
REGOLAMENTO (UE) N. 231/2012 DELLA COMMISSIONE, 9 marzo 2012
G.U.U.E. 22 marzo 2012, n. L 83
Regolamento che stabilisce le specifiche degli additivi alimentari elencati negli allegati II e III del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio. (Testo rilevante ai fini del SEE)
TESTO COORDINATO (al Reg. (UE) 2025/666)
Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità
Entrato in vigore il: 11 aprile 2012
Applicabile dal: 1° dicembre 2012
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LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli additivi alimentari (1), in particolare l'articolo 14 e l'articolo 30, paragrafo 4, e il regolamento (CE) n. 1331/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, che istituisce una procedura uniforme di autorizzazione per gli additivi, gli enzimi e gli aromi alimentari (2), in particolare l'articolo 7, paragrafo 5,
considerando quanto segue:
1) Per gli additivi alimentari elencati negli allegati II e III del regolamento (CE) n. 1333/2008 devono essere adottate le specifiche relative all'origine, ai criteri di purezza e alle altre informazioni necessarie.
2) A questo scopo è necessario aggiornare e includere nel presente regolamento le specifiche in precedenza stabilite per gli additivi alimentari nella direttiva 2008/128/CE della Commissione, del 22 dicembre 2008, che stabilisce i requisiti di purezza specifici per le sostanze coloranti per uso alimentare (3), nella direttiva 2008/84/CE della Commissione, del 27 agosto 2008, che stabilisce i requisiti di purezza specifici per gli additivi alimentari diversi dai coloranti e dagli edulcoranti (4) e nella direttiva 2008/60/CE della Commissione, del 17 giugno 2008, che stabilisce i requisiti di purezza specifici per gli edulcoranti per uso alimentare (5). Di conseguenza, tali direttive devono essere abrogate.
3) E' necessario tenere conto delle specifiche e delle tecniche analitiche definite nel Codex Alimentarius redatto dal comitato misto di esperti FAO/OMS sugli additivi alimentari (di seguito JECFA).
4) L'Autorità europea per la sicurezza alimentare (di seguito "l'Autorità") ha emesso il suo parere sulla sicurezza del copolimero di metacrilato basico come agente di rivestimento (6). Questo additivo alimentare è stato successivamente autorizzato per usi specifici e gli è stato attribuito il numero E 1205. Devono pertanto essere adottate specifiche per questo additivo alimentare.
5) I coloranti alimentari estere etilico dell'acido beta-apo-8'- carotenoico (E 160 f) e bruno FK (E 154) e il vettore bentonite contenente alluminio (E 558), secondo le informazioni fornite dall'industria alimentare, non sono più utilizzati. Pertanto, non è necessario riportare nel presente regolamento le specifiche relative a questi additivi alimentari.
6) Il 10 febbraio 2010 l'Autorità ha emesso un parere sulla sicurezza degli esteri di saccarosio degli acidi grassi (E 473) preparati a partire da esteri di vinile degli acidi grassi (7). Le attuali specifiche devono essere adattate di conseguenza, in particolare riducendo i livelli massimi per le impurità che pongono problemi di sicurezza.
7) I criteri specifici di purezza attualmente applicabili devono essere adattati riducendo i limiti massimi per i vari metalli pesanti interessati, se è possibile e se i limiti JECFA sono inferiori a quelli in vigore. Secondo questo principio, è necessario abbassare i limiti massimi per i contaminanti 4-metilimmidazolo nel caramello ammoniacale (E 150 c), ceneri solfatate nel beta-carotene [E 160 a (i)], sali di magnesio e sali alcalini nel carbonato di calcio (E 170). Una deroga a questo principio è da prevedersi solo per gli additivi citrato trisodico [E 331 (iii)] (tenore di piombo), carragenina (E 407) e alga eucheuma trasformata (E 407 a) (tenore di cadmio), in quanto i produttori hanno dichiarato che non sarebbe tecnicamente possibile rispettare norme dell'Unione più severe, corrispondenti ai limiti fissati dal JECFA. Il contributo all'assunzione complessiva di questi due contaminanti (piombo e cadmio) nei tre additivi alimentari non è considerato significativo. Per i fosfati (E 338 - E 341 e E 450 - E 452), invece, in ragione dell'evoluzione dei processi di fabbricazione è necessario stabilire nuovi valori significativamente inferiori a quelli indicati dal JECFA, tenendo conto delle recenti raccomandazioni dell'Autorità sulla riduzione dell'assunzione di arsenico, in particolare in forma inorganica (8). Inoltre, per ragioni di sicurezza è necessario introdurre una nuova disposizione relativa all'arsenico per l'acido glutammico (E 620). Nel loro insieme, questi adattamenti vanno a beneficio dei consumatori, in quanto abbassano i limiti massimi per i metalli pesanti in generale e nella maggior parte degli additivi alimentari. Le specifiche devono contenere informazioni dettagliate sul processo di produzione e sui materiali di partenza degli additivi alimentari per facilitare le future decisioni a norma dell'articolo 12 del regolamento (CE) n. 1333/2008.
8) E' opportuno non fare riferimento nelle specifiche a test organolettici relativi al gusto, perché l'assaggio di una sostanza chimica comporta rischi cui le autorità di controllo non possono essere sottoposte.
9) E' opportuno non fare riferimento nelle specifiche a classi, perché un tale riferimento non presenta alcuna utilità.
10) E' opportuno fare riferimento nelle specifiche non al parametro generale "metalli pesanti", in quanto tale parametro non riguarda la tossicità, ma a un metodo analitico generico. I parametri relativi ai singoli metalli pesanti riguardano la tossicità e sono inclusi nelle specifiche.
11) Alcuni additivi alimentari figurano attualmente sotto diverse denominazioni (carbossimetilcellulosa (E 466), carbossimetilcellulosa sodica reticolata (E 468), carbossimetilcellulosa idrolizzata enzimaticamente (E 469) e cera d'api, bianca e gialla (E 901)) in varie disposizioni della direttiva 95/2/CE (9). E' quindi opportuno fare riferimento a tali diverse denominazioni nelle specifiche stabilite dal presente regolamento.
12) Le attuali disposizioni relative agli idrocarburi policiclici aromatici (IPA) sono troppo generiche e non pertinenti per la sicurezza e devono essere sostituite da limiti massimi per i singoli IPA che presentano rischi per gli additivi alimentari carbone vegetale (E 153) e cera microcristallina (E 905). Limiti massimi simili devono essere fissati per la formaldeide nella carragenina (E 407) e nell'alga Eucheuma trasformata (E 407 a), per criteri microbiologici particolari nell'agar-agar (E 406) e per il tenore di Salmonella spp. nel mannitolo [E 421 (ii)] prodotto per fermentazione.
13) L'uso del propan-2-olo (isopropanolo, alcol isopropilico) deve essere consentito per la fabbricazione degli additivi curcumina (E 100) ed estratto di paprica (E 160 c), secondo le specifiche JECFA, dato che quest'uso specifico è stato considerato sicuro dall'Autorità (10). L'uso dell'etanolo in sostituzione del propan-2-olo nella fabbricazione della gomma di gellano (E 418) deve essere autorizzato se il prodotto finale resta conforme a tutte le altre specifiche e se si considera che l'etanolo presenta minori rischi per la sicurezza.
14) La percentuale di sostanza colorante in cocciniglia, acido carminico, vari tipi di carminio (E 120) deve essere specificata, in quanto i limiti massimi si riferiscono a quantità di tale sostanza.
15) Il sistema di numerazione delle sottocategorie dei caroteni (E 160 a) deve essere aggiornato per allinearlo al sistema di numerazione del Codex Alimentarius.
16) Nelle specifiche deve essere inclusa anche la forma solida dell'acido lattico (E 270), in quanto l'acido lattico può ora essere fabbricato in forma solida senza rischi per la sicurezza.
17) L'attuale valore di temperatura nella perdita all'essiccazione per il citrato monosodico [E 331 (i)], forma anidra, deve essere modificato perché nelle condizioni attualmente indicate la sostanza si decompone. Anche le condizioni di essiccazione del citrato trisodico [E 331 (iii)] devono essere modificate per migliorare la riproducibilità del metodo.
18) L'attuale valore di assorbimento specifico per l'alfa-tocoferolo (E 307) deve essere corretto e il punto di sublimazione per l'acido sorbico (E 200), non pertinente, deve essere sostituito da un "test di solubilità". Le specifiche delle fonti batteriche per la fabbricazione della nisina (E 234) e della natamicina (E 235) devono essere aggiornate secondo l'attuale nomenclatura tassonomica.
19) Poiché esistono ora tecniche innovative di fabbricazione che permettono di ottenere additivi alimentari meno contaminati, è necessario limitare la presenza di alluminio negli additivi alimentari. Per ragioni di certezza giuridica e per evitare discriminazioni è opportuno prevedere un periodo transitorio per dar modo ai fabbricanti di additivi alimentari di adattarsi gradualmente a tali restrizioni.
20) E' necessario stabilire limiti massimi di alluminio, quando pertinenti, per gli additivi alimentari, in particolare per i fosfati di calcio [E 341 (i) - (iii)] destinati a essere utilizzati negli alimenti per lattanti e bambini (11), secondo il parere del comitato scientifico dell'alimentazione umana emesso il 7 giugno 1996 (12). In questo quadro, deve essere stabilito anche un limite massimo di alluminio nel citrato di calcio (E 333).
21) I limiti massimi di alluminio nei fosfati di calcio (E 341 (i)-(iii)), nel difosfato disodico [E 450 (i)] e nel didrogenodifosfato di calcio [E 450 (vii)] devono essere conformi al parere dell'Autorità del 22 maggio 2008 (13). Gli attuali limiti devono essere ridotti, quando è tecnicamente possibile e quando il contributo all'assunzione totale di alluminio è significativo. In questo quadro i pigmenti di alluminio dei singoli coloranti alimentari devono essere autorizzati solo se tecnicamente necessari.
22) Le disposizioni relative ai limiti massimi di alluminio nel fosfato dicalcico [E 341 (ii)], nel fosfato tricalcico (E 341 (iii)) e nel di-idrogenodifosfato di calcio [E 450 (vii)] non devono causare perturbazioni del mercato dovute all'insufficienza degli approvvigionamenti.
23) In base al regolamento (UE) n. 258/2010 della Commissione, del 25 marzo 2010, che impone condizioni speciali per l'importazione di gomma di guar originaria o proveniente dall'India a causa del rischio di contaminazione da pentaclorofenolo e diossine (14), occorre fissare limiti massimi per il contaminante pentaclorofenolo nella gomma di guar (E 412).
24) In base al considerando 48 del regolamento (CE) n. 1881/2006, del 19 dicembre 2006, che definisce i tenori massimi di alcuni contaminanti nei prodotti alimentari (15), gli Stati membri sono tenuti a verificare la presenza di 3-MCPD in altri prodotti alimentari oltre a quelli considerati da tale regolamento al fine di valutare se sia necessario definire tenori massimi per tale sostanza. Le autorità francesi hanno presentato dati sulle concentrazioni elevate di 3-MCPD nell'additivo alimentare glicerolo (E 422) e sulle quantità di tale additivo alimentare mediamente utilizzate in varie categorie di alimenti. E' necessario fissare i limiti massimi di 3-MCPD in questo particolare additivo alimentare per evitare un livello di contaminazione del prodotto alimentare finale più elevato di quello autorizzato, tenendo conto del fattore di diluizione.
25) Alcune delle attuali specifiche devono essere aggiornate per tener conto dell'evoluzione dei metodi analitici. L'attuale valore limite "non rilevabile" è collegato all'evoluzione dei metodi analitici e deve essere sostituito da un numero specifico per gli additivi esteri di mono- e di gliceridi degli acidi grassi (E 472 a-f), esteri poliglicerici degli acidi grassi (E 475) ed esteri dell'1,2-propandiolo degli acidi grassi (E 477).
26) Le specifiche relative al processo di produzione devono essere aggiornate per gli esteri citrici di mono- e di gliceridi degli acidi grassi (E 472 c), in quanto l'uso delle basi alcaline è oggi sostituito dall'uso dei loro sali ad azione più blanda.
27) L'attuale criterio "acidi grassi liberi" per gli additivi esteri citrici di mono- e digliceridi degli acidi grassi (E 472c) e esteri mono- e diacetiltartarici di mono- e digliceridi degli acidi grassi (E 472e) non è appropriato e deve essere sostituito dal criterio "indice di acidità", che esprime meglio la stima titrimetrica dei gruppi acidi liberi, conformemente a quanto indicato nella 71 a relazione sugli additivi alimentari del JECFA (16), che ha adottato questa modifica per gli esteri mono- e diacetiltartarici di mono- e digliceridi degli acidi grassi (E 472 e).
28) L'attuale errata descrizione dell'additivo ossido di magnesio (E 530) deve essere rettificata in base alle informazioni fornite dai fabbricanti per allinearla con quella della Farmacopea europea (17). E' anche necessario aggiornare l'attuale valore massimo per le sostanze riducenti nell'additivo acido gluconico (E 574), poiché non è tecnicamente possibile rispettare tale limite. Per la determinazione del tenore d'acqua dello xilitolo (E 967) l'attuale metodo basato sulla "perdita all'essiccazione" deve essere sostituito da un metodo più appropriato.
29) E' opportuno non riprendere nel presente regolamento alcune delle attuali specifiche, non ben definite, dell'additivo cera candelilla (E 902). Per il di-idrogenodifosfato di calcio [E 450 (vii)] deve essere corretta l'attuale voce relativa al tenore di P 2 O 5.
30) Nell'attuale rubrica "tenore" per la taumatina (E 957) deve essere corretto un fattore di calcolo, da utilizzarsi nel metodo Kjeldahl per la stima del tenore totale della sostanza in base alla misura dell'azoto. Il fattore di calcolo deve essere aggiornato in base alla letteratura relativa alla taumatina (E 957).
31) L'Autorità ha valutato la sicurezza dei glicosidi dello steviolo come edulcoranti e ha espresso il suo parere in data 10 marzo 2010 (18). L'uso dei glicosidi dello steviolo, cui è stato attribuito il numero E 960, è stato successivamente autorizzato sulla base di condizioni ben definite. E' pertanto necessario adottare specifiche per questo additivo alimentare.
32) In ragione di una modifica tassonomica, le attuali specifiche per i materiali fonte (lieviti) utilizzati nella fabbricazione dell'eritritolo (E 968) devono essere aggiornate.
33) Per l'estratto di quillaia (E 999) le attuali specifiche relative all'intervallo di pH devono essere modificate per allinearle con quelle del JECFA.
34) La combinazione di acido citrico e acido fosforico [ora entrambi autorizzati singolarmente per la fabbricazione dell'additivo polidestrosio (E 1200)] deve essere autorizzata se il prodotto finale resta conforme alle specifiche di purezza, perché migliora i rendimenti e dà luogo a una cinetica di reazione più controllabile. Questa modifica non comporta rischi in fatto di sicurezza.
35) Diversamente dalle piccole molecole, la massa molecolare di un polimero non è un valore unico. Un polimero può avere una distribuzione di molecole con masse diverse. La distribuzione può dipendere dal modo in cui il polimero è prodotto. Le proprietà fisiche e i comportamenti del polimero sono in relazione con la massa e con la distribuzione delle molecole con una determinata massa nella miscela. Un gruppo di modelli matematici descrive la miscela in diversi modi per chiarire la distribuzione delle molecole nella miscela. Tra i diversi modelli esistenti, si raccomanda nella letteratura scientifica di utilizzare il peso molecolare medio ponderale (Mw) per descrivere i polimeri. Le specifiche per il polivinilpirrolidone (E 1201) devono essere modificate di conseguenza.
36) Il criterio "intervallo di distillazione" cui fanno riferimento le attuali specifiche per l'1,2-propandiolo (E 1520) porta a conclusioni in contraddizione con i risultati ottenuti dal dosaggio. Tale criterio deve perciò essere corretto e ridenominato "test di distillazione".
37) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute animale e né il Parlamento europeo né il Consiglio vi si sono opposti,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
GU L 354 del 31.12.2008.
GU L 354 del 31.12.2008.
GU L 6 del 10.1.2009.
GU L 253 del 20.9.2008.
GU L 158 del 18.6.2008.
Parere scientifico, emesso su richiesta della Commissione europea, del gruppo di esperti scientifici sugli additivi alimentari e sulle fonti di nutrienti aggiunti agli alimenti (ANS): "Scientific Opinion on the use of Basic Methacrylate Copolymer as a food additive", The EFSA Journal 2010; 8(2): 1513.
Parere scientifico, emesso su richiesta della Commissione europea, del gruppo di esperti scientifici sugli additivi alimentari e sulle fonti di nutrienti aggiunti agli alimenti (ANS): "Scientific Opinion on the safety of sucrose esters of fatty acids prepared from vinyl esters of fatty acids and on the extension of use of sucrose esters of fatty acids in flavourings", The EFSA Journal 2010; 8(3): 1512.
Parere scientifico del gruppo di esperti scientifici sui contaminanti nella catena alimentare (CONTAM): "Scientific Opinion on Arsenic in Food", The EFSA Journal 2009; 7(10): 1351.
GU L 61 del 18.3.1995.
Parere scientifico del gruppo di esperti scientifici sugli additivi alimentari e sulle fonti di nutrienti aggiunti agli alimenti (ANS): "Scientific Opinion on the re-evaluation of curcumin (E 100) as a food additive", The EFSA Journal 2010; 8(9): 1679.
Secondo la definizione della direttiva 2006/125/CE, del 5 dicembre 2006, sugli alimenti a base di cereali e gli altri alimenti destinati ai lattanti e ai bambini (versione codificata), GU L 339 del 6.12.2006.
"Opinion on Additives in nutrient preparations for use in infant formulae, follow-on formulae and weaning foods." Reports of the Scientific Committee on food (40 th Series), p. 13-30, (1997).
Parere scientifico, emesso su richiesta della Commissione europea, del gruppo di esperti scientifici sugli additivi alimentari, gli aromatizzanti, i coadiuvanti tecnologici e i materiali a contatto con gli alimenti, "Safety of aluminium from dietary intake", The EFSA Journal (2008) 754, 1-34.
GU L 80 del 26.3.2010.
GU L 364 del 20.12.2006.
WHO Technical Report Series, n. 956, 2010.
EP 7.0 volume 2, p. 2415- 2416.
Parere scientifico del gruppo di esperti scientifici sugli additivi alimentari e sulle fonti di nutrienti aggiunti agli alimenti (ANS): "Scientific Opinion on the safety of steviol glycosides for the proposed uses as a food additive", The EFSA Journal (2010); 8(4): 1537.
Specifiche degli additivi alimentari
Le specifiche degli additivi alimentari, compresi i coloranti e gli edulcoranti, elencati negli allegati II e III del regolamento (CE) n. 1333/2008 figurano nell'allegato del presente regolamento.
Abrogazioni
Le direttive 2008/60/CE, 2008/84/CE e 2008/128/CE sono abrogate con effetto dal 1° dicembre 2012.
Disposizioni transitorie
I prodotti alimentari contenenti additivi alimentari che sono stati legalmente immessi sul mercato prima del 1° dicembre 2012 ma non sono conformi al presente regolamento possono continuare ad essere commercializzati fino ad esaurimento delle scorte.
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1° dicembre 2012.
Tuttavia, le specifiche figuranti nell'allegato per gli additivi glucosidi di steviolo (E 960) e copolimero di metacrilato basico (E 1205) si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 9 marzo 2012
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
Per le modifiche e integrazioni al presente allegato si rimanda all'allegato del Reg. (UE) n. 1050/2012, all'allegato del Reg. (UE) n. 25/2013, all'allegato del Reg. (UE) n. 497/2013, all'allegato del Reg. (UE) n. 724/2013, all'allegato II del Reg. (UE) 739/2013, all'allegato II del Reg. (UE) 816/2013, all'allegato II del Reg. (UE) 1274/2013, alla Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 20 febbraio 2014, n. L 50, all'allegato del Reg. (UE) n. 264/2014, dall'allegato II del Reg. (UE) n. 298/2014, integrato dall'allegato II del Reg. (UE) 497/2014, dall'allegato II del Reg. (UE) n. 506/2014, all'allegato II del Reg. (UE) n. 685/2014, all'allegato II del Reg. (UE) 923/2014, all'allegato II del Reg. (UE) n. 957/2014, all'allegato del Reg. (UE) 966/2014, all'allegato del Reg. (UE) 2015/463, all'allegato II del Reg. (UE) 2015/649, all'allegato del Reg. (UE) 2015/1725, all'allegato II del Reg. (UE) 2015/1739, all'allegato del Reg. (UE) 2016/1814, all'allegato del Reg. (UE) 2017/324, all'allegato II del Reg. (UE) 2017/1399, all'allegato del Reg. (UE) 2018/75, all'art. 2 del Reg. (UE) 2018/98, all'allegato del Reg. (UE) 2018/681, all'allegato del Reg. (UE) 2018/1462, all'allegato del Reg. (UE) 2018/1472, all'art. 2 del Reg. (UE) 2018/1481, alla Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 29 aprile 2020, n. L 135, all'allegato del Reg. (UE) 2020/763, all'allegato II del Reg. (UE) 2020/771, all'allegato II del Reg. (UE) 2021/1156, all'allegato del Reg. (UE) 2022/650, all'allegato II del Reg. (UE) 2022/1023, all'allegato II del Reg. (UE) 2022/1037, all'allegato del Reg. (UE) 2022/1396, all'allegato del Reg. (UE) 2022/1922, all'allegato II del Reg. (UE) 2023/440, all'allegato II del Reg. (UE) 2023/447, all'allegato II del Reg. (UE) 2023/1329, all'allegato del Reg. (UE) 2023/1428, all'allegato II del Reg. (UE) 2023/2086, all'art. 2 del Reg. (UE) 2023/2379, all'allegato II del Reg. (UE) 2023/2108, all'allegato II del Reg. (UE) 2024/346, alla Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 25 aprile 2024, Serie L, all'art. 2 del Reg. (UE) 2024/2597, con l'applicabilità prevista dall'art. 4 del medesimo Reg. (UE) 2024/2597, all'art. 2 del Reg. (UE) 2025/652 e all'art. 3 del Reg. (UE) 2025/666, applicabile a decorrere dal 27 ottobre 2025.