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MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

DECRETO 14 novembre 2022

- Allegato al Comunicato Ministero delle Imprese e del Made in Italy pubblicato nella G.U.R.I. 23 novembre 2022, n. 274

Rinvio dei termini per la presentazione delle nuove domande per l'accesso alle agevolazioni a sostegno della riconversione, della ricerca e dello sviluppo nel settore automotive.

DIREZIONE GENERALE PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE

VISTO il decreto-legge 1 marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, recante misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali e, in particolare, l'articolo 22, recante disposizioni in materia di riconversione, ricerca e sviluppo del settore automotive ed istitutivo di un fondo con una dotazione di 700 milioni di euro per l'anno 2022 e 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2030;

CONSIDERATO che il richiamato articolo 22 del decreto-legge n. 17/2022 demanda ad uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri il riparto delle risorse e la definizione dei relativi interventi, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i ministri competenti;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e il Ministro della transizione ecologica, del 4 agosto 2022, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 4 ottobre 2022, n. 232 (nel seguito DPCM), con il quale, a valere sulle risorse del Fondo di cui al richiamato articolo 22 del decreto-legge n. 17/2022, sono stati destinati 750 milioni di euro, di cui 50 milioni di euro per l'anno 2022 e 350 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, per il sostegno agli investimenti per l'insediamento, la riconversione e la riqualificazione verso forme produttive innovative e sostenibili, al fine di favorire la transizione verde, e alla ricerca nella filiera del settore automotive;

VISTO, in particolare, l'articolo 2, del DPCM che ha destinato risorse complessivamente pari a 525 milioni di euro alla concessione delle agevolazioni previste dai Contratti di sviluppo di cui all'articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

VISTO l'articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, relativo alla semplificazione degli strumenti di attrazione degli investimenti e di sviluppo d'impresa;

VISTO l'articolo 3 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, concernente il rifinanziamento dei Contratti di sviluppo, che prevede, al comma 4, che il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto, provvede a ridefinire le modalità e i criteri per la concessione delle agevolazioni e la realizzazione degli interventi di cui al citato articolo 43 del decreto-legge n. 112/2008;

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico 14 febbraio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 28 aprile 2014, n. 97, recante l'attuazione del citato articolo 3, comma 4, del decreto-legge n. 69/2013, in materia di riforma della disciplina relativa ai Contratti di sviluppo;

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 dicembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 23 del 29 gennaio 2015, recante l'adeguamento e l'integrazione dei regimi di aiuti previsti dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 14 febbraio 2014 alle disposizioni stabilite dal Regolamento (UE) n. 651/2014, valide per il periodo programmazione 2014-2020, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 del 19 marzo 2020, con la quale è stato adottato il "Quadro temporaneo perle misure di aiuto di stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" e successive modificazioni e integrazioni (nel seguito, Quadro temporaneo) e, in particolare, la sezione 3.13 recante misure di sostegno agli investimenti verso una ripresa sostenibile, introdotta con la comunicazione della Commissione europea C(2021) 8442 del 18 novembre 2021;

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico 13 gennaio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 36 del 12 febbraio 2022, che, al Titolo II, dispone in merito all'applicabilità allo strumento dei Contratti di sviluppo delle disposizioni di cui alla predetta sezione 3.13 del "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" (nel seguito, Quadro temporaneo);

VISTA la decisione della Commissione europea C(2022) 4319 final del 20 giugno 2022 con la quale è stato approvato, a valere sulla richiamata sezione 3.13 del Quadro temporaneo, il regime di aiuti "Investimenti in favore di una ripresa sostenibile" (SA.102702 (2022/N)) applicabile ai Contratti di sviluppo;

VISTA la comunicazione della Commissione europea (2022/C 423/04) del 7 novembre 2022, recante "Modifica del quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza della COVID-19" con la quale è stata disposta la proroga dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2023 del termine di validità della richiamata sezione 3.13 del Quadro temporaneo;

VISTO il decreto del Direttore Generale per gli incentivi alle imprese 10 ottobre 2022, di cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 250 del 25 ottobre 2022, adottato in attuazione dell'articolo 2 del DPCM, con il quale è stato fissato a partire dalle ore 12.00 del giorno 15 novembre 2022 il termine per la presentazione di nuove domande di Contratto di sviluppo coerenti con le finalità previste dal DPCM medesimo;

RITENUTO opportuno, alla luce della proroga del periodo di validità disposta dalla richiamata comunicazione della Commissione europea (2022/C 423/04) del 7 novembre 2022, consentire l'applicazione delle disposizioni della sezione 3.13 del Quadro temporaneo alle nuove domande di Contratto di sviluppo oggetto dello sportello agevolativo di cui al decreto 10 ottobre 2022;

RITENUTO altresì opportuno, per quanto sopra esposto, disporre un rinvio del termine di presentazione delle domande fissato con il richiamato decreto 10 ottobre 2022, al fine di consentire alle imprese interessate la predisposizione della necessaria documentazione;

Decreta:

Art. 0

Articolo Unico

1. Il termine inziale per la presentazione di nuove domande di Contratto di sviluppo coerenti con le finalità previste dal DPCM, disposto dall'articolo 3, comma 4, del decreto del Direttore Generale per gli incentivi alle imprese 10 ottobre 2022 [N.d.R. recte: articolo 4, comma 3, del decreto del Direttore Generale per gli incentivi alle imprese 10 ottobre 2022], è posticipato, per le motivazioni esposte in premessa, alle ore 12.00 del giorno 29 novembre 2022.

2. Su richiesta dell'impresa e in relazione ai singoli progetti costituenti i programmi di sviluppo, le agevolazioni relative alle domande di cui al comma 1 possono essere riconosciute, con riferimento ai soli programmi di investimento realizzati nelle aree del territorio nazionale diverse da quelle designate come "zone a" dalla carta degli aiuti di Stato a finalità regionale, nel rispetto di quanto previsto dalla sezione 3.13 del Quadro temporaneo e dal Titolo II del decreto del Ministro dello sviluppo economico 13 gennaio 2022. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente comma, le domande di agevolazione devono essere presentate entro e non oltre il 31 luglio 2023.

3. La concessione delle agevolazioni con le modalità di cui al comma 2 è subordinata all'approvazione, da parte della Commissione europea, della proroga al 31 dicembre 2023 del termine di validità del regime di aiuti "Investimenti in favore di una ripresa sostenibile" (SA.102702 (2022/N)) richiamato in premessa.

4. Resta fermo quanto disposto dal decreto 10 ottobre 2022 e non modificato dal presente decreto.

Il Direttore Generale

GIUSEPPE BRONZINO