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MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

DECRETO 8 settembre 2022

- Allegato al Comunicato Ministero dell'Università e della Ricerca pubblicato nella G.U.R.I. 8 settembre 2022, n. 210

Ripartizione dei posti tra le scuole di specializzazione di area sanitaria ad accesso riservato ai medici attivate per l'a.a. 2021-2022.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59", come da ultimo modificato dal decreto legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, e in particolare gli artt. 2, comma 1, n. 12), 51-bis, 51-ter e 51-quater, concernenti l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca (MUR), al quale sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di istruzione universitaria, di ricerca scientifica e tecnologica e di alta formazione artistica musicale e coreutica, nonché la determinazione delle aree funzionali e l'ordinamento del Ministero, con conseguente soppressione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

VISTO il d.P.R. 12 febbraio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 38 del 15 febbraio 2021, con il quale la prof.ssa Maria Cristina Messa è stata nominata Ministro dell'università e della ricerca;

VISTO il decreto direttoriale 27 maggio 2022, prot. n. 909, con il quale, ai sensi dell'articolo 2, comma 1 del regolamento del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 agosto 2017, n. 130 e successive modificazioni e integrazioni, è stato bandito il concorso nazionale per l'ammissione dei medici alle scuole di specializzazione di area sanitaria per l'a.a. 2021/2022;

VISTO, in particolare, l'articolo 2, comma 1, del richiamato bando di concorso n. 909/2022, il quale prevede che "Con uno o più provvedimenti successivi e integrativi del presento atto - che saranno pubblicati sul sito istituzionale del MUR e della cui pubblicazione sarà dato avviso in Gazzetta ufficiale - sono indicati, in rapporto alle determinazioni sui contingenti globali da formare ripartiti per tipologia di Scuole che verranno assunte con il Decreto del Ministero della Salute di cui all'art. 35, comma 1, del D.lgs. n. 368/99, i posti disponibili per ciascuna scuola di specializzazione accreditata e attivata per l'a.a. 2021/2022 coperti con contratti finanziati con risorse statali, con contratti finanziati con risorse regionali, con contratti finanziati con risorse di altri enti pubblici e/o privati, nonché i posti riservati alle categorie di cui all'art. 35 del D.Lgs. n. 368/1999";

VISTO l'accordo tra il Governo e le regioni e province autonome di Trento e Bolzano in data 3 giugno 2021, rep. atti 76/CSR, concernente la "Determinazione del fabbisogno per il Servizio sanitario nazionale del numero globale di medici specialisti da formare per il triennio accademico 2020-2023", definito dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell'art. 35, comma 1, del d.lgs. n. 368/1999, come determinato nelle tabelle 1A-1B, relative all'anno accademico 2020/2021, nelle tabelle 2A-2B, relative all'anno accademico 2021/2022, e nelle tabelle 3A-3B, relative all'anno accademico 2022/2023, che costituiscono parte integrante dell'accordo medesimo;

VISTO il decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca e con il Ministro dell'economia e finanze, prot. DGPROF n. 36325 del 12 luglio 2021 (pubblicato nella G.U. n. 229 del 24 settembre 2021) concernente la "Determinazione del numero globale dei medici specialisti da formare per il triennio accademico 2020-2023 ed assegnazione dei contratti di formazione medico specialistica alle tipologie di specializzazioni per l'anno accademico 2020/2021" nella parte in cui, all'art. 1 ha indicato, con riguardo ai fabbisogni 2020/2021, ha disposto che: «Per l'anno accademico 2020/2021, il numero dei contratti di formazione specialistica di cui all'articolo 2 è incrementato di ulteriori 4.200 unità per il primo anno di corso con l'approvazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) da parte del Consiglio dell'Unione europea. Ciò al fine [...] di assegnare ulteriori 3.893 contratti di formazione, anticipando nell'a.a. 2020/2021 quota parte del fabbisogno di medici specialisti da formare espresso per l'anno accademico 2021/2022 in 13.311 unità con il medesimo Accordo [...]»;

TENUTO CONTO che, a seguito dell'anticipazione delle sopra indicate 3.893 unità dal fabbisogno 2021-2022 al fabbisogno 2020/2021 (coperte con fondi PNRR), il Ministero della Salute ha chiesto alle regioni, tramite il Coordinamento tecnico della Commissione Salute della Conferenza delle regioni, se intendessero procedere ad una rivalutazione dell'originario fabbisogno di 13.311 medici da formare per il 2021/2022 fissato nell'Accordo 3 giugno 2021, rep. atti 76/CSR;

TENUTO CONTO che, a seguito di tale richiesta, la regione Veneto in qualità di Coordinamento del tavolo tecnico interregionale della Commissione Salute -area risorse umane, formazione, e fabbisogni formativi, ha comunicato al Ministero della salute la rivalutazione dell'originario fabbisogno regionale di 13.311 medici specialisti da formare per l'a.a. 2021/2022, fissato nell'accordo 3 giugno 2021, rep. atti 76/CSR, aggiungendo ulteriori 1.332 unità nelle diverse specialità più ulteriori 45 unità (33 Lombardia; 12 Puglia) per le cure palliative (ferme le già indicate 3.893 unità di fabbisogno 2021-2022 anticipate sul fabbisogno 2020-2021);

VISTA, in ultimo, l'intervenuta rideterminazione dell'anzidetto Accordo 2020-2023 relativamente al fabbisogno di medici specialisti per il 2021 - 2022, approvata tra il Governo e le regioni e province autonome di Trento e Bolzano in data 6 luglio 2022 - Rep. Atti n. 130/CSR/6.7.2022, in base alla quale il fabbisogno regionale complessivo di medici da formare riferito all'a.a. 2021-2022 è stato ulteriormente integrato di 2.203 unità su proposta dal Ministero della salute, rideterminando conseguentemente la residua esigenza di copertura effettiva del fabbisogno regionale di medici da formare per il 2021/2022 (al netto delle già indicate 3.893 unità di fabbisogno 2021-2022 anticipate sul fabbisogno 2020-2021) in "13.000 unità" così come espressamente indicato nella tabella 3 del sopra richiamato nuovo Accordo 6 luglio 2022;

VISTA la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante il "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024";

VISTA la tabella 2 di cui al decreto del Ministero dell'economia e finanze del 31 dicembre 2021, recante la ripartizione in capitoli delle unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e per il triennio 2022-2024, e, in particolare, il capitolo 2700 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e finanze, sul quale confluisce anche il finanziamento statale dei contratti di cui al richiamato d.lgs. n. 368/1999 per i medici in formazione specialistica

VISTO il riparto relativo al citato capitolo 2700 per l'esercizio finanziario 2022, in particolare lo stanziamento specificatamente destinato al finanziamento statale dei contratti di cui al richiamato d.lgs. n. 368/1999 per i medici in formazione specialistica per l'a.a. 2021/2022;

VISTO il decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca e con il Ministro dell'economia e finanze, prot. DGPROF del 2 settembre recante la "Determinazione del numero globale dei medici specialisti da formare per il triennio 2020/2023 ripartito per tipologia ed assegnazione dei contratti di formazione medica specialistica alle tipologie di specializzazioni per l'a.a. 2021/2022" e, in particolare:

- l'art. 1, comma 1, nella parte in cui prevede che "Per l'anno accademico 2021/2022, tenuto conto di quanto sancito nell'Accordo tra il Governo le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 6 luglio 2022 (rep. atti n. 130/CSR) richiamato nelle premesse, il numero dei contratti di formazione specialistica a carico dello Stato è rideterminato in 13.000 unità per il primo anno di corso, ed è fissato per ciascuna tipologia di specializzazione secondo quanto indicato nella allegata Tabella 1, parte integrante del presente decreto";

VISTA la nota 23 maggio 2022, prot. n. 14453, con cui il Ministero dell'università e della ricerca ha chiesto alle regioni e alle province autonome di volere porre in essere gli adempimenti necessari alla deliberazione, in tempo utile per l'emanazione del presente provvedimento e per il regolare espletamento del concorso SSM 2021-2022, dei posti per la formazione medica specialistica coperti con contratti da essi finanziati per l'a.a. 2021/2022 in aggiunta a quelli finanziati con risorse statali, richiedendo al contempo l'invio entro il 13 giugno 2022 degli eventuali requisiti specifici richiesti ai candidati al concorso n. 909/2022 per potere fruire dei suddetti posti aggiuntivi;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante "Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto Speciale per il Trentino - Alto Adige", nonché le disposizioni concernenti le conoscenze linguistiche nell'ambito della formazione medica specialistica di cui alla legge della provincia autonoma di Bolzano 15 novembre 2002, n. 14, e al relativo regolamento emanato con decreto del Presidente della Provincia autonoma di Bolzano 7 gennaio 2008, n. 4;

VISTA la legge della provincia autonoma di Trento 6 febbraio 1991, n. 4, recante "Interventi volti ad agevolare la formazione di medici specialisti e di personale Infermieristico", e in particolare gli articoli 3 e 4, nonché la deliberazione di Giunta provinciale n. 1914/2017 e successive modificazioni;

VISTO il comma 1-bis dell'articolo 36 del d.lgs. n. 368/1999, in base al quale "sono fatte salve le disposizioni normative delle province autonome di Trento e di Bolzano relative all'assegnazione dei contratti di formazione specialistica finanziati dalle medesime province autonome attraverso convenzioni stipulate con le università";

VISTA la legge della regione autonoma Valle d'Aosta 30 luglio 2017, n. 11, recante "Disposizioni in materia di formazione specialistica di medici, veterinari e odontoiatri e di laureati non medici di area sanitaria, nonché di formazione universitaria per le professioni sanitarie. Abrogazione delle leggi regionali 31 agosto 1991, n. 37 e 30 gennaio 1998 n. 6", come modificata e integrata dall'art. 96 della l.r. n. 8/2020 - e in particolare gli articoli 2, 3 e 4 - con la quale la predetta regione ha disciplinato in un unico testo normativo gli interventi a sostegno della formazione universitaria e post-universitaria in ambito sanitario provvedendo all'abrogazione della previgente normativa in materia con particolare riferimento alla legge regionale 30 gennaio 1998, n. 6, nonché all'articolo 15, comma 4, della legge regionale 15 dicembre 2006, n. 30;

VISTA la delibera 2 maggio 2022, n. 494, con la quale la Giunta della regione autonoma Valle d'Aosta ha approvato il finanziamento con risorse proprie di contratti di formazione specialistica di area sanitaria per l'a.a. 2021/2022;

VISTE le leggi della regione autonoma Friuli Venezia Giulia 11 agosto 2016, n. 14, in particolare l'art. 8, comma 61, e 28 dicembre 2017, n. 45, in particolare l'art. 9, commi dal 7 al 10;

VISTA la nota PEC dell'8 giugno 2022 della Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità della regione autonoma Friuli Venezia Giulia, con la quale è stata trasmessa la deliberazione giuntale n. 798 del 06.06.2022 che autorizza il finanziamento di contratti aggiuntivi regionali di formazione medica specialistica per l'a.a. 2021/2022, demandando a successiva deliberazione giuntale l'attribuzione alle scuole di specialità medica dei suddetti contratti alla luce delle determinazioni che saranno adottate dal MUR in ordine all'assegnazione dei contratti statali;

VISTA le legge della regione Sardegna 6 marzo 2020, n. 6, recante "Norme in materia di contratti di formazione specialistica aggiuntivi regionali", così come modificata dalla l. r. n. 19 del 03.07.2020 e, in particolare, gli articoli 4, 5 e 6;

TENUTO CONTO dell'accordo governativo di collaborazione culturale e scientifica tra il Governo della Repubblica di San Marino ed il Governo delle Repubblica Italiana del 21 marzo 2002 e la specifica intesa stipulata tra il Governo della Repubblica di San Marino ed il Governo delle Repubblica Italiana in data 6 aprile 2016;

VISTE le normative delle regioni a statuto ordinario in materia di interventi volti ad agevolare la formazione di medici specialisti;

VISTA la nota del 20 maggio 2022, prot. n. 14368, con la quale il Ministero dell'università e della ricerca ha chiesto agli Atenei di comunicare, tramite caricamento nella piattaforma dedicata della banca dati offerta formativa - scuole di specializzazione a.a. 2021/2022, gli eventuali contratti aggiuntivi, rispetto a quelli finanziati con risorse statali e regionali, coperti con fondi messi a loro disposizione da parte di enti pubblici e/o privati, da attivare per l'a.a. 2021/2022 con riferimento alle diverse tipologie di scuola e compatibilmente con la capacità ricettiva delle stesse scuole, precisando anche l'eventuale presenza di requisiti specifici richiesti dagli stessi enti finanziatori;

VISTE le note, caricate a Sistema nella anzidetta piattaforma dedicata della banca dati offerta formativa - scuole di specializzazione, con le quali taluni Atenei, in riscontro alla nota MUR prot. n. 14368/2022, hanno comunicato la disponibilità per l'a.a. 2021-2022 di contratti di formazione medica specialistica aggiuntivi coperti con fondi messi a disposizione degli Atenei medesimi da parte di enti privati e pubblici (diversi dalle regioni), taluni dei quali richiedenti il possesso da parte dei candidati al concorso n. 909/2022 di requisiti specifici per la loro fruizione;

VISTO il decreto direttoriale 27 luglio 2022 prot. n. 1229, integrativo del bando di concorso n. 909/2022, con il quale il Direttore generale degli ordinamenti e del diritto allo studio del MUR ha reso noti i requisiti specifici che talune regioni e province autonome e taluni enti privati e pubblici - diversi dalle regioni - hanno richiesto ai fini della fruizione da parte dei candidati al concorso n. 909/2022 dei contratti aggiuntivi da essi finanziati per l'a.a. 2021-2022;

TENUTO CONTO che i candidati iscritti al bando di concorso n. 909/2022, hanno già provveduto, ove interessati, ad attestare il possesso dei requisiti specifici di cui all'indicato D.D.G. prot. n. 1229/2022 accedendo, dalla loro area personale sul sito universitaly, ad apposita procedura informatica ad hoc predisposta e rimasta aperta a tal fine, come disposto dal medesimo D.D.G. prot. n. 1229/2022, dal 2 al 22 agosto 2022;

VISTE le note con le quali le regioni e le province autonome, in risposta alla ulteriore nota del Ministero dell'università e della ricerca 2 settembre 2022, prot. n. 19875, hanno comunicato i posti aggiuntivi coperti con contratti di formazione medica specialistica da esse finanziati per l'a.a. 2021- 2022 e tesi a soddisfare loro specifiche esigenze;

VISTO il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante "Codice dell'ordinamento militare", e, in particolare, l'art. 757 in base al quale "per le esigenze di formazione specialistica dei medici, nell'ambito dei posti risultanti dalla programmazione di cui all'art. 35, comma 1, del d.lgs. n. 368/1999, è stabilita, d'intesa con il Ministero della difesa, una riserva di posti complessivamente non superiore al 5% per le esigenze di formazione specialistica della sanità militare";

VISTA la nota PEC prot. M_D A0D32CC REG2022 0137173 del 28 aprile 2022 e il successivo aggiornamento pervenuto in data 6 settembre 2022, con cui l'Ispettorato generale della sanità militare (IGESAN) del Ministero della difesa, ha comunicato, ai sensi del citato art. 757 cod. ordin. mil., le proprie esigenze di medici specialisti per l'a.a. 2021/2022 per l'ammissione con riserva ed in sovrannumero dei militari designati da parte del medesimo Ispettorato generale, quale organismo di vertice sanitario dello Stato maggiore della difesa;

VISTO il comma 3, dell'art. 35, del d.lgs. n. 368/1999 nella parte in cui dispone che, nell'ambito dei posti risultanti dalla programmazione del fabbisogno globale di medici specialisti da formare, "è stabilita, d'intesa con il Ministero dell'interno una riserva di posti complessivamente non superiore al cinque per cento per le esigenze della sanità della Polizia di Stato [...]. La ripartizione tra le singole scuole dei posti riservati è effettuata con il decreto di cui al comma 2";

VISTA la nota 1° giugno 2022, prot. n. 10419, con cui la Direzione centrale di sanità del Dipartimento di pubblica sicurezza del Ministero dell'interno ha comunicato le proprie esigenze con riguardo alla riserva di posti per la Sanità della Polizia di Stato per l'a.a. 2021/2022;

TENUTO CONTO che, per l'a.a. 2021/2022, il Ministero dell'economia e delle finanze non ha segnalato esigenze specifiche con riguardo alla riserva di posti per la Sanità della Guardia di finanza;

VISTO il comma 5 dell'articolo 39 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive integrazioni e modificazioni, recante il "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero";

VISTA la legge 14 gennaio 1999, n. 4, recante "Disposizioni riguardanti il settore universitario e della ricerca scientifica, nonché il servizio di mensa nelle scuole", e in particolare l'art. 1, comma 7, in base al quale "il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, d'intesa con i Ministeri degli affari esteri e della sanità, previa verifica delle capacità ricettiva delle strutture universitarie e di quelle convenzionate con le università, può autorizzare le scuole di specializzazione in chirurgia e medicina ad ammettere in soprannumero, qualora abbiano superato le prove di ammissione, medici extracomunitari che siano destinatari per l'intera durata del corso, di borse di studio dei Governi dei rispettivi paesi o di istituzioni italiane e straniere riconosciute idonee. Ai fini delle determinazioni di cui al presente comma si fa riferimento agli accordi governativi, culturali e scientifici, ai programmi esecutivi dei medesimi e ad apposite Intese tra università italiane ed università dei paesi interessati";

VISTO il comma 3 dell'art. 35 del d.lgs. n. 368/1999, in base al quale, nell'ambito dei posti risultanti dalla programmazione del fabbisogno globale di medici specialisti da formare, "è stabilito, d'intesa con il Ministero degli affari esteri, il numero dei posti da riservare ai medici stranieri provenienti dai Paesi in via di sviluppo. La ripartizione tra le singole scuole dei posti riservati è effettuata con il decreto di cui al comma 2";

TENUTO CONTO che per l'a.a. 2021/2022 il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale non ha segnalato specifiche esigenze con riguardo alle suddette riserve di posti da destinare ai medici stranieri provenienti dai Paesi in via di sviluppo o a medici extracomunitari destinatari, per l'intera durata del corso, di borse di studio dei Governi dei rispettivi Paesi o di istituzioni italiane e straniere riconosciute idonee;

VISTO il comma 4 dell'articolo 35, del d.lgs. n. 368/1999, in base al quale "il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, su proposta del Ministro della sanità, può autorizzare, per specifiche esigenze del servizio sanitario nazionale, l'ammissione, alle scuole, nel limite di un dieci per cento in più del numero di cui al comma 1 e della capacità ricettiva delle singole scuole, di personale medico di ruolo, appartenente a specifiche categorie, in servizio in strutture sanitarie diverse da quelle inserite nella rete formativa della scuola";

TENUTO CONTO del parere del Consiglio di Stato, Sezione II n. 5311/2005, secondo cui non possono essere ammessi a partecipare ai concorsi per l'ammissione alle Scuole di specializzazione mediche sui posti in soprannumero riservati, ex comma 4 dell'articolo 35, del d.lgs. n. 368/1999, al personale medico di ruolo del S.S.N. le seguenti categorie di medici: a) medici appartenenti a strutture convenzionate con l'università; b) medici dipendenti dell'INPS e dell'INAIL; c) medici dell'emergenza territoriale, ai quali si applica l'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale del 9 marzo 2000, reso esecutivo dal decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 2000, n. 270, per i quali l'articolo 4, comma 2, lettera f) del predetto d.P.R. n. 270/2008 prevede l'incompatibilità con l'iscrizione o la frequenza ai corsi di specializzazione di cui al decreto legislativo n. 368/1999; d) medici per i quali è applicabile l'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale del 9 marzo 2008;

VISTA la sentenza del Consiglio di Stato n. 1183 del 19 marzo 2008, secondo la quale non può sussistere, ai fini dell'ammissione ai posti riservati delle scuole di specializzazione, un discrimine quando il rapporto di lavoro sia costituito con una struttura privata operante per accreditamento nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, in quanto con l'accreditamento la struttura, in possesso di specifici requisiti preventivamente accertati, concorre nella gestione del servizio pubblico di assistenza e cura, nel rispetto delle scelte e per il perseguimento degli obiettivi stabiliti dalla programmazione sanitaria;

VISTA la legge 27 dicembre 2017, n. 205, art. 1, comma 431, che cosi dispone: "Il personale con rapporto di lavoro a tempo determinato di cui ai commi 424 e 432 è ammesso alla partecipazione per l'accesso in soprannumero al relativo corso di specializzazione, secondo le modalità previste dall'articolo 35, commi 4 e 5, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368", unitamente alla nota 15 luglio 2020, prot. n. 2564, con la quale la Direzione generale ricerca del Ministero della salute ha fornito precisazioni in merito all'applicazione della anzidetta disposizione, precisando in particolare che "[...] qualora il suddetto dipendente/specializzando perda prima della conclusione del percorso formativo il presupposto soggettivo dell'essere, appunto, dipendente dell'ente sanitario, si dovrà interrompere anche la frequenza della scuola in quanto legata al posto riservato. Ciò, peraltro, in linea con quanto di norma accadrebbe anche con riguardo ai dipendenti del SSN a tempo indeterminato che per diverse ragioni dovessero perdere tale status";

VISTA la nota 20 maggio 2022, prot. n. 0028898, con la quale il Ministero della salute, alla luce dei riscontri ricevuti dalle regioni e dalle province autonome, ha comunicato, ai sensi del citato art. 35, comma 4, d.lgs. n. 368/1999, le esigenze del SSN per l'a.a. 2021/2022 in ordine alle riserve di posti in soprannumero, compatibilmente con la capacità ricettiva delle scuole, relative alla formazione di personale medico di ruolo e titolare di rapporto a tempo indeterminato con strutture pubbliche e private accreditate del Servizio sanitario nazionale, nonché di personale a tempo determinato di cui alla legge 27 dicembre 2017, n. 205, art. 1, commi 424 e 432;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 35, comma 2, del d.lgs. n. 368/1999 il Ministro dell'università e della ricerca, acquisito il parere del Ministero della salute, determina il numero dei posti da assegnare a ciascuna scuola di specializzazione, accreditata ai sensi dell'articolo 43 decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, tenuto conto, tra l'altro, della capacità ricettiva e del volume assistenziale delle strutture sanitarie inserite nella rete formativa della scuola stessa;

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, università e ricerca, di concerto con il Ministro della salute del 4 febbraio 2015, prot. n. 68 (registrato alla Corte dei conti il 27 aprile 2015, foglio 1- 1724), recante il "Riordino delle scuole di specializzazione di area sanitaria" come integrato dal decreto del Ministro università e ricerca di concerto con il Ministro della salute 28 settembre 2021, prot. n. 1109 (registrato alla Corte dei conti il 26 novembre 2021, n. 2908) modificato, a sua volta, dal decreto del Ministro dell'università e ricerca di concerto con il Ministro della salute 23 febbraio 2022, prot. n. 248 (registrato alla Corte dei conti il 28 marzo 2022, n. 734);

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, università e ricerca, di concerto con il Ministro della salute, del 13 giugno 2017, n. 402, recante la "Definizione degli standard, dei requisiti e degli indicatori di attività formativa e assistenziale delle Scuole di specializzazione di area sanitaria ai sensi dell'art. 3, comma 3, del D.I. n. 68/2015", come integrato dal decreto del Ministro università e ricerca di concerto con il Ministro della salute 31 maggio 2022, prot. n. 546;

VISTO in particolare l'art. 3, commi 1, 2 e 3, del richiamato decreto prot. n. 546/2022 con il quale è stata disposta la proroga dell'accreditamento 2020-2021 per l'a.a. 2021-2022 nei seguenti termini:«1. In considerazione degli eventi pandemici in corso, gli accreditamenti pieni nonché quelli provvisori legati alla conformità agli standard di cui all'allegato 1 del decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, 13 giugno 2017 (n. 402), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 luglio 2017, n. 163, già concessi alle Scuole di specializzazione di area sanitaria ad accesso riservato ai medici per l'anno accademico 2020/2021, sono prorogati per l'anno accademico 2021/2022 con l'esclusione delle Scuole che, nel mentre, abbiano perso la conformità agli standard o ai requisiti o agli indicatori di cui al richiamato D.I. 13 giugno 2017 (n. 402), e che a norma dell'art. 5, c. 2, lett. b) del medesimo decreto sono tenute a darne formale comunicazione all'Osservatorio. 2. Le scuole di specializzazione di area sanitaria ad accesso riservato ai medici che nell'a.a. 2020/2021 hanno ottenuto accreditamento provvisorio per ragioni differenti dalla anzidetta conformità agli standard di cui al richiamato allegato 1 del D.M. prot. n. 402/2017, devono sottoporsi per l'a.a. 2021/2022 alla procedura di accreditamento al solo fine della verifica del superamento delle ragioni che hanno portato allo stato di provvisorietà in occasione della tornata precedente di accreditamento, permanendo anche per esse i parametri e i volumi di attività assistenziali dell'anno solare 2019 (ante pandemia). 3. Le Scuole di specializzazione di area sanitaria ad accesso riservato ai medici di nuova istituzione, nonché le scuole che nell'anno accademico 2020/2021 non hanno superato l'accreditamento ministeriale possono presentare istanza di accreditamento per l'anno accademico 2021/2022 e l'accreditamento è valutato dall'Osservatorio nazionale utilizzando i parametri ed i volumi di attività assistenziali dell'anno solare 2019 (ante pandemia)»;

VISTI gli esiti della procedura di accreditamento a.a. 2021-2022 avviata, ai sensi dell'articolo 43 d.lgs. 17 agosto 1999, n. 368 e tenuto conto di quanto previsto dal richiamato art. 3 del decreto prot. n. 549/2022, con nota del 3 giugno 2022, prot. n. 15032, che ha portato alla emanazione dei decreti del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, in data 10 agosto 2022, di accreditamento delle singole strutture che compongono la rete formativa delle scuole di specializzazione di area sanitaria e all'emanazione dei decreti direttoriali, in data 12 agosto 2022, del Ministero dell'università e della ricerca di accreditamento delle scuole di specializzazione per l'a.a. 2021/2022;

RITENUTO di procedere al riparto degli anzidetti 13.000 contratti finanziati con risorse statali tra le singole scuole di specializzazione di area sanitaria ad accesso riservato ai medici accreditate (in modo pieno o provvisorio) per l'a.a. 2021-2022, tenendo conto della eventuale percentuale di aumento o decremento, rispetto all'a.a. 2020-2021, del contingente di contratti per singola tipologia di specialità e avuto riguardo ai criteri di qualità delle scuole di specializzazione ai sensi del d.lgs. n. 368/1999 e del decreto MIUR-Salute n. 402/2017, sia per quanto concerne, da un lato, la capacità ricettiva, i volumi assistenziali e le performance assistenziali delle singole strutture e i requisiti assistenziali delle reti formative, sia per quanto concerne, dall'altro lato, i requisiti disciplinari riferiti alla docenza, con particolare riferimento ai settori scientifico-disciplinari specifici della tipologia di scuola, nonché agli indicatori di performance formativa;

RAVVISATA l'opportunità di attivare le scuole laddove, previa verifica del possesso dei requisiti di ciascuna di esse, il contingente globale di contratti per singola tipologia di specializzazione sia tale da permettere una loro distribuzione idonea all'attivazione di più scuole, anche al fine di ottimizzare l'organizzazione territoriale delle stesse su base regionale e di coprire il relativo fabbisogno di medici, valorizzando altresì la scelta degli atenei di attivare i predetti percorsi formativi in collaborazione con altri atenei al fine di assicurare una vantaggiosa utilizzazione delle risorse strutturali e del corpo docente, come previsto all'art. 3 comma 3 del decreto MIUR-Salute 4 febbraio 2015, n. 68;

TENUTO CONTO che l'offerta formativa delle università si rivolge all'intero territorio nazionale;

TENUTO conto della qualità delle scuole di specializzazione, così come emersa altresì dalla rilevazione effettuata nell'a.a. 2020/2021 tramite questionari anonimi di valutazione ai sensi dell'art. 6, comma 3, del decreto ministeriale n. 402/2017 che prevede, nell'ottica del miglioramento continuo della qualità della formazione specialistica erogata, che l'Osservatorio nazionale si avvalga anche degli ulteriori strumenti indiretti, quali i questionari anonimi, somministrati ai medici in formazione;

CONSIDERATA la necessità di provvedere, ai sensi dell'art. 35, comma 2, d.lgs. n. 368/1999 e in relazione al citato decreto del Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'università e della ricerca e il Ministero dell'economia e delle finanze relativo al contingente globale da formare per l'a.a. 2021/2022 distinto per tipologia di specializzazione, alla ripartizione per il medesimo a.a. tra le diverse scuole di specializzazione accreditate presso i singoli atenei dei richiamati n. 13.000 contratti di formazione specialistica finanziati con risorse statali, dei n. 984 contratti aggiuntivi finanziati con risorse regionali e delle province autonome, dei n. 41 contratti aggiuntivi finanziati con risorse di altri enti privati o pubblici nonché dei n. 353 posti riservati alle specifiche categorie di cui all'art. 35 commi 3, 4 e 5;

ACQUISITO il parere e le proposte di modifica formulate dal Ministero della salute;

Decreta:

Art. 1

1. Per l'a.a. 2021/2022 i 13.000 posti disponibili coperti con contratti finanziati con risorse statali sono distribuiti per ciascuna scuola di specializzazione accreditata e attivata per l'a.a. 2021/2022 secondo quanto indicato nella tabella allegata, che costituisce parte integrante del presente decreto.

2. Fermo quanto disposto agli artt. 3 e 4 del bando prot. n. 909/2022 e tenuto conto di quanto comunicato dalle amministrazioni interessate ai sensi della normativa vigente, per l'a.a. 2021/2022 i posti aggiuntivi coperti con contratti finanziati dalle regioni e dalle province autonome, i posti aggiuntivi coperti con contratti finanziati con fondi di altri enti pubblici e/o privati, nonché i posti riservati alle categorie di cui all'art. 35 del d.lgs. n. 368/1999, sono distribuiti per ciascuna scuola di specializzazione accreditata e attivata per l'a.a. 2021/2022 secondo quanto indicato nella anzidetta tabella allegata.

Art. 2

1. Fermo restando quanto disposto al successivo comma 2, i posti aggiuntivi coperti con contratti finanziati dalle regioni e delle province autonome sono assegnati ai candidati del bando di concorso n. 909/2022, in ordine di graduatoria, successivamente ai posti coperti con contratti finanziati con risorse statali. I posti coperti con contratti aggiuntivi finanziati da altri enti pubblici e/o privati sono assegnati, in ordine di graduatoria, successivamente ai posti coperti con contratti finanziati con risorse statali e ai posti coperti con contratti aggiuntivi finanziati dalle regioni e dalle province autonome.

2. I posti aggiuntivi indicati nella tabella allegata come coperti con finanziamenti che prevedono, ai sensi del D.D.G. MUR prot. n. 1229/2022 integrativo del bando prot. n. 909/2022, il possesso di specifici requisiti richiesti dai rispettivi enti finanziatori, sono assegnati, in ordine di graduatoria, ai candidati del bando di concorso n. 909/2022 che risultano in possesso degli anzidetti requisiti secondo quanto da essi stessi attestato tramite la apposita piattaforma informatica attivata, dal 2 al 22 agosto 2022, nelle rispettive aree personali sul sito universitaly.

Della pubblicazione del presente decreto sul sito istituzionale del Ministero dell'università e della ricerca è dato avviso nella Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana.

Il Ministro

MARIA CRISTINA MESSA