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REGOLAMENTO (UE) 2022/1023 DELLA COMMISSIONE, 28 giugno 2022

G.U.U.E. 29 giugno 2022, n. L 172

Regolamento che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e l'allegato del regolamento (UE) n. 231/2012 della Commissione per quanto riguarda l'uso della lecitina di avena nei prodotti di cacao e di cioccolato di cui alla direttiva 2000/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio. (Testo rilevante ai fini del SEE)

Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità

Entrata in vigore il: 19 luglio 2022

Applicabile dal: 19 luglio 2022

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli additivi alimentari (1), in particolare l'articolo 10, paragrafo 3, e l'articolo 14,

visto il regolamento (CE) n. 1331/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, che istituisce una procedura uniforme di autorizzazione per gli additivi, gli enzimi e gli aromi alimentari (2), in particolare l'articolo 7, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

1) L'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 stabilisce un elenco UE degli additivi autorizzati negli alimenti e le condizioni del loro uso.

2) Soltanto gli additivi alimentari inclusi nell'elenco dell'Unione di cui all'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 possono essere immessi sul mercato in quanto tali e utilizzati negli alimenti alle condizioni d'uso ivi specificate.

3) Il regolamento (UE) n. 231/2012 della Commissione (3) stabilisce le specifiche degli additivi alimentari elencati negli allegati II e III del regolamento (CE) n. 1333/2008.

4) L'elenco dell'UE e le specifiche possono essere aggiornati secondo la procedura uniforme di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1331/2008, su iniziativa della Commissione o a seguito di una domanda.

5) Il 25 gennaio 2018 è stata presentata una domanda di autorizzazione all'uso della lecitina di avena come additivo alimentare nella categoria alimentare 5.1 «Prodotti di cacao e di cioccolato di cui alla direttiva 2000/36/CE» del Parlamento europeo e del Consiglio (4), figurante nell'allegato II, parte E, del regolamento (CE) n. 1333/2008, ad un livello massimo di 20 000 mg/kg. La domanda è stata successivamente resa accessibile agli Stati membri a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1331/2008.

6) L'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») ha valutato la sicurezza della lecitina di avena come additivo alimentare e, nel suo parere (5) del 10 dicembre 2019, ha concluso che la lecitina di avena da utilizzare come additivo alimentare non pone problemi di sicurezza per l'uso e i livelli d'uso proposti.

7) La lecitina di avena è un olio di avena frazionato che funge da emulsionante e facilita la fabbricazione dei prodotti di cacao e di cioccolato riducendo la viscosità e il valore della resa dei prodotti di cioccolato. Il cioccolato fuso può essere così pompato agevolmente durante la lavorazione. Inoltre la lecitina di avena impedisce l'affioramento del grasso e la formazione di una patina grigiastra sulla superficie dei prodotti durante la loro conservazione.

8) E' pertanto opportuno autorizzare l'uso della lecitina di avena come emulsionante nella categoria di alimenti «prodotti di cacao e di cioccolato di cui alla direttiva 2000/36/CE», al livello massimo d'uso di 20 000 mg/kg, e assegnare a tale additivo il numero E 322a.

9) Le specifiche della lecitina di avena (E 322a) dovrebbero essere inserite nel regolamento (UE) n. 231/2012, in quanto tale sostanza è inclusa per la prima volta nell'elenco UE degli additivi alimentari di cui all'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008.

10) E' pertanto opportuno modificare di conseguenza i regolamenti (CE) n. 1333/2008 e (UE) n. 231/2012.

11) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

(1)

GU L 354 del 31.12.2008.

(2)

GU L 354 del 31.12.2008.

(3)

Regolamento (UE) n. 231/2012 della Commissione, del 9 marzo 2012, che stabilisce le specifiche degli additivi alimentari elencati negli allegati II e III del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 83 del 22.3.2012).

(4)

Direttiva 2000/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 giugno 2000, relativa ai prodotti di cacao e di cioccolato destinati all'alimentazione umana (GU L 197 del 3.8.2000).

(5)

EFSA Journal 2020;18(1):5969.

Art. 1

L'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 è modificato conformemente all'allegato I del presente regolamento.

Art. 2

L'allegato del regolamento (UE) n. 231/2012 è modificato conformemente all'allegato II del presente regolamento.

Art. 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 giugno 2022

Per la Commissione

La presidente

URSULA VON DER LEYEN

ALLEGATO I

L'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 è così modificato:

1) nella parte B, al punto 3, «Additivi alimentari diversi dai coloranti e dagli edulcoranti», dopo la voce relativa all'additivo alimentare E 322 è inserita la nuova voce seguente:

«E 322a Lecitina di avena»;

.

2) nella parte E, categoria alimentare 5.1 «Prodotti di cacao e di cioccolato di cui alla direttiva 2000/36/CE», dopo la voce relativa all'E 322 è inserita la nuova voce seguente relativa alla «lecitina di avena»:

  «E 322a Lecitina di avena 20 000 ».      

.

ALLEGATO II

Nell'allegato del regolamento (UE) n. 231/2012, dopo la voce relativa all'additivo alimentare E 322 è inserita la voce seguente:

«E 322a LECITINA DI AVENA
Sinonimi Olio di avena frazionato
Definizione La lecitina di avena è un olio di avena frazionato ricco di lipidi polari, principalmente galattolipidi. La lecitina di avena è prodotta a partire da chicchi di avena di qualità alimentare, che vengono setacciati ed estratti utilizzando etanolo a temperatura elevata per produrre un estratto lipidico grezzo. Questo estratto grezzo viene sottoposto ad evaporazione e filtrazione multistadio, da cui si ottiene un olio grezzo che viene separato, evaporato e filtrato per produrre la lecitina di avena. Come solvente di estrazione può essere utilizzato solo l'etanolo.
EINECS 281-672-4
Tenore Non meno del 30 % di lipidi polari insolubili in acetone
Descrizione Liquido viscoso di colore bruno giallastro
Identificazione  
Colina Non più di 2 g/100 g
Fosforo Non meno dello 0,5 %
Lipidi polari Non meno del 35 % p/p
Lipidi neutri 55-65 % (p/p)
Saturi 17-20 % (p/p)
Monoinsaturi 38-42 % (p/p)
Polinsaturi 38-42 % (p/p)
Purezza  
Perdita all'essiccazione Non più del 2 %
Materia insolubile in toluene Non più dell'1 % p/p
Indice d'acidità Non più di 30 mg KOH/g
Indice di perossido meno di 10 meq di O2/kg di grasso
Solventi residui Etanolo: non più di 300 mg/kg
Arsenico Non più di 0,1 mg/kg
Piombo Non più di 0,05 mg/kg
Mercurio Non più di 0,02 mg/kg
Cadmio Non più di 0,05 mg/kg
Criteri microbiologici  
Conteggio delle colonie aerobiche Non più di 1 000 CFU/g
Lieviti Non più di 100 CFU/g
Muffe Non più di 100 CFU/g
Enterobatteriacee Non più di 10 CFU/g
Spore aerobiche Non più di 1 CFU/g
Altro  
Glutine Non più di 20 mg/kg».

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