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MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 18 ottobre 2022

G.U.R.I. 17 novembre 2022, n. 269

Aggiornamento della piattaforma di funzionamento dell'Anagrafe nazionale della popolazione residente per l'erogazione dei servizi resi disponibili ai comuni per l'utilizzo dell'Archivio nazionale informatizzato dei registri dello stato civile.

IL MINISTRO DELL'INTERNO DI CONCERTO CON IL MINISTRO PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA E LA TRANSIZIONE DIGITALE ED IL MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il «Codice dell'amministrazione digitale» e, in particolare, l'art. 62, commi 2-bis e 6-bis, come modificato dal decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36 convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79;

Visto il regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, recante «Ordinamento dello stato civile» e successive modificazioni;

Vista la legge 24 dicembre 1954, n. 1228, recante «Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente»;

Vista la legge 27 ottobre 1988, n. 470, recante «Anagrafe e censimento degli italiani all'estero»;

Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 91, recante «Nuove norme sulla cittadinanza»;

Vista la legge 31 maggio 1995, n. 218, recante «Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato»;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali», e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, recante «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese»;

Vista la legge 10 dicembre 2012, n. 219, recante «Disposizioni in materia di riconoscimento dei figli naturali»;

Visto il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, recante «Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia»;

Visto il decreto legislativo 28 dicembre 2013, n. 154, recante «Revisione delle disposizioni vigenti in materia di filiazione, a norma dell'art. 2 della legge 10 dicembre 2012, n. 219»;

Visto il decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, recante «Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile»;

Visto il decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, recante «Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali. Disposizioni per garantire la continuità dei dispositivi di sicurezza e di controllo del territorio. Razionalizzazione delle spese del Servizio sanitario nazionale nonchè norme in materia di rifiuti e di emissioni industriali»;

Vista la legge 20 maggio 2016, n. 76, recante «Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze»;

Visto il decreto legislativo 19 gennaio 2017, n. 5, recante «Adeguamento delle disposizioni dell'ordinamento dello stato civile in materia di iscrizioni, trascrizioni e annotazioni, nonchè modificazioni ed integrazioni normative per la regolamentazione delle unioni civili, ai sensi dell'art. 1, comma 28, lettere a) e c), della legge 20 maggio 2016, n. 76»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 1957, n. 432, recante «Regolamento di attuazione della legge 31 ottobre 1955, n. 1064, recante disposizioni relative alle generalità in estratti, atti e documenti e modificazioni all'ordinamento dello stato civile»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, recante «Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, recante «Approvazione del regolamento di polizia mortuaria»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 ottobre 1993, n. 572, recante «Regolamento di esecuzione della legge 5 febbraio 1992, n. 91, recante nuove norme sulla cittadinanza»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, recante il regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile a norma dell'art. 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 marzo 2013, recante «Individuazione di particolari tipologie di documenti analogici originali unici per le quali, in ragione di esigenze di natura pubblicistica, permane l'obbligo della conservazione dell'originale analogico oppure, in caso di conservazione sostitutiva, la loro conformità all'originale deve essere autenticata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato con dichiarazione da questi firmata digitalmente ed allegata al documento informatico, ai sensi dell'art. 22, comma 5, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 agosto 2013, n. 109, concernente le disposizioni per la prima attuazione dell'art. 62 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come modificato dall'art. 2, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, che istituisce l'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR);

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 novembre 2014, n. 194, concernente le modalità di attuazione e di funzionamento dell'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR) e di definizione del piano per il graduale subentro dell'ANPR alle anagrafi della popolazione residente;

Visto il decreto del Ministro di grazia e giustizia 7 luglio 1958, recante «Approvazione dei moduli per i registri dello stato civile e delle formule per gli atti dello stato civile»;

Visto il decreto del Ministro di grazia e giustizia 18 novembre 1967, recante «Scrittura a macchina degli atti di stato civile»;

Visto il decreto del Ministro dell'interno 27 febbraio 2001, recante «Tenuta dei registri dello stato civile nella fase antecedente all'entrata in funzione degli archivi informatici»;

Visto il decreto del Ministro dell'interno 5 aprile 2002, recante «Approvazione delle formule per la redazione degli atti dello stato civile nel periodo antecedente l'informatizzazione degli archivi dello stato civile», e successive modificazioni;

Visto il decreto del Ministro dell'interno 4 luglio 2005, recante «Redazione in lingua tedesca degli atti di stato civile nel periodo antecedente l'informatizzazione degli archivi di stato civile»;

Visto il decreto del Ministro dell'interno 23 dicembre 2015, recante «Modalità tecniche di emissione della Carta d'identità elettronica»;

Visto il decreto del Ministro dell'interno 9 novembre 2020, recante «Approvazione del nuovo formato dei moduli per i registri dello stato civile, delle caratteristiche tecniche nonchè delle modalità di redazione degli atti di stato civile»;

Visto il decreto del Ministro dell'interno 3 novembre 2021, recante «Modalità di richiesta e rilascio dei certificati anagrafici in modalità telematica attraverso l'Anagrafe nazionale popolazione residente»;

Visto il regolamento (UE) n. 910/2014, del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE;

Visto il regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonchè alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);

Visto il regolamento (UE) n. 2016/1191 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2016 che promuove la libera circolazione dei cittadini semplificando i requisiti per la presentazione di alcuni documenti pubblici nell'Unione europea e che modifica il regolamento (UE) n. 1024/2012;

Viste le linee guida sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici adottate dall'Agenzia per l'Italia digitale (AgID) con determinazione n. 407 del 9 settembre 2020 e aggiornate con determinazione n. 371 del 17 maggio 2021;

Viste le linee guida sull'interoperabilità tecnica delle pubbliche amministrazioni adottate dall'AgID con determinazione n. 547 del 1° ottobre 2021;

Sentito il Garante per la protezione dei dati personali, che ha reso il parere di competenza con provvedimento n. 298 del 15 settembre 2022;

Sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, che ha reso il parere di competenza il 12 ottobre 2022;

Acquisito il concerto del Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale e del Ministro per la pubblica amministrazione;

Decreta:

Art. 1

Allegati

1. Gli allegati costituiscono parte integrante del presente decreto.

Art. 2

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende per:

a. «ANSC»: l'archivio nazionale informatizzato dei registri dello stato civile;

b. «ANPR»: l'anagrafe nazionale della popolazione residente di cui all'art. 62 del CAD;

c. «atto dello stato civile»: il documento informatico generato dalla registrazione di qualsiasi evento concernente lo stato civile e riguardante la cittadinanza, la nascita, il matrimonio, l'unione civile e la morte;

d. «CAD»: il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 recante «Codice dell'amministrazione digitale».

Art. 3

Oggetto

1. Con il presente decreto sono definiti, ai sensi dell'art. 62, comma 2-bis, del CAD:

a. l'adeguamento e l'evoluzione delle caratteristiche tecniche della piattaforma di funzionamento dell'anagrafe nazionale della popolazione residente ai fini della messa a disposizione dei comuni dei servizi necessari all'utilizzo dell'ANSC;

b. le modalità e i tempi di adesione da parte dei comuni all'ANSC, con conseguente dismissione della versione analogica dei registri di stato civile.

Art. 4

Inclusione di ANSC in ANPR

1. Ai sensi dell'art. 62, comma 2-bis, del CAD, ANSC è contenuto nell'ANPR e ne estende le funzionalità.

2. ANSC è organizzato secondo modalità funzionali e operative che garantiscono l'univocità dei dati con l'ANPR, nel rispetto del principio di esattezza dei dati di cui all'art. 5, paragrafo 1, lettera d) del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonchè alla libera circolazione di tali dati.

3. I dati contenuti nell'ANSC sono elencati in allegato (Allegato 1 - «Dati contenuti nell'ANSC») e costituiscono informazione primaria e originale ai sensi dell'art. 23-ter del CAD.

Art. 5

Servizi per i comuni per l'utilizzo dell'ANSC

1. I comuni fruiscono dei servizi resi disponibili per l'utilizzo dell'ANSC per tutti gli adempimenti previsti in materia di iscrizione, trascrizione e annotazione degli atti nei registri dello stato civile, nonchè di comunicazione degli atti stessi.

2. I servizi resi disponibili ai comuni per l'utilizzo dell'ANSC sono descritti in allegato (Allegato 3 - «Servizi per l'utilizzo dell'ANSC»).

3. Le modalità e i tempi di adesione da parte dei comuni all'ANSC, con conseguente dismissione della versione analogica dei registri di stato civile, sono descritti all'art. 13 del presente decreto.

Art. 6

Modalità per l'iscrizione, la trascrizione e l'annotazione degli atti dello stato civile nell'ANSC

1. L'ufficiale dello stato civile iscrive, trascrive e annota nell'ANSC tutti gli atti dello stato civile, nel rispetto delle disposizioni previste dal Capo II del CAD e dalle linee guida adottate ai sensi dell'art. 71 del CAD sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici, mediante i servizi descritti in allegato (Allegato 3 - «Servizi per l'utilizzo dell'ANSC»).

2. L'ufficiale dello stato civile allega agli atti dello stato civile gli originali informatici, ovvero le copie informatiche formate ai sensi degli articoli 22 e 23-ter del CAD degli eventuali originali analogici, contenenti le dichiarazioni, i processi verbali e ogni altra documentazione necessaria alla registrazione degli atti medesimi. Ai sensi dell'art. 22, comma 4, e dell'art. 23-ter, comma 3, del CAD, l'obbligo di conservazione dell'originale dei documenti così allegati è soddisfatto e viene meno il conseguente obbligo di conservazione da parte dei comuni dei documenti originali analogici.

3. Le annotazioni e le trascrizioni previste dall'ordinamento vigente sono effettuate tramite l'aggiornamento dei dati nell'ANSC con evidenza della modifica o dell'integrazione apportate.

4. L'atto dello stato civile, chiuso con la sottoscrizione dell'ufficiale dello stato civile e contestualmente registrato nell'ANSC, è immodificabile, salvo che per le eventuali successive attività di rettificazione o correzione dello stesso con le modalità prescritte dalla normativa vigente.

5. ANSC consente l'identificazione univoca di ogni atto dello stato civile tramite una numerazione progressiva.

6. Ai fini dell'eventuale aggiornamento dei registri formati dai comuni in modalità analogica, ANSC consente l'estrazione della copia su supporto analogico del documento informatico munita di contrassegno ai sensi dell'art. 23, comma 2-bis, del CAD, corrispondente agli atti dello stato civile e dei relativi allegati.

7. Quando, in osservanza della normativa vigente, l'atto dello stato civile sia da compiersi alla presenza dei dichiaranti e dei testimoni, i medesimi sono identificati, ai sensi dell'art. 64, comma 3-bis, del CAD, tramite le funzionalità messe a disposizione per l'utilizzo dell'ANSC. Nel caso in cui i dichiaranti e i testimoni siano sprovvisti di un sistema di identità digitale, ovvero nelle ipotesi in cui non sia possibile utilizzarlo, l'ufficiale dello stato civile li identifica a norma di legge.

8. Quando è prescritta dall'ordinamento vigente la sottoscrizione dell'atto dello stato civile da parte dei dichiaranti e dei testimoni, l'ufficiale dello stato civile, tramite le funzionalità messe a disposizione per l'utilizzo dell'ANSC, acquisisce la sottoscrizione dei medesimi, anche mediante la modalità prevista dall'art. 65, comma 1, lettera b) del CAD ovvero ai sensi dell'art. 20, comma 1-bis, del CAD. L'ufficiale dello stato civile può altresì acquisire la sottoscrizione autografa dei dichiaranti e dei testimoni; in tale ipotesi, fa copia su supporto informatico del documento analogico corrispondente, ai sensi degli articoli 21, comma 2-ter e 23-ter del CAD, e la allega all'atto dello stato civile. Ai sensi dell'art. 22, comma 4, e dell'art. 23-ter, comma 3, del CAD, l'obbligo di conservazione dell'originale del documento così allegato è soddisfatto e viene meno il conseguente obbligo di conservazione dei documenti originali analogici.

9. Nel caso di atto dello stato civile da compiersi fuori dalla casa comunale e in presenza di comprovata impossibilità di fruire dei servizi resi disponibili per l'utilizzo dell'ANSC, l'ufficiale dello stato civile redige l'atto stesso in forma analogica, comprendente anche le eventuali sottoscrizioni dei dichiaranti e dei testimoni. Di tali atti, l'ufficiale dello stato civile fa copia su supporto informatico ai sensi dell'art. 23-ter del CAD e procede alla tempestiva registrazione nell'ANSC indicando la data e l'orario di compimento dell'atto e il motivo della sua registrazione in tempi successivi. Ai sensi dell'art. 22, comma 4, e dell'art. 23-ter, comma 3, del CAD, l'obbligo di conservazione dell'originale di tali atti è soddisfatto con la registrazione su ANSC e viene meno il conseguente obbligo di conservazione dell'atto redatto in forma analogica.

Art. 7

Modalità per le comunicazioni

1. Tutte le comunicazioni tra ufficiali dello stato civile, nonchè quelle verso gli ufficiali di anagrafe previste dall'ordinamento, sono assicurate tramite i servizi resi disponibili per l'utilizzo dell'ANSC.

2. Le comunicazioni effettuate dagli ufficiali dello stato civile ai fini della trascrizione e/o dell'annotazione sono assicurate tramite:

a. la consultazione da parte di tutti gli ufficiali dello stato civile competenti della relativa iscrizione o annotazione;

b. l'avviso agli ufficiali dello stato civile competenti per la trascrizione e l'annotazione;

c. la possibilità per gli ufficiali dello stato civile competenti di estrarre la copia su supporto analogico del documento informatico degli atti dello stato civile e degli eventuali allegati, muniti di contrassegno ai sensi dell'art. 23, comma 2-bis, del CAD, ai fini degli adempimenti di competenza.

3. Tramite i servizi messi a disposizione per l'utilizzo dell'ANSC

è consentita altresì la gestione delle comunicazioni che gli ufficiali dello stato civile, a seguito di iscrizioni, trascrizioni o annotazioni, debbono effettuare agli ufficiali di anagrafe, per i conseguenti aggiornamenti.

4. Le comunicazioni, di cui ai commi 2 e 3, rivolte ai comuni che non hanno aderito all'ANSC sono effettuate, nel rispetto della disciplina in materia di trattamento dei dati personali, tramite invio della copia del documento informatico e degli eventuali allegati, muniti di contrassegno ai sensi dell'art. 23, comma 2-bis, del CAD.

5. L'ufficiale dello stato civile del comune già aderente all'ANSC che riceve una comunicazione da un comune che non vi ha ancora aderito, provvede agli adempimenti di competenza tramite i servizi resi disponibili per l'utilizzo dell'ANSC stessa.

Art. 8

Misure di sicurezza

L'accesso ai servizi resi disponibili per l'utilizzo dell'ANSC avviene nel rispetto delle disposizioni in materia di trattamento dei dati e delle misure di sicurezza descritte in allegato (Allegato 4 - «Misure di sicurezza»).

Art. 9

Modalità per l'archiviazione e la conservazione

1. ANSC archivia e conserva gli atti dello stato civile e i relativi metadati, secondo quanto previsto dalle linee guida adottate ai sensi dell'art. 71 del CAD sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici.

2. Il Ministero dell'interno, ai sensi dell'art. 62, comma 2-bis del CAD, mette a disposizione dei comuni un servizio centralizzato di archiviazione e conservazione. Nel ruolo di responsabile della conservazione, il Ministero dell'interno, in particolare:

a. definisce le politiche di conservazione nell'ambito dell'ANSC, secondo quanto stabilito al successivo comma 4;

b. esercita le verifiche e i controlli sulla qualità dei servizi di conservazione, in ottemperanza a quanto previsto dalle linee guida adottate ai sensi dell'art. 71 del CAD sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici e dal decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396;

c. intrattiene i necessari rapporti con il soggetto che eroga i servizi stessi di conservazione, anche ai fini della loro evoluzione nel tempo a seguito degli aggiornamenti normativi, delle esigenze funzionali emerse e degli standard di settore;

d. esercita ogni altro compito nell'espletamento del ruolo di responsabile della conservazione nell'ambito dell'ANSC. Il comune rimane titolare dei documenti informatici e dei relativi metadati prodotti nell'espletamento delle funzioni dello stato civile.

3. Nell'ambito delle verifiche e controlli di cui al precedente comma 2, lettera b), il soggetto che eroga i servizi di conservazione procede, in particolare, al termine di ogni anno solare, a realizzare la verifica periodica dell'integrità e della leggibilità di tutti gli atti conservati e dei relativi metadati, fornendo al Ministero dell'interno una relazione contenente le evidenze risultanti dallo stesso processo di verifica.

Tali relazioni sono pubblicate nel sito internet www.anagrafenazionale.interno.it in apposita sezione dedicata.

4. Il soggetto che eroga i servizi di conservazione garantisce che i documenti informatici e i relativi metadati, all'interno del sistema di conservazione, siano logicamente aggregati in ragione del comune di provenienza, in modo tale che l'archivio di custodia centralizzato sia ripartito in sezioni corrispondenti ai comuni e, all'interno di ciascuna sezione, in sotto-sezioni annuali.

5. Sono messi a disposizione dei prefetti o dei loro delegati idonei profili di accesso al servizio centralizzato di archiviazione e di conservazione, per consentire agli stessi l'effettuazione delle verifiche di cui all'art. 104 del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396.

6. Il Ministero dell'interno e il soggetto che eroga i servizi di conservazione stabiliscono le metriche che devono essere garantite nell'erogazione degli stessi servizi e, nel caso, le relative penali qualora le stesse non siano rispettate.

Art. 10

Malfunzionamento o irregolare funzionamento del sistema

1. Il mancato o irregolare funzionamento dell'ANSC viene segnalato nel sito internet www.anagrafenazionale.interno.it del Ministero dell'interno, in apposita sezione dedicata.

2. Durante l'interruzione del funzionamento del sistema le iscrizioni, le trascrizioni e le annotazioni degli atti, vengono registrate cronologicamente su apposito registro con l'indicazione della data e dell'orario dell'operazione. Subito dopo il ripristino del sistema esse vengono registrate nell'ANSC secondo l'ordine risultante da detto registro.

Art. 11

Certificati resi disponibili per i cittadini

1. Secondo le modalità descritte in allegato (Allegato 2 - «Modalità di richiesta e rilascio dei certificati»), tramite il servizio di ANPR di cui al decreto del Ministro dell'interno del 3 novembre 2021, è reso disponibile agli iscritti nell'ANPR il servizio di richiesta e rilascio telematico dei certificati dello stato civile riguardanti il richiedente, mediante l'emissione di documenti elettronici muniti di sigillo elettronico qualificato, ai sensi del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014.

2. I certificati di cui al comma 1 sono esenti da imposta di bollo, ai sensi dell'art. 7, comma 5, della legge n. 405 del 1990.

Art. 12

Trattamento dei dati personali

1. La titolarità del trattamento dei dati contenuti nell'ANSC è attribuita al Ministero dell'interno sotto i profili della conservazione, della comunicazione e dell'adozione delle relative misure di sicurezza nonchè al sindaco, nell'esercizio delle funzioni di ufficiale di Governo, limitatamente alla registrazione dei dati di propria competenza.

2. La società generale d'informatica S.p.a. (Sogei S.p.a.), incaricata della realizzazione del progetto e della gestione dell'infrastruttura, è nominata responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del regolamento (UE) n. 2016/679.

Art. 13

Disposizioni finali

1. Resta in vigore il decreto del Ministro dell'interno del 27 febbraio 2001 recante «Tenuta dei registri dello stato civile nella fase antecedente all'entrata in funzione degli archivi informatici» fino alla data di adesione del comune nell'ANSC.

2. Ai registri tenuti dai comuni antecedentemente alla data di adesione all'ANSC continuano ad applicarsi le disposizioni di cui agli articoli 14, 16, 25, 29, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 59, 60, 124, 125, 134, 136, 137 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, richiamate all'art. 109 del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396.

3. I registri cartacei sono chiusi dall'ufficiale dello stato civile il giorno antecedente l'adesione, con processo verbale sottoscritto immediatamente dopo la registrazione dell'ultimo atto.

4. I comuni aderiscono all'ANSC entro diciotto mesi dalla data della comunicazione da parte del Ministero dell'interno della messa a disposizione del servizio in ambito nazionale.

5. Le modalità di adesione sono pubblicate sul sito www.anagrafenazionale.interno.it in apposita sezione dedicata.

6. Fino alla data di adesione i comuni continuano ad operare nel rispetto della normativa vigente.

7. In caso di evoluzione delle caratteristiche e delle modalità tecniche dei servizi di cui all'art. 5, l'allegato 3 - «Servizi per l'utilizzo dell'ANSC» sarà aggiornato con decreto direttoriale del Ministero dell'interno.

Art. 14

Disposizioni di attuazione e transitorie

1. Il presente decreto e i relativi allegati sono pubblicati nel sito internet www.anagrafenazionale.interno.it del Ministero dell'interno.

2. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto, si provvede nei limiti delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

3. Il presente decreto è inviato ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 18 ottobre 2022

Il Ministro dell'interno

LAMORGESE

Il Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale

COLAO

Il Ministro per la pubblica amministrazione

BRUNETTA

Registrato alla Corte dei conti il 7 novembre 2022

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'interno e del Ministero della difesa, n. 2697

ALLEGATO 1

«Dati contenuti nell'ANSC»

A) Campi relativi ai dati degli individui

I campi relativi ai dati degli individui registrati nell'ANSC

sono i seguenti per ogni cittadino:

Tipologia Campo
Generale Nome
Generale Cognome
Generale Comune di residenza
Generale Sesso
Generale Stato civile
Generale Impedimento a sottoscrivere
Generale Rifiuto a sottoscrivere
Generale Impedimento a comunicare
Generale Sordomuto alfabetizzato
Generale Sordomuto analfabeta
Generale Straniero che non conosce la lingua italiana
Generale Interprete
Generale Numero dell'atto dello stato civile (formato in analogico, prima dell'adesione all'ANSC)
Generale Parte dell'atto dello stato civile (formato in analogico, prima dell'adesione all'ANSC)
Generale Serie dell'atto dello stato civile (formato in analogico, prima dell'adesione all'ANSC)
Generale Anno dell'atto dello stato civile (formato in analogico, prima dell'adesione all'ANSC)
Generale Estremi del provvedimento di rettificazione dell'atto dello stato civile
Generale Tribunale che ha emesso il provvedimento di rettificazione dell'atto dello stato civile
Generale Relazione di parentela
Generale Estremi della procura
Generale Data di ricezione della richiesta di trascrizione proveniente dall'Autorità diplomatica richiedente la trascrizione dell'atto di morte
Generale Data di ricezione della richiesta di trascrizione da parte del privato formulata tramite istanza scritta
Cittadinanza Cittadinanza
Cittadinanza Data della dichiarazione di volontà di acquisto della cittadinanza italiana
Cittadinanza Estremi versamento tributo art. 9 -bis, legge n. 91/1992
Cittadinanza Data del decreto di conferimento
Cittadinanza Estremi del decreto di conferimento
Cittadinanza Data di notifica del decreto di conferimento
Cittadinanza Data del giuramento
Cittadinanza Estremi del giuramento
Cittadinanza Data dell'esito dell'accertamento proveniente dal Consolato
Cittadinanza Estremi dell'esito dell'accertamento proveniente dal Consolato
Cittadinanza Data dell'esito dell'accertamento proveniente dal Ministero
Cittadinanza Estremi dell'esito dell'accertamento proveniente dal Ministero
Cittadinanza Data dell'esito dell'accertamento proveniente dal sindaco
Cittadinanza Estremi dell'esito dell'accertamento proveniente dal sindaco
Cittadinanza Data della dichiarazione di riacquisto effettuata presso il comune di residenza
Cittadinanza Estremi della dichiarazione di riacquisto effettuata presso il comune di residenza
Cittadinanza Data della dichiarazione di riacquisto effettuata presso il Consolato
Cittadinanza Estremi della dichiarazione di riacquisto effettuata presso il Consolato
Cittadinanza Data della dichiarazione di rinuncia effettuata presso il Consolato
Cittadinanza Estremi della dichiarazione di rinuncia effettuata presso il Consolato
Cittadinanza Estremi dell'attestazione del sindaco
Cittadinanza Estremi dell'atto di adozione trascritto
Cittadinanza Data del provvedimento di riconoscimento
Cittadinanza Data del D.P.R. di revoca della cittadinanza
Cittadinanza Estremi del D.P.R. di revoca della cittadinanza
Cittadinanza Data di efficacia del provvedimento giurisdizionale straniero
Cittadinanza Data di efficacia del provvedimento giurisdizionale italiano
Cittadinanza Data di efficacia del riconoscimento di filiazione
Cittadinanza Data di matrimonio con cittadino italiano
Cittadinanza Date concernenti la residenza biennale pregressa ed attuale in Italia
Matrimonio Giorno di matrimonio
Matrimonio Ora di matrimonio
Matrimonio Minuto di matrimonio
Matrimonio Mese di matrimonio
Matrimonio Anno di matrimonio
Matrimonio Luogo di matrimonio
Matrimonio Celebrazione civile, concordataria o religiosa
Matrimonio Autorità che scioglie il matrimonio
Matrimonio Giorno di scioglimento matrimonio
Matrimonio Mese di scioglimento matrimonio
Matrimonio Anno di scioglimento matrimonio
Matrimonio Comune di scioglimento matrimonio
Matrimonio Cognome prima del matrimonio
Matrimonio Cognome dopo il matrimonio
Matrimonio Altre enunciazioni dell'atto
Matrimonio Regime patrimoniale
Morte Luogo dove è avvenuto il decesso
Morte Comune di decesso
Morte Giorno di decesso
Morte Mese di decesso
Morte Anno di decesso
Morte Ora di decesso
Morte Minuto di decesso
Morte Data della dichiarazione di decesso
Morte Data della ricezione dell'avviso di morte
Morte Tipologia dichiarante
Morte Autorità diplomatica richiedente la trascrizione dell'atto di morte
Morte Data di ricezione della richiesta di trascrizione proveniente dall'Autorità diplomatica richiedente la trascrizione dell'atto di morte
Morte Data di ricezione della richiesta di trascrizione da parte del privato formulata tramite istanza scritta
Morte Estremi del decreto del Tribunale di dichiarazione di scomparsa per disastri aerei o a bordo di navi
Morte Data di ricezione del decreto del Tribunale di dichiarazione di scomparsa per disastri aerei o a bordo di navi
Morte Estremi della sentenza estera
Morte Ultimo luogo dove la persona è stata vista
Morte Estremi del decreto dell'Autorità giudiziaria
Morte Dati identificativi dell'Autorità giudiziaria
Morte Luogo del ritrovamento
Morte Data del ritrovamento
Morte Ora del ritrovamento
Nascita Tipologia dichiarante
Nascita Comune di nascita
Nascita Ora di nascita
Nascita Minuto di nascita
Nascita Giorno di nascita
Nascita Mese di nascita
Nascita Anno di nascita
Nascita Data della dichiarazione in comune
Nascita Data della dichiarazione presso la struttura sanitaria
Nascita Filiazione all'interno del matrimonio
Nascita Filiazione al di fuori del matrimonio
Nascita Parto plurigemellare
Nascita Nato vivo
Nascita Nato vivo ma morto prima della dichiarazione
Nascita Nato morto
Nascita Data riconoscimento
Nascita Ora riconoscimento
Nascita Luogo riconoscimento
Nascita Data manifestazione assenso al riconoscimento
Nascita Ora manifestazione assenso
Nascita Luogo manifestazione assenso
Nascita Estremi dell'atto di cambiamento del cognome del genitore che ha attribuito il cognome
Nascita Estremi dell'atto di riconoscimento di filiazione
Nascita Attribuzione del cognome e nome allo straniero in applicazione della legge del proprio Stato (art. 24, legge n. 218/1995)
Nascita Cognome/i da assumere
Unione civile Giorno costituzione unione civile
Unione civile Mese costituzione unione civile
Unione civile Anno costituzione unione civile
Unione civile Ora costituzione unione civile
Unione civile Minuto costituzione unione civile
Unione civile Comune costituzione unione civile
Unione civile Regime patrimoniale unione civile

.

B) Ulteriori campi relativi a dati di servizio

ANSC contiene altresì gli ulteriori campi relativi ai dati di servizio necessari a garantire l'interoperabilità con le banche dati di rilevanza nazionale e regionale, nonchè con le banche dati comunali, ai fini dell'esercizio delle funzioni di competenza.

ALLEGATO 2

«Modalità di richiesta e rilascio dei certificati»

1. Introduzione

Il presente allegato definisce le modalità operative con cui, tramite il servizio dell'ANPR di cui al decreto del Ministro dell'interno del 3 novembre 2021, sono resi disponibili al cittadino iscritto nell'ANPR il servizio di richiesta e rilascio telematico dei certificati dello stato civile, mediante l'emissione di documenti elettronici muniti di sigillo elettronico qualificato, ai sensi del regolamento (UE) n. 910/2014.

1.1 Accesso ai servizi

Il cittadino iscritto nell'ANPR accede ai servizi resi disponibili tramite l'utilizzo di ANSC dall'area riservata del sito web dell'ANPR, previa identificazione mediante le modalità di cui ai commi 2-quater e 2-nonies dell'articolo 64 del CAD.

ID Utente Modalità Autenticazione Note
1 Cittadino Autenticazione tramite sito web di ANPR Autenticazione forte: CIE, CNS, SPID livello 2 Il cittadino richiede l'accesso scegliendo la tipologia di autenticazione forte CIE, CNS, SPID e solo dopo aver effettuato con successo il processo di autenticazione si connette all'area riservata del sito web di ANPR.

.

Tabella 1 - Modalità di accesso

Per accedere alle funzionalità presenti in quest'area, il sistema effettuerà i controlli sul codice fiscale e renderà disponibili le funzioni nell'area a seconda dell'esito di tali controlli.

1.2 Registrazione degli accessi applicativi e tempi di conservazione

Il sistema registra gli accessi alle applicazioni e l'esito dell'operazione. Per ciascuna transazione effettuata saranno registrati i seguenti dati relativi alla richiesta del servizio e all'esito dell'operazione:

codice fiscale del cittadino,

data-ora-minuti-secondi-millisecondi della richiesta,

operazione richiesta,

esito della richiesta,

identificativo della richiesta,

modalità di autenticazione.

I log degli accessi così descritti sono conservati fino a un anno on line e storicizzati per dieci anni.

2. Servizio di richiesta e rilascio certificati

2.1 Certificati dello stato civile disponibili

Il cittadino può richiedere il rilascio, per se stesso, dei seguenti certificati:

ID Descrizione
1 di nascita
2 di matrimonio
3 di unione civile

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La lista dei certificati disponibili e gli eventuali aggiornamenti sono pubblicati sul sito web di ANPR.

2.1 Scelta del certificato

Il cittadino può scegliere il tipo di certificato che intende richiedere e selezionare il campo relativo all'esenzione nei casi previsti dalla legge. Nel caso in cui il cittadino sia residente in un comune ove vige il «multilinguismo» il sistema ANPR emette il certificato multilingue. Nel caso in cui il certificato non possa essere rilasciato ai sensi di legge, il cittadino riceverà apposita comunicazione.

2.2 Anteprima del certificato

Prima della formazione del certificato, il sistema ANPR visualizza un'anteprima che consente di verificare la correttezza dei dati. Nell'anteprima non è riportato il contrassegno e in diagonale è apposta la dicitura: ANTEPRIMA.

2.3 Formazione ed emissione del certificato

A seguito della conferma di emissione da parte del richiedente, il sistema ANPR produce il certificato in formato pdf che, conformemente al modello disponibile sul sito web di ANPR, riporta:

il logo del Ministero dell'interno e la dicitura: «Archivio nazionale informatizzato dei registri dello stato civile»;

il contrassegno;

il sigillo elettronico così come previsto dall'articolo 62, comma 3, del CAD.

In caso di mancata emissione del certificato, verrà restituito un apposito codice di errore.

A scelta del cittadino, il certificato prodotto sarà disponibile nell'Area riservata del cittadino per il download, per il periodo di validità del certificato stesso, e/o altresì inviato al domicilio digitale del cittadino, laddove disponibile, e/o reso disponibile tramite il punto di accesso telematico di cui all'articolo 64-bis del CAD. Il certificato potrà, su richiesta del cittadino, essere trasmesso anche agli indirizzi email/pec disponibili nel profilo utente del cittadino e, al termine del periodo di validità dello stesso, sarà cancellato.

2.4 Contrassegno

Ai sensi dell'art. 23, comma 2-bis, del CAD, al fine di verificare la conformità della copia analogica del certificato all'originale informatico, è apposto sulla predetta copia analogica un contrassegno che consente di visualizzare l'originale informatico munito di sigillo elettronico.

2.5 Verifica del certificato tramite contrassegno

Per i soggetti in possesso di una copia analogica dotata di contrassegno del certificato prodotto da ANPR, è prevista una specifica funzione per verificare la corrispondenza con il certificato digitale tramite lettura del QR-code apposto sulla predetta copia, mediante:

a) smartphone

l'accesso alla pagina WEB è effettuato automaticamente;

il cittadino deve inserire il captcha suggeritogli dall'applicazione web;

con il pulsante Conferma si attiva la verifica e, in caso di esito positivo, l'applicazione web apre il certificato corrispondente alle informazioni reperite dal QR-code.

b) PC

il cittadino deve scannerizzare il QR-code ed effettuare l'upload dell'immagine;

il cittadino deve inserire il captcha suggeritogli dall'applicazione web;

con il pulsante Conferma si attiva la verifica e, in caso di esito positivo, l'applicazione web apre il certificato corrispondente alle informazioni reperite dal QR-code.

L'applicazione di verifica legge il QR-code che contiene il link (URL) che permette di risalire, sul portale ANPR, all'esatta copia digitale del certificato, la quale potrà essere verificata con confronto visivo rispetto alla copia cartacea e garantita dalla presenza del sigillo elettronico del Ministero dell'interno.

L'accesso alla funzionalità sopra descritta è presente nell'area pubblica del sito web di ANPR.

ALLEGATO 4

«Misure di sicurezza»

Il presente allegato definisce le caratteristiche e le misure adottate nell'ANSC al fine di garantire l'integrità e la riservatezza dei dati scambiati e conservati, la sicurezza dell'accesso ai servizi e il tracciamento delle operazioni effettuate.

Censimento utenti

Per poter accedere alle funzioni rese disponibili dalla Web Application dell'ANSC, l'ufficiale dello stato civile dovrà necessariamente essere censito nella console di sicurezza di ANPR.

Gli utenti abilitati potranno accedere ad una o più delle seguenti funzionalità:

Formazione atti Nascita

Formazione atti Matrimonio

Formazione atti Unione Civile

Formazione atti Morte

Formazione atti Cittadinanza

Certificazione

Trattamento dati secretati

Gli utenti potranno inoltre essere abilitati a lavorare nell'ANSC in uno o più comuni di riferimento, in base alla propria competenza.

La consultazione dell'ANSC ai fini del rilascio di certificazioni, copie ed estratti allo sportello su richiesta del cittadino interessato è assicurata a tutti gli ufficiali dello stato civile.

Autenticazione alla web application

L'accesso alla web application può avvenire da parte di un utente censito all'interno della console di sicurezza tramite utilizzo di SMART CARD o, in alternativa, tramite utilizzo di identità digitale (SPID/CIE), escludendo l'uso di dati personali attinenti alla sfera privata del soggetto, forniti dall'identity Provider. La postazione da cui si effettuerà l'accesso dovrà necessariamente avere installato il certificato di «postazione scaricabile» dalla console di sicurezza di ANPR.

All'accesso, la web application acquisirà le informazioni inerenti all'utente che ha avviato la sessione e abiliterà le sole funzionalità previste al profilo associato. Utenza e certificato di postazione individueranno inoltre il comune per conto del quale l'utente sta operando.

Accesso ad ANSC ed ANPR

L'utente che accede alla web application di ANSC potrà accedere anche ad ANPR senza dover effettuare nuovamente l'autenticazione, se provvisto di almeno uno dei profili riservati agli ufficiali di anagrafe. Analogamente, l'ufficiale di anagrafe che avesse almeno uno dei profili previsti per l'ufficiale dello stato civile potrà accedere dalla web app dell'ANPR all'ANSC senza dover effettuare nuovamente l'autenticazione.

Autenticazione ai servizi cooperativi: interazione con la presenza di un utente

Per l'utilizzo dei servizi cooperativi che integrino il gestionale comunale con ANSC e con specifico riferimento alle funzionalità richiamate dall'ufficiale dello stato civile (formazione atti, certificazioni, consultazioni) sono previste le seguenti procedure:

l'ufficiale dello stato civile, prima di utilizzare il proprio gestionale, accede con smart card o identità digitale ad una pagina web dell'ANSC per l'autenticazione. Tra le funzionalità esposte dalla applicazione web c'è quella di generazione del codice OTP (restituito simultaneamente) che deve essere utilizzato dal gestionale comunale per la successiva chiamata ai servizi cooperativi;

Il client implementato dai gestionali si interfaccerà con i servizi cooperativi per il tramite di un token JWT, al cui interno è riportato:

l'OTP (restituito dal flusso precedente)

l'identificativo dell'utente;

l'identificativo della sede (codice ISTAT del Comune);

l'identificativo della postazione;

nel claim «x5c», il certificato di postazione per la verifica del token JWT. Anche per l'utilizzo del gestionale comunale integrato con i servizi cooperativi è necessario l'installazione del certificato, scaricabile dalla console di sicurezza, sulla postazione di lavoro.

Il token e il payload della richiesta saranno firmati con il certificato di postazione.

Autenticazione ai servizi cooperativi: interazione senza la presenza di un utente

Per l'utilizzo dei servizi cooperativi che integrino il gestionale comunale con ANSC per le funzionalità richiamate tramite interazione tra sistemi (scarico comunicazioni) è previsto che:

Il client implementato dai gestionali si interfaccerà con i servizi cooperativi per il tramite di un token JWT, al cui interno è riportato:

l'identificativo utente;

l'identificativo sede (codice ISTAT del Comune);

l'identificativo postazione;

nel claim «x5c» il certificato server per la verifica del token JWT. Si tratta di un certificato da utilizzare per le interazioni M2M scaricabile dalla console di sicurezza sulla postazione di lavoro.

Il token e il payload della richiesta saranno firmati con il certificato di postazione.

L'operatore comunale può altresì accedere mediante uno degli strumenti di autenticazione previsti dall'articolo 64 del CAD.

L'accesso mediante web service impone l'identificazione di ciascuna postazione fisica utilizzata dagli operatori comunali nonchè l'identificativo postazione firmato con il certificato installato sulla postazione stessa ovvero mediante il certificato che identifica il server del comune, emessi entrambi dalla Certification Authority.

Il sistema di tracciamento del comune conserva le informazioni relative all'associazione tra postazione fisica e l'identificativo della postazione stessa.

Qualora il comune per l'accesso tramite Web Services utilizzi un unico certificato per tutte le postazioni del comune, è responsabilità del medesimo comune creare e mantenere aggiornato l'elenco delle postazioni autorizzate, identificate ciascuna da un apposito codice identificativo attribuito da ANPR.