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N.d.R.: L'errata numerazione degli articoli del presente decreto risulta così nel sito del Ministero dello sviluppo economico.

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 10 ottobre 2022

- Allegato al Comunicato Ministero dello Sviluppo Economico pubblicato nella G.U.R.I. 25 ottobre 2022, n. 250

Termini per la presentazione delle domande per l'accesso alle agevolazioni a sostegno della riconversione, della ricerca e dello sviluppo nel settore automotive.

Testo con annotazioni alla data 2 novembre 2023

N.d.R.: L'errata numerazione degli articoli del presente decreto risulta così nel sito del Ministero dello sviluppo economico.

DIREZIONE GENERALE PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE

IL DIRETTORE GENERALE

Visto il decreto-legge 1 marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, recante misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali e, in particolare, l'articolo 22, recante disposizioni in materia di riconversione, ricerca e sviluppo del settore automotive ed istitutivo di un Fondo con una dotazione di 700 milioni di euro per l'anno 2022 e 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2030;

Considerato che l'articolo 22, del richiamato decreto-legge n. 17 del 2022 demanda ad uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, il riparto delle risorse e la definizione dei relativi interventi, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri competenti;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e il Ministro della transizione ecologica, del 4 agosto 2022, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 4 ottobre 2022, n. 232, con il quale si è proceduto al riparto delle risorse del Fondo destinate al sostegno agli investimenti per l'insediamento, la riconversione e la riqualificazione verso forme produttive innovative e sostenibili, al fine di favorire la transizione verde, la ricerca e gli investimenti nella filiera del settore automotive;

Visto, in particolare, l'articolo 2, del predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 agosto 2022 che destina risorse complessivamente pari a 225 milioni di euro per le annualità 2022, 2023 e 2024 alla concessione delle agevolazioni previste dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 dicembre 2021 - Accordi per l'innovazione - nell'ambito del Fondo di cui all'articolo 23, del decreto-legge n. 83 del 22 giugno 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 al fine di sostenere rilevanti progetti di ricerca e sviluppo per l'insediamento, la riconversione e la riqualificazione verso forme produttive innovative e sostenibili;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 8 marzo 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 16 maggio 2013, n. 113, con il quale, in applicazione dell'articolo 23, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono state individuate le priorità, le forme e le intensità massime di aiuto concedibili nell'ambito del Fondo per la crescita sostenibile;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 maggio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 18 agosto 2017, n. 192, recante la ridefinizione delle procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni, previste dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 1° aprile 2015, a favore dei progetti di ricerca e sviluppo realizzati nell'ambito di accordi sottoscritti dal Ministero con le regioni, le province autonome, le altre amministrazioni pubbliche eventualmente interessate e i soggetti proponenti;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 dicembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 14 febbraio 2022, n. 37, che provvede a ridefinire le procedure finalizzate alla definizione delle agevolazioni concedibili nell'ambito del regime di aiuto istituito ai sensi del predetto decreto 24 maggio 2017, al fine ridurre le tempistiche previste per la concessione ed erogazione delle agevolazioni;

Visto il decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese 4 gennaio 2022, con il quale è stata approvata la convenzione stipulata in data 30 dicembre 2021 tra il Ministero dello sviluppo economico e Banca del Mezzogiorno-Mediocredito Centrale S.p.a., in qualità di mandataria del raggruppamento temporaneo di operatori economici, costituitosi con atto del 20 e 21 dicembre 2021 (registrato presso l'Agenzia delle Entrate in data 24 dicembre 2021 al n. 16723 serie 1T), per l'affidamento del servizio di assistenza e supporto al Ministero dello sviluppo economico per l'espletamento degli adempimenti tecnico-amministrativi e istruttori connessi alla concessione, all'erogazione, ai controlli e al monitoraggio delle agevolazioni concesse in favore di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione;

Visto il decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese 18 marzo 2022, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 28 marzo 2022, n. 73, che definisce i termini e le modalità per la concessione ed erogazione delle agevolazioni previste dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 dicembre 2021;

Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 187 del 26 giugno 2014, come modificato dai regolamenti della Commissione n. 1084/2017 del 14 giugno 2017, n. 2020/972 del 2 luglio 2020, n. 2021/452 del 15 marzo 2021 e n. 2020/1237 del 23 luglio 2021, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

Visto il regolamento (UE) 2019/631 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni di CO2 delle autovetture nuove e dei veicoli commerciali leggeri nuovi e che abroga i regolamenti (CE) n. 443/2009 e (UE) n. 510/2011;

Visto il regime di aiuto n. SA.53634, registrato in data 5 marzo 2019, prorogato fino al 31 dicembre 2023 con l'aiuto SA.60795, registrato in data 28 dicembre 2020, inerente all'intervento del Fondo per la crescita sostenibile a favore di progetti di ricerca e sviluppo realizzati nell'ambito di accordi sottoscritti dal Ministero dello sviluppo economico con le regioni e le altre amministrazioni pubbliche interessate;

Considerato che il citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 agosto 2022 prevede che con successivo provvedimento del Direttore generale per gli incentivi alle imprese sono individuate le disposizioni procedurali e la data di apertura dello sportello agevolativo dedicato alle domande che risultino coerenti con quanto definito nel decreto medesimo;

Decreta:

N.d.R.: L'errata numerazione degli articoli del presente decreto risulta così nel sito del Ministero dello sviluppo economico.

Art. 1

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto, sono adottate le seguenti definizioni:

a) "Ministero": il Ministero dello sviluppo economico;

b) "Accordo per l'innovazione" o anche "Accordo": l'Accordo sottoscritto ai sensi del decreto ministeriale 31 dicembre 2021 dal Ministero con i soggetti proponenti e le regioni, le province autonome, le altre amministrazioni pubbliche eventualmente interessate;

c) "Accordo quadro": l'Accordo sottoscritto, ai sensi dell'articolo 7 del decreto ministeriale 31 dicembre 2021 richiamato in premessa, dal Ministero e dalle altre amministrazioni pubbliche interessate al sostegno di iniziative di ricerca e sviluppo di rilevanza strategica, in termini di capacità di favorire percorsi di innovazione orientati all'accrescimento della competitività e della produttività di specifici ambiti territoriali, comparti e settori economici;

d) "decreto 31 dicembre 2021": il decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 dicembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 14 febbraio 2022, n. 37 che ridefinisce le procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni, previste dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 maggio 2017, a favore dei progetti di ricerca e sviluppo realizzati nell'ambito di accordi sottoscritti dal Ministero con i soggetti proponenti e con le amministrazioni pubbliche eventualmente interessate;

e) "decreto direttoriale 18 marzo 2022": il decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese 18 marzo 2022, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 28 marzo 2022, n. 73, che definisce i termini e le modalità per la concessione ed erogazione delle agevolazioni previste dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 dicembre 2021;

f) "DPCM": il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e il Ministro della transizione ecologica, del 4 agosto 2022, con il quale, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 22 del decreto-legge 1 marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, si è proceduto al riparto delle risorse del Fondo destinate al sostegno agli investimenti per l'insediamento, la riconversione e la riqualificazione verso forme produttive innovative e sostenibili, al fine di favorire la transizione verde, la ricerca e gli investimenti nella filiera del settore automotive;

g) "PEC": posta elettronica certificata;

h) "regioni del Mezzogiorno": le regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Sardegna;

i) "Soggetto gestore": il raggruppamento temporaneo di operatori economici, costituitosi con atto del 20 e 21 dicembre 2021, con mandataria Banca del Mezzogiorno-Mediocredito Centrale S.p.a., a cui sono affidati gli adempimenti tecnici e amministrativi riguardanti l'istruttoria delle proposte progettuali, l'erogazione delle agevolazioni, l'esecuzione di monitoraggi, ispezioni e controlli;

j) "ricerca industriale": la ricerca pianificata o le indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze e capacità da utilizzare per sviluppare nuovi prodotti, processi o servizi o per apportare un notevole miglioramento ai prodotti, processi o servizi esistenti. Essa comprende la creazione di componenti di sistemi complessi e può includere la costruzione di prototipi in ambiente di laboratorio o in un ambiente dotato di interfacce di simulazione verso sistemi esistenti e la realizzazione di linee pilota, se ciò è necessario ai fini della ricerca industriale, in particolare ai fini della convalida di tecnologie generiche;

l) "sviluppo sperimentale": l'acquisizione, la combinazione, la strutturazione e l'utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale e di altro tipo allo scopo di sviluppare prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati. Rientrano in questa definizione anche altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione di nuovi prodotti, processi o servizi. Rientrano nello sviluppo sperimentale la costruzione di prototipi, la dimostrazione, la realizzazione di prodotti pilota, test e convalida di prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati, effettuate in un ambiente che riproduce le condizioni operative reali laddove l'obiettivo primario è l'apporto di ulteriori miglioramenti tecnici a prodotti, processi e servizi che non sono sostanzialmente definitivi. Lo sviluppo sperimentale può quindi comprendere lo sviluppo di un prototipo o di un prodotto pilota utilizzabile per scopi commerciali che è necessariamente il prodotto commerciale finale e il cui costo di fabbricazione è troppo elevato per essere utilizzato soltanto a fini di dimostrazione e di convalida. Lo sviluppo sperimentale non comprende tuttavia le modifiche di routine o le modifiche periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione e servizi esistenti e ad altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti.

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Art. 2

Risorse disponibili

1. Ai sensi dell'articolo 2, del DPCM, per la concessione delle agevolazioni a sostegno dei progetti di ricerca e sviluppo, di cui all'articolo 3, sono rese disponibili risorse finanziarie complessivamente pari a euro 225.000.000,00 (duecentoventicinquemilioni/00) a valere sulle risorse del Fondo, di cui all'articolo 22, comma 1, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34.

2. Ai sensi l'articolo 7-bis, comma 2, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, una quota pari al 34 per cento delle risorse, di cui al comma 1, è riservata ai progetti di ricerca e sviluppo da realizzare nei territori delle regioni del Mezzogiorno.

3. Le risorse, di cui al comma 1, sono destinate al sostegno di progetti di ricerca sviluppo, coerenti con le finalità di cui all'articolo 3, oggetto di domande di agevolazione già presentate sul primo sportello agevolativo di cui al decreto 31 dicembre 2021 e non ammesse alla fase istruttoria per carenza di risorse, ovvero di nuove domande di agevolazione. Le modalità di accesso alle predette risorse sono definite all'articolo 4.

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Art. 3

Finalità, ambito operativo e progetti ammissibili

1. Il presente provvedimento definisce, ai sensi dell'articolo 2, comma 2 del DPCM, le modalità ed i termini per la presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni a valere sugli Accordi per l'innovazione per il settore automotive.

2. Gli Accordi di cui al comma 1 devono essere diretti al sostegno di progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale di rilevante impatto tecnologico, in grado di favorire percorsi di innovazione finalizzati all'insediamento, alla riconversione e alla riqualificazione verso forme produttive innovative e sostenibili, al fine di favorire la transizione verde, la ricerca e gli investimenti nella filiera del settore automotive.

3. I progetti di ricerca e sviluppo, di cui al comma 2, devono avere le seguenti caratteristiche:

a) essere realizzati dai soggetti di cui all'articolo 3 del decreto 31 dicembre 2021;

b) rispettare quanto indicato all'articolo 4, comma 2, lettere a), c), d), e), f) e g) del decreto 31 dicembre 2021 e successive disposizioni attuative;

c) prevedere attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale finalizzate allo sviluppo e alla produzione di:

1) nuovi veicoli nonché sistemi di alimentazione e propulsione che aumentino l'efficienza del veicolo minimizzando le emissioni nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, lettera m), del regolamento (UE) 2019/631;

2) tecnologie, materiali, architetture e componenti strutturali funzionali all'alleggerimento dei veicoli nonché dei sistemi di trasporto per la mobilità urbana;

3) nuovi sistemi, componenti meccanici, elettrici, elettronici e software per la gestione delle funzioni principali del veicolo, propulsione, lighting, dinamica laterale e longitudinale, abitacolo;

4) nuovi sistemi, componenti meccanici elettrici, elettronici e software per sistemi avanzati per l'assistenza alla guida (ADAS), la connettività del veicolo (V2V e V2I), la gestione di dati, l'interazione uomo veicolo (HMI) e l'infotainment;

5) sistemi infrastrutturali per il rifornimento e la ricarica dei veicoli.

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Art. 4

Modalità e termini per la presentazione delle domande di agevolazione

1. Il soggetto proponente un progetto di ricerca e sviluppo rispondente alle caratteristiche, di cui all'articolo 3, oggetto di una domanda di agevolazione già presentata sul primo sportello agevolativo di cui al decreto 31 dicembre 2021, il cui iter agevolativo risulti sospeso per carenza di risorse finanziarie, può presentare apposita istanza per l'accesso alle risorse, di cui all'articolo 2.

2. Le istanze di cui al comma 1, redatte secondo lo schema di cui all'allegato n. 2b, devono essere presentate, in via esclusivamente telematica, alla Direzione generale per gli incentivi alle imprese del Ministero, all'indirizzo PEC: dgiai.div6@pec.mise.gov.it, entro, e non oltre, il 27 ottobre 2022.

3. Le nuove domande di agevolazione, di cui all'articolo 2, comma 3, devono essere redatte e presentate in via esclusivamente telematica dalle ore 10.00 alle ore 18.00 di tutti i giorni lavorativi, dal lunedì al venerdì, a partire dal 29 novembre 2022, pena l'invalidità e l'irricevibilità, utilizzando la procedura ed i modelli disponibili nel sito internet del Soggetto gestore (https://fondocrescitasostenibile.mcc.it) per la richiesta delle agevolazioni a valere sull'intervento "Decreto ministeriale 31 dicembre 2021 - Accordi per l'innovazione per l'automotive". Un soggetto proponente può presentare una sola domanda di agevolazione in qualità di soggetto capofila di un progetto congiunto. (1)

4. Le attività inerenti alla predisposizione della domanda di agevolazione e della documentazione da allegare alla stessa possono essere svolte dai soggetti proponenti anche prima dell'apertura del termine di presentazione delle domande di cui al comma 3. A tal fine, la procedura di compilazione guidata è resa disponibile nel sito internet del Soggetto gestore a partire dal 22 novembre 2022.

5. Ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, le imprese hanno diritto alle agevolazioni esclusivamente nei limiti delle disponibilità finanziarie. Le domande di agevolazione sono, pertanto, accolte nei limiti delle risorse finanziarie rese disponibili con il DPCM, tenuto anche conto degli eventuali apporti finanziari delle amministrazioni, di cui all'articolo 5 e delle relative riserve appostate dal Ministero, secondo quanto specificato al comma 4, del medesimo articolo 5. Il progetto per il quale le risorse finanziarie non risultano sufficienti alla copertura integrale delle agevolazioni concedibili non è ammesso alla fase istruttoria.

6. Il Ministero comunica tempestivamente, con provvedimento del Direttore generale per gli incentivi alle imprese da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel proprio sito internet, l'avvenuto esaurimento delle risorse finanziarie e la conseguente chiusura dello sportello per la presentazione delle domande di agevolazione. (2)

(1)

Ai sensi dell'Articolo unico del D.M. Imprese e Made in Italy 14 novembre 2022, il termine inziale per la presentazione di nuove domande, è posticipato alle ore 12.00 del giorno 29 novembre 2022.

(2)

In attuazione della lettera annotata si rimanda al D.M. Imprese e Made in Italy 2 novembre 2023.

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Art. 5

Procedura per la definizione dell'Accordo quadro

1. Le regioni, le province autonome e le altre amministrazioni pubbliche interessate al sostegno delle iniziative di ricerca e sviluppo di cui all'articolo 3, presentano, secondo le modalità indicate al comma 2, una manifestazione di interesse per la sottoscrizione di un Accordo quadro con il Ministero, contenente i seguenti elementi:

a) la denominazione dell'amministrazione interessata alla sottoscrizione dell'Accordo quadro;

b) l'entità e la natura delle risorse finanziarie da rendere disponibili.

2. Le manifestazioni di interesse, di cui al comma 1 devono essere presentate in via esclusivamente telematica alla Direzione generale per gli incentivi alle imprese del Ministero, all'indirizzo PEC: dgiai.segreteria@pec.mise.gov.it.

3. Il Ministero, ricevuta la manifestazione di interesse di cui al comma 1, avvia la fase di interlocuzione con l'amministrazione interessata al fine di procedere alla definizione e alla sottoscrizione dell'Accordo quadro, nel quale sono indicati i seguenti elementi:

a) le finalità dell'Accordo;

b) le amministrazioni sottoscrittici;

c) il quadro finanziario dell'Accordo quadro, le modalità e le tempistiche di versamento delle risorse al Ministero;

d) gli impegni a carico dei soggetti sottoscrittori.

4. Il Ministero concorre al cofinanziamento degli Accordi quadro di cui al presente articolo riservando una quota delle risorse del Fondo rese disponibili dal DPCM per il sostegno delle iniziative di ricerca e sviluppo, di cui all'articolo 3.

5. Possono cofinanziare le iniziative di ricerca e sviluppo di cui al presente sportello agevolativo esclusivamente le regioni e le altre amministrazioni pubbliche che entro il 15 novembre 2022 hanno sottoscritto l'Accordo quadro.

6. Il quadro finanziario complessivo delle risorse rese disponibili per lo sportello agevolativo, tenuto conto degli eventuali apporti finanziari delle amministrazioni sottoscrittrici degli Accordi quadro e delle relative riserve di cui al comma 4, sarà reso disponibile sul sito internet del Ministero, nella sezione dedicata al presente intervento agevolativo (https://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/accordi-per-l-innovazione), entro il 22 novembre 2022.

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Art. 6

Chiusura dello sportello e accesso delle domande alla fase istruttoria

1. Il Soggetto gestore procede all'istruttoria delle domande di agevolazioni nel rispetto dell'ordine cronologico giornaliero di presentazione. Le domande presentate nello stesso giorno sono, pertanto, considerate come pervenute nello stesso istante, indipendentemente dall'ora e dal minuto di presentazione.

2. Nel caso in cui le risorse finanziarie residue disponibili non consentano l'accoglimento integrale delle domande presentate nello stesso giorno, le domande stesse sono ammesse all'istruttoria in base alla posizione assunta nell'ambito di una specifica graduatoria di merito. La graduatoria è formata dal Ministero in ordine decrescente sulla base del punteggio determinato dalla somma dei punteggi degli indicatori ii, iii, iv, e v del criterio di valutazione "caratteristiche del soggetto proponente", di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), num. 3), del decreto direttoriale 18 marzo 2022 e del punteggio relativo all'elemento di valutazione "impatto del progetto", secondo le modalità indicate nell'allegato n. 1, utilizzando rispettivamente i dati così come esposti dai soggetti proponenti nella dichiarazione sostitutiva d'atto notorio relativa ai dati contabili e nella domanda di agevolazioni. In caso di parità di punteggio tra più progetti, prevale il progetto con il minor costo presentato. Qualora nel corso delle verifiche istruttorie emergano dei dati utili alla formazione della graduatoria difformi rispetto a quelli dichiarati dal soggetto proponente, in relazione al criterio "caratteristiche del soggetto proponente", la posizione in graduatoria stessa, ai fini dell'accesso alle agevolazioni, viene rideterminata sulla base dei dati risultanti dalla predetta attività istruttoria. (1)

3. Nell'ambito delle riserve finanziarie derivanti dalla sottoscrizione degli Accordi quadro di cui all'articolo 5, comma 6, il Soggetto gestore procede all'istruttoria delle domande di agevolazioni nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione ovvero, qualora le risorse finanziarie residue disponibili non consentano l'accoglimento integrale delle domande presentate nello stesso giorno, nel rispetto dell'ordine assunto nell'ambito della graduatoria di merito di cui al comma 2, selezionando esclusivamente le domande riguardanti progetti di ricerca e sviluppo da realizzare interamente nei territori dell'amministrazione sottoscrittrice dell'Accordo quadro.

(1)

Per la sospensione dei termini di presentazione delle domande, a partire dalle ore 10,00 del giorno 24 febbraio 2023, a causa dell'esaurimento delle risorse finanziarie previste, si rimanda al D.M. Imprese e Made in Italy 23 febbraio 2023.

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Art. 7

Istruttoria del Soggetto gestore, definizione dell'Accordo e concessione delle agevolazioni

1. Le domande di agevolazione ammesse alla fase istruttoria sono valutate dal Soggetto gestore secondo le modalità e le procedure stabilite all'articolo 9, comma 1, lettere a), b), d) ed e) del decreto 31 dicembre 2021 e all'articolo 5, commi 5 e 6, lettere a), d), e), f) e g) del decreto direttoriale 18 marzo 2022. In tale fase il Soggetto gestore verifica, tra l'altro, la coerenza del progetto di ricerca e sviluppo presentato con l'ambito e le finalità di cui all'articolo 3, comma 2 e 3.

2. A conclusione delle attività istruttorie, che devono svolgersi entro il termine di settanta giorni dalla presentazione della domanda di agevolazione, il Soggetto gestore invia le relative risultanze al Ministero. In caso di esito negativo, il Ministero dà comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento della domanda al soggetto proponente, ai sensi dell'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni. In caso di esito positivo, il Ministero provvede a comunicare tale esito al soggetto proponente e alle altre amministrazioni pubbliche sottoscrittrici degli Accordi quadro di cui all'articolo 5, avviando con gli stessi l'attività negoziale propedeutica alla definizione dell'Accordo per l'innovazione.

3. A seguito della sottoscrizione dell'Accordo per l'innovazione, il Ministero invita i soggetti proponenti a presentare la documentazione utile alla definizione del decreto di concessione, secondo quanto indicato all'articolo 11 del decreto 31 dicembre 2021 ed all'articolo 7 del decreto direttoriale 18 marzo 2022.

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Art. 6

Erogazione delle agevolazioni

1. Le agevolazioni sono erogate dal Soggetto gestore in non più di cinque soluzioni, più l'ultima a saldo, in relazione a stati di avanzamento del progetto, secondo quanto indicato all'articolo 12 del decreto 31 dicembre 2021 e all'articolo 9 del decreto direttoriale 18 marzo 2022.

2. Le richieste di erogazione e la relativa documentazione allegata devono essere presentate, in via esclusivamente telematica, utilizzando i modelli e la procedura disponibile nel sito internet del Soggetto gestore (https://fondocrescitasostenibile.mcc.it).

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Art. 7

Disposizioni finali

1. Ai fini della concessione ed erogazione delle agevolazioni si applicano, per quanto non esplicitamente previsto dai precedenti articoli, le disposizioni del decreto 31 dicembre 2021 e successive modifiche ed integrazioni e le relative disposizioni attuative.

Roma,

Il Direttore Generale

GIUSEPPE BRONZINO

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