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REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/913 DELLA COMMISSIONE, 30 maggio 2022

G.U.U.E. 13 giugno 2022, n. L 158

Regolamento che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 relativo all'incremento temporaneo dei controlli ufficiali e delle misure di emergenza che disciplinano l'ingresso nell'Unione di determinate merci provenienti da alcuni paesi terzi, e che attua i regolamenti (UE) 2017/625 e (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio. (Testo rilevante ai fini del SEE)

Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità

Entrata in vigore il: 3 luglio 2022

Applicabile dal: 3 luglio 2022

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (1), in particolare l'articolo 53, paragrafo 1, lettera b), punto ii),

visto il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE89/662/CEE90/425/CEE91/496/CEE96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) (2), in particolare l'articolo 47, paragrafo 2, primo comma, lettera b), e l'articolo 54, paragrafo 4, primo comma, lettere a) e b),

considerando quanto segue:

1) Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 della Commissione (3) stabilisce le norme relative all'incremento temporaneo dei controlli ufficiali all'ingresso nell'Unione di determinati alimenti e mangimi di origine non animale, provenienti da alcuni paesi terzi, elencati nell'allegato I di tale regolamento di esecuzione e all'imposizione di condizioni speciali di ingresso nell'Unione di determinate partite di alimenti e mangimi, provenienti da alcuni paesi terzi, elencati nell'allegato II di tale regolamento di esecuzione, a causa del rischio di contaminazione da micotossine, tra cui le aflatossine, da residui di antiparassitari, da pentaclorofenolo e diossine e di contaminazione microbiologica.

2) L'articolo 12 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 dispone che gli elenchi figuranti negli allegati del medesimo regolamento di esecuzione debbano essere riesaminati periodicamente, almeno ogni sei mesi, al fine di tenere conto delle nuove informazioni relative ai rischi per la salute umana e alla non conformità alla legislazione dell'Unione, quali i dati risultanti dalle notifiche ricevute tramite il sistema di allarme rapido per gli alimenti ed i mangimi (di seguito «RASFF») istituito con regolamento (CE) n. 178/2002 e i dati e le informazioni riguardanti le partite e i risultati dei controlli documentali, di identità e fisici comunicati dagli Stati membri alla Commissione.

3) Recenti notifiche pervenute tramite il RASFF indicano il sussistere di un grave rischio diretto o indiretto per la salute umana dovuto ad alimenti o mangimi. Inoltre, i controlli ufficiali effettuati dagli Stati membri sugli alimenti e sui mangimi di origine non animale nel secondo semestre del 2021 evidenziano la necessità di modificare gli elenchi figuranti negli allegati I e II del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 al fine di tutelare la salute umana nell'Unione.

4) In conformità al regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 determinate partite di alimenti e mangimi di origine non animale sono esenti dai controlli ufficiali se il loro peso non è superiore a 30 kg. Queste partite includono campioni commerciali, campioni di laboratorio, articoli di esposizione e partite destinate a scopi scientifici. Sulla base dell'esperienza derivata dall'applicazione del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793, gli Stati membri hanno segnalato che in determinati casi il peso delle partite era superiore a 30 kg. Dal momento che dette partite non sono destinate all'immissione sul mercato, è inutilmente oneroso sottoporle a controlli ufficiali. Il limite di peso per l'esenzione dai controlli ufficiali in conformità al richiamato regolamento di esecuzione dovrebbe pertanto essere aumentato a 50 kg. Se poi le partite superano 50 kg, gli Stati membri dovrebbero poterle accettare, a condizione che lo Stato membro di destinazione abbia previamente rilasciato un'autorizzazione ed esistano adeguati meccanismi di controllo atti a garantire che le partite non siano immesse sul mercato.

5) Le partite di alimenti e mangimi facenti parte del bagaglio personale dei passeggeri e destinate al consumo o all'uso personale e le partite non commerciali di alimenti e mangimi spedite a persone fisiche e non destinate all'immissione sul mercato sono esenti da controlli ufficiali in conformità al regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793, se il loro peso non è superiore a 30 kg. L'esperienza derivata dall'applicazione di questo regolamento di esecuzione dimostra che il limite di peso di 30 kg esclude dai controlli un'ampia gamma di partite. Il limite di peso di 30 kg va anche oltre la normale franchigia bagaglio nel trasporto internazionale di passeggeri. Nel caso di partite non commerciali di 30 kg spedite a persone fisiche, è difficile garantire con i controlli ufficiali che parti di queste partite non siano immesse sul mercato. Il limite di peso per le partite facenti parte del bagaglio personale dei passeggeri e per le partite non commerciali spedite a persone fisiche dovrebbe pertanto essere ridotto a un livello che rifletta in modo più adeguato l'uso personale previsto delle partite e le loro proprietà fisiche.

6) Nel caso di merci esenti dai controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri, è opportuno stabilire le condizioni dell'esenzione, ad esempio meccanismi di controllo adeguati, al fine di garantire che il loro ingresso nell'Unione non presenti rischi inaccettabili per la salute umana e animale.

7) Per quanto riguarda il termine «partita», il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 prevede diverse definizioni, causando incertezza e un'applicazione divergente. L'articolo 3, punto 37, del regolamento (UE) 2017/625 contiene già una definizione di «partita». Pertanto, a fini di chiarezza, è opportuno sopprimere le definizioni aggiuntive di «partita» di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793.

8) I codici della nomenclatura combinata («NC») 2008191340 e 2008199340 possono essere utilizzati solo per miscugli contenenti mandorle o pistacchi, ma non per miscugli contenenti arachidi. Poiché solo i miscugli contenenti arachidi possono comportare un rischio di contaminazione da aflatossine, detti codici NC dovrebbero essere depennati dalle voci relative all'Argentina nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 e dalle voci relative all'Egitto, al Ghana, alla Gambia, all'India e al Sudan nella tabella di cui all'allegato II, punto 1, di detto regolamento di esecuzione.

9) Per quanto riguarda le partite di arance provenienti dall'Egitto, i dati delle notifiche RASFF e le informazioni relative ai controlli ufficiali effettuati dagli Stati membri evidenziano la comparsa di nuovi rischi per la salute umana, dovuti alla possibile contaminazione da residui di antiparassitari. E' pertanto necessario richiedere un livello maggiore di controlli ufficiali all'ingresso di questo prodotto dall'Egitto. Detto prodotto dovrebbe anche essere inserito nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793, con una frequenza dei controlli di identità e fisici pari al 20 % delle partite che entrano nell'Unione.

10) Per quanto riguarda le partite di nocciola proveniente dalla Georgia, durante i controlli ufficiali effettuati dagli Stati membri in conformità all'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 è stata rilevata un'elevata frequenza di casi di non conformità alle pertinenti prescrizioni previste dalla legislazione dell'Unione riguardo alla contaminazione da aflatossine. E' pertanto opportuno aumentare al 30 % la frequenza dei controlli di identità e fisici su dette partite.

11) Dall'aprile 2016 l'olio di palma proveniente dal Ghana è soggetto a un livello maggiore di controlli ufficiali a causa del rischio di contaminazione da coloranti Sudan. I controlli ufficiali effettuati dagli Stati membri su questo prodotto indicano il persistere di un elevato tasso di non conformità da quando è stato stabilito un livello maggiore di controlli ufficiali. Detti controlli dimostrano che l'ingresso di questo prodotto nell'Unione comporta un grave rischio per la salute umana.

12) E' pertanto necessario prevedere, oltre a un livello maggiore di controlli ufficiali, condizioni speciali per l'importazione di olio di palma proveniente dal Ghana. In particolare, tutte le partite di olio di palma proveniente dal Ghana dovrebbero essere accompagnate da un certificato ufficiale attestante che tutti i risultati del campionamento e delle analisi ne dimostrano la conformità alle prescrizioni dell'Unione. Al certificato dovrebbero essere allegati i risultati del campionamento e delle analisi. La voce relativa all'olio di palma proveniente dal Ghana figurante nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 dovrebbe pertanto essere soppressa e trasferita nell'allegato II del medesimo regolamento di esecuzione, con una frequenza dei controlli di identità e fisici pari al 50 % delle partite che entrano nell'Unione.

13) Per quanto riguarda le partite di riso proveniente dall'India e dal Pakistan, i dati delle notifiche RASFF e le informazioni relative ai controlli ufficiali effettuati dagli Stati membri evidenziano la comparsa di nuovi rischi per la salute umana, dovuti alla possibile contaminazione da residui di antiparassitari. E' pertanto necessario richiedere un livello maggiore di controlli ufficiali all'ingresso di questo prodotto dall'India e dal Pakistan. Detto prodotto dovrebbe anche essere inserito nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793, con una frequenza dei controlli di identità e fisici pari al 5 % delle partite che entrano nell'Unione.

14) I potenziali rischi per la salute derivanti da contaminazione da aflatossine e ocratossina A del riso proveniente dall'India e dal Pakistan non sono limitati a determinati tipi di riso classificati con il codice NC 1006 10 79. Al fine di garantire una protezione efficace contro potenziali rischi per la salute derivanti dalla contaminazione da aflatossine e ocratossina A del riso proveniente dall'India e dal Pakistan, è opportuno estendere l'applicazione del codice NC indicato nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 a tutti i tipi di riso. A causa di questa estensione e dei volumi scambiati, l'onere amministrativo per gli Stati membri è destinato ad aumentare in misura significativa. La frequenza dei controlli dovrebbe pertanto essere ridotta al 5 % delle partite che entrano nell'Unione, in quanto questa darà informazioni sufficienti per valutare i rischi associati alla possibile contaminazione del riso da aflatossine e ocratossina A.

15) Per quanto riguarda le partite di fagioli asparago (Vigna unguiculata ssp. sesquipedalis, Vigna unguiculata ssp. unguiculata) e di guaiava (Psidium guajava) provenienti dall'India, i dati delle notifiche RASFF e le informazioni relative ai controlli ufficiali effettuati dagli Stati membri evidenziano la comparsa di nuovi rischi per la salute umana, dovuti alla possibile contaminazione da residui di antiparassitari. E' pertanto necessario richiedere un livello maggiore di controlli ufficiali all'ingresso di questi prodotti provenienti dall'India. Detto prodotto dovrebbe anche essere inserito nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793, con una frequenza dei controlli di identità e fisici pari al 20 % delle partite che entrano nell'Unione.

16) Dal luglio 2019 le noci moscate provenienti dall'India, classificate con i codici NC 0908 11 00 e 0908 12 00, sono soggette a un livello maggiore di controlli ufficiali a causa del rischio di contaminazione da aflatossine. I controlli ufficiali effettuati dagli Stati membri e le informazioni disponibili mostrano un miglioramento della conformità alle pertinenti prescrizioni previste dalla legislazione dell'Unione. Detti controlli e informazioni dimostrano che l'ingresso di questo prodotto alimentare nell'Unione non comporta più un grave rischio per la salute umana. Di conseguenza non è più necessario esigere che tutte le partite di noci moscate provenienti dall'India, classificate con i codici NC 0908 11 00 e 0908 12 00, siano accompagnate da un certificato ufficiale attestante che tutti i risultati del campionamento e delle analisi ne dimostrano la conformità al regolamento (CE) n. 1881/2006 della Commissione (4) Gli Stati membri dovrebbero ciononostante continuare i controlli per garantire il mantenimento dell'attuale livello di conformità. La voce relativa alle noci moscate provenienti dall'India, classificate con i codici NC 0908 11 00 e 0908 12 00 e figurante nella tabella di cui all'allegato II, punto 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 dovrebbe pertanto essere soppressa e trasferita nell'allegato I del medesimo regolamento di esecuzione, con una frequenza dei controlli di identità e fisici pari al 30 % delle partite che entrano nell'Unione.

17) Per quanto riguarda le partite di peperoni del genere Capsicum (diversi dai peperoni dolci) provenienti dalla Thailandia, durante i controlli ufficiali effettuati dagli Stati membri in conformità all'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 è stata rilevata un'elevata frequenza di casi di non conformità alle pertinenti prescrizioni previste dalla legislazione dell'Unione riguardo alla contaminazione da residui di antiparassitari. E' pertanto opportuno aumentare al 30 % delle partite che entrano nell'Unione la frequenza dei controlli di identità e fisici su dette partite.

18) Vari codici NC non corrispondono ai prodotti cui fanno riferimento determinate voci dell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 e sono pertanto superflui. Da detto allegato I dovrebbero essere depennati i seguenti codici NC: il codice CN ex ex0807190070 dalla voce relativa ai meloni Gala (C.melo var.reticulatus) provenienti dall"Honduras, il codice NC ex ex0709999025 dalla voce relativa al gotu kola (Centella asiatica) proveniente dallo Sri Lanka e il codice CN 1211908610 dalla voce relativa all'origano secco proveniente dalla Turchia.

19) Al fine di consentire un'identificazione più precisa dei prodotti soggetti a un livello maggiore di controlli ufficiali, è opportuno specificare nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 la suddivisione TARIC per il codice NC ex 0709 99 90 nella voce relativa ai frutti della moringa (Moringa oleifera) provenienti dall'India e per il codice NC ex 1211 90 86 nella voce relativa al gotu kola (Centella asiatica) proveniente dallo Sri Lanka.

20) Per quanto riguarda le partite di noci moscate provenienti dall'Indonesia, durante i controlli ufficiali effettuati dagli Stati membri in conformità alla tabella di cui all'allegato II, punto 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 è stata rilevata un'elevata frequenza di casi di non conformità alle pertinenti prescrizioni previste dalla legislazione dell'Unione riguardo alla contaminazione da aflatossine. E' pertanto opportuno aumentare al 30 % delle partite che entrano nell'Unione la frequenza dei controlli di identità e fisici da effettuare su dette partite.

21) I potenziali rischi per la salute derivanti dalla contaminazione da ossido di etilene riguardano le miscele di additivi alimentari contenenti gomma di carruba o gomma di guar. Pertanto, nelle colonne «Alimenti e mangimi (uso previsto)» e «Codice NC» della tabella di cui all'allegato II, punto 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 è opportuno aggiungere nella voce relativa all'India la categoria «miscele di additivi alimentari contenenti gomma di carruba o gomma di guar» e i codici NC applicabili alle miscele di additivi alimentari. Analogamente è opportuno aggiungere nelle voci relative alla Malaysia e alla Turchia la categoria «miscele di additivi alimentari contenenti gomma di carruba» e i codici NC applicabili alle miscele di additivi alimentari. E' opportuno definire una frequenza dei controlli di identità e fisici pari al 20 % per dette partite che entrano nell'Unione dall'India, dalla Malaysia e dalla Turchia.

22) Per quanto riguarda le spezie provenienti dall'India, il codice NC 0910 include i prodotti sotto forma di radici, fiori e foglie, come la radice di curcuma. Considerato che durante i controlli ufficiali effettuati dagli Stati membri in conformità alla tabella di cui all'allegato II, punto 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 non è stata rilevata alcuna contaminazione da ossido di etilene, è possibile escludere detti prodotti da un livello maggiore di controlli ufficiali. E' pertanto opportuno indicare nell'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 che solo le spezie essiccate provenienti dall'India dovrebbero essere soggette a controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri con una frequenza dei controlli di identità e fisici pari al 20 % delle partite che entrano nell'Unione.

23) Per quanto riguarda gli spaghetti orientali a cottura istantanea provenienti dalla Corea del Sud e dal Vietnam, per motivi di chiarezza sul tipo di spaghetti orientali soggetti a un livello maggiore di controlli e per escludere dai controlli ufficiali altre varietà di spaghetti orientali come quelli di frumento, all'uovo, i vermicelli e altri tipi non classificabili come spaghetti orientali a cottura istantanea e indicati con lo stesso codice NC 1902 30 10, è opportuno aggiungere chiarimenti nelle colonne «Alimenti e mangimi (uso previsto)», «Codice NC» e «Suddivisione TARIC» nelle rispettive voci della tabella di cui all'allegato II, punto 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793.

24) Per motivi di coerenza e chiarezza è opportuno sostituire integralmente gli allegati I e II del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 con il testo che figura nell'allegato del presente regolamento.

25) Al fine di consentire l'ingresso nell'Unione di partite che al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento erano già state spedite dal paese di origine o da altro paese terzo, se diverso dal paese di origine, e per tenere conto della possibilità di acquisire familiarità con il presente regolamento e di conformarvisi, è opportuno prevedere un periodo transitorio per le partite di olio di palma proveniente dal Ghana, di miscele di additivi alimentari contenenti gomma di carruba o gomma di guar proveniente dall'India e di miscele di additivi alimentari contenenti gomma di carruba proveniente dalla Malaysia e dalla Turchia, che non sono accompagnate né dai risultati del campionamento e delle analisi né da un certificato ufficiale. La salute pubblica continua comunque ad essere protetta in relazione alle partite di olio di palma proveniente dal Ghana, che restano infatti soggette a controlli di identità e fisici con una frequenza pari al 50 % delle partite che entrano nell'Unione.

26) E' pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793.

27) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

(1)

GU L 31 dell'1.2.2002.

(2)

GU L 95 del 7.4.2017.

(3)

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 della Commissione, del 22 ottobre 2019, relativo all'incremento temporaneo dei controlli ufficiali e delle misure di emergenza che disciplinano l'ingresso nell'Unione di determinate merci provenienti da alcuni paesi terzi, e che attua i regolamenti (UE) 2017/625 e (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga i regolamenti (CE) n. 669/2009, (UE) n. 884/2014, (UE) 2015/175, (UE) 2017/186 e (UE) 2018/1660 della Commissione (GU L 277 del 29.10.2019).

(4)

Regolamento (CE) n. 1881/2006 della Commissione, del 19 dicembre 2006, che definisce i tenori massimi di alcuni contaminanti nei prodotti alimentari (GU L 364 del 20.12.2006).

Art. 1

Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 è così modificato:

1) all'articolo 1, i paragrafi 3, 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti:

«3. Il presente regolamento non si applica alle seguenti categorie di partite di prodotti, a meno che il loro peso netto non sia superiore a 5 kg per i prodotti freschi o a 2 kg per altri prodotti:

a) le partite facenti parte del bagaglio personale dei passeggeri e destinate al consumo o all'uso personale;

b) le partite non commerciali spedite a persone fisiche e non destinate all'immissione sul mercato.

Il presente regolamento non si applica alle seguenti categorie di partite di prodotti, a meno che il loro peso netto non sia superiore a 50 kg per i prodotti freschi o a 10 kg per altri prodotti:

a) le partite inviate come campioni commerciali, campioni di laboratorio o articoli di esposizione per mostre e non destinate all'immissione sul mercato;

b) le partite destinate a scopi scientifici.

4. Il presente regolamento non si applica agli alimenti e ai mangimi di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), che si trovano a bordo di mezzi di trasporto operanti a livello internazionale, che non sono scaricati e sono destinati al consumo dell'equipaggio e dei passeggeri.

5. In caso di dubbio sull'uso cui sono destinati i prodotti di cui al paragrafo 3, primo comma, l'onere della prova incombe, rispettivamente, ai proprietari dei bagagli personali e ai destinatari delle partite.

6. In conformità al presente regolamento l'autorità competente può esentare dai controlli di identità e fisici, compresi il campionamento e le analisi di laboratorio, le partite di alimenti e mangimi di origine non animale inviati come campioni commerciali, campioni di laboratorio, articoli di esposizione per mostre e le partite di alimenti e mangimi destinati a scopi scientifici che superano i limiti di peso di cui al paragrafo 3, secondo comma, e non sono destinati all'immissione sul mercato, a condizione che:

a) siano accompagnati da un'autorizzazione d'introduzione nell'Unione previamente rilasciata dall'autorità competente dello Stato membro di destinazione, che specifichi:

i) lo scopo dell'introduzione nell'Unione;

ii) il luogo di destinazione;

iii) garanzie che le partite non saranno immesse sul mercato come alimenti o mangimi;

b) l'operatore presenti le partite al posto di controllo frontaliero di ingresso nell'Unione;

c) l'autorità competente del posto di controllo frontaliero di ingresso nell'Unione informi l'autorità competente dello Stato membro di destinazione, mediante l'IMSOC, dell'introduzione delle partite.»;

2) all'articolo 2, il paragrafo 2 è soppresso;

3) l'articolo 14 è sostituito dal seguente:

«Articolo 14

Periodo transitorio

Le partite di olio di palma proveniente dal Ghana, di miscele di additivi alimentari contenenti gomma di carrube o gomma di guar proveniente dall'India e di miscele di additivi alimentari contenenti gomma di carrube proveniente dalla Malaysia e dalla Turchia, spedite dal paese di origine o da altro paese terzo, se diverso dal paese di origine, prima della data di entrata in vigore del regolamento di esecuzione (UE) 2022/913 (*1) della Commissione, possono entrare nell'Unione fino al 3 settembre 2022, senza essere accompagnate né dai risultati del campionamento e delle analisi né dal certificato ufficiale di cui agli articoli 10 e 11.

____________________

(*1) Regolamento di esecuzione (UE) 2022/913 della Commissione, del 30 maggio 2022, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 relativo all'incremento temporaneo dei controlli ufficiali e delle misure di emergenza che disciplinano l'ingresso nell'Unione di determinate merci provenienti da alcuni paesi terzi, e che attua i regolamenti (UE) 2017/625 e (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L158 del 13.6.2022).»."

4) Gli allegati I e II sono sostituiti dal testo che figura nell'allegato del presente regolamento.

Art. 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 maggio 2022

Per la Commissione

La presidente

URSULA VON DER LEYEN

ALLEGATO

«ALLEGATO I

Alimenti e mangimi di origine non animale, provenienti da alcuni paesi terzi, temporaneamente soggetti a maggiori controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri e ai punti di controllo

Riga Paese di origine Alimenti e mangimi (uso previsto) Codice NC [1] Suddivisione TARIC Rischio Frequenza dei controlli di identità e fisici (%)
1 Argentina (AR) - Arachidi con guscio 1202 41 00    Aflatossine 5
- Arachidi sgusciate 1202 42 00
- Burro di arachidi 2008 11 10
- Arachidialtrimenti preparate o conservate, compresi i miscugli 2008 11 91;
2008 11 96;
2008 11 98;
ex 2008 19 12; 40 
  ex 2008 19 19; 50
ex 2008 19 92; 40
ex 2008 19 95; 40
ex 2008 19 99 50
- Panelli e altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellets, dell'estrazione dell'olio di arachide 2305 00 00   
- Farine e polveri di arachidi ex 1208 90 00 20
- Pasta di arachidi (Alimenti e mangimi)

ex 2007 10 10

ex 2007 10 99

ex 2007 99 39

80

50

07; 08

2 Azerbaigian (AZ) Nocciole (Corylus sp.) con guscio 0802 21 00    Aflatossine 20
Nocciole (Corylus sp.) sgusciate 0802 22 00   
Miscugli di frutta a guscio ex 0813 50 39; 70
o di frutta secca contenenti nocciole ex 0813 50 91; 70 
  ex 0813 50 99 70
Pasta di nocciole ex 2007 10 10; 70 
  ex 2007 10 99; 40
ex 2007 99 39; 05; 06
ex 2007 99 50; 33
ex 2007 99 97 23
Nocciole, altrimenti ex 2008 19 12; 30
preparate o conservate, compresi i miscugli ex 2008 19 19; 30 
  ex 2008 19 92; 30
ex 2008 19 95; 20
ex 2008 19 99; 30
ex 2008 97 12; 15
ex 2008 97 14; 15
ex 2008 97 16; 15
ex 2008 97 18; 15
ex 2008 97 32; 15
ex 2008 97 34; 15
ex 2008 97 36; 15
ex 2008 97 38; 15
ex 2008 97 51; 15
ex 2008 97 59; 15
ex 2008 97 72; 15
ex 2008 97 74; 15
ex 2008 97 76; 15
ex 2008 97 78; 15
ex 2008 97 92; 15
ex 2008 97 93; 15
ex 2008 97 94; 15
ex 2008 97 96; 15
ex 2008 97 97; 15
ex 2008 97 98; 15
Farine, semolini e polveri di nocciole ex 1106 30 90 40
Olio di nocciole (Alimenti) ex 1515 90 99 20
3 Bolivia (BO) Arachidi con guscio 1202 41 00    Aflatossine 50
Arachidi sgusciate 1202 42 00
Burro di arachidi 2008 11 10
Arachidi altrimenti preparate o conservate

2008 11 91;

2008 11 96;

2008 11 98

Panelli e altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellets, dell'estrazione dell'olio di arachide 2305 00 00
Farine e polveri di arachidi ex 1208 90 00 20
Pasta di arachidi (Alimenti e mangimi)

ex 2007 10 10

ex 2007 10 99

ex 2007 99 39

80

50

07; 08

4 Brasile (BR) Arachidi con guscio 1202 41 00    Aflatossine 10
Arachidi sgusciate 1202 42 00
Burro di arachidi 2008 11 10
Arachidi altrimenti preparate o conservate

2008 11 91;

2008 11 96;

 2008 11 98

Panelli e altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellets, dell'estrazione dell'olio di arachide 2305 00 00 Residui di antiparassitari [3] 20
Farine e polveri di arachidi ex 1208 90 00 20
Pasta di arachidi (Alimenti e mangimi)

ex 2007 10 10

ex 2007 10 99

ex 2007 99 39

80

50

07; 08

5 Cina (CN) Arachidi con guscio 1202 41 00    Aflatossine 10
Arachidi sgusciate 1202 42 00
Burro di arachidi 2008 11 10
Arachidi altrimenti preparate o conservate

2008 11 91; 

2008 11 96;

2008 11 98

Panelli e altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellets, dell'estrazione dell'olio di arachide 2305 00 00
Farine e polveri di arachidi ex 1208 90 00 20
Pasta di arachidi (Alimenti e mangimi) 

ex 2007 10 10

ex 2007 10 99

ex 2007 99 39

80

50

07; 08

Peperoni dolci (Capsicum annuum) (Alimenti - tritati o polverizzati) ex 0904 22 00 11 Salmonella [6] 10
Tè, anche aromatizzato (Alimenti) 0902    Residui di antiparassitari [3] [7] 20
6 Egitto (EG) Peperoni dolci (Capsicum annuum) Peperoni del genere Capsicum (diversi dai peperoni dolci) (Alimenti - freschi, refrigerati o congelati)

0709 60 10;

0710 80 51 

  Residui di antiparassitari [3] [9] 20
ex 0709 60 99; 20
 ex 0710 80 59 20
Arance (Alimenti - freschi o essiccati) 0805 10    Residui di antiparassitari [3] 20
7 Georgia (GE) Nocciole (Corylus sp.) con guscio 0802 21 00    Aflatossine 30
Nocciole (Corylus sp.) sgusciate 0802 22 00
Miscugli di frutta a guscio ex 0813 50 39; 70
o di frutta secca contenenti nocciole ex 0813 50 91; 70 
  ex 0813 50 99 70
Pasta di nocciole ex 2007 10 10; 70 
  ex 2007 10 99; 40
ex 2007 99 39; 05; 06
ex 2007 99 50; 33
ex 2007 99 97 23
Nocciole, altrimenti preparate o conservate, compresi i miscugli ex 2008 19 12; 30
  ex 2008 19 19; 30
ex 2008 19 92; 30 
ex 2008 19 95; 20
ex 2008 19 99; 30
ex 2008 97 12; 15
ex 2008 97 14; 15
ex 2008 97 16; 15
ex 2008 97 18; 15
ex 2008 97 32; 15
ex 2008 97 34; 15
ex 2008 97 36; 15
ex 2008 97 38; 15
ex 2008 97 51; 15
ex 2008 97 59; 15
ex 2008 97 72; 15
ex 2008 97 74; 15
ex 2008 97 76; 15
ex 2008 97 78; 15
ex 2008 97 92; 15
ex 2008 97 93; 15
ex 2008 97 94; 15
ex 2008 97 96; 15
ex 2008 97 97; 15
ex 2008 97 98; 15
Farine, semolini e polveri di nocciole ex 1106 30 90 40
Olio di nocciole (Alimenti) ex 1515 90 99 20
8 Honduras (HN) Meloni Gala (C.melo var.reticulatus) (Alimenti) ex 0807 19 00 60 Salmonella braenderup [2] 10
9 India (IN) Foglie di curry (Bergera/Murraya koenigii) (Alimenti - freschi, refrigerati, congelati o essiccati) ex 1211 90 86 10 Residui di antiparassitari [3] [10] 50
Gombi (Okra) (Alimenti - freschi, refrigerati o congelati)

ex 0709 99 90;

ex 0710 80 95

20

30

Residui di antiparassitari [3] [11] [21] 20
Frutti della moringa (Moringa oleifera) (Alimenti) ex 0709 99 90 10 Residui di antiparassitari [3] 10
Riso (Alimenti) 1006    Aflatossine e ocratossina A 5
Residui di antiparassitari [3] 5
Fagioli asparago (Vigna unguiculata ssp. sesquipedalis, Vigna unguiculata ssp. unguiculata) (Alimenti - verdure fresche, refrigerate o congelate)

ex 0708 20 00;

ex 0710 22 00

10

10

Residui di antiparassitari [3] 20
Guaiava (Psidium guajava) (Alimenti) ex 0804 50 00 30 Residui di antiparassitari [3] 20
Noci moscate (Myristica fragrans) (Alimenti - spezie essiccate)

0908 11 00;

0908 12 00 

  Aflatossine 30
10 Kenya (KE) Fagioli (Vigna spp., Phaseolus spp.) (Alimenti - freschi o refrigerati) 0708 20    Residui di antiparassitari [3] 10
11 Cambogia (KH) Sedano da taglio (Apium graveolens) (Alimenti - erbe fresche o refrigerate) ex 0709 40 00 20 Residui di antiparassitari [3] [12] 50
Fagioli asparago (Vigna unguiculata ssp. sesquipedalis, Vigna unguiculata ssp. unguiculata) (Alimenti - verdure fresche, refrigerate o congelate)

ex 0708 20 00;

ex 0710 22 00

10 10 Residui di antiparassitari [3] [13] 50
12 Libano (LB) Rape (Brassica rapa ssp. rapa) (Alimenti - preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico) ex 2001 90 97 11; 19 Rodammina B 50
Rape (Brassica rapa ssp. rapa) (Alimenti - preparati o conservati in salamoia o nell'acido citrico, non congelati) ex 2005 99 80 93 Rodammina B 50
13 Sri Lanka (LK) Gotu kola (Centella asiatica) (Alimenti) ex 1211 90 86 10 Residui di antiparassitari [3] 10
Mukunuwenna (Alternanthera sessilis) (Alimenti) ex 0709 99 90 35 Residui di antiparassitari [3] 10
14 Marocco (MA) Carrube 1212 92 00   Residui di antiparassitari [21] 10
Semi di carrube, non sgusciati, né frantumati, né macinati 1212 99 41
Mucillagini ed ispessenti di carrube o di semi di carrube, anche modificati (Alimenti e mangimi) 1302 32 10
15 Madagascar (MG) Arachidi con guscio 1202 41 00    Aflatossine 50
Arachidi sgusciate 1202 42 00
Burro di arachidi 2008 11 10
Arachidi altrimenti preparate o conservate

2008 11 91;

2008 11 96;

2008 11 98

Panelli e altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellets, dell'estrazione dell'olio di arachide 2305 00 00
Farine e polveri di arachidi ex 1208 90 00 20
Pasta di arachidi (Alimenti e mangimi)

ex 2007 10 10

ex 2007 10 99

ex 2007 99 39

80

50 

07; 08

16 Messico (MX) Salsa «Ketchup» ed altre salse al pomodoro (Alimenti) 2103 20 00    Residui di antiparassitari [21] 10
17 Malaysia (MY) Frutta del jack (Artocarpus heterophyllus) (Alimenti - freschi) ex 0810 90 20 20 Residui di antiparassitari [3] 50
18 Nigeria (GN)

Semi di sesamo

(Alimenti)

1207 40 90

  Salmonella [2] 50 (1)

ex 2008 19 19

40

ex 2008 19 99 40
19 Pakistan (PK) Miscele di spezie (Alimenti)

0910 91 10;

0910 91 90 

  Aflatossine 50
Riso (Alimenti) 1006    Aflatossine e ocratossina A 5
Residui di antiparassitari [3] 5
20 Sierra Leone (SL) Semi di cocomero (Egusi, Citrullus spp.) e prodotti derivati (Alimenti)

ex 1207 70 00;

ex 1208 90 00;

ex 2008 99 99

10

10

50

Aflatossine 50
21 Senegal (SN) Arachidi con guscio 1202 41 00    Aflatossine 50
Arachidi sgusciate 1202 42 00
Burro di arachidi 2008 11 10
Arachidi altrimenti preparate o conservate

2008 11 91;

2008 11 96;

2008 11 98

Panelli e altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellets, dell'estrazione dell'olio di arachide 2305 00 00
Farine e polveri di arachidi ex 1208 90 00 20
Pasta di arachidi (Alimenti e mangimi)

ex 2007 10 10

ex 2007 10 99

ex 2007 99 39

80

50

07; 08

22 Siria (SY) Rape (Brassica rapa ssp. rapa) (Alimenti - preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico) ex 2001 90 97 11; 19 Rodammina B 50
Rape (Brassica rapa ssp. rapa) (Alimenti - preparati o conservati in salamoia o nell'acido citrico, non congelati) ex 2005 99 80 93 Rodammina B 50
23 Thailandia (TH) Peperoni del genere Capsicum (diversi dai peperoni dolci) (Alimenti - freschi, refrigerati o congelati)

ex 0709 60 99;

ex 0710 80 59

20

20

Residui di antiparassitari [3] [14] 30
24  Turchia (TR) Limoni (Citrus limon, Citrus limonum) (Alimenti - freschi, refrigerati o essiccati) 0805 50 10    Residui di antiparassitari [3] 20
Pompelmi (Alimenti) 0805 40 00    Residui di antiparassitari [3] 10
Melegrane (Alimenti - freschi o refrigerati) ex 0810 90 75 30 Residui di antiparassitari [3] [15] 20
Peperoni dolci (Capsicum annuum) Peperoni del genere Capsicum (diversi dai peperoni dolci) (Alimenti - freschi, refrigerati o congelati)

0709 60 10;

0710 80 51;

  Residui di antiparassitari [3] [16] 20
ex 0709 60 99; 20
ex 0710 80 59 20 
   
Semi di albicocca non trasformati interi, macinati, moliti, frantumati, tritati destinati a essere immessi sul mercato per il consumatore finale [17] [18] (Alimenti) ex 1212 99 95 20 Cianuro 50
Semi di cumino 0909 31 00    Alcaloidi pirrolizidinici 10
Semi di cumino tritati o polverizzati (Alimenti) 0909 32 00  
Origano secco (Alimenti) ex 1211 90 86 40 Alcaloidi pirrolizidinici 10
25 Uganda (UG) Peperoni del genere Capsicum (diversi dai peperoni dolci) (Alimenti - freschi, refrigerati o congelati)

ex 0709 60 99;

ex 0710 80 59

20

20

Residui di antiparassitari [3] 50
Residui di antiparassitari [21] 10
26 Stati Uniti (US) Arachidi con guscio 1202 41 00    Aflatossine 20
Arachidi sgusciate 1202 42 00
 Burro di arachidi 2008 11 10
Arachidi altrimenti preparate o conservate

2008 11 91;

2008 11 96;

2008 11 98

Panelli e altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellets, dell'estrazione dell'olio di arachide 2305 00 00
Farine e polveri di arachidi ex 1208 90 00 20
Pasta di arachidi (Alimenti e mangimi)

ex 2007 10 10

ex 2007 10 99

ex 2007 99 39

80

50

07; 08

27 Uzbekistan (UZ) Albicocche secche Albicocche, altrimenti preparate o conservate (Alimenti)

0813 10 00

2008 50 

  Solfiti [19] 50
28 Vietnam (VN) Foglie di coriandolo ex 0709 99 90 72 Residui di antiparassitari [3] [20] 50
Basilico (sacro, comune) ex 1211 90 86 20
Menta ex 1211 90 86 30
Prezzemolo (Alimenti - erbe fresche o refrigerate) ex 0709 99 90 40
Gombi (Okra) (Alimenti - freschi, refrigerati o congelati)

ex 0709 99 90;

ex 0710 80 95

20

30

Residui di antiparassitari [3] [20] 50
Peperoni del genere Capsicum (diversi dai peperoni dolci) (Alimenti - freschi, refrigerati o congelati)

ex 0709 60 99; 

ex 0710 80 59

20

20

Residui di antiparassitari [3] [20] 50

.

ALLEGATO II

Alimenti e mangimi, provenienti da alcuni paesi terzi, soggetti a condizioni speciali di ingresso nell'Unione a causa del rischio di contaminazione da micotossine, tra cui le aflatossine, da residui di antiparassitari, da pentaclorofenolo e diossine e di contaminazione microbiologica

1. Alimenti e mangimi di origine non animale di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), punto i)

Riga Paese di origine Alimenti e mangimi (uso previsto) Codice NC [22] Suddivisione TARIC Rischio Frequenza dei controlli di identità e fisici (%)
1 Bangladesh (BD) Prodotti alimentari contenenti o costituiti da foglie di betel (Piper betle) (Alimenti) ex 1404 90 00 [31] 10 Salmonella [27] 50
2   Brasile (BR)    Noci del Brasile con guscio  0801 21 00    Aflatossine  50 
Miscugli di frutta a guscio o di frutta secca contenenti noci del Brasile con guscio (Alimenti)

ex 0813 50 31;

ex 0813 50 39;

ex 0813 50 91;

ex 0813 50 99

20

20

20

20

Pepe nero (Piper nigrum) (Alimenti - non tritati né polverizzati) ex 0904 11 00 10 Salmonella [23] 50
3 Cina (CN) Gomma di xantano (Alimenti e mangimi) ex 3913 90 00 40 Residui di antiparassitari [32] 20
4   Repubblica dominicana (DO)   Melanzane (Solanum melongena) (Alimenti - freschi o refrigerati) 0709 30 00    Residui di antiparassitari [25] 50
Peperoni dolci (Capsicum annuum) Peperoni del genere Capsicum (diversi dai peperoni dolci) Fagioli asparago (Vigna unguiculata ssp. sesquipedalis, Vigna unguiculata ssp. unguiculata) (Alimenti - freschi, refrigerati o congelati) 

0709 60 10;

0710 80 51

  Residui di antiparassitari [25] [29]  50 

ex 0709 60 99;

ex 0710 80 59

ex 0708 20 00;

ex 0710 22 00

20

20

10

10

5            Egitto (EG)            Arachidi con guscio 1202 41 00       Aflatossine            20           
Arachidi sgusciate 1202 42 00
Burro di arachidi 2008 11 10
Arachidi altrimenti preparate o conservate, compresi i miscugli 

2008 11 91;

2008 11 96;

2008 11 98;

ex 2008 19 12; 40 
     ex 2008 19 19; 50
ex 2008 19 92; 40
ex 2008 19 95; 40
ex 2008 19 99 50
Panelli e altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellets, dell'estrazione dell'olio di arachide 2305 00 00   
Farine e polveri di arachidi ex 1208 90 00  20
Pasta di arachidi (Alimenti e mangimi)

ex 2007 10 10

ex 2007 10 99

ex 2007 99 39

80

50

07; 08

6      Etiopia (ET)     Pepe del genere Piper; pimenti del genere Capsicum o del genere Pimenta, essiccati, tritati o polverizzati 0904   Aflatossine  50 
Zenzero, zafferano, curcuma, timo, foglie di alloro, curry ed altre spezie (Alimenti - spezie essiccate) 0910  
Semi di sesamo (Alimenti)   1207 40 90   Salmonella [27]   50 (1)
ex 2008 19 19 40
ex 2008 19 99 40 
7               Ghana (GH)               Arachidi con guscio 1202 41 00       Aflatossine             50            
Arachidi sgusciate 1202 42 00
Burro di arachidi 2008 11 10
Arachidi altrimenti preparate o conservate, compresi i miscugli 

2008 11 91;

2008 11 96;

2008 11 98;

ex 2008 19 12; 40 
     ex 2008 19 19; 50
ex 2008 19 92; 40
ex 2008 19 95; 40
ex 2008 19 99 50
Panelli e altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellets, dell'estrazione dell'olio di arachide 2305 00 00   
Farine e polveri di arachidi ex 1208 90 00 20
Pasta di arachidi (Alimenti e mangimi)

ex 2007 10 10

ex 2007 10 99

ex 2007 99 39

80

50

07; 08

Olio di palma (Alimenti)  

1511 10 90;

1511 90 11;

  Coloranti Sudan [33]   50  
ex 1511 90 19; 90
1511 90 99  
8            Gambia (GM)            Arachidi con guscio 1202 41 00       Aflatossine            50           
Arachidi sgusciate 1202 42 00
Burro di arachidi 2008 11 10
Arachidi altrimenti preparate o conservate, compresi i miscugli   

2008 11 91;

2008 11 96;

2008 11 98;

ex 2008 19 12; 40
ex 2008 19 19; 50
ex 2008 19 92; 40 
  ex 2008 19 95; 40 
  ex 2008 19 99 50
Panelli e altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellets, dell'estrazione dell'olio di arachide 2305 00 00   
Farine e polveri di arachidi ex 1208 90 00 20
Pasta di arachidi (Alimenti e mangimi)

ex 2007 10 10

ex 2007 10 99

ex 2007 99 39

80

50

07; 08

9 Indonesia (ID) Noci moscate (Myristica fragrans) (Alimenti - spezie essiccate)

0908 11 00;

0908 12 00 

  Aflatossine 30
10                                                  India (IN)                                                 Foglie di betel (Piper betle L.) (Alimenti) ex 1404 90 00 10 Salmonella [23] 10
Peperoni del genere Capsicum (dolci o diversi dai peperoni dolci) (Alimenti - essiccati, grigliati, tritati o polverizzati)      0904 21 10;   Aflatossine      20    
ex 0904 22 00; 11; 19
ex 0904 21 90; 20
ex 2005 99 10; 10; 90
ex 2005 99 80 94
Arachidi con guscio 1202 41 00       
Arachidi sgusciate 1202 42 00      
Burro di arachidi 2008 11 10       
Arachidi altrimenti preparate o conservate, compresi i miscugli        2008 11 91;      
2008 11 96;   Aflatossine 50
2008 11 98;      
ex 2008 19 12; 40     
ex 2008 19 19; 50     
ex 2008 19 92; 40     
ex 2008 19 95; 40     
ex 2008 19 99 50     
Panelli e altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellets, dell'estrazione dell'olio di arachide 2305 00 00       
Farine e polveri di arachidi ex 1208 90 00 20     
Pasta di arachidi (Alimenti e mangimi)    ex 2007 10 10 80     
ex 2007 10 99 50    
ex 2007 99 39 07; 08    
Peperoni del genere Capsicum (diversi dai peperoni dolci) (Alimenti - freschi, refrigerati o congelati)   ex 0709 60 99; 20     
ex 0710 80 59 20 Residui di antiparassitari [25] [26] 20
Semi di sesamo (Alimenti e mangimi)    1207 40 90    Salmonella [27] 20
ex 2008 19 19 40     
ex 2008 19 99 40 Residui di antiparassitari [32] 50
Carrube 1212 92 00       
Semi di carrube, non sgusciati, né frantumati, né macinati 1212 99 41    Residui di antiparassitari [32] 20
Mucillagini ed ispessenti di carrube o di semi di carrube, anche modificati (Alimenti e mangimi) 1302 32 10       
Gomma di guar (Alimenti e mangimi)   ex 1302 32 90      Residui di antiparassitari [32] 20
Pentaclorofenolo e diossine [24] 5
Miscele di additivi alimentari contenenti gomma di carrube o gomma di guar (Alimenti)     ex 2106 90 92       Residui di antiparassitari [32]     20   
ex 2106 90 98
ex 3824 99 93
ex 3824 99 96
Pepe del genere Piper; pimenti del genere Capsicum o del genere Pimenta, essiccati, tritati o polverizzati 0904       
Vaniglia 0905       
Cannella e fiori di cinnamomo 0906    Residui di antiparassitari [32] 20
Garofani (antofilli, chiodi e steli) 0907       
Noci moscate, macis, amomi e cardamomi 0908       
Semi di anice, di badiana, di finocchio, di coriandolo, di cumino o di carvi; bacche di ginepro 0909        
Zenzero, zafferano, curcuma, timo, foglie di alloro, curry ed altre spezie (Alimenti - spezie essiccate) 0910       
Preparazioni per salse e salse preparate; condimenti composti; farina di senape e senape preparata (Alimenti) 2103    Residui di antiparassitari [32] 20
Carbonato di calcio (Alimenti e mangimi)   ex 2106 90 92/98      Residui di antiparassitari [32]    20  
ex 2530 90 00
ex 2836 50 00
Integratori alimentari contenenti prodotti botanici (Alimenti)  ex 1302     Residui di antiparassitari [32]   20 (1) 
ex 2106 
11                                 Iran (IR)                                 Pistacchi con guscio 0802 51 00     Aflatossine                                 50                                
Pistacchi sgusciati 0802 52 00
Miscugli di frutta a guscio o di frutta secca contenenti pistacchi  ex 0813 50 39; 60
ex 0813 50 91; 60 
  ex 0813 50 99 60
Pasta di pistacchi     ex 2007 10 10; 60 
ex 2007 10 99; 30
ex 2007 99 39; 03; 04
ex 2007 99 50; 32
ex 2007 99 97 22
Pistacchi, preparati o conservati, compresi i miscugli  ex 2008 19 13; 20
ex 2008 19 93; 20 
                     ex 2008 97 12; 19
ex 2008 97 14; 19
ex 2008 97 16; 19
ex 2008 97 18; 19
ex 2008 97 32; 19
ex 2008 97 34; 19
ex 2008 97 36; 19
ex 2008 97 38; 19
 ex 2008 97 51; 19
ex 2008 97 59; 19
ex 2008 97 72; 19
ex 2008 97 74; 19
ex 2008 97 76; 19
ex 2008 97 78; 19
ex 2008 97 92; 19
ex 2008 97 93; 19
ex 2008 97 94; 19
ex 2008 97 96; 19
ex 2008 97 97; 19
ex 2008 97 98 19
Farine, semolini e polveri di pistacchi (Alimenti) ex 1106 30 90 50
12  Corea del Sud (KR)  Integratori alimentari contenenti prodotti botanici (Alimenti)

ex 1302

ex 2106 

  Residui di antiparassitari [32] 20
Spaghetti orientali a cottura istantanea contenenti spezie/condimenti o salse (Alimenti) ex 1902 30 10 30 Residui di antiparassitari [32] 20
13     Sri Lanka (LK)     Peperoni del genere Capsicum (dolci o diversi dai peperoni dolci) (Alimenti - essiccati, grigliati, tritati o polverizzati)      0904 21 10;   Aflatossine      50 (1)
ex 0904 21 90; 20
ex 0904 22 00; 11; 19
ex 2005 99 10; 10; 90
ex 2005 99 80 94
14    Malaysia (MY)    Carrube 1212 92 00      Residui di antiparassitari [32]   20  
Semi di carrube, non sgusciati, né frantumati, né macinati 1212 99 41
Mucillagini ed ispessenti di carrube o di semi di carrube, anche modificati (Alimenti e mangimi) 1302 32 10
Miscele di additivi alimentari contenenti gomma di carrube (Alimenti)

ex 2106 90 92

ex 2106 90 98

ex 3824 99 93

ex 3824 99 96 

  Residui di antiparassitari [32] 20
15 Nigeria (GN) Semi di cocomero (Egusi, Citrullus spp.) e prodotti derivati (Alimenti) ex 1207 70 00; ex 1208 90 00; ex 2008 99 99 10 10 50 Aflatossine 50
16 Pakistan (PK) Peperoni del genere Capsicum (diversi dai peperoni dolci) (Alimenti - freschi, refrigerati o congelati) ex 0709 60 99; ex 0710 80 59 20 20 Residui di antiparassitari [25] 20
17               Sudan (4)               Arachidi con guscio 1202 41 00       Aflatossine            50           
Arachidi sgusciate 1202 42 00
Burro di arachidi 2008 11 10
Arachidi altrimenti preparate o conservate, compresi i miscugli    2008 11 91; 2008 11 96; 2008 11 98;
ex 2008 19 12; 40
ex 2008 19 19; 50
ex 2008 19 92; 40 
   ex 2008 19 95; 40
ex 2008 19 99 50
Panelli e altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellets, dell'estrazione dell'olio di arachide 2305 00 00   
Farine e polveri di arachidi ex 1208 90 00 20
Pasta di arachidi (Alimenti e mangimi) ex 2007 10 10 ex 2007 10 99 ex 2007 99 39 80 50 07; 08
Semi di sesamo (Alimenti) 1207 40 90    Salmonella [27]   50   
   ex 2008 19 19 40
ex 2008 19 99 40
18                                                                           Turchia (TR)                                                                           Fichi secchi  0804 20 90    Aflatossine                                   20                                  
Miscugli di frutta a guscio o di frutta secca contenenti fichi ex 0813 50 99 50
Pasta di fichi secchi ex 2007 10 10; 50 
     ex 2007 10 99; 20
ex 2007 99 39; 01; 02
ex 2007 99 50; 31
ex 2007 99 97 21
Fichi secchi, preparati o conservati, compresi i miscugli   ex 2008 97 12; 11
ex 2008 97 14; 11
ex 2008 97 16; 11 
                         ex 2008 97 18; 11
ex 2008 97 32; 11
ex 2008 97 34; 11
ex 2008 97 36; 11
ex 2008 97 38; 11
ex 2008 97 51; 11
ex 2008 97 59; 11
ex 2008 97 72; 11
ex 2008 97 74; 11
ex 2008 97 76; 11
ex 2008 97 78; 11
ex 2008 97 92; 11
ex 2008 97 93; 11
ex 2008 97 94; 11
ex 2008 97 96; 11
ex 2008 97 97; 11
ex 2008 97 98; 11
ex 2008 99 28; 10
ex 2008 99 34; 10
ex 2008 99 37; 10
ex 2008 99 40; 10
ex 2008 99 49; 60
ex 2008 99 67; 95
ex 2008 99 99 60
Farine, semolini e polveri di fichi secchi (Alimenti) ex 1106 30 90 60
Pistacchi con guscio 0802 51 00    Aflatossine                                 50                                
Pistacchi sgusciati 0802 52 00   
Miscugli di frutta a guscio o di frutta secca contenenti pistacchi  ex 0813 50 39; 60
ex 0813 50 91; 60 
  ex 0813 50 99 60
Pasta di pistacchi ex 2007 10 10; 60 
     ex 2007 10 99; 30
ex 2007 99 39; 03; 04
ex 2007 99 50; 32
ex 2007 99 97 22
Pistacchi, preparati o conservati, compresi i miscugli  ex 2008 19 13; 20
ex 2008 19 93; 20 
  ex 2008 97 12; 19
ex 2008 97 14; 19
ex 2008 97 16; 19
ex 2008 97 18; 19
ex 2008 97 32; 19
ex 2008 97 34; 19
ex 2008 97 36; 19
ex 2008 97 38; 19
ex 2008 97 51; 19
ex 2008 97 59; 19
ex 2008 97 72; 19
ex 2008 97 74; 19
ex 2008 97 76; 19
ex 2008 97 78; 19
ex 2008 97 92; 19
ex 2008 97 93; 19
ex 2008 97 94; 19
ex 2008 97 96; 19
ex 2008 97 97; 19
ex 2008 97 98 19
Farine, semolini e polveri di pistacchi (Alimenti) ex 1106 30 90 50
Foglie di vite (Alimenti) ex 2008 99 99 11; 19 Residui di antiparassitari [25] [28] 50
Mandarini, compresi i tangerini e i satsuma; clementine, wilkings e simili ibridi di agrumi (Alimenti - freschi o essiccati)

0805 21;

0805 22;

0805 29 

  Residui di antiparassitari [25] 20
Arance (Alimenti - freschi o essiccati) 0805 10    Residui di antiparassitari [25] 20
Carrube 1212 92 00      Residui di antiparassitari [32]   20  
Semi di carrube, non sgusciati, né frantumati, né macinati 1212 99 41
Mucillagini ed ispessenti di carrube o di semi di carrube, anche modificati (Alimenti e mangimi) 1302 32 10
Miscele di additivi alimentari contenenti gomma di carrube (Alimenti)

ex 2106 90 92

ex 3824 99 93

ex 2106 90 98

ex 3824 99 96 

  Residui di antiparassitari [32] 20
19   Uganda (UG)   Semi di sesamo (Alimenti)    1207 40 90    Salmonella [27] 20 (1)
ex 2008 19 19 40
ex 2008 19 99 40
20  Vietnam (VN)  Pitahaya (frutto del drago) (Alimenti - freschi o refrigerati) ex 0810 90 20 10 Residui di antiparassitari [25] [29] 20
Spaghetti orientali a cottura istantanea contenenti spezie/condimenti o salse (Alimenti) ex 1902 30 10 30 Residui di antiparassitari [32] 20

.

2. Alimenti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), punto ii)

Riga Alimenti costituiti da due o più ingredienti, che contengono qualsiasi prodotto elencato nella tabella di cui al punto 1 a causa del rischio di contaminazione da aflatossine, in una quantità superiore al 20 % di un unico prodotto o della somma di prodotti elencati 
  Codice NC [34] Descrizione [35]
1 ex 1704 90 Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao (compreso il cioccolato bianco), diversi dalle gomme da masticare (chewing gum), anche rivestite di zucchero
2 ex 1806 Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao
3 ex 1905 Prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria, anche con aggiunta di cacao; ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicamenti, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili

».

[1] Qualora debbano essere sottoposti a controlli solo determinati prodotti rientranti in un dato codice NC, il codice NC è contrassegnato con «ex».

[2] Il campionamento e le analisi sono eseguiti conformemente alle procedure di campionamento e ai metodi di analisi di riferimento previsti nell'allegato III, punto 1, lettera a).

[3] Residui almeno degli antiparassitari elencati nel programma di controllo adottato a norma dell'articolo 29, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (GU L 70 del 16.3.2005) che possono essere analizzati con metodi multiresiduo basati su GC-MS ed LC-MS (antiparassitari da monitorare solo nei/sui prodotti di origine vegetale).

[4] Residui di amitraz.

[5] Residui di nicotina.

[6] Il campionamento e le analisi sono eseguiti conformemente alle procedure di campionamento e ai metodi di analisi di riferimento previsti nell'allegato III, punto 1, lettera b).

[7] Residui di tolfenpyrad.

[8] Residui di amitraz (amitraz e i metaboliti contenenti la frazione 2,4-dimetilanilina, espressi in amitraz), diafentiuron, dicofol (somma degli isomeri p, p" e o,p') e ditiocarbammati (ditiocarbammati espressi in CS2, comprendenti maneb, mancozeb, metiram, propineb, tiram e ziram).

[9] Residui di dicofol (somma degli isomeri p, p" e o,p'), dinotefuran, folpet, procloraz (somma di procloraz e dei relativi metaboliti contenenti la frazione 2,4,6-triclorofenolo, espressa in procloraz), tiofanato-metile e triforina.

[10] Residui di acefato.

[11] Residui di diafentiuron.

[12] Residui di fentoato.

[13] Residui di clorbufam.

[14] Residui di formetanato (somma di formetanato e relativi sali, espressa in (cloridrato di) formetanato), protiofos e triforina.

[15] Residui di procloraz.

[16] Residui di diafentiuron, formetanato (somma di formetanato e relativi sali, espressa in (cloridrato di) formetanato) e metiltiofanato.

[17] «Prodotti non trasformati» quali definiti nel regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari (GU L 139 del 30.4.2004).

[18] «Immissione sul mercato» e «consumatore finale», quali definiti nel regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell'1.2.2002).

[19] Metodi di riferimento: EN 1988-1:1998, EN 1988-2:1998 o ISO 5522:1981.

[20] Residui di ditiocarbammati (ditiocarbammati espressi in CS2, comprendenti maneb, mancozeb, metiram, propineb, tiram e ziram), fentoato e quinalfos.

[21] Residui di ossido di etilene (somma di ossido di etilene e 2-cloro-etanolo, espressa in ossido di etilene). Nel caso degli additivi alimentari il valore LMR applicabile è di 0,1 mg/kg (limite di quantificazione, LOQ). Divieto dell'uso dell'ossido di etilene disposto dal regolamento (UE) n. 231/2012 della Commissione, del 9 marzo 2012, che stabilisce le specifiche degli additivi alimentari elencati negli allegati II e III del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 83 del 22.3.2012).

[22] Qualora debbano essere sottoposti a controlli solo determinati prodotti rientranti in un dato codice NC, il codice NC è contrassegnato con «ex».

[23] Il campionamento e le analisi sono eseguiti conformemente alle procedure di campionamento e ai metodi di analisi di riferimento previsti nell'allegato III, punto 1, lettera b).

[24] La relazione di analisi di cui all'articolo 10, paragrafo 3, è redatta da un laboratorio accreditato conformemente alla norma EN ISO/IEC 17025 per l'analisi del pentaclorofenolo (PCP) negli alimenti e nei mangimi.

La relazione di analisi indica:

a) i risultati del campionamento e dell'analisi per rilevare la presenza del PCP eseguiti dalle autorità competenti del paese di origine o del paese di spedizione della partita, se diverso dal paese di origine;

b) l'incertezza di misura del risultato dell'analisi;

c) il limite di determinazione (LOD) del metodo di analisi e

d) il limite di quantificazione (LOQ) del metodo di analisi.

L'estrazione ai fini dell'analisi è effettuata con un solvente acidificato. L'analisi è eseguita conformemente alla versione modificata del metodo QuEChERS, quale definito sui siti web dei laboratori di riferimento dell'Unione europea per i residui di antiparassitari, o conformemente a un metodo altrettanto affidabile.

[25] Residui almeno degli antiparassitari elencati nel programma di controllo adottato a norma dell'articolo 29, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 396/2005 che possono essere analizzati con metodi multiresiduo basati su GC-MS ed LC-MS (antiparassitari da monitorare solo nei/sui prodotti di origine vegetale).

[26] Residui di carbofuran.

[27] Il campionamento e le analisi sono eseguiti conformemente alle procedure di campionamento e ai metodi di analisi di riferimento previsti nell'allegato III, punto 1, lettera a).

[28] Residui di ditiocarbammati (ditiocarbammati espressi in CS2, comprendenti maneb, mancozeb, metiram, propineb, tiram e ziram) e metrafenone.

[29] Residui di ditiocarbammati (ditiocarbammati espressi in CS2, comprendenti maneb, mancozeb, metiram, propineb, tiram e ziram), fentoato e quinalfos.

[30] La descrizione delle merci è quella contenuta nella colonna «Designazione delle merci» della NC di cui all'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987).

[31] Prodotti alimentari contenenti o costituiti da foglie di betel (Piper betle), compresi, tra l'altro, quelli dichiarati nell'ambito del codice NC 1404 90 00.

[32] Residui di ossido di etilene (somma di ossido di etilene e 2-cloro-etanolo, espressa in ossido di etilene). Nel caso degli additivi alimentari il valore LMR applicabile è di 0,1 mg/kg (LOQ). Divieto dell'uso dell'ossido di etilene disposto dal regolamento (UE) n. 231/2012.

[33] Ai fini del presente allegato i «coloranti Sudan» comprendono le seguenti sostanze chimiche: i) Sudan I (numero CAS 842-07-9); ii) Sudan II (numero CAS 3118-97-6); iii) Sudan III (numero CAS 85-86-9); iv) Rosso scarlatto o Sudan IV (numero CAS 85-83-6).

[34] Qualora debbano essere sottoposti a controlli solo determinati prodotti rientranti in un dato codice NC, il codice NC è contrassegnato con «ex».

[35] La designazione delle merci è quella contenuta nella colonna «Designazione delle merci» della NC di cui all'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87.

(1)

Voce sostituita da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 18 luglio 2022, n. L 189.