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MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA

DECRETO 15 settembre 2022, n. 200

- Allegato al Comunicato Ministero della Transizione Ecologica pubblicato nella G.U.R.I. 24 ottobre 2022, n. 249

Riapertura dei termini per la presentazione delle domande di concessione dei finanziamenti a tasso agevolato a valere sul Fondo Kyoto. 

DIREZIONE GENERALE INCENTIVI ENERGIA

VISTA la Convenzione Quadro delle Nazioni Unite sui Cambiamenti Climatici, fatta a New York nel 1992 e successivamente ratificata dal Governo italiano con legge 15 gennaio 1994, n. 65;

VISTO il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502;

VISTO il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;

VISTA la legge 11 gennaio 1996, n. 23, con particolare riferimento all'art. 3 "Competenze degli enti locali" e all'art. 8 "Trasferimento ed utilizzazione degli immobili";

VISTO il Protocollo adottato il 10 dicembre 1997 a Kyoto nel corso della Terza Conferenza delle Parti alla Convenzione sui Cambiamenti Climatici secondo il quale i Paesi industrializzati si impegnano a ridurre, per il periodo 2008-2012, il totale delle emissioni di gas ad effetto serra almeno del 5% rispetto ai livelli del 1990;

VISTA la decisione del Consiglio del 25 aprile 2002, 2002/3581 CE, riguardante l'approvazione, a nome della Comunità Europea, del Protocollo di Kyoto allegato alla Convenzione Quadro delle Nazioni Unite sui Cambiamenti Climatici, nel quale l'Italia si impegna alla riduzione delle proprie emissioni di gas serra nella misura del 6,5% rispetto ai livelli del 1990 entro il periodo compreso fra il 2008 e il 2012;

VISTA la deliberazione CIPE n. 123 del 19 dicembre 2002, recante la revisione delle linee guida per le politiche e misure nazionali di riduzione delle emissioni di gas serra, che ha approvato il Piano di azione nazionale per la riduzione dei livelli di emissione dei gas serra e l'aumento del loro assorbimento, successivamente modificata con deliberazione n. 135 dell'11 dicembre 2007 ed aggiornata con delibera CIPE dell'8 marzo 2013, n. 17;

VISTO il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192;

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

VISTA la legge 27 dicembre 2006, n. 296, che all'articolo 1, comma 1110, ha istituito un apposito Fondo rotativo per il finanziamento delle misure finalizzate all'attuazione del Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Kyoto l'11 dicembre 1997, reso esecutivo dalla legge 1 giugno 2002, n. 120, previste dalla delibera CIPE n. 123 del 19 dicembre 2002, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 68 del 22 marzo 2003, e successivi aggiornamenti (di seguito "Fondo Kyoto");

VISTO l'articolo 1, comma 1115, della legge n. 296 del 2006 che, nell'istituire il Fondo Kyoto presso la Cassa depositi e prestiti S.p.A., rimanda ad apposita convenzione per la definizione delle modalità di gestione;

VISTO il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 17 novembre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 17 del 2010, che ha definito il tasso di interesse da applicare ai finanziamenti a valere sulle risorse del Fondo Kyoto, successivamente ridotto del cinquanta per cento ai sensi del comma 3 dell'articolo 9 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91;

VISTO il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, che recepisce la direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili;

VISTO l'art. 33 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazione dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;

VISTA la convenzione di cui all'articolo 1, comma 1115, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sottoscritta in data 15 novembre 2011 tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e la CDP S.p.A. per la definizione delle modalità di gestione del Fondo Kyoto e di espletamento delle attività inerenti l'istruttoria, erogazione e gestione dei finanziamenti agevolati e degli atti connessi, registrata presso la Corte dei Conti in data 19 gennaio 2012, Reg. n. 1, Foglio 108;

VISTO l'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, come modificato dall'articolo 41 del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, che, al comma 2-bis, prevede che gli atti amministrativi, anche di natura regolamentare, adottati dalle Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti Codici unici di progetto, che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso;

VISTO il primo addendum alla Convenzione del 15 novembre 2011 sottoscritto in data 10 aprile 2014 tra il Ministero dell'ambiente e la CDP S.p.A., anche in esecuzione di quanto previsto dal decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, art. 57, e registrato presso la Corte dei Conti in data 3 settembre 2014, Reg. n. 1 - Foglio 3429;

VISTO il decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102;

VISTO il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, e in particolare l'articolo 9 che prevede la concessione di finanziamenti per "Interventi urgenti per l'efficientamento energetico degli edifici scolastici e universitari pubblici" a valere sul Fondo di cui al citato articolo 1, comma 1110, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel limite di euro 350.000.000,00;

VISTO il secondo addendum alla citata Convenzione del 15 novembre 2011 sottoscritto l'8 ottobre 2015 tra il Ministero dell'ambiente e la CDP S.p.A. con il quale le parti hanno definito le modalità di gestione delle fasi successive all'"ammissione ai finanziamenti agevolati (stipula del contratto, erogazioni, operazioni di rimborso del prestito), concessi nell'ambito del Fondo Kyoto 3, ambito del fondo di cui al comma 1 dell'articolo 9 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, e registrato presso la Corte dei Conti in data 6 novembre 2015, Reg. n. 1 - Foglio 3365;

VISTO l'articolo 1, comma 743, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, che ha esteso agli impianti sportivi ed alle strutture sanitarie di proprietà pubblica la possibilità di concedere i finanziamenti a tasso agevolato di cui al richiamato articolo 9, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91;

VISTO il comma 744 del citato articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, che rimanda ad un decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, l'individuazione dei criteri e delle modalità di concessione dei finanziamenti agevolati di cui al richiamato articolo 9, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91;

VISTA la Convenzione sottoscritta in data 2 aprile 2019 tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e la Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., ai sensi dell'articolo 1, comma 1115, della citata legge 27 dicembre 2006, n. 296, per la definizione delle modalità di gestione delle attività del Fondo Kyoto, registrata presso la Corte dei Conti in data 8 maggio 2019, Reg. n. 1 - Foglio 975;

VISTO l'articolo 1 del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, recante "Disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca";

VISTO il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro dell'Economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro della pubblica istruzione ed il Ministro dell'università e della ricerca dell'11 febbraio 2021, n. 65, recante "Criteri e modalità di concessione, erogazione e rimborso dei finanziamenti a tasso agevolato per gli interventi di efficienza energetica e di efficientamento e risparmio idrico su edifici pubblici", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 98 del 24 aprile 2021;

VISTO il decreto legge 1 marzo 2021, n. 22, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri" convertito con modificazioni dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, che ha modificato la denominazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in "Ministero della transizione ecologica" e ridefinito le sue funzioni fra le quali rientrano adesso le politiche energetiche, prevedendo altresì il trasferimento al medesimo Ministero della Direzione generale per l'approvvigionamento, l'efficienza e la competitività energetica e della Direzione generale per le infrastrutture e la sicurezza dei sistemi energetici e geominerari del Ministero dello sviluppo economico;

VISTO il Comunicato di apertura dello sportello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 147 del 22 giugno 2021, che ha fissato al 19 dicembre 2021 i termini per la presentazione delle domande di ammissione alle agevolazioni di cui al citato decreto interministeriale 11 febbraio 2021;

VISTO il D.P.C.M. 29 luglio 2021 n. 128 recante il "Regolamento di organizzazione del Ministero della Transizione ecologica", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 228 del 23 settembre 2021;

VISTO il D.P.C.M. del 20 gennaio 2022, registrato dalla Corte dei conti in data 18 febbraio 2022 al n. 228, relativo al conferimento dell'incarico di funzione dirigenziale di livello generale dell'Ing. Mauro Mallone, Direttore della Direzione Generale Incentivi Energia;

VISTO il D.M. del 3 marzo 2022 n. 101, ammesso alla registrazione dalla Corte dei Conti in data 24 marzo 2022 al n. 554, con il quale il Ministro della Transizione ecologica ha emanato la Direttiva Generale recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione del Ministero per l'anno 2022;

VISTO il decreto direttoriale 30 dicembre 2021, n. 463, ammesso alla registrazione dalla Corte dei conti in data 25 gennaio 2022, al n. 103, che ha disposto la riapertura dei termini per la presentazione delle agevolazioni di cui al decreto interministeriale 11 febbraio 2021, n. 65, con una disponibilità di risorse pari ad euro 187.021.292,95;

VISTO il Comunicato di riapertura dei termini, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie - Generale del 10 marzo 2022, n. 58, che ha fissato al 31 luglio 2022 la scadenza per la presentazione delle domande di agevolazione;

CONSIDERATO che alla data di scadenza dei termini previsti dal citato Comunicato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 58 del 10 marzo 2022 sono pervenute istanze per un impegno di risorse pari ad euro 20.753.949,06 e che, pertanto, le somme residue a valere sulla disponibilità di cui all'articolo 3 del decreto interministeriale 11 febbraio 2021 ammontano ad euro 166.267.343,90;

CONSIDERATA la necessità da parte degli Enti pubblici potenziali beneficiari dei prestiti del Fondo Kyoto di programmare e coordinare gli interventi di efficientamento energetico anche tenendo conto di altri strumenti di supporto, ivi incluso il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza;

VISTA la richiesta di proroga dello sportello del Fondo Kyoto presentata da ANCI Puglia con nota prot. n. 283/2022 del 22 luglio 2022;

VISTO l'articolo 9, comma 5, del decreto interministeriale 11 febbraio 2021, n. 65, che, in caso di mancato esaurimento delle risorse, consente all'ex Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di riaprire i termini per la presentazione delle domande;

RITENUTO pertanto opportuno procedere alla riapertura dei termini per la presentazione delle domande di ammissione alle agevolazioni di cui al decreto interministeriale 11 febbraio 2021, n. 65, al fine di favorirne la massima partecipazione possibile;

TUTTO CIO' VISTO, CONSIDERATO E RITENUTO

Decreta:

Art. 0

Articolo Unico

1. A decorrere dalla data di pubblicazione di apposito Comunicato sulla Gazzetta Ufficiale, sono riaperti i termini la presentazione delle domande per la concessione di finanziamenti a tasso agevolato finalizzati alla realizzazione degli interventi di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro dell'Economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro della pubblica istruzione ed il Ministro dell'università e della ricerca dell'11 febbraio 2021, n. 65.

2. La scadenza dei termini di cui al comma 1 è fissata per le ore 24,00 del 31 dicembre 2022.

Il presente decreto è trasmesso agli Organi di controllo per la registrazione ed è pubblicato sul sito web del Ministero della Transizione Ecologica.

Il Direttore Generale

MAURO MALLONE