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ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA

DECRETO 25 maggio 2022, n. 17/Gab

- Allegato al Comunicato Assessorato dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea pubblicato nella G.U.R.S. 27 maggio 2022, n. 23

Approvazione del Calendario venatorio 2022/2023. (1)

(1)

Per le modifiche al presente, si rimanda ai DD.AA. Agricoltura, Sviluppo Rurale e Pesca Mediterranea 9 settembre 2022, n. 33 e 22 settembre 2022, n. 37.

DIPARTIMENTO REGIONALE DELLO SVILUPPO RURALE E TERRITORIALE

L'ASSESSORE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTA la Legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la Legge Regionale 1 settembre 1997, n. 33, recante: "Norme per la protezione, la tutela e l'incremento della fauna selvatica e per la regolamentazione del prelievo venatorio. Disposizioni per il settore agricolo e forestale" e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il comma 5 lett. a) dell'art. 22 della Legge regionale 1 settembre 1997 n. 33 e successive modifiche e integrazioni, che così recita:

"a) Il cacciatore ha diritto di accesso nell'ambito territoriale di caccia in cui ricade il comune di residenza; ha altresì accesso ad altri tre ambiti della Regione, secondo il criterio cronologico di presentazione delle relative istanze nel caso in cui non sia raggiunta in essi la densità massima di cui al comma 3; a parità cronologica, hanno la preferenza nell'ordine i parenti fino al secondo grado, i cacciatori residenti in ambiti territoriali contigui appartenenti alla stessa provincia, i cacciatori residenti in ambiti territoriali contigui appartenenti ad altre province. L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste in sede di emanazione del calendario venatorio può consentire, ai cacciatori residenti nella Regione, l'effettuazione, nell'arco della stagione venatoria, con una partecipazione economica di lire 10.000 ad ambito, di un numero di giornate di caccia variabile tra i venti e i trenta destinate alla sola selvaggina migratoria, limitatamente a quattro ambiti territoriali di caccia della Regione, come stabilito dal calendario venatorio".

VISTO in particolare il comma 1 dell'articolo 19 della L.R. n. 33 del 1 settembre 1997 che recita "l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste con le procedure di cui al comma 1 dell'articolo 18 determina le date di apertura e di chiusura dell'attività venatoria, nel rispetto dell'arco temporale compreso tra la terza domenica di settembre ed il 31 di gennaio dell'anno successivo", nonché il comma 1 bis che recita "I termini di cui al comma 1, lettere a), b) e c), possono essere modificati per determinate specie in relazione a situazioni ambientali, biologiche, climatiche e meteorologiche delle diverse realtà territoriali. L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste autorizza tali modifiche previo parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica; i termini devono essere comunque contenuti tra il 1° settembre ed il 31 gennaio dell'anno nel rispetto dell'arco temporale massimo indicato al comma 1 dell'articolo 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157";

VISTO il rinvio all'art. 18 della Legge n. 157/1992, previsto dall'art. 2, comma 5, della Legge regionale n. 33/1997 e dall'art. 10 della Legge regionale n. 7/2001;

CONSIDERATO che a seguito dell'emanazione delle direttive 79/409/CEE - "Uccelli" e 92/43/CEE - "Habitat" è stata istituita la Rete Natura 2000, costituita da aree destinate alla conservazione della biodiversità, denominate Zone di Protezione Speciale (ZPS) e Zone Speciali di Conservazione (ZSC) che hanno l'obiettivo di garantire il mantenimento ed il ripristino di habitat e conservazione di specie particolarmente minacciate mediante specifiche misure di conservazione stabilite dagli stati membri;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica n. 357 dell'8 settembre 1997 che disciplina le procedure per l'adozione delle misure previste dalla direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17 ottobre 2007 e successive modifiche ed integrazioni, che ha stabilito i Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione e a Zone di Protezione Speciale (ZPS);

VISTO il Piano Regionale Faunistico Venatorio della Regione Siciliana, che costituisce unico strumento di pianificazione del territorio agro-silvo-pastorale regionale e di ogni intervento per la tutela della fauna selvatica;

SENTITO ai sensi dell'art. 18, co. 1, L.R. n. 33/1997 il Comitato Regionale Faunistico Venatorio nelle sedute del 18/02/2022 e del 25/05/2022;

VISTO il parere dell'ISPRA prot. n. 35399 del 28/04/2022;

PRESO ATTO che in adempimento degli obblighi internazionali e comunitari, sono state istituite, lunglo le rotte di migrazione, zone di protezione (parchi naturali, riserve naturali, oasi di protezione, Siti Natura 2000, etc.);

PRESO ATTO che, sotto il complessivo grado protezionistico assicurato alla fauna selvatica, è stato attuato il Piano Regionale dei parchi e delle Riserve Naturali;

CONSIDERATO che nella Regione Siciliana, con Decreto n. 46/GAB del 21 febbraio 2005 dell'Assessorato Regionale per il Territorio e l'Ambiente (ARTA), sono stati istituiti n. 204 Siti di Importanza Comunitaria (SIC), n. 15 Zone di Protezione Speciale (ZPS) e n. 14 aree contestualmente SIC e ZPS, per un totale di 233 aree e che successivamente il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, con Decreto del 2 agosto 2010 (Supplemento ordinario n. 205 alla Gazzetta Ufficiale n. 197 del 24 agosto 2010), ha riportato per la Sicilia n. 217 SIC dei n. 218 SIC precedentemente identificati con il Decreto ARTA del 21/02/2005 n. 46 e del 05/05/2006, escludendo il SIC ITA090025 "Invaso di Lentini";

VISTO il decreto n. 442/2012 del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Ambiente, di espressione parere motivato positivo circa la compatibilità ambientale della Proposta di Piano Regionale faunistico venatorio e s.m. e i.;

VISTO il Decreto Presidenziale 27 giugno 2019, n. 12 "Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3. Modifica del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6 e successive modifiche e integrazioni", pubblicato sulla GURS n. 33 del 17 luglio 2019;

VISTE le proposte utili alla formulazione del Calendario Venatorio 2022-2023 fornite dai Servizi per il Territorio - U.O. 1 Affari Generali - Ripartizioni Faunistico Venatorie, ai sensi dell'art. 8, lettera p), anche a seguito dei suggerimenti dei rappresentanti delle associazioni agricole, venatorie ed ambientaliste presenti nella provincia di competenza;

VISTA la mail del 27/02/2022, assunta al prot. n. 16842 del 28/02/2022, con la quale il Prof. Mario Lo Valvo del Dipartimento STEBICEF dell'Università di Palermo ha trasmesso i dati del monitoraggio del coniglio selvatico realizzato in Sicilia nel 2021;

VISTA la mail del 17/03/2022, assunta al prot. n. 22645 del 18/03/2022 con la quale il Presidente della Federazione delle Associazioni Nazionali dei Beccacciai del Paleartico Occidentale ha trasmesso i dati del monitoraggio della beccaccia realizzato in Sicilia nella stagione venatoria 2021- 2022;

VISTA la nota prot. n. 91 del 13/05/2022 con la quale il Presidente del Consiglio regionale della Sicilia della FiDC ha trasmeasso i dati relativi a progetti di ricerca sulle dinamiche di migrazione della beccaccia e del tordo bottaccio nella stagione venatoria 2021-2022, realizzati in collaborazione con l'Università di Milano;

VISTO l'art. 18, comma 2, della L.R. n. 33/1997 che assoggetta alle disposizioni del Calendario Venatorio le Aziende Faunistico-Venatorie e le Aziende Agro-Venatorie;

CONSIDERATO che l'art. 25 della L.R. 33/97 e ss.mm.ii. consente nella aziende faunistico-venatorie un prelievo di fauna "controllato" derivante da censimenti che vengono espletati in periodo pre-riproduttivo e post-riproduttivo rispettivamente nei mesi di dicembre e giugno;

CONSIDERATO che i titolari di AA.FF.VV., nell'ambito di una razionale gestione della fauna, all'interno delle medesime aziende, con i Piani di abbattimento inoltrati alle Ripartizioni faunistiche possono prevedere un numero di soggetti prelevabili,

Decreta:

Art. 1

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente decreto.

Art. 2

L'esercizio dell'attività venatoria per la stagione 2022-2023, è regolamentato secondo le disposizioni contenute negli allegati "1" e "2" facenti parte integrante del presente decreto.

Art. 3

Nei Siti Natura 2000 e nelle rispettive fasce di rispetto di 150 metri contigue ad essi, l'attività venatoria è vietata, ad eccezione di quelli dove è espressamente consentita dal Piano Regionale Faunistico Venatorio della Regione Siciliana.

Art. 4

L'attività venatoria nelle Isole minori e nei Siti Natura 2000, dove la stessa è consentita con le limitazioni e le prescrizioni dettate dal Piano Regionale Faunistico Venatorio della Regione Siciliana, sarà regolamentata con specifici provvedimenti.

Il presente decreto sarà, pubblicato per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e sul sito web dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea ai sensi dell'art. 68 della l.r. 12/08/2014 n. 21 e s.m.i.

Palermo, lì 25 maggio 2022

L'Assessore

ANTONINO SCILLA