
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 13 settembre 2022, n. 419161
- Allegato al Comunicato Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali pubblicato nella G.U.R.I. 5 ottobre 2022, n. 233
Procedura di selezione per la concessione di contributi finalizzati alla realizzazione di progetti di ricerca pubblica volti a limitare e/o ridurre la diffusione della Xylella fastidiosa, in attuazione del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 207631 del 9 maggio 2022.
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE ED INTERNAZIONALI DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE DISR IV - RICERCA E SPERIMENTAZIONE
IL DIRETTORE GENERALE
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche, concernente nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, ed in particolare l'articolo 12, il quale stabilisce che "la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le Amministrazioni stesse devono attenersi;
VISTO il parere espresso dal Consiglio di Stato nell'adunanza generale del 23 luglio 1992, nel quale si afferma che "per realizzare l'esigenza di trasparenza ed imparzialità cui è preordinato l'articolo 12 della citata legge n. 241 del 1990, l'Amministrazione deve procedere nella forma del decreto ministeriale senza che quest'ultimo rivesta natura regolamentare";
VISTO il decreto interministeriale del 6 marzo 2020, n. 2484, del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministro per il sud e la coesione territoriale e con il Ministro dello sviluppo economico, rubricato "Attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 8- quater della legge 21 maggio 2019, n. 44, relativo all'attuazione del Piano straordinario per la rigenerazione olivicola della Puglia", che definisce gli interventi da realizzare ai fini dell'attuazione del Piano straordinario per la rigenerazione olivicola della Puglia;
VISTO, in particolare, che per l'attuazione dell'intervento previsto dall'articolo 19 del suindicato decreto interministeriale, concernente la "ricerca e sperimentazione", sono destinati 20 milioni di euro per l'attivazione di nuovi progetti di ricerca, al fine di potenziare il coordinamento e la valutazione delle azioni di ricerca e sperimentazione, avviate ed in corso, a seguito della diffusione della Xylella fastidiosa in Italia, tenendo conto delle linee di ricerca indicate dal Comitato Fitosanitario Nazionale nella seduta del 5 agosto 2021 e approvate dal Comitato di Sorveglianza in data 14 dicembre 2021;
VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 9 maggio 2022, n. 207631, con il quale sono state definite le procedure di accesso ed i criteri di erogazione del contributo ai programmi di ricerca finalizzati a limitare e/o ridurre la diffusione della Xylella fastidiosa in Italia, registrato alla Corte dei Conti in data 24 giugno 2022 al n. 807;
VISTO l'articolo 2 del suindicato decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, con il quale al fine di ottimizzare le risorse disponibili in funzione degli obiettivi prefissati e di evitare sovrapposizione con altri progetti in corso, sono state definite le linee di ricerca sulle quali sviluppare un numero definito di progetti su ogni linea;
RITENUTO opportuno procedere all'attivazione di un'apposita procedura di selezione finalizzata alla individuazione di progetti di ricerca nel rispetto delle linee di ricerca determinate;
RITENUTO altresì necessario dare attuazione ai principi di imparzialità, trasparenza, buon andamento, efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa nella erogazione di contributi pubblici;
ACCERTATA la disponibilità dei fondi nel capitolo di bilancio 7644 p.g. 1 dello stato di previsione della spesa di questo Ministero, quali residui di lett. F, per l'anno finanziario 2022;
Decreta:
Oggetto
1. E' indetta la procedura per la selezione e la concessione di contributi finalizzati alla realizzazione di progetti di ricerca pubblica per lo sviluppo di nuove linee di ricerca e sperimentazione atte a limitare e/o ridurre la diffusione della Xylella fastidiosa in Italia. Tali progetti devono essere sviluppati tenendo conto delle attività di ricerca già espletate e/o in corso sull'argomento, in modo da evitare sovrapposizioni.
Linee di ricerca
1. Per la realizzazione delle finalità indicate all'articolo 1, i progetti devono essere sviluppati nell'ambito di una delle singole linee di ricerca di seguito elencate:
a) Facility nazionale per lo Screening Varietale e azioni di miglioramento genetico per la selezione di una nuova generazione di piante di interesse agrario resistenti\tolleranti a Xylella fastidiosa;
b) Indagini e prove per individuare metodi di controllo di Xylella fastidiosa;
c) Indagini e prove di controllo degli insetti vettori;
d) Ottimizzazione delle tecniche di diagnosi della presenza di Xylella fastidiosa su matrici vegetali e su insetti vettori: controllo e diagnostica;
e) Modelli di gestione agronomica del materiale resistente.
Disponibilità finanziarie e numero dei progetti
1. Il totale delle risorse disponibili destinate al finanziamento dei progetti di ricerca di cui all'articolo 1 è pari ad € 20.000.000,00.
2. Come previsto dall'articolo 2 del DM n. 207631 del 9 maggio 2022, le risorse finanziarie disponibili sono distribuite su n. 5 (cinque) linee di ricerca, in ragione della loro diversa importanza strategica, per il finanziamento di un numero definito di progetti di ricerca, come indicato nella tabella seguente:
Linee di ricerca | Risorse | Numero progetti |
1. Facility nazionale per lo Screening Varietale e azioni di miglioramento genetico per la selezione di una nuova generazione di piante di interesse agrario resistenti\tolleranti a Xylella fastidiosa | € 11 milioni | n. 3 |
2. Indagini e prove per individuare metodi di controllo di Xylella fastidiosa | € 3 milioni | n. 2 |
3. Indagini e prove di controllo degli insetti vettori | € 3 milioni | n. 2 |
4. Ottimizzazione delle tecniche di diagnosi della presenza di Xylella fastidiosa su matrici vegetali e su insetti vettori: controllo e diagnostica | € 2 milioni | n. 2 |
5. Modelli di gestione agronomica del materiale resistente | € 1 milione | n. 2 |
Totale | € 20 milioni | n. 11 progetti |
.
3. Il numero dei progetti indicati su ogni linea di ricerca rappresenta il numero massimo dei progetti finanziabili.
4. In relazione alla linea di ricerca n. 1, si precisa che le attività di ricerca proposte dovranno utilizzare programmi avanzati di miglioramento genetico, con esclusione di metodiche finalizzate alla produzione di OGM.
Soggetti partecipanti
Possono presentare e partecipare ai progetti di ricerca esclusivamente i seguenti soggetti:
a) Enti di ricerca pubblici e Università degli studi statali;
b) Università degli studi non statali legalmente riconosciute;
c) Soggetti privati che hanno tra gli scopi istituzionali e statutari, la ricerca come attività principale non a scopo di lucro, attestata dall'atto costitutivo ovvero dallo statuto.
1. Tali soggetti, per poter accedere ai finanziamenti pubblici, devono essere iscritti all'Anagrafe Nazionale delle Ricerche (ANR), ai sensi della normativa vigente.
2. Il progetto deve essere presentato dal soggetto proponente, individuato dalla dichiarazione d'intenti di cui al successivo articolo 6, comma 4.
Requisiti dei progetti di ricerca
1. Al fine di favorire l'aggregazione delle migliori competenze ed esperienze scientifiche, tecniche e tecnologiche, ciascun progetto deve prevedere, a pena di esclusione, un costo complessivo determinato in funzione di quanto stabilito dall'Allegato 2 del presente bando, compreso tra:
- minimo € 3.000.000,00 - massimo € 3.703.300,00 per la Linea di ricerca n. 1
- minimo € 1.250.000,00 - massimo € 1.515.000,00 per la Linea di ricerca n. 2
- minimo € 1.250.000,00 - massimo € 1.515.000,00 per la Linea di ricerca n. 3
- minimo € 800.000,00 - massimo € 1.000.010,00 per la Linea di ricerca n. 4
- minimo € 400.000,00 - massimo € 505.000,00 per la Linea di ricerca n. 5
2. Inoltre, a pena di esclusione, ciascun progetto deve:
a) avere una durata non superiore a 36 mesi;
b) essere realizzato da un massimo di n. 5 (cinque) unità operative, di cui una coincidente con il soggetto proponente. Tutte le unità operative devono essere in possesso dei requisiti previsti all'articolo 4, comma 2, del presente decreto.
Modalità e termini di presentazione del progetto
1. I progetti devono essere redatti, a pena di esclusione, compilando in ogni sua parte la "Scheda progetto", di cui all'Allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto. La scheda è firmata digitalmente, ovvero sottoscritta in forma autografa, dal coordinatore del progetto e dal responsabile amministrativo, allegando i documenti di identità validi. Per la compilazione del preventivo finanziario si deve tener conto di quanto riportato nel successivo articolo 11.
2. I progetti devono essere presentati, a pena di esclusione, compilando il modulo di domanda "Presentazione progetto", di cui all'Allegato 4 del presente decreto, firmato digitalmente, ovvero sottoscritto in forma autografa dal legale rappresentante del soggetto proponente o dal suo delegato, allegando copia di un documento d'identità valido del sottoscrittore. Nel caso di delega, deve essere allegata copia della delega e del documento d'identità valido del delegato e del delegante. Per i soggetti privati di cui all'articolo 4, comma 1, lett. c), devono essere allegati copia dell'atto costitutivo ovvero dello statuto vigente.
3. Ciascun soggetto proponente può presentare un solo progetto nell'ambito della stessa linea di ricerca. Nell'ipotesi in cui lo stesso soggetto proponente presenti nell'ambito della stessa linea di ricerca due diverse proposte, viene esclusa d'ufficio la seconda pervenuta.
4. Nel caso di partecipazione al progetto di due o più unità operative (nel numero massimo di cinque) è necessaria, a pena di esclusione, la presentazione di una dichiarazione di intenti sottoscritta da parte dei rappresentanti legali, che individua il soggetto proponente e contenga l'impegno a formalizzare un accordo di collaborazione ("convenzione") tra le unità operative (di seguito anche U.O.), come previsto dall'articolo 9, comma 2, del presente decreto.
5. La domanda di partecipazione (comma 2 del presente articolo) deve pervenire in un unico plico chiuso, sigillato e firmato sui lembi di chiusura, pena esclusione, al seguente indirizzo Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Direzione Generale dello Sviluppo Rurale - DISR IV - Via XX Settembre, n. 20 - 00187 - ROMA, entro e non oltre il 45° (quarantacinquesimo) giorno successivo alla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana dell'avviso per estratto di pubblicazione del presente decreto sul sito istituzionale del Mipaaf, nella sezione "Ricerca". Nel caso in cui il quarantacinquesimo giorno coincida con il sabato, la domenica o un giorno festivo, il termine è prorogato al primo giorno lavorativo successivo. La domanda, a cura del proponente può essere presentata "a mano" ovvero a mezzo "raccomandata AR" o tramite corriere. Ai fini del rispetto del termine fa fede, nel caso di raccomandata AR, la data e l'ora di spedizione della domanda apposta sulla ricevuta di accettazione della raccomandata A/R da parte dell'Ufficio Postale o, nel caso di consegna a mano o con corriere, la data e l'ora apposta sul plico da parte dell'Ufficio Postale del Ministero, ovvero della segreteria dell'Ufficio DISR IV, disponibili all'accettazione dei plichi nei giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 8,00 alle ore 18,00. Le domande pervenute al di fuori dei limiti temporali sopra indicati sono considerate irricevibili.
6. Il plico deve recare all'esterno, pena esclusione, le informazioni relative al soggetto proponente (denominazione, indirizzo e codice fiscale) e riportare la dicitura "NON APRIRE - SELEZIONE PUBBLICA PROGETTI DI RICERCA - BANDO XYLELLA FASTIDIOSA - LINEA DI RICERCA..... (da specificare) e deve contenere, oltre alla domanda di partecipazione di cui al comma 2 ed alla dichiarazione di intenti di cui al comma 4 del presente articolo, un supporto informatico non riscrivibile contenente la scheda di progetto Allegato 1 di cui al comma 1 del presente articolo e nel caso che tra i soggetti partecipanti risultino i soggetti privati, di cui all'articolo 4, comma 1, lett. c), copia dello statuto o dell'atto costituivo vigente.
7. Al fine di scongiurare contenzioso derivante dal rischio di illeggibilità di file e/o mancanza di documenti essenziali contenuti nel supporto informatico, deve essere inserita all'interno del plico una busta chiusa e sigillata sui lembi di chiusura con il timbro o la firma del proponente, contrassegnata con la dizione BANDO XYLELLA FASTIDIOSA - II° SUPPORTO INFORMATICO, contenente una copia del supporto informatico non riscrivibile, da utilizzare nel caso inservibilità del primo supporto. La seconda copia contenuta sarà conservata integralmente dall'Ufficio DISR IV e sarà aperta in presenza del proponente solo in caso di contestazione circa la illeggibilità, e/o mancanza di documenti essenziali. Si precisa che qualora il contenuto di entrambi i supporti informatici risulti illeggibile la domanda sarà ritenuta inammissibile. La presentazione di un'unica copia non comporta esclusione dalla procedura di selezione ma pone a carico del proponente il rischio dell'illeggibilità dei file allegati alla domanda.
Istruttoria preliminare e motivi di esclusione
1. Alla chiusura dei termini per la presentazione dei progetti, il dirigente dell'Ufficio DISR IV, quale responsabile unico del procedimento, individuato nel successivo articolo 13, provvede all'apertura dei plichi, effettua la catalogazione dei progetti presentati e l'istruttoria preliminare, verificando la regolarità formale delle domande, secondo quanto indicato nel presente bando. Successivamente, riporta nel verbale istruttorio le verifiche effettuate e consegna alla Commissione di valutazione i progetti ammessi alla valutazione tecnico-scientifica.
2. Sono esclusi dalla valutazione tecnico-scientifica i progetti che non hanno i requisiti richiesti all'articolo 5 e che sono difformi dalle modalità di cui all'articolo 6, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6.
Valutazione tecnico-scientifica
1. Con decreto del Direttore Generale dello sviluppo rurale, ai sensi dell'articolo 5 del DM 9 maggio 2022 n. 207631, è nominata la Commissione che procede alla valutazione tecnico scientifica dei progetti che hanno superato le verifiche formali dell'istruttoria preliminare.
2. I criteri di valutazione, definiti dall'articolo 4 del DM 9 maggio 2022 n. 207631, sono stati riportati nella Scheda di Valutazione (Allegato 5), parte integrante del presente decreto, con i relativi punteggi assegnabili.
3. Sono considerati idonei i progetti che conseguono un punteggio superiore alla metà dei punti assegnabili per ciascuno dei criteri della Scheda di Valutazione (Allegato 5) e, comunque, un punteggio complessivo non inferiore a 60 punti.
4. Al termine della valutazione, la Commissione redige per ciascuna delle 5 linee di ricerca, di cui all'articolo 2 del presente decreto, la graduatoria provvisoria e la trasmette alla Direzione Generale dello sviluppo rurale, con gli atti di pertinenza, per i successivi adempimenti di competenza.
5. La graduatoria definitiva, per ogni linea di ricerca, è approvata con decreto direttoriale e resa nota tramite la pubblicazione sul sito istituzionale del Mipaaf, nella sezione "Ricerca".
Concessione del contributo
1. In relazione a quanto stabilito all'articolo 3, comma 2, sono finanziati i progetti che hanno ottenuto il punteggio più elevato nella graduatoria definitiva di cui all'articolo 8, punto 5.
2. Con decreto del Direttore Generale dello sviluppo rurale, per ciascuno dei progetti finanziabili è concesso il contributo per lo svolgimento delle attività, nella misura massima del 99% dei costi approvati, previa accettazione del contributo da parte del soggetto proponente, l'acquisizione del CUP e della convenzione. La convenzione deve riportare il CUP, è sottoscritta nei termini di legge, regola i rapporti tra i partecipanti, definisce compiti, ruoli e responsabilità, scientifiche e amministrative, formalizza la funzione del soggetto proponente quale coordinatore e beneficiario diretto dell'intero contributo concesso che trasferisce alle unità operative partecipanti, secondo quanto stabilito nel decreto di concessione.
3. Le modalità di erogazione del contributo sono specificate nel decreto di concessione.
Garanzie e verifiche preliminari alla concessione del contributo
1. Per i progetti ammessi a contributo, i cui soggetti proponenti sono quelli di cui all'articolo 4, comma 1, lett. b) e lettera c) (Università degli studi non statali legalmente riconosciute e soggetti privati), il decreto di effettiva concessione del contributo ed erogazione dell'anticipo del 50%, è subordinato:
a) alla presentazione della fidejussione bancaria e/o garanzia assicurativa rilasciata da un primario istituto di credito o di assicurazione per l'intero anticipo. La stessa deve essere "a prima richiesta" o "a semplice richiesta" e prevedere espressamente la formale rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui al comma 2 dell'articolo 1944 del codice civile e l'esplicita rinuncia del fideiussore di avvalersi delle disposizioni contenute nell'articolo 1957 del codice civile;
b) all'esito positivo della verifica D.U.R.C. (documento unico di regolarità contributiva);
c) all'esito positivo della verifica degli inadempimenti presso l'Agenzia delle Riscossioni e delle Entrate (ex art. 48-bis D.P.R. n. 602/73);
d) al rispetto della normativa antimafia;
e) all'assenza di procedure concorsuali nei confronti del soggetto beneficiario previste dalla legge fallimentare e da altre leggi speciali;
f) all'assenza di procedimenti in corso per la dichiarazione di una di tali situazioni; di non trovarsi in stato di liquidazione coatta, concordato preventivo. Non costituisce motivo ostativo, all'erogazione del contributo il concordato preventivo con continuità aziendale (se adeguatamente documentato);
2. Per i progetti ammessi a contributo i cui soggetti proponenti sono quelli di cui all'articolo 4,comma 1, lett. a) (Università degli studi statali ed enti pubblici di ricerca) e le unità operative sono i soggetti indicati all'art. 4, comma 1, lett. b) e c) (Università degli studi non statali legalmente riconosciute, soggetti privati), i documenti di cui alle lettere a), b), c), d), e), ed f) del comma 1 del presente articolo, devono essere richiesti e/o acquisiti dal soggetto proponente pubblico, in quanto beneficiario diretto del contributo e trasmessi al Mipaaf prima della effettiva concessione ed erogazione dell'anticipo. In tale caso, l'unità operativa produrrà al soggetto proponente pubblico la garanzia fidejussoria, nei termini suindicati alla lettera a), quantificata sulla parte di anticipo ad essa spettante.
3. Per i progetti ammessi a contributo il cui soggetto proponente è pubblico e pubbliche sono le unità operative, secondo l'articolo 4, comma 1, lett. a), (Università degli studi statali ed enti pubblici di ricerca), ai fini della effettiva concessione del contributo ed erogazione dell'anticipo, sono chiamati ad assolvere ai soli obblighi del comma 2, dell'articolo 9.
Costi ammissibili e rendicontazione delle spese
1. Per la definizione del preventivo finanziario si deve tener conto della tipologia dei costi riportati nei "Costi ammissibili", Allegato 2, che costituisce parte integrante del presente decreto, nel quale si fa riferimento, tra l'altro, alla modalità di calcolo dei costi riguardanti le voci: "attività esterne", "spese generali" e "coordinamento".
2. Ai fini del calcolo del costo complessivo del progetto di cui all'articolo 5, comma 1, i soggetti privati senza fini di lucro e le Università degli studi non statali legalmente riconosciute, che non usufruiscono del finanziamento pubblico per il personale, possono riferirne il costo al progetto in ragione del suo concreto impiego.
3. Il costo del personale a tempo indeterminato dei soggetti pubblici (Università statali e Enti pubblici di ricerca), non finanziabile con le risorse del progetto, non deve essere considerato ai fini del computo del costo complessivo di progetto di cui all'articolo 5, comma 1.
4. Il costo del personale deve comunque, essere sempre riportato nella "scheda progetto" Allegato1.
5. La liquidazione delle spese relative al contributo concesso è regolata nel decreto di concessione contributo, che tiene conto delle indicazioni riportate nella "Rendicontazione delle spese", Allegato 3, parte integrante del presente decreto.
6. Per quanto non regolato dal presente decreto e dal collegato decreto di concessione del contributo, si fa riferimento al Manuale Utente, approvato con DM n. 27532 del 23/11/2016.
Pubblicazione delle informazioni
1. I risultati, anche parziali, dei progetti di ricerca finanziati, sono pubblicati sul sito del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, nell'ambito della sezione "RICERCA" in un'apposita voce concernente i risultati dei progetti di ricerca sulla Xylella fastidiosa.
Responsabile del procedimento e informativa sul trattamento dei dati personali
1. Il responsabile unico del procedimento è il dirigente pro tempore dell'Ufficio DISR IV. Eventuali richieste di chiarimento sulle procedure dettate dal presente bando possono essere formulate inviando una e-mail al seguente indirizzo: disr4@politicheagricole.it.
2. Ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. n. 193/2003 si rende noto che:
- tutti i dati che verranno richiesti nell'ambito del percorso previsto dal presente bando di selezione saranno trattati esclusivamente per le finalità previste dall'iniziativa medesima;
- il trattamento dei dati personali forniti potrà essere effettuato attraverso strumenti cartacei o informatici.
3. Il titolare del trattamento è il Mipaaf - Ufficio DISR IV - Via XX Settembre, 20 00187 ROMA - www.politicheagricole.it
Foro competente
Per tutte le controversie che si dovessero verificare si elegge esclusivamente il Foro di Roma.
Il presente decreto è pubblicato sul sito internet istituzionale del Ministero nella sezione "Ricerca" e ne viene data pubblicità per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Il Direttore Generale
SIMONA ANGELINI