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ASSESSORATO DEL TURISMO, DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO

DECRETO 27 luglio 2022, n. 1783

G.U.R.S. 23 settembre 2022, n. 44

Istituzione del Codice Identificativo Regionale (CIR) delle strutture ricettive e degli alloggi per uso turistico. (1)

(1)

Si veda al C.A. Turismo, Sport e Spettacolo 26 settembre 2022, n. 31913.

L'ASSESSORE PER IL TURISMO, LO SPORT E LO SPETTACOLO

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 e ss.mm.ii. "Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione regionale";

VISTO il D.P.Reg. 5 aprile 2022, n. 9. Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi all'articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3;

VISTE la L.R. 6 aprile 1996, n. 27 "Norme per il turismo" e le successive modifiche e integrazioni; la L.R. 26 marzo 2002, n. 2 ed il relativo decreto di attuazione 6 giugno 2002 ed in particolare gli artt. 41, comma 1, e 42 della legge; la L.R. 26 febbraio 2010, n. 3 - "Disciplina dell'agriturismo in Sicilia" e il decreto 8 agosto 2013 "Disposizioni in materia di agriturismo"; la L.R. 2 agosto 2013, n. 11 - "Norme per il riconoscimento dell'Albergo diffuso in Sicilia"; il DPCM n. 31 del 22 gennaio 2018 [N.d.R. recte: DPCM n. 13 del 22 gennaio 2018] "Regolamento recante la definizione delle condizioni di esercizio dei Condhotel" e la relativa Circolare n. 14050 del 20.05.2020; la L.R. 7 giugno 2019, n. 8. "Norme per lo sviluppo del turismo nautico. Disciplina dei Marina resort. Norme in materia di elezioni degli organi degli enti di area vasta"; il D.L. 24 aprile 2017, n. 50 convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2017, n. 96 ed in particolare l'art. 4 "Regime fiscale delle locazioni brevi";

VISTO il D.L. 30 aprile 2019 n. 34, art. 13 - quater comma 4, "Disposizioni in materia di locazioni brevi e attività ricettive", convertito con modificazioni dalla L. 28 giugno 2019, n. 58;

VISTO il Decreto del Ministro del Turismo 29 settembre 2021, n. 161;

VISTO il D.P.Reg. n. 440/Area 1^/SG del 5.07.2019, con il quale il Presidente della Regione ha nominato il dott. Manlio Messina con preposizione all'Assessorato Regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo

VISTO il D.A. 25 luglio 2014, pubblicato in GURS 32/2014, la Regione Siciliana ha istituito il sistema Turist@t di rilevazione e invio telematico, ai fini ISTAT, dei dati relativi alla capacità ricettiva e alla movimentazione turistica giornaliera presso le strutture ricettive classificate secondo la legge regionale n. 27/96 e successive modifiche e integrazioni e che lo stesso è riconosciuto dalla Regione Siciliana quale unico strumento utilizzato da tutte le strutture ricettive classificate secondo la normativa regionale per l'acquisizione dei dati sulla movimentazione dei clienti e sulla capacità ricettiva;

CONSIDERATO che il suddetto sistema consente la gestione di una banca dati unica delle tipologie ricettive alla quale hanno accesso gli uffici che intervengono nel procedimento amministrativo e garantisce statistiche ufficiali conformi ai requisiti metodologici dei dati in materia di turismo imposti da ISTAT ed EUROSTAT;

CONSIDERATO che la rilevazione, obbligatoria ai sensi del Decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 - Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art. 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400 -, riguarda le tipologie di strutture ricettive della Regione siano esse alberghiere che extra-alberghiere;

CONSIDERATO che è necessario, ai fini di migliorare la qualità dell'offerta turistica, assicurare la tutela del turista e contrastare forme irregolari di ospitalità nonché ai fini della tutela dei consumatori, adottare un Codice Identificativo Regionale (CIR) delle attività ricettive e delle locazioni brevi ai fini delle comunicazioni, al Ministero del Turismo, dei dati relativi alle suddette strutture;

CONSIDERATO che l'adozione di un Codice Identificativo Regionale (CIR) garantisce un'offerta trasparente che consenta al cliente di verificare la rispondenza della struttura con il suddetto codice pubblicato nel registro presente sul sito del Dipartimento del turismo, dello sport e dello spettacolo;

CONSIDERATO che ai fini del presente decreto si adottano le seguenti definizioni:

1) strutture ricettive: tutte quelle indicate nella l.r. 27/96 e ss.mm.ii. nonché gli Agriturismo, gli Alberghi diffusi, i Condhotel e i Marina resort così come disciplinati, rispettivamente, dalla L.R. 26 febbraio 2010, n. 3, dalla L.R. 2 agosto 2013, n. 1 [N.d.R. recte: L.R. 2 agosto 2013, n. 11], dal DPCM n. 31 del 22 gennaio 2018 [N.d.R. recte: DPCM n. 13 del 22 gennaio 2018] e dalla L. R. 7 giugno 2019, n. 8;

2) alloggi per uso turistico: tutte le unità immobiliari, anche di proprietà di singoli soggetti, non soggette a classificazione, situate in immobili o parti di immobile, all'interno delle quali è offerta ospitalità e/o soggiorno per un periodo inferiore a 30 giorni di cui all'art. 4 del D. L. 24 luglio 2017, n. 50 [N.d.R. recte: D. L. 24 aprile 2017, n. 50];

Decreta:

Per le motivazioni in premessa citate, che qui si intendono ripetute e trascritte:

Art. 1

Al fine di semplificare i controlli da parte delle autorità competenti è istituito il Codice Identificativo Regionale (CIR). Il Codice identificativo regionale (CIR) è attribuito dal sistema di gestione dei flussi turistici "Turist@t", istituito con Decreto 25 luglio 2014 dell'Assessore Regionale del Turismo dello Sport e dello Spettacolo (pubblicato in G.U.R.S. n. 32 Parte I - 08/08/2014).

Art. 2

I gestori, i titolari e/o i legali rappresentanti delle strutture ricettive già esistenti e registrati sul sistema di gestione dei flussi turistici denominato "Turist@t", sono tenuti a inviare, mediante la sezione appositamente istituita, la richiesta per l'ottenimento del codice CIR.

I gestori, i titolari e/o legali rappresentanti delle strutture ricettive di nuova istituzione, fermo restando quanto previsto dalle disposizioni di legge in materia di pubblica sicurezza, presentano al Comune territorialmente competente la SCIA. Gli stessi, possono inviarne copia telematica al sistema di gestione dei flussi turistici "Turist@t" ai fini di un sollecito inserimento nell'anagrafica e del rilascio del CIR.

Art. 3

I gestori, i titolari e/o i legali rappresentanti degli alloggi per uso turistico, che hanno provveduto alla apposita Comunicazione di offerta di ospitalità al Comune territorialmente competente, sono tenuti alla registrazione dell'alloggio sul sistema di gestione dei flussi turistici denominato "Turist@t" per l'ottenimento del codice CIR.

I gestori, i titolari e/o legali rappresentanti degli alloggi per uso turistico di nuova istituzione, fermo restando quanto previsto dalle disposizioni di legge in materia di pubblica sicurezza, presentano al Comune territorialmente competente apposita Comunicazione di offerta di ospitalità. Gli stessi possono inviarne copia telematica al sistema di gestione dei flussi turistici "Turist@t" ai fini di un sollecito inserimento nell'anagrafica e del rilascio del CIR.

Art. 4

I soggetti di cui ai precedenti articoli 2 e 3, sono tenuti a comunicare, giornalmente, tramite il sistema di gestione dei flussi turistici "Turist@t", i dati relativi agli arrivi e alle presenze per le finalità connesse all'obbligo di comunicazione del movimento dei clienti nelle strutture ricettive ai fini Istat.

I gestori, i titolari e/o i legali rappresentanti delle strutture ricettive e degli alloggi per uso turistico, devono comunicare il codice CIR ai soggetti di cui al successivo articolo 7.

Art. 5

I gestori, i titolari e/o i legali rappresentanti delle strutture di cui al presente decreto, provvedono:

a) ai sensi dell'articolo 109 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e con le modalità indicate dal decreto ministeriale ivi previsto, all'identificazione degli ospiti e a comunicare alla Questura territorialmente competente le generalità delle persone ivi alloggiate per il tramite del sistema "allogiatiweb":

b) giornalmente, e comunque entro 24 ore dall'arrivo dell'ospite nella struttura ed entro 24 ore dalla partenza dell'ospite dalla struttura, alle comunicazioni a fini statistici delle presenze turistiche giornaliere, ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 al sistema di rilevazione Turist@t;

c) alle comunicazioni giornaliere di cui al precedente punto b) anche in assenza di ospiti o in assenza di arrivi o in assenza di partenze, comunicano altresì i periodi di chiusura temporanea della struttura.

Art. 6

Il CIR è acquisito dai gestori, dai titolari e/o legali rappresentanti delle strutture di cui al presente decreto al momento dell'attribuzione, da parte della Regione Siciliana, delle credenziali di accesso al sistema Turist@t dell'Osservatorio Turistico regionale.

Art. 7

Ai sensi dell'art. 13-quater, commi 7 e 8 del D.L. 30 aprile 2019 n. 34, i soggetti titolari delle strutture ricettive e i soggetti che concedono in locazione alloggi per uso turistico, nonché i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare e i soggetti che gestiscono portali telematici o siti web, relativi alle strutture di cui al presente decreto, sono tenuti a pubblicare, per ciascuna di esse, il codice CIR nelle comunicazioni inerenti la pubblicità, la promozione, la commercializzazione e la prenotazione, sia che avvenga con scritti o stampati o supporti digitali o via web o con qualsiasi altro mezzo all'uopo utilizzato così come in quelle inerenti la prenotazione e la vendita.

Pertanto, tutti gli scritti, gli stampati, i supporti digitali e qualsivoglia tipo di comunicazione anche via internet, ivi inclusi i social media e i siti di promozione e pubblicizzazione e di prenotazione comunque denominati, anche se i server sono posti al di fuori del territorio della UE e qualsiasi altro mezzo utilizzato per la pubblicità, la promozione e la commercializzazione dell'offerta delle strutture sopra citate, devono riportare, oltre alla denominazione e alla tipologia di struttura ricettiva e/o di alloggio per uso turistico, il CIR, in maniera ben visibile e chiara, nelle immediate vicinanze della denominazione e con le stesse dimensioni e carattere della denominazione stessa.

Art. 8

E' fatto obbligo ai gestori, ai titolari e/o ai legali rappresentanti delle strutture di cui al presente decreto di adempiere alle prescrizioni del presente decreto entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di rilascio del CIR da parte della Regione Siciliana.

Per tutti gli altri soggetti di cui all'articolo 7 è fatto obbligo di adempiere alle prescrizioni del presente decreto entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla pubblicazione da parte del Dipartimento del turismo, dello sport e dello spettacolo dell'elenco delle strutture ricettive e degli alloggi per uso turistico completi di codice CIR sulla home page del Turista@t.

Art. 9

In attuazione dell'articolo 13 quater, commi 7 e 8, del D.L. 30 aprile 2019 n. 34, l'inosservanza delle disposizioni di cui ai precedenti articoli 7 e 8 comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria da 500 euro a 5.000 euro. In caso di reiterazione della violazione, la sanzione è maggiorata del doppio.

Art. 10

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana in forma integrale e sul sito dell'Assessorato Regionale del Turismo dello Sport e dello Spettacolo, nell'apposita sezione, ai sensi dell'art. 68 della legge regionale n. 21/2014 e ss.mm.ii.

Palermo, 27 luglio 2022.

MESSINA