2. Patrimonio netto - minusvalenze sospese - effetto impegni verso gli assicurati - riserva disponibile (h)  
3. Effetto impegni verso assicurati % (i)=(h)/(g)  
4. Patrimonio netto - minusvalenze sospese - effetto impegni verso gli assicurati - riserva disponibile rettificata (l)=(h)-(e)  
5. Patrimonio netto - minusvalenze sospese - riserva indisponibile (m)=(g)-(l)  
6. Dividendi distribuiti a valere riserva disponibile rettificata - effetto impegni verso gli assicurati (n)  
7. Dividendi distribuiti a valere riserva disponibile rettificata - effetto impegni verso gli assicurati % (o)=(n)/(l)  

.

1.3 Tabella B

(Da compilare solo se nel 2023 le minusvalenze sospese sono diminuite)

Esercizio 2023 - Patrimonio netto - minusvalenze sospese - riserva disponibile Valori
1. Patrimonio netto - minusvalenze sospese (g)  
2. Patrimonio netto - minusvalenze sospese - esercizio 2022 (a)  
3. Variazione minusvalenze sospese (h)=(g)-(a)  
4. Patrimonio netto - minusvalenze sospese - effetto impegni verso gli assicurati - riserva disponibile (i)  
5. Effetto impegni verso assicurati % (l)=(i)/(g)  
6. Patrimonio netto - minusvalenze sospese - effetto impegni verso gli assicurati - riserva disponibile rettificata (m)=(i)-max [0;e+(h)*(c)]  
7. Patrimonio netto - minusvalenze sospese - riserva indisponibile (n)=(g)-(m)  
8. Dividendi distribuiti a valere riserva disponibile rettificata - effetto impegni verso gli assicurati (o)  
9. Dividendi distribuiti a valere riserva disponibile rettificata - effetto impegni verso gli assicurati % (p)=(o)/(m)  

.

2. Patrimonio netto - minusvalenze sospese - riserva indisponibile (decreto-legge n. 73/2022, art. 45, comma 3-octies e comma 3-decies, primo e secondo periodo)

2.1 Tabella A

Esercizio 2022 - Minusvalenze sospese Valori
1. Patrimonio netto - minusvalenze sospese (a)   

.

2.2 Tabella B

Esercizio 2023 - Minusvalenze sospese Valori
1. Patrimonio netto - minusvalenze sospese (b)  
2. Patrimonio netto - minusvalenze sospese - esercizio 2022 (a)  
3. Variazione minusvalenze sospese (c)=(b)-(a)   

.

2.3 Tabella C

Esercizio 2023 - Patrimonio netto - minusvalenze sospese - Riserva indisponibile Valori
1. Patrimonio netto - minusvalenze sospese - riserva indisponibile al 31.12.2022 (a)  
2. Variazione dell'esercizio (c)  
3. Patrimonio netto - minusvalenze sospese - riserva indisponibile al 31.12.2023 (d)=(a)+(c)   

.

3. Altre informazioni

ALLEGATO B

(introdotto implicitamente dall'art. 1, comma 2, del Provv. IVASS 12 marzo 2024, n. 143)

Le informazioni di cui all'Allegato A sono prodotte dalle imprese di assicurazione e di riassicurazione che, nell'esercizio 2023, hanno adottato la deroga al criterio di valutazione «minore tra costo e mercato» dei titoli appartenenti al portafoglio non durevole, di cui all'art. 45, comma 3-octies del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122 (decreto-legge n. 73/2022). Tali informazioni vanno fornite nella nota integrativa, parte A, punto i), dove sono illustrati, in particolare, i criteri seguiti nella classificazione del portafoglio titoli nei comparti degli investimenti ad utilizzo durevole e ad utilizzo non durevole.

1. Patrimonio netto - minusvalenze sospese - riserva disponibile - riserva indisponibile e distribuzione di dividendi (decreto-legge n. 73/2022, art. 45, comma 3-octies e comma 3-decies, primo, secondo e terzo periodo)

Le imprese che ai fini della determinazione della riserva indisponibile di cui al decreto-legge n. 73/2022, art. 45, comma 3-decies non hanno tenuto conto anche dell'effetto impegni verso gli assicurati, di cui al medesimo comma 3-decies, terzo periodo, nel presente paragrafo riportano soltanto l'informazione che a fronte delle minusvalenze sospese è stata determinata solo una riserva indisponibile e non anche una riserva disponibile, con connessa possibilità di distribuire dividendi.

1.1 Illustrazione dei criteri di calcolo dell'effetto impegni verso gli assicurati

Nel presente paragrafo le imprese indicano la tipologia di polizze assicurative per le quali, ai fini della determinazione della riserva indisponibile di cui al decreto-legge n. 73/2022, art. 45, comma 3-decies, primo e secondo periodo, si è tenuto conto anche dell'effetto impegni verso gli assicurati, di cui al medesimo comma 3-decies, terzo periodo. Vanno, altresì, illustrati i criteri di calcolo dell'effetto impegni verso gli assicurati, nonchè le eventuali modifiche a tali criteri intervenute nell'esercizio 2023, rispetto all'esercizio 2022, con le relative motivazioni. In particolare, va chiarita l'eventuale diversità tra le percentuali di cui alle voci «Effetto impegni verso gli assicurati %» delle tabelle A e B.

1.2 Tabella A

Nella voce «Patrimonio netto - minusvalenze sospese» va indicato l'importo delle minusvalenze sospese di cui al decreto-legge n. 73/2022, art. 45, comma 3-octies (1), al netto del relativo onere fiscale, con riferimento alle quali l'impresa per il calcolo della riserva indisponibile ha tenuto conto anche dell'effetto impegni verso gli assicurati di cui al medesimo art. 45, comma 3-decies, terzo periodo. Tale voce include anche l'utile di esercizio, al netto del relativo onere fiscale, di ammontare corrispondente alle minusvalenze sospese.

Nella voce «Patrimonio netto - minusvalenze sospese - effetto impegni verso gli assicurati - riserva disponibile» figura la riserva disponibile determinata nel rispetto di quanto previsto dal decreto-legge n. 73/2022, art. 45, comma 3-decies, terzo periodo (2); andrà inserito, se esistente, il «di cui: ammontare eccedente le riserve di utili o altre riserve patrimoniali disponibili».

Nella voce «Effetto impegni verso gli assicurati %» figura l'effetto impegni verso gli assicurati di cui al decreto-legge n. 73/2022, art. 45, comma 3-decies, terzo periodo, espresso in termini percentuali. In particolare, va indicato il rapporto percentuale tra le voci «Patrimonio netto - minusvalenze sospese - effetto impegni verso gli assicurati - riserva disponibile» e «Patrimonio netto - minusvalenze sospese».

Nella voce «Patrimonio netto - minusvalenze sospese - riserva indisponibile» figura la differenza fra le voci «Patrimonio netto - minusvalenze sospese» e «Patrimonio netto - minusvalenze sospese - effetto impegni verso gli assicurati - riserva disponibile».

Nella voce «Dividendi distribuiti a valere riserva disponibile per effetto impegni verso gli assicurati» figura l'importo distribuito nell'esercizio 2023 a fronte della riserva disponibile di cui alla voce «Patrimonio netto - minusvalenze sospese - effetto impegni verso gli assicurati - riserva disponibile».

Nella voce «Dividendi distribuiti a valere riserva disponibile per effetto impegni verso gli assicurati %» va fornito il rapporto, espresso in termini percentuali, fra le voci «Dividendi distribuiti a valere riserva disponibile per effetto impegni verso gli assicurati» e «Patrimonio netto - minusvalenze sospese - effetto impegni verso gli assicurati - riserva disponibile».

1.3 Tabella B (Da compilare solo se nel 2023 le minusvalenze sospese sono aumentate)

Nella voce «Patrimonio netto - minusvalenze sospese» va indicato l'importo delle minusvalenze sospese di cui al decreto-legge n. 73/2022, art. 45, comma 3-octies, al netto del relativo onere fiscale, con riferimento alle quali l'impresa ha tenuto conto anche dell'effetto impegni verso gli assicurati di cui al medesimo art. 45, comma 3-decies, terzo periodo. Tale voce include anche l'utile di esercizio, al netto del relativo onere fiscale, di ammontare corrispondente alle minusvalenze sospese.

Nella voce «Patrimonio netto - minusvalenze sospese - effetto impegni verso gli assicurati - riserva disponibile» figura la riserva disponibile determinata nel rispetto di quanto previsto dal decreto-legge n. 73/2022, art. 45, comma 3-decies, terzo periodo (3); andrà inserito, se esistente, il «di cui: ammontare eccedente le riserve di utili o altre riserve patrimoniali disponibili».

Nella voce «Effetto impegni verso gli assicurati %» figura l'effetto impegni verso gli assicurati di cui al decreto-legge n. 73/2022, art. 45, comma 3-decies, terzo periodo, espresso in termini percentuali. In particolare, va indicato il rapporto percentuale tra le voci «Patrimonio netto - minusvalenze sospese - effetto impegni verso gli assicurati - riserva disponibile» e «Patrimonio netto - minusvalenze sospese».

Nella voce «Patrimonio netto - minusvalenze sospese - effetto impegni verso gli assicurati - riserva disponibile rettificata» va segnalata la differenza tra la voce «Patrimonio netto - minusvalenze sospese - effetto impegni verso gli assicurati - riserva disponibile» e la voce «Dividendi distribuiti a valere riserva disponibile per effetto impegni verso gli assicurati» di cui alla tabella A.

Nella voce «Patrimonio netto - minusvalenze sospese - riserva indisponibile» figura la differenza tra le voci «Patrimonio netto - minusvalenze sospese» e «Patrimonio netto - minusvalenze sospese - effetto impegni verso gli assicurati - riserva disponibile rettificata».

Nella voce «Dividendi distribuiti a valere riserva disponibile rettificata - effetto impegni verso gli assicurati» figura l'importo che l'impresa intende distribuire nell'esercizio 2024 a fronte della riserva disponibile, di cui alla voce «Patrimonio netto - minusvalenze sospese - effetto impegni verso gli assicurati - riserva disponibile rettificata».

Nella voce «Dividendi distribuiti a valere riserva disponibile rettificata - effetto impegni verso gli assicurati %» va fornito il rapporto, espresso in termini percentuali, fra le voci «Dividendi distribuiti a valere riserva disponibile rettificata - effetto impegni verso gli assicurati» e «Patrimonio netto - minusvalenze sospese - effetto impegni verso gli assicurati - riserva disponibile rettificata».

1.3 Tabella B (Da compilare solo se nel 2023 le minusvalenze sospese sono diminuite)

Nella voce «Patrimonio netto - minusvalenze sospese» va indicato l'importo delle minusvalenze sospese di cui al decreto-legge n. 73/2022, art. 45, comma 3-octies, al netto del relativo onere fiscale, con riferimento alle quali l'impresa ha tenuto conto anche dell'effetto impegni verso gli assicurati di cui al medesimo art. 45, comma 3-decies, terzo periodo. Tale voce include anche l'utile di esercizio, al netto del relativo onere fiscale, di ammontare corrispondente alle minusvalenze sospese.

Nella voce «Patrimonio netto - minusvalenze sospese - esercizio 2022» va segnalato l'importo indicato nella voce «Patrimonio netto - minusvalenze sospese» di cui alla tabella A.

Nella voce «Variazione minusvalenze sospese» figura la differenza fra le voci «Patrimonio netto - minusvalenze sospese» e «Patrimonio netto - minusvalenze sospese - esercizio 2022» di cui alla presente tabella.

Nella voce «Patrimonio netto - minusvalenze sospese - effetto impegni verso gli assicurati - riserva disponibile» va segnalata la riserva disponibile determinata nel rispetto di quanto previsto dal decreto-legge n. 73/2022, art. 45, comma 3-decies, terzo periodo (4); andrà inserito, se esistente, il «di cui: ammontare eccedente le riserve di utili o altre riserve patrimoniali disponibili».

Nella voce «Effetto impegni verso gli assicurati %» figura l'effetto impegni verso gli assicurati di cui al decreto-legge n 73/2022, art. 45, comma 3-decies, terzo periodo, espresso in termini percentuali. In particolare, va indicato il rapporto percentuale tra le voci «Patrimonio netto - minusvalenze sospese - effetto impegni verso gli assicurati - riserva disponibile» e «Patrimonio netto - minusvalenze sospese».

Nella voce «Patrimonio netto - minusvalenze sospese - effetto impegni verso gli assicurati - riserva disponibile rettificata» va segnalata la differenza tra la voce «Patrimonio netto - minusvalenze sospese - effetto impegni verso gli assicurati - riserva disponibile» e il saldo, se maggiore di zero, tra la voce «Dividendi distribuiti a valere riserva disponibile per effetto impegni verso gli assicurati» di cui alla tabella A e la voce «Variazione minusvalenze sospese»

della tabella B moltiplicata per la voce «Effetto impegni verso gli assicurati %» di cui alla tabella A (5). Qualora la voce «Variazione minusvalenze sospese» della tabella B sia in valore assoluto superiore alla voce «Patrimonio netto - minusvalenze sospese - effetto impegni verso gli assicurati - riserva disponibile» di cui alla tabella A, la voce «Patrimonio netto - minusvalenze sospese - effetto impegni verso gli assicurati - riserva disponibile rettificata» va posta uguale alla voce «Patrimonio netto - minusvalenze sospese - effetto impegni verso gli assicurati - riserva disponibile» di cui alla tabella B (6).

Nella voce «Patrimonio netto - minusvalenze sospese - riserva indisponibile» va segnalata la differenza tra la voce «Patrimonio netto - minusvalenze sospese» e la voce «Patrimonio netto - minusvalenze sospese - effetto impegni verso gli assicurati - riserva disponibile rettificata».

Nella voce «Dividendi distribuiti a valere riserva disponibile rettificata - effetto impegni verso gli assicurati» figura l'importo che l'impresa intende distribuire nell'esercizio 2024 a fronte della riserva disponibile rettificata.

Nella voce «Dividendi distribuiti a valere riserva disponibile rettificata - effetto impegni verso gli assicurati %» va fornito il rapporto, espresso in termini percentuali, fra le voci «Dividendi distribuiti a valere riserva disponibile rettificata - effetto impegni verso gli assicurati» e «Patrimonio netto - minusvalenze sospese - effetto impegni verso gli assicurati - riserva disponibile rettificata».

2. Patrimonio netto - minusvalenze sospese - riserva indisponibile (decreto-legge n. 73/2022, art. 45, comma 3-octies e comma 3-decies, primo e secondo periodo).

2.1 Tabella A

Nella voce «Patrimonio netto - minusvalenze sospese» va indicato l'importo delle minusvalenze sospese di cui al decreto-legge n. 73/2022, art. 45, comma 3-octies (7), al netto del relativo onere fiscale, con riferimento alle quali l'impresa per il calcolo della riserva indisponibile non ha tenuto conto dell'effetto impegni verso gli assicurati di cui al medesimo art. 45, comma 3-decies, terzo periodo. Tale voce include anche l'utile di esercizio, al netto del relativo onere fiscale, di ammontare corrispondente alle minusvalenze sospese.

2.2 Tabella B

Nella voce «Patrimonio netto - minusvalenze sospese» va indicato l'importo delle minusvalenze sospese, al netto del relativo onere fiscale, di cui al decreto-legge n. 73/2022, art. 45, comma 3-octies, con riferimento alle quali l'impresa per il calcolo della riserva indisponibile non ha tenuto conto dell'effetto impegni verso gli assicurati di cui al medesimo art. 45, comma 3-decies, terzo periodo.

Tale voce include anche l'utile di esercizio, al netto del relativo onere fiscale, di ammontare corrispondente alle minusvalenze sospese.

Nella voce «Patrimonio netto - minusvalenze sospese - esercizio 2022» va segnalato l'importo indicato nella voce «Patrimonio netto - minusvalenze sospese» di cui alla tabella A.

Nella voce «Variazione minusvalenze sospese» figura la differenza fra le voci «Patrimonio netto - minusvalenze sospese» e «Patrimonio netto - minusvalenze sospese - esercizio 2022» di cui alla presente tabella.

2.3 Tabella C

Nella voce «Patrimonio netto - minusvalenze sospese - riserva indisponibile al 31.12.2022» figura l'importo di cui alla voce «Patrimonio netto - minusvalenze sospese» della tabella A.

Nella voce «Variazione dell'esercizio» va indicato l'importo della voce «Variazione minusvalenze sospese» della tabella B.

Nella voce «Patrimonio netto - minusvalenze sospese - riserva indisponibile al 31.12.2023» figura la somma algebrica delle voci «Patrimonio netto - minusvalenze sospese - riserva indisponibile al 31.12.2022» e «Variazione dell'esercizio». Andrà inserito, se esistente, il «di cui: ammontare da integrare mediante utili degli esercizi successivi».

3. Altre informazioni

Va fornita, distintamente per l'esercizio 2022 e l'esercizio 2023, l'informazione:

i) con riferimento ai titoli per i quali è stata esercitata la facoltà di cui al decreto-legge n. 73/2022, art. 45, comma 3-octies, sul raffronto del valore iscritto alla data di riferimento con il relativo valore desumibile dall'andamento dei mercati, distintamente per le gestioni vita e danni e per i titoli cui è stato applicato il comma 3-decies, primo, secondo e terzo periodo e il comma 3-decies, primo e secondo periodo. Relativamente al solo esercizio 2023 medesima informazione va fornita anche nella parte B, sezione 2, punto 2.3.1 della nota integrativa;

ii) su quale sarebbe stato il risultato di esercizio, al lordo e al netto delle imposte, se le minusvalenze sospese fossero state registrate in conto economico. Relativamente al solo esercizio 2023 medesima informazione va fornita anche nella parte B, sezione 22, punto 22.4 della nota integrativa.

__________

(1) Vanno indicate solo le minusvalenze non iscritte in conto economico, in applicazione dell'art. 45, comma 3-octies. Ad esempio, se il valore delle minusvalenze complessive del portafoglio non durevole cui è stata applicato il comma 3-octies è pari a euro 450 e le minusvalenze non iscritte in conto economico sono pari a euro 360, nella voce «Patrimonio netto - minusvalenze sospese» va indicato l'importo di euro 360, al netto del relativo onere fiscale.

(2) anche l'importo di tale riserva è al netto del relativo onere fiscale.

(3) Anche l'importo di tale riserva è al netto del relativo onere fiscale.

(4) Anche l'importo di tale riserva è al netto del relativo onere fiscale.

(5) Se il saldo è minore o uguale a zero, la voce «Patrimonio netto - minusvalenze sospese - effetto impegni verso gli assicurati - riserva disponibile rettificata» è pari alla voce «Patrimonio netto - minusvalenze sospese - effetto impegni verso gli assicurati - riserva disponibile».

(6) In tale situazione, accanto alla denominazione della voce va indicato (m)=(i) e in calce alla tabella va spiegato perchè vale questa uguaglianza.

(7) Vanno indicate solo le minusvalenze non iscritte in conto economico, in applicazione dell'art. 45, comma 3-octies. Ad esempio, se il valore delle minusvalenze complessive del portafoglio non durevole cui è stata applicato il comma 3-octies è pari a euro 450 e le minusvalenze non iscritte in conto economico sono pari a euro 360, nella voce «Patrimonio netto - minusvalenze sospese» va indicato l'importo di euro 360, al netto del relativo onere fiscale.