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PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO AI FINI DELLA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI INTERESSATI DAGLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI A FAR DATA DAL 24 AGOSTO 2016

ORDINANZA 27 aprile 2022, n. 21

G.U.R.I. 12 settembre 2022, n. 213

Approvazione schema bando relativo all'attuazione della misura B «Rilancio economico e sociale», sub-misura 1 «Sostegno agli investimenti», linea 2 «Interventi per progettualità di dimensione intermedia», e sub-misura B3 «Valorizzazione ambientale, economia circolare», linea 3 «Ciclo delle macerie» del Programma unitario di intervento - Interventi per le aree del terremoto del 2009 e 2016, del Piano nazionale complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza. (Ordinanza n. 21).

TESTO COORDINATO (all'O.P.C.M. 30 giugno 2022, n. 31 e con annotazioni alla data 12 agosto 2022)

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI DELLE REGIONI ABRUZZO, LAZIO, MARCHE E UMBRIA INTERESSATI DAGLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI A FAR DATA DAL 24 AGOSTO 2016

(integrato dall'art. 2, comma 1, dell'O.P.C.M. 30 giugno 2022, n. 31)

Visto il regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;

Visto il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;

Visto il regolamento (UE) n. 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;

Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, e successive modifiche, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (Regolamento GBER);

Visto il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» (Regolamento de minimis);

Vista la comunicazione della Commissione europea C(2020)1863 del 19 marzo 2020, con la quale è stato adottato il «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» e successive modificazioni e integrazioni (nel seguito, Quadro temporaneo);

Visto il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59 convertito con modificazioni dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, recante «Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti» ed in particolare l'art. 1, secondo comma lettera b), che prevede che «Le risorse nazionali degli interventi del Piano nazionale per gli investimenti complementari di cui al comma 1 sono ripartite come segue: quanto a complessivi 1.780 milioni di euro per gli anni dal 2021 al 2026 da iscrivere, per gli importi e le annualità sopra indicati, nei pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze riferiti al seguente programma: 1. Interventi per le aree del terremoto del 2009 e del 2016: 220 milioni di euro per l'anno 2021, 720 milioni di euro per l'anno 2022, 320 milioni di euro per l'anno 2023, 280 milioni di euro per l'anno 2024, 160 milioni di euro per l'anno 2025 e 80 milioni di euro per l'anno 2026»;

Visto il decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante: «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure», ed in particolare l'art. 14, intitolato «Estensione della disciplina del PNRR al Piano complementare» nonchè l'art. 14-bis, recante «Governance degli interventi del Piano complementare nei territori interessati dagli eventi sismici del 2009 e del 2016»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 15 luglio 2021, per quanto applicabile, con cui, in attuazione di quanto disposto dall'art. 1, comma 7, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, si individuano gli obiettivi iniziali, intermedi e finali determinati per ciascun programma, intervento e progetto del Piano, nonchè le relative modalità di monitoraggio;

Visto il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante: «Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia»;

Visto l'art. 17 regolamento UE n. 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, «Do no significant harm»), e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante «Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza»;

Considerato che la Cabina di coordinamento integrata, ai sensi dell'art. 14-bis, comma 2, del decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, ha deliberato in data 30 settembre 2021, l'approvazione e la contestuale trasmissione al MEF dell'atto di «Individuazione e approvazione dei Programmi unitari di intervento, previsti dal Piano complementare, per i territori colpiti dal sisma del 2009 e del 2016 ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera b) del decreto-legge del 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, e degli articoli 14 e 14-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modifiche nella legge 28 luglio 2021, n. 108 [N.d.R. recte: legge 29 luglio 2021, n. 108]»;

Considerato che nella citata delibera sono previste le seguenti sub-misure del Piano Complementare Sisma: sub misura B1 «Sostegno agli investimenti»; sub misura B2 «Turismo, cultura, sport e inclusione»; sub misura B3 «Valorizzazione ambientale, economia circolare e ciclo delle macerie»;

Considerato che nella citata delibera alla sub misura B1 «Sostegno agli investimenti» sono state assegnate risorse finanziarie per complessivi 380 milioni di euro e alla sub misura B3 «Valorizzazione ambientale, economia circolare e ciclo delle macerie» risorse finanziarie per complessivi 60 milioni di euro;

Considerato che, sulla base delle decisioni e delle indicazioni assunte dalla Cabina di coordinamento integrata, tenutasi in data 24 novembre 2021, in considerazione degli equilibri territoriali e del danno sismico alle due aree oggetto di intervento, è stata programmaticamente individuata, relativamente all'intera misura B1 «Sostegno agli investimenti», la seguente ripartizione percentuale delle risorse finanziarie assegnate, che varrà anche per la sub-misura B3.3 «ciclo delle macerie» stante la sua affinità:

a. 33% ai comuni rientranti nei territori del cratere sismico 2009;

b. 67% ai comuni rientranti nei territori del cratere sismico 2016;

Considerato che per l'attuazione delle misure di cui sopra, l'allegato 1 del decreto del Ministero dell'economia e finanza del 15 luglio 2021, in attuazione dei commi 6 e 7 dell'art. 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni nella legge 1° luglio 2021, n. 101, prevedeva che entro il 30 settembre 2021 la Cabina di coordinamento procedesse all'individuazione degli interventi della Macro Misura B;

Preso atto che nelle settimane successive alla delibera della Cabina di coordinamento del 30 settembre 2021 si è svolta una complessa e approfondita istruttoria ai fini della compiuta individuazione dei programmi e dei progetti, delle procedure di attuazione, nonchè dei primi atti di affidamento in coerenza con il previsto milestone del 31 dicembre 2021;

Considerato altresì che, sulla base delle decisioni e delle indicazioni assunte dalla Cabina di coordinamento integrata tenutasi in data 24 novembre 2021, si è provveduto a definire i criteri di ripartizione delle risorse in considerazione degli equilibri territoriali e del danno sismico e ad approfondire le modalità di attuazione delle specifiche linee di intervento comprese nelle misure A e B del programma deliberato in data 30 settembre 2021;

Considerato che per le sub misure B1, B2 e B3 sono state elaborate, in collaborazione con Invitalia, con il partenariato istituzionale e con il partenariato economico e sociale, delle articolate schede intervento che ne definiscono i principali contenuti attuativi;

Considerato che l'ordinanza n. 14 del 30 dicembre 2021 per l'attuazione degli interventi del Piano complementare nei territori colpiti dal sisma 2009-2016, sub-misure B1 «Sostegno agli investimenti», B2 «Turismo, cultura, sport e inclusione», B3 «Valorizzazione ambientale, economia circolare e ciclo delle macerie», ai sensi dell'art. 14-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 28 luglio 2021, n. 108 [N.d.R. recte: legge 29 luglio 2021, n. 108], ha approvato le sub-misure B1 «Sostegno agli investimenti», B2 «Turismo, cultura, sport e inclusione», B3 «Valorizzazione ambientale, economia circolare e ciclo delle macerie», con le relative linee di intervento, del «Programma unitario di interventi per le aree del terremoto del 2009 e 2016», come definite nella delibera della Cabina di coordinamento del 30 settembre 2021, con i contenuti individuati nella nota introduttiva e nelle relative Schede allegate alla stessa ordinanza, e ha affidato progettazione delle sub misure a Invitalia sulla base dello Schema di Convenzione allegato all'ordinanza;

Considerato che l'art. 9, primo comma, del decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, attualmente prevede che «Alla realizzazione operativa degli interventi previsti dal PNRR provvedono le amministrazioni centrali, le regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, sulla base delle specifiche competenze istituzionali, ovvero della diversa titolarità degli interventi definita nel PNRR, attraverso le proprie strutture, ovvero avvalendosi di soggetti attuatori esterni individuati nel PNRR, ovvero con le modalità previste dalla normativa nazionale ed europea vigente»;

Considerando che l'ordinanza n. 14 del 30 dicembre 2021 per l'attuazione degli interventi del Piano complementare nei territori colpiti dal sisma 2009-2016, sub-misure B1 «Sostegno agli investimenti», B2 «Turismo, cultura, sport e inclusione», B3 «Valorizzazione ambientale, economia circolare e ciclo delle macerie», ai sensi dell'art. 14-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 28 luglio 2021, n. 108 [N.d.R. recte: legge 29 luglio 2021, n. 108], ha approvato le sub-misure B1 «Sostegno agli investimenti», B2 «Turismo, cultura, sport e inclusione», B3 «Valorizzazione ambientale, economia circolare e ciclo delle macerie», con le relative linee di intervento, del «Programma unitario di interventi per le aree del terremoto del 2009 e 2016», all'art. 3, comma 2 prescrive che con successiva ordinanza siano approvati i bandi relativi alla selezione dei progetti;

Considerato che l'art. 2, comma 3, dell'ordinanza sopra richiamata, prevede che, a seguito della presentazione da parte di Invitalia degli schemi di bando elaborati entro il 28 febbraio 2022, «Con successiva ordinanza saranno disciplinate le ulteriori modalità attuative delle misure e sarà approvata una nuova Convenzione con Invitalia, necessaria per il prosieguo delle attività»;

Considerato che Invitalia, con nota prot. n. 0074992 ha trasmesso gli schemi di bando necessari all'attuazione delle sub misure in oggetto, elaborati entro la data sopra indicata;

Considerato che ai sensi del secondo comma del medesimo art. 9 del decreto-legge n. 77/2021 «Al fine di assicurare l'efficace e tempestiva attuazione degli interventi del PNRR, le amministrazioni di cui al comma 1 possono avvalersi del supporto tecnico-operativo assicurato per il PNRR da società a prevalente partecipazione pubblica, rispettivamente, statale, regionale e locale e da enti vigilati»;

Considerato che il successivo art. 10 del decreto-legge n. 77/2021 prevede, inoltre che, «Per sostenere la definizione e l'avvio delle procedure di affidamento ed accelerare l'attuazione degli investimenti pubblici, in particolare di quelli previsti dal PNRR e dai cicli di programmazione nazionale e dell'Unione europea 2014-2020 e 2021-2027» le amministrazioni interessate, mediante apposite convenzioni, possono «avvalersi del supporto tecnico-operativo di società in house qualificate ai sensi dell'art. 38 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50»;

Visto lo schema di Convenzione per la regolamentazione delle attività di gestione e attuazione della sub misura B1 «Sostegno agli investimenti» e della sub misura B3 «Valorizzazione ambientale, economia circolare e ciclo delle macerie» del Programma unitario di intervento - Interventi per le aree del terremoto del 2009 e 2016, del Piano nazionale complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza tra le amministrazioni titolari, il Commissario straordinario per la ricostruzione nei territori interessati dal sisma del 2016 e la Struttura di Missione per la ricostruzione e lo sviluppo dei territori colpiti dal Sisma 2009, e Invitalia;

Considerato che le imprese dei territori interessati dagli interventi di cui alla macro misura B, già duramente colpite dalle negative conseguenze economiche e sociali connesse ai sismi, hanno ulteriormente subito gli effetti correlati al diffondersi della pandemia da COVID-19, con la conseguente difficoltà nell'attuazione di investimenti anche già programmati;

Considerato, altresì, che il recente conflitto tra la Russia e l'Ucraina ha determinato importanti ripercussioni sull'economia dei Paesi dell'Unione e quindi, anche dei territori interessati dagli interventi di cui alla più volte richiamata macro misura B, e che, pertanto, si ravvisa la necessità di prevedere un possibile sostegno alle imprese colpite dalla nuova situazione di crisi ed ivi operanti, nel rispetto della disciplina unionale in materia di aiuti di Stato in proposito adottata dalla Commissione;

Tenuto conto dei più recenti studi e analisi di livello nazionale e regionale riguardanti l'impatto del conflitto russo ucraino sulle imprese italiane, e in particolare quelle ubicate nelle aree sismiche del 2009 e del 2016; che mettono in evidenza come il conflitto in corso rappresenti un ulteriore fattore critico per le attività di impresa e la tenuta dei livelli occupazionali, a causa dell'incremento dei prezzi dell'energia, le difficoltà di approvvigionamento di materie prime, i lunghi tempi di consegna e l'aumento dei costi del trasporto, con conseguente aumento dei costi di produzione che le aziende sono chiamate a sostenere, determinando una situazione di alta incertezza nelle prospettive economiche che rischia, entro breve tempo, in assenza di provvedimenti sostanziosi di livello europeo, nazionale, regionale, di portare a un forte ridimensionamento della produzione industriale, alla chiusura o temporanea sospensione dell'attività di molte imprese appartenenti a tutti i settori economici, manifatturiero, agroalimentare, servizi alle imprese, turismo, commercio, già penalizzate da due anni di limitazioni derivanti dalle politiche di contenimento dell'epidemia COVID-19, con significative conseguenze sul fronte occupazionale e sulla tenuta socioeconomica di quelle aree che già negli anni precedenti hanno dovuto subire prima i danni degli eventi simici e successivamente gli effetti economici della pandemia;

Considerata, per quanto esposto, la necessità di fornire un adeguato sostegno alle imprese delle aree simiche 2009 e 2016, volto a colmare il divario di investimenti accumulato a causa prima degli eventi simici e successivamente dell'epidemia COVID-19, affrontare le recenti conseguenze sulle attività di impresa del conflitto russo ucraino e ad accompagnarle nel percorso di ripresa e rinnovamento anche in un'ottica di sostenibilità ambientale degli interventi;

Preso atto delle intese espresse in data 22 aprile 2022 nella Cabina di coordinamento integrata dal coordinatore della Struttura di Missione sisma 2009, Consigliere Carlo Presenti, e dai Presidenti delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche, Umbria;

Dispone:

Art. 1

Richiami

1. Le premesse di cui sopra e gli allegati costituiscono parte integrante della presente ordinanza.

2. Gli allegati alla presente ordinanza sono costituiti da:

allegato 1: bando B1.2 e B3.3 integrato.

Art. 2

Oggetto

1. La presente ordinanza approva il bando di cui all'allegato 1, relativo all'attuazione della macro-misura B «Rilancio economico e sociale» sub misura B1 «Sostegno agli investimenti», linea 2 «Interventi per progettualità di dimensione intermedia», e sub misura B3 «Valorizzazione ambientale, economia circolare», linea 3 «Ciclo delle macerie», del Programma unitario di intervento - Interventi per le aree del terremoto del 2009 e 2016, del Piano nazionale complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza.

2. Il bando di cui all'allegato 1 finanzia:

a) conformemente con la misura B1.2 del PNC Sisma, programmi di sviluppo unitari composti da uno o più progetti d'investimento, a carattere produttivo e/o ambientale, strettamente connessi e funzionali tra loro e dal carattere innovativo; a tali programmi possono essere aggiunti progetti di ricerca, di sviluppo ed innovazione, di sviluppo delle competenze, di digitalizzazione, nonchè iniziative di consolidamento, rafforzamento, riposizionamento e crescita per le imprese aventi sede nelle aree del cratere prima del sisma;

b) conformemente con la misura B3.3 del PNC Sisma, programmi finalizzati all'applicazione dei principi dell'economia circolare nel settore edile che tendano ad un modello economico in cui il valore dei prodotti, dei materiali e delle risorse è mantenuto quanto più a lungo possibile e la produzione di rifiuti è ridotta al minimo; tale finalità è perseguibile mediante la gestione delle macerie e dei materiali risultanti dall'attività di ricostruzione attraverso il finanziamento di investimenti idonei alla trasformazione delle macerie, nonchè dei materiali quali terre e rocce di scavo nei modi e nei limiti previsti dalla legge vigente, in materie prime e seconde per l'edilizia, riducendo il volume da smaltire e attivando nuovi processi produttivi locali e nuove filiere produttive, attraverso il riuso e riciclo dei materiali da costruzione e demolizione.

3. Fatte salve le disposizioni della presente ordinanza, il bando di cui all'allegato 1 riporta le disposizioni di dettaglio per il finanziamento dei programmi di cui al comma 2, ivi incluse la definizione dei seguenti elementi:

a. soggetti beneficiari;

b. programmi ammissibili;

c. spese ammissibili;

d. forma e intensità delle agevolazioni;

e. procedura di accesso;

f. criteri di valutazione;

g. concessione delle agevolazioni;

h. erogazione delle agevolazioni;

i. procedure di monitoraggio, ispezioni e controllo;

j. termini degli adempimenti.

4. Con successivo provvedimento, ove detti elementi non siano già definiti nel bando, saranno stabiliti [i termini di apertura dello sportello e] (parole soppresse) (1) ulteriori dettagli procedurali.

Art. 3

Dotazione finanziaria e ripartizione finanziaria territoriale

(integrato dall'art. 2, comma 1, dell'O.P.C.M. 30 giugno 2022, n. 31)

1. La dotazione finanziaria del bando di cui all'allegato 1 è pari a euro 110.000.000,00 (centodiecimilioni), eventualmente rimodulabili in corso di attuazione in funzione delle concrete risultanze attuative, di cui euro 10.000.000,00 (diecimilioni) riservati ai programmi della sub misura B3 «Valorizzazione ambientale, economia circolare» linea 3 «Ciclo delle macerie» aventi ad oggetto le finalità di cui all'art. 2, comma 1, lettera b) al lordo degli oneri di gestione riconosciuti al soggetto gestore.

2. Le risorse sono assegnate alle due aree sismiche oggetto di intervento in misura non superiore, di regola, al 33% per il cratere sismico 2009 e del 67% per il cratere sismico 2016. Gli interventi ricadenti in comuni appartenenti a entrambi i crateri sono in tal ottica imputati per la metà al cratere sismico 2009 e per la metà al cratere sismico 2016. Per il cratere 2016 dovrà essere assicurato il rispetto delle percentuali di riparto per ciascuna delle quattro regioni sulla base delle determinazioni assunte dalla Cabina di coordinamento di cui all'art. 2, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189. Per il cratere 2009 la ripartizione delle risorse tra il Comune de L'Aquila e gli altri comuni del cratere è rimessa alle decisioni della Struttura tecnica di missione sisma 2009. Il soggetto gestore provvede ad adottare le determinazioni conseguenti.

3. Ove si registri un'insufficienza di domande in un cratere sismico o in una o più regioni all'interno del cratere 2016, tale da comportare la non assegnazione delle risorse disponibili nel rispetto dei criteri di cui al comma 2 e ferma restando la salvaguardia dei criteri di equa ripartizione tra i territori, con decisione della Cabina di coordinamento, su proposta della regione interessata o della Struttura di missione 2009, le relative risorse potranno essere alternativamente destinate alla stessa misura per altri territori ovvero ad integrare le quote di propria spettanza relative alla sub misura B1.2. e B3.3. In mancanza, e comunque in qualunque altra ipotesi di mancato utilizzo delle risorse, le stesse potranno essere riassegnate ai richiedenti dell'altro cratere sismico o di altre regioni.

Art. 4

Soggetto gestore

1. Ferma restando la titolarità delle misure, che rimane in capo al Commissario straordinario per la ricostruzione nei territori interessati dal sisma del 2016 e al coordinatore della Struttura di missione per la ricostruzione e lo sviluppo dei territori colpiti dal Sisma 2009, il soggetto gestore per l'attuazione è individuato nell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.a. (Invitalia), in seguito agenzia, Invitalia, o soggetto gestore, società con azionista unico, con sede legale in Roma, via Calabria n. 46, codice fiscale, partita IVA ed iscrizione nel registro delle imprese di Roma n. 05678721001.

2. Invitalia agisce come soggetto delegato in nome e per conto del Commissario straordinario per la ricostruzione nei territori interessati dal sisma del 2016 e del coordinatore della Struttura di missione per la ricostruzione e lo sviluppo dei territori colpiti dal sisma 2009.

3. Gli oneri di gestione dell'intervento in oggetto, comprensivi di quelli eventualmente retrocedibili alle agenzie e/o finanziarie e/o società in house regionali per le attività svolte, ai sensi del successivo comma 8, in collaborazione con Invitalia, sono riconosciuti al soggetto gestore a valere sulla dotazione finanziaria delle misure oggetto del bando di cui all'allegato 1 secondo quanto previsto nello schema di Convenzione «Per la regolamentazione delle attività di gestione e attuazione della sub misura B1 "Sostegno agli investimenti" e della sub misura B3 "Valorizzazione ambientale, economia circolare e ciclo delle macerie" del Programma unitario di intervento - Interventi per le aree del terremoto del 2009 e 2016, del Piano nazionale complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza» e relativi allegati approvata con ordinanza n. 19 del 27 aprile 2022;

4. Invitalia, in qualità di soggetto gestore, ha l'incarico di realizzare le seguenti attività:

a. gestione della misura, inclusi la predisposizione di tutti gli atti richiesti dalla disciplina di legge in materia di aiuti di stato, il supporto in materia, la gestione delle comunicazioni e delle relazioni istituzionali ad essi relative;

b. promozione;

c. assistenza tecnico-gestionale (tutoring) e informativa;

d. trasmissione al soggetto attuatore degli esiti delle istruttorie condotte e dei provvedimenti di concessione adottati;

e. stipula dei contratti;

f. erogazione delle agevolazioni;

g. monitoraggio, rendicontazione e reporting;

h. eventuale revoca dei finanziamenti, nei casi previsti;

i. gestione dell'eventuale contenzioso inerente i finanziamenti in oggetto.

5. In particolare, nelle attività di cui al comma 4 sono ricompresi gli adempimenti tecnici e amministrativi riguardanti l'istruttoria e la valutazione delle domande e l'erogazione delle agevolazioni, nonchè tutti gli ulteriori adempimenti a queste connessi.

6. Le attività descritte al comma 4 del presente articolo sono svolte da Invitalia fino al 31 dicembre 2026, termine finale di ultimazione del Piano nazionale complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza, e comunque fino al termine delle operazioni connesse alla gestione dei finanziamenti erogati.

7. Per l'esecuzione delle attività oggetto della presente ordinanza, Invitalia si avvale del proprio personale, di quello delle società eventualmente controllate e direttamente di quest'ultime, nonchè, nel rispetto delle normative vigenti e sentiti i soggetti attuatori, della collaborazione di consulenti o anche di soggetti/società esterni, laddove ne ricorra la necessità in funzione delle specifiche modalità attuative degli interventi previsti.

8. Per le attività di promozione, di assistenza tecnico-gestionale, e per le eventuali attività istruttorie per la concessione degli interventi agevolativi, Invitalia si avvale della collaborazione di agenzie e/o finanziarie e/o società in house regionali indicate dalle amministrazioni titolari a seguito di intese con le amministrazioni regionali. I rapporti di collaborazione sono disciplinati in appositi atti convenzionali sottoscritti da Invitalia e le agenzie e/o finanziarie e/o società in house regionali. La remunerazione connessa a tali rapporti di collaborazione rientra all'interno del corrispettivo riconosciuto a Invitalia, e sarà anch'essa determinata con i predetti atti convenzionali.

Art. 5

Aiuti di Stato

(modificato dall'art. 2, comma 1, dell'O.P.C.M. 30 giugno 2022, n. 31)

1. Il soggetto gestore opera nel rispetto delle disposizioni del regolamento GBER, del regolamento de minimis e del Quadro temporaneo, e in particolare:

a. per la concessione degli aiuti a finalità regionale, nel rispetto dei principi contenuti nell'art. 14 del Regolamento (UE) 615/2014 GBER, nei limiti delle aree comprese nella Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale e delle intensità di aiuto ivi stabilite;

b. per la concessione degli aiuti alle PMI localizzate nelle aree non ricomprese nella Carta degli aiuti di cui alla lettera a), nel rispetto dei principi contenuti nell'art. 17 del regolamento GBER;

c. per la concessione degli aiuti alle PMI per servizi di Consulenza, nel rispetto dei principi contenuti nell'art. 18 del regolamento GBER;

d. per la concessione degli aiuti per la Ricerca industriale e lo sviluppo sperimentale, nel rispetto dei principi contenuti dall'art. 25 del regolamento GBER;

e. per la concessione di aiuti per la tutela ambientale, nel rispetto dei principi contenuti negli articoli 36, 37, 38, 40, 41, 45, 46, 47 [, 48] (parola soppressa) (1) del regolamento GBER;

f. per la concessione degli aiuti ai sensi del Quadro temporaneo nel rispetto della sezione 3.13;

g. per la concessione degli aiuti a titolo di «de minimis» secondo le disposizioni previste dal regolamento n. 1407/2013.

Art. 6

Soggetti beneficiari

1. I beneficiari delle agevolazioni in oggetto sono l'impresa che promuove il programma di sviluppo, denominata «soggetto proponente», e/o le eventuali altre imprese che, anche in forma congiunta in particolare mediante lo strumento della rete di impresa, intendono realizzare i progetti di investimento che compongono il programma stesso, denominate «aderenti». In caso di programmi di sviluppo realizzati da più imprese, il proponente ne assume la responsabilità verso l'amministrazione ai fini della coerenza tecnica ed economica dei programmi.

2. I soggetti di cui al comma 1 sono imprese che, alla data di presentazione della domanda di agevolazioni, siano in possesso dei seguenti requisiti:

a. essere regolarmente iscritte nel registro delle imprese; le imprese non residenti nel territorio italiano devono essere costituite secondo le norme di diritto civile e commerciale vigenti nello Stato di residenza e iscritte nel relativo registro delle imprese; nel caso di soggetti richiedenti non residenti sul territorio italiano la disponibilità di almeno una sede sul territorio italiano deve essere dimostrata alla data di richiesta della prima erogazione dell'agevolazione, pena la decadenza dal beneficio, fermo restando il possesso, alla data di presentazione della domanda di agevolazione, degli ulteriori requisiti previsti dal presente articolo;

b. essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposte a procedure concorsuali;

c. trovarsi in regime di contabilità ordinaria;

d. non rientrare tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;

e. non trovarsi in condizioni tali da risultare impresa in difficoltà così come individuata nel regolamento GBER;

f. esclusivamente per gli aiuti a finalità regionale, non rientrare tra coloro che nei due anni precedenti abbiano chiuso la stessa o analoga attività nello spazio economico europeo o che abbiano concretamente in programma di cessare l'attività entro due anni dal completamento del programma di sviluppo proposto nella zona interessata;

g. per le agevolazioni relative ad investimenti superiori ad euro 5.000.000, essere costituite in forma di società di capitali, ivi incluse le società cooperative di cui all'art. 2511 e seguenti del codice civile, e le società consortili di cui all'art. 2615-ter del codice civile, ed aver avviato la propria attività da almeno tre anni ed essere in possesso di almeno tre bilanci approvati alla data di presentazione della domanda, od altrimenti, in caso di società di nuova costituzione, incluse le c.d. start-up innovative iscritte nell'apposita sezione del registro delle imprese, avere tra i soci almeno una società di capitali con una quota di partecipazione non inferiore al 25% del capitale sociale e con almeno tre bilanci approvati alla data di presentazione della domanda.

3. Le reti di imprese sono ammesse mediante il ricorso allo strumento del contratto di rete di cui all'art. 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e successive modifiche e integrazioni. Il contratto di rete deve configurare una collaborazione effettiva, stabile e coerente rispetto all'articolazione delle attività, espressamente finalizzata alla realizzazione del progetto proposto. Sono ammessi anche i contratti di rete stipulati da imprese che concorrono alla creazione, trasformazione, distribuzione e commercializzazione di un unico prodotto o servizio, ciascuna per un determinato ambito di attività (c.d. aggregazioni di filiera). In particolare, il contratto deve:

a. essere stipulato tra imprese aventi le medesime caratteristiche di quelle elencate nel precedente comma 2 e del presente articolo;

b. prevedere la suddivisione delle competenze, dei costi e delle spese a carico di ciascun partecipante e la responsabilità solidale di tutti i partecipanti per l'esecuzione del progetto;

c. nel caso di «rete-contratto», prevedere la nomina obbligatoria dell'organo comune, che agisce in veste di mandatario dei partecipanti, attraverso il conferimento da parte dei medesimi, con atto pubblico o scrittura privata autenticata, di un mandato collettivo con rappresentanza per tutti i rapporti; è in capo allo stesso organo comune che si intendono attribuiti tutti gli adempimenti procedurali di cui al presente bando;

d. essere composto da un numero minimo di 3 imprese e un massimo di 6 imprese.

4. Le imprese ammissibili alle agevolazioni sono classificate in piccola, media o grande dimensione sulla base dei criteri indicati nell'allegato 1 al regolamento GBER e nel decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005.

5. In sede di presentazione della domanda di agevolazione, le imprese proponenti e aderenti assumono l'impegno a garantire il rispetto del principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali - DNSH («Do no significant harm») sulla base delle indicazioni allo scopo fornite dal soggetto gestore.

Art. 7

Procedura di accesso e criteri di valutazione

1. La domanda di agevolazione deve essere presentata all'agenzia, a pena di invalidità, secondo le modalità indicate nel sito internet http://www.invitalia.it - a partire dal ventunesimo giorno successivo alla pubblicazione del bando, il quale indicherà anche gli specifici punteggi attribuiti nella valutazione dei criteri di cui al comma 3 e i punteggi minimi necessari ai fini dell'accesso alle agevolazioni, previa loro determinazione sentito il Comitato d'indirizzo di cui all'art. 1 dell'ordinanza commissariale n. 14 del 30 dicembre 2021. Contestualmente all'apertura dello sportello, sul sito internet www.invitalia.it - viene pubblicato lo schema in base al quale deve essere redatta la domanda e la documentazione da allegare alla stessa, definiti dall'agenzia sulla base delle eventuali indicazioni fornite dal soggetto attuatore competente. Ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto legislativo n. 123/1998, i soggetti beneficiari hanno diritto alle agevolazioni esclusivamente nei limiti delle disponibilità finanziarie. L'agenzia, ricevute per ognuno dei due crateri e, all'interno del cratere 2016, per ognuna delle regioni interessate, domande comportanti un potenziale impegno di risorse finanziarie pari al doppio della dotazione programmaticamente spettante sulla base dei criteri di riparto di cui all'art. 3, comma 2, provvede a darne tempestiva comunicazione ai soggetti attuatori ai fini della chiusura dello sportello agevolativo. Alle domande di agevolazione che rimangono prive di copertura finanziaria non sarà dato ulteriore corso.

2. Al di fuori dell'ipotesi di cui al comma 1 e trascorsi novanta giorni dalla data di pubblicazione del bando e previa acquisizione dei dati di monitoraggio delle domande presentate, è in facoltà della Cabina di coordinamento di fissare un termine per la chiusura temporanea o definitiva dello sportello agevolativo.

3. Le domande di agevolazioni sono presentate al soggetto gestore, che procede nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione, all'istruttoria delle domande sulla base dei seguenti criteri di valutazione:

a) credibilità del soggetto proponente e degli eventuali soggetti aderenti, in termini di adeguatezza e coerenza del profilo dei soci con personalità giuridica e dei soci persona fisica e/o del management aziendale, in relazione alla pregressa esperienza lavorativa e/o professionale, rispetto al progetto imprenditoriale e sui dati degli ultimi tre bilanci approvati;

b) coerenza del progetto imprenditoriale con gli obiettivi PNC Sisma, come ricavabili dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 15 luglio 2021 e dalle ordinanze commissariali;

c) fattibilità tecnica del programma degli investimenti;

d) fattibilità e sostenibilità economica e finanziaria del progetto imprenditoriale basata sui dati degli ultimi tre bilanci approvati e delle coperture finanziarie del programma;

e) ulteriori criteri specifici individuati dal bando all'allegato 1.

4. A ciascuno dei criteri di cui al comma 3 è attribuito uno specifico punteggio, e saranno indicati i punteggi minimi necessari ai fini dell'accesso alle agevolazioni e le specifiche modalità dell'istruttoria procedimentale.

Art. 8

Concessione ed erogazione delle agevolazioni

1. Invitalia, ricevuta la domanda di agevolazioni, procede, nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione allo svolgimento delle seguenti attività:

a. verifica la disponibilità delle risorse finanziarie;

b. verifica i requisiti e le condizioni di ammissibilità previsti dal presente bando;

c. in caso di esito positivo delle verifiche di cui alle lettere a) e b), ne dà tempestiva comunicazione, trasmettendo i relativi elementi progettuali, ai soggetti attuatori e alla Cabina di coordinamento integrata, i quali richiedono il parere vincolante alle regioni interessate dal programma di sviluppo in merito alla compatibilità del piano progettuale proposto con i programmi di sviluppo locale; detto parere deve essere trasmesso ai soggetti attuatori, alla Cabina di coordinamento integrata, al soggetto gestore entro il termine di venti giorni dalla richiesta, trascorso inutilmente il quale il programma di sviluppo si considera compatibile con i programmi di sviluppo locale: di ciò la Cabina di coordinamento integrata dà tempestiva notizia al soggetto gestore. La Cabina di coordinamento integrata, acquisito il predetto parere, autorizza il soggetto gestore entro i successivi quindici giorni a dare corso all'istruttoria e, all'esito positivo della stessa, a procedere alla stipula del contratto di sviluppo; qualora la determinazione della Cabina di coordinamento sia negativa, l'Agenzia ne dà comunicazione al soggetto proponente, ai sensi dell'art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni;

d. in caso di esito negativo delle verifiche di cui alla lettera a), nei limiti di quanto disposto all'art. 7, comma 1, dà comunicazione al soggetto proponente e ai soggetti attuatori della sospensione del corso della procedura; in caso di accertata definitiva indisponibilità finanziaria ne dà comunicazione al soggetto proponente e ai soggetti attuatori;

e. in caso di esito negativo delle verifiche di cui alla lettera b) ne dà comunicazione al soggetto proponente, ai sensi dell'art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni, e ai soggetti attuatori.

2. In caso di programmi che prevedono tra i soggetti beneficiari imprese aderenti di cui all'art. 6, comma 1, la mancata sottoscrizione di una sola impresa aderente determina la decadenza dalle agevolazioni.

3. Il soggetto gestore procede all'erogazione delle singole quote di agevolazione previa effettuazione della verifica in merito alla vigenza e alla regolarità contributiva del soggetto beneficiario, nonchè delle altre verifiche stabilite nel provvedimento di ammissione.

Art. 9

Misure di semplificazione

1. Per l'attuazione degli investimenti del Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza previsti dall'art. 1, secondo comma, lettera b) del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, per i territori colpiti dal sisma del 2009 e del 2016, si applicano le misure di semplificazione amministrative previste dal decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, nonchè dal decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.

Art. 10

Entrata in vigore

1. La presente ordinanza è comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'art. 2, comma 2, del decreto-legge, è trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità ed entra in vigore con l'acquisizione del visto di legittimità della Corte dei conti. Sarà pubblicata sul sito istituzionale del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico a far data dal 24 agosto 2016 (www.sisma2016.gov.it).

2. L'ordinanza sarà pubblicata altresì sui siti istituzionali del Dipartimento Casa Italia e della Struttura tecnica di missione.

3. La presente ordinanza è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale.

Roma, 27 aprile 2022

Il Commissario straordinario: LEGNINI

Registrato alla Corte dei conti il 26 maggio 2022

Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, n. 1341

__________

Avvertenza:

Gli allegati alla presente ordinanza sono consultabili sul sito istituzionale del Commissario straordinario Ricostruzione Sisma 2016 al seguente indirizzo: https://sisma2016.gov.it/provvedimenti-fondo-pnrr-area-sisma/

N.d.R.: Si riporta di seguito l'allegato della presente ordinanza, tratto dal sito del Commissario straordinario ricostruzione sisma 2016.

BANDO MISURE B.1.2 - B.3.3 (1)