
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA
DECRETO 22 settembre 2022, n. 37
- Allegato al Comunicato Assessorato dell'Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea pubblicato nella G.U.R.S. 30 settembre 2022, n. 45
Calendario venatorio 2022/2023 - Modifica del termine di chiusura del prelievo venatorio della Tortora selvatica.
DIPARTIMENTO REGIONALE DELLO SVILUPPO RURALE E TERRITORIALE
L'ASSESSORE
VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTA la Legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la Legge Regionale 1 settembre 1997, n. 33, recante: "Norme per la protezione, la tutela e l'incremento della fauna selvatica e per la regolamentazione del prelievo venatorio. Disposizioni per il settore agricolo e forestale" e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il comma 1 dell'art. 19 della L.r. 1 settembre 1997 n. 33 e s.m.e i;
VISTO il comma 5 lett. a) dell'art. 22 della L.r. 1 settembre 1997 n. 33 e s.m.e i;
VISTO il rinvio all'art. 18 della Legge n. 157/1992 rubricato "Specie cacciabili e periodi di attività venatoria", previsto dall'art. 2, comma 5, della Legge regionale n. 33/1997 e dall'art. 10 della Legge regionale n. 7/2001,
VISTO in particolare il comma 2 dell'art. 18 della Legge n. 157/1992;
VISTO il parere ISPRA prot. n. 23712 del 28.04.2022;
VISTO il D.A. N. 17/GAB del 26/07/2021 [N.d.R. recte: D.A. N. 37/GAB del 26/07/2021] con i relativi allegati A e B;
VISTA l'Ordinanza n. 467 del 25/07/2022 del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione Terza (proc. n. 01077/2022 Reg. Ric.), che ha disposto, in parte qua, la sospensione dell'efficacia del D.A. N. 17/GAB del 25/05/2022 in relazione ai seguenti profili:
"i) quanto alle contestate "anticipazioni" del prelievo venatorio, si autorizza l'apertura anticipata della stagione venatoria (c.d. "preapertura") nei giorni 1, 3, 4, 10 e 11 settembre 2022 per le specie Tortora, Colombaccio, Coniglio selvatico;
ii) autorizza il prelievo venatorio della Tortora selvatica in assenza di una concreta modalità di accertamento della quota degli abbattimenti;
iii) autorizza il prelievo venatorio del Coniglio selvatico senza le prescrizioni e limitazioni necessarie per il prelievo sostenibile con particolare riferimento anche a divieto di uso di pallini di piombo;
iv) autorizza prelievo venatorio dell'Alzavola nell'ATC TP2;
v) autorizza l'attività di allenamento e di addestramento dei cani da caccia nelle tre settimane che precedono la contestata preapertura della caccia (ovvero 15 agosto 2022) attese le potenzialità di disturbo in una delle più importati fasi della fenologia delle specie";
VISTO il Decreto Presidenziale n. 335/2022 del 01.08.2022 del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Sicilia, Sezione giurisdizionale (proc. n. 735/2022 Reg. Ric.), che, a seguito del ricorso n. 735/2022 R.G. ha fissato, per la discussione la Camera di Consiglio del 7 settembre 2022, confermando parzialmente la sospensione dell'efficacia dei provvedimenti impugnati;
CONSIDERATO, altresì, che questa Amministrazione ha proposto un appello cautelare autonomo avverso l'Ordinanza n. 467 del 25/07/2022 del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, iscritto al n. R.G. 733/2022, la cui trattazione è avvenuta nella medesima Camera di Consiglio del 7/09/2022;
VISTA l'Ordinanza n. 345 del 2022 del 08/09/2022 del CGARS che ha statuito:
"- merita accoglimento, dovendo quindi discostarsi dal decreto monocratico adottato da questo CGARS, l'appello cautelare con riferimento all'apertura anticipata della caccia al Colombaccio, ammessa dalla stessa Ispra ("fanno eccezione ... le specie COLOMBACCIO, Gazza e Ghiandaia per le quali in tutto il mese di settembre è possibile prevedere l'apertura anticipata della caccia per alcune giornate fisse ed esclusivamente nella forma dell'appostamento"), con conseguente riforma sul punto dell'ordinanza impugnata;
- quanto alla caccia alla Tortora si conferma l'ordinanza appellata quanto alla sospensione della preapertura del relativo prelievo nei giorni dell'1, 3 e 4 settembre;
- quanto alla inibizione della caccia alla Tortora dopo tale data, disposta dall'ordinanza appellata, si rileva che l'Amministrazione regionale, con nota 26 agosto 2022 n. 70966, ha adottato le istruzioni necessarie ad assicurare una modalità di accertamento della quota degli abbattimenti, e che pertanto in parte qua il calendario venatorio non merita sospensione, in riforma, in parte qua, dell'ordinanza appellata;
- quanto al Coniglio selvatico non risultano superate le criticità evidenziate dall'Ispra con riferimento al prelievo dell'animale nel mese di settembre, afferenti anche all'uso di munizioni al piombo, mentre non risulta che analoghe osservazioni siano state pronunciate dall'Ispra con riferimento al prelievo nel periodo successivo al termine del mese di settembre, dovendosi quindi riformare sul punto l'ordinanza impugnata e consentire la caccia al Coniglio selvatico, dal 1 ottobre, anche con munizioni al piombo;
- non sono superate le osservazioni dell'Ispra in merito alla necessità di non procedere al prelievo venatorio dell'Alzavola, in quanto riferite specificamente all'ATC TP2;
- va confermato il decreto monocratico (Decreto Presidenziale 1 Agosto 2022 n. 335 del CGARS) nella parte in cui consente il preaddestramento dei cani e nei limiti temporali previsti da detto decreto.".
VISTO il DA n. 33/GAB del 09/09/2022 emanato per dare attuazione all'Ordinanza n. 345/2022 del 09/09/2022 del CGARS, fermo restando l'eventuale adeguamento al giudizio di merito;
VISTO il Decreto Presidenziale n. 559 del 19/09/2022 del TARS (sezione terza) pubblicato il 20/09/2022 che ha disposto la sospensione dell'efficacia del D.A. n. 33/GAB del 09/09/2022 in relazione alla modifica apportata al D.A. 17/GAB del 25/05/2022 (Calendario Venatorio 2022- 2023) e precisamente in riferimento al termine di chiusura del prelievo venatorio della Tortora selvatica;
CONSIDERATO che la modifica del termine sopra indicato è stata apportata esclusivamente a correzione di un mero errore materiale e sulla base di una costante determinazione dell'Amministrazione Regionale in merito alla data di chiusura del prelievo venatorio della Tortora selvatica (nel mese di ottobre), mai contestata dall'ISPRA, come indicato negli ultimi calendari venatori 2019-2020 e 2020-2021 che hanno previsto il prelievo venatorio della Tortora selvatica;
RITENUTO comunque di dover emanare un provvedimento al fine di dare attuazione al Decreto Presidenziale 559/2022 del 19/09/2022 del Presidente del TARS di Palermo (sezione terza) pubblicato il 20/09/2022, fermo restando l'eventuale adeguamento al giudizio di merito;
Decreta:
In ottemperanza del Decreto Presidenziale n. 559/2022 del 19/09/2022 del TARS ed in attesa del giudizio di merito, il termine di chiusura del prelievo venatorio della Tortora selvatica indicato nel D.A. n. 33/GAB del 09/09/2022 nella data del "31 ottobre 2022" è modificato con la data del "29 settembre 2022";
Restano salve tutte le altre prescrizioni di cui al D.A. n. 17/GAB del 25/05/2022 e del D.A. n. 33/GAB del 09/09/2022.
Il presente provvedimento trova immediata applicazione dalla data di pubblicazione sul sito web dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea.
Il presente decreto sarà pubblicato per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e sul sito web dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea ai sensi dell'art. 68 della l.r. 12/08/2014 n. 21 e s.m.i.
Palermo, 22 settembre 2022
L'Assessore
ANTONINO SCILLA