
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2022/826 DELLA COMMISSIONE, 23 marzo 2022
G.U.U.E. 30 maggio 2022, n. L 147
Regolamento che rettifica e modifica il regolamento (UE) 2019/1241 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le esenzioni relative alla zona di protezione della passera di mare.
Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità
Entrata in vigore il: 31 maggio 2022
Applicabile dal: 31 maggio 2022
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2019/1241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativo alla conservazione delle risorse della pesca e alla protezione degli ecosistemi marini attraverso misure tecniche, che modifica i regolamenti (CE) n. 1967/2006, (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e i regolamenti (UE) n. 1380/2013, (UE) 2016/1139, (UE) 2018/973, (UE) 2019/472 e (UE) 2019/1022 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 894/97, (CE) n. 850/98, (CE) n. 2549/2000, (CE) n. 254/2002, (CE) n. 812/2004 e (CE) n. 2187/2005 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 15, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
1) Il regolamento (UE) 2019/1241 relativo alla conservazione delle risorse della pesca e alla protezione degli ecosistemi marini attraverso misure tecniche contiene un errore nell'allegato V, parte C, che deve essere rettificato.
2) Il considerando 5 del regolamento delegato (UE) 2021/1160 (2) fa riferimento soltanto alle «sciabiche danesi», così come la disposizione corrispondente dell'allegato, senza precisare «ancorate». Dato che l'articolo 6, punto 18, del regolamento (UE) 2019/1241 non effettua distinzioni tra le sciabiche danesi e le sciabiche scozzesi/«galleggianti», la disposizione di cui all'allegato V, nella sua forma attuale, può essere interpretata come se si applicasse erroneamente sia alle sciabiche danesi ancorate che alle sciabiche scozzesi.
3) Il regolamento delegato (UE) 2021/1160 si basa su una raccomandazione comune presentata il 19 ottobre 2020 da Belgio, Danimarca, Germania, Francia, Paesi Bassi e Svezia (gruppo di Scheveningen), i quali hanno un interesse di gestione diretto nelle attività di pesca nel Mare del Nord. La sezione 3.1.2 della raccomandazione comune operava una distinzione specifica tra la sciabica danese, recuperata mentre la nave è all'ancora (pesca con sciabica ancorata), e la sciabica scozzese, confermando che gli Stati membri intendevano applicare l'esenzione richiesta solo alle sciabiche danesi ancorate.
4) La valutazione dello CSTEP, che ha concluso che l'introduzione dell'esenzione specifica per le sciabiche danesi non dovrebbe avere effetti significativi sul livello di protezione all'interno della zona, faceva riferimento soltanto alle sciabiche danesi «ancorate» [codice dell'attrezzo: SDN (3)] e non alle sciabiche scozzesi o «galleggianti» [codice dell'attrezzo: SSC (3)].
5) L'allegato V del regolamento (UE) 2019/1241 dovrebbe pertanto essere rettificato per chiarire che l'esenzione proposta si applica esclusivamente alle sciabiche danesi il cui recupero avviene mentre la nave è all'ancora (sciabiche danesi ancorate, codice dell'attrezzo: SDN).
6) Poiché le misure di cui al presente regolamento hanno ripercussioni dirette sulla pianificazione della campagna di pesca delle navi dell'Unione e sulle relative attività economiche, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore immediatamente dopo la pubblicazione,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
GU L 198 del 25.7.2019.
Regolamento delegato (UE) 2021/1160 della Commissione, del 12 maggio 2021, che modifica il regolamento (UE) 2019/1241 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la zona di protezione dello spratto e la zona di protezione della passera nel Mare del Nord (GU L 250 del 15.7.2021).
Allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 della Commissione, dell'8 aprile 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (GU L 112 del 30.4.2011).
Il regolamento (UE) 2019/1241 è rettificato conformemente all'allegato del presente regolamento.
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 23 marzo 2022
Per la Commissione
La presidente
URSULA VON DER LEYEN
ALLEGATO
L'allegato V, parte C, del regolamento (UE) 2019/1241 è così modificato:
1) al punto 2.2, la lettera d) è sostituita dalla seguente:
«d) i pescherecci con potenza motrice superiore a 221 kW che utilizzano sciabiche danesi il cui recupero avviene mentre la nave è all'ancora (sciabica danese ancorata - SDN), a condizione che rispettino la dimensione di maglia di cui al punto 1.1 della parte B del presente allegato.».