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REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/1218 DELLA COMMISSIONE, 14 luglio 2022

G.U.U.E. 15 luglio 2022, n. L 188

Regolamento recante modifica di alcuni allegati del regolamento di esecuzione (UE) 2021/620 per quanto riguarda l'approvazione dello status di indenne da malattia di alcuni Stati membri o di loro zone in relazione ad alcune malattie elencate e all'approvazione dei programmi di eradicazione per determinate malattie elencate. (Testo rilevante ai fini del SEE)

Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità

Entrata in vigore il: 18 luglio 2022

Applicabile dal: 18 luglio 2022

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») (1), in particolare l'articolo 31, paragrafo 3, e l'articolo 36, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

1) Il regolamento (UE) 2016/429 stabilisce norme specifiche per le malattie elencate conformemente al suo articolo 5, paragrafo 1, e dispone le modalità di applicazione di tali norme alle diverse categorie di malattie elencate. Il regolamento (UE) 2016/429 dispone che gli Stati membri stabiliscano programmi obbligatori di eradicazione per le malattie elencate di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera b), di tale regolamento e programmi facoltativi di eradicazione per le malattie elencate di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera c), del medesimo regolamento, e che la Commissione approvi detti programmi. Detto regolamento prevede inoltre il riconoscimento o il ritiro da parte della Commissione dello status di indenne da malattia di Stati membri o di loro zone o compartimenti per quanto riguarda alcune malattie elencate di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettere b) e c).

2) Il regolamento delegato (UE) 2020/689 della Commissione (2) integra il regolamento (UE) 2016/429 e stabilisce i criteri per la concessione, il mantenimento, la sospensione e il ritiro dello status di indenne da malattia per gli Stati membri o loro zone o compartimenti e le prescrizioni per l'approvazione dei programmi obbligatori o facoltativi di eradicazione per gli Stati membri o loro zone o compartimenti.

3) Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/620 della Commissione (3) stabilisce le disposizioni di attuazione relative alle malattie degli animali elencate di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettere a), b) e c), del regolamento (UE) 2016/429, per quanto riguarda lo status di indenne da malattia e lo status di zona di non vaccinazione di alcuni Stati membri o loro zone o compartimenti e all'approvazione dei programmi di eradicazione per tali malattie elencate. Più in particolare, elenca nei suoi allegati gli Stati membri o loro zone o compartimenti aventi lo status di indenne da malattia e gli esistenti programmi di eradicazione approvati. L'evoluzione della situazione epidemiologica di determinate malattie rende necessario elencare nuovi Stati membri o loro zone indenni da malattia e approvare alcuni programmi di eradicazione presentati alla Commissione.

4) Per l'infezione da Brucella abortus, B. melitensis e B. suis, l'infezione da complesso Mycobacterium tuberculosis (Mycobacterium bovis, M. caprae e M. tuberculosis) (MTBC), la leucosi bovina enzootica (LEB), l'infezione da diarrea virale bovina (BVD) e l'infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24) (BTV), vari Stati membri hanno recentemente chiesto alla Commissione la concessione dello status di indenne da malattia o l'approvazione di programmi di eradicazione per l'intero territorio o per parte di esso.

5) Per l'infezione da Brucella abortus, B. melitensis e B. suis nei bovini, l'Italia ha presentato alla Commissione informazioni atte a dimostrare che le condizioni per il riconoscimento dello status di indenne da malattia stabilite nel regolamento delegato (UE) 2020/689 sono soddisfatte nella provincia di Vibo Valentia della regione Calabria e nella provincia di Teramo della regione Abruzzo. Pertanto tali zone dovrebbero essere elencate nell'allegato I, parte I, capitolo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/620 come indenni da infezione da Brucella abortus, B. melitensis e B. suis nei bovini.

6) Per l'infezione da Brucella abortus, B. melitensis e B. suis negli ovini e nei caprini, l'Italia ha presentato alla Commissione informazioni atte a dimostrare che le condizioni per il riconoscimento dello status di indenne da malattia stabilite nel regolamento delegato (UE) 2020/689 sono soddisfatte nella provincia di Lecce della regione Puglia. Pertanto tale zona dovrebbe essere elencata nell'allegato I, parte I, capitolo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/620 come indenne da infezione da Brucella abortus, B. melitensis e B. suis negli ovini e nei caprini.

7) Per l'infezione da MTBC, l'Italia ha presentato alla Commissione informazioni atte a dimostrare che le condizioni per il riconoscimento dello status di indenne da malattia per l'infezione da MTBC stabilite nel regolamento delegato (UE) 2020/689 sono soddisfatte nelle province di L'Aquila, Chieti e Teramo della regione Abruzzo, nella provincia di Latina della regione Lazio, nelle province di Bari e Taranto della regione Puglia e nella provincia di Nuoro della regione Sardegna. Tali zone dovrebbero pertanto essere elencate nell'allegato II, parte I, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/620 come indenni dall'infezione da MTBC.

8) Per quanto riguarda l'infezione da LEB, la Croazia ha presentato alla Commissione una domanda di approvazione di un programma di eradicazione per il suo territorio. A seguito della valutazione della Commissione, detta domanda è risultata conforme ai criteri di cui alla parte II, capo 2, del regolamento delegato (UE) 2020/689 per l'approvazione dei programmi di eradicazione per la LEB. Pertanto tale Stato membro dovrebbe essere elencato di conseguenza nell'allegato IV, parte II, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/620, in quanto dispone di un programma di eradicazione approvato per la LEB.

9) Per l'infezione da BVD, la Danimarca e la Germania hanno presentato alla Commissione informazioni atte a dimostrare che le condizioni per il riconoscimento dello status di indenne da malattia per la BVD stabilite nel regolamento delegato (UE) 2020/689 sono soddisfatte, rispettivamente, sull'intero territorio della Danimarca e nei distretti (Landkreise) di Ravensburg, Erding, Weilheim-Schongau, Oberallgäu e Fulda in Germania. Pertanto tale Stato membro e tali zone dovrebbero essere elencati, di conseguenza, nell'allegato VII, parte I, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/620, in quanto hanno ottenuto lo status di indenne da malattia per la BVD.

10) Per l'infezione da BVD, l'Irlanda ha presentato alla Commissione una domanda di approvazione di un programma di eradicazione per il suo territorio. A seguito della valutazione della Commissione, detta domanda è risultata conforme ai criteri di cui alla parte II, capo 2, del regolamento delegato (UE) 2020/689 per l'approvazione dei programmi di eradicazione per la BVD. Pertanto tale Stato membro dovrebbe essere elencato di conseguenza nell'allegato VII, parte II, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/620, in quanto dispone di un programma di eradicazione approvato per la BVD.

11) Per quanto riguarda l'infezione da BTV, la Germania ha presentato alla Commissione informazioni atte a dimostrare che le condizioni per il riconoscimento dello status di indenne da malattia per la BTV sono soddisfatte per l'intero territorio del Baden-Württemberg, dell'Hessen e del Nordrhein-Westfalen. A seguito della valutazione della Commissione, dette domande sono risultate conformi ai criteri di cui alla parte II, capo 2, del regolamento delegato (UE) 2020/689 per la concessione dello status di indenne da malattia per la BTV. Pertanto tali zone dovrebbero essere elencate nell'allegato VIII, parte I, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/620, in quanto hanno ottenuto lo status di indenne da malattia per la BTV.

12) E' pertanto opportuno modificare di conseguenza gli allegati I, II, IV, VII e VIII del regolamento di esecuzione (UE) 2021/620.

13) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

(1)

GU L 84 del 31.3.2016.

(2)

Regolamento delegato (UE) 2020/689 della Commissione, del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla sorveglianza, ai programmi di eradicazione e allo status di indenne da malattia per determinate malattie elencate ed emergenti (GU L 174 del 3.6.2020).

(3)

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/620 della Commissione, del 15 aprile 2021, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'approvazione dello status di indenne da malattia e dello status di zona di non vaccinazione di alcuni Stati membri o di loro zone o compartimenti in relazione ad alcune malattie elencate e all'approvazione dei programmi di eradicazione per tali malattie elencate (GU L 131 del 16.4.2021).

Art. 1

Gli allegati I, II, IV, VII e VIII del regolamento di esecuzione (UE) 2021/620 sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.

Art. 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 luglio 2022

Per la Commissione

La presidente

URSULA VON DER LEYEN