
N.d.R. Ai sensi dell'art. 18, comma 1, della Delibera ANAC 20 giugno 2023, n. 267, il Regolamento di cui alla presente delibera è ABROGATO a decorrere dal 1° luglio 2023; Le sue disposizioni continuano ad applicarsi esclusivamente alle istanze di precontenzioso relative alle procedure di affidamento disciplinate dal d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50.
AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE
DELIBERA 9 gennaio 2019, n. 10
G.U.R.I. 26 gennaio 2019, n. 22
Regolamento in materia di pareri di precontenzioso di cui all'articolo 211 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. (Delibera n. 10).
TESTO COORDINATO (alla delibera ANAC 12 ottobre 2022, n. 528)
N.d.R. Ai sensi dell'art. 18, comma 1, della Delibera ANAC 20 giugno 2023, n. 267, il Regolamento di cui alla presente delibera è ABROGATO a decorrere dal 1° luglio 2023; Le sue disposizioni continuano ad applicarsi esclusivamente alle istanze di precontenzioso relative alle procedure di affidamento disciplinate dal d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50.
IL CONSIGLIO DELL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE
Visto l'art. 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;
Visto l'art. 19 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, che trasferisce all'ANAC i compiti e le funzioni svolte dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;
Visto l'art. 211, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modifiche e integrazioni;
Visti i pareri della Commissione speciale del Consiglio di Stato n. 1920 del 14 settembre 2016, n. 1632 del 26 giugno 2018 e n. 2781 del 28 novembre 2018;
EMANA
il seguente regolamento:
N.d.R. Ai sensi dell'art. 18, comma 1, della Delibera ANAC 20 giugno 2023, n. 267, il Regolamento di cui alla presente delibera è ABROGATO a decorrere dal 1° luglio 2023; Le sue disposizioni continuano ad applicarsi esclusivamente alle istanze di precontenzioso relative alle procedure di affidamento disciplinate dal d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50.
Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento, si intende per:
a) «codice», il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modifiche e integrazioni;
b) «Autorità», l'Autorità nazionale anticorruzione;
c) «Presidente», il Presidente dell'Autorità;
d) «Consiglio», il Consiglio dell'Autorità;
e) «Ufficio», l'ufficio competente in materia di pareri di precontenzioso;
f) «Dirigente», il dirigente dell'ufficio;
g) «stazione appaltante», il soggetto di cui all'art. 3, comma 1, lettera o), del codice.
N.d.R. Ai sensi dell'art. 18, comma 1, della Delibera ANAC 20 giugno 2023, n. 267, il Regolamento di cui alla presente delibera è ABROGATO a decorrere dal 1° luglio 2023; Le sue disposizioni continuano ad applicarsi esclusivamente alle istanze di precontenzioso relative alle procedure di affidamento disciplinate dal d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50.
Oggetto
1. Il presente regolamento disciplina il procedimento per l'adozione dei pareri di precontenzioso di cui all'art. 211, comma 1 del codice.
N.d.R. Ai sensi dell'art. 18, comma 1, della Delibera ANAC 20 giugno 2023, n. 267, il Regolamento di cui alla presente delibera è ABROGATO a decorrere dal 1° luglio 2023; Le sue disposizioni continuano ad applicarsi esclusivamente alle istanze di precontenzioso relative alle procedure di affidamento disciplinate dal d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50.
Soggetti richiedenti
1. I soggetti di cui all'art. 211, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, possono rivolgere all'Autorità istanza di parere per la formulazione di una soluzione delle questioni controverse insorte durante lo svolgimento delle procedure di gara degli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture.
2. Sono legittimate a presentare istanza le persone fisiche che esprimono all'esterno la volontà dei soggetti che possono richiedere il parere ai sensi dell'art. 211, comma 1, primo periodo, del codice.
N.d.R. Ai sensi dell'art. 18, comma 1, della Delibera ANAC 20 giugno 2023, n. 267, il Regolamento di cui alla presente delibera è ABROGATO a decorrere dal 1° luglio 2023; Le sue disposizioni continuano ad applicarsi esclusivamente alle istanze di precontenzioso relative alle procedure di affidamento disciplinate dal d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50.
Modalità di presentazione dell'istanza singola
1. Quando l'istanza è presentata singolarmente dalla stazione appaltante o da una parte interessata, il parere reso è da intendersi non vincolante.
2. La parte istante è tenuta a dare comunicazione della presentazione dell'istanza a tutti i soggetti interessati alla soluzione della questione controversa insorta e a fornirne la relativa prova all'Autorità. La parte istante allega alla comunicazione il modulo di cui al successivo comma 4. Nel caso in cui tale comunicazione risulti non completa, l'Autorità invita la parte istante ad integrarla entro il termine perentorio di cinque giorni, scaduto il quale l'istanza diventa improcedibile.
3. Qualora l'istante abbia manifestato la volontà di attenersi a quanto stabilito nel parere, le altre parti possono aderirvi entro il termine di dieci giorni dalla ricezione della comunicazione di avvenuta presentazione dell'istanza. In tal caso il parere reso ha efficacia vincolante per le parti che vi hanno aderito.
4. L'istanza è presentata secondo il modulo allegato al presente regolamento e trasmessa tramite posta elettronica certificata, unitamente a una eventuale memoria e alla documentazione ritenuta utile. L'istanza contiene una sintetica indicazione degli elementi di fatto e di diritto rilevanti ai fini del parere, identifica i vizi dell'atto contestato e illustra il quesito o i quesiti di diritto per i quali è richiesto il parere stesso.
5. Nell'istanza le parti specificano se, in sede di pubblicazione del parere, debbano essere esclusi i dati sensibili espressamente segnalati.
N.d.R. Ai sensi dell'art. 18, comma 1, della Delibera ANAC 20 giugno 2023, n. 267, il Regolamento di cui alla presente delibera è ABROGATO a decorrere dal 1° luglio 2023; Le sue disposizioni continuano ad applicarsi esclusivamente alle istanze di precontenzioso relative alle procedure di affidamento disciplinate dal d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50.
Modalità di presentazione dell'istanza congiunta
1. Quando l'istanza è presentata congiuntamente dalla stazione appaltante e da una o più parti interessate e le parti esprimono la volontà di attenersi a quanto sarà stabilito nel parere di precontenzioso, il parere stesso è vincolante per le parti che vi hanno acconsentito.
2. Le parti istanti sono tenute a dare comunicazione della presentazione dell'istanza a tutti i soggetti interessati alla soluzione della questione controversa insorta e a fornirne la relativa prova all'Autorità. Le parti istanti allegano alla comunicazione il modulo di cui al successivo comma 4. Nel caso in cui tale comunicazione risulti non completa, l'Autorità invita le parti istanti ad integrarla entro il termine perentorio di cinque giorni, scaduto il quale l'istanza diventa improcedibile.
3. Qualora gli istanti abbiano manifestato la volontà di attenersi a quanto stabilito nel parere, i soggetti cui l'istanza è comunicata ai sensi del comma 2 possono aderirvi, tramite comunicazione del proprio assenso all'Autorità, entro il termine di dieci giorni dalla ricezione della comunicazione di avvenuta presentazione dell'istanza. In tal caso il parere reso ha efficacia vincolante anche nei loro confronti.
4. L'istanza è presentata secondo il modulo allegato al presente regolamento e trasmessa tramite posta elettronica certificata, completa di eventuale memoria e documentazione ritenuta utile. L'istanza contiene una succinta indicazione degli elementi di fatto e di diritto rilevanti ai fini del parere, identifica i vizi dell'atto contestato e illustra il quesito o i quesiti di diritto per i quali è richiesto il parere.
5. Nell'istanza le parti specificano se, in sede di pubblicazione del parere, debbano essere esclusi i dati sensibili espressamente segnalati.
6. L'istanza reca l'impegno della stazione appaltante a non porre in essere atti pregiudizievoli ai fini della risoluzione della questione fino al rilascio del parere.
N.d.R. Ai sensi dell'art. 18, comma 1, della Delibera ANAC 20 giugno 2023, n. 267, il Regolamento di cui alla presente delibera è ABROGATO a decorrere dal 1° luglio 2023; Le sue disposizioni continuano ad applicarsi esclusivamente alle istanze di precontenzioso relative alle procedure di affidamento disciplinate dal d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50.
Ordine di trattazione delle istanze
(sostituito dal paragrafo 2 della delibera ANAC 12 ottobre 2022, n. 528)
1. Nella trattazione delle istanze pervenute, salva diversa indicazione del Consiglio, viene data, nell'ordine, priorità:
a) alle istanze con manifestazione di volontà di due o più parti di attenersi a quanto stabilito nel parere;
b) alle istanze di parere non vincolante relative a fattispecie legittimanti il ricorso di cui all'art. 211, commi 1-bis e 1-ter del codice;
c) alle istanze presentate dalla Stazione appaltante;
d) alle istanze che sottopongono questioni originali o di particolare impatto per il settore dei contratti pubblici;
e) alle istanze concernenti appalti di importo superiore alla soglia comunitaria;
f) alle istanze concernenti appalti di importo superiore a 40.000 euro.
N.d.R. Ai sensi dell'art. 18, comma 1, della Delibera ANAC 20 giugno 2023, n. 267, il Regolamento di cui alla presente delibera è ABROGATO a decorrere dal 1° luglio 2023; Le sue disposizioni continuano ad applicarsi esclusivamente alle istanze di precontenzioso relative alle procedure di affidamento disciplinate dal d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50.
Inammissibilità e improcedibilità delle istanze
(modificato dal paragrafo 2 della delibera ANAC 12 ottobre 2022, n. 528)
1. Non sono ammissibili le istanze:
a) in assenza di una questione controversa insorta tra le parti interessate;
b) non presentate dai soggetti indicati all'art. 3 del presente regolamento;
c) dirette a far valere l'illegittimità di un atto della procedura di gara autonomamente impugnabile, rispetto al quale siano già decorsi i termini di impugnazione in sede giurisdizionale;
d) in caso di esistenza di un ricorso giurisdizionale avente medesimo contenuto, che le parti hanno l'obbligo di comunicare all'Autorità;
e) di contenuto generico o contenenti un mero rinvio ad allegata documentazione e/o corrispondenza intercorsa tra le parti;
f) volte ad un controllo generalizzato dei procedimenti di gara delle amministrazioni aggiudicatrici;
g) manifestamente mancanti dell'interesse concreto al conseguimento del parere.
2. Le richieste dichiarate inammissibili, se riguardano, comunque, questioni giuridiche ritenute rilevanti, sono trattate ai fini dell'adozione di una pronuncia dell'Autorità anche a carattere generale.
3. Le istanze sono improcedibili in caso di:
a) mancata comunicazione dell'istanza, da parte dell'istante, a tutti i soggetti controinteressati ai sensi dell'art. 4, comma 2 e dell'art. 5, comma 2;
b) sopravvenienza di un ricorso giurisdizionale avente medesimo contenuto, che le parti hanno l'obbligo di comunicare all'Autorità;
c) sopravvenuta carenza di interesse delle parti, anche desumibile da comportamenti concludenti;
d) rinuncia al parere.
4. In caso di mancata comunicazione della sopravvenienza di un ricorso giurisdizionale di cui al precedente comma 3, lettera b) si applica l'art. 213, comma 13 del codice e a tal fine l'Ufficio trasmette gli atti all'Ufficio competente per l'applicazione delle sanzioni.
5. L'Ufficio invia mensilmente al Consiglio per la decisione l'elenco delle istanze da dichiararsi inammissibili o improcedibili, salvo quanto previsto dal successivo comma.
6. Nei casi di inammissibilità o improcedibilità di istanze di precontenzioso, ad eccezione delle ipotesi in cui l'inammissibilità o l'improcedibilità siano dovute all'esistenza di un ricorso giurisdizionale avente il medesimo contenuto, l'Ufficio, laddove ravvisi la sussistenza dei presupposti per l'esercizio dei poteri di cui all'art. 211, comma 1-bis e 1-ter del Codice, trasmette gli atti all'Ufficio competente entro 5 giorni dalla ricezione dell'istanza.
7. L'inammissibilità o l'improcedibilità dell'istanza è comunicata alle parti interessate.
N.d.R. Ai sensi dell'art. 18, comma 1, della Delibera ANAC 20 giugno 2023, n. 267, il Regolamento di cui alla presente delibera è ABROGATO a decorrere dal 1° luglio 2023; Le sue disposizioni continuano ad applicarsi esclusivamente alle istanze di precontenzioso relative alle procedure di affidamento disciplinate dal d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50.
Rapporti con altri procedimenti dell'Autorità
(integrato dal paragrafo 2 della delibera ANAC 12 ottobre 2022, n. 528)
1. Il procedimento di vigilanza in materia di contratti di lavori, servizi e forniture può non essere avviato in caso di pendenza di un procedimento di precontenzioso avente il medesimo oggetto, ovvero può essere sospeso in caso di sopravvenuta richiesta di parere di precontenzioso avente il medesimo oggetto.
2. In caso di procedimento per l'emissione di un parere di precontenzioso vincolante non si dà luogo all'esercizio dei poteri di all'art. 211, commi 1-bis e 1-ter, del codice.
3. In caso di procedimento per l'emissione di un parere di precontenzioso non vincolante, in presenza di fattispecie legittimanti l'esercizio dei poteri di cui all'art. 211, comma 1-bis, anche tenuto conto della peculiarità del caso concreto, l'Ufficio può proporre all'Ufficio competente per il contenzioso l'esercizio del potere di ricorso diretto, in luogo dell'adozione di un parere di precontenzioso, trasmettendo a tal fine una relazione istruttoria.
4. In caso di procedimento per l'emissione di un parere di precontenzioso non vincolante, in presenza di fattispecie legittimanti l'esercizio dei poteri di cui all'art. 211, comma 1-ter, anche tenuto conto della peculiarità del caso concreto, l'Ufficio può proporre al Consiglio l'esercizio del potere di ricorso previo parere motivato, in luogo dell'adozione di un parere di precontenzioso. In tale caso, l'Ufficio trasmette al Consiglio la bozza di parere motivato per il relativo esame e l'approvazione.
5. Il Consiglio può deliberare di esercitare i poteri di cui all'art. 211, comma 1-bis e 1-ter del Codice in luogo dell'adozione di un parere di precontenzioso non vincolante, ricorrendone i relativi presupposti, anche in assenza di una proposta degli Uffici.
N.d.R. Ai sensi dell'art. 18, comma 1, della Delibera ANAC 20 giugno 2023, n. 267, il Regolamento di cui alla presente delibera è ABROGATO a decorrere dal 1° luglio 2023; Le sue disposizioni continuano ad applicarsi esclusivamente alle istanze di precontenzioso relative alle procedure di affidamento disciplinate dal d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50.
Istruttoria
(sostituito dal paragrafo 2 della delibera ANAC 12 ottobre 2022, n. 528)
1. L'Ufficio valuta l'ammissibilità e la procedibilità delle istanze pervenute e, in caso di valutazione positiva, comunica alle parti l'avvio del procedimento, assegnando un termine non superiore a 5 giorni per la presentazione di memorie e documenti.
2. In caso di procedimento per l'emissione di un parere di precontenzioso non vincolante, nella comunicazione di avvio del procedimento, l'Ufficio rende noto alle parti interessate che il procedimento può concludersi, in luogo dell'adozione di un parere di precontenzioso, con la presentazione di un ricorso diretto ovvero previo parere motivato in presenza dei presupposti di cui all'art. 211, comma 1-bis e 1-ter del Codice, secondo quanto previsto dall'art. 8 del presente Regolamento.
3. L'Ufficio valuta, sulla base della documentazione e delle informazioni acquisite, la necessità di procedere all'audizione delle parti interessate.
4. A conclusione dell'istruttoria l'Ufficio trasmette al Consiglio la bozza di parere di precontenzioso per il definitivo esame e l'approvazione. Nei casi di cui all'art. 8 comma 4, l'Ufficio trasmette al Consiglio la bozza di parere motivato per il relativo esame e l'approvazione.
N.d.R. Ai sensi dell'art. 18, comma 1, della Delibera ANAC 20 giugno 2023, n. 267, il Regolamento di cui alla presente delibera è ABROGATO a decorrere dal 1° luglio 2023; Le sue disposizioni continuano ad applicarsi esclusivamente alle istanze di precontenzioso relative alle procedure di affidamento disciplinate dal d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50.
Approvazione del parere
1. Il Consiglio, previa relazione del consigliere relatore, approva, anche con modifiche, il parere, entro trenta giorni dalla ricezione dell'istanza, come risultante dal protocollo dell'Autorità.
2. Il termine è sospeso quando, anche su disposizione del Consiglio, è necessario acquisire documentazione integrativa o effettuare un supplemento di istruttoria, per il tempo necessario ad acquisire la documentazione mancante e comunque non oltre dieci giorni dalla richiesta.
N.d.R. Ai sensi dell'art. 18, comma 1, della Delibera ANAC 20 giugno 2023, n. 267, il Regolamento di cui alla presente delibera è ABROGATO a decorrere dal 1° luglio 2023; Le sue disposizioni continuano ad applicarsi esclusivamente alle istanze di precontenzioso relative alle procedure di affidamento disciplinate dal d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50.
Procedura semplificata
(modificato dal paragrafo 7, dalla delibera ANAC 22 settembre 2021, n. 654)
1. Il parere non vincolante può essere reso con procedura semplificata e motivazione sintetica nei casi in cui la questione oggetto dell'istanza riguardi una gara il cui valore sia di importo inferiore alla soglia comunitaria per servizi e forniture e inferiore ad euro 1.000.000,00 per i lavori e appaia di pacifica risoluzione, tenuto conto del quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento e dei precedenti sull'argomento.
2. In tali casi, in deroga all'art. 9, comma 4 e all'art. 10, comma 1, il parere è adottato, previo contraddittorio, direttamente dal dirigente dell'Ufficio, con motivazione in forma semplificata, anche attraverso il richiamo a precedenti pareri dell'Autorità.
3. Sono soggette a quanto previsto nel presente articolo, indipendentemente dalla soglia di valore, anche le istanze aventi ad oggetto le valutazioni che la stazione appaltante svolge nell'esercizio della propria discrezionalità tecnica, con specifico riferimento agli eventuali profili di manifesta illogicità, irrazionalità, irragionevolezza, arbitrarietà ovvero di palese e manifesto travisamento dei fatti.
4. Il dirigente dell'Ufficio informa mensilmente il Consiglio dei procedimenti conclusi ai sensi del presente articolo mediante trasmissione dei relativi pareri.
5. In caso di pareri non vincolanti in appalti sopra soglia e in caso di pareri vincolanti, ove gli stessi siano di pacifica risoluzione ai sensi di cui al comma 1, l'Ufficio, in deroga all'articolo 9, comma 4, predispone direttamente una bozza di parere con una motivazione in forma semplificata anche attraverso il richiamo a precedenti pareri già adottati, che, previa valutazione del Presidente, viene sottoposto all'approvazione del Consiglio. Il parere viene adottato sotto forma di Delibera del Consiglio.
N.d.R. Ai sensi dell'art. 18, comma 1, della Delibera ANAC 20 giugno 2023, n. 267, il Regolamento di cui alla presente delibera è ABROGATO a decorrere dal 1° luglio 2023; Le sue disposizioni continuano ad applicarsi esclusivamente alle istanze di precontenzioso relative alle procedure di affidamento disciplinate dal d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50.
Comunicazioni e pubblicità
1. Il parere approvato dal Consiglio viene comunicato alle parti interessate e successivamente trasmesso all'Ufficio competente per la sua pubblicazione nel sito internet dell'Autorità.
2. Le comunicazioni tra l'Autorità e le parti interessate sono effettuate esclusivamente tramite posta elettronica certificata ai sensi della normativa vigente.
N.d.R. Ai sensi dell'art. 18, comma 1, della Delibera ANAC 20 giugno 2023, n. 267, il Regolamento di cui alla presente delibera è ABROGATO a decorrere dal 1° luglio 2023; Le sue disposizioni continuano ad applicarsi esclusivamente alle istanze di precontenzioso relative alle procedure di affidamento disciplinate dal d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50.
Adeguamento al parere
1. Qualora l'Autorità adotti un parere vincolante, le parti sono tenute a comunicare all'Autorità - Ufficio precontenzioso e pareri - mediante PEC, entro trentacinque giorni dalla ricezione del parere, le determinazioni adottate al fine di adeguarsi al parere.
2. Qualora l'Autorità adotti un parere non vincolante, le parti interessate comunicano comunque, entro sessanta giorni dalla ricezione del parere, le determinazioni adottate.
3. Nel caso di omissione o non veridicità delle comunicazioni di cui al presente articolo, si applica l'art. 213, comma 13 del codice e a tal fine vengono trasmessi gli atti all'ufficio competente per l'applicazione delle sanzioni.
N.d.R. Ai sensi dell'art. 18, comma 1, della Delibera ANAC 20 giugno 2023, n. 267, il Regolamento di cui alla presente delibera è ABROGATO a decorrere dal 1° luglio 2023; Le sue disposizioni continuano ad applicarsi esclusivamente alle istanze di precontenzioso relative alle procedure di affidamento disciplinate dal d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50.
Disciplina transitoria
1. Il presente regolamento si applica alle istanze pervenute dopo la sua entrata in vigore.
2. Il presente regolamento si applica, altresì, alle istanze pervenute prima della sua entrata in vigore per le quali non sia stato ancora avviato il relativo procedimento.
N.d.R. Ai sensi dell'art. 18, comma 1, della Delibera ANAC 20 giugno 2023, n. 267, il Regolamento di cui alla presente delibera è ABROGATO a decorrere dal 1° luglio 2023; Le sue disposizioni continuano ad applicarsi esclusivamente alle istanze di precontenzioso relative alle procedure di affidamento disciplinate dal d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50.