
IL MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
DECRETO 13 ottobre 2022, n. 389
- Allegato al Comunicato Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica pubblicato nella G.U.R.I. 22 novembre 2022, n. 273
Approvazione del «Piano di pronto intervento per la difesa del mare e delle zone costiere da inquinamenti da idrocarburi e da altre sostanze pericolose e nocive».
IL MINISTRO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
VISTO l'Accordo RAMOGE, relativo alla protezione dell'ambiente marino e costiero nella zona del mar Mediterraneo compresa tra Italia, Francia e Principato di Monaco, firmato il 10 maggio 1976 tra Francia, Italia e Principato di Monaco, emendato il 27 novembre 2003 e ratificato con legge 16 gennaio 2019, n. 8, nonché il "Piano di intervento franco-italo-monegasco per la prevenzione e la lotta contro gli inquinamenti marini (RAMOGEPOL)" sottoscritto in data 23 novembre 2012 dai medesimi Stati;
VISTA la legge 6 aprile 1977, n. 185, recante "Ratifica delle convenzioni in materia di inquinamento da idrocarburi, con allegato, adottate a Bruxelles il 29 novembre 1969, ed adesione alla convenzione istitutiva di un Fondo Internazionale di indennizzo dei relativi danni, adottata a Bruxelles il 18 dicembre 1971, e loro esecuzione";
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 27 maggio 1978, n. 504, concernente "Norme di attuazione della delega di cui alla legge 6 aprile 1977, n. 185, per assicurare l'esecuzione delle convenzioni in materia di inquinamento da idrocarburi, adottate a Bruxelles il 29 novembre 1969 e della convenzione istitutiva di un Fondo Internazionale di indennizzo dei relativi danni, adottata a Bruxelles il 18 dicembre 1971";
VISTA la legge 25 gennaio 1979, n. 30, recante "Ratifica ed esecuzione della convenzione sulla salvaguardia del mar Mediterraneo dall'inquinamento, con due protocolli e relativi allegati, adottata a Barcellona il 16 febbraio 1976";
VISTA la legge 29 settembre 1980, n. 662, recante "Ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi e del protocollo sull'intervento in alto mare in caso di inquinamento causato da sostanze diverse dagli idrocarburi, con annessi, adottati a Londra il 2 novembre 1973";
VISTA la legge 4 giugno 1982, n. 438, concernente "Adesione ai protocolli relativi alle convenzioni internazionali rispettivamente per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi e per la salvaguardia della vita umana in mare, con allegati, adottati a Londra il 17 febbraio 1978, e loro esecuzione";
VISTA la legge 31 dicembre 1982, n. 979, recante "Disposizioni per la difesa del mare" e, in particolare, l'articolo 10, ai sensi del quale il Ministero della marina mercantile ora Ministero della transizione ecologica "provvede, nel quadro del servizio nazionale di protezione civile, d'intesa con le altre amministrazioni civili e militari dello Stato, mediante il concorso degli enti pubblici territoriali, alla organizzazione del pronto intervento per la difesa del mare e delle zone costiere dagli inquinamenti causati da incidenti"; nonché gli articoli 11, comma 2, e 34;
VISTA la legge 8 luglio 1986, n. 349, recante "Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale";
VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e, in particolare, gli articoli da 35 a 40, come da ultimo modificato dal decreto legge 1 marzo 2021, n. 22, convertito dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, relativi alle attribuzioni e all'ordinamento del Ministero della transizione ecologica;
VISTA la legge 28 febbraio1992, n. 220 concernente "Interventi per la difesa del mare";
VISTO il decreto del Ministero della marina mercantile del 31 marzo 1993 recante "Approvazione delle linee guida per lo sviluppo dei piani di pronto intervento per il controllo delle emergenze inquinamento a bordo delle navi";
VISTA la legge 24 dicembre 1993, n. 537, art. 1, comma 10, con la quale "sono trasferite al Ministero dell'ambiente le funzioni del Ministero della marina mercantile in materia di tutela e di difesa dell'ambiente marino";
VISTA la legge 2 dicembre 1994, n. 689 "Ratifica ed esecuzione della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare con allegati e atto finale, fatta a Montego Bay il 10 dicembre 1982, nonché dell'accordo di applicazione della parte XI della convenzione stessa, con allegati, fatto a New York il 29 luglio 1994";
VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59";
VISTA la legge 16 luglio 1998, n. 239, recante "Autorizzazione a definire in via stragiudiziale le controversie aventi ad oggetto il risarcimento dei danni subiti dallo Stato italiano per l'evento Haven e destinazione di somme a finalità ambientali" e in particolare l'art. 7 il quale dispone che: "Per l'attività di cui agli articoli 11 e 12 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, le locali Capitanerie diporto operano sulla base di direttive vincolanti, generali e specifiche, del Ministero dell'ambiente. Per altri interventi ed attività in materia di tutela e di difesa del mare il Ministero dell'ambiente può avvalersi anche delle Capitanerie di porto sulla base di specifiche convenzioni";
VISTA la legge 15 dicembre 1998, n. 464, recante "Ratifica ed esecuzione della convenzione sulla preparazione, la lotta e la cooperazione in materia di inquinamento da idrocarburi, con annesso, atto finale e risoluzioni, fatta a Londra il 30 novembre 1990";
VISTA la legge 27 maggio 1999, n. 175, recante "Ratifica ed esecuzione dell'Atto finale della Conferenza dei plenipotenziari sulla Convenzione per la protezione del Mar Mediterraneo dall'inquinamento, con relativi protocolli, tenutasi a Barcellona il 9 e 10 giugno 1995";
VISTA la Decisione n. 2850/2000/CE del Parlamento e del Consiglio europeo che stabilisce un quadro comunitario di cooperazione in materia di inquinamento marino accidentale o intenzionale;
VISTO il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196, recante "Attuazione della direttiva 2002/59/CE relativa all'istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio e di informazione sul traffico navale", come modificato dal decreto legislativo 16 febbraio 2011, n. 18, "Attuazione della direttiva 2009/17/CE concernente la modifica della direttiva 2002/59/CE relativa all'istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio del traffico navale e di informazione";
VISTO l'Accordo del 9 novembre 2005 tra Italia, Croazia e Slovenia sul Piano subregionale di prevenzione, stato di allerta e risposta nei casi di emergenza da inquinamento nel Mare Adriatico;
VISTA la legge 8 febbraio 2006, n. 61, recante "Istituzione di zone di protezione ecologica oltre il limite esterno del mare territoriale";
VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, concernente "Norme in materia ambientale";
VISTA la legge 1° febbraio 2010, n. 19, recante "Adesione della Repubblica italiana alla Convenzione sulla responsabilità civile per i danni dovuti a inquinamento da combustibile delle navi, con allegato, fatta a Londra il 23 marzo 2001, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno";
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 novembre 2010 recante l'approvazione del "Piano di pronto intervento nazionale per la difesa da inquinamenti di idrocarburi o di altre sostanze nocive causati da incidenti marini" della Presidenza del Consiglio - Dipartimento della Protezione Civile;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 2011, n. 209 "Regolamento recante istituzione di Zone di protezione ecologica del Mediterraneo nord-occidentale, del Mar Ligure e del Mar Tirreno";
VISTO il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 29 gennaio 2013 con il quale è stato approvato il "Piano operativo di pronto intervento per la difesa del mare e delle zone costiere dagli inquinamenti accidentali da idrocarburi e da altre sostanze nocive";
VISTO il Protocollo relativo alla cooperazione in materia di prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi e, in caso di situazione critica, di lotta contro l'inquinamento del Mare Mediterraneo, stipulato a La Valletta il 25 gennaio 2002 ed entrato in vigore in Italia il 30 luglio 2016;
VISTO il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante "Codice della protezione civile";
VISTA la Deliberazione 11 marzo 2021 n. 6/2021/G della Corte dei Conti - Sezione Centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato, con la quale è stata approvata, con le modifiche apportate dai Collegi congiunti in Camera di consiglio, la relazione sugli esiti dell'indagine "Il sistema italiano di prevenzione e contrasto dell'inquinamento marino derivante da sversamenti di idrocarburi e di altre sostanze tossico-nocive", che, tra le osservazioni, ritiene auspicabile una revisione del Piano di intervento del Ministero della transizione ecologica e del Piano di intervento nazionale del Dipartimento della Protezione Civile, in un'ottica di razionalizzazione volta ad eliminare le attuali asimmetrie e ad uniformare le definizioni tecniche ivi contenute;
VISTA la legge 14 giugno 2021, n. 91, concernente "Istituzione di una zona economica esclusiva oltre il limite esterno del mare territoriale";
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2021, n. 128, recante "Regolamento di organizzazione del Ministero della transizione ecologica";
VISTO il decreto del Ministro della transizione ecologica del 10 novembre 2021, n. 458, recante "Individuazione e definizione dei compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero della transizione ecologica";
VISTO il decreto del Ministro della transizione ecologica n. 101 del 3 marzo 2022 con il quale è stata approvata la Direttiva Generale recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione del Ministero della transizione ecologica per l'anno 2022, registrato alla Corte dei Conti in data 24 marzo 2022 al n. 554;
CONSIDERATA la necessità di procedere, in ottemperanza alle osservazioni mosse dalla Corte dei Conti, alla revisione, aggiornamento, ed eventuale integrazione del citato "Piano operativo di pronto intervento per la difesa del mare e delle zone costiere dagli inquinamenti accidentali da idrocarburi e da altre sostanze nocive" del Ministero della transizione ecologica, anche al fine di eliminare le asimmetrie e uniformare le definizioni tecniche con quelle del Piano di intervento nazionale del Dipartimento della Protezione Civile;
CONSIDERATA la necessità di provvedere all'emanazione di disposizioni intese a prevenire e combattere gli effetti dannosi alle risorse del mare dovuti agli inquinamenti da idrocarburi e da altre sostanze nocive;
CONSIDERATA la necessità di impartire disposizioni al fine di attuare procedure operative conformi alle finalità di tutela dei litorali, del mare e delle risorse biologiche sancite dalla normativa nazionale in materia di prevenzione e lotta all'inquinamento;
CONSIDERATA la necessità di procedere alla revisione e all'aggiornamento del "Piano operativo di pronto intervento per la difesa del mare e delle zone costiere dagli inquinamenti accidentali da idrocarburi e da altre sostanze nocive", approvato con il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 29 gennaio 2013;
SENTITI il Dipartimento della Protezione Civile presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, il Reparto Ambientale Marino e l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale;
Decreta:
1. E' approvato il "Piano di pronto intervento per la difesa del mare e delle zone costiere dagli inquinamenti da idrocarburi e da altre sostanze pericolose e nocive" di cui all'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente decreto.
2. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto è abrogato il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 34 del 29 gennaio 2013.
3. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero della transizione ecologica. Della sua adozione è data notizia mediante pubblicazione di "avviso" sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma,
ROBERTO CINGOLANI