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MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 27 luglio 2022, n. 333987

- Allegato al Comunicato Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali pubblicato nella G.U.R.I. 2 novembre 2022, n. 256

Requisiti, dotazioni e adempimenti degli operatori professionali registrati al RUOP ai sensi del Capo VII del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 151, relativo all'attuazione della direttiva n. 98/56/CE del Consiglio del 20 luglio 1998;

VISTO il decreto ministeriale 9 agosto 2000 inerente recepimento delle direttive della Commissione n. 99/66/CE, n. 99/67/CE, n. 99/68/CE e n. 99/69/CE del 28 giugno 1999, relative alle norme tecniche sulla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali, in applicazione del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 151, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 261 dell'8 novembre 2000;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle "norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

VISTO il decreto legislativo 10 novembre 2003, n. 386, inerente "Attuazione della direttiva 1999/105/CE relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione";

VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 12 novembre 2009 recante "Determinazione dei requisiti di professionalità e della dotazione minima delle attrezzature occorrenti per l'esercizio dell'attività di produzione, commercio e importazione di vegetali e prodotti vegetali e s.m.i.;

VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 30 giugno 2016, n. 17713 con il quale è istituito il "Gruppo di lavoro permanente per la protezione delle piante";

VISTO il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, inerente "Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, n. 179, concernente: "Regolamento recante organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132", come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, n. 53;

VISTO il regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2016 relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio;

VISTO il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017 relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE89/662/CEE90/425/CEE91/496/CEE96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio;

VISTO il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 16 recante "Norme per la produzione e la commercializzazione dei materiali di moltiplicazione della vite in attuazione dell'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625".

VISTO in particolare l'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 16 che stabilisce che con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali su parere del Comitato fitosanitario nazionale sono stabiliti i requisiti di professionalità, dotazioni e relative procedure di controllo necessarie all'esercizio dell'attività di produzione dei materiali di moltiplicazione della vite;

VISTO il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 18, recante "Norme per la produzione e la commercializzazione dei materiali di moltiplicazione e delle piante da frutto e delle ortive in attuazione dell'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625".

VISTO in particolare l'articolo 17, comma 2, decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 18, che stabilisce che con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, su parere del Comitato fitosanitario nazionale, possono essere stabiliti eventuali requisiti di professionalità, dotazioni e relative procedure di controllo necessarie all'esercizio dell'attività di produzione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto;

VISTO il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19, recante "Norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi in attuazione dell'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625" ed in particolare l'articolo 34, comma 1, che istituisce il Registro ufficiale degli operatori professionali (RUOP);

VISTO il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 20, recante "Norme per la produzione a scopo di commercializzazione e la commercializzazione di prodotti sementieri in attuazione dell'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625";

CONSIDERATO necessario definire í requisiti di professionalità, le dotazioni tecniche e gli adempimenti degli operatori professionali registrati al RUOP ai sensi del CAPO VII del decreto legislativo n. 19/2021 e dei citati decreti legislativi 2 febbraio 2021, n. 16 e n. 18;

SENTITO il parere del Gruppo di lavoro permanente per la protezione delle piante, Sezione materiali di propagazione dei fruttiferi, espresso nella riunione del 22 giugno 2022;

SENTITO il parere del Gruppo di lavoro permanente per la protezione delle piante, Sezione materiali di propagazione della vite, espresso nella riunione del 24 giugno 2022;

ACQUISITO il parere del Comitato fitosanitario nazionale, di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19, nel corso della riunione dell'11 luglio 2022;

Decreta:

Art. 1

Campo di applicazione

1. Il presente decreto, fatte salve le norme fitosanitarie vigenti, stabilisce i requisiti, la dotazione minima delle attrezzature nonché gli adempimenti degli operatori professionali registrati al RUOP ai sensi del Capo VII del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19.

2. Il presente decreto, altresì, stabilisce i requisiti, la dotazione minima delle attrezzature e gli adempimenti degli operatori professionali registrati per il rispetto delle seguenti normative:

a) articolo 8 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 16;

b) articoli 17 e 18 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 18;

c) decreto legislativo 10 novembre 2003, n. 386;

d) decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 151.

Art. 2

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si applicano le definizioni di cui al regolamento (UE) 2016/2031 e ai decreti legislativi 2 febbraio 2021, n. 16, n. 18 e n. 19.

2. Ai fini del presente decreto le tipologie di attività svolte dagli operatori professionali registrati al RUOP sono elencate all'allegato I parte integrante del presente decreto.

Art. 3

Requisiti generali degli operatori professionali registrati

1. L'operatore professionale registrato al RUOP deve possedere i seguenti requisiti:

a) iscrizione al Registro delle imprese o al Repertorio economico amministrativo (R.E.A.) presso la competente Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (C.C.I.A.A);

b) partita I.V.A.

Art. 4

Requisiti specifici per alcune categorie di operatori professionali registrati

1. L'operatore professionale autorizzato ai sensi del regolamento (UE) 2016/2031 individua sé stesso o altro soggetto quale figura tecnica responsabile della comunicazione con il Servizio fitosanitario regionale competente, in applicazione del regolamento (UE) 2019/827.

2. La figura tecnica di cui al comma 1 ha adeguate conoscenze sulle normative fitosanitarie e di commercializzazione vigenti, riguardanti le specie e le categorie dei vegetali per le quali è svolta l'attività e soddisfa almeno una delle seguenti condizioni:

a. è in possesso di un titolo di studio in materie di indirizzo agrario o forestale; 

b. ha un'esperienza pregressa di almeno cinque anni in un'attività professionale analoga come titolare o coadiuvante familiare o dipendente, con responsabilità tecniche.

c. ha partecipato ad un corso di formazione organizzato sulla base di un programma approvato dal Servizio fitosanitario nazionale.

3. Qualora decadano i requisiti di un operatore professionale di cui al presente decreto, il Servizio fitosanitario regionale competente chiede il ripristino dei requisiti suddetti e fissa i termini di tale ripristino.

4. Qualora entro il termine indicato l'operatore professionale non ripristini i requisiti di cui al comma 3 il Servizio fitosanitario regionale revoca la registrazione al RUOP dandone comunicazione ai Servizi fitosanitari regionali coinvolti.

Art. 5

Strutture ed attrezzature necessarie per l'esercizio dell'attività

1. Gli operatori professionali registrati che operano nell'ambito delle attività di cui all'allegato I al presente decreto devono avere a disposizione strutture e mezzi idonei allo svolgimento dell'attività, conformemente a quanto riportato nell'allegato II, parte integrante del presente decreto.

2. Gli operatori professionali registrati dispongono, se del caso, di locali o spazi idonei a mantenere i materiali isolati nel caso di problemi fitosanitari nonché di spazi adeguati alla gestione o, qualora necessiti, alla distruzione di residui vegetali di coltivazione rappresentanti un rischio fitosanitario o di materiale inidoneo alla coltivazione.

Art. 6

Adempimenti dell'operatore professionale registrato al RUOP

1. Gli operatori professionali registrati al RUOP, nello svolgimento delle attività di cui all'allegato I sono tenuti al rispetto degli adempimenti di seguito elencati:

a) riportare l'indicazione del codice di registrazione RUOP sulla documentazione amministrativa concernente la propria ditta (carta intestata, fatture, bolle, timbri, ecc.);

b) consentire al personale del Servizio Fitosanitario regionale, l'accesso, ai siti di produzione, non attuare pratiche agronomiche e fitoiatriche che impediscano al personale tecnico incaricato l'espletamento delle attività di controllo nei tempi concordati;

c) conservare presso l'Azienda o i centri aziendali, ed esibire a richiesta del personale incaricato dei controlli, la copia di un documento valido di disponibilità dei terreni o strutture (visura catastale o contratti di affitto o di uso o altra documentazione equipollente), se del caso;

d) disporre, ed esibire a richiesta del personale incaricato dei controlli, copia di eventuali accordi di fornitura, di prestazione di servizio o di contratti di moltiplicazione e di altri contratti e prestazioni per lo svolgimento dell'attività.

2. Per le attività di cui all'allegato I, punto 1- Vivaismo l'operatore professionale registrato assicura il rispetto degli adempimenti di seguito elencati:

a) applicare idonei sistemi di identificazione univoca delle piante in produzione per consentire il riconoscimento della specie, della varietà se esistente, del lotto (anche unico per appezzamento, fila, bancale, cassetta, plateau, ecc.);

b) garantire un livello di separazione tra le aree di produzione e di commercializzazione tali da rendere trascurabile ogni rischio fitosanitario;

c) mantenere distinte le produzioni delle varie categorie (fruttiferi, vite, ornamentali, ortive, forestali), identificandole per lotto, specie e varietà, in modo tale da ridurre i rischi fitosanitari ed evitare qualsiasi possibilità di rimescolamento e qualora prodotte in strutture protette, deve esserne garantita la separazione fisica;

d) garantire una corretta gestione delle piante spontanee, infestanti e non, sia all'interno del vivaio, sia, qualora attuabile, nelle immediate vicinanze, secondo le indicazioni fornite dal Servizio fitosanitario regionale competente.

3. Per l'attività di cui all'allegato I, Punto 5. Produzione e commercio all'ingrosso o commercio all'ingrosso di patate da consumo, l'operatore professionale registrato:

a) non deve distribuire il terreno residuo, derivante dalla lavorazione delle patate, su superfici agricole;

b) deve comunicare preventivamente al Servizio Fitosanitario Regionale la lavorazione delle patate di origine egiziana ed essere in possesso dei requisiti strutturali previsti dalla normativa fitosanitaria europea pertinente;

4. Per l'attività di cui all'allegato 1, punto 3.4 - commercio all'ingrosso di tuberi - seme di patate, l'operatore professionale:

a) attua sistemi di tracciabilità che garantiscano la registrazione, in relazione ai tuberi semi acquistati o ceduti, della varietà e del calibro, della quantità, del numero del lotto e, se del caso, del paese di origine;

b) commercializza esclusivamente patate da seme prodotte da ditte registrate, in confezioni originali e regolarmente etichettate;

c) mantiene distinti i materiali delle varie categorie (tuberi - seme di patate dalle patate da consumo); inoltre qualora l'attività commerciale sia esercitata in un locale nel quale sono esposti gruppi merceologici diversi, le patate da seme debbono essere collocate entro spazi appositamente delimitati.

5. Per l'attività di cui all'allegato I, punto 4 - Produzione e/o commercializzazione all'ingrosso di legname soggetto a passaporto delle piante l'operatore professionale:

a) dispone presso l'azienda un'area sicura per la distruzione di eventuali materiali non adatti alla commercializzazione;

b) dispone di adeguate strutture che consentano un'agevole identificazione ed ispezione del legname commercializzato.

6. Per l'attività di cui all'allegato I, punto 7 - Esportazione/riesportazione/pre-esportazione, l'operatore professionale:

a) fornisce, al Servizio fitosanitario regionale, qualora richieste, le informazioni relative ai requisiti fitosanitari richiesti dai Paesi terzi di destinazione delle piante, dei prodotti vegetali o degli altri oggetti per le quali è svolta l'attività, in una delle lingue ufficiali dell'Unione europea.

b) dispone di adeguate strutture che consentano un'agevole identificazione ed ispezione dei materiali da esportare.

Art. 7

Controlli

1. I Servizi fitosanitari regionali nell'ambito dei controlli ufficiali di cui all'articolo 42 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19, verificano la conformità degli operatori professionali a quanto previsto dal presente decreto.

2. Le modalità di esecuzione dei controlli sono stabilite con successivo decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.

Art. 8

Abrogazioni

1. E' abrogato il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 12 novembre 2009, come successivamente modificato, inerente alla "Determinazione dei requisiti di professionalità e della dotazione minima delle attrezzature occorrenti per l'esercizio dell'attività di produzione, commercio e importazione di vegetali e prodotti vegetali".

Il presente decreto sarà inviato agli organi di controllo per la registrazione e sarà oggetto di pubblicazione sul sito web portale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e sul sito web del Servizio Fitosanitario Nazionale. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito web del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Il Ministro