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ASSESSORATO DEL TURISMO, DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO

CIRCOLARE 26 settembre 2022, n. 31913

G.U.R.S. 30 settembre 2022, n. 45

Decreto assessoriale n. 1783 del 27 luglio 2022 - Istituzione del Codice Identificativo Regionale (CIR) delle strutture ricettive e degli alloggi per uso turistico - Linee di indirizzo - modifica.

Il Dirigente Generale,

a seguito della proroga al 31 ottobre 2022 dei termini per la richiesta del CIR adottata in accoglimento di richieste, a vario titolo avanzate, di una tempistica meno stringente, ravvisata la necessità di snellire la procedura di richiesta del Codice Identificativo Regionale (CIR) per gli alloggi per uso turistico, alleggerendo l'utenza e i Comuni da gravosi passaggi amministrativi, a parziale modifica del contenuto della Circolare n. 27026 del 10 agosto 2022, emana la presente Circolare.

Per le finalità di cui al D.A. n. 1738 del 27.07.2022 [N.d.R. recte: D.A. n. 1783 del 27.07.2022] e nell'ambito delle indicazioni di cui alla presente Circolare si adottano le definizioni riportate in premessa al citato Decreto Assessoriale e di seguito trascritte:

1) strutture ricettive: tutte quelle indicate nella legge regionale 11 aprile 1996, n. 27 [N.d.R. recte: legge regionale 6 aprile 1996, n. 27] e ss.mm.ii. nonché gli Agriturismo, gli Alberghi diffusi, i Condhotel e i Marina resort così come disciplinati, rispettivamente, dalla L.R. 26 febbraio 2010, n. 3, dalla L.R. 2 agosto 2013, n. 1 [N.d.R. recte: L.R. 2 agosto 2013, n. 11], dal DPCM n. 31 del 22 gennaio 2018 [N.d.R. recte: DPCM n. 13 del 22 gennaio 2018] e dalla L. R. 7 giugno 2019, n. 8, soggette a classificazione ai sensi di legge;

2) alloggi per uso turistico: tutte le unità immobiliari, di proprietà di singoli soggetti, situate in immobili o parti di immobile, all'interno delle quali è offerta ospitalità e/o soggiorno per un periodo inferiore a 30 giorni al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa, come definiti al comma 1, art. 4 del D. L. 24 luglio 2017, n. 50 [N.d.R. recte: D. L. 24 aprile 2017, n. 50].

La richiesta di rilascio del CIR da parte dei gestori/titolari/legali rappresentanti delle strutture ricettive e degli alloggi per uso turistico avverrà per via telematica mediante la piattaforma Turist@t (https://osservatorioturistico.regione.sicilia.it).

Al fine di consentire l'invio telematico della richiesta per l'ottenimento del CIR, sarà creata sulla piattaforma Turist@t una sezione dedicata agli alloggi per uso turistico che sarà disponibile on line a far data dal 03.10. 2022 per l'accreditamento.

A partire dalla data del rilascio del CIR i gestori/titolari/legali rappresentanti delle strutture ricettive e degli alloggi per uso turistico dovranno, entro il termine tassativo di 30 (trenta) giorni, ottemperare alle prescrizioni del decreto oggetto della presente Circolare di seguito riportate:

1) comunicare il codice CIR ai soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare e ai soggetti che gestiscono portali telematici o siti web, relativi alle strutture di cui al presente decreto;

2) comunicare giornalmente tramite il sistema di gestione dei flussi turistici "Turist@t", i dati relativi agli arrivi e alle presenze per le finalità connesse all'obbligo di comunicazione del movimento dei clienti nelle strutture ricettive ai fini Istat.

I gestori/titolari/legali rappresentanti delle strutture ricettive già esistenti e accreditate sul Turist@t alla data di pubblicazione in GURS del D.A n. 1783/2022, sono tenuti a inviare, entro il 31.10.2022, la richiesta per l'ottenimento del CIR effettuando l'accesso alla piattaforma Turist@t con le proprie credenziale e utilizzando la nuova voce "Codice CIR" visualizzata nel menù "Dettaglio struttura".

I gestori/titolari/legali rappresentanti delle strutture ricettive di nuova istituzione, non esistenti alla data di pubblicazione in GURS del D.A n. 1783/2022, sono tenuti a:

- presentare istanza di SCIA presso il comune territorialmente competente;

- accreditare la struttura sulla piattaforma Turist@t mediante l'apposita sezione "Richiedi un account";

- ricevute le credenziali ed effettuato l'accesso alla piattaforma dovranno inviare la richiesta per l'ottenimento del CIR utilizzando la nuova voce "Codice CIR" visualizzata nel menù "Dettaglio struttura".

I gestori/titolari/legali rappresentanti di alloggi per uso turistico che hanno già provveduto a presentare al Comune territorialmente competente la "Comunicazione di offerta di ospitalità", sono tenuti a:

- acquisire le credenziali di accesso alla piattaforma Turist@t:

- effettuare l'accesso alla piattaforma e seguire la procedura telematica di creazione della struttura compilando l'apposito modulo di autocertificazione disponibile on-line a far data dal 03 ottobre 2022, necessario all'ottenimento del codice CIR.

Le credenziali di accesso andranno utilizzate anche per la rilevazione dei dati ai fini Istat.

I gestori/titolari/legali rappresentanti di alloggi per uso turistico che non hanno provveduto a presentare al Comune territorialmente competente la "Comunicazione di offerta di ospitalità" dovranno:

- presentare la citata "Comunicazione" presso il Comune territorialmente competente utilizzando la modulistica adottata dal competente ufficio comunale;

- acquisire le credenziali di accesso alla piattaforma Turist@t:

- effettuare l'accesso alla piattaforma e seguire la procedura telematica di creazione della struttura compilando l'apposito modulo di autocertificazione disponibile on-line a far data dal 03 ottobre 2022, necessario all'ottenimento del codice CIR.

Tutte le strutture di nuova istituzione, siano esse strutture ricettive o alloggi per uso turistico, unitamente alla richiesta di credenziali devono trasmettere la dichiarazione sostitutiva di atto notorio con la quale si impegnano ad adempiere giornalmente all'obbligo di comunicazione dei dati ai fini Istat.

Fermo restando infatti quanto previsto dalle disposizioni di legge in materia di pubblica sicurezza, i gestori/titolari/legali rappresentanti delle strutture ricettive e degli alloggi per uso turistico di cui al D.A. n. 1783/2022, come indicato in precedenza sono tenuti a comunicare, giornalmente, tramite il sistema di gestione dei flussi turistici "Turist@t", i dati relativi agli arrivi e alle presenze per le finalità connesse all'obbligo di comunicazione del movimento dei clienti nelle strutture ricettive ai fini Istat (art. 7 del Decreto legislativo 06 settembre 1989, n. 322 - "Obbligo di fornire dati statistici"). Gli stessi sono inoltre tenuti a comunicare il CIR assegnato alle rispettive strutture ai soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare e/o gestiscono portali telematici o siti web con finalità promozionali. Come previsto dall'art. 7 del D.A. n. 1783/2022, questi ultimi sono infatti tenuti a pubblicare il codice CIR in tutte le comunicazioni inerenti la pubblicità, la promozione, la commercializzazione e la prenotazione e la vendita di ciascuna struttura, sia che avvenga con scritti o stampati o supporti digitali o via web o con qualsiasi altro mezzo all'uopo utilizzato. L'inosservanza di tali disposizioni è soggetta a sanzione amministrativa così come dettagliato all'art. 9 del D.A. n. 1783/2022 in virtù del quale "In attuazione dell'articolo 13 quater, commi 7 e 8, del D.L. 30 aprile 2019 n. 34, l'inosservanza delle disposizioni di cui ai precedenti articoli 7 e 8 comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria da 500 euro a 5.000 euro. In caso di reiterazione della violazione, la sanzione è maggiorata del doppio".

L'elenco completo delle strutture ricettive e degli alloggi per uso turistico con indicazione dei rispettivi codici CIR sarà reso pubblico, a cura del Dipartimento del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo, sulla homepage della piattaforma Turist@t. E' fatto obbligo ai soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare e/o gestiscono portali telematici o siti web con finalità promozionali, di adempiere, entro il termine di 30 (trenta) giorni successivi alla data di pubblicazione del citato elenco alle prescrizioni del decreto oggetto della presente Circolare, di seguito riportate:

1) pubblicare, per ciascuna struttura, il codice CIR in tutte le comunicazioni inerenti la pubblicità, la promozione, la commercializzazione e la prenotazione, sia che avvenga con scritti o stampati o supporti digitali o via web o con qualsiasi altro mezzo all'uopo utilizzato così come in quelle inerenti la prenotazione e la vendita;

2) garantire che tutti gli scritti, gli stampati, i supporti digitali e qualsivoglia tipo di comunicazione anche via internet, ivi inclusi i social media e i siti di promozione e pubblicizzazione e di prenotazione comunque denominati, anche se i server sono posti al di fuori del territorio della UE e qualsiasi altro mezzo utilizzato per la pubblicità, la promozione e la commercializzazione dell'offerta delle strutture sopra citate, riportino, oltre alla denominazione e alla tipologia di struttura ricettiva e/o di alloggio per uso turistico, il CIR, in maniera ben visibile e chiara, nelle immediate vicinanze della denominazione e con le stesse dimensioni e carattere della denominazione stessa.

Tutti i gestori/titolari/legali rappresentanti delle strutture ricettive e degli alloggi per uso turistico sono tenuti, in virtù dell'art. 37 del Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76 "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale" e ss. mm. e ii., a comunicare un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) da utilizzare per tutte le comunicazioni e notifiche tra la Pubblica Amministrazione e la struttura ricettiva stessa.

Nel caso di inosservanza di quanto previsto dal decreto oggetto della presente Circolare da parte dei soggetti coinvolti (gestori/titolari/legali rappresentanti delle strutture ricettive e degli alloggi per uso turistico e soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare e/o gestiscono portali telematici o siti web con finalità promozionali) è prevista l'applicazione della sanzione pecuniaria da 500 euro a 5.000 euro che viene maggiorata del doppio in caso di reiterazione della violazione.

Gli Enti incaricati dell'irrogazione delle sanzioni sono i Comuni. I proventi delle sanzioni saranno introitati nelle casse comunali.

Il mancato possesso o l'omessa pubblicazione del CIR da parte di una struttura ricettiva o di un alloggio per uso turistico potrà essere segnalato dall'operatore turistico così come dal singolo cliente agli enti deputati alla vigilanza.

Gli Enti incaricati della vigilanza periodica sulle strutture ricettive di cui al decreto oggetto della presente Circolare sono le Città Metropolitane e i Liberi Consorzi comunali (art. 5, comma 2 della legge regionale 15 settembre 2005, n. 10).

I Servizi Turistici Regionali, ciascuno per il territorio di propria competenza, effettuano il monitoraggio giornaliero del sistema Turist@t per accertare il corretto adempimento, da parte delle strutture ricettive e degli alloggio per uso turistico, agli obblighi derivanti dalla comunicazione dei dati sul movimento dei clienti ai fini Istat (art. 7 del D.Lgs 322/89) e provvedono a segnalare gli eventuali casi di inosservanza delle prescrizioni di cui all'art. 6, commi 3 e 4, della legge regionale 27/96. Tutti i casi di inadempienza ivi compreso il mancato possesso del CIR e l'omessa o tardiva trasmissione dei dati ai fini ISTAT, dovranno essere segnalati all'Osservatorio Turistico che avrà cura di notificare gli stessi alle Città Metropolitane/Liberi Consorzi comunali e ai Comuni territorialmente competenti per gli adempimenti consequenziali.

Tutti i soggetti interessati alle prescrizioni di cui al D.A. n. 1783/2022 oggetto della presente Circolare, possono avvalersi del supporto dei Servizi Turistici Regionali competenti per territorio per la corretta gestione delle attività connesse agli adempimenti ivi previsti.

Il dirigente generale del Dipartimento regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo: DI FATTA