
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
COMMISSARIO STRAORDINARIO RICOSTRUZIONE SISMA 2016
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO AI FINI DELLA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI INTERESSATI DAGLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI A FAR DATA DAL 24 AGOSTO 2016
ORDINANZA 12 agosto 2022, n. 36
- Allegato al Comunicato Presidenza del Consiglio dei Ministri pubblicato nella G.U.R.I. 12 ottobre 2023, n. 239
Rettifiche, integrazioni e chiarimenti interpretativi anche a seguito della Comunicazione della Rappresentanza Permanente d'Italia presso l'Unione Europea dei bandi approvati con l'Ordinanza n. 21 del 27 aprile 2022 e con le Ordinanze nn. 24, 25, 27 e 29 del 30 giugno 2022.
Il Commissario Straordinario per la ricostruzione nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, On. le Avv. Giovanni Legnini, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 14 febbraio 2020, ai sensi dell'articolo 38 del decreto legge 28 settembre 2018, n. 109, e successivamente prorogato con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 29 dicembre 2020 e 10 febbraio 2022, che adotta il presente atto ai sensi dell'art. 2, comma 2, del decreto legge 7 ottobre 2016, n. 189 [N.d.R. recte: decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189], convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e dell'art. 14-bis, comma 1, del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 28 luglio 2021, n. 108 [N.d.R. recte: legge 29 luglio 2021, n. 108];
Visto il Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
Visto il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;
Visto il Regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i Regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e la Decisione n. 541/2014/UE e abroga il Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;
Visto il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, e successive modifiche, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (Regolamento GBER);
Visto il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» (Regolamento de minimis);
Visti gli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale, di cui alla Comunicazione della Commissione europea 2021/C 153/01 del 29 aprile 2021;
Vista la decisione C(2022)1545 final del 18 marzo 2022 relativa alla modifica della carta degli aiuti a finalità regionale per l'Italia (aiuto di Stato SA.101134 - Italia);
Vista la Comunicazione della Commissione europea C (2020)1863 del 19 marzo 2020, con la quale è stato adottato il "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" e successive modificazioni e integrazioni (nel seguito, Quadro temporaneo);
Vista la Comunicazione della Commissione europea C (2022) 1890 final del 23 marzo 2022, con la quale è stato adottato il "Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina" (nel seguito Quadro temporaneo Ucraina);
Visto il decreto legge 6 maggio 2021, n. 59 convertito con modificazioni dalla legge 1 luglio 2021, n. 101, recante "Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti" ed in particolare l'art. 1, secondo comma lett. b), che prevede che "Le risorse nazionali degli interventi del Piano nazionale per gli investimenti complementari di cui al comma 1 sono ripartite come segue: quanto a complessivi 1.780 milioni di euro per gli anni dal 2021 al 2026 da iscrivere, per gli importi e le annualità sopra indicati, nei pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze riferiti al seguente programma: 1. Interventi per le aree del terremoto del 2009 e del 2016: 220 milioni di euro per l'anno 2021, 720 milioni di euro per l'anno 2022, 320 milioni di euro per l'anno 2023, 280 milioni di euro per l'anno 2024, 160 milioni di euro per l'anno 2025 e 80 milioni di euro per l'anno 2026";
Visto il decreto legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante: "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure", ed in particolare l'art. 14, intitolato "Estensione della disciplina del PNRR al Piano complementare" nonché l'art. 14-bis, recante "Governance degli interventi del Piano complementare nei territori interessati dagli eventi sismici del 2009 e del 2016";
Visto il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 15 luglio 2021 con cui, in attuazione di quanto disposto dall'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, si individuano gli obiettivi iniziali, intermedi e finali determinati per ciascun programma, intervento e progetto del Piano, nonché le relative modalità di monitoraggio;
Visto il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto2021, n. 113, recante: "Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza(PNRR) e per l'efficienza della giustizia";
Visti l'articolo 17 Regolamento UE 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, "Do no significant harm"), e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante "Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza";
Vista l'Ordinanza commissariale n. 21 del 27 aprile 2022, ai sensi dell'art. 14-bis del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge 28 luglio 2021, n. 108 [N.d.R. recte: legge 29 luglio 2021, n. 108], recante "Approvazione schema bando relativo all'attuazione della misura B "Rilancio economico e sociale" sub-misura 1 "Sostegno agli investimenti", linea 2 "Interventi per progettualità di dimensione intermedia", e sub-misura B3 "Valorizzazione ambientale, economia circolare", linea 3 "Ciclo delle macerie" del Programma unitario di intervento - Interventi per le aree del terremoto del 2009 e 2016 del Piano nazionale complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza", registrata dalla Corte dei Conti in data 26 maggio 2022, con il numero 1341;
Vista l'ordinanza n. 31 del 30 giugno 2022, ai sensi dell'art. 14-bis del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge 28 luglio 2021, n. 108 [N.d.R. recte: legge 29 luglio 2021, n. 108], recante "Modifiche, integrazioni e correzioni formali alle Ordinanze nn. ri 20 e 21 del 2022 Piano nazionale complementare al PNRR nei territori interessati dagli eventi sismici del 2009 e del 2016", registrata dalla Corte dei Conti in data 15 luglio 2022, con il numero 1800;
Ritenuto opportuno, in esito a verifica istruttoria col soggetto gestore Invitalia s.p.a. di cui alla nota prot. CGRTS-001995-A-11/08/2022, chiarire il portato dell'Ordinanza commissariale n. 21 del 27 aprile 2022, del bando B1.2 ad essa allegato, ed in particolare dell'allegato n. 2 del decreto n. 7 del 22 luglio 2022 recante "Misure di attuazione delle ordinanze n. 21 del 27 aprile 2022 e n. 31 del 30 giugno 2022", relativamente ai requisiti di ammissibilità in punto di solidità finanziaria ai programmi di investimento relativi al solo settore turistico, al fine di non ostacolare la partecipazione delle imprese interessate già danneggiate dal sisma ed anche colpite dalla crisi Covid;
Visto il decreto n. 7 del 22 luglio 2022 recante approvazione del dettaglio delle attività e delle spese ammissibili, delle modalità di accesso alle agevolazioni, dei criteri di valutazione istruttoria, erogazione delle agevolazioni, delle fattispecie di revoca e degli oneri informativi per le imprese di cui al bando B1.2-B3.3;
Vista l'Ordinanza commissariale n. 24 del 30 giugno 2022 ai sensi dell'art. 14-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge 28 luglio 2021, n. 108 [N.d.R. recte: legge 29 luglio 2021, n. 108], recante "Approvazione del Progetto di fattibilità tecnica ed economica e del bando relativo all'attuazione della Ordinanza n. 4 del 23 dicembre 2021 per l'attuazione degli interventi del Piano complementare al PNRR nei territori colpiti dal sisma 2009-2016, sub-misura A2 "Comunità energetiche, recupero e rifunzionalizzazione edifici pubblici e produzione di energia / calore da fonti rinnovabili", Linea di intervento n. 3, "Realizzazione sistemi centralizzati di produzione e distribuzione intelligente di energia e/o calore da fonti rinnovabili", e Linea di intervento n. 4, "Supporto alla creazione di comunità energetiche locali per condivisione dell'energia elettrica da fonti pulite", del Programma unitario di intervento - Interventi per le aree del terremoto del 2009 e 2016, del Piano nazionale complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza", registrata dalla Corte dei Conti in data 29 luglio 2022, con il numero n. 1991;
Preso atto, in particolare, che l'art. 2 della suindicata Ordinanza n. 24 del 30 giugno 2022, rubricato "Comitato di valutazione", al comma 1 prevede che "Ai fini del bando di cui all'allegato 2, è istituito un apposito Comitato di valutazione, cui è demandata la valutazione dei relativi progetti, composto da nove membri: un rappresentante per ciascuna Regione, due esperti del settore delle energie rinnovabili nominati dai Soggetti attuatori, un rappresentante per ognuno dei due Soggetti attuatori ed un Presidente indicato di concerto dai due Soggetti attuatori";
Preso atto che, invece, difformemente ed erroneamente, l'art. 7, comma 10, del bando approvato con l'Ordinanza n. 24 del 30 giugno 2022, prevede che "La valutazione dei progetti sarà effettuata da un apposito Comitato di Valutazione, composto da sette membri designati tra soggetti di comprovata professionalità come di seguito indicato: un rappresentante designato da ciascuna regione, un rappresentante della Struttura commissariale sisma 2016, un rappresentante della Struttura di missione sisma 2009, un rappresentante designato d'intesa dalle quattro ANCI regionali. Al Comitato di valutazione partecipano due rappresentanti del Soggetto gestore che curano i profili istruttori e di funzionamento del Comitato medesimo";
Considerato che si rende pertanto necessario allineare la previsione testuale di cui all'art. 7, comma 10, del bando, alla previsione contenuta all'art. 2, comma 1, della relativa ordinanza di approvazione n. 24/2022;
Vista l'Ordinanza commissariale n. 25 del 30 giugno 2022, ai sensi dell'art. 14-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge 28 luglio 2021, n. 108 [N.d.R. recte: legge 29 luglio 2021, n. 108], recante "Approvazione dei bandi relativi all'attuazione della macro-misura B "Rilancio economico sociale", sub misura B1 "Sostegno agli investimenti", misura B1.3 "Interventi diffusivi di sostegno alle attività produttive", linea di intervento B1.3.a "Interventi per la nascita, lo sviluppo e il consolidamento di iniziative micro-imprenditoriali e per l'attrazione e il rientro di imprenditori", linea di intervento B1.3.b "Interventi per l'innovazione diffusa" e linea di intervento B1.3.c "Interventi per l'avvio, il riavvio e il consolidamento di attività economiche e per il rientro di quelle temporaneamente delocalizzate" del Programma unitario di intervento - Interventi per le aree del terremoto del 2009 e 2016, del Piano nazionale complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza", registrata dalla Corte dei Conti in data 15 luglio 2022, con il n. 1799;
Preso atto altresì che in merito al bando relativo alla sottomisura B1.3a approvato con l'Ordinanza commissariale n. 25 del 30 giugno 2022, la Rappresentanza Permanente d'Italia presso l'Unione Europea, nell'ambito della funzione di controllo espletata in base al Regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio del 13 luglio 2015, recante modalità di applicazione dell'art. 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in data 1 agosto 2022, ha comunicato la richiesta della Commissione europea di evitare discipline in potenziale contrasto con i principi di libertà di stabilimento e di libertà di servizi, quali l'articolo 4, paragrafo 1, lettera e), del bando, che prevede che le imprese beneficiarie "devono essere composte almeno per il 50% da persone fisiche azionisti individuali ("soci persone fisiche") che abbiano compiuto i 18 anni di età e abbiano il proprio indirizzo personale (o lo trasferiranno prima della data di assegnazione) nelle zone sismiche interessate"; Ritenuto pertanto necessario chiarire il testo del bando B1.3a nel rispetto delle indicazioni pervenute dalla Commissione europea per il tramite della Rappresentanza Permanente d'Italia presso l'Unione Europea;
Vista l'Ordinanza commissariale n. 29 del 30 giugno 2022 ai sensi dell'art. 14-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge 28 luglio 2021, n. 108 [N.d.R. recte: legge 29 luglio 2021, n. 108], recante "Approvazione dei bandi relativi all'attuazione della macro-misura B "Rilancio economico sociale", sub misura B2 "Turismo, cultura, sport e inclusione", misure B2.1 "Interventi per lo sviluppo delle imprese culturali, creative, turistiche, sportive, anche del terzo settore, attraverso forme di sostegno a progetti di investimento e a progetti collaborativi di innovazione e di sviluppo di attrattori turistici" e B2.3 "Interventi per l'inclusione e innovazione sociale ed il rilancio abitativo, rivolti ad imprese sociali, terzo settore e cooperative di comunità", del Programma unitario di intervento - Interventi per le aree del terremoto del 2009 e 2016, del Piano nazionale complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza", registrata dalla Corte dei Conti in data 15 luglio 2022, con il n. 1801;
Considerata l'approvazione da parte della Commissione europea del regime di aiuti di cui alla Sezione 2.1 della Comunicazione sul Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina CGRTS-0019376-A-04/08/2022, e la conseguente necessità di chiarire l'applicabilità di tale regime agli interventi previsti dalle ordinanze commissariali n. 25, allegato n. 3, n. 27 e bando allegato, e n. 29 del 30 giugno 2022 e bandi allegati 1 e 2;
Ritenuta la necessità di disporre, le rettifiche e i chiarimenti interpretativi di cui sopra dando ad essi l'opportuna pubblicità anche in sede di bandi;
Acquisita l'intesa in data 11 agosto 2022 nella Cabina di coordinamento integrata, del Coordinatore della Struttura di Missione sisma 2009 della Presidenza del Consiglio dei ministri, Consigliere Carlo Presenti, e dei Presidenti delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche, Umbria;
Dispone:
Rettifiche e chiarimenti interpretativi all'Ordinanza n. 21 del 27 aprile 2022, allegato bando B1.2, del decreto 7 luglio 2022, allegato 2, e all'Ordinanza n. 25 del 30 giugno 2022 e al bando allegato
1. Con riferimento ai programmi di investimento previsti dal bando allegato all'Ordinanza n. 21 del 27 aprile 2022 e ai criteri di valutazione di cui all'allegato n. 2 del decreto n. 7 del 22 luglio 2022, relativamente alle istanze delle imprese del settore turistico, qualora il soggetto proponente non sia in grado di superare i parametri di valutazione "c.2) Sostenibilità finanziaria" e "c.3) Capacità (Crest) dell'iniziativa di restituire il finanziamento agevolato e altri eventuali finanziamenti a M/L termine", di cui al decreto emesso dal Commissario Straordinario sisma 2016 n. 7 del 22.7.2022, ove l'impresa rientri nella definizione di "impresa danneggiata dal sisma" e nel solo caso in cui non venga richiesto il finanziamento agevolato, i suddetti parametri di valutazione vengono considerati superati con l'attribuzione del punteggio minimo indicato nella relativa tabella. In tali casi, l'erogazione delle somme eventualmente concesse sarà subordinata alla produzione, entro il 31 marzo 2023, al soggetto gestore, di un'apposita delibera bancaria che attesti l'ottenimento delle risorse finanziarie necessarie alla realizzazione del programma; la mancata trasmissione da parte del soggetto proponente al soggetto gestore della delibera bancaria determinerà la revoca delle agevolazioni concesse con il provvedimento di ammissione.
2. Con riferimento agli interventi previsti dal bando allegato dell'Ordinanza n. 21 del 27 aprile 2022, in fase istruttoria il soggetto gestore procederà, qualora l'impresa non ne abbia già fornito evidenza, ad acquisire idonea documentazione volta ad attestare lo stato di "impresa danneggiata dal sisma".
3. Il bando di cui all'allegato 1 dell'Ordinanza n. 25 del 30 giugno 2022, richiamato in premessa e relativo alla linea di intervento B1.3.a "Interventi per la nascita, lo sviluppo e il consolidamento di iniziative micro-imprenditoriali e per l'attrazione e il rientro di imprenditori", è da interpretarsi come di seguito:
- all'articolo 4 (Soggetti beneficiari):
- al comma 1 è da considerarsi soppressa la lettera e);
- al comma 3 le parole da "con particolare riferimento alla residenza dei soggetti titolari o componenti l'impresa" sono da considerarsi soppresse.
Modifiche all'art. 7, comma 10, del bando approvato con Ordinanza n. 24 del 30 giugno 2022
1. All'art. 7, comma 10, del bando allegato all'Ordinanza n. 24 del 30 giugno 2022, le parole "La valutazione dei progetti sarà effettuata da un apposito Comitato di Valutazione, composto da sette membri designati tra soggetti di comprovata professionalità come di seguito indicato: un rappresentante designato da ciascuna regione, un rappresentante della Struttura commissariale sisma 2016, un rappresentante della Struttura di missione sisma 2009, un rappresentante designato d'intesa dalle quattro ANCI regionali. Al Comitato di valutazione partecipano due rappresentanti del Soggetto gestore che curano i profili istruttori e di funzionamento del Comitato medesimo" sono sostituite dalle seguenti: "La valutazione dei progetti sarà effettuata da un apposito Comitato di valutazione, composto da nove membri: un rappresentante per ciascuna Regione, due esperti del settore delle energie rinnovabili nominati dai Soggetti attuatori, un rappresentante per ognuno dei due Soggetti attuatori ed un Presidente indicato di concerto dai due Soggetti attuatori".
Integrazioni e chiarimenti all'Ordinanza n. 25 del 30 giugno 2022, allegato n. 3, n. 27 del 30 giugno 2022 e bando allegato, e ordinanza n. 29 del 30 giugno 2022 e bandi allegati 1 e 2
1. Con riferimento agli interventi previsti dal bando di cui all'allegato n. 3 dell'Ordinanza n. 25 del 30 giugno 2022, dal bando allegato all'Ordinanza n. 27 del 30 giugno 2022, e dai bandi di cui agli allegati 1 e 2 dell'Ordinanza n. 29 del 30 giugno 2022, a seguito dell'approvazione del regime di aiuti di cui alla Sezione 2.1 del Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina 2022/C 131 I/01, l'aiuto concedibile a tale titolo è aumentato fino ad un massimo di Euro 500.000. Tale aiuto può essere usufruito anche in alternativa e/o in combinazione con quelli concessi in regime "de minimis".
2. Per usufruire di tale aiuto i proponenti devono attestare, mediante apposita dichiarazione, di essere stati colpiti dagli eventi considerati nella succitata Comunicazione della Commissione europea Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina 2022/C 131 I/01, ad esempio in termini di maggiori costi energetici, difficoltà negli approvvigionamenti, aumento del costo delle materie prime e riduzione delle vendite.
Efficacia
1. In considerazione della necessità di dare impulso alle attività connesse all'attuazione degli interventi unitari del Fondo complementare del PNRR, la presente ordinanza è dichiarata provvisoriamente efficace ai sensi dell'art. 33, comma 1, quarto periodo, del decreto-legge n. 189 del 2016. La stessa entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle 5 regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico a far data dal 24 agosto 2016 (www.sisma2016.gov.it)
2. La presente ordinanza è trasmessa alla Corte dei Conti per il controllo preventivo di legittimità, è comunicata al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministero dell'economia e delle Finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, ed è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale e sul sito istituzionale del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico a far data dal 24 agosto 2016, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
3. L'ordinanza sarà altresì pubblicata sui siti istituzionali del Dipartimento Casa Italia e della Struttura tecnica di missione.
Il Commissario straordinario
GIOVANNI LEGNINI